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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/09/2025, n. 3151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3151 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 8065 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2020 – avente a oggetto: contratti bancari tra e , rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Romito Parte_1 Parte_2 Attori Contro (già ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
dife Convenuta Ragioni di fatto e diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************* Con atto di citazione, notificato il 24.06.2020, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13 e
[...] Parte_14 Controparte_2
[...] ttori, e (giudizio separato come da ordinanza resa Parte_1 Parte_2 in data 25.03.20 e conto corrente n. 11/1028390 e del conto deposito titoli n. 11/21195753 sul quale la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione, nello specifico n.
4.400 azioni per e n.
5.768 per , Parte_1 Parte_2 pari ad un controvalore complessivo di € 83.73 Asserivano la violazione da parte della banca convenuta della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Eccepivano la nullità delle operazioni, ex art. 23 TUF, per insussistenza e comunque mancata consegna del contratto quadro e la violazione degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza, contestazioni che asserivano essere state sollevate già con pec del 14.11.2019 (all. n. 1b fasc. attori). Nel dettaglio, asserivano che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio degli investitori, erano viziati da una inadeguata informazione, sia in termini di quantificazione del rischio associato allo strumento, sia in merito alla sua natura illiquida, sia in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente. Contestavano, quindi, la violazione da parte della banca convenuta dell'art. 21 TUF, nonché dei Regolamenti n. 11522/1998 e n. 16190/2007 e della comunicazione n. CP_3 CP_3 9019104/2009. Evidenziavano, altresì, il mancato rispetto da parte della odierna convenuta dell'ordine cronologico di vendita, avendo la stessa omesso di dare seguito agli ordini impartiti dagli odierni attori, a favore di altri impartiti successivamente. Concludevano, quindi, chiedendo la nullità delle operazioni di investimento, ex art. 23 TUF, o in subordine la risoluzione del contratto quadro, con condanna in favore degli attori alla restituzione del capitale investito, anche a titolo di risarcimento del danno, pari ad € 83.733,95 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In ulteriore subordine, chiedevano la condanna della banca convenuta al pagamento della somma di € 80.320,00 a titolo di risarcimento del danno, derivante dalla violazione dell'obbligo di priorità nell'esecuzione dell'ordine di vendita delle azioni, vinte le spese di lite. Con comparsa ritualmente depositata, si costituiva (ora Controparte_2 [...]
, asserendo l'esistenza o, d Controparte_4 rni attori (all. n. da 3 a 16 fasc. convenuta): affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità (all. n. da 33 a 39 e da n. 40 a 59 fasc. convenuta); tutti gli investitori avevano ricevuto e sottoscritto il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, contenente una puntuale illustrazione dei fattori di rischio derivanti da un investimento in strumenti finanziari azionari, tra cui il rischio di liquidità connesso all'acquisto di titoli non quotati su mercati regolamentati, quali le azioni BPB ed il rischio di perdita del capitale investito;
di aver rispettato anche quanto prescritto dalla comunicazione n. CP_3 9019104/2009, comunque non applicabile ratione temporis agli investimenti anteri rzo 2009; erano stati compilati appositi questionari di profilatura (all. m. da 17 a 32 fasc. convenuta), a seguito dei quali erano state fornite alla banca informazioni perfettamente compatibili con l'acquisto dei titoli oggetto di controversia: Precisava che, a seguito delle operazioni di investimento, era divenuto titolare Parte_1 di n. 5478 azioni BPB per un controvalore complessivo di €
era divenuta titolare di n. 5768 azioni BPB, per un controvalore complessivo di Parte_2
operazioni tutte precedute da ordini regolarmente sottoscritti dall'investitore ed accompagnati da specifica informativa sui fattori di rischio degli investimenti. Sosteneva che gli investitori avevano regolarmente ricevuto gli e/c senza mai sollevare alcuna contestazione e che, in ogni caso, percepito somme a titolo di dividendi, nello specifico Pt_1
€ 7.269,94 e €.1.727,01, e precedentemente investito i
[...] Parte_2 ti finanziari con i natura illiquida, circostanza utile a dimostrare e confermare l'esperienza emersa dai questionari di profilatura compilati dagli attori;
di aver correttamente preso in carico gli ordini di vendita e di aver dato seguito ad altri ordini perché impartiti antecedentemente e con numero di cronologico anteriore rispetto a quelli impartiti dagli odierni attori. Preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno avanzate da parte attrice, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale, per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore al 24.06.2010; inoltre che, sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. Con ordinanza del 25.03.2021, resa nel procedimento principale, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva ordinata la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, espletata ctu tecnico – contabile, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. veniva discussa e decisa come da sentenza. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la CP_3 violazione da parte della di tutta una serie di obblig ativi in relazione alla CP_2 determinazione del prezzo ione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, in subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a CP_2 quo, in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (24.06.2020) nessuna prescrizione si è verificata. Ciò posto, avendo parte attrice espressamente rinunciato alle domande di nullità e di risoluzione, oggetto della presente controversia residua la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver CP_2 agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi att alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare, nel concreto, se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento CP_3 (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le tecniche per la prestazione dei servizi di investimento. Deve precisarsi che con il Regolamento Consob n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID, è stata introdotta la disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009, la ha emanato un orientamento CP_3 interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenz distribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la CP_3 citata comunicazione. Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Sul punto, dovrà operarsi una necessaria differenziazione tra le varie operazioni di investimento poste in essere dagli attori, attesi i differenti periodi temporali nei quali le stesse sono state effettuate. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal ctu, in quanto condivisibili. Il perito nominato ha accertato che, alla data di notifica dell'atto di citazione (24.06.2020) gli attori erano titolari delle seguenti azioni BPB:
Dunque al 24.06.2020, tra acquisti a titolo oneroso e assegnazioni gratuite, è in Parte_1 possesso di n.
5.603 azioni BPB, immesse nel dossier titoli - rubrica 11/2 Parte_2
di n.
5.768 immesse nel dossier titoli - rubrica 11/26503193.
[...] a poi accertato la sottoscrizione di più contratti quadro:
- contratto quadro del 21.04.1997 relativo al conto deposito titoli a custodia e amministrazione, il quale non può essere sottoposto a valutazione di conformità delle prescrizioni di cui all'art. 23 d.lgs. n. 58/1998 né di quelle di cui agli artt. 37 e 38 delibera n. 16190/2007, poiché redatto in epoca antecedente;
CP_3 tti quadro del 02.12.2011, 08.11.2013 e 18.09.2018 tutti conformi alle previsioni dell'art. 23 d.lgs. n. 58/1998 e a quelle degli artt. 37 e 38 delibera Consob n. 16190/2007. Per quanto attiene alla profilatura dei clienti, risultano documentati quattro questionari di profilatura, datati 20.03.2007, 02.12.2011, 15.10.2014 e 12.01.2016 sottoscritti congiuntamente dagli investitori. Dalla dettagliata analisi condotta dal perito nominato è emerso, dunque, che: l'investimento effettuato da il 11.03.1995 è riconducibile alla domanda di ammissione a socio Parte_1 del 21.05.199 ecedente all'emanazione del d.lgs. n. 58/1998, del Reg. e CP_3 delle Direttive comunitarie non era soggetto all'obbligo di profilatura;
per gli in ti effettuati da in data 17.12.2001 e 20.12.2001, nonché l'assegnazione gratuita Parte_1 del 29.05.20 ssere stato compilato alcun questionario di profilatura, presente invece per gli investimenti effettuati in data 12.11.2007 e 21.12.2007. Parimenti privi di profilatura sono risultati gli investimenti effettuati da in data Parte_2 06.03.2009; mentre sussiste profilatura per le assegnazioni gratuit e del 19.04.2013, nonché per l'investimento effettuato da in data 30.12.2014. Parte_1 Infine, risultano prive di profilatura le assegnazioni g 1.2018 e del 10.01.2020. Il ctu ha, pertanto, correttamente concluso per il mancato assolvimento da parte della banca convenuta dell'obbligo di acquisire informazioni dalla clientela anteriormente all'esecuzione degli ordini di acquisito/investimento, atteso che le operazioni non sono state sempre precedute dalla informativa e dalla opportuna valutazione di adeguatezza da effettuarsi preventivamente rispetto alla raccomandazione data al cliente. La banca convenuta, poi, non ha assolto all'obbligo di informazione attiva: infatti il mero rinvio alle norme statutarie, contenuto nella domanda di ammissione a socio di del Parte_1 21.05.1992 non può ritenersi sufficiente ai fini dell'assolvimento degli tivi gravanti in capo all'intermediario. Così come la domanda di ammissione a socia di del 10.10.2007 e le schede di Parte_2 adesione all'aumento del capitale sociale di ttori sono redatti su moduli predisposti dalla banca e i prospetti informativi e le schede prodotto allegati dalla convenuta non sono sottoscritti dai clienti, difettando quindi la prova che l'intermediario abbia assolto agli obblighi informativi in modo non meramente formalistico e mancando, inoltre, l'espressa indicazione della natura del titolo azionario over the counter (OTC) ed il maggior rischio di liquidità che questo comporta rispetto ad altri titoli, con le stesse caratteristiche, quotati sui mercati regolamentati (pag. 23 elaborato peritale). Com'è noto, l'intermediario ha l'obbligo di fornire informazioni dettagliate e concrete al cliente, al fine di consentirgli di compiere una scelta consapevole e in linea con i propri obiettivi di investimento, non potendosi ritenere all'uopo sufficiente la mera dichiarazione di conoscenza da parte del cliente. Risultano, invece, rispettate le disposizioni di legge, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e all'art. 27 del Regolamento Consob del 1° luglio 1998 n. 11522, in merito al conflitto d'interesse. Quanto alle disposizioni di cui alla comunicazione Consob n. 9019104/2009, ferma restando l'applicazione delle stesse alle sole operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della comunicazione, ossia esclusivamente all'acquisto di n.
1.001 azioni BPB CUM BONUS SHS del 30.12.2014 da parte di per l'esercizio del diritto di opzione Parte_1 parziale, il perito nominato ha accertato etto di quanto previsto dalla citata comunicazione, non contenendo il contratto relativo alla descritta operazione alcun riferimento al potenziale rischio di illiquidità delle azioni e non essendoci evidenze che la abbia CP_2 informato l'attore che si trattava di titoli over the counter (OTC), ossia quotati fuo ercati regolamentati (pag. 29 elaborato peritale). Per quanto attiene alla valutazione di adeguatezza delle operazioni effettuate, va evidenziato che emerge una diversità nelle risposte tra i vari questionari sottoposti agli attori, tanto è vero che all'esito della valutazione la banca assegna agli investitori nel 2014 un profilo di rischio medio ed una esperienza media che nel 2016 diventano medio-bassi. Nello specifico, poi, nei questionari del 2007 e del 2016 gli attori hanno dichiarato di accettare la perdita di solo una piccola parte del capitale investito, dichiarazione questa non compatibile con l'assegnazione di un profilo di rischio medio effettuata dalla banca, assegnazione invece coerente con le profilature del 2011 e del 2014 nelle quali gli investitori avevano dichiarato di tollerare la perdita di parte media del mio/nostro capitale investito. Ad ogni buon conto, nonostante le dichiarate competenze specifiche in ambito finanziario, in atti non vi è prova delle stesse, atteso che i titoli diversi da quelli oggetto di giudizio e contenuti nel dossier titoli sono prevalentemente obbligazioni, quindi compatibili con un profilo di rischio prudenziale e non indicative di esperienza in prodotti rischiosi. Dalla documentazione, inoltre, non è possibile evincere il grado di istruzione degli odierni attori e, pertanto, l'attendibilità delle dichiarazioni circa la pregressa esperienza risulta di difficile valutazione. Il ctu ha, quindi, correttamente ritenuto più coerente con la condizione di vita reale e con l'attività lavorativa svolta dagli investitori (commerciante in pensione casalinga Parte_1
) la valutazione medio-bassa assegnata nel come ha Parte_2 ritenuto non coerente con la reale disponibilità finanziaria la valutazione di rischio medio. Peraltro, va evidenziato che nel corso del rapporto, l'operatività del portafoglio cliente ha raggiunto un livello di concentrazione molto elevato di titoli BPB, il che massimizza il rischio di portafoglio, in violazione del principio di diversificazione, e mal si concilia con il profilo di rischio MEDIO attribuito dalla (pag. 36 elaborato peritale). CP_2 Il ctu ha, dunque, concluso per l'adeguatezza delle operazioni contestate sotto il profilo degli obiettivi di investimento e dell'orizzonte temporale, ritenendole però inadeguate rispetto al grado di conoscenza ed esperienza dichiarato ma non documentato, alla propensione al rischio in quanto disposti a sopportare solo perdite di piccole parti del capitale, alla capacità reddituale degli attori non documentata. La banca avrebbe dovuto adempiere in maniera puntuale agli obblighi informativi posti a suo carico e sconsigliare le operazioni ritenute da essa stessa inadeguate, anche se autorizzate dal cliente. Tanto nella specie non si è verificato. Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di informazione passiva e attiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dagli attori. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il CP_2 pregiudizio subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economi vante dalla riduzione del valore delle azioni. Il ctu ha accertato che la somma complessivamente investita da è pari ad € Parte_1 33.841,08, al netto dei dividendi di € 6.275,61 e comprensiva delle vendita di € 9,67
Mentre la somma complessivamente investita da è pari ad € 44.381,95, al Parte_2 netto dei dividendi di € 1.727,01
La banca convenuta, dunque, sarà tenuta a restituire la complessiva somma di € 33.841,08 in favore di e di € 44.381,95 in favore di , nei limiti della domanda Parte_1 Parte_2 come for La domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla per CP_2 concorso di colpa dell'investitore ex. art. 1227 c.c., va disattesa. A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitore professionale. Alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda attorea va accolta, con conseguente condanna della banca convenuta al pagamento della somma precedentemente indicata in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno. Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tali importi competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo. In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi per la fase di studio ed introduttiva avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte, poi successivamente separate, nonché per la fase istruttoria essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con atto di citazione notificato il 24.06.2020, nei confronti Parte_2 [...]
ora così provvede: Controparte_5 Controparte_1 da DANNA la in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcime ore di Parte_1 della somma di € 33.841,08 e in favore di della somma di € 4 Parte_2 al danno da svalutazione monetaria, deter li indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2. CONDANNA in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_1 favore di , in solido, delle spese processuali che liquida in € Parte_1 Parte_2 9.178,00 a. se generali al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 09.06.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 11/09/2025
Il Giudice Assunta Napoliello
dife Convenuta Ragioni di fatto e diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************* Con atto di citazione, notificato il 24.06.2020, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13 e
[...] Parte_14 Controparte_2
[...] ttori, e (giudizio separato come da ordinanza resa Parte_1 Parte_2 in data 25.03.20 e conto corrente n. 11/1028390 e del conto deposito titoli n. 11/21195753 sul quale la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione, nello specifico n.
4.400 azioni per e n.
5.768 per , Parte_1 Parte_2 pari ad un controvalore complessivo di € 83.73 Asserivano la violazione da parte della banca convenuta della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Eccepivano la nullità delle operazioni, ex art. 23 TUF, per insussistenza e comunque mancata consegna del contratto quadro e la violazione degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza, contestazioni che asserivano essere state sollevate già con pec del 14.11.2019 (all. n. 1b fasc. attori). Nel dettaglio, asserivano che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio degli investitori, erano viziati da una inadeguata informazione, sia in termini di quantificazione del rischio associato allo strumento, sia in merito alla sua natura illiquida, sia in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente. Contestavano, quindi, la violazione da parte della banca convenuta dell'art. 21 TUF, nonché dei Regolamenti n. 11522/1998 e n. 16190/2007 e della comunicazione n. CP_3 CP_3 9019104/2009. Evidenziavano, altresì, il mancato rispetto da parte della odierna convenuta dell'ordine cronologico di vendita, avendo la stessa omesso di dare seguito agli ordini impartiti dagli odierni attori, a favore di altri impartiti successivamente. Concludevano, quindi, chiedendo la nullità delle operazioni di investimento, ex art. 23 TUF, o in subordine la risoluzione del contratto quadro, con condanna in favore degli attori alla restituzione del capitale investito, anche a titolo di risarcimento del danno, pari ad € 83.733,95 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In ulteriore subordine, chiedevano la condanna della banca convenuta al pagamento della somma di € 80.320,00 a titolo di risarcimento del danno, derivante dalla violazione dell'obbligo di priorità nell'esecuzione dell'ordine di vendita delle azioni, vinte le spese di lite. Con comparsa ritualmente depositata, si costituiva (ora Controparte_2 [...]
, asserendo l'esistenza o, d Controparte_4 rni attori (all. n. da 3 a 16 fasc. convenuta): affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità (all. n. da 33 a 39 e da n. 40 a 59 fasc. convenuta); tutti gli investitori avevano ricevuto e sottoscritto il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, contenente una puntuale illustrazione dei fattori di rischio derivanti da un investimento in strumenti finanziari azionari, tra cui il rischio di liquidità connesso all'acquisto di titoli non quotati su mercati regolamentati, quali le azioni BPB ed il rischio di perdita del capitale investito;
di aver rispettato anche quanto prescritto dalla comunicazione n. CP_3 9019104/2009, comunque non applicabile ratione temporis agli investimenti anteri rzo 2009; erano stati compilati appositi questionari di profilatura (all. m. da 17 a 32 fasc. convenuta), a seguito dei quali erano state fornite alla banca informazioni perfettamente compatibili con l'acquisto dei titoli oggetto di controversia: Precisava che, a seguito delle operazioni di investimento, era divenuto titolare Parte_1 di n. 5478 azioni BPB per un controvalore complessivo di €
era divenuta titolare di n. 5768 azioni BPB, per un controvalore complessivo di Parte_2
operazioni tutte precedute da ordini regolarmente sottoscritti dall'investitore ed accompagnati da specifica informativa sui fattori di rischio degli investimenti. Sosteneva che gli investitori avevano regolarmente ricevuto gli e/c senza mai sollevare alcuna contestazione e che, in ogni caso, percepito somme a titolo di dividendi, nello specifico Pt_1
€ 7.269,94 e €.1.727,01, e precedentemente investito i
[...] Parte_2 ti finanziari con i natura illiquida, circostanza utile a dimostrare e confermare l'esperienza emersa dai questionari di profilatura compilati dagli attori;
di aver correttamente preso in carico gli ordini di vendita e di aver dato seguito ad altri ordini perché impartiti antecedentemente e con numero di cronologico anteriore rispetto a quelli impartiti dagli odierni attori. Preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno avanzate da parte attrice, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale, per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore al 24.06.2010; inoltre che, sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. Con ordinanza del 25.03.2021, resa nel procedimento principale, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva ordinata la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, espletata ctu tecnico – contabile, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. veniva discussa e decisa come da sentenza. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la CP_3 violazione da parte della di tutta una serie di obblig ativi in relazione alla CP_2 determinazione del prezzo ione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, in subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a CP_2 quo, in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (24.06.2020) nessuna prescrizione si è verificata. Ciò posto, avendo parte attrice espressamente rinunciato alle domande di nullità e di risoluzione, oggetto della presente controversia residua la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver CP_2 agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi att alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare, nel concreto, se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento CP_3 (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le tecniche per la prestazione dei servizi di investimento. Deve precisarsi che con il Regolamento Consob n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID, è stata introdotta la disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009, la ha emanato un orientamento CP_3 interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenz distribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la CP_3 citata comunicazione. Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Sul punto, dovrà operarsi una necessaria differenziazione tra le varie operazioni di investimento poste in essere dagli attori, attesi i differenti periodi temporali nei quali le stesse sono state effettuate. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal ctu, in quanto condivisibili. Il perito nominato ha accertato che, alla data di notifica dell'atto di citazione (24.06.2020) gli attori erano titolari delle seguenti azioni BPB:
Dunque al 24.06.2020, tra acquisti a titolo oneroso e assegnazioni gratuite, è in Parte_1 possesso di n.
5.603 azioni BPB, immesse nel dossier titoli - rubrica 11/2 Parte_2
di n.
5.768 immesse nel dossier titoli - rubrica 11/26503193.
[...] a poi accertato la sottoscrizione di più contratti quadro:
- contratto quadro del 21.04.1997 relativo al conto deposito titoli a custodia e amministrazione, il quale non può essere sottoposto a valutazione di conformità delle prescrizioni di cui all'art. 23 d.lgs. n. 58/1998 né di quelle di cui agli artt. 37 e 38 delibera n. 16190/2007, poiché redatto in epoca antecedente;
CP_3 tti quadro del 02.12.2011, 08.11.2013 e 18.09.2018 tutti conformi alle previsioni dell'art. 23 d.lgs. n. 58/1998 e a quelle degli artt. 37 e 38 delibera Consob n. 16190/2007. Per quanto attiene alla profilatura dei clienti, risultano documentati quattro questionari di profilatura, datati 20.03.2007, 02.12.2011, 15.10.2014 e 12.01.2016 sottoscritti congiuntamente dagli investitori. Dalla dettagliata analisi condotta dal perito nominato è emerso, dunque, che: l'investimento effettuato da il 11.03.1995 è riconducibile alla domanda di ammissione a socio Parte_1 del 21.05.199 ecedente all'emanazione del d.lgs. n. 58/1998, del Reg. e CP_3 delle Direttive comunitarie non era soggetto all'obbligo di profilatura;
per gli in ti effettuati da in data 17.12.2001 e 20.12.2001, nonché l'assegnazione gratuita Parte_1 del 29.05.20 ssere stato compilato alcun questionario di profilatura, presente invece per gli investimenti effettuati in data 12.11.2007 e 21.12.2007. Parimenti privi di profilatura sono risultati gli investimenti effettuati da in data Parte_2 06.03.2009; mentre sussiste profilatura per le assegnazioni gratuit e del 19.04.2013, nonché per l'investimento effettuato da in data 30.12.2014. Parte_1 Infine, risultano prive di profilatura le assegnazioni g 1.2018 e del 10.01.2020. Il ctu ha, pertanto, correttamente concluso per il mancato assolvimento da parte della banca convenuta dell'obbligo di acquisire informazioni dalla clientela anteriormente all'esecuzione degli ordini di acquisito/investimento, atteso che le operazioni non sono state sempre precedute dalla informativa e dalla opportuna valutazione di adeguatezza da effettuarsi preventivamente rispetto alla raccomandazione data al cliente. La banca convenuta, poi, non ha assolto all'obbligo di informazione attiva: infatti il mero rinvio alle norme statutarie, contenuto nella domanda di ammissione a socio di del Parte_1 21.05.1992 non può ritenersi sufficiente ai fini dell'assolvimento degli tivi gravanti in capo all'intermediario. Così come la domanda di ammissione a socia di del 10.10.2007 e le schede di Parte_2 adesione all'aumento del capitale sociale di ttori sono redatti su moduli predisposti dalla banca e i prospetti informativi e le schede prodotto allegati dalla convenuta non sono sottoscritti dai clienti, difettando quindi la prova che l'intermediario abbia assolto agli obblighi informativi in modo non meramente formalistico e mancando, inoltre, l'espressa indicazione della natura del titolo azionario over the counter (OTC) ed il maggior rischio di liquidità che questo comporta rispetto ad altri titoli, con le stesse caratteristiche, quotati sui mercati regolamentati (pag. 23 elaborato peritale). Com'è noto, l'intermediario ha l'obbligo di fornire informazioni dettagliate e concrete al cliente, al fine di consentirgli di compiere una scelta consapevole e in linea con i propri obiettivi di investimento, non potendosi ritenere all'uopo sufficiente la mera dichiarazione di conoscenza da parte del cliente. Risultano, invece, rispettate le disposizioni di legge, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e all'art. 27 del Regolamento Consob del 1° luglio 1998 n. 11522, in merito al conflitto d'interesse. Quanto alle disposizioni di cui alla comunicazione Consob n. 9019104/2009, ferma restando l'applicazione delle stesse alle sole operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della comunicazione, ossia esclusivamente all'acquisto di n.
1.001 azioni BPB CUM BONUS SHS del 30.12.2014 da parte di per l'esercizio del diritto di opzione Parte_1 parziale, il perito nominato ha accertato etto di quanto previsto dalla citata comunicazione, non contenendo il contratto relativo alla descritta operazione alcun riferimento al potenziale rischio di illiquidità delle azioni e non essendoci evidenze che la abbia CP_2 informato l'attore che si trattava di titoli over the counter (OTC), ossia quotati fuo ercati regolamentati (pag. 29 elaborato peritale). Per quanto attiene alla valutazione di adeguatezza delle operazioni effettuate, va evidenziato che emerge una diversità nelle risposte tra i vari questionari sottoposti agli attori, tanto è vero che all'esito della valutazione la banca assegna agli investitori nel 2014 un profilo di rischio medio ed una esperienza media che nel 2016 diventano medio-bassi. Nello specifico, poi, nei questionari del 2007 e del 2016 gli attori hanno dichiarato di accettare la perdita di solo una piccola parte del capitale investito, dichiarazione questa non compatibile con l'assegnazione di un profilo di rischio medio effettuata dalla banca, assegnazione invece coerente con le profilature del 2011 e del 2014 nelle quali gli investitori avevano dichiarato di tollerare la perdita di parte media del mio/nostro capitale investito. Ad ogni buon conto, nonostante le dichiarate competenze specifiche in ambito finanziario, in atti non vi è prova delle stesse, atteso che i titoli diversi da quelli oggetto di giudizio e contenuti nel dossier titoli sono prevalentemente obbligazioni, quindi compatibili con un profilo di rischio prudenziale e non indicative di esperienza in prodotti rischiosi. Dalla documentazione, inoltre, non è possibile evincere il grado di istruzione degli odierni attori e, pertanto, l'attendibilità delle dichiarazioni circa la pregressa esperienza risulta di difficile valutazione. Il ctu ha, quindi, correttamente ritenuto più coerente con la condizione di vita reale e con l'attività lavorativa svolta dagli investitori (commerciante in pensione casalinga Parte_1
) la valutazione medio-bassa assegnata nel come ha Parte_2 ritenuto non coerente con la reale disponibilità finanziaria la valutazione di rischio medio. Peraltro, va evidenziato che nel corso del rapporto, l'operatività del portafoglio cliente ha raggiunto un livello di concentrazione molto elevato di titoli BPB, il che massimizza il rischio di portafoglio, in violazione del principio di diversificazione, e mal si concilia con il profilo di rischio MEDIO attribuito dalla (pag. 36 elaborato peritale). CP_2 Il ctu ha, dunque, concluso per l'adeguatezza delle operazioni contestate sotto il profilo degli obiettivi di investimento e dell'orizzonte temporale, ritenendole però inadeguate rispetto al grado di conoscenza ed esperienza dichiarato ma non documentato, alla propensione al rischio in quanto disposti a sopportare solo perdite di piccole parti del capitale, alla capacità reddituale degli attori non documentata. La banca avrebbe dovuto adempiere in maniera puntuale agli obblighi informativi posti a suo carico e sconsigliare le operazioni ritenute da essa stessa inadeguate, anche se autorizzate dal cliente. Tanto nella specie non si è verificato. Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di informazione passiva e attiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dagli attori. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il CP_2 pregiudizio subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economi vante dalla riduzione del valore delle azioni. Il ctu ha accertato che la somma complessivamente investita da è pari ad € Parte_1 33.841,08, al netto dei dividendi di € 6.275,61 e comprensiva delle vendita di € 9,67
Mentre la somma complessivamente investita da è pari ad € 44.381,95, al Parte_2 netto dei dividendi di € 1.727,01
La banca convenuta, dunque, sarà tenuta a restituire la complessiva somma di € 33.841,08 in favore di e di € 44.381,95 in favore di , nei limiti della domanda Parte_1 Parte_2 come for La domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla per CP_2 concorso di colpa dell'investitore ex. art. 1227 c.c., va disattesa. A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitore professionale. Alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda attorea va accolta, con conseguente condanna della banca convenuta al pagamento della somma precedentemente indicata in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno. Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tali importi competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo. In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi per la fase di studio ed introduttiva avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte, poi successivamente separate, nonché per la fase istruttoria essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con atto di citazione notificato il 24.06.2020, nei confronti Parte_2 [...]
ora così provvede: Controparte_5 Controparte_1 da DANNA la in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcime ore di Parte_1 della somma di € 33.841,08 e in favore di della somma di € 4 Parte_2 al danno da svalutazione monetaria, deter li indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2. CONDANNA in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_1 favore di , in solido, delle spese processuali che liquida in € Parte_1 Parte_2 9.178,00 a. se generali al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 09.06.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 11/09/2025
Il Giudice Assunta Napoliello