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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/09/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5507/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 5507/2023, all'esito della discussione orale avvenuta all'udienza del 23.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 123, presso lo studio dell'avv. Luca Lupia, che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(P.IVA , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale , elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Controparte_2
Nicotera n. 31, presso lo studio dell'avv. Antonio Mastromarino, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Opposta –
Conclusioni delle parti:
pagina 1 di 13 Per l'opponente: “Voglia l'On.le Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via preliminare: - Revocare il decreto ingiuntivo n. 1623/2023 pronunciato all'interno del procedimento R.G. n. 4304/2023 dal Tribunale di Latina, opposto nel presente giudizio, perché infondato e non provato, nonché privo dei requisiti minimi per l'emissione, per tutte le ragioni indicate nel presente atto Nel merito: -
Accertare e dichiarare, in via di eccezione in riconvenzione e, quindi, in via incidentale, la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto, il 4.6.2020, dal sig. Parte_1
in favore della a garanzia del debito assunto dalla
[...] Controparte_1 società per tutte le ragioni evidenziate nel presente atto. - Parte_2
Accertare e dichiara l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato da nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1 per tutti i motivi dedotti nel presente atto ed in particolare attesa la nullità del contratto di fideiussione predisposto e fatto sottoscrivere all'odierno opponente. - Accertare e dichiarare, comunque, in subordine, sempre in via di eccezione in riconvenzione e, quindi, in via incidentale, la nullità delle clausole contenute nel contratto di fideiussione, sottoscritto il 4.6.2020, riportate agli artt. 2, 6, e 8 del medesimo contratto in quanto ricalcano le medesime pattuizione contenute nel modello ABI 2003, sanzionato per pratica anticoncorrenziale dalla Banca D'Italia CON. N. 55 nel 2005 e, pertanto, nulle per tutte le ragioni di cui al presente atto e, per l'effetto, accertare l'applicabilità e la vigenza, nel caso in esame, dell'art. 1957 c.c. e, quindi, la conseguente decadenza dell'azione di parte opposta, nei confronti del fideiussore, per decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. per presentare le proprie istanze contro il debitore principale, con conseguente liberazione del fideiussore dalle obbligazioni contratte con la fideiussione sottoscritta, il 4.6.2020, con conseguente dichiarazione dell'infondatezza del credito azionato da , nei confronti degli odierno opponente;
- Controparte_1
Accertare l'applicabilità e la vigenza, nel caso di specie, dell'art. 1957 c.c., in sostituzione della clausola dichiarata nulla e, quindi, accertare e dichiarare la conseguente decadenza della dal diritto e dall'azione avviata nei Controparte_1
confronti del sig. , in ordine al recupero delle somme nei confronti Parte_1
pagina 2 di 13 del fideiussore, per decorso del termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione, all'azione intrapresa nei confronti del debitore principale, per come espressamente indicato dall'art. 1957 c.c.; - Accertare, quindi, per tutte le ragioni di cui al presente atto che nulla è dovuto da parte del fideiussore nei confronti della - Controparte_1
Condannare parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Luca Lupia che si dichiara antistatario”;
Per l'opposta: “Voglia l'Onorevole Giudice adito: In via principale Rigettare tutte le domande proposte dall' opponente con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.1623 del 2023, nrg. 4304 del 2023 emesso in data 19 ottobre 2023 e pubblicato in data 23 ottobre 2023 dal Tribunale Ordinario di Latina;
In via subordinata
Nel caso in cui, per errore materiale del Giudice del monitorio, venisse accertata una riduzione del credito della rispetto a quanto recato nel decreto Controparte_1 ingiuntivo oggetto di opposizione, condannare l'opponente al pagamento dell'eventuale minor importo corretto, nel caso in oggetto l'importo di euro 142.577,62=, condanna che non costituisce domanda riconvenzionale trattandosi del medesimo credito azionato con il provvedimento monitorio, In relazione a tutte le domande formulate, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”;
Oggetto: Fideiussione omnibus
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 12.10.2023, adiva l'intestato Ufficio Controparte_1
esponendo di essere creditrice della per l'importo complessivo Parte_2 di € 142.577,62, quale debito residuo del contratto di mutuo chirografario n. 10/30/335 stipulato con la controparte in data 21.05.2020 (cfr. all. 1 al ricorso monitorio), il tutto pagina 3 di 13 oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 10,693% decorrenti dal 10.10.2023 fino all'effettivo soddisfo. Rappresentava altresì che, in relazione alla medesima obbligazione, garantita ex legge n. 662 del 1996 da si era costituito Controparte_3
fideiussore personalmente, con atto del 4.06.2020, fino a Parte_1 concorrenza del complessivo importo di € 240.000,00 (cfr. all. 3 al ricorso monitorio).
Premesso, quindi, l'inadempimento di entrambi i debitori, che aveva giustificato la risoluzione del contratto di finanziamento in data 22.03.2023, chiedeva al Tribunale di
Latina di ingiungere loro il pagamento della complessiva somma di € 140.577,62, oltre interessi di mora nella misura sopra indicata.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 1623/2023 ed effettuata la notifica alle controparti, veniva proposta rituale opposizione ad opera di con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo PEC in data 19.12.2023.
In primo luogo, deduceva l'opponente la contraddittorietà dell'importo oggetto di ingiunzione, dal momento che si era, dapprima, dichiarata Controparte_1
creditrice per la somma di € 142.577,62 e, tuttavia, aveva successivamente chiesto la condanna della controparte per complessivi € 140.577,62; inoltre, il decreto ingiuntivo era stato emesso per € 147.577,62 in sostanziale violazione del principio della domanda.
Eccepiva, in secondo luogo, la nullità (totale e parziale) della fideiussione omnibus da lui sottoscritta, a garanzia tutte le obbligazioni presenti e future contratte dalla
[...]
con l'istituto di credito convenuto, siccome conforme al c.d. Schema ABI Parte_2 del 2003 e stipulata, dunque, in violazione delle norme a tutela della concorrenza.
Premessa, quindi, l'invalidità della clausola di cui all'art. 6 del contratto, di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., sollevava eccezione di decadenza per avere la Banca fatto valere le proprie istanze in violazione del termine semestrale decorrente dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita, avvenuta il 18.03.2023 (data di scadenza dell'ultimo rateo); la controparte aveva, infatti, agito in giudizio in sede monitoria solamente in data
12.10.2023.
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni avversa pretesa.
pagina 4 di 13 Scaduto il termine per la costituzione del convenuto, nessuno si costituiva per l'opposta e, con decreto del 6.05.2024, veniva dichiarata la sua contumacia.
Alla prima udienza, dato atto della mancata comparizione dell'opposta e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con comparsa di risposta del 20.12.2024, successiva alla prima udienza, si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Sul quantum debeatur, precisava l'opposta che il credito dedotto in giudizio per sorte capitale era di € 142.577,62, come chiarito nella narrativa del ricorso per ingiunzione, e che solo per un errore materiale compariva l'indicazione di € 140.577,62.
In merito all'eccezione di nullità, deduceva poi che la fideiussione stipulata dal Pt_1
doveva intendersi come “specifica”, poiché riferita alla sola obbligazione contratta dalla con mutuo chirografario n. 06/10/30335 e, in ogni caso, anche Parte_2
a qualificarla come fideiussione omnibus, essa non integrava un negozio attuativo dell'intesa anticoncorrenziale, essendo trascorso un notevole lasso di tempo tra l'emanazione del provvedimento della Banca d'Italia, che aveva accertato detta intesa, e la data di stipula della fideiussione (risalente dal 2020).
Lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, la causa viene definita con la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, occorre dare preliminarmente atto della tardiva costituzione dell'opposta, dalla quale non discende tuttavia alcuna conseguenza in punto di decadenza e preclusioni, non avendo la stessa proposto alcuna domanda riconvenzionale o eccezioni in senso stretto. Né ha avanzato richieste di prova orale o depositato nuovi documenti oltre lo spirare delle preclusioni istruttorie, che maturano, nell'attuale contesto normativo
(conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2023), con il termine per il deposito della seconda memoria integrativa di cui all'art. 171-ter c.p.c.
Sono, inoltre, pienamente utilizzabili tutti i documenti acquisiti agli atti nella fase monitoria giacché, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, i documenti allegati pagina 5 di 13 al ricorso per decreto ingiuntivo, seppur non tempestivamente prodotti nella fase di opposizione, rimangono acquisiti alla sfera di cognizione del giudice di tale fase processuale in forza del principio di “non dispersione” della prova ormai acquisita al processo, potendo di conseguenza essere depositati successivamente, finanche in grado di appello, senza andare incontro al limite di cui all'art. 345, terzo comma, c.p.c. per i c.d. nova in appello (cfr. Cass., sez. un., 10 luglio 2015, n. 14475; nello stesso senso, v. anche
Cass., sez. II, 4 aprile 2017, n. 8693; Cass., sez. VI-1, 31 luglio 2019, n. 20584).
3. Passando al merito dell'opposizione, occorre in primo luogo evidenziare che le conclusioni del ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo presentano, entrambi, un evidente errore nella quantificazione del credito dedotto in giudizio. Dalla narrativa del ricorso e dalla certificazione ex art. 50 TUB, allegata allo stesso, si evince infatti che il credito vantato da nei confronti della alla data Controparte_1 Parte_2
del 10.10.2023, era pari ad € 142.577,62, oltre interessi di mora al tasso contrattuale del
10,693% (cfr. all. 2 al ricorso per decreto ingiuntivo): un importo, dunque, differente tanto rispetto a quello indicato nelle conclusioni del ricorso monitorio, quanto rispetto a quello oggetto ingiunzione (€ 147.577,62).
Trattasi di un evidente errore del decreto ingiuntivo che può essere emendato nella presente sede, dal momento che – come noto – l'opposizione a decreto ingiuntivo non integra un'autonoma azione di nullità sull'emessa ingiunzione, bensì un ordinario giudizio a cognizione piena che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio e che ha ad oggetto il merito della pretesa creditoria (cfr. Cass., sez. un., 13 gennaio 2022,
n. 927).
A prescindere da tale profilo, deve inoltre ritenersi non contestata l'esistenza del credito e la relativa quantificazione, giacché l'opponente nei propri scritti difensivi si è limitata ad evidenziare la contraddittorietà tra ricorso, decreto e risultanze documentali.
Non ha tuttavia contestato né la stipula del contratto di mutuo, tra la Parte_2
e né la misura dell'obbligazione rimasta insoluta.
[...] Controparte_1
4. Va infine respinta l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente, in relazione alla fideiussione del 4.06.2020 (cfr. all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo).
pagina 6 di 13 A differenza di quanto dedotto da parte opposta, non si tratta infatti di un contratto di fideiussione “specifica”, stipulato a garanzia del solo credito nascente dal mutuo chirografario del 21.05.2020, bensì di un'autentica fideiussione omnibus stipulata a garanzia di crediti presenti e futuri, contratti dalla nei confronti Parte_2 di si legge infatti nella documentazione versata in atti che “la Controparte_1
fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso la in relazione a Controparte_1
garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore della
[...]
nell'interesse di terzi, per le quali vi dichiaro sin d'ora di considerarmi CP_1
solidalmente obbligato nei confronti della e ciò indipendentemente Controparte_1
dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948 cod. civ.” (cfr. all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo). A riprova di ciò, i contraenti hanno d'altra parte convenuto l'importo massimo garantito in € 240.000,00, così come previsto dall'art. 1938 c.c.
Né ignora il Tribunale che, in relazione alla dibattuta questione delle sorti del contratto “a valle” di intese anticoncorrenziali, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno avuto modo enunciare il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma
3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”
(cfr. Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994).
Come chiarito dalla Suprema Corte, la nullità va riferita, secondo lo schema della nullità
c.d. parziale, alle sole clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, ovvero: a) alla c.d. clausola di reviviscenza, secondo cui il fideiussore è tenuto
“rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”
pagina 7 di 13 (art. 2); b) alla clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., per cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) alla c.d. clausola di sopravvivenza, “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Infatti, nel sancire la nullità delle intese anticoncorrenziali, il legislatore nazionale ed europeo ha inteso dare rilevanza non solo al negozio giuridico che si pone all'origine della sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione, anche successiva alla stipula del negozio medesimo, che altera e ostacola il libero gioco della concorrenza;
ciò che determina la nullità della fideiussione è, d'altra parte, proprio il collegamento funzionale (e non negoziale) tra l'intesa anticoncorrenziale “a monte” e la garanzia stipulata “a valle” tra l'istituto bancario e il singolo fideiussore.
Tale conclusione va, tuttavia, coordinata con il generale favor dell'ordinamento per la conservazione degli effetti del contratto, quale si evince dall'art. 1419, comma primo,
c.c., ai sensi del quale la nullità della singola clausola importa la nullità dell'intero contratto, solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso in assenza di quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità (“utile per inutile non vitiatur”).
Nel caso di specie, non solo la sanzione della nullità non è riferita all'intera fideiussione riproduttiva dello schema ABI, ma neppure è stato dedotto alcunché da parte opponente circa la possibile estensione della nullità all'intero negozio. Nulla ha, infatti, argomentato in concreto il sulla ragione per la quale le parti si sarebbero astenute dallo Pt_1
stipulare la fideiussione senza la clausola eventualmente colpita da nullità.
Né potrebbe ritenersi la nullità parziale delle clausole sopra indicate, dal momento che difetta la prova del nesso funzionale e teleologico tra l'intesa restrittiva della concorrenza e la fideiussione stipulata, nel caso concreto, dal . Pt_1
pagina 8 di 13 Va detto infatti che la stessa è di molto successiva sia rispetto allo schema ABI del 2003, che al provvedimento della Banca d'Italia del 2005, essendo stata contratta solamente in data 4.06.2020 (cfr. all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Sul punto, si è peraltro chiarito in giurisprudenza che l'efficacia di prova privilegiata da attribuirsi al provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'illecito anticoncorrenziale, che trova oggi un fondamento positivo nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n.
3/2017 (su cui v. ex multis Cass., sez. I, 28 maggio 2014, n. 11904), può riferirsi unicamente agli illeciti accertati nel periodo temporale in cui la relativa istruttoria si è svolta, ossia alle fideiussioni stipulate tra il mese di novembre 2003 e quello di maggio
2005, essendo in tutti gli altri casi la parte tenuta a provare la persistenza o comunque la reiterazione dell'intesa anticoncorrenziale, eventualmente tramite presunzioni, secondo lo schema delle azioni c.d. “stand-alone” (cfr. Trib. Milano, 19 gennaio 2022; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. I, 2024 n. 30383, ove si legge quanto segue: “Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di
pagina 9 di 13 compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”).
In ogni caso, anche a voler accedere alla diversa tesi secondo cui vi sarebbe una generale presunzione di persistenza dell'intesa dopo l'emanazione del provvedimento dell'autorità antitrust (su cui v., in particolare, Trib. Velletri, 5 marzo 2024), la stessa va comunque considerata tanto più debole, quanto maggiore è il tempo trascorso tra l'illecito anticoncorrenziale e la stipula dell'eventuale negozio attuativo.
Era quindi onere dell'opponente allegare e provare elementi concreti, ulteriori rispetto alla mera coincidenza testuale, dai quali desumere la perdurante esistenza dell'intesa, alla data del 4.06.2020, e il fatto che la fideiussione contratta dal con Pt_1 Controparte_1 ne abbia costituito l'attuazione.
[...]
Peraltro, anche a ritenere la nullità parziale del contratto, la stessa risulterebbe priva di rilevanza sotto il profilo della fondatezza della pretesa creditoria.
L'unica clausola che viene in rilievo è infatti quella di deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., che nel caso di specie deve ritenersi rispettato.
pagina 10 di 13 Il rimborso del mutuo era, infatti, previsto secondo un piano di ammortamento con termine, per il pagamento dell'ultima rata, fissato per il 19.05.2027 (cfr. all. 1 al ricorso per decreto ingiuntivo). Occorre inoltre rammentare che, in materia di mutuo,
l'obbligazione di pagamento dei ratei ha natura unitaria, sicché l'obbligazione non può dirsi giuridicamente venuta a scadenza fintanto che non sia spirato il termine per il pagamento dell'ultima rata (cfr., con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione, Cass., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4232) o, come nel caso di specie, fino alla decadenza dal beneficio del termine. L'obbligazione è quindi scaduta solo in data
22.03.2023, allorché l'istituto di credito ha comunicato alla debitrice principale la decadenza dal beneficio del termine, in ragione del mancato pagamento di tre rate per un totale di € 8.77620, oltre interessi (cfr. all. 4 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Con il medesimo atto, comunicato al a mezzo lettera raccomandata il Pt_1
31.03.2023, la ha inoltre fatto valere le proprie istanze, congiuntamente, nei CP_1 confronti della debitrice principale e del fideiussore così impedendo la decadenza ex art. 1957 c.c.
Né si conviene con parte opponente circa la necessità che, entro il medesimo termine decadenziale, l'opposta desse inizio al giudizio, essendo sufficiente ad impedire la decadenza, nel caso di specie, la mera intimazione stragiudiziale di pagamento.
L'art. 7 del contratto prevedeva infatti l'obbligo, per il , di provvedere al Pt_1
pagamento di quanto richiesto da “immediatamente” e a Controparte_1
“semplice richiesta scritta”, dovendosi in questo modo ritenere derogata la previsione generale di cui all'art. 1957 c.c. nella parte in cui prescrive, ai fini dell'impedimento della decadenza, la proposizione di una vera e propria domanda giudiziale (cfr., per tale conclusione, Cass., sez. II, 29 gennaio 2016, n. 1724, secondo cui “l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa”, sicché “il
pagina 11 di 13 termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato”).
Infatti, secondo l'impostazione da ultimo prevalsa in giurisprudenza e dalla quale non vi è alcuna ragione per discostarsi, “nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” (cfr. Cass., sez. III, 13 gennaio 2025, n.
835, contenente un richiamo espresso a Cass., sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nonché, in motivazione, Cass., sez. I, 20 settembre 2024, n. 25344; Cass., sez. III, 14 ottobre 2022,
n. 30185; Cass., sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Né si pone un problema di vessatorietà della citata clausola negoziale, dal momento che non risulta che il abbia stipulato il contratto in qualità di consumatore. Pt_1
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione è fondata limitatamente al quantum debeatur e l'opponente va condannato al pagamento, a favore dell'opposta, della minor somma di € 142.577,62, oltre interessi al tasso del 10,693% dal 10.10.2023 al saldo.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n.
147/2022, per tutte le fasi processuali (in ragione della particolare semplicità delle questioni affrontate e della serialità della controversia), ad eccezione della fase istruttoria che non si è svolta, anche a causa del mancato deposito delle memorie integrative.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti di revoca il decreto ingiuntivo nei confronti Controparte_1 dello stesso e condanna l'opponente al pagamento, a favore dell'opposta, della pagina 12 di 13 complessiva somma di € 142.577,62, oltre interessi di mora al tasso del 10,693% dal 10.10.2023 al pagamento effettivo;
2) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore di Parte_1
che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Latina, 23 settembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 5507/2023, all'esito della discussione orale avvenuta all'udienza del 23.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 123, presso lo studio dell'avv. Luca Lupia, che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(P.IVA , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale , elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Controparte_2
Nicotera n. 31, presso lo studio dell'avv. Antonio Mastromarino, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Opposta –
Conclusioni delle parti:
pagina 1 di 13 Per l'opponente: “Voglia l'On.le Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via preliminare: - Revocare il decreto ingiuntivo n. 1623/2023 pronunciato all'interno del procedimento R.G. n. 4304/2023 dal Tribunale di Latina, opposto nel presente giudizio, perché infondato e non provato, nonché privo dei requisiti minimi per l'emissione, per tutte le ragioni indicate nel presente atto Nel merito: -
Accertare e dichiarare, in via di eccezione in riconvenzione e, quindi, in via incidentale, la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto, il 4.6.2020, dal sig. Parte_1
in favore della a garanzia del debito assunto dalla
[...] Controparte_1 società per tutte le ragioni evidenziate nel presente atto. - Parte_2
Accertare e dichiara l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato da nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1 per tutti i motivi dedotti nel presente atto ed in particolare attesa la nullità del contratto di fideiussione predisposto e fatto sottoscrivere all'odierno opponente. - Accertare e dichiarare, comunque, in subordine, sempre in via di eccezione in riconvenzione e, quindi, in via incidentale, la nullità delle clausole contenute nel contratto di fideiussione, sottoscritto il 4.6.2020, riportate agli artt. 2, 6, e 8 del medesimo contratto in quanto ricalcano le medesime pattuizione contenute nel modello ABI 2003, sanzionato per pratica anticoncorrenziale dalla Banca D'Italia CON. N. 55 nel 2005 e, pertanto, nulle per tutte le ragioni di cui al presente atto e, per l'effetto, accertare l'applicabilità e la vigenza, nel caso in esame, dell'art. 1957 c.c. e, quindi, la conseguente decadenza dell'azione di parte opposta, nei confronti del fideiussore, per decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. per presentare le proprie istanze contro il debitore principale, con conseguente liberazione del fideiussore dalle obbligazioni contratte con la fideiussione sottoscritta, il 4.6.2020, con conseguente dichiarazione dell'infondatezza del credito azionato da , nei confronti degli odierno opponente;
- Controparte_1
Accertare l'applicabilità e la vigenza, nel caso di specie, dell'art. 1957 c.c., in sostituzione della clausola dichiarata nulla e, quindi, accertare e dichiarare la conseguente decadenza della dal diritto e dall'azione avviata nei Controparte_1
confronti del sig. , in ordine al recupero delle somme nei confronti Parte_1
pagina 2 di 13 del fideiussore, per decorso del termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione, all'azione intrapresa nei confronti del debitore principale, per come espressamente indicato dall'art. 1957 c.c.; - Accertare, quindi, per tutte le ragioni di cui al presente atto che nulla è dovuto da parte del fideiussore nei confronti della - Controparte_1
Condannare parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Luca Lupia che si dichiara antistatario”;
Per l'opposta: “Voglia l'Onorevole Giudice adito: In via principale Rigettare tutte le domande proposte dall' opponente con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.1623 del 2023, nrg. 4304 del 2023 emesso in data 19 ottobre 2023 e pubblicato in data 23 ottobre 2023 dal Tribunale Ordinario di Latina;
In via subordinata
Nel caso in cui, per errore materiale del Giudice del monitorio, venisse accertata una riduzione del credito della rispetto a quanto recato nel decreto Controparte_1 ingiuntivo oggetto di opposizione, condannare l'opponente al pagamento dell'eventuale minor importo corretto, nel caso in oggetto l'importo di euro 142.577,62=, condanna che non costituisce domanda riconvenzionale trattandosi del medesimo credito azionato con il provvedimento monitorio, In relazione a tutte le domande formulate, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”;
Oggetto: Fideiussione omnibus
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 12.10.2023, adiva l'intestato Ufficio Controparte_1
esponendo di essere creditrice della per l'importo complessivo Parte_2 di € 142.577,62, quale debito residuo del contratto di mutuo chirografario n. 10/30/335 stipulato con la controparte in data 21.05.2020 (cfr. all. 1 al ricorso monitorio), il tutto pagina 3 di 13 oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 10,693% decorrenti dal 10.10.2023 fino all'effettivo soddisfo. Rappresentava altresì che, in relazione alla medesima obbligazione, garantita ex legge n. 662 del 1996 da si era costituito Controparte_3
fideiussore personalmente, con atto del 4.06.2020, fino a Parte_1 concorrenza del complessivo importo di € 240.000,00 (cfr. all. 3 al ricorso monitorio).
Premesso, quindi, l'inadempimento di entrambi i debitori, che aveva giustificato la risoluzione del contratto di finanziamento in data 22.03.2023, chiedeva al Tribunale di
Latina di ingiungere loro il pagamento della complessiva somma di € 140.577,62, oltre interessi di mora nella misura sopra indicata.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 1623/2023 ed effettuata la notifica alle controparti, veniva proposta rituale opposizione ad opera di con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo PEC in data 19.12.2023.
In primo luogo, deduceva l'opponente la contraddittorietà dell'importo oggetto di ingiunzione, dal momento che si era, dapprima, dichiarata Controparte_1
creditrice per la somma di € 142.577,62 e, tuttavia, aveva successivamente chiesto la condanna della controparte per complessivi € 140.577,62; inoltre, il decreto ingiuntivo era stato emesso per € 147.577,62 in sostanziale violazione del principio della domanda.
Eccepiva, in secondo luogo, la nullità (totale e parziale) della fideiussione omnibus da lui sottoscritta, a garanzia tutte le obbligazioni presenti e future contratte dalla
[...]
con l'istituto di credito convenuto, siccome conforme al c.d. Schema ABI Parte_2 del 2003 e stipulata, dunque, in violazione delle norme a tutela della concorrenza.
Premessa, quindi, l'invalidità della clausola di cui all'art. 6 del contratto, di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., sollevava eccezione di decadenza per avere la Banca fatto valere le proprie istanze in violazione del termine semestrale decorrente dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita, avvenuta il 18.03.2023 (data di scadenza dell'ultimo rateo); la controparte aveva, infatti, agito in giudizio in sede monitoria solamente in data
12.10.2023.
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni avversa pretesa.
pagina 4 di 13 Scaduto il termine per la costituzione del convenuto, nessuno si costituiva per l'opposta e, con decreto del 6.05.2024, veniva dichiarata la sua contumacia.
Alla prima udienza, dato atto della mancata comparizione dell'opposta e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con comparsa di risposta del 20.12.2024, successiva alla prima udienza, si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Sul quantum debeatur, precisava l'opposta che il credito dedotto in giudizio per sorte capitale era di € 142.577,62, come chiarito nella narrativa del ricorso per ingiunzione, e che solo per un errore materiale compariva l'indicazione di € 140.577,62.
In merito all'eccezione di nullità, deduceva poi che la fideiussione stipulata dal Pt_1
doveva intendersi come “specifica”, poiché riferita alla sola obbligazione contratta dalla con mutuo chirografario n. 06/10/30335 e, in ogni caso, anche Parte_2
a qualificarla come fideiussione omnibus, essa non integrava un negozio attuativo dell'intesa anticoncorrenziale, essendo trascorso un notevole lasso di tempo tra l'emanazione del provvedimento della Banca d'Italia, che aveva accertato detta intesa, e la data di stipula della fideiussione (risalente dal 2020).
Lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, la causa viene definita con la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, occorre dare preliminarmente atto della tardiva costituzione dell'opposta, dalla quale non discende tuttavia alcuna conseguenza in punto di decadenza e preclusioni, non avendo la stessa proposto alcuna domanda riconvenzionale o eccezioni in senso stretto. Né ha avanzato richieste di prova orale o depositato nuovi documenti oltre lo spirare delle preclusioni istruttorie, che maturano, nell'attuale contesto normativo
(conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2023), con il termine per il deposito della seconda memoria integrativa di cui all'art. 171-ter c.p.c.
Sono, inoltre, pienamente utilizzabili tutti i documenti acquisiti agli atti nella fase monitoria giacché, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, i documenti allegati pagina 5 di 13 al ricorso per decreto ingiuntivo, seppur non tempestivamente prodotti nella fase di opposizione, rimangono acquisiti alla sfera di cognizione del giudice di tale fase processuale in forza del principio di “non dispersione” della prova ormai acquisita al processo, potendo di conseguenza essere depositati successivamente, finanche in grado di appello, senza andare incontro al limite di cui all'art. 345, terzo comma, c.p.c. per i c.d. nova in appello (cfr. Cass., sez. un., 10 luglio 2015, n. 14475; nello stesso senso, v. anche
Cass., sez. II, 4 aprile 2017, n. 8693; Cass., sez. VI-1, 31 luglio 2019, n. 20584).
3. Passando al merito dell'opposizione, occorre in primo luogo evidenziare che le conclusioni del ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo presentano, entrambi, un evidente errore nella quantificazione del credito dedotto in giudizio. Dalla narrativa del ricorso e dalla certificazione ex art. 50 TUB, allegata allo stesso, si evince infatti che il credito vantato da nei confronti della alla data Controparte_1 Parte_2
del 10.10.2023, era pari ad € 142.577,62, oltre interessi di mora al tasso contrattuale del
10,693% (cfr. all. 2 al ricorso per decreto ingiuntivo): un importo, dunque, differente tanto rispetto a quello indicato nelle conclusioni del ricorso monitorio, quanto rispetto a quello oggetto ingiunzione (€ 147.577,62).
Trattasi di un evidente errore del decreto ingiuntivo che può essere emendato nella presente sede, dal momento che – come noto – l'opposizione a decreto ingiuntivo non integra un'autonoma azione di nullità sull'emessa ingiunzione, bensì un ordinario giudizio a cognizione piena che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio e che ha ad oggetto il merito della pretesa creditoria (cfr. Cass., sez. un., 13 gennaio 2022,
n. 927).
A prescindere da tale profilo, deve inoltre ritenersi non contestata l'esistenza del credito e la relativa quantificazione, giacché l'opponente nei propri scritti difensivi si è limitata ad evidenziare la contraddittorietà tra ricorso, decreto e risultanze documentali.
Non ha tuttavia contestato né la stipula del contratto di mutuo, tra la Parte_2
e né la misura dell'obbligazione rimasta insoluta.
[...] Controparte_1
4. Va infine respinta l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente, in relazione alla fideiussione del 4.06.2020 (cfr. all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo).
pagina 6 di 13 A differenza di quanto dedotto da parte opposta, non si tratta infatti di un contratto di fideiussione “specifica”, stipulato a garanzia del solo credito nascente dal mutuo chirografario del 21.05.2020, bensì di un'autentica fideiussione omnibus stipulata a garanzia di crediti presenti e futuri, contratti dalla nei confronti Parte_2 di si legge infatti nella documentazione versata in atti che “la Controparte_1
fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso la in relazione a Controparte_1
garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore della
[...]
nell'interesse di terzi, per le quali vi dichiaro sin d'ora di considerarmi CP_1
solidalmente obbligato nei confronti della e ciò indipendentemente Controparte_1
dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948 cod. civ.” (cfr. all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo). A riprova di ciò, i contraenti hanno d'altra parte convenuto l'importo massimo garantito in € 240.000,00, così come previsto dall'art. 1938 c.c.
Né ignora il Tribunale che, in relazione alla dibattuta questione delle sorti del contratto “a valle” di intese anticoncorrenziali, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno avuto modo enunciare il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma
3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”
(cfr. Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994).
Come chiarito dalla Suprema Corte, la nullità va riferita, secondo lo schema della nullità
c.d. parziale, alle sole clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, ovvero: a) alla c.d. clausola di reviviscenza, secondo cui il fideiussore è tenuto
“rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”
pagina 7 di 13 (art. 2); b) alla clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., per cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) alla c.d. clausola di sopravvivenza, “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Infatti, nel sancire la nullità delle intese anticoncorrenziali, il legislatore nazionale ed europeo ha inteso dare rilevanza non solo al negozio giuridico che si pone all'origine della sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione, anche successiva alla stipula del negozio medesimo, che altera e ostacola il libero gioco della concorrenza;
ciò che determina la nullità della fideiussione è, d'altra parte, proprio il collegamento funzionale (e non negoziale) tra l'intesa anticoncorrenziale “a monte” e la garanzia stipulata “a valle” tra l'istituto bancario e il singolo fideiussore.
Tale conclusione va, tuttavia, coordinata con il generale favor dell'ordinamento per la conservazione degli effetti del contratto, quale si evince dall'art. 1419, comma primo,
c.c., ai sensi del quale la nullità della singola clausola importa la nullità dell'intero contratto, solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso in assenza di quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità (“utile per inutile non vitiatur”).
Nel caso di specie, non solo la sanzione della nullità non è riferita all'intera fideiussione riproduttiva dello schema ABI, ma neppure è stato dedotto alcunché da parte opponente circa la possibile estensione della nullità all'intero negozio. Nulla ha, infatti, argomentato in concreto il sulla ragione per la quale le parti si sarebbero astenute dallo Pt_1
stipulare la fideiussione senza la clausola eventualmente colpita da nullità.
Né potrebbe ritenersi la nullità parziale delle clausole sopra indicate, dal momento che difetta la prova del nesso funzionale e teleologico tra l'intesa restrittiva della concorrenza e la fideiussione stipulata, nel caso concreto, dal . Pt_1
pagina 8 di 13 Va detto infatti che la stessa è di molto successiva sia rispetto allo schema ABI del 2003, che al provvedimento della Banca d'Italia del 2005, essendo stata contratta solamente in data 4.06.2020 (cfr. all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Sul punto, si è peraltro chiarito in giurisprudenza che l'efficacia di prova privilegiata da attribuirsi al provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'illecito anticoncorrenziale, che trova oggi un fondamento positivo nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n.
3/2017 (su cui v. ex multis Cass., sez. I, 28 maggio 2014, n. 11904), può riferirsi unicamente agli illeciti accertati nel periodo temporale in cui la relativa istruttoria si è svolta, ossia alle fideiussioni stipulate tra il mese di novembre 2003 e quello di maggio
2005, essendo in tutti gli altri casi la parte tenuta a provare la persistenza o comunque la reiterazione dell'intesa anticoncorrenziale, eventualmente tramite presunzioni, secondo lo schema delle azioni c.d. “stand-alone” (cfr. Trib. Milano, 19 gennaio 2022; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. I, 2024 n. 30383, ove si legge quanto segue: “Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di
pagina 9 di 13 compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”).
In ogni caso, anche a voler accedere alla diversa tesi secondo cui vi sarebbe una generale presunzione di persistenza dell'intesa dopo l'emanazione del provvedimento dell'autorità antitrust (su cui v., in particolare, Trib. Velletri, 5 marzo 2024), la stessa va comunque considerata tanto più debole, quanto maggiore è il tempo trascorso tra l'illecito anticoncorrenziale e la stipula dell'eventuale negozio attuativo.
Era quindi onere dell'opponente allegare e provare elementi concreti, ulteriori rispetto alla mera coincidenza testuale, dai quali desumere la perdurante esistenza dell'intesa, alla data del 4.06.2020, e il fatto che la fideiussione contratta dal con Pt_1 Controparte_1 ne abbia costituito l'attuazione.
[...]
Peraltro, anche a ritenere la nullità parziale del contratto, la stessa risulterebbe priva di rilevanza sotto il profilo della fondatezza della pretesa creditoria.
L'unica clausola che viene in rilievo è infatti quella di deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., che nel caso di specie deve ritenersi rispettato.
pagina 10 di 13 Il rimborso del mutuo era, infatti, previsto secondo un piano di ammortamento con termine, per il pagamento dell'ultima rata, fissato per il 19.05.2027 (cfr. all. 1 al ricorso per decreto ingiuntivo). Occorre inoltre rammentare che, in materia di mutuo,
l'obbligazione di pagamento dei ratei ha natura unitaria, sicché l'obbligazione non può dirsi giuridicamente venuta a scadenza fintanto che non sia spirato il termine per il pagamento dell'ultima rata (cfr., con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione, Cass., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4232) o, come nel caso di specie, fino alla decadenza dal beneficio del termine. L'obbligazione è quindi scaduta solo in data
22.03.2023, allorché l'istituto di credito ha comunicato alla debitrice principale la decadenza dal beneficio del termine, in ragione del mancato pagamento di tre rate per un totale di € 8.77620, oltre interessi (cfr. all. 4 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Con il medesimo atto, comunicato al a mezzo lettera raccomandata il Pt_1
31.03.2023, la ha inoltre fatto valere le proprie istanze, congiuntamente, nei CP_1 confronti della debitrice principale e del fideiussore così impedendo la decadenza ex art. 1957 c.c.
Né si conviene con parte opponente circa la necessità che, entro il medesimo termine decadenziale, l'opposta desse inizio al giudizio, essendo sufficiente ad impedire la decadenza, nel caso di specie, la mera intimazione stragiudiziale di pagamento.
L'art. 7 del contratto prevedeva infatti l'obbligo, per il , di provvedere al Pt_1
pagamento di quanto richiesto da “immediatamente” e a Controparte_1
“semplice richiesta scritta”, dovendosi in questo modo ritenere derogata la previsione generale di cui all'art. 1957 c.c. nella parte in cui prescrive, ai fini dell'impedimento della decadenza, la proposizione di una vera e propria domanda giudiziale (cfr., per tale conclusione, Cass., sez. II, 29 gennaio 2016, n. 1724, secondo cui “l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa”, sicché “il
pagina 11 di 13 termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato”).
Infatti, secondo l'impostazione da ultimo prevalsa in giurisprudenza e dalla quale non vi è alcuna ragione per discostarsi, “nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” (cfr. Cass., sez. III, 13 gennaio 2025, n.
835, contenente un richiamo espresso a Cass., sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nonché, in motivazione, Cass., sez. I, 20 settembre 2024, n. 25344; Cass., sez. III, 14 ottobre 2022,
n. 30185; Cass., sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Né si pone un problema di vessatorietà della citata clausola negoziale, dal momento che non risulta che il abbia stipulato il contratto in qualità di consumatore. Pt_1
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione è fondata limitatamente al quantum debeatur e l'opponente va condannato al pagamento, a favore dell'opposta, della minor somma di € 142.577,62, oltre interessi al tasso del 10,693% dal 10.10.2023 al saldo.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n.
147/2022, per tutte le fasi processuali (in ragione della particolare semplicità delle questioni affrontate e della serialità della controversia), ad eccezione della fase istruttoria che non si è svolta, anche a causa del mancato deposito delle memorie integrative.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti di revoca il decreto ingiuntivo nei confronti Controparte_1 dello stesso e condanna l'opponente al pagamento, a favore dell'opposta, della pagina 12 di 13 complessiva somma di € 142.577,62, oltre interessi di mora al tasso del 10,693% dal 10.10.2023 al pagamento effettivo;
2) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore di Parte_1
che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Latina, 23 settembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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