Art. 1. Articolo unico.
E' approvato lo statuto organico del monte di pieta' di Ferrara in data 6 luglio 1891, salva la cancellazione delle parole «e depositi di privati o corpi morali» nell'articolo 2° e la soppressione dell'intero articolo 62.
Detto statuto che rimane composto di sessantadue articoli sara' munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 dicembre 1891.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 15 dicembre 1891.
Reg. 182. Atti del Governo a f. 134. Mandillo.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli L. FERRARIS.
G. Nicotera.
E' approvato lo statuto organico del monte di pieta' di Ferrara in data 6 luglio 1891, salva la cancellazione delle parole «e depositi di privati o corpi morali» nell'articolo 2° e la soppressione dell'intero articolo 62.
Detto statuto che rimane composto di sessantadue articoli sara' munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 dicembre 1891.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 15 dicembre 1891.
Reg. 182. Atti del Governo a f. 134. Mandillo.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli L. FERRARIS.
G. Nicotera.