Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 30 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 09/09/2021, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2021
N. 00864/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 864 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GE - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) della cartella di pagamento di AGEA - -OMISSIS-
b) di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, anche se non conosciuto, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dello stesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di GE - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Paolo Nasini;
Rilevato che la complessità della controversia richiede un necessario approfondimento in sede di merito;
che, ai soli fini della decisione della domanda cautelare, e salva ogni diversa valutazione in sede di merito, in punto fumus boni iuris la pretesa di parte ricorrente non appare, prima facie , del tutto infondata;
che, in punto periculum in mora , anche considerato l’ingente importo della cartella di pagamento impugnata sussiste certamente un potenziale concreto pregiudizio a carico del ricorrente;
che, pertanto, in accoglimento della domanda cautelare, la cartella di pagamento impugnata deve essere sospesa;
che occorre, sin d’ora, ai fini della completezza istruttoria della seguente controversia, ordinare ad GE di depositare in giudizio la seguente documentazione, in formato intellegibile al Collegio:
- gli atti di accertamento/imputazione dei prelievi relativi e presupposti alla cartella di pagamento impugnata, regolarmente notificati al ricorrente (fornendone la relativa prova), e le eventuali decisioni giudiziali relative ai singoli atti che abbiano definito le controversie instaurate avverso gli stessi;
- ogni atto interruttivo della prescrizione trasmesso al ricorrente (fornendone la relativa prova) relativo ai crediti oggetto della cartella di pagamento per la quale è causa;
ritenuto di assegnare all’Ente resistente termine fino al 14 gennaio 2022 per adempiere al disposto incombente istruttorio, depositando nella Segreteria del Tribunale quanto sopra indicato;
ritenuto di rinviare la causa per la trattazione di merito all’udienza pubblica del 23 marzo 2022;
ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare nei limiti indicati in parte motiva e, per l’effetto, sospende l’efficacia della cartella di pagamento impugnata;
dispone gli incombenti istruttori, nei termini e modi sopra indicati, a carico di GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 marzo 2022;
compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.