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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/10/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Francesco De Giorgi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 494 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
), ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), quali eredi di tutti Parte_3 C.F._3 Persona_1
elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Marco Zusa e dall'avv.
RI LA IS, che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti;
attori
contro
), elettivamente domiciliato in Sassari, presso lo CP_1 C.F._4
studio dell'avv. Veronica Di Pietro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
convenuto
e contro
, elettivamente domiciliata in Porto Cervo – Controparte_2 C.F._5
Arzachena, presso lo studio dell'avv. Santina LA Fresi che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
terza chiamata in causa
la causa è stata decisa sulle seguenti conclusioni
Nell'interesse di tutte le parti: “voglia il Giudice dichiarare la cessazione della materia
del contendere a spese compensate ed ordinare la cancellazione del sequestro
conservativo sull'immobile del Sig. sito in Sassari alla Via Planargia n. 24, CP_1
piano 3, contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 87 mapp.le 1284 sub. 10, cat. A/3, vani 5
trascritto in data 02/12/2021 reg. part. 1445; reg. gen. 19236, essendo stati interamente
soddisfatti i creditori procedenti”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21 gennaio 2022, ha convenuto Persona_1
in giudizio , deducendo di avergli concesso, unitamente ad CP_1 CP_2
con contratto del 25 febbraio 2016, la somma di € 32.000,00 a titolo di mutuo, da
[...]
restituirsi in 72 rate mensili da € 444,50 ciascuna, con decorrenza dal 27 marzo 2016 al 27
febbraio 2022. Ha allegato che, in esecuzione del contratto, la somma è stata versata il medesimo giorno al , il quale si è reso inadempiente, avendo corrisposto solo € CP_1
600,00 in due rate, rispettivamente nell'aprile e nell'agosto 2016.
A fronte del perdurante inadempimento, l'attrice ha dapprima diffidato il convenuto con raccomandata del 1° ottobre 2020 e, successivamente, con comunicazione del 28 novembre
2020, ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c.,
intimando il pagamento dell'intero residuo (€ 31.400,00) entro sette giorni. Non avendo ricevuto alcun pagamento, ha ottenuto dal Tribunale di Cagliari, con decreto del 16
novembre 2021, confermato con ordinanza del 14 dicembre 2021, l'autorizzazione al sequestro conservativo fino alla concorrenza di € 42.000,00, sequestro eseguito con trascrizione in data 2 dicembre 2021 su un immobile del . L'attrice ha concluso CP_1
per la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 31.400,00, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di risposta, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 132/2014, ritenendo che la domanda attorea rientri nel limite di valore previsto dalla norma.
Nel merito, ha contestato l'esclusiva imputazione del debito a sé, sostenendo che il contratto di mutuo è stato stipulato congiuntamente con , sua ex coniuge Controparte_2
e nipote dell'attrice, e che l'obbligazione era da ritenersi solidale. Ha dedotto che, durante il matrimonio, l'attrice non ha mai richiesto il pagamento, mentre successivamente alla separazione ha agito solo nei suoi confronti. Ha affermato di aver proposto il pagamento del 50% del debito e di aver rappresentato la propria temporanea difficoltà economica,
senza ricevere riscontro. Ha quindi chiesto, in via subordinata, l'autorizzazione alla chiamata in causa della sig.ra , ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., Controparte_2
affinché la sentenza potesse avere efficacia anche nei suoi confronti e garantire il convenuto per la quota di pertinenza.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita in giudizio , la quale ha Controparte_2
contestato integralmente la domanda di garanzia formulata dal convenuto, sostenendo che il mutuo è stato contratto nell'esclusivo interesse del . A tal fine ha richiamato CP_1
l'art. 3 del contratto, ove si specifica che la somma è stata destinata al saldo di un mutuo ipotecario contratto con la per la ristrutturazione dell'immobile di CP_3
esclusiva proprietà del convenuto, sito in Sassari, via Planargia n. 24.
Ha inoltre evidenziato che, nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi hanno dichiarato di non avere reciproche pretese economiche,
circostanza che, a suo dire, esclude ogni obbligo di regresso. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda di garanzia e, in via riconvenzionale, la condanna del convenuto al pagamento, in suo favore, della somma di € 31.400,00, quale coerede della sig.ra
. Persona_1
In corso di causa, l'attrice è deceduta. Con testamento pubblico registrato il 12 ottobre 2022 presso il notaio , sono stati istituiti eredi universali in Persona_2
parti uguali i nipoti e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_2
I primi tre si sono costituiti in giudizio, aderendo alle domande già formulate dalla coerede
, già presente nel processo quale terza chiamata. Controparte_2
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali.
All'esito del procedimento di mediazione le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale e, all'udienza in trattazione scritta del 28.1.2025 hanno domandato un rinvio per il perfezionamento. Nelle more della trattazione della causa le stesse hanno anche eseguito l'accordo e hanno formulato con successiva nota scritta congiunta le conclusioni riportate in epigrafe, sicché nulla osta all'emissione della presente sentenza.
Ciò premesso, non può che prendersi atto della concorde volontà delle parti in ordine sia alla cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo stragiudiziale, peraltro anche già eseguito, sia in ordine alla compensazione delle spese del giudizio,
conformemente al principio per cui: “la cessazione della materia del contendere si ha per
effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio,
postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno
delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno
dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un
espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive
posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti
per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione
delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia,
quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”
(cfr. Cass. civ. ord. n. 30251/2023).
La cessazione della materia del contendere implica, come peraltro richiesto espressamente dalle parti, la revoca del sequestro conservativo già disposto ante causam, con ordine di cancellazione della formalità trascritta, avendo le parti eseguito su immobili il provvedimento cautelare a suo tempo concesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese processuali;
- revoca il sequestro conservativo disposto con decreto inaudita altera parte di questo
Tribunale in data 16.11.2021 e confermato con ordinanza in data 14.12.2021 e ordina al
Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione del predetto sequestro trascritto in data 2.12.2021, reg. gen. 19236, reg. part. 1445 sull'immobile sito in Sassari,
Via Planargia n. 24, piano 3, distinto al N.C.E.U. al foglio 87 mappale 1284, sub. 10.
Cagliari 22.10.2025
Il giudice
Dott. Francesco De Giorgi