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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/10/2025, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4486/2022
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA, ha pronunciato la seguente SENTENZA emessa nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4486 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: “altri contratti d'opera”;
tra
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Stasi, procuratore domiciliatario;
-attore- e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Controparte_1 C.F._1
Pedone, procuratore domiciliatario;
-convenuto-
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Mastrolia, procuratore domiciliatario;
-convenuto-
Conclusioni: come formulate in occasione dell'udienza del 03.04.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione depositato in data 03/06/2022, esponeva: - che con ricorso Parte_1 per ingiunzione del 28/07/2015 chiedeva, e poi otteneva, pronunciarsi, nei riguardi del
, un'ingiunzione di pagamento della somma di € 192.849,88, quale Controparte_3 residuo dell'importo dovutole in ragione delle opere di risanamento del sito ubicato in Largo Genova a , realizzate su incarico dello stesso - che detta ingiunzione di CP_2 CP_3 pagamento veniva notificata all'ente comunale, il quale, a sua volta, si opponeva;
- che, nell'ambito del giudizio di opposizione veniva sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- che il procedimento si concludeva con sentenza n. 3354/2018, con la quale veniva accolta l'opposizione e revocato il d.i. opposto;
- che, a fondamento della sua decisione, il Tribunale allegava l'assenza di una prova adeguata a suffragare il fatto costitutivo della
1 pretesa creditoria, il difetto di un contratto scritto specifico e di una delibera comunale autorizzativa del preventivo di spesa dell'esecuzione dei suddetti lavori, ed in particolare la non conformità della delibera dirigenziale n. 198/2011 ai limiti di valore per l'affidamento diretto o mediante procedura di cottimo fiduciario di beni, servizi e lavori in economia (come previsti dall'art. 125, d.lgs. n. 163/2006), la circostanza che dopo detta determina non sia stato sottoscritto alcun contratto o scrittura priva con il (ciò ai fini dell'integrazione del CP_3 requisito della forma scritta ad substantiam richiesto ex lege) nonché l'assenza di una deliberazione autorizzativa della specifica provvista di impegno contabile regolarmente iscritta nel relativo capitolo di bilancio e di attestazione di copertura finanziaria;
- che, con nota del 18/04/2019, invitava l'ing. nella veste di dirigente dell'ufficio tecnico e Controparte_1 responsabile del settore edilizio urbanistica ed ambiente del nonché di Controparte_3 sottoscrittore delle determine dirigenziali nn. 198 del 10/06/2011 e 181 del 05/06/2012, a pagare la somma di € 192.845,88, deducendo che il rapporto negoziale sostanziale già intercorso con l'ente comunale doveva invece considerarsi intercorrente con i funzionari interessati, in quanto autori delle predette delibere;
- che neppure poteva esercitare azione di ingiustificato arricchimento nei riguardi del - che nell'esercizio delle sue funzioni, CP_3 CP_1 aveva consentito, ovvero permesso, che l'ente comunale acquisisse le prestazioni da essa effettuate, senza approvazione, ed anzi sottoscrivendo le suddette determine;
- che, ad ogni modo, veva diritto ad agire ai sensi dell'art. 2041 c.c. nei confronti del CP_1 CP_3
- che, con nota del 07/05/2019, l'ingegnere riscontrava negativamente la richiesta avanzatagli, al contempo rifiutando di assumere qualsivoglia iniziativa nei confronti del - che, CP_3 ai sensi dell'art. 2900 c.c., in qualità di creditore di intendeva surrogarsi allo stesso CP_1 ed esperire, nei confronti dell'ente comunale, la relativa azione a lui spettante. Tanto premesso, concludeva chiedendo: - di dichiarare che l'ing. fosse tenuto a CP_1 corrisponderle il corrispettivo delle prestazioni da essa effettuate in esecuzione delle determine nn. 198 del 10/06/2011 e 181 del 05/06/2012, da quantificarsi in € 192.849,88, oltre interessi come per legge, e di condannarlo a tanto;
- di condannare a risarcirle il maggior CP_1 danno, anche per svalutazione monetaria, derivante dal ritardo nel pagamento delle somme dovute, ex art. 1224, co. 2 c.c.; - di dichiarare che si surrogava nei diritti vantati, ex art. 2041 c.c., dall'ingegnere nei confronti del e, per l'effetto, di dichiarare Controparte_3 quest'ultimo tenuto a versare allo e per quest'ultimo ad essa a titolo CP_1 Parte_1 di indebito arricchimento, le somme dallo stesso dovutele (ossia € 192.849,88 ovvero quelle da ritenersi di giustizia), il tutto maggiorato da interessi e rivalutazione;
- di condannare le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di giudizio. Con comparsa di costituzione del 21/09/2022, l'ing. rappresentava: - che Controparte_1 non aveva avuto parte nelle vicende successive all'affidamento dei lavori, ed in particolare al controllo ed alla contabilizzazione della quantità lavorate, della qualità dei materiali e dei rifiuti rimossi e smaltiti;
- che l'unica obbligazione assunta dallo stesso al più poteva essere l'impegno assunto con il provvedimento di affidamento dei lavori. Pertanto, concludeva chiedendo: - di rigettare le richieste formulate dalla parte attrice, in quanto inammissibili oltre che infondate in fatto ed in diritto;
- in subordine, di dichiarare il
[...]
tenuto a garantirlo e manlevarlo per le eventuali somme che quest'ultimo fosse CP_3 tenuto a corrispondere alla con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e Parte_1 competenze di lite.
2 Altresì, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23/09/2022, l' esponeva: - che si opponeva Controparte_2 all'ingiunzione di pagamento n. 2150/2015 emessa dal Tribunale di Lecce;
- che, con sentenza n. 3354/2018 del 10/10/2018, veniva statuita la non debenza delle somme ingiunte nonché dichiarata l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento avanzata, in via subordinata, dalla;
- che detta domanda, riproposta nella presenta causa, era già stata Pt_1 rigettata con la suddetta sentenza, pertanto era oramai coperta da giudicato, non essendovi, in ogni caso, alcun fatto nuovo verificatosi in epoca successiva alla formazione del giudicato e posto a fondamento della domanda attorea;
- che l'incarico di risanamento del sito Largo Genova, ubicato in agro di , affidato dall'ing. alla società attrice, era frutto di CP_2 CP_1 in un accordo illecito e criminoso intervenuto tra il tecnico comunale ed il procuratore speciale della società, ossia il sig. , accordo a cui l'ente comunale era totalmente Controparte_4 estraneo;
- che l'azione ex art. 2041 c.c. era da considerarsi irrimediabilmente prescritta, poiché era indubbio che detti lavori di risanamento fossero stati eseguiti a giugno 2011 (a seguito della determina n. 25 del 10/06/2011 con cui l'ing. conferiva alla l'incarico di CP_1 Pt_1 provvedervi); - che l'amministratore formale della società attrice era ma il Persona_1 reale gestore era , ciò in virtù di procura speciale rilasciatagli dal padre in Controparte_4 data 09/10/2008; - che la , una volta ottenuto l'incarico in maniera fraudolenta, Pt_1 provvedeva ad eseguire i lavori;
- che dal mese di giugno 2011 lo non aveva mai CP_1 esercitato alcuna azione e/o richiesta di pagamento/risarcitoria nei suoi confronti;
- che, perciò, l'asserita pretesa, ex art. 2900 c.c., avanzata dalla parte attrice era prescritta, essendo trascorsi 11 anni dalla data della presunta esecuzione dei lavori;
- che le determine nn. 198/2011 e 181/2012 erano state oggetto di procedimento penale, definito con sentenza n. 2151/2018 emessa dal Tribunale Penale di Lecce nell'ambito del procedimento n. 3920/2010 r.g.n.r. a carico di dirigente dell'ufficio tecnico comunale di ) e di CP_1 CP_2 Controparte_4
(procuratore speciale della ); - che era stata ritenuta, dalla Procura di Lecce – DDA – Pt_1 persona offesa dei reati loro imputati;
- che si costituiva parte civile;
- che il procedimento penale si concludeva con sentenza di condanna del 16/07/2018, nella quale l'ing. il CP_1 venivano ritenuti colpevoli dei reati a loro ascritti (ossia, quelli di cui agli artt. 323, co. CP_4
2, e 356 c.p.), in relazione all'esecuzione del “contratto/incarico” avente ad oggetto il risanamento del sito in questione interessato dall'abbandono di rifiuti nel centro del
[...]
; - che la società attrice era da ritenersi responsabile, quantomeno in solido, CP_3 unitamente al per i danni connessi alla cattiva esecuzione del contratto;
- che la CP_4 legittimità dell'affidamento dei lavori per cottimo fiduciario alla , l'inadempimento Pt_1 doloso del predetto contratto nonché le summenzionate determine dirigenziali erano state censurati dalla Magistratura Penale e, pertanto, qualificati come fatto di reato;
- che non aveva potuto rifiutare la prestazione che era eseguita a sua insaputa;
- che la società attrice e CP_1 avevano eseguito le opere con la finalità di locupletazione ai danni della p.a.; - che la richiesta azionata ex art. 2041 c.c. dalla in surroga dell'ingegnere convenuto risultava illegittima Pt_1 ed inammissibile, atteso che la stessa società ben poteva richiedere il risarcimento dei danni subiti, ciò ai sensi dell'art. 2043 c.c.; - che la società attrice aveva smaltito i rifiuti inerti conferendoli presso discariche per rifiuti pericolosi collocate al di fuori della provincia di Lecce, anziché in discariche ubicate in Provincia di Lecce, applicando prezzi incongrui e raddoppiati, realizzando attività inutili e controproducenti nonché duplicando in maniera fraudolenta la
3 fatturazione delle medesime;
- che, ad ogni modo, nel caso di specie la procedura di cottimo fiduciario non era consentita, ciò in ragione dell'elevata misura degli importi interessati;
- che, pertanto, la determina n. 198/2011 dell'Ing. non la vincolava in alcun modo;
- che, CP_1 in buona fede e sulla base delle determine dirigenziali, aveva già corrisposto, alla , la Pt_1 somma di € 70.000,00 (somma oltremodo satisfattiva dei lavori eseguiti). Tanto premesso, concludeva chiedendo: - di rigettare la domanda attorea perché inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria sempre e comunque di spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione in favore del procuratore. La causa veniva istruita attraverso produzione documentale. All'udienza del 03/04/2025 la causa veniva assunta in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni espresse mediante il deposito di note di trattazione scritta, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
**** **** **** Le domande avanzate dalla parte attrice non meritano accoglimento per quanto di ragione. La presente controversia prende vita dall'azione promossa dalla società volta Parte_1 sostanzialmente ad ottenere la corresponsione della somma di € 192.845,88 (quale corrispettivo per i lavori di risanamento dalla stessa eseguiti presso il sito ubicato in Largo Genova a Soleto) da parte dell'ing. in qualità di responsabile del settore edilizio, urbanistica e Controparte_1 ambiente del . Controparte_3
Preliminarmente, si deve prendere atto di come i fatti di causa, rappresentati dalla parte attrice nel presente procedimento, siano già stati ampiamente oggetto di trattazione nell'ambito di un precedente giudizio (r.g. 9538/2015), incardinato presso il Tribunale di Lecce e definito con sentenza n. 3354/2018 pubblicata in data 10/10/2018; nello specifico, trattasi di un giudizio di opposizione che faceva seguito alla procedura monitoria avviata su ricorso ingiuntivo della la quale intendeva ottenere il pagamento, da parte del , Parte_1 Controparte_3 della eguale somma di € 192.845,88, in ragione dell'esecuzione delle medesime suddette opere di risanamento. Orbene, alla luce di quanto appena precisato, è bene sottolineare come assuma portata rilevante la circostanza che la società attrice e l' Controparte_2 siano state entrambe parti, per le medesime ragioni, del summenzionato giudizio di opposizione e che quindi, a regolare i rapporti esistenti tra le stesse, sia oramai intervenuta una sentenza (n. 3354/2018), certamente passata in giudicato. Ciò comporta, indubbiamente, che l'avvenuta formazione del giudicato sia suscettibile di precludere qualsivoglia azione promossa dalla nei riguardi del se attinente ai medesimi fatti di causa – come Parte_1 CP_3 effettivamente avvenuto nel presente giudizio – in quanto gli stessi sono da intendersi risolti sulla scorta, per l'appunto, del giudicato di cui trattasi (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. III, 07/11/2024, n. 28746, “In caso di due cause tra le stesse parti, basate sullo stesso rapporto giuridico, se una di esse viene risolta con una sentenza definitiva, l'accertamento così ottenuto sulla situazione giuridica, cioè la soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto comune a entrambe le cause, preclude la possibilità di riesaminare lo stesso punto di diritto risolto, anche se il successivo giudizio ha scopi diversi dai primi”). Tanto premesso, appurata l'impossibilità, per la società attrice, di poter azionare pretese dirette nei confronti del convenuto, con particolare riguardo alla posizione assunta CP_3 dall'ingegnere appare opportuno evidenziare la sussistenza di una stretta CP_1
4 correlazione tra i fatti di causa del presente giudizio e quanto emerso nell'ambito del procedimento penale (r.g.n.r. 3920/2010, r.g.t. 1091/2014) che ha visto protagonisti, nella qualità di imputati, lo (già dirigente dell'Ufficio Tecnico del e CP_1 Controparte_3 dell'Unione dei Comuni della Grecia Salentina) unitamente al sig. Controparte_4 procuratore speciale e amministratore di fatto della ditta Parte_1
Difatti, nel giudizio penale emergeva a chiare lettere la circostanza che l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei suddetti lavori sia stato frutto di un accordo fraudolento intercorso tra lo il sig. i quali, assumendo condotte elusive, hanno di fatto CP_1 CP_4 operato in evidente violazione della normativa di riferimento che avrebbe dovuto essere applicata al caso concreto (cfr. sentenza n. 2151/2018, dep. il 12.01.2019, “[…] in ragione dell'assenza di concorrenza e della totale omissione di controlli sia nella fase di conferimento dell'incarico […] che nella fase successiva […] l'appaltatore ha senza dubbio ricevuto un ingiusto vantaggio patrimoniale […]”, “[…] la ha eseguito l'appalto conferitogli Parte_1 con la precipua finalità di locupletazione ai danni della P.A.”, “La partecipazione dello alla frode contrattuale realizzata dal emerge, poi, dal complessivo CP_1 CP_4 contesto in cui si è sviluppata la condotta: affidamento dell'incarico in violazione di legge, assenza di preventivi o successivi (dovuti) controlli sulle fatture o sulle modalità di smaltimento, rapporti di confidenza e supporto con il PERRONE volti ad emendare gli errori commessi ed a dissimulare l'illecito accordo”). Ciò implica che, essendo la causa del negozio illecita ai sensi dell'art. 1343 c.c., poiché conseguenza del comportamento truffaldino posto in essere dal e dal dirigente CP_4 convenuto nei termini anzidetti, il rapporto contrattuale intercorrente tra gli stessi debba considerarsi nullo – così come le summenzionate determine sottoscritte dallo e che CP_1 trovano origine proprio nell'accordo fraudolento concluso tra lo d il – e che, CP_1 CP_4 pertanto, alcuna pretesa, altresì di carattere restitutorio nonché risarcitorio, possa essere legittimamente avanzata dalla (cfr. artt. 1343 e 1418 c.c.; in particolare, Parte_1 quest'ultimo, al co. 2, annovera, tra le cause di nullità del contratto, l'illiceità della causa, per tale intendendosi quella causa che si dimostri contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume). Quanto detto impone il rigetto delle domande avanzate dalla parte attrice, con conseguente e contestuale assorbimento di tutte le altre domande per le ragioni anzidette. Da ultimo, il rigetto della domanda attorea comparta la condanna di al Parte_1 pagamento, in favore delle parti convenute, delle spese di lite liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. vigente, con applicazione dello scaglione di riferimento e dei valori minimi in considerazione dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla domanda avanzata dalla società Pt_1
la rigetta.
[...]
Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore di che Controparte_1 liquida in € 7.052,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge.
5 Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore di
[...]
, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che liquida Controparte_2 in € 7.052,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 28/10/2025 Il Giudice Agnese DI BATTISTA
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TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA, ha pronunciato la seguente SENTENZA emessa nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4486 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: “altri contratti d'opera”;
tra
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Stasi, procuratore domiciliatario;
-attore- e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Controparte_1 C.F._1
Pedone, procuratore domiciliatario;
-convenuto-
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Mastrolia, procuratore domiciliatario;
-convenuto-
Conclusioni: come formulate in occasione dell'udienza del 03.04.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione depositato in data 03/06/2022, esponeva: - che con ricorso Parte_1 per ingiunzione del 28/07/2015 chiedeva, e poi otteneva, pronunciarsi, nei riguardi del
, un'ingiunzione di pagamento della somma di € 192.849,88, quale Controparte_3 residuo dell'importo dovutole in ragione delle opere di risanamento del sito ubicato in Largo Genova a , realizzate su incarico dello stesso - che detta ingiunzione di CP_2 CP_3 pagamento veniva notificata all'ente comunale, il quale, a sua volta, si opponeva;
- che, nell'ambito del giudizio di opposizione veniva sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- che il procedimento si concludeva con sentenza n. 3354/2018, con la quale veniva accolta l'opposizione e revocato il d.i. opposto;
- che, a fondamento della sua decisione, il Tribunale allegava l'assenza di una prova adeguata a suffragare il fatto costitutivo della
1 pretesa creditoria, il difetto di un contratto scritto specifico e di una delibera comunale autorizzativa del preventivo di spesa dell'esecuzione dei suddetti lavori, ed in particolare la non conformità della delibera dirigenziale n. 198/2011 ai limiti di valore per l'affidamento diretto o mediante procedura di cottimo fiduciario di beni, servizi e lavori in economia (come previsti dall'art. 125, d.lgs. n. 163/2006), la circostanza che dopo detta determina non sia stato sottoscritto alcun contratto o scrittura priva con il (ciò ai fini dell'integrazione del CP_3 requisito della forma scritta ad substantiam richiesto ex lege) nonché l'assenza di una deliberazione autorizzativa della specifica provvista di impegno contabile regolarmente iscritta nel relativo capitolo di bilancio e di attestazione di copertura finanziaria;
- che, con nota del 18/04/2019, invitava l'ing. nella veste di dirigente dell'ufficio tecnico e Controparte_1 responsabile del settore edilizio urbanistica ed ambiente del nonché di Controparte_3 sottoscrittore delle determine dirigenziali nn. 198 del 10/06/2011 e 181 del 05/06/2012, a pagare la somma di € 192.845,88, deducendo che il rapporto negoziale sostanziale già intercorso con l'ente comunale doveva invece considerarsi intercorrente con i funzionari interessati, in quanto autori delle predette delibere;
- che neppure poteva esercitare azione di ingiustificato arricchimento nei riguardi del - che nell'esercizio delle sue funzioni, CP_3 CP_1 aveva consentito, ovvero permesso, che l'ente comunale acquisisse le prestazioni da essa effettuate, senza approvazione, ed anzi sottoscrivendo le suddette determine;
- che, ad ogni modo, veva diritto ad agire ai sensi dell'art. 2041 c.c. nei confronti del CP_1 CP_3
- che, con nota del 07/05/2019, l'ingegnere riscontrava negativamente la richiesta avanzatagli, al contempo rifiutando di assumere qualsivoglia iniziativa nei confronti del - che, CP_3 ai sensi dell'art. 2900 c.c., in qualità di creditore di intendeva surrogarsi allo stesso CP_1 ed esperire, nei confronti dell'ente comunale, la relativa azione a lui spettante. Tanto premesso, concludeva chiedendo: - di dichiarare che l'ing. fosse tenuto a CP_1 corrisponderle il corrispettivo delle prestazioni da essa effettuate in esecuzione delle determine nn. 198 del 10/06/2011 e 181 del 05/06/2012, da quantificarsi in € 192.849,88, oltre interessi come per legge, e di condannarlo a tanto;
- di condannare a risarcirle il maggior CP_1 danno, anche per svalutazione monetaria, derivante dal ritardo nel pagamento delle somme dovute, ex art. 1224, co. 2 c.c.; - di dichiarare che si surrogava nei diritti vantati, ex art. 2041 c.c., dall'ingegnere nei confronti del e, per l'effetto, di dichiarare Controparte_3 quest'ultimo tenuto a versare allo e per quest'ultimo ad essa a titolo CP_1 Parte_1 di indebito arricchimento, le somme dallo stesso dovutele (ossia € 192.849,88 ovvero quelle da ritenersi di giustizia), il tutto maggiorato da interessi e rivalutazione;
- di condannare le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di giudizio. Con comparsa di costituzione del 21/09/2022, l'ing. rappresentava: - che Controparte_1 non aveva avuto parte nelle vicende successive all'affidamento dei lavori, ed in particolare al controllo ed alla contabilizzazione della quantità lavorate, della qualità dei materiali e dei rifiuti rimossi e smaltiti;
- che l'unica obbligazione assunta dallo stesso al più poteva essere l'impegno assunto con il provvedimento di affidamento dei lavori. Pertanto, concludeva chiedendo: - di rigettare le richieste formulate dalla parte attrice, in quanto inammissibili oltre che infondate in fatto ed in diritto;
- in subordine, di dichiarare il
[...]
tenuto a garantirlo e manlevarlo per le eventuali somme che quest'ultimo fosse CP_3 tenuto a corrispondere alla con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e Parte_1 competenze di lite.
2 Altresì, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23/09/2022, l' esponeva: - che si opponeva Controparte_2 all'ingiunzione di pagamento n. 2150/2015 emessa dal Tribunale di Lecce;
- che, con sentenza n. 3354/2018 del 10/10/2018, veniva statuita la non debenza delle somme ingiunte nonché dichiarata l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento avanzata, in via subordinata, dalla;
- che detta domanda, riproposta nella presenta causa, era già stata Pt_1 rigettata con la suddetta sentenza, pertanto era oramai coperta da giudicato, non essendovi, in ogni caso, alcun fatto nuovo verificatosi in epoca successiva alla formazione del giudicato e posto a fondamento della domanda attorea;
- che l'incarico di risanamento del sito Largo Genova, ubicato in agro di , affidato dall'ing. alla società attrice, era frutto di CP_2 CP_1 in un accordo illecito e criminoso intervenuto tra il tecnico comunale ed il procuratore speciale della società, ossia il sig. , accordo a cui l'ente comunale era totalmente Controparte_4 estraneo;
- che l'azione ex art. 2041 c.c. era da considerarsi irrimediabilmente prescritta, poiché era indubbio che detti lavori di risanamento fossero stati eseguiti a giugno 2011 (a seguito della determina n. 25 del 10/06/2011 con cui l'ing. conferiva alla l'incarico di CP_1 Pt_1 provvedervi); - che l'amministratore formale della società attrice era ma il Persona_1 reale gestore era , ciò in virtù di procura speciale rilasciatagli dal padre in Controparte_4 data 09/10/2008; - che la , una volta ottenuto l'incarico in maniera fraudolenta, Pt_1 provvedeva ad eseguire i lavori;
- che dal mese di giugno 2011 lo non aveva mai CP_1 esercitato alcuna azione e/o richiesta di pagamento/risarcitoria nei suoi confronti;
- che, perciò, l'asserita pretesa, ex art. 2900 c.c., avanzata dalla parte attrice era prescritta, essendo trascorsi 11 anni dalla data della presunta esecuzione dei lavori;
- che le determine nn. 198/2011 e 181/2012 erano state oggetto di procedimento penale, definito con sentenza n. 2151/2018 emessa dal Tribunale Penale di Lecce nell'ambito del procedimento n. 3920/2010 r.g.n.r. a carico di dirigente dell'ufficio tecnico comunale di ) e di CP_1 CP_2 Controparte_4
(procuratore speciale della ); - che era stata ritenuta, dalla Procura di Lecce – DDA – Pt_1 persona offesa dei reati loro imputati;
- che si costituiva parte civile;
- che il procedimento penale si concludeva con sentenza di condanna del 16/07/2018, nella quale l'ing. il CP_1 venivano ritenuti colpevoli dei reati a loro ascritti (ossia, quelli di cui agli artt. 323, co. CP_4
2, e 356 c.p.), in relazione all'esecuzione del “contratto/incarico” avente ad oggetto il risanamento del sito in questione interessato dall'abbandono di rifiuti nel centro del
[...]
; - che la società attrice era da ritenersi responsabile, quantomeno in solido, CP_3 unitamente al per i danni connessi alla cattiva esecuzione del contratto;
- che la CP_4 legittimità dell'affidamento dei lavori per cottimo fiduciario alla , l'inadempimento Pt_1 doloso del predetto contratto nonché le summenzionate determine dirigenziali erano state censurati dalla Magistratura Penale e, pertanto, qualificati come fatto di reato;
- che non aveva potuto rifiutare la prestazione che era eseguita a sua insaputa;
- che la società attrice e CP_1 avevano eseguito le opere con la finalità di locupletazione ai danni della p.a.; - che la richiesta azionata ex art. 2041 c.c. dalla in surroga dell'ingegnere convenuto risultava illegittima Pt_1 ed inammissibile, atteso che la stessa società ben poteva richiedere il risarcimento dei danni subiti, ciò ai sensi dell'art. 2043 c.c.; - che la società attrice aveva smaltito i rifiuti inerti conferendoli presso discariche per rifiuti pericolosi collocate al di fuori della provincia di Lecce, anziché in discariche ubicate in Provincia di Lecce, applicando prezzi incongrui e raddoppiati, realizzando attività inutili e controproducenti nonché duplicando in maniera fraudolenta la
3 fatturazione delle medesime;
- che, ad ogni modo, nel caso di specie la procedura di cottimo fiduciario non era consentita, ciò in ragione dell'elevata misura degli importi interessati;
- che, pertanto, la determina n. 198/2011 dell'Ing. non la vincolava in alcun modo;
- che, CP_1 in buona fede e sulla base delle determine dirigenziali, aveva già corrisposto, alla , la Pt_1 somma di € 70.000,00 (somma oltremodo satisfattiva dei lavori eseguiti). Tanto premesso, concludeva chiedendo: - di rigettare la domanda attorea perché inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria sempre e comunque di spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione in favore del procuratore. La causa veniva istruita attraverso produzione documentale. All'udienza del 03/04/2025 la causa veniva assunta in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni espresse mediante il deposito di note di trattazione scritta, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
**** **** **** Le domande avanzate dalla parte attrice non meritano accoglimento per quanto di ragione. La presente controversia prende vita dall'azione promossa dalla società volta Parte_1 sostanzialmente ad ottenere la corresponsione della somma di € 192.845,88 (quale corrispettivo per i lavori di risanamento dalla stessa eseguiti presso il sito ubicato in Largo Genova a Soleto) da parte dell'ing. in qualità di responsabile del settore edilizio, urbanistica e Controparte_1 ambiente del . Controparte_3
Preliminarmente, si deve prendere atto di come i fatti di causa, rappresentati dalla parte attrice nel presente procedimento, siano già stati ampiamente oggetto di trattazione nell'ambito di un precedente giudizio (r.g. 9538/2015), incardinato presso il Tribunale di Lecce e definito con sentenza n. 3354/2018 pubblicata in data 10/10/2018; nello specifico, trattasi di un giudizio di opposizione che faceva seguito alla procedura monitoria avviata su ricorso ingiuntivo della la quale intendeva ottenere il pagamento, da parte del , Parte_1 Controparte_3 della eguale somma di € 192.845,88, in ragione dell'esecuzione delle medesime suddette opere di risanamento. Orbene, alla luce di quanto appena precisato, è bene sottolineare come assuma portata rilevante la circostanza che la società attrice e l' Controparte_2 siano state entrambe parti, per le medesime ragioni, del summenzionato giudizio di opposizione e che quindi, a regolare i rapporti esistenti tra le stesse, sia oramai intervenuta una sentenza (n. 3354/2018), certamente passata in giudicato. Ciò comporta, indubbiamente, che l'avvenuta formazione del giudicato sia suscettibile di precludere qualsivoglia azione promossa dalla nei riguardi del se attinente ai medesimi fatti di causa – come Parte_1 CP_3 effettivamente avvenuto nel presente giudizio – in quanto gli stessi sono da intendersi risolti sulla scorta, per l'appunto, del giudicato di cui trattasi (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. III, 07/11/2024, n. 28746, “In caso di due cause tra le stesse parti, basate sullo stesso rapporto giuridico, se una di esse viene risolta con una sentenza definitiva, l'accertamento così ottenuto sulla situazione giuridica, cioè la soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto comune a entrambe le cause, preclude la possibilità di riesaminare lo stesso punto di diritto risolto, anche se il successivo giudizio ha scopi diversi dai primi”). Tanto premesso, appurata l'impossibilità, per la società attrice, di poter azionare pretese dirette nei confronti del convenuto, con particolare riguardo alla posizione assunta CP_3 dall'ingegnere appare opportuno evidenziare la sussistenza di una stretta CP_1
4 correlazione tra i fatti di causa del presente giudizio e quanto emerso nell'ambito del procedimento penale (r.g.n.r. 3920/2010, r.g.t. 1091/2014) che ha visto protagonisti, nella qualità di imputati, lo (già dirigente dell'Ufficio Tecnico del e CP_1 Controparte_3 dell'Unione dei Comuni della Grecia Salentina) unitamente al sig. Controparte_4 procuratore speciale e amministratore di fatto della ditta Parte_1
Difatti, nel giudizio penale emergeva a chiare lettere la circostanza che l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei suddetti lavori sia stato frutto di un accordo fraudolento intercorso tra lo il sig. i quali, assumendo condotte elusive, hanno di fatto CP_1 CP_4 operato in evidente violazione della normativa di riferimento che avrebbe dovuto essere applicata al caso concreto (cfr. sentenza n. 2151/2018, dep. il 12.01.2019, “[…] in ragione dell'assenza di concorrenza e della totale omissione di controlli sia nella fase di conferimento dell'incarico […] che nella fase successiva […] l'appaltatore ha senza dubbio ricevuto un ingiusto vantaggio patrimoniale […]”, “[…] la ha eseguito l'appalto conferitogli Parte_1 con la precipua finalità di locupletazione ai danni della P.A.”, “La partecipazione dello alla frode contrattuale realizzata dal emerge, poi, dal complessivo CP_1 CP_4 contesto in cui si è sviluppata la condotta: affidamento dell'incarico in violazione di legge, assenza di preventivi o successivi (dovuti) controlli sulle fatture o sulle modalità di smaltimento, rapporti di confidenza e supporto con il PERRONE volti ad emendare gli errori commessi ed a dissimulare l'illecito accordo”). Ciò implica che, essendo la causa del negozio illecita ai sensi dell'art. 1343 c.c., poiché conseguenza del comportamento truffaldino posto in essere dal e dal dirigente CP_4 convenuto nei termini anzidetti, il rapporto contrattuale intercorrente tra gli stessi debba considerarsi nullo – così come le summenzionate determine sottoscritte dallo e che CP_1 trovano origine proprio nell'accordo fraudolento concluso tra lo d il – e che, CP_1 CP_4 pertanto, alcuna pretesa, altresì di carattere restitutorio nonché risarcitorio, possa essere legittimamente avanzata dalla (cfr. artt. 1343 e 1418 c.c.; in particolare, Parte_1 quest'ultimo, al co. 2, annovera, tra le cause di nullità del contratto, l'illiceità della causa, per tale intendendosi quella causa che si dimostri contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume). Quanto detto impone il rigetto delle domande avanzate dalla parte attrice, con conseguente e contestuale assorbimento di tutte le altre domande per le ragioni anzidette. Da ultimo, il rigetto della domanda attorea comparta la condanna di al Parte_1 pagamento, in favore delle parti convenute, delle spese di lite liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. vigente, con applicazione dello scaglione di riferimento e dei valori minimi in considerazione dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla domanda avanzata dalla società Pt_1
la rigetta.
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Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore di che Controparte_1 liquida in € 7.052,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge.
5 Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore di
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, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che liquida Controparte_2 in € 7.052,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 28/10/2025 Il Giudice Agnese DI BATTISTA
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