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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 407/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 407/2024
Promosso da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Villa
Attore in revocazione
Nei confronti di
(C.F.: , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Stefano Santarelli
Convenuta in revocazione
OGGETTO: revocazione ex art. 395 n. 2 c.p.c. della sentenza della Corte di
Appello di Ancona n. 827/2019 pubblicata il 28/05/2019
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Di parte attrice: «In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, costringendosi altrimenti
l'appellante alla illegittima demolizione di una porzione della sua proprietà, con danno grave e chiaramente irreparabile.
In via principale e nel merito pronunciare la revocazione della sentenza resa inter partes da questa Corte di appello il 28.05.2019 n.867\2019, mai notificata e conseguentemente accogliere le conclusioni già rassegnate nel precedente giudizio, nella parte in cui gli appellanti si opponevano alla ipotesi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la eliminazione del solaio e dei materiali isolanti posti in opera e per i costi indicati in quanto non imponibile ed improponibile in carenza dei presupposti.
Per tali ragioni, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
e/o rigettate in primo grado e in appello, in particolare l'integrazione della CTU, mediante collaudo e prove di carico in ordine al solaio per cui è causa.
Vinte le spese, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario»;
Di parte convenuta: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
-in via pregiudiziale e cautelare rigettare l'istanza di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata N° 867/19 Corte di
Appello di Ancona resa nella causa civile N° 1219/14 R.G.;
-in via preliminare accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile
l'impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 2 c.p.c promossa dal Parte_1
avverso la Sentenza N° 867/19 Corte di Appello di Ancona resa nella
[...] causa civile N° 1219/14 R.G.;
-nel merito rigettare la suddetta impugnazione per revocazione e comunque ogni domanda proposta dal perché infondata in fatto e diritto, Parte_1 priva di presupposti giuridici e comunque non provata;
-per l'effetto, in ogni caso confermare integralmente la Sentenza N° 867/19
Corte di Appello di Ancona resa nella causa civile N° 1219/14 R.G.;
pagina 2 di 9 -con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15% ed accessori di legge.””
In via istruttoria, inoltre, parte convenuta torna ad opporsi alla ammissione delle istanze istruttorie del in particolare alla richiesta di integrazione di Parte_1
CTU (mediante collaudo e prova di carico) già rigettata dalla Corte che a suo tempo ha correttamente osservato che “gli accertamenti svolti hanno evidenziato la precarietà della struttura realizzata dai coniugi e la Parte_2 pericolosità della stessa con la conseguenza che non risultano necessari ulteriori approfondimenti sul punto”.
Da ultimo parte convenuta chiede che la presente causa venga decisa nelle forme già disposte o in quelle eventualmente diverse che la Corte riterrà di adottare».
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona, definendo il procedimento di appello (n. 1219/2014 R.G.) avverso la sentenza n. 647/2014 - con cui il Tribunale di Fermo aveva ordinato di procedere alla realizzazione di determinate opere di ripristino secondo le modalità descritte nella relazione del
CTU, Ing. depositata il 26.9.2013 nel giudizio di primo grado – Persona_1 ha disposto, ad integrazione del capo n. 1) della sentenza impugnata, che le opere di ripristino descritte nella citata relazione fossero eseguite nel rispetto delle disposizioni vigenti a tutela dei beni vincolati, dopo aver ottenuto le prescritte autorizzazioni amministrative, sotto il diretto controllo della competente
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
Il Collegio, inoltre, ha revocato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. disposta dal Tribunale di Fermo, ha condannato gli appellanti a rifondere alle controparti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di ¾, dichiarando compensata la quota residua, ed ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata.
II.) Con atto di citazione del 04/04/2024, ha impugnato per Parte_1 revocazione la suddetta sentenza della Corte di Appello di Ancona ex art. 395 n.
2) c.p.c., per i motivi di seguito illustrati.
pagina 3 di 9 III.) Si è costituita mediante il deposito di comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta in data 03/07/2024, chiedendo, in via preliminare,
l'accertamento e la declaratoria d'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione e, nel merito, il rigetto della domanda di revocazione in quanto infondata in fatto in diritto, nonché priva dei presupposti giuridici e comunque non provata, con l'integrale conferma della gravata sentenza e con vittoria di spese e accessori di legge.
IV.) Con ordinanza del 25-26 settembre 2024, il Collegio ha respinto la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, ritenuta la causa matura per la decisione nelle forme di cui all'art. 351 ultimo comma, 281- sexies e 127-ter c.p.c. (discussione ex art. 281-sexies c.p.c. in trattazione scritta), ha assegnato, ai sensi dell'art. 351, ultimo comma, termine sino al 16 dicembre 2024 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., contenenti la precisazione delle conclusioni, ed un ulteriore termine sino a
15 giorni prima della predetta data per il deposito di note conclusionali, riservandosi, all'esito, la decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
Quindi, preso atto delle note depositate soltanto dalla convenuta con cui la medesima ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione in data 18/12/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Nell'atto di citazione per revocazione il critica la sentenza Parte_1 impugnata per aver confermato la situazione descritta dal C.T.U. senza valutare che l'ausiliario del giudice non aveva svolto i necessari accertamenti tecnici relativi alla consistenza del solaio e rileva, in particolare, che:
- durante lo svolgimento dei lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi e con la verifica dei saggi strutturali, è stata accertata l'esatta consistenza/stratificazione dei materiali del solaio di calpestio del bagno;
- all'esito delle indagini eseguite dall'Ing. sarebbe emerso Persona_2
l'errore dell'ausiliario del giudice (C.T.U. Ing. , il quale avrebbe Persona_1
pagina 4 di 9 falsamente relazionato che il solaio non era costituito da «soletta in c.a. sostenuta da struttura lignea di travi, travicelli e tavolato»;
- sarebbero altresì risultate false le circostanze evidenziate dal C.T.U. secondo cui la struttura portante in legno era appoggiata per due lati ai muri perimetrali portanti e per altri due lati su puntelli in legno chiodati superiormente alla struttura del solaio, poggiati a loro volta nella parte inferiore alla struttura lignea della scala.
Osserva il che, in base alla relazione tecnica del 20/03/2024, a firma Parte_1 dell'Ing. è stato accertato che: Persona_2
- a seguito della demolizione di una porzione di scala, parte del carico è stato eliminato, compensando quello del solaio realizzato;
- il solaio di calpestio, costituito da travi portanti in cemento armato, è autoportante;
pertanto le travi in legno sottostanti al tavolato, incastrate alla muratura perimetrale del vano scala, sono scariche e, conseguentemente, possono essere rimosse, non facendo parte del solaio (diversamente da quanto esposto nella sentenza impugnata, che si esprime in termini di “invasione della proprietà sottostante per 25 cm”);
- la struttura portante della scala e della sua porzione già demolita è costituita da travi in legno incastrate ai muri laterali, al di sopra dei quali si trova un tavolato ove sono poggiati i gradini;
allo stesso tavolato è agganciato uno strato di stucco e cannucciato;
pertanto, la struttura delle scale è sempre esistita ed ha sempre scaricato, tanto i propri carichi, quanto quelli accidentali, sui muri perimetrali della scala stessa, portanti e non;
- in conclusione, l'opera realizzata è conforme staticamente a quanto suggerito;
il provino di calcestruzzo prelevato dal solaio di calpestio, inoltre, ha una
Resistenza (fc) accertata di 29,8 N/mmq, valore quasi identico a quello minimo previsto ad oggi per i cantieri (“30,0N/mmq”), e dalle prove di laboratorio è emerso che esso presenta caratteristiche intrinseche confrontabili con armature oggi utilizzate.
L'odierno attore in revocazione deduce, pertanto, di aver ottenuto solo in data
21/03/2024 (con il deposito della perizia tecnica dell'Ing. doc. Persona_2
pagina 5 di 9 5 allegato all'atto di citazione per revocazione) la prova dell'erroneità/falsità della relazione di C.T.U. a firma dell'Ing. cui, peraltro, ritiene si Persona_1 sarebbe potuto ovviare se il Tribunale o la Corte di Appello avessero accolto l'istanza (più volte formulata) di esecuzione delle prove di carico.
Conseguentemente, sarebbero erronee le statuizioni disposte dall'Autorità giudiziaria in entrambi i gradi di giudizio, in quanto fondate su un'errata descrizione dei luoghi.
Le evidenze tecniche emerse dalle indagini svolte dalla ditta “ Pt_3 CP_2 tramite l'Ing. e l'osservazione dei luoghi a seguito della Persona_2 parziale demolizione del solaio, avrebbero perciò smentito, sia l'invasione di circa
25 cm. della proprietà addebitata al sia la pericolosità Persona_3 Parte_1 statica dell'immobile asseritamente causata dalla conformazione del solaio.
Il sig. dà infine atto di aver introdotto un autonomo giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Fermo per l'accertamento dell'erroneità / falsità della relazione di
C.T.U. dell'Ing. e per il risarcimento del danno da essa Persona_1 conseguente.
2.) Va anzitutto esaminata la questione (che, se fondata, è idonea a definire il giudizio) concernente la ammissibilità della domanda in revocazione sollevata dalla convenuta la quale ha preliminarmente eccepito che “anche a voler concedere l'esperibilità dell'azione de qua quando falsa sia risultata la consulenza tecnica nonostante questa non possa essere propriamente inclusa tra i mezzi di prova, resta comunque il fatto che la falsità deve esser stata riconosciuta o dichiarata falsa”, situazioni non ravvisabili nel caso concreto.
2.1) L'eccezione è fondata.
Invero la disposizione invocata dal ricorrente in revocazione a sostegno della domanda prevede la possibilità di impugnare le sentenze pronunciate in grado d'appello (o in unico grado) «se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza» (art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c.).
pagina 6 di 9 Nella fattispecie in esame non vi è stato alcun riconoscimento della falsità né è intervenuta la declaratoria di falsità della C.T.U. dell'Ing. Persona_4 depositata nel procedimento civile n. R.G. 504/2005 instaurato presso il Tribunale di Fermo.
2.2.) Per quanto attiene al tema del riconoscimento della falsità, la Suprema
Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 2), c.p.c. «l'espressione
"riconosciute" si riferisce alla falsità della prova che la parte, a favore della quale la prova stessa è stata posta a fondamento dal giudice, abbia compiuto in maniera non equivoca» (cfr. Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 3863 del
30/03/1992).
Tale ipotesi non è configurabile nella fattispecie in esame, non risultando che la parte vittoriosa abbia riconosciuto la falsità dell'elaborato del C.T.U.: anzi, dalle argomentazioni svolte, nel merito, dalla in questa sede, si evince che la CP_1 medesima ha contestato, sul punto, quanto prospettato dalla controparte.
2.3) In ordine alla declaratoria di falsità la Suprema Corte ha più volte affermato il principio «(…) secondo cui l'art. 395 cod. proc. civ., indicando quale presupposto dell'istanza di revocazione che si sia giudicato su prove “dichiarate false”, postula che tale dichiarazione sia avvenuta con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale) anteriormente alla proposizione dell'istanza di revocazione, con la conseguenza che è inammissibile l'istanza di revocazione basata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione”
(così, tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 3947 del 22/02/2006)» (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, ordinanza n. 28653/2017).
Ancora, più recentemente, è stato affermato che «(…) la prova falsa che, ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., consente la proponibilità dell'impugnazione per revocazione, è quella che sia stata dichiarata tale con sentenza passata in giudicato (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 28653 del 30/11/2017, Rv.
646651 – 01), ovvero quella la cui falsità sia stata riconosciuta dalla stessa parte
a cui vantaggio la prova è stata utilizzata dal giudice (…)» (Cass. civ. III Sez.
Civ., ordinanza n. 1590 del 12/11/2019, pubbl. 24/01/2020).
pagina 7 di 9 L'odierno attore, in revocazione, non ha fornito prova dell'avvenuta declaratoria di falsità della contestata C.T.U., con sentenza passata in giudicato, avendo esclusivamente dedotto di aver proposto un «(…) autonomo giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo per l'accertamento della erroneità e\o falsità dell'elaborato peritale reso dall'Ing. nel giudizio n. 504\2005 R.G., salvo Per_1 il risarcimento del danno conseguente»: invero, dalla stessa prospettazione del sig. si desume che non è intervenuta una sentenza passata in Parte_1 giudicato (ed opponibile alla parte contro la quale si chiede la revocazione), che abbia accertato la falsità della consulenza tecnica di cui si discute.
3) Per le considerazioni svolte, attesa la inesistenza di un riconoscimento e di un accertamento giudiziale definitivo di falsità, non sono ravvisabili i presupposti di cui all'art. 395 n. 2 c.p.c. in base al quale è stata proposta la domanda di revocazione che va, quindi, respinta.
Tale conclusione preclude l'esame delle altre istanze istruttorie e delle altre questioni concernenti il merito della controversia.
4.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'attore in revocazione va condannato a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore (indeterminabile) della causa, dell'attività difensiva svolta e della natura delle questioni trattate.
5.) A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod., stante il rigetto della impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'accertamento, in capo alla parte attrice, dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona respinge la domanda di revocazione proposta ai sensi dell'art. 395 n. 2) c.p.c. da nei confronti di Parte_1 CP_1
pagina 8 di 9 , relativa alla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 827/2019 CP_1 pubblicata il 28/05/2019; condanna parte attrice, in revocazione, a rifondere alla convenuta le spese del presente procedimento che si liquidano in €. 1.900,00 per la fase di studio della controversia, €. 1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €. 1.800,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'attore in revocazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 15/01/2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 407/2024
Promosso da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Villa
Attore in revocazione
Nei confronti di
(C.F.: , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Stefano Santarelli
Convenuta in revocazione
OGGETTO: revocazione ex art. 395 n. 2 c.p.c. della sentenza della Corte di
Appello di Ancona n. 827/2019 pubblicata il 28/05/2019
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Di parte attrice: «In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, costringendosi altrimenti
l'appellante alla illegittima demolizione di una porzione della sua proprietà, con danno grave e chiaramente irreparabile.
In via principale e nel merito pronunciare la revocazione della sentenza resa inter partes da questa Corte di appello il 28.05.2019 n.867\2019, mai notificata e conseguentemente accogliere le conclusioni già rassegnate nel precedente giudizio, nella parte in cui gli appellanti si opponevano alla ipotesi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la eliminazione del solaio e dei materiali isolanti posti in opera e per i costi indicati in quanto non imponibile ed improponibile in carenza dei presupposti.
Per tali ragioni, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
e/o rigettate in primo grado e in appello, in particolare l'integrazione della CTU, mediante collaudo e prove di carico in ordine al solaio per cui è causa.
Vinte le spese, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario»;
Di parte convenuta: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
-in via pregiudiziale e cautelare rigettare l'istanza di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata N° 867/19 Corte di
Appello di Ancona resa nella causa civile N° 1219/14 R.G.;
-in via preliminare accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile
l'impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 2 c.p.c promossa dal Parte_1
avverso la Sentenza N° 867/19 Corte di Appello di Ancona resa nella
[...] causa civile N° 1219/14 R.G.;
-nel merito rigettare la suddetta impugnazione per revocazione e comunque ogni domanda proposta dal perché infondata in fatto e diritto, Parte_1 priva di presupposti giuridici e comunque non provata;
-per l'effetto, in ogni caso confermare integralmente la Sentenza N° 867/19
Corte di Appello di Ancona resa nella causa civile N° 1219/14 R.G.;
pagina 2 di 9 -con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15% ed accessori di legge.””
In via istruttoria, inoltre, parte convenuta torna ad opporsi alla ammissione delle istanze istruttorie del in particolare alla richiesta di integrazione di Parte_1
CTU (mediante collaudo e prova di carico) già rigettata dalla Corte che a suo tempo ha correttamente osservato che “gli accertamenti svolti hanno evidenziato la precarietà della struttura realizzata dai coniugi e la Parte_2 pericolosità della stessa con la conseguenza che non risultano necessari ulteriori approfondimenti sul punto”.
Da ultimo parte convenuta chiede che la presente causa venga decisa nelle forme già disposte o in quelle eventualmente diverse che la Corte riterrà di adottare».
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona, definendo il procedimento di appello (n. 1219/2014 R.G.) avverso la sentenza n. 647/2014 - con cui il Tribunale di Fermo aveva ordinato di procedere alla realizzazione di determinate opere di ripristino secondo le modalità descritte nella relazione del
CTU, Ing. depositata il 26.9.2013 nel giudizio di primo grado – Persona_1 ha disposto, ad integrazione del capo n. 1) della sentenza impugnata, che le opere di ripristino descritte nella citata relazione fossero eseguite nel rispetto delle disposizioni vigenti a tutela dei beni vincolati, dopo aver ottenuto le prescritte autorizzazioni amministrative, sotto il diretto controllo della competente
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
Il Collegio, inoltre, ha revocato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. disposta dal Tribunale di Fermo, ha condannato gli appellanti a rifondere alle controparti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di ¾, dichiarando compensata la quota residua, ed ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata.
II.) Con atto di citazione del 04/04/2024, ha impugnato per Parte_1 revocazione la suddetta sentenza della Corte di Appello di Ancona ex art. 395 n.
2) c.p.c., per i motivi di seguito illustrati.
pagina 3 di 9 III.) Si è costituita mediante il deposito di comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta in data 03/07/2024, chiedendo, in via preliminare,
l'accertamento e la declaratoria d'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione e, nel merito, il rigetto della domanda di revocazione in quanto infondata in fatto in diritto, nonché priva dei presupposti giuridici e comunque non provata, con l'integrale conferma della gravata sentenza e con vittoria di spese e accessori di legge.
IV.) Con ordinanza del 25-26 settembre 2024, il Collegio ha respinto la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, ritenuta la causa matura per la decisione nelle forme di cui all'art. 351 ultimo comma, 281- sexies e 127-ter c.p.c. (discussione ex art. 281-sexies c.p.c. in trattazione scritta), ha assegnato, ai sensi dell'art. 351, ultimo comma, termine sino al 16 dicembre 2024 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., contenenti la precisazione delle conclusioni, ed un ulteriore termine sino a
15 giorni prima della predetta data per il deposito di note conclusionali, riservandosi, all'esito, la decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
Quindi, preso atto delle note depositate soltanto dalla convenuta con cui la medesima ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione in data 18/12/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Nell'atto di citazione per revocazione il critica la sentenza Parte_1 impugnata per aver confermato la situazione descritta dal C.T.U. senza valutare che l'ausiliario del giudice non aveva svolto i necessari accertamenti tecnici relativi alla consistenza del solaio e rileva, in particolare, che:
- durante lo svolgimento dei lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi e con la verifica dei saggi strutturali, è stata accertata l'esatta consistenza/stratificazione dei materiali del solaio di calpestio del bagno;
- all'esito delle indagini eseguite dall'Ing. sarebbe emerso Persona_2
l'errore dell'ausiliario del giudice (C.T.U. Ing. , il quale avrebbe Persona_1
pagina 4 di 9 falsamente relazionato che il solaio non era costituito da «soletta in c.a. sostenuta da struttura lignea di travi, travicelli e tavolato»;
- sarebbero altresì risultate false le circostanze evidenziate dal C.T.U. secondo cui la struttura portante in legno era appoggiata per due lati ai muri perimetrali portanti e per altri due lati su puntelli in legno chiodati superiormente alla struttura del solaio, poggiati a loro volta nella parte inferiore alla struttura lignea della scala.
Osserva il che, in base alla relazione tecnica del 20/03/2024, a firma Parte_1 dell'Ing. è stato accertato che: Persona_2
- a seguito della demolizione di una porzione di scala, parte del carico è stato eliminato, compensando quello del solaio realizzato;
- il solaio di calpestio, costituito da travi portanti in cemento armato, è autoportante;
pertanto le travi in legno sottostanti al tavolato, incastrate alla muratura perimetrale del vano scala, sono scariche e, conseguentemente, possono essere rimosse, non facendo parte del solaio (diversamente da quanto esposto nella sentenza impugnata, che si esprime in termini di “invasione della proprietà sottostante per 25 cm”);
- la struttura portante della scala e della sua porzione già demolita è costituita da travi in legno incastrate ai muri laterali, al di sopra dei quali si trova un tavolato ove sono poggiati i gradini;
allo stesso tavolato è agganciato uno strato di stucco e cannucciato;
pertanto, la struttura delle scale è sempre esistita ed ha sempre scaricato, tanto i propri carichi, quanto quelli accidentali, sui muri perimetrali della scala stessa, portanti e non;
- in conclusione, l'opera realizzata è conforme staticamente a quanto suggerito;
il provino di calcestruzzo prelevato dal solaio di calpestio, inoltre, ha una
Resistenza (fc) accertata di 29,8 N/mmq, valore quasi identico a quello minimo previsto ad oggi per i cantieri (“30,0N/mmq”), e dalle prove di laboratorio è emerso che esso presenta caratteristiche intrinseche confrontabili con armature oggi utilizzate.
L'odierno attore in revocazione deduce, pertanto, di aver ottenuto solo in data
21/03/2024 (con il deposito della perizia tecnica dell'Ing. doc. Persona_2
pagina 5 di 9 5 allegato all'atto di citazione per revocazione) la prova dell'erroneità/falsità della relazione di C.T.U. a firma dell'Ing. cui, peraltro, ritiene si Persona_1 sarebbe potuto ovviare se il Tribunale o la Corte di Appello avessero accolto l'istanza (più volte formulata) di esecuzione delle prove di carico.
Conseguentemente, sarebbero erronee le statuizioni disposte dall'Autorità giudiziaria in entrambi i gradi di giudizio, in quanto fondate su un'errata descrizione dei luoghi.
Le evidenze tecniche emerse dalle indagini svolte dalla ditta “ Pt_3 CP_2 tramite l'Ing. e l'osservazione dei luoghi a seguito della Persona_2 parziale demolizione del solaio, avrebbero perciò smentito, sia l'invasione di circa
25 cm. della proprietà addebitata al sia la pericolosità Persona_3 Parte_1 statica dell'immobile asseritamente causata dalla conformazione del solaio.
Il sig. dà infine atto di aver introdotto un autonomo giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Fermo per l'accertamento dell'erroneità / falsità della relazione di
C.T.U. dell'Ing. e per il risarcimento del danno da essa Persona_1 conseguente.
2.) Va anzitutto esaminata la questione (che, se fondata, è idonea a definire il giudizio) concernente la ammissibilità della domanda in revocazione sollevata dalla convenuta la quale ha preliminarmente eccepito che “anche a voler concedere l'esperibilità dell'azione de qua quando falsa sia risultata la consulenza tecnica nonostante questa non possa essere propriamente inclusa tra i mezzi di prova, resta comunque il fatto che la falsità deve esser stata riconosciuta o dichiarata falsa”, situazioni non ravvisabili nel caso concreto.
2.1) L'eccezione è fondata.
Invero la disposizione invocata dal ricorrente in revocazione a sostegno della domanda prevede la possibilità di impugnare le sentenze pronunciate in grado d'appello (o in unico grado) «se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza» (art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c.).
pagina 6 di 9 Nella fattispecie in esame non vi è stato alcun riconoscimento della falsità né è intervenuta la declaratoria di falsità della C.T.U. dell'Ing. Persona_4 depositata nel procedimento civile n. R.G. 504/2005 instaurato presso il Tribunale di Fermo.
2.2.) Per quanto attiene al tema del riconoscimento della falsità, la Suprema
Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 2), c.p.c. «l'espressione
"riconosciute" si riferisce alla falsità della prova che la parte, a favore della quale la prova stessa è stata posta a fondamento dal giudice, abbia compiuto in maniera non equivoca» (cfr. Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 3863 del
30/03/1992).
Tale ipotesi non è configurabile nella fattispecie in esame, non risultando che la parte vittoriosa abbia riconosciuto la falsità dell'elaborato del C.T.U.: anzi, dalle argomentazioni svolte, nel merito, dalla in questa sede, si evince che la CP_1 medesima ha contestato, sul punto, quanto prospettato dalla controparte.
2.3) In ordine alla declaratoria di falsità la Suprema Corte ha più volte affermato il principio «(…) secondo cui l'art. 395 cod. proc. civ., indicando quale presupposto dell'istanza di revocazione che si sia giudicato su prove “dichiarate false”, postula che tale dichiarazione sia avvenuta con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale) anteriormente alla proposizione dell'istanza di revocazione, con la conseguenza che è inammissibile l'istanza di revocazione basata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione”
(così, tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 3947 del 22/02/2006)» (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, ordinanza n. 28653/2017).
Ancora, più recentemente, è stato affermato che «(…) la prova falsa che, ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., consente la proponibilità dell'impugnazione per revocazione, è quella che sia stata dichiarata tale con sentenza passata in giudicato (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 28653 del 30/11/2017, Rv.
646651 – 01), ovvero quella la cui falsità sia stata riconosciuta dalla stessa parte
a cui vantaggio la prova è stata utilizzata dal giudice (…)» (Cass. civ. III Sez.
Civ., ordinanza n. 1590 del 12/11/2019, pubbl. 24/01/2020).
pagina 7 di 9 L'odierno attore, in revocazione, non ha fornito prova dell'avvenuta declaratoria di falsità della contestata C.T.U., con sentenza passata in giudicato, avendo esclusivamente dedotto di aver proposto un «(…) autonomo giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo per l'accertamento della erroneità e\o falsità dell'elaborato peritale reso dall'Ing. nel giudizio n. 504\2005 R.G., salvo Per_1 il risarcimento del danno conseguente»: invero, dalla stessa prospettazione del sig. si desume che non è intervenuta una sentenza passata in Parte_1 giudicato (ed opponibile alla parte contro la quale si chiede la revocazione), che abbia accertato la falsità della consulenza tecnica di cui si discute.
3) Per le considerazioni svolte, attesa la inesistenza di un riconoscimento e di un accertamento giudiziale definitivo di falsità, non sono ravvisabili i presupposti di cui all'art. 395 n. 2 c.p.c. in base al quale è stata proposta la domanda di revocazione che va, quindi, respinta.
Tale conclusione preclude l'esame delle altre istanze istruttorie e delle altre questioni concernenti il merito della controversia.
4.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'attore in revocazione va condannato a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore (indeterminabile) della causa, dell'attività difensiva svolta e della natura delle questioni trattate.
5.) A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod., stante il rigetto della impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'accertamento, in capo alla parte attrice, dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona respinge la domanda di revocazione proposta ai sensi dell'art. 395 n. 2) c.p.c. da nei confronti di Parte_1 CP_1
pagina 8 di 9 , relativa alla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 827/2019 CP_1 pubblicata il 28/05/2019; condanna parte attrice, in revocazione, a rifondere alla convenuta le spese del presente procedimento che si liquidano in €. 1.900,00 per la fase di studio della controversia, €. 1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €. 1.800,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'attore in revocazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 15/01/2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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