Sentenza 5 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 05/12/2022, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/12/2022
N. 01911/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00167/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'annullamento
della nota -OMISSIS- dell'Aeronautica Militare 61 Stormo – “-OMISSIS-” del 16.9.2020, con la quale non veniva riconosciuta la monetizzazione della licenza non usufruita per gli anni 2018 e 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti l’avv.to S. Falconieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il ricorrente, collocato in congedo a domanda con decorrenza 1° agosto 2019, agisce per la monetizzazione dei giorni di licenza ordinaria non fruiti negli anni 2018 e 2019;
- b) la suddetta monetizzazione è stata negata dal datore di lavoro perché la cessazione del rapporto lavorativo sarebbe dipesa dalla volontà del ricorrente, cioè dalla domanda di congedo.
2) Rilevato che:
- a) la giurisprudenza ha ormai chiarito che, ai sensi dell’art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012 e s.m.i.), le ferie devono essere oggetto di fruizione e non danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di pensionamento, salvi i casi in cui il dipendente non ne abbia potuto fruire per cause a lui non imputabili (ad esempio la malattia), considerato che la ratio della norma è di evitare trattamenti economici sostitutivi in ragione della cessazione del rapporto di lavoro che sia dipesa da una scelta del lavoratore che gli consente comunque di pianificare per tempo la fruizione delle ferie con l’organizzazione datoriale (C.d.S. n. 2349 del 30 marzo 2022);
- b) il Consiglio di Stato, nella cit. sentenza n. 2349 del 30 marzo 2022, ha ulteriormente evidenziato che “ E’ poi intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 20 luglio 2016 (causa C-341/15), secondo cui il diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione ed è conferito a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute; in particolare, quando è cessato il rapporto di lavoro e allorché la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria; l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato; ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute; a tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso “osta a una normativa nazionale che priva del diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro; un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia”. [Il Consiglio di Stato] ha, quindi, ritenuto che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discenda direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l'art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, (Cons. Stato Sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580, Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956, con riguardo ai casi di cessazione dal servizio non dipendente da causa di servizio; Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138 relativamente alla mancata fruizione del congedo per l’aspettativa per infermità). Pertanto, è stato affermato che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi invece ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047)” .
3) Rilevato che, nel caso di specie, risulta che:
- a) il dipendente è stato sì collocato in congedo con decorrenza dal 1° agosto 2019 e su sua domanda, ma tale domanda risulta essere stata presentata il 14 agosto 2018 con indicazione della decorrenza dal 1° agosto 2019, come è riportato nel decreto di pensionamento prot.-OMISSIS- del 4 febbraio 2019 (all. 5 ricorso);
- b) successivamente alla domanda di pensionamento del 14 agosto 2018, risulta un periodo di malattia dal 18 settembre 2018 al 21 luglio 2019 (v. domanda di monetizzazione del ricorrente del 25 giugno 2020) – non contestato dalla P.A. resistente –, che si è quindi frapposto tra la domanda di pensionamento e la decorrenza del medesimo;
- c) ne deriva che, facendo applicazione degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, al momento della domanda di pensionamento (14 agosto 2018) il ricorrente non poteva prevedere lo stato di malattia che si è poi verificato e, quindi, non ha avuto modo di programmare la fruizione delle ferie residue in vista del suo pensionamento, pensionamento che ha avuto la decorrenza prestabilita dopo 10 giorni dalla cessazione (avvenuta il 21 luglio 2019) della malattia;
- d) quindi, il diniego della monetizzazione, oggetto del presente gravame, non può reggersi sulla scorta della mera constatazione che il pensionamento del ricorrente sia avvenuto “a domanda”, perché non è stata considerata la circostanza che la lunga malattia è intervenuta dopo la presentazione della domanda di pensionamento e ha di fatto impedito al ricorrente di programmare il godimento delle ferie residue (come sul punto specificamente dedotto da parte ricorrente a pag. 10 del ricorso).
4) Ritenuto quindi che il ricorso vada accolto e che, per l’effetto, vada dichiarato il diritto di parte ricorrente alla monetizzazione delle ferie residue, oltre interessi legali dal momento della presentazione della relativa istanza (il 25 settembre 2020) fino al soddisfo, con conseguente annullamento del diniego opposto dalla P.A. alla suddetta monetizzazione.
5) Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, considerata la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.