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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 04/10/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 623/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 623/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Farroni Samuele, Parte_1 C.F._1 giusta procura speciale alle liti depositata unitamente al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Corridonia in Piazzale Manlio Germozzi n.30
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Damen Paola e dell'avv. CP_1 C.F._2
RL SI, giusta procura speciale alle liti depositata congiuntamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori a Pollenza in Via Vecchietti n. 2
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Mariotti Silvana, per procura generale alle liti a rogito Notaio Dottor di Fiumicino, Rep. N. 37875/7313 del 22.03.2024, Persona_1 acclusa alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS a Macerata in via D. Alighieri n. 8
CONVENUTI
Oggetto: Attribuzione di quota di pensione e di indennita' di fine rapporto lavorativo
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Precisate all'udienza di discussione orale del 29.9.2025
Per parte ricorrente:
conclusioni come da ricorso introduttivo, non essendo il procuratore comparso all'udienza
CHIEDE
che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, accertata il diritto della IG.ra , quale coniuge Parte_1 superstite del defunto nato a [...] il [...], deceduto in Pollenza il Persona_2
20.04.2013, C.F. , a percepire la quota di pensione di reversibilità di cui C.F._3 CP_2 era titolare il defunto marito, nella misura del 52% della reversibilità di competenza delle coniugi, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a decorrere dal 10.5.2022 e per l'effetto ordinare all'Ente erogatore in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, di provvedere alla diretta corresponsione della IG.ra della quota Pt_1 di reversibilità nella misura che sarà stabilità nonché degli arretrati maturati dal decesso della IG.ra
(10.5.2022). Pt_2
Per parte convenuta : CP_1
si riporta a tutti i propri scritti, evidenziando che la non ha prodotto documentazione Parte_1 né fiscale né bancaria prescritta dal codice, in ottica strumentale;
evidenzia che la pensione di cui si parla è pervenuta all' quando era ancora sposato con la , odierna convenuta e Persona_2 CP_1 quindi ha certamente contribuito a far maturare, allevando un figlio e occupandosi dei suoceri e CP_1 le sue condizioni di salute sono molto delicate;
evidenzia che il 32% della pensione di Pt_2 ammonta ad euro 490,00 circa mensili e quindi anche a voler seguire la proporzione usata all'epoca dal
Tribunale la richiesta della non ha fondamento e comunque la stessa beneficia di un trattamento Pt_1 integrativo (euro 1.420 al mese circa) e al nucleo familiare della stessa entrano oltre 2.234,00 euro per i vari trattamenti dell' (compreso quel che perviene alla figlia che è circa 510,00 euro al mese) Per_2 oltre ad avere capacità di lavoro come indicato dall' ed immobili CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) accertare il diritto di a percepire, ex art. 9 della L. 898 /70, una percentuale della CP_1 quota di reversibilità della pensione di relitta da , deceduta il Persona_2 Persona_3
10.05.2022; conseguentemente determinare la percentuale di detta quota spettante a CP_1 in base alla durata del suo matrimonio (dal 2.02.63 al 14.05.1991), all'età (82 anni) ed alla grave
pagina 2 di 7 minorazione riconosciutale dalla Commissione Medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile (pari al 50%) e delle attuali condizioni di salute;
2) ordinare quindi all' quale ente erogante la pensione, di corrispondere direttamente a CP_2
la quota come sopra determinata e gli arretrati matura-ti a far data dal decesso di CP_1
sino all'effettivo pagamento;
Persona_3
con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese e competenze legali del presente procedimento.
Per parte convenuta : CP_2
si riporta alla memoria di costituzione dell' insistendo per l'accoglimento delle conclusioni CP_2 spiegate senza che l' possa essere in alcun caso condannato alle spese CP_2
SI CONCLUDE
Perché il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, voglia:
Dichiarare la sostanziale carenza li legittimazione passiva dell' per le ragioni ampiamente CP_2 specificate in premessa;
In ogni caso, accertare e dichiarare la quota di pensione spettante a ciascuno dei menzionati coniugi superstiti, concorrenti, con effetti costitutivi, sempre nei limiti stabilititi ex lege per la pensione di reversibilità al coniuge superstite, come specificato in premessa.
Con compensazione integrale delle spese e delle competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza è redatta in forma succinta, come consentito dagli artt. 132 comma 2, numero 4)
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., limitandosi il giudice a richiamare i soli profili di fatto e diritto e le questioni rilevanti ai fini della decisione.
Nel presente giudizio, infatti, , coniuge superstite del defunto (nato a Parte_1 Persona_2
Perugia il 11.12.1936, deceduto a Pollenza il 20.4.2013), ha agito per ottenere l'attribuzione della quota della pensione di reversibilità in precedenza riconosciuta, come da sentenza del Tribunale di Macerata
n. 737/2014, alla (seconda moglie dell'uomo, divorziata e titolare dell'assegno Persona_3 divorzile) a fronte del decesso della stessa, avvenuto il 10.5.2022 (come da doc. 3 parte ricorrente), convenendo in giudizio l' (cui ha chiesto anche pagare gli arretrati) nonché la prima moglie CP_2 dell'uomo (anch'ella titolare di assegno divorzile).
pagina 3 di 7 Costituitasi in causa, ha chiesto, invece, ripartirsi la quota di pensione di reversibilità in CP_1 precedenza attribuita alla (pari al 32% della pensione spettante al coniuge) tenendo conto dei Pt_2 criteri già utilizzati dal Tribunale nella primigenia suddivisione (48% alla , 32% alla e CP_1 Pt_2
20% alla , evidenziando anche di essere la prima moglie dell' di versare in condizioni Pt_1 Per_2 di salute certamente deteriori rispetto a quelle della (donna ancora giovane) e di aver contribuito Pt_1 alla formazione dell'emolumento pensionistico durante il proprio matrimonio (il primo e quello di più lunga durata con l' Per_2
L' , invece, ribadendo che la quota reversibile spettante al coniuge è pari al 60% dell'emolumento CP_2 pensionistico di cui era titolare il defunto, ha fornito documentazione utile circa i redditi (da lavoro all'estero, da fabbricati all'estero) della nonché quanto all'esistenza di un ulteriore emolumento Pt_1 correlato al fatto che l' godesse di una pensione complementare erogata dal Per_2 CP_4
sin dal 01.05.2013, per un importo lordo mensile pari ad €1.418,87 per tredici mensilità (doc. n.3
[...] prodotto dall' ) CP_2
Orbene, il Collegio ritiene che nel ripartire il trattamento pensionistico dell' quanto alla Persona_2 quota reversibile ai coniugi (superstiti o titolari di assegno divorzile), pari quindi al 60% del trattamento pensionistico liquidato al defunto (cfr. Art. 22 capo III della L. n. 903 del 21.07.1965 che ha sostituito l'articolo 13, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218), occorra certamente muovere da quelle che erano state le ragioni poste a base della sentenza n. 737/2014 di codesto Tribunale.
Difatti, nell'ambito di tale decisione, venivano messi in luce, in ossequio alla giurisprudenza formatasi in materia:
- Le diverse durate dei rapporti matrimoniali
- Le differenti età delle aventi diritto e le loro condizioni di salute
- L'apporto dell' al tenore di vita (o per effetto dell'attribuzione dell'assegno Persona_2 divorzile o per effetto della contribuzione diretta alla coniuge superstite)
- L'esistenza di una norma (tuttora in vigore, seppur in alcuni punti modificata e cioè l'art. 18 comma 5 del d.l. 98/2011) che appunto impediva di attribuire alla (viste le età nelle quali Pt_1 il matrimonio era stato contratto dai coniugi nonché la durata inferiore ai 10 anni del vincolo) una quota superiore al 29,5%
di tal che, oggi, detti parametri non possono essere né sconfessati né tanto meno aggirati.
pagina 4 di 7 Del resto, la giurisprudenza da tempo ha precisato che “In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.” (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 16093 del 21/09/2012)
Nello specifico, infatti, dovendosi ripartire fra le due coniugi rimaste in vita la porzione del 32% attribuita alla ormai deceduta, occorre considerare che la misura senza dubbio Persona_3 maggioritaria di tale porzione deve necessariamente essere attribuita alla (e non alla CP_1 come da questa richiesto), alla luce di una serie di considerazioni abbastanza semplici. Pt_1
In primo luogo, è chiaro che la è stata la prima moglie dell' l'unica che CP_1 Persona_2 ha contribuito, col proprio apporto, a liberare le energie lavorative dell'uomo, crescendo anche un figlio della coppia in tal modo concorrendo anche fattivamente alla formazione dell'emolumento pensionistico (mentre la ha sposato l'uomo quando era già pensionato, come già posto in luce Pt_1 nella sentenza del 2014).
In secondo luogo, ben diversa (precisamente in rapporto di circa 4 a 1) risulta la durata dei due matrimoni che, come ricostruito anche dal Collegio nel 2014, è di almeno 20 anni per la (dal CP_1
1963 a circa il 1983, visto che in data 1989 era chiesto il divorzio, previa decorrenza dei termini della separazione allora vigenti – 5 anni) e di meno di 5 anni per la Pt_1
Da ultimo, non può disconoscersi la differenza d'età e di condizione di salute fra le due donne.
Difatti, la è nata nel marzo del 1943 e, quindi, ha già raggiunto l'età di 82 anni, mentre la CP_1 risulta ancora una donna giovane (essendo nata il [...] e quindi non avendo neanche 51 Pt_1 anni alla data della presente pronuncia), il che si salda anche con una condizione lavorativa, economica e patrimoniale ben diversa.
Come emerso, infatti, dalle produzioni dell' , la (a differenza della dichiarazione in atti di CP_2 Pt_1 essere disoccupata) ha una capacità di lavoro, che la rende atta a produrre redditi per circa 11.000,00
pagina 5 di 7 euro annui all'estero nonché beneficia anche di ulteriori somme che le derivano dalla pensione complementare dell' (oltre 1.400,00 euro al mese per 13 mensilità) e, pur lasciando in Persona_2 disparte la convivenza con la figlia (autonoma titolare di un ulteriore 20% della pensione di reversibilità, come da sentenza n.13/2014 pronunciata dal Tribunale di Macerata quale Giudice del
Lavoro), risulta proprietaria di immobili.
La , invece, ha una capacità di lavoro ad oggi inesistente (data l'età) ed invero grandemente CP_1 scemata già nel 2014 (visto che nel 1991 le veniva riconosciuta un'invalidità civile al 50%) e comunque, pur se titolare di una pensione (come da produzioni reddituali), ha una situazione di salute che ha subito -come da documentazione medica prodotta e non contestata- un aggravamento, il che rende palese come, pur avendo la donna un figlio (bracciante agricolo con redditi modestissimi), la stessa si trovi nella condizione di maggiore bisogno e possa ottenere la larga parte della quota di emolumento di cui si discute.
Peraltro, appare abbastanza evidente che anche la prospettiva di vita della è di molto inferiore a CP_1 quella della il che impone a questo Tribunale di operare la ripartizione dell'emolumento Pt_1 reversibile al coniuge come segue da 48% a 75% CP_1
da 20% a 25% Parte_1
il che, del resto, oltre che ampiamente rispondente ai criteri di cui sopra, semplifica anche i calcoli
(nella sostanza 3/4 della pensione reversibile ai coniugi andrà alla e 1/4 della pensione CP_1 reversibile al coniuge andrà alla . Pt_1
L'ordine all' viene dunque pronunciato per le quote di cui sopra, anche quanto agli arretrati CP_2
(rectius somme accantonate) dall'epoca della morte della . Pt_2
Le spese di lite sono regolate come segue.
In particolare, nei rapporti fra la e la , visto che la comunque ottiene – quale Pt_1 CP_1 Pt_1 coniuge superstite- un lieve aumento della percentuale, si provvede alla compensazione per 1/3 ma, avendo la richiesto l'intera attribuzione della quota lasciata dalla (peraltro in spregio Pt_1 Pt_2 della norma sopra richiamata art. 18 comma 5 d.l. 98/2011) e non essendo stata per nulla trasparente quanto ai suoi redditi (emersi grazie alla costituzione dell' ), si pronuncia condanna alle spese di CP_2 lite per i restanti 2/3, come in dispositivo.
pagina 6 di 7 Nei rapporti fra le richiedenti la ripartizione della quota e l' , invece, si deve necessariamente CP_2 procedere a compensazione delle spese di lite, visto che l' nulla avrebbe potuto fare se non CP_2 attendere le determinazioni di questo Tribunale e accantonare la quota spettante alla defunta Pt_2
(cosa che ha fatto).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Vista la morte di quanto alla quota di pensione di reversibile Persona_3 Persona_2 al/ai coniuge/i, attribuisce il 75% della quota spettante al coniuge a e il 25% a CP_1
Parte_1
2) Ordina all'ente erogatore , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, di provvedere alla corresponsione delle suddette quote di pensione come qui ripartite a e a con decorrenza dal decesso di CP_1 Parte_1
(10.5.2022) Persona_3
3) Compensa per un terzo le spese di lite fra e Parte_1 CP_1
4) Condanna a rimborsare alla parte le residue spese di lite, che, Parte_1 CP_1 già operata la compensazione, si liquidano in euro 2.600,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti come per legge e rimborso per spese generali al 15,00 %
5) Compensa integralmente le spese di lite fra le richiedenti e l' CP_2
Così deciso in Macerata nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 623/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Farroni Samuele, Parte_1 C.F._1 giusta procura speciale alle liti depositata unitamente al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Corridonia in Piazzale Manlio Germozzi n.30
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Damen Paola e dell'avv. CP_1 C.F._2
RL SI, giusta procura speciale alle liti depositata congiuntamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori a Pollenza in Via Vecchietti n. 2
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Mariotti Silvana, per procura generale alle liti a rogito Notaio Dottor di Fiumicino, Rep. N. 37875/7313 del 22.03.2024, Persona_1 acclusa alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS a Macerata in via D. Alighieri n. 8
CONVENUTI
Oggetto: Attribuzione di quota di pensione e di indennita' di fine rapporto lavorativo
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Precisate all'udienza di discussione orale del 29.9.2025
Per parte ricorrente:
conclusioni come da ricorso introduttivo, non essendo il procuratore comparso all'udienza
CHIEDE
che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, accertata il diritto della IG.ra , quale coniuge Parte_1 superstite del defunto nato a [...] il [...], deceduto in Pollenza il Persona_2
20.04.2013, C.F. , a percepire la quota di pensione di reversibilità di cui C.F._3 CP_2 era titolare il defunto marito, nella misura del 52% della reversibilità di competenza delle coniugi, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a decorrere dal 10.5.2022 e per l'effetto ordinare all'Ente erogatore in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, di provvedere alla diretta corresponsione della IG.ra della quota Pt_1 di reversibilità nella misura che sarà stabilità nonché degli arretrati maturati dal decesso della IG.ra
(10.5.2022). Pt_2
Per parte convenuta : CP_1
si riporta a tutti i propri scritti, evidenziando che la non ha prodotto documentazione Parte_1 né fiscale né bancaria prescritta dal codice, in ottica strumentale;
evidenzia che la pensione di cui si parla è pervenuta all' quando era ancora sposato con la , odierna convenuta e Persona_2 CP_1 quindi ha certamente contribuito a far maturare, allevando un figlio e occupandosi dei suoceri e CP_1 le sue condizioni di salute sono molto delicate;
evidenzia che il 32% della pensione di Pt_2 ammonta ad euro 490,00 circa mensili e quindi anche a voler seguire la proporzione usata all'epoca dal
Tribunale la richiesta della non ha fondamento e comunque la stessa beneficia di un trattamento Pt_1 integrativo (euro 1.420 al mese circa) e al nucleo familiare della stessa entrano oltre 2.234,00 euro per i vari trattamenti dell' (compreso quel che perviene alla figlia che è circa 510,00 euro al mese) Per_2 oltre ad avere capacità di lavoro come indicato dall' ed immobili CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) accertare il diritto di a percepire, ex art. 9 della L. 898 /70, una percentuale della CP_1 quota di reversibilità della pensione di relitta da , deceduta il Persona_2 Persona_3
10.05.2022; conseguentemente determinare la percentuale di detta quota spettante a CP_1 in base alla durata del suo matrimonio (dal 2.02.63 al 14.05.1991), all'età (82 anni) ed alla grave
pagina 2 di 7 minorazione riconosciutale dalla Commissione Medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile (pari al 50%) e delle attuali condizioni di salute;
2) ordinare quindi all' quale ente erogante la pensione, di corrispondere direttamente a CP_2
la quota come sopra determinata e gli arretrati matura-ti a far data dal decesso di CP_1
sino all'effettivo pagamento;
Persona_3
con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese e competenze legali del presente procedimento.
Per parte convenuta : CP_2
si riporta alla memoria di costituzione dell' insistendo per l'accoglimento delle conclusioni CP_2 spiegate senza che l' possa essere in alcun caso condannato alle spese CP_2
SI CONCLUDE
Perché il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, voglia:
Dichiarare la sostanziale carenza li legittimazione passiva dell' per le ragioni ampiamente CP_2 specificate in premessa;
In ogni caso, accertare e dichiarare la quota di pensione spettante a ciascuno dei menzionati coniugi superstiti, concorrenti, con effetti costitutivi, sempre nei limiti stabilititi ex lege per la pensione di reversibilità al coniuge superstite, come specificato in premessa.
Con compensazione integrale delle spese e delle competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza è redatta in forma succinta, come consentito dagli artt. 132 comma 2, numero 4)
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., limitandosi il giudice a richiamare i soli profili di fatto e diritto e le questioni rilevanti ai fini della decisione.
Nel presente giudizio, infatti, , coniuge superstite del defunto (nato a Parte_1 Persona_2
Perugia il 11.12.1936, deceduto a Pollenza il 20.4.2013), ha agito per ottenere l'attribuzione della quota della pensione di reversibilità in precedenza riconosciuta, come da sentenza del Tribunale di Macerata
n. 737/2014, alla (seconda moglie dell'uomo, divorziata e titolare dell'assegno Persona_3 divorzile) a fronte del decesso della stessa, avvenuto il 10.5.2022 (come da doc. 3 parte ricorrente), convenendo in giudizio l' (cui ha chiesto anche pagare gli arretrati) nonché la prima moglie CP_2 dell'uomo (anch'ella titolare di assegno divorzile).
pagina 3 di 7 Costituitasi in causa, ha chiesto, invece, ripartirsi la quota di pensione di reversibilità in CP_1 precedenza attribuita alla (pari al 32% della pensione spettante al coniuge) tenendo conto dei Pt_2 criteri già utilizzati dal Tribunale nella primigenia suddivisione (48% alla , 32% alla e CP_1 Pt_2
20% alla , evidenziando anche di essere la prima moglie dell' di versare in condizioni Pt_1 Per_2 di salute certamente deteriori rispetto a quelle della (donna ancora giovane) e di aver contribuito Pt_1 alla formazione dell'emolumento pensionistico durante il proprio matrimonio (il primo e quello di più lunga durata con l' Per_2
L' , invece, ribadendo che la quota reversibile spettante al coniuge è pari al 60% dell'emolumento CP_2 pensionistico di cui era titolare il defunto, ha fornito documentazione utile circa i redditi (da lavoro all'estero, da fabbricati all'estero) della nonché quanto all'esistenza di un ulteriore emolumento Pt_1 correlato al fatto che l' godesse di una pensione complementare erogata dal Per_2 CP_4
sin dal 01.05.2013, per un importo lordo mensile pari ad €1.418,87 per tredici mensilità (doc. n.3
[...] prodotto dall' ) CP_2
Orbene, il Collegio ritiene che nel ripartire il trattamento pensionistico dell' quanto alla Persona_2 quota reversibile ai coniugi (superstiti o titolari di assegno divorzile), pari quindi al 60% del trattamento pensionistico liquidato al defunto (cfr. Art. 22 capo III della L. n. 903 del 21.07.1965 che ha sostituito l'articolo 13, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218), occorra certamente muovere da quelle che erano state le ragioni poste a base della sentenza n. 737/2014 di codesto Tribunale.
Difatti, nell'ambito di tale decisione, venivano messi in luce, in ossequio alla giurisprudenza formatasi in materia:
- Le diverse durate dei rapporti matrimoniali
- Le differenti età delle aventi diritto e le loro condizioni di salute
- L'apporto dell' al tenore di vita (o per effetto dell'attribuzione dell'assegno Persona_2 divorzile o per effetto della contribuzione diretta alla coniuge superstite)
- L'esistenza di una norma (tuttora in vigore, seppur in alcuni punti modificata e cioè l'art. 18 comma 5 del d.l. 98/2011) che appunto impediva di attribuire alla (viste le età nelle quali Pt_1 il matrimonio era stato contratto dai coniugi nonché la durata inferiore ai 10 anni del vincolo) una quota superiore al 29,5%
di tal che, oggi, detti parametri non possono essere né sconfessati né tanto meno aggirati.
pagina 4 di 7 Del resto, la giurisprudenza da tempo ha precisato che “In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.” (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 16093 del 21/09/2012)
Nello specifico, infatti, dovendosi ripartire fra le due coniugi rimaste in vita la porzione del 32% attribuita alla ormai deceduta, occorre considerare che la misura senza dubbio Persona_3 maggioritaria di tale porzione deve necessariamente essere attribuita alla (e non alla CP_1 come da questa richiesto), alla luce di una serie di considerazioni abbastanza semplici. Pt_1
In primo luogo, è chiaro che la è stata la prima moglie dell' l'unica che CP_1 Persona_2 ha contribuito, col proprio apporto, a liberare le energie lavorative dell'uomo, crescendo anche un figlio della coppia in tal modo concorrendo anche fattivamente alla formazione dell'emolumento pensionistico (mentre la ha sposato l'uomo quando era già pensionato, come già posto in luce Pt_1 nella sentenza del 2014).
In secondo luogo, ben diversa (precisamente in rapporto di circa 4 a 1) risulta la durata dei due matrimoni che, come ricostruito anche dal Collegio nel 2014, è di almeno 20 anni per la (dal CP_1
1963 a circa il 1983, visto che in data 1989 era chiesto il divorzio, previa decorrenza dei termini della separazione allora vigenti – 5 anni) e di meno di 5 anni per la Pt_1
Da ultimo, non può disconoscersi la differenza d'età e di condizione di salute fra le due donne.
Difatti, la è nata nel marzo del 1943 e, quindi, ha già raggiunto l'età di 82 anni, mentre la CP_1 risulta ancora una donna giovane (essendo nata il [...] e quindi non avendo neanche 51 Pt_1 anni alla data della presente pronuncia), il che si salda anche con una condizione lavorativa, economica e patrimoniale ben diversa.
Come emerso, infatti, dalle produzioni dell' , la (a differenza della dichiarazione in atti di CP_2 Pt_1 essere disoccupata) ha una capacità di lavoro, che la rende atta a produrre redditi per circa 11.000,00
pagina 5 di 7 euro annui all'estero nonché beneficia anche di ulteriori somme che le derivano dalla pensione complementare dell' (oltre 1.400,00 euro al mese per 13 mensilità) e, pur lasciando in Persona_2 disparte la convivenza con la figlia (autonoma titolare di un ulteriore 20% della pensione di reversibilità, come da sentenza n.13/2014 pronunciata dal Tribunale di Macerata quale Giudice del
Lavoro), risulta proprietaria di immobili.
La , invece, ha una capacità di lavoro ad oggi inesistente (data l'età) ed invero grandemente CP_1 scemata già nel 2014 (visto che nel 1991 le veniva riconosciuta un'invalidità civile al 50%) e comunque, pur se titolare di una pensione (come da produzioni reddituali), ha una situazione di salute che ha subito -come da documentazione medica prodotta e non contestata- un aggravamento, il che rende palese come, pur avendo la donna un figlio (bracciante agricolo con redditi modestissimi), la stessa si trovi nella condizione di maggiore bisogno e possa ottenere la larga parte della quota di emolumento di cui si discute.
Peraltro, appare abbastanza evidente che anche la prospettiva di vita della è di molto inferiore a CP_1 quella della il che impone a questo Tribunale di operare la ripartizione dell'emolumento Pt_1 reversibile al coniuge come segue da 48% a 75% CP_1
da 20% a 25% Parte_1
il che, del resto, oltre che ampiamente rispondente ai criteri di cui sopra, semplifica anche i calcoli
(nella sostanza 3/4 della pensione reversibile ai coniugi andrà alla e 1/4 della pensione CP_1 reversibile al coniuge andrà alla . Pt_1
L'ordine all' viene dunque pronunciato per le quote di cui sopra, anche quanto agli arretrati CP_2
(rectius somme accantonate) dall'epoca della morte della . Pt_2
Le spese di lite sono regolate come segue.
In particolare, nei rapporti fra la e la , visto che la comunque ottiene – quale Pt_1 CP_1 Pt_1 coniuge superstite- un lieve aumento della percentuale, si provvede alla compensazione per 1/3 ma, avendo la richiesto l'intera attribuzione della quota lasciata dalla (peraltro in spregio Pt_1 Pt_2 della norma sopra richiamata art. 18 comma 5 d.l. 98/2011) e non essendo stata per nulla trasparente quanto ai suoi redditi (emersi grazie alla costituzione dell' ), si pronuncia condanna alle spese di CP_2 lite per i restanti 2/3, come in dispositivo.
pagina 6 di 7 Nei rapporti fra le richiedenti la ripartizione della quota e l' , invece, si deve necessariamente CP_2 procedere a compensazione delle spese di lite, visto che l' nulla avrebbe potuto fare se non CP_2 attendere le determinazioni di questo Tribunale e accantonare la quota spettante alla defunta Pt_2
(cosa che ha fatto).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Vista la morte di quanto alla quota di pensione di reversibile Persona_3 Persona_2 al/ai coniuge/i, attribuisce il 75% della quota spettante al coniuge a e il 25% a CP_1
Parte_1
2) Ordina all'ente erogatore , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, di provvedere alla corresponsione delle suddette quote di pensione come qui ripartite a e a con decorrenza dal decesso di CP_1 Parte_1
(10.5.2022) Persona_3
3) Compensa per un terzo le spese di lite fra e Parte_1 CP_1
4) Condanna a rimborsare alla parte le residue spese di lite, che, Parte_1 CP_1 già operata la compensazione, si liquidano in euro 2.600,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti come per legge e rimborso per spese generali al 15,00 %
5) Compensa integralmente le spese di lite fra le richiedenti e l' CP_2
Così deciso in Macerata nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
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