TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/12/2024, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1877/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore-estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/04/2024 da
1) c.f. , nato a [...] il [...] e residente in [...], UG (TS) con l'Avv. ZANETTE MARIKA, presso la quale ha eletto domicilio telematico
Nei confronti di
2) c.f. nata a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], Trieste, con l'Avv. VALLE PAOLA, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in UG (TS) il 08/09/2018, atto n. 24, parte II, seria A anno 2018, optando per il regime della comunione dei beni, separati consensualmente con verbale in data 14/04/2022 omologato con decreto del
06/06/2022.
Con i seguenti figli: nata Trieste il 27/09/2020. Persona_1
Con l'intervento del PM- sede
FATTO
Con ricorso depositato in data 17/04/2024, a esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con n UG (TS) il 08/09/2018, atto n. Parte_2
24, parte II, seria A anno 2018, optando per il regime della comunione dei beni. Dalla loro unione nasceva in data 27.09.2020 la figlia Per_1
I coniugi si separavano consensualmente in data 6.6.2022. Con l'atto introduttivo del giudizio, il sig. ha chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio, chiedendo una Pt_1 specifica disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore.
Si è costituita in giudizio che ha rassegnato le proprie conclusioni. Parte_2
Con sentenza parziale del 18.09.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, e la causa rimessa sul ruolo per l'esame delle altre domande.
Con note scritte in sostituzione d'udienza depositate in data 14/11/2024 i coniugi hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo e hanno congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni:
1. STATUS: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e n UG il 08/09/2018 (trascritto nei registri del Comune Parte_1 Parte_2 di UG, anno 2018, atto N. 24, P. II Serie A).
2. AFFIDAMENTO: la figlia minore viene affidata a entrambi i genitori e manterrà la Per_1 residenza presso la madre.
3. MODALITA DEI TEMPI DI PERMENENZA.
A) I tempi di permanenza della minore presso il padre sono i seguenti:
Fino a giugno 2026:
- a weekend alterni (dal venerdì al termine dell'orario scolastico o dalle 13:00 in caso di chiusura della scuola, sino alle 20:00 della domenica, cena compresa); il padre o gli ascendenti paterni ritireranno la figlia a scuola o a casa della madre il venerdì e la madre o gli ascendenti materni la recupereranno a casa del padre la domenica sera.
- Nella settimana in cui il padre tiene con sé la figlia nel weekend, la terrà con sé anche dal martedì pomeriggio dal termine dell'orario scolastico (e in caso di chiusura scolastica dalle 13:00) – ritiro anche a cura degli ascendenti paterni - al mercoledì mattina, quando la riaccompagnerà presso l'asilo e/o scuola, o in caso di chiusura scolastica presso l'abitazione materna o degli ascendenti materni verso le 08:30/9:00.
- nella settimana in cui trascorre il weekend con la mamma, il padre la terrà con sé il martedì e Per_1 il giovedì, dal termine dell'orario scolastico o dalle 13:00 in caso di chiusura della scuola, comprensivi di pernotto. Se non c'è scuola, il ritiro della bambina verrà fatto a casa della mamma a cura del padre o suoi ascendenti verso le 13:00 e l'indomani la mamma o gli ascendenti materni la ritireranno a casa del padre verso le 08:30/09:00. Da luglio 2026:
La minore è collocata in modo paritario presso ciascun genitore con la seguente struttura e ferma la di lei residenza con la madre:
Da tale mese i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore saranno quelli di cui alla sottostante tabella. Le mattine la minore verrà accompagnata a scuola dal genitore con cui trascorre la notte antecedente;
in caso di chiusura scolastica, detto genitore l'accompagnerà a casa dell'altro o presso i rispettivi ascendenti verso le 09:30.
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Mamma/p Papa Mamma Mamma/P Papa Papa Per_2 apa ma apa
II settimana
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Papa/mam Mamma Mamma/p Papà Papà/mam Mamma Mamma ma apa ma
B) Vacanze estive:
Ciascun genitore potrà trascorre con due settimane comprensive di pernotti, non cumulabili Per_1 con i fine settimana, anche consecutive dal termine del primo anno della scuola primaria. Le parti richiamano gli accordi di separazione sul punto, dando atto che il diritto preliminare di scelta delle settimane di vacanza con la figlia per l'estate 2025 spetterà alla mamma. C) Vacanze natalizie:
Tenuto conto degli orari e impegni lavorativi delle parti, secondo le seguenti modalità, le parti concordano che ad anni alterni trascorrerà con un genitore il 24/12, con l'altro il periodo dal Per_1
25/12 al 1/1, e con il genitore con cui ha trascorso il 24/12 il periodo dal 1/1 mattina (ore 09.30) alla ripresa della scuola. Per l'anno 2024 trascorrerà con la madre la vigilia di Natale del 24/12. Per_1
D) Vacanze pasquali: Le parti si alterneranno nel tenere la minore il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo (con pernotto e prelievo a carico del genitore subentrante a casa dell'altro verso le 09.30 del mattino). Per l'anno 2025 trascorrerà la Pasqua con la madre. Per_1
E) ulteriori festività e/o giornate di chiusura scolastica (ad esempio carnevale):
Le parti divideranno in modo paritario le ulteriori giornate festive e di chiusura scolastica, alternando negli anni le festività singole (es. 25/4), mentre concordano che quelle prolungate verranno divise tra loro in misura paritetica e seguendo l'alternanza annuale, salvo diversi accordi.
F) Telefonate:
I genitori si impegnano a garantirsi un contatto telefonico con la figlia quando sarà dall'altro genitore. La telefonata non rappresenta un obbligo e verrà fatta compatibilmente al sentire della minore che non andrà assolutamente forzata in tale senso. La telefonata verrà al caso effettuata dal genitore con cui si trova la minore e come orario tra le 20:00 e le 20:30.
G) Compleanni:
- il giorno del compleanno della figlia entrambi i genitori trascorreranno con lei parte della giornata e potranno condividere i festeggiamenti. - la minore potrà trascorrere il giorno del compleanno di ciascun genitore con questi, a prescindere dalla calendarizzazione ordinaria dei tempi di permanenza sopra descritti.
4. contributo al mantenimento figlia:
A) mantenimento ordinario: le parti concordano che con decorrenza novembre 2024 sia revocato l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento ordinario della figlia.
B) Spese straordinarie: ogni spesa straordinaria per la figlia sarà a carico di entrambi i genitori come da Protocollo Vigente in misura del 50%. Il vestiario verrà acquistato da entrambi i genitori, senza oneri di rimborsi. Le parti concordano di dividere al 50% i costi anche degli abbonamenti ai mezzi di trasporto, le ripetizioni nelle materie in cui la minore ha insufficienza scolastica o in quelle consigliate dalla scuola, la mensa, i centri estivi e ogni altra spesa concordata.
C) Assegno unico/bonus sociali:
- l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre fino a giugno 2026; da luglio 2026 il padre potrà fare domanda all'Inps per percepirne il 50%; dalla formalizzazione della domanda paterna presso l'Inps - che egli si impegna a documentare alla madre - la stessa gli rifonderà il 50% di quanto percepito per il periodo intercorrente tra la presentazione della sua domanda e il suo accredito sul conto corrente paterno da parte dell'Inps;
- i bonus sociali saranno divisi al 50% tra le parti: i bonus che coprono spese cui entrambe le parti hanno partecipato, verranno percepiti dalla quale genitore presso cui risiede la figlia e Pt_2 rimborsati al entro 30 giorni dal loro percepimento;
a tale fine la si impegna a Pt_1 Pt_2 documentare al la presentazione delle relative domande dei bonus sociali, il loro successivo Pt_1 ricevimento e il loro esatto ammontare;
D) ulteriori condizioni: le parti concordano che le condizioni di cui al presente accordo relative agli assetti economici rimarranno tali fino al loro diverso accordo o a determinazione giudiziale.
5. scuola primaria:
Le parti condividono sin d'ora di iscrivere la figlia a una scuola primaria con orario solo mattutino.
Nelle giornate di pertinenza genitoriale paterna, laddove il padre non possa andare a prendere la figlia, previo avviso scritto alla madre con un anticipo di almeno 2 giorni, la madre si impegna a provvedere al prelievo della minore, anche con il supporto dei propri ascendenti, e a tenerla con sé fino alle 16:00, quando il padre la preleverà dalla madre o dagli ascendenti o presso il luogo ove la minore dovesse praticare attività extra scolare.
Le parti si impegnano ad individuare un istituto scolastico che in termini di logistica tenga conto delle esigenze di entrambi.
6. deleghe al prelievo della minore dall'uscita scolastica:
Le parti si impegnano a formalizzare ogni anno la delega ai propri ascendenti per il prelievo a scuola/asilo della figlia, a ciò sin d'ora autorizzandosi reciprocamente.
7. SPESE LEGALI E NOTE CONCLUSIONALI:
Le parti danno atto che le spese di lite interamente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art.13 L.P. DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone che il già pronunciato divorzio tra le parti avvenga alle seguenti condizioni:
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, 06/12/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Piccirillo Dott.ssa Anna Lucia Fanelli