Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00523/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16244/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16244 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Eugenia Mongini e Alessandro Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo Viterbo ed il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Prefetto di Viterbo, Protocollo di uscita nr. -OMISSIS-, notificata alla ricorrente in data 12 ottobre 2022, con cui si è disposta la sospensione per sei mesi, a decorrere dal 26 settembre 2022, della Patente di Guida cat “B” avente nr. -OMISSIS- rilasciata da Mit-Uco l'-OMISSIS-e intestata alla ricorrente, nella parte in cui ordina alla stessa di sottoporsi a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psichici e fisici previsti dall'art. 119, comma 4, del D.lgs. 30.4.1992, n. 285.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. EN OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto la legittimità del provvedimento con il quale il Prefetto di Viterbo, sulla scorta di un rapporto dei Carabinieri relativo alla violazione dell’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), ha ordinato alla ricorrente di sottoporsi a visita medica per l’accertamento del possesso dei requisiti psichici e fisici previsti dall’art. 119, comma 4, d.lgs. n. 285/1992.
2. Il ricorso è fondato su un unico motivo di censura (rubricato: “ Eccesso di potere - violazione di ogni norma e regola in tema di sicurezza – perplessità ”), a mezzo del quale la ricorrente sostiene l’irragionevolezza dell’operato dei Carabinieri che, a suo dire, intervenuti su richiesta del gestore del bar presso il quale la medesima si trovava in condizioni psico-fisiche alterate per la protratta assunzione di bevande alcoliche, dapprima le avrebbero suggerito di accomodarsi all’interno della propria autovettura, salvo poi sottoporla, a distanza di un’ora dal fatto, un controllo stradale cogliendola alla guida del veicolo.
3. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio senza depositare memorie.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata rigettata l’istanza cautelare ritenendosi che “ la necessità di sottoposizione a visita medica è correlata all’insorgenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici e dell'idoneità tecnica prescritti per l’abilitazione alla guida che, nel caso di specie, non appaiono irragionevoli alla luce delle circostanze di fatto, tenuto anche conto delle precedenti contestazioni per violazione dell’art. 186 comma 2 lettera c) del Codice della Strada ”.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 gennaio 2026, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato, non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi da quanto già statuito in sede cautelare.
7. Ferme le considerazioni già espresse in sede cautelare, il Collegio osserva che la ricostruzione dei fatti della ricorrente è apertamente in contrasto con quanto verbalizzato dai Carabinieri, i quali, invece, nell’annotazione del 27 settembre 2022, hanno dichiarato di essere intervenuti presso il bar in seguito alla segnalazione di disturbi arrecati da una persona in stato di ebbrezza, ovvero la medesima ricorrente, che, dopo essere stata allontanata dal luogo, si è posta alla guida della propria autovettura rifiutandosi, in seguito al controllo, di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico con etilometro.
La ricorrente, inoltre, non ha offerto alcun elemento di prova a sostegno della propria ricostruzione dei fatti (in atti è stata depositata la solo querela sporta dalla medesima nei confronti dei Carabinieri per i delitti di omissione di atti d’ufficio e falso in atto pubblico).
Pur volendo, in ipotesi, ritenere che i Carabinieri abbiano suggerito alla ricorrente di accomodarsi all’interno della propria autovettura, è pacifico, come ammesso dalla medesima ricorrente, che ella di sua iniziativa si sia messa alla guida del veicolo dopo una “ protratta assunzione di bevande alcoliche ”, con la conseguenza che l’ordinanza prefettizia, fondata su tale specifica circostanza, è immune da vizi di legittimità.
8. In conclusione, il ricorso va rigettato, stante l’infondatezza delle censure proposte.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere alle Amministrazione resistenti, in solido tra loro, le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) per compensi oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NR TE, Presidente FF
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
EN OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN OR | NR TE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.