Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n.8988/2021 R.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza riservata con provvedimento del 3/12/2024 , nella causa civile di primo grado iscritta al n.8988/2021 R.G. tra
residente in [...] bis - Cod. Fisc. Parte_1
elett.te dom.to in Napoli alla Riviera di Chiaia 260, presso lo Studio degli CodiceFiscale_1
Avv.ti Ve-sevo Catalano - Cod. Fisc. e Francescopaolo Mariotti - Cod. CodiceFiscale_2
Fisc. , che lo rappresentano e difendono - con poteri anche disgiunti - in CodiceFiscale_3
virtù di procura in atti OPPONENTE
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amm. p. t. dr.ssa rappresentato e difeso congiuntamente e Controparte_2
disgiuntamente dell'avv. Riccardo Giannelli (C.F. ) e dall'Avv. Vincenza CodiceFiscale_4
Marotta (C.F. ) ed elettivamente dom. in Napoli alla Via Lucilio n.15, CodiceFiscale_5
presso lo studio Giannelli, giusta procura alle liti in atti
OPPOSTO
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1583/2021 emesso dal Tribunale di Napoli
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c..
Parte opposta, il condominio sito di Via Parco Margherita 24 bis in Napoli, ha ottenuto dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n° 1583/2021 con il quale è stato ingiunto a Parte_1
, proprietario dell'appartamento contraddistinto da int. 4 sito nel Fabbricato 1, nonché di
[...]
box garage sito nel Fabbricato 2, il pagamento di € 13.558,60 oltre interessi e spese, a titolo di oneri condominiali Parco- palazzina F1 ed F2, relativi agli anni 2017-2020 nonché conguaglio acqua fino al 2018, meglio descritti nel ricorso monitorio e nella comparsa di costituzione ed opponendosi in questa sede il deduce il difetto di legittimazione del Pt_1 CP_1
sussistendo un supercondominio , l'avvenuto pagamento di alcune somme per i titoli dedotti in ricorso, la non debenza di altre somme e costituendosi il ha contestato tutte le CP_1
doglianze dell'opponente quindi, depositata documentazione, sentite le parti presenti, disposta
C.T.U. del 10/10/2023 con integrazione dell'1/5/2024, la causa è stata assegnata a sentenza .
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità mentre nel merito va evidenziato che la qualifica di condomino in capo al non è contestata ( cfr sent Pt_1
Cass n. 2951/2016) e comprovata indiziariamente dalla documentazione contabile in atti .
Di poi va ribadita la legittimazione e titolarità in capo al Controparte_1
in persona dell'unico amministratore con riferimento a tutte le poste oggetto della
[...]
domanda atteso che, se è vero che “Al pari del condominio negli edifici, regolato dagli artt. 1117 e
segg. c.c., anche il cd. supercondominio viene in essere ipso iure et facto, se il titolo non dispone
altrimenti, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno di
approvazioni assembleari, essendo sufficiente che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini,
abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati” ( sent Cass n. 18238/2024), è altresì vero che dall'esame del regolamento condominiale emerge senza dubbio la volontà del costruttore di creare un unico condominio formato da più fabbricati ma tutti facenti capo ad un unico amministratore e quindi un unico ente anche se composto da molteplici stabili, a prescindere dalla presenza di diverse tabelle e fondi, comunque correttamente previsti in rapporto alle diverse spese da sostenere, giusto disposto dell'art 1123 c.c..
Nel merito , in tema, vanno richiamati i principi espressi da ultimo dalla S.U. della S.C. che con la dirimente sentenza n. 9839 del 14/4/2021 ha statuito che: “ In tema di condominio degli edifici,
l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art.
1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha
un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi
costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da
valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a
"norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume"”; inoltre la stessa pronuncia ha richiamato la precedente la sentenza della S.C. a S-U. n. 4806 del 2005, che, nel ribadire il principio appena richiamato, ha avuto cura di tracciare il criterio distintivo tra le deliberazione assembleari "nulle" e quelle "annullabili" nei seguenti termini: «debbono qualificarsi nulle le
delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto
impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con
oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti
individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le
delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le
delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza
inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi
formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento
di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel
procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in
relazione all'oggetto» ed ancora la sentenza del 2021 ha rilevato: “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare
sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a
fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima
sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta
nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e
non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la
quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”.
Nella fattispecie in esame ritiene questo giudice che tutte le doglianze sollevate dal Pt_1
nell'atto di opposizione non siano causa di nullità delle delibere poste a fondamento del ricorso monitorio proprio alla luce dei principi sopra richiamati e che la causa vada decisa sulla base della espletata C.T.U. e delle delibere e riparti prodotti sia in sede monitoria che in sede di opposizione poiché questo giudice è comunque tenuto a vagliare l'intera pretesa creditoria in caso di opposizione .
Proprio partendo dalla relazione integrativa dell'1/5/2024, il perito ha esaminato la documentazione contabile , ivi compresi i preventivi ( sulla cui base è legittima la riscossione dei contributi condominiali da parte dell'amministratore sino a quando questo non sia stato sostituito dal bilancio consuntivo ed anche dopo la scadenza del relativo esercizio , cfr sent Cass n. 24299/2008 e n.21650/2013 ), rilevando ( pag 6), che sulla base dei rendiconti afferenti gli anni
2017/2018/2019/2020 oggetto di causa e le cui delibere non risultano correttamente impugnate in questa sede ( cfr sent Cass S.U. n 9839/2021 citata) , la reale somma complessiva a cui è tenuto
è pari ad € 12.935,08 ( rendiconto 2017 risultano le seguenti somme a debito del sig. Pt_1
€ 633,06 nel rendiconto 01/01/2017 al 31/03/2017 fabbricato F1 ed € 102,83 per il Parte_1
box e nel rendiconto dal aprile 2017 a dicembre 2017 il debito da riparto approvato risulta essere
di € 84,57 per il fabbricato F1 ed € 13,92 per il box. Per il rendiconto 2018 il sig. risulta Pt_1
essere debitore di € 2.274,79 fabbricato F1 ed € 368,86 per il box. Mentre per il rendiconto 2019 il sig. risulta essere debitore della somma di € 3033,07 per il Parco ed € 351,75 fabbricato Pt_1
F1 ed € 491,90 per il box. Per il rendiconto 2020 il sig. risulta essere debitore della Pt_1 somma di € 690,87 per il fabbricato F1, € 3.340,59 per il parco ed € 49,66 per il box) da cui però va detratto l'importo di € 1.122,00 bonificato in data 6/04/2021 con un residuo di € 11.813,08.
Da tale somma, a parere di questo giudice, va ulteriormente detratta la somma di €5.000,00
versata dal al condominio con un assegno di € 5.000,00 il 16/11/2018 senza alcuna Pt_1
imputazione a cui ha provveduto il condominio ex art 1193 cc con tale dicitura : “cong. 2016 e generale 2018/2019”; poiché però l'amministratore del , all'udienza del 5/7/2024 ha CP_1
confermato che tale somma è “stata imputata a decurtazione degli oneri 2016 approvati con delibera del 28/6/2018” e poiché tale delibera del 28/6/2018 è stata annullata dal Tribunale di
Napoli con sentenza n. 7379/2021, per tali motivi, risultando la somma priva di causale e quindi indebita , va interamente decurtata ( salvo il diritto del condominio di richiederla successivamente in base ad una nuova e valida delibera) : residua in definitiva un importo, a carico dell'opponente, pari ad €6.813,08.
Quanto al bonifico di € 1.308,08 disposto dal il 27/6/2023, il condominio ha prodotto copia Pt_1
del provvedimento di assegnazione del giudice dell'esecuzione ( NRG 8981/2021) da cui emerge che la causale di tale pagamento sono solo le spese legali della suddetta procedura di tal che non vanno decurtate;
quanto, infine, al conguaglio acqua dovuto per € 1.407,56, tale somma risulta dovuta anche se in realtà approvata in modo corretto solo con delibere successive e comunque diverse (12/11/2019, 1/6/2021) da quella del 27/2/2020 prodotta in sede di ricorso monitorio,
delibera fortemente sul punto contestata dal che assume che in quella sede fu approvato il Pt_1
solo rendiconto ordinario.
Alla luce delle risultanze processuali, il decreto ingiuntivo n. 1583/2021 emesso dal Tribunale di
Napoli va revocato e condannato a pagare € 6.813,08 oltre interessi legali dalla Parte_1
pubblicazione della sentenza al saldo.
Tenuto conto che alcuni crediti sono comprovati sulla base di delibere successive al ricorso monitorio e, d'altra parte, alcuni pagamenti sono stati effettuati solo in corso di causa, , le spese di
C.T.U., come liquidate, vanno poste a carico di entrambe le parti in due quote uguali e le restanti spese compensate per ½ e per il resto ( monitorie e di opposizione) poste a carico del e Pt_1 liquidate in base al DM 55/2014, scaglione fino ad €26.000,00 valore medio, con attribuzione, in solido, in favore degli avv.ti Riccardo Giannelli e avv. Vincenza Marotta .
P.Q.M
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Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1583/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli e condanna a pagare al condominio opposto € 6.813,08 oltre Parte_1
interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Pone le spese di C.T.U., come liquidate, a carico di entrambe le parti in due quote uguali.
Compensa per ½ le altre spese di lite e per il resto condanna a pagare € 2.810,00 Parte_1
(270,00+2.540,00) per onorari ed € 75,00 per spese oltre IVA e CPA se documentate rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso , con attribuzione, in solido, in favore degli avv.ti Riccardo Giannelli e avv. Vincenza Marotta.
Napoli 14/3/2025 Il Giudice