Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 17/06/2025, n. 11873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11873 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11873/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02943/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2943 del 2022, proposto da:
I.S.Ma.Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Rossi, Cristiana Fanelli, Roberto De Nardo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento protocollo nr. 660906 del 30 luglio 2021, emesso dalla Regione Lazio Area Decentrata dell'Agricoltura di Lazio Nord a completamento del procedimento istruttorio espletato in seguito alla domanda di acconto, codice n. 14270042535 del 9 febbraio 2021, formulata da I.S.MA.CO. S.r.l. successivamente all'ammissione ed al finanziamento della domanda di sostegno n. 94250140814 dalla stessa società presentata per la partecipazione al bando pubblico “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Reg. (CE) n. 1305/2013. Misura1, Sottomisura 1.1, Tipologia operazione 1.1.1 “Formazione e acquisizione di competenze”, bando adottato con Determinazione Dirigenziale n. G06983 del 23 maggio 2019”, con il quale è stato comunicato il rigetto parziale della suddetta richiesta di acconto formulata dalla I.S.MA.CO. S.r.l, in riferimento alle spese di stampa del materiale pubblicitario di cui alla fattura n. 16/2020 emessa dalla società Advanced Institute for the Technology and human resource s.r.l.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’esponente, a seguito di trasposizione di ricorso straordinario, agisce per l’annullamento del provvedimento della Regione Lazio n. 660906 del 30.07.2021, adottato dopo l’ammissione al finanziamento relativo al “ Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Reg. (CE) n. 1305/2013. Misura1, Sottomisura 1.1, Tipologia operazione 1.1.1 Formazione e acquisizione di competenze ” e avente ad oggetto il rigetto parziale della richiesta di acconto formulata in riferimento alle spese di stampa del materiale pubblicitario di cui alla fattura n. 16/2020 emessa dalla società Advanced Institute for the Technology and human resource.
Deduce, in particolare, che dopo l’ammissione al finanziamento e l’avvio delle attività di pubblicizzazione, il 23.11.2020 ha iniziato le attività corsuali a distanza, terminate il 26.04.2021. Intanto, il 9.02.2021 ha inoltrato all’amministrazione regionale l’istanza per ottenere un acconto di euro 24.937,58 sulle somme approvate e concesse.
Il 24.05.2021 è stata tuttavia comunicata la parziale ammissione della domanda di acconto, ritenendosi inammissibile la fattura n. 16/2020 per un imponibile di 4.700,00 euro.
A seguito di contraddittorio procedimentale è stato quindi adottato il gravato provvedimento, con cui è stata ammessa la spesa per soli euro 600,00, relativi alla stampa del materiale pubblicitario, poiché la dicitura “stampa e diffusione materiale” rappresentava voci di spesa generiche e non dettagliate nella ripartizione dei rispettivi costi.
L’esponente prospetta quindi l’illegittimità della determinazione avversata per violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’art. 6 del bando.
2. Si è costituita la Regione Lazio con memoria di stile.
3. All’udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata assunta in decisione.
4. Il ricorso, previo avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Secondo consolidata giurisprudenza il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di erogazione di finanziamenti deve attuarsi sulla base del generale criterio della causa petendi (Adunanza Plenaria, 29 luglio 2013, n. 17; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 18 maggio 2021 n. 13492), con la conseguenza che:
i) è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con giurisdizione del giudice amministrativo, allorché la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario;
ii) sussiste, di contro, la giurisdizione del g.o. quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione ovvero quando la controversia attiene alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, e ciò anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo, atteso che in tali casi il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, riguardando la controversia la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e l’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.
In applicazione dei richiamati principi ermeneutici, la presente controversia non è pertanto ascrivibile alla potestas iudicandi del giudice amministrativo, in quanto l’atto impugnato non riguarda la fase di attribuzione dei benefici e di verifica dei requisiti -stante il riconoscimento del finanziamento avvenuto con determinazione n. G02219 del 2.03.2020- ma si colloca, a valle, nella fase esecutiva del rapporto, appuntandosi sull’assenza di adeguata giustificazione in fase di rendicontazione di alcune spese ammesse e sostenute dalla deducente (Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 giugno 2022, n. 5135).
A ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, salva l’eventuale riproposizione dell’azione innanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, giusta l’art. 11, comma 2, c.p.a.
5. La pronuncia in rito consente di consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO