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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/06/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1049/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 17.06.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 9 nella causa civile iscritta al n. 1049/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Salvatore Parte_1
Civale, elettivamente domiciliata in San Paolo Bel Sito (NA), via Michelangelo
Buonarroti;
APPELLANTE
E
, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Alfredo Crescenzo, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, Via Giacomo Matteotti, 46;
APPELLATA
NONCHÉ
residente in [...]; CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 4246/2018 emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 28.08.2018 e pubblicata in data 23.11.2018.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Nola, la in Controparte_3
persona dei legali rappresentanti pro tempore, e quale proprietario del CP_2
veicolo Opel Agila tg. CJ879DW, al fine di ottenere - previa declaratoria di esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro verificatosi in CP_2
data 20.01.2016, alle ore 11:20 circa, in Nola, via Boscofangone - la condanna della al risarcimento di tutti i danni patrimoniale in favore di Controparte_3
pagina 2 di 9 parte attrice occorsi all'autovettura attorea, Jaguar tg. EF431NT, a seguito del suindicato sinistro, con condanna al pagamento delle spese con attribuzione.
All'uopo parte attrice deduceva che “il conducete il veicolo Opel Agila tg. CJ879DW nel percorrere la predetta via all'altezza del CIS senza alcuna segnalazione cambiava la propria fila di pertinenza spostandosi su quella di sinistra percorsa dal veicolo Jaguar tg. EF431NT e così facendo lo impattava nella parte anteriore destra, danneggiandolo.
Sta di fatto che a seguito dell'urto iniziale il veicolo Jaguar tg. EF431NT rovinava con la parte laterale sinistra contro il guard-rail delimitante la corsia percorsa, subendo danni altresì indiretti”.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, la quale, preliminarmente, disconosceva i documenti prodotti in copie dall'attrice nonché eccepiva l'improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 D. Lgs. n. 209/2005, contestandola nel merito sia nell'an che nel quantum.
Restava contumace, invece, CP_2
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, non disposta la c.t.u., all'udienza del
16.05.2018, la causa veniva riservata in decisione.
Con la sentenza nr. 4246/2018, del 28.08.2018, pubblicata in data 23 novembre 2018,
l'adito Giudice di Pace rigettava la domanda di parte attrice “siccome non provata nel suo accadimento e dinamica narrata” e dichiarava “la carenza di legittimazione passiva del convenuto responsabile civile”, con compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, ha proposto il presente gravame, deducendo, in Parte_1
particolare, con il primo motivo l'errata declaratoria di carenza di legittimazione passiva di convenuto responsabile civile;
con il secondo motivo, l'appellante ha CP_2
censurato l'erroneità della pronuncia impugnata per illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del reso istruttorio;
ha chiesto, pertanto, l'accoglimento della domanda attorea, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
pagina 3 di 9 Si è costituita la in persona dei legali rappresentanti pro tempore, la Controparte_3
quale sulla base delle argomentazioni in atti, ha spiegato appello incidentale, lamentando l'erronea interpretazione e/o omessa pronuncia in merito alla disciplina della cosiddetta
“scatola nera”, pertanto, ha chiesto, preliminarmente la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 348 bis e ter c.p.c.; in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale, la parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non fa menzione della scatola nera e di conseguenza rigettare nuovamente la domanda;
in via subordinata, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
il tutto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite e competenze professionali del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Non si è costituito l'appellato nonostante la regolarità della notifica CP_2
dell'atto di appello nei suoi confronti, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.11.2023
e, in seguito ad alcuni rinvii in prosieguo, è infine giunta alla odierna udienza svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata nonché l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Inoltre, sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., reiterata nelle note conclusionali di parte appellata, in quanto la stessa è assorbita nelle motivazioni di seguito espresse.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
pagina 4 di 9 In limine litis, è fondato il primo motivo di appello con cui impugna la Parte_1
sentenza de qua nella parte in cui il Giudice di prime cure ha erroneamente dichiarato la carenza di legittimazione passiva del responsabile civile, CP_2
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità anche nella procedura di risarcimento diretto (ex art. 149 D. Lgs. n. 209/2005), come nel caso di specie, deve essere citato in giudizio l'asserito responsabile del danno, individuato nel proprietario del veicolo di controparte, considerato litisconsorte necessario del giudizio, in analogia a quanto espressamente disposto in tema di azione diretta ex art. 144 D.Lgs. n. 209/2005, “posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta” (Cass. Civ., Sez. III, Ord. n.
4994/2023; in senso conforme Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 7755/2020; Cass. Civ, Sez.
VI-3, Ord. n. 21896/2017).
Ciò posto in via preliminare, l'appello principale, è infondato nel merito.
Orbene, carattere assorbente e dirimente ai fini del rigetto dell'appello nel merito assume la circostanza della mancanza di prova in ordine al nesso eziologico tra i danni
(diretti ed indiretti) asseritamente occorsi al veicolo attoreo e l'evento dannoso.
Sebbene, infatti, a differenza di quanto rilevato dal primo Giudice, non sia rinvenibile una contraddittorietà tra le dichiarazioni testimoniali in merito alla dinamica del sinistro rispetto e quanto prospettato da parte attrice, resta una evidente incompatibilità tra i danni lamentati dall'attrice, odierna appellante, e la dinamica del sinistro così come descritta dall'attrice e dai testi.
Ed invero, i testimoni escussi, ed , hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato che l'Opel, a seguito del cambio di corsia non segnalato, impattava con il proprio lato anteriore sinistro il lato anteriore destro della Jaguar, la quale di rimbalzo urtava contro il guard-rail.
pagina 5 di 9 In particolare, il testimone ha dichiarato che i danni diretti riguardavano Testimone_2
la “parte anteriore, zona destra, precisamente al parafango anteriore, al paraurti, alle parti vicino alla ruota anteriore destra;
mentre, a seguito dell'urto contro il guard-rail si danneggiò anche alla parte laterale/ anteriore, cioè alla portiera anteriore e posteriore, al sottoporta …” (si veda il verbale di udienza del 15.02.2017).
Analogamente sono stati descritti i danni dall'altra testimone . Testimone_1
Ora, tali danni non coincidono con quanto rappresentato nelle fotografie in atti e nel preventivo risultando, inoltre, non compatibili con la descritta dinamica del sinistro.
Ed infatti, per quanto riguarda i danni diretti, il preventivo depositato in atti elenca, tra gli altri interventi, “Sfumatura Porta ant. Dx”, “Sfumatura Sottoparta Dx”; inoltre, in atti è presente una foto che riproduce la fiancata destra della Jaguar.
Orbene, i danni sulla parte laterale destra della Jaguar, peraltro non descritti dai testimoni, non sono compatibili con il punto di impatto indicato nella parte anteriore destra del veicolo attoreo e non nella parte laterale.
Pertanto, la porta anteriore destra (posta sul fianco della vettura) e il relativo sottoporta non avrebbero dovuto subire alcun danno, che, viceversa, viene indicato nel prevenivo.
Ancora di più i danni indiretti non corrispondono alla descritta dinamica del sinistro.
Ed invero, l'auto attorea, a seguito dell'impatto avvenuto sul lato anteriore destro avrebbe dovuto, verosimilmente, urtare il guard-rail con il lato anteriore sinistro e non con tutta la fiancata sinistra così come indicato dai testimoni.
Inoltre, risulta incompatibile la rottura del parafango posteriore e del faro posteriore sinistro in quanto in tali punti l'autovettura attorea non avrebbe dovuto subire alcun urto né diretto né indiretto tale da far danneggiare tale parte del veicolo.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni non può considerassi provato con tranquillizzante certezza il nesso eziologico tra i danni lamentati da parte attrice e la dinamica dell'evento dannoso, con conseguente rigetto dell'appello principale per quanto di ragione.
Analogamente è infondato l'appello incidentale proposto dalla compagnia assicurativa.
pagina 6 di 9 La lamenta che il Giudice di prime cure non si è soffermato sul valore Controparte_3
probatorio delle risultanze del dispositivo satellitare (cosiddetta scatola nera) installato sul veicolo attoreo, omettendo di pronunciarsi su tale circostanza.
Orbene, in merito alla posizione del sinistro rilevata dal suddetto dispositivo è stato provato per testi che via Boscofangone è un prolungamento della via SS7 Bis, ossia della strada ove il dispositivo ha rilevato la presenza del veicolo attoreo alla data e all'ora del sinistro.
Inoltre, la Corte di Cassazione con l'ordinanza nr. 13725/2024 ha escluso che si possa attribuire valore legale ai dispositivi satellitari installati, come nel caso di specie, prima dell'entrata in vigore dell'art. 145 bis D.Lgs. 209/2005 (ossia dal 29 agosto 2017).
Ed invero, il dispositivo presente sulla Jaguar è stato installato in data 28.05.2014, così come dedotto dalla stessa compagnia assicurativa.
A tacer di ogni altra questione sul punto, comunque, i giudici di legittimità hanno evidenziato che poiché l'art 145 bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri (in tal senso Tribunale di Nola, sentenza nr.
1163/2025).
Ne discende, che le risultanze della scatola nera hanno un valore meramente indiziario che in quanto isolato non può essere qualificato in termini di certezza con riferimento alla circostanza che al momento del sinistro il veicolo si trovasse in luogo diverso da quello teatro del sinistro stesso e che il dispositivo non avesse rilevato alcun “crash”, di fronte al materiale probatorio che ha, comunque, confermato il sinistro benché non sia stata fornita la prova del nesso eziologico dei lamentati danni con l'evento dannoso.
Pertanto, deve essere rigettata, perché infondata, la domanda proposta con l'appello incidentale di riforma della sentenza impugnata nel senso di rigetto della domanda attorea anche in considerazione delle risultanze del dispositivo satellitare.
pagina 7 di 9 Peraltro, la sentenza, oggetto del presente gravame, non può ritenersi viziata da un'omessa pronuncia in merito alla questione in quanto l'eccezione relativa ai dati forniti dalla scatola nera, è stata assorbita dal rigetto nel merito della domanda attorea.
La decisone del Giudice di prime cure, sul punto, non appare, pertanto, passibile di alcuna censura.
Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio di primo grado (che sono state compensate), poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla Suprema Corte, non può il giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le suindicate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un. Sentenza n. 15559 del 17.10.2003), non ravvisabile nel caso di specie.
Infine, la soccombenza reciproca delle parti costituite nel presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite anche del presente grado ai sensi dell'art. 92
c.p.c.
La contumacia dell'appellato esclude la necessità di qualsivoglia CP_2
statuizione sulle spese relative al giudizio di appello.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 4246/2018 del Giudice di Pace di Nola, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_2
2) Dichiara, in accoglimento del primo motivo di appello e in riforma parziale della sentenza impugnata, la legittimazione passiva in capo al responsabile civile
[...]
CP_2
3) Rigetta nel merito l'appello principale e quello incidentale;
4) Compensa integralmente fra le parti costituite le spese del giudizio di appello.
pagina 8 di 9 Nola 17.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 17.06.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 9 nella causa civile iscritta al n. 1049/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Salvatore Parte_1
Civale, elettivamente domiciliata in San Paolo Bel Sito (NA), via Michelangelo
Buonarroti;
APPELLANTE
E
, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Alfredo Crescenzo, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, Via Giacomo Matteotti, 46;
APPELLATA
NONCHÉ
residente in [...]; CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 4246/2018 emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 28.08.2018 e pubblicata in data 23.11.2018.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Nola, la in Controparte_3
persona dei legali rappresentanti pro tempore, e quale proprietario del CP_2
veicolo Opel Agila tg. CJ879DW, al fine di ottenere - previa declaratoria di esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro verificatosi in CP_2
data 20.01.2016, alle ore 11:20 circa, in Nola, via Boscofangone - la condanna della al risarcimento di tutti i danni patrimoniale in favore di Controparte_3
pagina 2 di 9 parte attrice occorsi all'autovettura attorea, Jaguar tg. EF431NT, a seguito del suindicato sinistro, con condanna al pagamento delle spese con attribuzione.
All'uopo parte attrice deduceva che “il conducete il veicolo Opel Agila tg. CJ879DW nel percorrere la predetta via all'altezza del CIS senza alcuna segnalazione cambiava la propria fila di pertinenza spostandosi su quella di sinistra percorsa dal veicolo Jaguar tg. EF431NT e così facendo lo impattava nella parte anteriore destra, danneggiandolo.
Sta di fatto che a seguito dell'urto iniziale il veicolo Jaguar tg. EF431NT rovinava con la parte laterale sinistra contro il guard-rail delimitante la corsia percorsa, subendo danni altresì indiretti”.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, la quale, preliminarmente, disconosceva i documenti prodotti in copie dall'attrice nonché eccepiva l'improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 D. Lgs. n. 209/2005, contestandola nel merito sia nell'an che nel quantum.
Restava contumace, invece, CP_2
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, non disposta la c.t.u., all'udienza del
16.05.2018, la causa veniva riservata in decisione.
Con la sentenza nr. 4246/2018, del 28.08.2018, pubblicata in data 23 novembre 2018,
l'adito Giudice di Pace rigettava la domanda di parte attrice “siccome non provata nel suo accadimento e dinamica narrata” e dichiarava “la carenza di legittimazione passiva del convenuto responsabile civile”, con compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, ha proposto il presente gravame, deducendo, in Parte_1
particolare, con il primo motivo l'errata declaratoria di carenza di legittimazione passiva di convenuto responsabile civile;
con il secondo motivo, l'appellante ha CP_2
censurato l'erroneità della pronuncia impugnata per illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del reso istruttorio;
ha chiesto, pertanto, l'accoglimento della domanda attorea, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
pagina 3 di 9 Si è costituita la in persona dei legali rappresentanti pro tempore, la Controparte_3
quale sulla base delle argomentazioni in atti, ha spiegato appello incidentale, lamentando l'erronea interpretazione e/o omessa pronuncia in merito alla disciplina della cosiddetta
“scatola nera”, pertanto, ha chiesto, preliminarmente la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 348 bis e ter c.p.c.; in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale, la parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non fa menzione della scatola nera e di conseguenza rigettare nuovamente la domanda;
in via subordinata, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
il tutto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite e competenze professionali del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Non si è costituito l'appellato nonostante la regolarità della notifica CP_2
dell'atto di appello nei suoi confronti, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.11.2023
e, in seguito ad alcuni rinvii in prosieguo, è infine giunta alla odierna udienza svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata nonché l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Inoltre, sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., reiterata nelle note conclusionali di parte appellata, in quanto la stessa è assorbita nelle motivazioni di seguito espresse.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
pagina 4 di 9 In limine litis, è fondato il primo motivo di appello con cui impugna la Parte_1
sentenza de qua nella parte in cui il Giudice di prime cure ha erroneamente dichiarato la carenza di legittimazione passiva del responsabile civile, CP_2
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità anche nella procedura di risarcimento diretto (ex art. 149 D. Lgs. n. 209/2005), come nel caso di specie, deve essere citato in giudizio l'asserito responsabile del danno, individuato nel proprietario del veicolo di controparte, considerato litisconsorte necessario del giudizio, in analogia a quanto espressamente disposto in tema di azione diretta ex art. 144 D.Lgs. n. 209/2005, “posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta” (Cass. Civ., Sez. III, Ord. n.
4994/2023; in senso conforme Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 7755/2020; Cass. Civ, Sez.
VI-3, Ord. n. 21896/2017).
Ciò posto in via preliminare, l'appello principale, è infondato nel merito.
Orbene, carattere assorbente e dirimente ai fini del rigetto dell'appello nel merito assume la circostanza della mancanza di prova in ordine al nesso eziologico tra i danni
(diretti ed indiretti) asseritamente occorsi al veicolo attoreo e l'evento dannoso.
Sebbene, infatti, a differenza di quanto rilevato dal primo Giudice, non sia rinvenibile una contraddittorietà tra le dichiarazioni testimoniali in merito alla dinamica del sinistro rispetto e quanto prospettato da parte attrice, resta una evidente incompatibilità tra i danni lamentati dall'attrice, odierna appellante, e la dinamica del sinistro così come descritta dall'attrice e dai testi.
Ed invero, i testimoni escussi, ed , hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato che l'Opel, a seguito del cambio di corsia non segnalato, impattava con il proprio lato anteriore sinistro il lato anteriore destro della Jaguar, la quale di rimbalzo urtava contro il guard-rail.
pagina 5 di 9 In particolare, il testimone ha dichiarato che i danni diretti riguardavano Testimone_2
la “parte anteriore, zona destra, precisamente al parafango anteriore, al paraurti, alle parti vicino alla ruota anteriore destra;
mentre, a seguito dell'urto contro il guard-rail si danneggiò anche alla parte laterale/ anteriore, cioè alla portiera anteriore e posteriore, al sottoporta …” (si veda il verbale di udienza del 15.02.2017).
Analogamente sono stati descritti i danni dall'altra testimone . Testimone_1
Ora, tali danni non coincidono con quanto rappresentato nelle fotografie in atti e nel preventivo risultando, inoltre, non compatibili con la descritta dinamica del sinistro.
Ed infatti, per quanto riguarda i danni diretti, il preventivo depositato in atti elenca, tra gli altri interventi, “Sfumatura Porta ant. Dx”, “Sfumatura Sottoparta Dx”; inoltre, in atti è presente una foto che riproduce la fiancata destra della Jaguar.
Orbene, i danni sulla parte laterale destra della Jaguar, peraltro non descritti dai testimoni, non sono compatibili con il punto di impatto indicato nella parte anteriore destra del veicolo attoreo e non nella parte laterale.
Pertanto, la porta anteriore destra (posta sul fianco della vettura) e il relativo sottoporta non avrebbero dovuto subire alcun danno, che, viceversa, viene indicato nel prevenivo.
Ancora di più i danni indiretti non corrispondono alla descritta dinamica del sinistro.
Ed invero, l'auto attorea, a seguito dell'impatto avvenuto sul lato anteriore destro avrebbe dovuto, verosimilmente, urtare il guard-rail con il lato anteriore sinistro e non con tutta la fiancata sinistra così come indicato dai testimoni.
Inoltre, risulta incompatibile la rottura del parafango posteriore e del faro posteriore sinistro in quanto in tali punti l'autovettura attorea non avrebbe dovuto subire alcun urto né diretto né indiretto tale da far danneggiare tale parte del veicolo.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni non può considerassi provato con tranquillizzante certezza il nesso eziologico tra i danni lamentati da parte attrice e la dinamica dell'evento dannoso, con conseguente rigetto dell'appello principale per quanto di ragione.
Analogamente è infondato l'appello incidentale proposto dalla compagnia assicurativa.
pagina 6 di 9 La lamenta che il Giudice di prime cure non si è soffermato sul valore Controparte_3
probatorio delle risultanze del dispositivo satellitare (cosiddetta scatola nera) installato sul veicolo attoreo, omettendo di pronunciarsi su tale circostanza.
Orbene, in merito alla posizione del sinistro rilevata dal suddetto dispositivo è stato provato per testi che via Boscofangone è un prolungamento della via SS7 Bis, ossia della strada ove il dispositivo ha rilevato la presenza del veicolo attoreo alla data e all'ora del sinistro.
Inoltre, la Corte di Cassazione con l'ordinanza nr. 13725/2024 ha escluso che si possa attribuire valore legale ai dispositivi satellitari installati, come nel caso di specie, prima dell'entrata in vigore dell'art. 145 bis D.Lgs. 209/2005 (ossia dal 29 agosto 2017).
Ed invero, il dispositivo presente sulla Jaguar è stato installato in data 28.05.2014, così come dedotto dalla stessa compagnia assicurativa.
A tacer di ogni altra questione sul punto, comunque, i giudici di legittimità hanno evidenziato che poiché l'art 145 bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri (in tal senso Tribunale di Nola, sentenza nr.
1163/2025).
Ne discende, che le risultanze della scatola nera hanno un valore meramente indiziario che in quanto isolato non può essere qualificato in termini di certezza con riferimento alla circostanza che al momento del sinistro il veicolo si trovasse in luogo diverso da quello teatro del sinistro stesso e che il dispositivo non avesse rilevato alcun “crash”, di fronte al materiale probatorio che ha, comunque, confermato il sinistro benché non sia stata fornita la prova del nesso eziologico dei lamentati danni con l'evento dannoso.
Pertanto, deve essere rigettata, perché infondata, la domanda proposta con l'appello incidentale di riforma della sentenza impugnata nel senso di rigetto della domanda attorea anche in considerazione delle risultanze del dispositivo satellitare.
pagina 7 di 9 Peraltro, la sentenza, oggetto del presente gravame, non può ritenersi viziata da un'omessa pronuncia in merito alla questione in quanto l'eccezione relativa ai dati forniti dalla scatola nera, è stata assorbita dal rigetto nel merito della domanda attorea.
La decisone del Giudice di prime cure, sul punto, non appare, pertanto, passibile di alcuna censura.
Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio di primo grado (che sono state compensate), poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla Suprema Corte, non può il giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le suindicate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un. Sentenza n. 15559 del 17.10.2003), non ravvisabile nel caso di specie.
Infine, la soccombenza reciproca delle parti costituite nel presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite anche del presente grado ai sensi dell'art. 92
c.p.c.
La contumacia dell'appellato esclude la necessità di qualsivoglia CP_2
statuizione sulle spese relative al giudizio di appello.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 4246/2018 del Giudice di Pace di Nola, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_2
2) Dichiara, in accoglimento del primo motivo di appello e in riforma parziale della sentenza impugnata, la legittimazione passiva in capo al responsabile civile
[...]
CP_2
3) Rigetta nel merito l'appello principale e quello incidentale;
4) Compensa integralmente fra le parti costituite le spese del giudizio di appello.
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Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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