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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/04/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4107 del R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente
TRA
(P.IVA. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Maradei e domiciliato presso il suo studio sito in
Cosenza (CS), Piazza Gullo n.6
- OPPONENTE -
E
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 dall'Avv. Salvatore Alfano e domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza (CS), Via delle Medaglie
d'Oro n.37
- OPPOSTO –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento somme
CONCLUSIONI: Per parte opponente: “Voglia l'ill.mo tribunale adito: In via preliminare respingere ogni richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo essendo il credito, nella misura indicata, non corrispondente alle pattuizioni contrattuali;
nel merito in accoglimento della presente opposizione, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione, produzione, richiesta e conclusione, revocare ed annullare o dichiarare privo di ogni valore giuridico il decreto ingiuntivo
n.1236/2022– r.g. n. 3322/2022 opposto, perché infondato in fatto e in diritto e dichiarare, che la somma esatta dovuta dalla nuova in favore dell'opposto è pari ad e Parte_2
36.000,00 per la causale di cui al ricorso per ingiunzione;
in via subordinata, preso atto del versamento effettuato dalla nuova energia – società agricola revocare il decreto ingiuntivo Pt_1
opposto e limitare la condanna alla somma risultante dal giudizio ed effettivamente dovuta;
in considerazione delle ragioni dell'opponente e dell'ingiusta domanda giudiziale dell'opposta, condannare l'opposta, per averne dato causa, al pagamento delle spese e delle competenze di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c”.
Per parte opposta: “Voglia l'On. Tribunale adito, previo accoglimento dell'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare inammissibile, improcedibile o, comunque, rigettare l'opposizione proposta dalla Parte_3
( ), confermando in tutto o invia gradata, in parte, la condanna al pagamento degli P.IVA_1 importi previsti nel decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, Parte_4
conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale Ordinario di Cosenza, il proponendo Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1236/2022, R.G. n. 3322/2022, emesso dal Tribunale di
Cosenza in data 19.09.2022 (notificato in data 22.09.2022), recante l'intimazione di pagamento della somma di complessivi euro 144.000,00, di cui 24.000,00 quale canone provvisorio dal 27.07.2014 al
19.07.2018 ed euro 120.000,00 quale canone definitivo dalla messa in esercizio dell'impianto di produzione di energia da biomasse per le annualità 2019, 2020 e 2021, in forza della convenzione
(Rep n. 1171 del 19.05.2014) stipulata tra le parti avente ad oggetto la concessione del diritto di superficie di un lotto di terreno rientrante nel Piano per gli insediamenti produttivi dell'Ente comunale e la società per la realizzazione, l'esercizio e la gestione dello stesso Parte_3
impianto di produzione di energia da biomasse.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente, non disconoscendo il rapporto contrattuale in essere con l'Ente Comunale, ha eccepito l'inesistenza parziale del credito azionato e l'errata quantificazione del canone. Ha, in particolare, dedotto che il Comune di aveva erroneamente ritenuto CP_1 verificato l'evento della messa a regime dell'impianto di cogenerazione, così pretendendo il pagamento del canone maggiore annuo di euro 40.000,00 per gli anni 2019, 2020 e 2021, come previsto dall'art. 5 della suddetta convenzione Rep n. 1171 del 19.05.2014 mentre l'impianto non sarebbe ancora a regime, difettando la produzione di calore per responsabilità del convenuto ente locale il quale, nelle trattative antecedenti la sottoscrizione della convenzione, si sarebbe impegnato a prestare la propria fattiva collaborazione per la realizzazione del progetto di impianto di cogenerazione, non solo garantendo il rilascio di tutte le autorizzazioni di competenza ma anche promettendo la realizzazione della rete di convoglio e di distribuzione del calore ed imponendo alla società la cessione in favore dello stesso ente di una quota di calore Controparte_3
termico pari a 3MW, da utilizzare per usi civici e/o attività produttive del territorio comunale e dei comuni limitrofi.
L'opponente ha, altresì, eccepito l'omessa contabilizzazione, da parte del del pagamento CP_1
della somma di euro 6.000,00, effettuato dalla società nell'anno 2019 (15-17 aprile), regolarmente incassata da parte opposta ma non scomputata in sede di ricorso monitorio.
La società ha, quindi, riconosciuto come dovuto solo il canone provvisorio di euro 6.000,00 dal 2014 al 2021 per complessivi euro 42.000,00, per cui, scomputando il pagamento di euro 6.000,00 effettuato nel 2019, residuerebbe da pagare la minor somma di euro 36.000,00.
Costituitosi in giudizio, il ha resistito alla domanda, contestando tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto ed eccepito. Ha, in particolare, sostenuto l'entrata a regime dell'impianto a far data dal rilascio del certificato di agibilità contestando la edotta natura cogenerativa dell'impianto stesso.
Con provvedimento del 09.06.2023, considerato il riconoscimento da parte dell'opponente della minor somma di euro 36.000,00, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente a detta somma, in attesa di verificare mediante attività istruttoria se si fosse verificata l'effettiva “messa in esercizio in produzione dell'impianto” di biomassa che, ai sensi degli artt. 4 e 5 della convenzione stipulata tra le parti, costituiva condizione per il pagamento del canone definitivo di euro 40.000,00 annui, richiesto dal comune a far data dall'anno 2019 e contestato dall'opponente
Rigettate le richieste di prova costituenda formulate da parte opponente, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione, con assegnazione dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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Va preliminarmente disattesa l'istanza di rimessione in termini per la produzione documentale depositata dal in data 09.08.2023 non ricorrendone i presupposti. Controparte_1 L'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c. presuppone, infatti, che la decadenza in cui è incorsa la parte sia stata determinata da causa non imputabile all'istante, ovvero da un evento estraneo alla sua volontà, del quale la parte deve fornire idonea prova.
Orbene, nel caso de quo il opposto ha effettuato la richiesta di accesso agli atti al Gestore CP_1
dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., al fine di conoscere da quando l'odierna opponente "risulta titolare di rapporto di fornitura di energia elettrica e/o termica derivante da fonte rinnovabile prodotta da biomasse, in impianto presente nel comune di soltanto in data 27.06.2023, e CP_1 cioè in corso di causa e nell'imminenza della scadenza del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c.
Trattandosi di documentazione di formazione antecedente alla stessa introduzione del giudizio ed in difetto di allegazione di circostanze oggettive che abbiano impedito alla parte di procurarsela, la richiesta deve essere disattesa.
Conseguentemente, va ritenuta l'inutilizzabilità dei documenti aventi ad oggetto: 1) “comunicazione di evasione dell'istanza di accesso”; 2) “comunicazione del GSE a ”. Parte_1
Nel merito, premesso che le parti non contestano né la validità della convenzione né la sussistenza dell'obbligazione principale divergendo unicamente sull'individuazione di effettiva messa in esercizio dell'impianto e, quindi, sul quantum debeatur, la controversia in esame ruota attorno all'interpretazione della convenzione Rep. n. 1171 del 19.05.2014, con particolare riferimento agli articoli 4 e 5, che disciplinano il passaggio dal canone provvisorio di euro 6.000,00 annui al canone definitivo di euro 40.000,00 annui, subordinato alla “messa in esercizio in produzione dell'impianto”.
Ebbene, l'art. 5 della convenzione, rubricato “Corrispettivi a Regime”, prevede espressamente che il canone unico di euro 40.000,00 “inizierà a essere corrisposto allo scadere del primo anno della messa in servizio in produzione dell'impianto”, ma non fornisce una definizione espressa di tale evento. Si impone, quindi, un'interpretazione sistematica e funzionale della clausola contrattuale, coerente con la natura dell'impianto stesso – un impianto di produzione di energia da biomasse, cogenerativo – e con la finalità del contratto, che è quella di assicurare al un corrispettivo CP_1 adeguato all'effettivo utilizzo produttivo del suolo pubblico concesso in diritto di superficie.
La società opponente sostiene che l'impianto non sia stato messo in esercizio in quanto, per responsabilità del non riesce a produrre energia termica - elemento essenziale per poter CP_1
parlare di cogenerazione intesa come produzione combinata di energia elettrica e termica;
il Comune invece individua la messa in esercizio, e dunque il momento rilevante ai fini del pagamento del canone ordinario stabilito in Convenzione, nella data del rilascio del certificato di agibilità , avvenuto il
19.07.2018.
Precisato che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, spettando invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, osserva il Tribunale che tale prova non è stata offerta.
Va, infatti, in primo luogo osservato che il certificato di agibilità attesta esclusivamente la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, di accessibilità e di risparmio energetico dell'opera realizzata ma non costituisce di per sé prova della concreta attivazione e operatività dell'impianto in termini di produzione. L'agibilità segna, infatti, la fine dei lavori edilizi e la possibilità di utilizzo dell'impianto ma non implica automaticamente che lo stesso impianto sia stato effettivamente posto in funzione secondo la finalità contrattuale, né tantomeno che sia entrato in produzione.
In secondo luogo, la convenzione stipulata tra le parti collega espressamente l'insorgere dell'obbligo di pagamento del canone maggiorato non alla mera realizzazione dell'impianto, bensì alla sua “messa in esercizio in produzione”, concetto che, in un impianto cogenerativo, implica necessariamente la produzione combinata di energia elettrica e termica. La documentazione versata in atti conferma infatti la natura cogenerativa dell'impianto oggetto di causa.
Non solo tale natura è espressamente riconosciuta nella relazione tecnica del dott. ma la Per_1 destinazione cogenerativa in discorso trova esplicito riscontro nel “Verbale di conferenza dei servizi” del 27.06.2014, ove si qualifica l'attività dell'impianto come “Produzione di Energia Elettrica e
Termica da fonti rinnovabili” e nello stesso contenuto dell'art. 4 della Convenzione, a mente del quale la società si “impegna a cedere al o agli operatori del settore Controparte_1
agricolo/forestale una quantità di calore termico pari a 3 MW da destinare a usi civili e/o attività produttive, al prezzo massimo di euro 0,08 al Kwt”.
Ne deriva che, in difetto di produzione anche di energia termica non può ritenersi integrata la condizione contrattuale necessaria per l'applicazione del canone definitivo.
A ogni buon conto, anche a voler ritenere, in via meramente argomentativa, che ai fini della messa in esercizio dell'impianto possa assumere rilievo la sola produzione di energia elettrica – non contestata da parte opponente – restando esclusa la componente termica, va comunque rilevato che parte opposta non ha fornito prova certa e univoca della data in cui detta produzione avrebbe avuto effettivo inizio.
In tal senso, il solo rilascio del certificato di agibilità, pur attestando l'idoneità dell'impianto sotto il profilo edilizio e funzionale, non costituisce – come già ribadito – elemento sufficiente per individuare con certezza la data della messa in esercizio, mancando qualsiasi riscontro documentale o tecnico, depositato nei termini di legge, che attesti l'effettivo avvio dell'attività produttiva in coerenza con le finalità contrattualmente previste.
Anche sotto questo profilo, quindi, la domanda di pagamento della somma ingiunta in fase monitoria infondata.
In parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato e l'opponente condannata al pagamento, in favore del della minor somma di euro 36.000,00, oltre interessi CP_1
legali dalla messa in mora al soddisfo.
Le spese del presente giudizio, compensate per 2/3 in ragione della soccombenza reciproca parziale, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore del decisum (compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) ed a tariffa compresa tra minimo e medio, in ragione della concreta complessità delle questioni trattate (fase di studio: euro 1.000,00; fase introduttiva: euro 800,00; fase di trattazione: euro 1.200,00; fase decisoria: euro 1.500,00).
Le spese del monitorio, qui rideterminate in ragione del valore della causa come accertato in sede decisoria, vanno, infine, poste a carico dell'opponente che, non pagando ante causam la (minor) somma pacificamente dovuta, ha dato causa al promuovimento da parte del creditore del procedimento per ingiunzione.
Com'è noto, infatti, in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca (in questo caso parziale) del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo avere riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (tra le tante, Cass. civ., n. 24482/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore del Comune opposto, della somma di euro
36.000,00 per sorte capitale, oltre interessi legali dalla data di messa in mora fino al soddisfo;
- condanna, inoltre, l'opponente al pagamento delle spese legali sostenute dal CP_1
che liquida in euro 1.406,50 per la fase monitoria (euro 406,50 per spese vive ed euro
[...]
1.000,00 per onorario professionale) e, previa compensazione per 2/3, in euro 1.600,00 titolo di onorari professionali per la presente fase processuale, oltre rimborso forfettario, Cap ed Iva come per legge per entrambe le fasi giudiziali.
Cosenza, 13 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Filomena De Sanzo