Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02124/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01586/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1586 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Di Lena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
L’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione:
- della graduatoria dei vincitori e/o idonei pubblicata in data 10.10.2025 relativa al Bando di concorso per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie Infermieristiche/Ostetriche, Tecniche e Diagnostiche e della Riabilitazione A.A. 2025/2026 approvato con Decreto Rettoriale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e, in particolare, per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie Infermieristiche/Ostetriche, Tecniche e Diagnostiche e della Riabilitazione A.A. 2025/2026, Corso di Studio -OMISSIS- - Scienze Infermieristiche e Ostetriche, nella parte in cui non contiene, tra i vincitori, il nominativo del ricorrente;
- della valutazione dei titoli relativa al medesimo corso di laurea pubblicata in data -OMISSIS-;
- di ogni altro provvedimento o atto, al momento ignoto al ricorrente, presupposto o dipendente e, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota del 16 dicembre 2025, con la quale il ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna della parte resistente alle spese di lite e alla refusione del contributo unificato;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. NO De NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..
Premesso che:
- il ricorrente ha impugnato la graduatoria dei vincitori e/o idonei relativa al Corso di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie Infermieristiche/Ostetriche, Tecniche e Diagnostiche e della Riabilitazione A.A. 2025/2026 di cui alla procedura bandita con decreto Decreto Rettoriale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e ha chiesto l’ammissione al relativo corso.
Considerato che:
- con la nota del 16 dicembre 2025 il ricorrente ha rappresentato che, a seguito di un incontro tenutosi in data 11 dicembre 2025, l’Amministrazione ha emesso un provvedimento di ammissione del medesimo al corso di studi e ha, quindi, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese e con refusione del contributo unificato versato.
Ritenuto che:
- il ricorso possa essere in ogni caso dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse;
- la soluzione in rito e l’andamento del procedimento valgono a giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti restando impregiudicata la refusione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite salva la refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA EA, Presidente
IC Ciconte, Referendario
NO De NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO De NN | RA EA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.