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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/01/2024, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
Sentenza pubblicata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili di I Grado iscritti ai numeri 686/2022 r.g. (procedimento principale); 687/2022 r.g.,
114/2023 r.g., 115/2023 r.g. promosse da:
e con il patrocinio dell'Avv. Claudia Stella;
Parte_1 Parte_2
Parte ricorrente contro
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con il patrocinio CP_1 Controparte_2 dell'Avv. Elisa Nannucci;
Parte resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito – gestione commercianti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I procedimenti hanno ad oggetto l'opposizione ai seguenti avvisi di addebito:
- n. 4362021000126270900 del 9.11.2021 nei confronti di (il ricorso è stato Parte_1 inizialmente proposto presso il Tribunale di Pisa, dichiaratosi incompetente per territorio in favore del Tribunale di Prato);
- n. 4362021000126507000 del 9.11.2021 nei confronti di (anche in questo Parte_2 caso trattasi di riassunzione a fronte della declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di
Pisa);
- n. 43620220003387031000 del 24.12.2022 nei confronti di Parte_2
- n. 43620220003387132000 del 24.12.2022 nei confronti di Parte_1
I ricorrenti negano l'esistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti e, conseguentemente, la fondatezza delle pretese contributive dell'Istituto previdenziale.
Espongono che la società ha ad oggetto unicamente la Controparte_3 gestione di immobili di proprietà, motivo per cui il 4.6.2021 è stata richiesta la cancellazione alla sezione artigiani e commercianti dal 30.6.2019 sia da parte di che di Parte_1 [...]
precedentemente iscritti;
cancellazione che, dopo un approfondimento istruttorio Parte_2 dell'Istituto, è stata negata, con conseguente attivazione delle pretese creditorie oggi traslate negli avvisi di addebiti impugnati. CP_ Riportandosi ai principi in punto di ripartizione dell'onere della prova a carico dell contesta la sussistenza sia del requisito oggettivo che soggettivo dell'iscrizione, alla luce dell'attività dell'impresa e dell'assenza del carattere di abitualità e prevalenza della partecipazione personale dei ricorrenti all'attività aziendale. A tal riguardo, deduce difatti di essere dedicato in Parte_1 prevalenza all'attività svolta come amministratore presso Organizzazione_1 Parte_2 allega di essere assunto come dipendente presso le società e e di Org_2 Organizzazione_1
Or svolgere attività di amministratore della società Parte_3
CP_
2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto dei ricorsi per sussistenza dei presupposti per l'imposizione previdenziale, alla luce della carica rivestita nella società e della percezione di redditi da essa derivanti (ricavabile dalla compilazione dei quadri RH e RR della dichiarazione dei redditi).
Eccepisce inoltre il difetto di legittimazione della trattandosi di crediti maturati in data Controparte_2 successiva al 1.1.2006 e, pertanto, non oggetto di cessione.
2 3. La causa non richiede ulteriori approfondimenti istruttori, peraltro neppure richiesti dalle parti costituite. Risulta, pertanto, suscettibile di essere decisa nei seguenti termini all'esito della riserva assunta con il deposito ad opera delle parti delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., con integrale accoglimento dei ricorsi qui riuniti.
4. Preliminarmente, deve ritenersi fondata l'eccezione formulata dalla difesa dell' di difetto CP_4 di legittimazione passiva di L'art. 13, comma 1, della Legge n. 448/1998, come CP_2 successivamente modificato, ha disposto la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi CP_ maturati dall' solo fino al 31/12/2008. Non vi sono elementi, tenuto conto dell'arco temporale di cui si discute nell'ambito del presente giudizio e degli ultimi decreti ministeriali intervenuti, di ritenere i crediti di cui si discute oggetto di cessione, motivo per cui la è del tutto Controparte_2 estranea al presente giudizio e non si ravvisa, pertanto, alcun interesse da parte degli opponenti ad agire nei suoi confronti.
5. Venendo al merito della domanda, i ricorsi risultano fondati.
L'Istituto previdenziale fonda l'iscrizione dei ricorrenti alla gestione commercianti sulla scorta della qualità di soci (e, per quanto riguarda la gestione) dell'impresa Parte_1 [...] la quale, si apprende dalla lettura dell'oggetto sociale contenuto nella Controparte_3 visura, ha ad oggetto “l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ricostruzione, la locazione e la gestione in genere degli immobili, compresa la loro manutenzione ordinaria e straordinaria” (cfr. all. 4 ricorso).
Occorre rilevare che la qualità di socio amministratore assunta da in altra Parte_1 società di risulta tardivamente allegata dall' , in quanto trattasi di CP_5 Parte_1 CP_4 carica assunta, secondo quanto si apprende dalla lettura della nota di trattazione scritta, dal 1.12.2022
(e, pertanto, deducibile sin dalle comparse di costituzione e risposta). Ad ogni modo, tale circostanza risulta irrilevante perché non coinvolge l'ambito temporale interessato dagli avvisi di addebito impugnati.
6. Ebbene, presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 203, L. 23 dicembre 1996 n. 662, lo svolgimento di un'attività commerciale. Dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, la giurisprudenza ha precisato come non rilevi il contenuto dell'oggetto sociale, così come è irrilevante ogni ulteriore accertamento riguardante il soggetto che concretamente svolgeva attività di gestione, o la mancanza di prova contraria.
3 È stato più volte stabilito (si cfr. a partire da Cass., Sez. Un., n. 3145/2013; recentemente, Cass.,
n. 29914/2021 e, per un caso analogo a quello di cui si discute, Cass., n. 17905/2017) che l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento (in contrasto con il disposto dell'art. 2248 c.c.) non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo CP_ qualora ne difettino i presupposti. A fronte di ciò l' non ha in alcun modo provato o allegato che l'attività dell'impresa consti in intermediazione immobiliare, acquisto e gestione di beni immobili, piuttosto che mera riscossione dei canoni degli immobili. Difatti, non risultano in atti (né risultano richieste istruttorie in tal senso) fatture, attività di compravendita, elementi che individuino la consistenza effettiva del patrimonio immobiliare o altre circostanze indicative di un'attività distonica rispetto alla natura esplicazione del potere di godimento di immobili. Pertanto, non è dato evincere in cosa sarebbe consistita l'attività commerciale di intermediazione immobiliare o di prestazione di servizi in concreto svolta, che ne consenta l'individuazione nell'ambito dell'impresa commerciale.
Inoltre, soprattutto con riferimento alla posizione di la qualità di socio non è Parte_2 sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto (e che, nel caso di specie non risulta fornita, sol se si consideri le ulteriori attività allegate dalla difesa del ricorrente). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla posizione di sotto il profilo della Parte_1 sussistenza del requisito della partecipazione personale alla gestione aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Escluso che la sola qualità di socio accomandatario sia sufficiente per ritenere integrata la prova dell'abitualità e prevalenza dello svolgimento dell'attività commerciale utile ai fini CP_ dell'iscrizione alla gestione di cui trattasi, andava dunque dimostrato dall' in presenza della radicale contestazione operata dall'opponente con la proposta opposizione, se fossero riscontrabili effettivamente i requisiti previsti dalla legge.
7. I ricorsi meritano dunque accoglimento, dovendosi dichiarare, per il periodo per cui è causa,
l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, con conseguente annullamento degli avvisi di addebito opposti.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza (l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva non sposta, difatti, il profilo di economia del giudizio, trattandosi comunque di CP_ società difesa dalla procuratrice di e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore complessivo della controversia e dell'assenza di attività istruttorie o di trattazione.
4
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
2) in accoglimento dei ricorsi qui riuniti, accerta e dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti per il periodo per cui è causa e, conseguentemente, annulla gli avvisi di addebiti qui impugnati da e meglio specificati in atti ed in Pt_2 Parte_1 motivazione. CP_ 3) condanna l' alla refusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in €. 2.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 22 gennaio 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili di I Grado iscritti ai numeri 686/2022 r.g. (procedimento principale); 687/2022 r.g.,
114/2023 r.g., 115/2023 r.g. promosse da:
e con il patrocinio dell'Avv. Claudia Stella;
Parte_1 Parte_2
Parte ricorrente contro
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con il patrocinio CP_1 Controparte_2 dell'Avv. Elisa Nannucci;
Parte resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito – gestione commercianti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I procedimenti hanno ad oggetto l'opposizione ai seguenti avvisi di addebito:
- n. 4362021000126270900 del 9.11.2021 nei confronti di (il ricorso è stato Parte_1 inizialmente proposto presso il Tribunale di Pisa, dichiaratosi incompetente per territorio in favore del Tribunale di Prato);
- n. 4362021000126507000 del 9.11.2021 nei confronti di (anche in questo Parte_2 caso trattasi di riassunzione a fronte della declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di
Pisa);
- n. 43620220003387031000 del 24.12.2022 nei confronti di Parte_2
- n. 43620220003387132000 del 24.12.2022 nei confronti di Parte_1
I ricorrenti negano l'esistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti e, conseguentemente, la fondatezza delle pretese contributive dell'Istituto previdenziale.
Espongono che la società ha ad oggetto unicamente la Controparte_3 gestione di immobili di proprietà, motivo per cui il 4.6.2021 è stata richiesta la cancellazione alla sezione artigiani e commercianti dal 30.6.2019 sia da parte di che di Parte_1 [...]
precedentemente iscritti;
cancellazione che, dopo un approfondimento istruttorio Parte_2 dell'Istituto, è stata negata, con conseguente attivazione delle pretese creditorie oggi traslate negli avvisi di addebiti impugnati. CP_ Riportandosi ai principi in punto di ripartizione dell'onere della prova a carico dell contesta la sussistenza sia del requisito oggettivo che soggettivo dell'iscrizione, alla luce dell'attività dell'impresa e dell'assenza del carattere di abitualità e prevalenza della partecipazione personale dei ricorrenti all'attività aziendale. A tal riguardo, deduce difatti di essere dedicato in Parte_1 prevalenza all'attività svolta come amministratore presso Organizzazione_1 Parte_2 allega di essere assunto come dipendente presso le società e e di Org_2 Organizzazione_1
Or svolgere attività di amministratore della società Parte_3
CP_
2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto dei ricorsi per sussistenza dei presupposti per l'imposizione previdenziale, alla luce della carica rivestita nella società e della percezione di redditi da essa derivanti (ricavabile dalla compilazione dei quadri RH e RR della dichiarazione dei redditi).
Eccepisce inoltre il difetto di legittimazione della trattandosi di crediti maturati in data Controparte_2 successiva al 1.1.2006 e, pertanto, non oggetto di cessione.
2 3. La causa non richiede ulteriori approfondimenti istruttori, peraltro neppure richiesti dalle parti costituite. Risulta, pertanto, suscettibile di essere decisa nei seguenti termini all'esito della riserva assunta con il deposito ad opera delle parti delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., con integrale accoglimento dei ricorsi qui riuniti.
4. Preliminarmente, deve ritenersi fondata l'eccezione formulata dalla difesa dell' di difetto CP_4 di legittimazione passiva di L'art. 13, comma 1, della Legge n. 448/1998, come CP_2 successivamente modificato, ha disposto la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi CP_ maturati dall' solo fino al 31/12/2008. Non vi sono elementi, tenuto conto dell'arco temporale di cui si discute nell'ambito del presente giudizio e degli ultimi decreti ministeriali intervenuti, di ritenere i crediti di cui si discute oggetto di cessione, motivo per cui la è del tutto Controparte_2 estranea al presente giudizio e non si ravvisa, pertanto, alcun interesse da parte degli opponenti ad agire nei suoi confronti.
5. Venendo al merito della domanda, i ricorsi risultano fondati.
L'Istituto previdenziale fonda l'iscrizione dei ricorrenti alla gestione commercianti sulla scorta della qualità di soci (e, per quanto riguarda la gestione) dell'impresa Parte_1 [...] la quale, si apprende dalla lettura dell'oggetto sociale contenuto nella Controparte_3 visura, ha ad oggetto “l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ricostruzione, la locazione e la gestione in genere degli immobili, compresa la loro manutenzione ordinaria e straordinaria” (cfr. all. 4 ricorso).
Occorre rilevare che la qualità di socio amministratore assunta da in altra Parte_1 società di risulta tardivamente allegata dall' , in quanto trattasi di CP_5 Parte_1 CP_4 carica assunta, secondo quanto si apprende dalla lettura della nota di trattazione scritta, dal 1.12.2022
(e, pertanto, deducibile sin dalle comparse di costituzione e risposta). Ad ogni modo, tale circostanza risulta irrilevante perché non coinvolge l'ambito temporale interessato dagli avvisi di addebito impugnati.
6. Ebbene, presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 203, L. 23 dicembre 1996 n. 662, lo svolgimento di un'attività commerciale. Dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, la giurisprudenza ha precisato come non rilevi il contenuto dell'oggetto sociale, così come è irrilevante ogni ulteriore accertamento riguardante il soggetto che concretamente svolgeva attività di gestione, o la mancanza di prova contraria.
3 È stato più volte stabilito (si cfr. a partire da Cass., Sez. Un., n. 3145/2013; recentemente, Cass.,
n. 29914/2021 e, per un caso analogo a quello di cui si discute, Cass., n. 17905/2017) che l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento (in contrasto con il disposto dell'art. 2248 c.c.) non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo CP_ qualora ne difettino i presupposti. A fronte di ciò l' non ha in alcun modo provato o allegato che l'attività dell'impresa consti in intermediazione immobiliare, acquisto e gestione di beni immobili, piuttosto che mera riscossione dei canoni degli immobili. Difatti, non risultano in atti (né risultano richieste istruttorie in tal senso) fatture, attività di compravendita, elementi che individuino la consistenza effettiva del patrimonio immobiliare o altre circostanze indicative di un'attività distonica rispetto alla natura esplicazione del potere di godimento di immobili. Pertanto, non è dato evincere in cosa sarebbe consistita l'attività commerciale di intermediazione immobiliare o di prestazione di servizi in concreto svolta, che ne consenta l'individuazione nell'ambito dell'impresa commerciale.
Inoltre, soprattutto con riferimento alla posizione di la qualità di socio non è Parte_2 sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto (e che, nel caso di specie non risulta fornita, sol se si consideri le ulteriori attività allegate dalla difesa del ricorrente). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla posizione di sotto il profilo della Parte_1 sussistenza del requisito della partecipazione personale alla gestione aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Escluso che la sola qualità di socio accomandatario sia sufficiente per ritenere integrata la prova dell'abitualità e prevalenza dello svolgimento dell'attività commerciale utile ai fini CP_ dell'iscrizione alla gestione di cui trattasi, andava dunque dimostrato dall' in presenza della radicale contestazione operata dall'opponente con la proposta opposizione, se fossero riscontrabili effettivamente i requisiti previsti dalla legge.
7. I ricorsi meritano dunque accoglimento, dovendosi dichiarare, per il periodo per cui è causa,
l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, con conseguente annullamento degli avvisi di addebito opposti.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza (l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva non sposta, difatti, il profilo di economia del giudizio, trattandosi comunque di CP_ società difesa dalla procuratrice di e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore complessivo della controversia e dell'assenza di attività istruttorie o di trattazione.
4
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
2) in accoglimento dei ricorsi qui riuniti, accerta e dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti per il periodo per cui è causa e, conseguentemente, annulla gli avvisi di addebiti qui impugnati da e meglio specificati in atti ed in Pt_2 Parte_1 motivazione. CP_ 3) condanna l' alla refusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in €. 2.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 22 gennaio 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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