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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 13/05/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 933/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/5/2025 deposita sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Il giudice
Sara Cargasacchi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Sara Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 933/2024 promossa da:
) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, signor con sede legale in Carpiano (MI), Via del Commercio n. 9, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. AMBRA PEZZOLI (C.F.: , pec C.F._1
, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Email_1
Sondrio, Via Nazario Sauro n. 47, giusta procura in atti
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(C.F. Controparte_3
con sede a Livigno (SO), Via Saroch n. 1242/D, in persona del suo legale P.IVA_2
rappresentante Sig. rappresentata e difesa, giusta delega 21/10/24 Controparte_3
allegata al ricorso monitorio 22/10/24, dall'Avv. TEO LUCINI (C.F.
) di Tirano, presso il cui studio in Via della Repubblica n. 36, è C.F._2
elettivamente domiciliata –
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI
(come da atti introduttivi)
Conclusioni di parte attrice opponente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa:
- in via preliminare: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare ai sensi dell'art. 28 c.p.c. l'incompetenza del Tribunale di Sondrio, essendo territorialmente competente il Tribunale di Milano;
pagina 2 di 5 - sempre in via preliminare: non concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto
(se richiesta) posto che l'opposizione è fondata su prova scritta;
- in via principale e riconvenzionale, previa revoca del decreto opposto: accertare e dichiarare che è creditrice de Controparte_1 [...] del complessivo importo di Euro 91.879,00 e, previa Controparte_4 compensazione del credito azionato da in via monitoria (Euro Controparte_3
31.232,30), condannare la stessa a corrispondere a la Controparte_1 somma di Euro 60.646,70 – o somma diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia ad istruttoria esperita – oltre interessi ex art. 5 D.L. 231/02 dal dovuto al saldo”
Conclusioni di parte convenuta opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, contrariis adversis reiectis, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto dichiarare ai sensi dell'art. 28 c.p.c. l'incompentenza del
Tribunale di Sondrio essendo territorialmente competente il Tribunale di Milano e conseguentemente rigettare la domanda svolta in via principale e riconvenzionale da di accertamento e riconoscimento di un proprio Controparte_1 credito nei confronti di di € Controparte_3
91.879,00, e previa compensazione del credito azionato in via monitoria da quest'ultima €
31.232,30, di condanna in capo a Controparte_3 di corresponsione della somma di € 60.646,70 – o somma diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia ad istruttoria esperita – oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo. in ogni caso: con compensazione di spese, diritti e onorari di causa stante la reciproca soccombenza”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_3
n. 302/2024, con cui il Tribunale di Sondrio ingiungeva all'opponente di pagare la somma di euro 31.232,30 oltre interessi ex D.L.vo n. 231 del 09.10.2002 ed oltre alle spese della procedura di ingiunzione come liquidate in decreto, in forza di servizi di trasporto resi e rimasti impagati a seguito dei quali sono state emesse le fatture oggetto di ingiunzione
(fattura n. 308 del 30/06/2024 e fattura n. 391 del 31/07/2024).
La parte attrice opponente eccepiva, in via preliminare: che parte attrice affidava la totalità delle spedizioni dirette nella zona extradoganale alla società che i Controparte_3 rapporti tra le parti erano stati formalizzati con “accordo logistico di trasporto” datato 19 ottobre 2010 (doc. n. 1), il quale prevede, all'art. 8, intitolato “foro esclusivo competente”, che “ogni controversia avente ad oggetto l'interpretazione o l'esecuzione del presente accordo sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano”; che tale clausola era stata oggetto di approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. con pagina 3 di 5 conseguente incompetenza del tribunale adito in favore del Tribunale di Milano;
che comunque doveva essere posto in compensazione il controcredito derivante da quanto dovuto da essa (doc. n. 11, fattura n. 142 del 08/11/2024; doc. n. 12, Controparte_3 fattura n. 155 del 04/12/2024; doc. n. 13, fattura n. 156 del 04/12/2024) per complessivi
Euro 91.879,00.
- Seguiva la costituzione di che Controparte_3 aderiva all'eccezione di incompetenza chiedendo la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, dovendo essere altresì respinta la domanda riconvenzionale formulata dalla opponente avanti al giudice incompetente.
- Alla prima udienza le parti insistevano come in atti e il giudice si riservava di decidere ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
1. Giova preliminarmente osservare che a la convenuta opposta ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito in favore del tribunale di Milano ex art. 28
c.p.c. e art 8 dell'“accordo logistico di trasporto” datato 19 ottobre 2010 (doc. n. 1), intitolato “foro esclusivo competente”, il quale prevede che “ogni controversia avente ad oggetto l'interpretazione o l'esecuzione del presente accordo sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano”.
2. Orbene, ai sensi dell'art. 38 comma 2 c.pc. nel caso in cui la parte convenuta aderisca all'eccezione dell'attore di incompetenza per territorio derogabile, il giudice si limita a dare atto di tale adesione, pronunciando i provvedimenti conseguenti, senza decidere nel merito della fondatezza o meno della questione di competenza sollevata. Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che a tanto consegue l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo, venendo meno la conseguente pronuncia sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass.
n. 15017 del 2022; Cass. n. 25180 del 2013).
3. Tale disposizione normativa deve ritenersi applicabile anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur in presenze di giurisprudenza non univoca, contando pronunce sia in senso favorevole (Cass. n. 25180 del 2013; Cass. n. 6106 del 2006) che contrario (Cass. n.
4028 del 2021).
Si condivide e si richiama in tema il recente arresto giurisprudenziale che ha aderito alla tesi favorevole all'applicabilità della citata disposizione normativa anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo alla luce del fatto che “anche in questo giudizio il giudice non decide sulla questione di incompetenza ma, dato atto dell'adesione del convenuto, si limita a rimettere le parti dinanzi al giudice designato ed a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo. Si verifica quindi anche in questa ipotesi il fenomeno della translatio
pagina 4 di 5 iudicii. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non presenta peculiarità tali da suggerire una conclusione che si discosti dal principio generale sopra enunciato. Valgono per esso pertanto le medesime ragioni sopra riferite, che sottraggono al giudice ritenuto incompetente la decisione sulle spese. In particolare, non assume valore di connotato distintivo la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. La relativa pronuncia non ha alcuna valenza decisoria, dal momento che la invalidità del decreto ingiuntivo è una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente. Essendo mera conseguenza non dovrebbe nemmeno dubitarsi che essa, anche se non formalmente dichiarata, sia da ritenersi implicita nel provvedimento che dà atto che la competenza appartiene al giudice designato dalle parti, comportando tale dichiarazione la sicura caducazione del decreto ingiuntivo. In questo senso la giurisprudenza prevalente di questa Corte, secondo cui la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo è implicita nel provvedimento con cui il giudice dell'opposizione, prendendo atto dell'adesione dell'opposto alla eccezione di incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e rimette le parti dinanzi al giudice competente (Cass. n. 15694 del 2006; Cass. n. 10687 del 2005; Cass. n.
2352 del 1999). Trattandosi di effetto processuale direttamente collegato alla declaratoria di incompetenza, la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non si configura pertanto come decisione di merito, tale da legittimare la pronuncia sulle spese, né un tratto distintivo altrimenti apprezzabile per poter affermare che spetti al giudice ritenuto dalle parti incompetente emettere tale pronuncia” (Cassazione civile sez. II - 30/07/2024, n. 21300).
Applicando i suddetti principi, deve quindi essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per essere stato emesso da giudice incompetente, con conseguente sua revoca, senza alcuna statuizione in punto di spese. Fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 302/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio in quanto emesso dal Giudice territorialmente incompetente, essendo competente il Tribunale di Milano;
2) fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Milano;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Sondrio, 13 maggio 2025
Il giudice Sara Cargasacchi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/5/2025 deposita sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Il giudice
Sara Cargasacchi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Sara Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 933/2024 promossa da:
) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, signor con sede legale in Carpiano (MI), Via del Commercio n. 9, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. AMBRA PEZZOLI (C.F.: , pec C.F._1
, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Email_1
Sondrio, Via Nazario Sauro n. 47, giusta procura in atti
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(C.F. Controparte_3
con sede a Livigno (SO), Via Saroch n. 1242/D, in persona del suo legale P.IVA_2
rappresentante Sig. rappresentata e difesa, giusta delega 21/10/24 Controparte_3
allegata al ricorso monitorio 22/10/24, dall'Avv. TEO LUCINI (C.F.
) di Tirano, presso il cui studio in Via della Repubblica n. 36, è C.F._2
elettivamente domiciliata –
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI
(come da atti introduttivi)
Conclusioni di parte attrice opponente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa:
- in via preliminare: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare ai sensi dell'art. 28 c.p.c. l'incompetenza del Tribunale di Sondrio, essendo territorialmente competente il Tribunale di Milano;
pagina 2 di 5 - sempre in via preliminare: non concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto
(se richiesta) posto che l'opposizione è fondata su prova scritta;
- in via principale e riconvenzionale, previa revoca del decreto opposto: accertare e dichiarare che è creditrice de Controparte_1 [...] del complessivo importo di Euro 91.879,00 e, previa Controparte_4 compensazione del credito azionato da in via monitoria (Euro Controparte_3
31.232,30), condannare la stessa a corrispondere a la Controparte_1 somma di Euro 60.646,70 – o somma diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia ad istruttoria esperita – oltre interessi ex art. 5 D.L. 231/02 dal dovuto al saldo”
Conclusioni di parte convenuta opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, contrariis adversis reiectis, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto dichiarare ai sensi dell'art. 28 c.p.c. l'incompentenza del
Tribunale di Sondrio essendo territorialmente competente il Tribunale di Milano e conseguentemente rigettare la domanda svolta in via principale e riconvenzionale da di accertamento e riconoscimento di un proprio Controparte_1 credito nei confronti di di € Controparte_3
91.879,00, e previa compensazione del credito azionato in via monitoria da quest'ultima €
31.232,30, di condanna in capo a Controparte_3 di corresponsione della somma di € 60.646,70 – o somma diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia ad istruttoria esperita – oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo. in ogni caso: con compensazione di spese, diritti e onorari di causa stante la reciproca soccombenza”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_3
n. 302/2024, con cui il Tribunale di Sondrio ingiungeva all'opponente di pagare la somma di euro 31.232,30 oltre interessi ex D.L.vo n. 231 del 09.10.2002 ed oltre alle spese della procedura di ingiunzione come liquidate in decreto, in forza di servizi di trasporto resi e rimasti impagati a seguito dei quali sono state emesse le fatture oggetto di ingiunzione
(fattura n. 308 del 30/06/2024 e fattura n. 391 del 31/07/2024).
La parte attrice opponente eccepiva, in via preliminare: che parte attrice affidava la totalità delle spedizioni dirette nella zona extradoganale alla società che i Controparte_3 rapporti tra le parti erano stati formalizzati con “accordo logistico di trasporto” datato 19 ottobre 2010 (doc. n. 1), il quale prevede, all'art. 8, intitolato “foro esclusivo competente”, che “ogni controversia avente ad oggetto l'interpretazione o l'esecuzione del presente accordo sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano”; che tale clausola era stata oggetto di approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. con pagina 3 di 5 conseguente incompetenza del tribunale adito in favore del Tribunale di Milano;
che comunque doveva essere posto in compensazione il controcredito derivante da quanto dovuto da essa (doc. n. 11, fattura n. 142 del 08/11/2024; doc. n. 12, Controparte_3 fattura n. 155 del 04/12/2024; doc. n. 13, fattura n. 156 del 04/12/2024) per complessivi
Euro 91.879,00.
- Seguiva la costituzione di che Controparte_3 aderiva all'eccezione di incompetenza chiedendo la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, dovendo essere altresì respinta la domanda riconvenzionale formulata dalla opponente avanti al giudice incompetente.
- Alla prima udienza le parti insistevano come in atti e il giudice si riservava di decidere ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
1. Giova preliminarmente osservare che a la convenuta opposta ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito in favore del tribunale di Milano ex art. 28
c.p.c. e art 8 dell'“accordo logistico di trasporto” datato 19 ottobre 2010 (doc. n. 1), intitolato “foro esclusivo competente”, il quale prevede che “ogni controversia avente ad oggetto l'interpretazione o l'esecuzione del presente accordo sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano”.
2. Orbene, ai sensi dell'art. 38 comma 2 c.pc. nel caso in cui la parte convenuta aderisca all'eccezione dell'attore di incompetenza per territorio derogabile, il giudice si limita a dare atto di tale adesione, pronunciando i provvedimenti conseguenti, senza decidere nel merito della fondatezza o meno della questione di competenza sollevata. Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che a tanto consegue l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo, venendo meno la conseguente pronuncia sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass.
n. 15017 del 2022; Cass. n. 25180 del 2013).
3. Tale disposizione normativa deve ritenersi applicabile anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur in presenze di giurisprudenza non univoca, contando pronunce sia in senso favorevole (Cass. n. 25180 del 2013; Cass. n. 6106 del 2006) che contrario (Cass. n.
4028 del 2021).
Si condivide e si richiama in tema il recente arresto giurisprudenziale che ha aderito alla tesi favorevole all'applicabilità della citata disposizione normativa anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo alla luce del fatto che “anche in questo giudizio il giudice non decide sulla questione di incompetenza ma, dato atto dell'adesione del convenuto, si limita a rimettere le parti dinanzi al giudice designato ed a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo. Si verifica quindi anche in questa ipotesi il fenomeno della translatio
pagina 4 di 5 iudicii. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non presenta peculiarità tali da suggerire una conclusione che si discosti dal principio generale sopra enunciato. Valgono per esso pertanto le medesime ragioni sopra riferite, che sottraggono al giudice ritenuto incompetente la decisione sulle spese. In particolare, non assume valore di connotato distintivo la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. La relativa pronuncia non ha alcuna valenza decisoria, dal momento che la invalidità del decreto ingiuntivo è una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente. Essendo mera conseguenza non dovrebbe nemmeno dubitarsi che essa, anche se non formalmente dichiarata, sia da ritenersi implicita nel provvedimento che dà atto che la competenza appartiene al giudice designato dalle parti, comportando tale dichiarazione la sicura caducazione del decreto ingiuntivo. In questo senso la giurisprudenza prevalente di questa Corte, secondo cui la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo è implicita nel provvedimento con cui il giudice dell'opposizione, prendendo atto dell'adesione dell'opposto alla eccezione di incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e rimette le parti dinanzi al giudice competente (Cass. n. 15694 del 2006; Cass. n. 10687 del 2005; Cass. n.
2352 del 1999). Trattandosi di effetto processuale direttamente collegato alla declaratoria di incompetenza, la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non si configura pertanto come decisione di merito, tale da legittimare la pronuncia sulle spese, né un tratto distintivo altrimenti apprezzabile per poter affermare che spetti al giudice ritenuto dalle parti incompetente emettere tale pronuncia” (Cassazione civile sez. II - 30/07/2024, n. 21300).
Applicando i suddetti principi, deve quindi essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per essere stato emesso da giudice incompetente, con conseguente sua revoca, senza alcuna statuizione in punto di spese. Fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 302/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio in quanto emesso dal Giudice territorialmente incompetente, essendo competente il Tribunale di Milano;
2) fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Milano;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Sondrio, 13 maggio 2025
Il giudice Sara Cargasacchi
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