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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 10/12/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 663/2023
TRIBUNALE DI SCIACCA VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 10/12/2025, innanzi al Giudice dott. AL ST, viene chiamata la causa R.G. n. 663 dell'anno 2023 promossa da
(avv. POLIZZI DOMENICO ) Parte_1
CONTRO
(avv. BELLIA NICOLA ) Controparte_1
Si da atto che sono presenti l'avv. POLIZZI DOMENICO e per Parte_1
l'avv. BELLIA NICOLA e per Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano al-
le conclusioni dei rispettivi atti
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.,
della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa AL ST
Tribunale di Sciacca R.G. n. 663/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. AL
ST, all'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 663 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] [...] (C.F. Parte_1 CP_1 [...]
) rappresentata e difesa dall'avv. POLIZZI DOMENICO C.F._1
PEC Email_1
CONTRO
p.iva , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Bellia, pec
[...]
Email_2
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludeva-
no come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte
[...]
ha evocato in giudizio il , in persona del Parte_2 Controparte_1
Sindaco pro tempore, rappresentando al Tribunale:
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 663/2023
che in data 23/11/2022, alle ore 07:50 circa in , nel percorrere CP_1
a piedi il marciapiede posizionato tra la Via A. Verdi e l'angolo con la Via
De PE, a causa delle condizioni di detto marciapiede nella parte del raccordo che si presenta scivoloso causa logorio, con una conformazione anomala, realizzato non a perfetta regola d'arte e senza alcun elemento per renderlo più grippante e in ogni caso in assenza di segnaletica che ne indicasse il pericolo, cadeva rovinosamente a terra;
che sul posto intervenivano i sanitari del 118;
che trasportata presso il nosocomio di veniva posta la seguen- CP_1
te diagnosi “frattura Vertebrale D11-D12-L1” veniva disposto il ricovero ed applicato busto C35 per stabilizzazione.
Alla luce delle superiori considerazioni in fatto, ritenendo il CP_1
responsabile per i danni fisici ed economici patiti la
[...] Parte_1
ha chiesto al Tribunale di: - Ritenere e dichiarare che le lesioni patite dal-
la Sig.ra il giorno 23/11/2021 alle h 07:50 circa, sono Parte_1
esclusivamente imputabili alla caduta dovuta ed a causa del raccordo del
marciapiede realizzato con malta di cemento con conformazione “non a per-
fetta regola d'arte” e avente le caratteristiche di “opera provvisionale” non
visibile ne segnalata, insita nella pavimentazione strada le tra la Via Alci-
de De PE e la Via G.Verdi; - Ritenere e dichiarare che nell'sinistro veri-
ficatosi in data 23/11/2022 ore 07.50 circa la Sig.ra Parte_1
ha patito lesioni fisiche con un danno biologico del 6%, una ITA per giorni
40, una ITP al 50% per giorni 40, una ITP al 25% per giorni 20 oltre alle
spese mediche sostenute, ovvero in quelle altre maggiori e/o minori lesioni
e danni che saranno ritenuti congrui all'esito della espletande CTU;
- In
- 3 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 663/2023
conseguenza, condannare il , in persona del legale rap- Controparte_1
pre sentante pro-tempore, quale Ente custode e/o proprietario del su de-
scritto manufat to, al pronto pagamento in favore della Sig.ra CP_2
della somma complessiva di € 19.251,00 (euro dicianovemiladue-
[...]
centocinquantuno/00), a titolo di risarcimento dei danni dalla stessa
nell'occorso sinistro, ovvero in quell'altra maggiore e/o minore somma che
risulterà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con la
rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì dell'illecito all'effettivo
soddisfo. - Con vittoria di competenze spese, rimborso forfettario iva e cpa
del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che
si dichiara antistatario”.
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando le difese CP_1
svolte dall'attrice e rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “- Riget-
tare la domanda proposta dall'attrice, in quanto infondata in fatto e in di-
ritto e non provata, stante altresì la esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro;
- Ritenere e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità del nel presente giudizio, stante la Controparte_1
mancanza di qualsivoglia responsabilità in capo allo stesso relativamente all'incidente occorso alla Sig.ra e per cui è causa. - Parte_1
Assolversi il convenuto dalle domande contro di esso proposte CP_1
dall'odierna attrcie. - Ritenere e dichiarare che il non Controparte_1
è tenuto a risarcire alcun danno e/o a pagare alcuna somma a nessun ti-
tolo. - Con vittoria di spese e compensi difensivi “
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, l'escussione dei testi ammessi di parte attrice e l'espletamento di
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una C.T.U. medica;
veniva poi rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza odierna, all'esito della quale veniva tratte-
nuta in decisione.
****
Così riassunti i termini della controversia, va immediatamente dato conto del fatto che l'istruttoria espletata, e in particolare la deposizione dei testi e , ha confermato che Testimone_1 Testimone_2
l'accadimento del sinistro si è verificato con le modalità riferite nell'atto di citazione, smentendo così le contestazioni dell'ente convenuto.
I testi, sulla cui attendibilità non pende alcun sospetto, ha infatti con-
fermato tutti i capitoli di prova ammessi e indicati nell'atto di citazione e nella memoria istruttoria, precisando, con dovizia di dettagli che la causa esclusiva dell'incidente a cui hanno assistito è stato l'anomalia presente sul raccordo tra i marciapiedi, molto scivoloso e privo di adeguata segna-
lazione di pericolo.
Le dichiarazioni dei predetti testi hanno peraltro trovato riscontro nelle ritrazioni fotografiche versate agli atti del giudizio dalla parte attrice dalle quali risulta evidente che il manto stradale in questione, adibito al pas-
saggio di pedoni, presentava l'anomali descritta in citazione.
Risultando con ciò provate sia l'esistenza della lamentata anomalia del manto stradale, sia la rilevanza della stessa e la sua pericolosità per l'utenza – in quanto non segnalata né agevolmente visibile ad un soggetto in movimento e, infine, la sussistenza del necessario nesso causale tra essa e l'evento dannoso per cui è causa, è opportuno ricordare, in ordine alla disciplina applicabile al caso che ci occupa, che la più recente giuri-
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sprudenza di legittimità – muovendo dall'obbligo della pubblica ammini-
strazione, quale ente proprietario delle strade pubbliche e delle relative pertinenze, di provvedere alla relativa manutenzione (ex artt. 16 e 28 L.
2248/65 e 14 Cod. della Strada) ha ormai superato il precedente orien-
tamento, criticato da certa dottrina, che giustificava l'esclusione dell'ap-
plicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della PA ritenendo che l'esten-
sione dei beni demaniali e il loro utilizzo diretto e generalizzato da parte della collettività costituissero fattori impeditivi dell'assunzione di una vera e propria posizione di custodia da parte dell'amministrazione.
Già la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 156/99, aveva posto le premesse per un'apertura all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai casi in cui l'evento dannoso fosse conseguito alla pericolosità intrinseca della rete viaria pubblica non adeguatamente vigilata e manutenuta da parte dell'amministrazione, e tale apertura è stata successivamente confermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 10983/01), per poi trovare in-
fine espressa consacrazione nella famosa pronuncia n. 1415/06.
Nell'ultimo ventennio si è ormai consolidato il principio che l'art. 2051
c.c., secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, si applica anche alle strade pubbliche a meno che non sia accertata in concreto l'impossibilità
dell'effettiva custodia del bene, sicchè detta responsabilità non rimane esclusa in modo automatico dall'estensione della rete viaria e dall'uso da parte della generalità, che eventualmente possono costituire meri indici di detta impossibilità (Cass. 9546/10; 17377/07).
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In particolare, si è osservato come gli indici precedentemente utilizzati per escludere l'applicazione dell'art. 2051 c.c. demanialità o patrimoniali-
tà del bene, l'essere adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione non sono effettivamente idonei a determinare, ex se,
l'esclusione dall'operatività dell'art. 2051 c.c., ma implicano che nell'applicazione di tale norma e, quindi nell'individuazione delle condi-
zioni alle quali la Pubblica Amministrazione può ritenersi esente da re-
sponsabilità in base ad essa, quelle caratteristiche debbano indurre ad una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la si-
tuazione pericolosa originata dal bene possa determinarsi in vari modi.
Tale orientamento del Supremo Collegio, che il Tribunale condivide,
pare maggiormente rispondere all'esigenza di parificare la posizione della
Pubblica Amministrazione a quella dei privati, facendo venir meno qual-
siasi forma di privilegio riconosciuto alla prima, ferma rimanendo la ne-
cessità di valutare le specificità del caso concreto.
Pertanto, ogni qual volta venga in rilievo un bene di uso generale, al fi-
ne di escludere la responsabilità dell'amministrazione è necessario che questa dimostri l'espletamento della normale attività di vigilanza e di ma-
nutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa.
Nessuna prova in questo senso è stata però acquisita al giudizio, atte-
so che la difesa del nulla ha dedotto in ordine all'espletamento CP_1
dell'attività di vigilanza nei termini anzidetti.
In ordine al nesso di causalità, deve evidenziarsi che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sen-
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si dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibili-
tà a scelte discrezionali della P.A., potendo, su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusi-
va soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto,
rilevando tale condotta, in caso contrario, solo ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cfr Cass. Sez. 3, n. 15761 del 29/07/2016,)
Una volta dunque provata la sussistenza del nesso causale tra la peri-
colosità della strada e l'evento dannoso, era onere del allegare e CP_1
provare l'intervento – nell'eziologia dell'evento – di un fattore causale au-
tonomo e abnorme, suscettibile di porsi quale causa efficiente dell'evento idonea ad interrompere il nesso causale con l'anomalia della res.
In particolare, in ordine alla visibilità e riconoscibilità del pericolo, de-
dotte dalla difesa del convenuto al fine di escludere la responsabilità dello stesso per l'infortunio della deve precisarsi che queste non Parte_1
integrano gli estremi del caso fortuito e non sono idonee, pertanto, ad escludere la responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2051
c.c., rappresentando, invece, elementi da valutare ai fini di un eventuale concorso di colpa del fatto del danneggiato ex art. 1227 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c..
La responsabilità del custode può, infatti, essere attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.
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Sebbene, invero, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può
essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero im-
prudente (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 21328/2010, 1002/2010,
11414/2004).
Ne caso in esame, la circostanza che l'anomalia della pavimentazione fosse presente proprio nel punto di raccordo tra due marciapiedi, in un tratto dunque che richiede una maggiore attenzione del pedone che si ac-
cinge ad attraversarlo induce a ritenere che ove l'attrice avesse impiegato adeguata diligenza e prudenza e avesse prestato la dovuta attenzione alle condizioni del rivestimento del manto stradale, il danno avrebbe potuto essere evitato o almeno attenuato.
Il comportamento colposo e disattento della Noto rileva allora Parte_1
agli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, stimandosi un apporto causale del
[... 20% nella produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del CP_1
va correlativamente diminuito. CP_1
Venendo, dunque, alla quantificazione di detta prestazione risarcitoria e con riferimento ai danni non patrimoniali patiti dall'attore, il C.T.U.
nominato nel corso del giudizio – le cui conclusioni sono condensate nella relazione in atti– ha accertato la compatibilità eziologica tra il sinistro, le lesioni refertate all'attrice il giorno dell'incidente e i postumi permanenti stabilizzati
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Corrette appaiono, inoltre, sia la durata dell'inabilità temporanea tota-
le stimata in giorni sessanta, dell'inabilità temporanea parziale al 75%
stimata in giorni quaranta, dell'inabilità temporanea parziale al 50% sti-
mata in giorni quaranta, dell'inabilità temporanea parziale al 25% stimata in giorni quaranta sia la valutazione del danno biologico permanente in misura pari all' 7% dell'integrità psicofisica totale.
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno non patrimoniale alla salute, esaminate le difese svolte dall'attrice ritiene chi giudica di dovere evidenziare che per la liqui-
dazione del danno da postumi stabilizzati il Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano
cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale
(anche nelle controversie attinenti a danni prodotti da eventi estranei alla circolazione stradale), indicandoli come parametri equi, cioè idonei a ga-
rantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fatti-
specie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incremen-
tarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno
2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), nonché dalle succes-
sive pronunce delle sezioni semplici, espressi da ultimo da Cass. civ. Sez.
III Ord., 17/05/2022, n. 15733 muovendo proprio dall'esigenza di riaf-
fermare il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno
- 10 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 663/2023
biologico, atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur poten-
dole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneg-
giato.
A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà necessariamente accertare l'esistenza,
nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-
relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, nella versione 2024, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno con indicazione specifica, nella loro quinta colonna (che nella edizione del 2018 recava so-
lo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale - sofferenza soggettiva) di due valori separati a ciascuna delle citate componenti, sotto la nuova dicitura di danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore”.
La liquidazione della voce di danno conseguente alle lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico
– legale ma in termini di dolore e sofferenza soggettiva se da un lato può
ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita,
al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malat-
tia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni de-
gli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona, dall'altro
- 11 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 663/2023
presuppone l'assolvimento, da parte della danneggiata, dell'onere di alle-
gazione sul punto, non potendo l'applicazione della Tabella esonerare il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario ac-
certamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei citati parametri tabellari,
della natura delle lesioni patite dall'attrice, dei trattamenti sanitari cui è
stata sottoposta, del lungo periodo di inabilità attraversato e della giovane età della stessa, chiari indici della sofferenza soggettiva interiore dalla pa-
tita, ritiene chi giudica di dovere procedere alla liquidazione del danno nella sua duplice componente del danno biologico/dinamico-relazionale”
e del “danno da sofferenza soggettiva interiore”.
Ne deriva che con riferimento al periodo di inabilità temporanea relati-
va, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di € 115,00 al giorno e dunque complessivamente € 13.800.
Quanto al danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età (18
anni) della danneggiata all'epoca del fatto dannoso e del grado di invalidi-
tà, partendo dal valore punto (€ 2612,40 ) tabellare relativo al danno bio-
logico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore”
nel senso sopra chiarito, va equitativamente liquidato a favore della Pt_1
l'importo di € 16.732,00 che non occorre ulteriormente persona- Parte_1
lizzare, in assenza di precise allegazioni da parte dell'attrice sia in ordine
- 12 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 663/2023
alla componente descrittiva costituita dal patimento interiore che si ac-
compagna alla sofferenza di natura organica correlata alla lesione della salute sia in ordine alle ulteriori, straordinarie o più intense ripercussioni prodottesi in termini di sofferenza morale e di compromissione delle ordi-
narie attività realizzatrici della persona.
Ne discende che il risarcimento del danno non patrimoniale complessi-
vamente spettante all'attore ascende a complessivi euro 30.532,00
L'importo dovuto dal a titolo di risarcimento va de- Controparte_1
terminato in proporzione al grado di responsabilità accertato, e dunque nei limiti del 80%, e si riduce pertanto ad € 24.425,60
Al fine di ristorare poi il danno prodotto dal ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria, tenuto conto della natura (debito di valore)
dell'obbligazione risarcitoria in parola e dei criteri ormai costanti in giuri-
sprudenza, occorre devalutare l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale al momento del sinistro ed applicare, anno per anno sulla somma via via rivalutata, un tasso di interesse pari a quello legale.
La somma spettante all'attrice, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 26.665,49 (di cui € 2.239,89 per interessi).
Devono essere altresì rimborsate all'attrice, nella misura ridotta di €
350,45 (pari dell'80%) le spese mediche dalla stessa sostenute e docu-
mentate, ritenute congrue dal CTU.
Su tali importi sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla deci-
sione al saldo.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., il va condannato al pagamento delle spese di lite soste- Controparte_1
- 13 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 663/2023
nute da parte attrice, liquidate riducendo del 50% i valori medi previsti dallo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto della semplicità del-
le questioni trattate.
Pone altresì al carico del convenuto soccombente le spese necessarie per l'espletamento della CTU che si liquidano come da separato decreto.
In ultimo, in relazione al valore della causa dichiarato in citazione, de-
ve rammentarsi che la causa deve essere considerata di valore indetermi-
nabile qualora, nell'atto introduttivo, pur essendo stata richiesta la con-
danna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiun-
ga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti;
e ciò in quanto, ai sensi dell'art.1367 cod.civ.,
applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, “a priori” che tale espressione sia solo una clau-
sola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della prete-
sa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazio-
ne. La richiesta di liquidare una somma determinata “o quella maggiore
o minore che si riterrà di giustizia” come le altre formule equivalenti,
quindi non può ex abrupto definirsi una formula di stile senza effetti e non piuttosto una espressa riserva per il conseguimento dell'eventuale maggiore somma dovuta.
In applicazione dei principi sopra richiamati la parte attrice deve esse-
re onerata al versamento del maggior importo del contributo unificato de-
terminato dalla Cancelleria cui è demandata l'attività di recupero.
P.Q.M.
- 14 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 663/2023
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
in accoglimento delle domande proposte da con Parte_1
l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_3
della somma di € 26.665,49 (di cui € 2.239,89 per interessi) a
[...]
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 350,45 a titolo di ristoro del danno patrimoniale patito, oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
condanna, inoltre, il al pagamento delle spese di li- Controparte_1
te sostenute dalla parte attrice che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e spese nella misura del 15% dei compensi ed € 264,00 per rimborso spese vive sostenute e ne dispone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone a carico del convenuto, ma in solido nei rapporti esterni, la spesa occorsa per la CTU medico – legale liquidate con separato decreto pone in capo alla parte attrice l'obbligo di versare il maggior importo del contributo unificato dovuto a seguito della rideterminazione del valore della domanda;
manda la Cancelleria per il recupero del contributo unificato nel senso sopra chiarito.
Così deciso in Sciacca, all'udienza del 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa AL ST
- 15 - Tribunale di Sciacca
TRIBUNALE DI SCIACCA VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 10/12/2025, innanzi al Giudice dott. AL ST, viene chiamata la causa R.G. n. 663 dell'anno 2023 promossa da
(avv. POLIZZI DOMENICO ) Parte_1
CONTRO
(avv. BELLIA NICOLA ) Controparte_1
Si da atto che sono presenti l'avv. POLIZZI DOMENICO e per Parte_1
l'avv. BELLIA NICOLA e per Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano al-
le conclusioni dei rispettivi atti
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.,
della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa AL ST
Tribunale di Sciacca R.G. n. 663/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. AL
ST, all'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 663 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] [...] (C.F. Parte_1 CP_1 [...]
) rappresentata e difesa dall'avv. POLIZZI DOMENICO C.F._1
PEC Email_1
CONTRO
p.iva , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Bellia, pec
[...]
Email_2
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludeva-
no come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte
[...]
ha evocato in giudizio il , in persona del Parte_2 Controparte_1
Sindaco pro tempore, rappresentando al Tribunale:
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 663/2023
che in data 23/11/2022, alle ore 07:50 circa in , nel percorrere CP_1
a piedi il marciapiede posizionato tra la Via A. Verdi e l'angolo con la Via
De PE, a causa delle condizioni di detto marciapiede nella parte del raccordo che si presenta scivoloso causa logorio, con una conformazione anomala, realizzato non a perfetta regola d'arte e senza alcun elemento per renderlo più grippante e in ogni caso in assenza di segnaletica che ne indicasse il pericolo, cadeva rovinosamente a terra;
che sul posto intervenivano i sanitari del 118;
che trasportata presso il nosocomio di veniva posta la seguen- CP_1
te diagnosi “frattura Vertebrale D11-D12-L1” veniva disposto il ricovero ed applicato busto C35 per stabilizzazione.
Alla luce delle superiori considerazioni in fatto, ritenendo il CP_1
responsabile per i danni fisici ed economici patiti la
[...] Parte_1
ha chiesto al Tribunale di: - Ritenere e dichiarare che le lesioni patite dal-
la Sig.ra il giorno 23/11/2021 alle h 07:50 circa, sono Parte_1
esclusivamente imputabili alla caduta dovuta ed a causa del raccordo del
marciapiede realizzato con malta di cemento con conformazione “non a per-
fetta regola d'arte” e avente le caratteristiche di “opera provvisionale” non
visibile ne segnalata, insita nella pavimentazione strada le tra la Via Alci-
de De PE e la Via G.Verdi; - Ritenere e dichiarare che nell'sinistro veri-
ficatosi in data 23/11/2022 ore 07.50 circa la Sig.ra Parte_1
ha patito lesioni fisiche con un danno biologico del 6%, una ITA per giorni
40, una ITP al 50% per giorni 40, una ITP al 25% per giorni 20 oltre alle
spese mediche sostenute, ovvero in quelle altre maggiori e/o minori lesioni
e danni che saranno ritenuti congrui all'esito della espletande CTU;
- In
- 3 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 663/2023
conseguenza, condannare il , in persona del legale rap- Controparte_1
pre sentante pro-tempore, quale Ente custode e/o proprietario del su de-
scritto manufat to, al pronto pagamento in favore della Sig.ra CP_2
della somma complessiva di € 19.251,00 (euro dicianovemiladue-
[...]
centocinquantuno/00), a titolo di risarcimento dei danni dalla stessa
nell'occorso sinistro, ovvero in quell'altra maggiore e/o minore somma che
risulterà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con la
rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì dell'illecito all'effettivo
soddisfo. - Con vittoria di competenze spese, rimborso forfettario iva e cpa
del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che
si dichiara antistatario”.
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando le difese CP_1
svolte dall'attrice e rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “- Riget-
tare la domanda proposta dall'attrice, in quanto infondata in fatto e in di-
ritto e non provata, stante altresì la esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro;
- Ritenere e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità del nel presente giudizio, stante la Controparte_1
mancanza di qualsivoglia responsabilità in capo allo stesso relativamente all'incidente occorso alla Sig.ra e per cui è causa. - Parte_1
Assolversi il convenuto dalle domande contro di esso proposte CP_1
dall'odierna attrcie. - Ritenere e dichiarare che il non Controparte_1
è tenuto a risarcire alcun danno e/o a pagare alcuna somma a nessun ti-
tolo. - Con vittoria di spese e compensi difensivi “
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, l'escussione dei testi ammessi di parte attrice e l'espletamento di
- 4 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 663/2023
una C.T.U. medica;
veniva poi rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza odierna, all'esito della quale veniva tratte-
nuta in decisione.
****
Così riassunti i termini della controversia, va immediatamente dato conto del fatto che l'istruttoria espletata, e in particolare la deposizione dei testi e , ha confermato che Testimone_1 Testimone_2
l'accadimento del sinistro si è verificato con le modalità riferite nell'atto di citazione, smentendo così le contestazioni dell'ente convenuto.
I testi, sulla cui attendibilità non pende alcun sospetto, ha infatti con-
fermato tutti i capitoli di prova ammessi e indicati nell'atto di citazione e nella memoria istruttoria, precisando, con dovizia di dettagli che la causa esclusiva dell'incidente a cui hanno assistito è stato l'anomalia presente sul raccordo tra i marciapiedi, molto scivoloso e privo di adeguata segna-
lazione di pericolo.
Le dichiarazioni dei predetti testi hanno peraltro trovato riscontro nelle ritrazioni fotografiche versate agli atti del giudizio dalla parte attrice dalle quali risulta evidente che il manto stradale in questione, adibito al pas-
saggio di pedoni, presentava l'anomali descritta in citazione.
Risultando con ciò provate sia l'esistenza della lamentata anomalia del manto stradale, sia la rilevanza della stessa e la sua pericolosità per l'utenza – in quanto non segnalata né agevolmente visibile ad un soggetto in movimento e, infine, la sussistenza del necessario nesso causale tra essa e l'evento dannoso per cui è causa, è opportuno ricordare, in ordine alla disciplina applicabile al caso che ci occupa, che la più recente giuri-
- 5 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 663/2023
sprudenza di legittimità – muovendo dall'obbligo della pubblica ammini-
strazione, quale ente proprietario delle strade pubbliche e delle relative pertinenze, di provvedere alla relativa manutenzione (ex artt. 16 e 28 L.
2248/65 e 14 Cod. della Strada) ha ormai superato il precedente orien-
tamento, criticato da certa dottrina, che giustificava l'esclusione dell'ap-
plicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della PA ritenendo che l'esten-
sione dei beni demaniali e il loro utilizzo diretto e generalizzato da parte della collettività costituissero fattori impeditivi dell'assunzione di una vera e propria posizione di custodia da parte dell'amministrazione.
Già la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 156/99, aveva posto le premesse per un'apertura all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai casi in cui l'evento dannoso fosse conseguito alla pericolosità intrinseca della rete viaria pubblica non adeguatamente vigilata e manutenuta da parte dell'amministrazione, e tale apertura è stata successivamente confermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 10983/01), per poi trovare in-
fine espressa consacrazione nella famosa pronuncia n. 1415/06.
Nell'ultimo ventennio si è ormai consolidato il principio che l'art. 2051
c.c., secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, si applica anche alle strade pubbliche a meno che non sia accertata in concreto l'impossibilità
dell'effettiva custodia del bene, sicchè detta responsabilità non rimane esclusa in modo automatico dall'estensione della rete viaria e dall'uso da parte della generalità, che eventualmente possono costituire meri indici di detta impossibilità (Cass. 9546/10; 17377/07).
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In particolare, si è osservato come gli indici precedentemente utilizzati per escludere l'applicazione dell'art. 2051 c.c. demanialità o patrimoniali-
tà del bene, l'essere adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione non sono effettivamente idonei a determinare, ex se,
l'esclusione dall'operatività dell'art. 2051 c.c., ma implicano che nell'applicazione di tale norma e, quindi nell'individuazione delle condi-
zioni alle quali la Pubblica Amministrazione può ritenersi esente da re-
sponsabilità in base ad essa, quelle caratteristiche debbano indurre ad una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la si-
tuazione pericolosa originata dal bene possa determinarsi in vari modi.
Tale orientamento del Supremo Collegio, che il Tribunale condivide,
pare maggiormente rispondere all'esigenza di parificare la posizione della
Pubblica Amministrazione a quella dei privati, facendo venir meno qual-
siasi forma di privilegio riconosciuto alla prima, ferma rimanendo la ne-
cessità di valutare le specificità del caso concreto.
Pertanto, ogni qual volta venga in rilievo un bene di uso generale, al fi-
ne di escludere la responsabilità dell'amministrazione è necessario che questa dimostri l'espletamento della normale attività di vigilanza e di ma-
nutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa.
Nessuna prova in questo senso è stata però acquisita al giudizio, atte-
so che la difesa del nulla ha dedotto in ordine all'espletamento CP_1
dell'attività di vigilanza nei termini anzidetti.
In ordine al nesso di causalità, deve evidenziarsi che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sen-
- 7 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 663/2023
si dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibili-
tà a scelte discrezionali della P.A., potendo, su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusi-
va soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto,
rilevando tale condotta, in caso contrario, solo ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cfr Cass. Sez. 3, n. 15761 del 29/07/2016,)
Una volta dunque provata la sussistenza del nesso causale tra la peri-
colosità della strada e l'evento dannoso, era onere del allegare e CP_1
provare l'intervento – nell'eziologia dell'evento – di un fattore causale au-
tonomo e abnorme, suscettibile di porsi quale causa efficiente dell'evento idonea ad interrompere il nesso causale con l'anomalia della res.
In particolare, in ordine alla visibilità e riconoscibilità del pericolo, de-
dotte dalla difesa del convenuto al fine di escludere la responsabilità dello stesso per l'infortunio della deve precisarsi che queste non Parte_1
integrano gli estremi del caso fortuito e non sono idonee, pertanto, ad escludere la responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2051
c.c., rappresentando, invece, elementi da valutare ai fini di un eventuale concorso di colpa del fatto del danneggiato ex art. 1227 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c..
La responsabilità del custode può, infatti, essere attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.
- 8 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 663/2023
Sebbene, invero, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può
essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero im-
prudente (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 21328/2010, 1002/2010,
11414/2004).
Ne caso in esame, la circostanza che l'anomalia della pavimentazione fosse presente proprio nel punto di raccordo tra due marciapiedi, in un tratto dunque che richiede una maggiore attenzione del pedone che si ac-
cinge ad attraversarlo induce a ritenere che ove l'attrice avesse impiegato adeguata diligenza e prudenza e avesse prestato la dovuta attenzione alle condizioni del rivestimento del manto stradale, il danno avrebbe potuto essere evitato o almeno attenuato.
Il comportamento colposo e disattento della Noto rileva allora Parte_1
agli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, stimandosi un apporto causale del
[... 20% nella produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del CP_1
va correlativamente diminuito. CP_1
Venendo, dunque, alla quantificazione di detta prestazione risarcitoria e con riferimento ai danni non patrimoniali patiti dall'attore, il C.T.U.
nominato nel corso del giudizio – le cui conclusioni sono condensate nella relazione in atti– ha accertato la compatibilità eziologica tra il sinistro, le lesioni refertate all'attrice il giorno dell'incidente e i postumi permanenti stabilizzati
- 9 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 663/2023
Corrette appaiono, inoltre, sia la durata dell'inabilità temporanea tota-
le stimata in giorni sessanta, dell'inabilità temporanea parziale al 75%
stimata in giorni quaranta, dell'inabilità temporanea parziale al 50% sti-
mata in giorni quaranta, dell'inabilità temporanea parziale al 25% stimata in giorni quaranta sia la valutazione del danno biologico permanente in misura pari all' 7% dell'integrità psicofisica totale.
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno non patrimoniale alla salute, esaminate le difese svolte dall'attrice ritiene chi giudica di dovere evidenziare che per la liqui-
dazione del danno da postumi stabilizzati il Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano
cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale
(anche nelle controversie attinenti a danni prodotti da eventi estranei alla circolazione stradale), indicandoli come parametri equi, cioè idonei a ga-
rantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fatti-
specie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incremen-
tarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno
2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), nonché dalle succes-
sive pronunce delle sezioni semplici, espressi da ultimo da Cass. civ. Sez.
III Ord., 17/05/2022, n. 15733 muovendo proprio dall'esigenza di riaf-
fermare il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno
- 10 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 663/2023
biologico, atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur poten-
dole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneg-
giato.
A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà necessariamente accertare l'esistenza,
nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-
relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, nella versione 2024, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno con indicazione specifica, nella loro quinta colonna (che nella edizione del 2018 recava so-
lo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale - sofferenza soggettiva) di due valori separati a ciascuna delle citate componenti, sotto la nuova dicitura di danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore”.
La liquidazione della voce di danno conseguente alle lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico
– legale ma in termini di dolore e sofferenza soggettiva se da un lato può
ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita,
al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malat-
tia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni de-
gli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona, dall'altro
- 11 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 663/2023
presuppone l'assolvimento, da parte della danneggiata, dell'onere di alle-
gazione sul punto, non potendo l'applicazione della Tabella esonerare il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario ac-
certamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei citati parametri tabellari,
della natura delle lesioni patite dall'attrice, dei trattamenti sanitari cui è
stata sottoposta, del lungo periodo di inabilità attraversato e della giovane età della stessa, chiari indici della sofferenza soggettiva interiore dalla pa-
tita, ritiene chi giudica di dovere procedere alla liquidazione del danno nella sua duplice componente del danno biologico/dinamico-relazionale”
e del “danno da sofferenza soggettiva interiore”.
Ne deriva che con riferimento al periodo di inabilità temporanea relati-
va, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di € 115,00 al giorno e dunque complessivamente € 13.800.
Quanto al danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età (18
anni) della danneggiata all'epoca del fatto dannoso e del grado di invalidi-
tà, partendo dal valore punto (€ 2612,40 ) tabellare relativo al danno bio-
logico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore”
nel senso sopra chiarito, va equitativamente liquidato a favore della Pt_1
l'importo di € 16.732,00 che non occorre ulteriormente persona- Parte_1
lizzare, in assenza di precise allegazioni da parte dell'attrice sia in ordine
- 12 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 663/2023
alla componente descrittiva costituita dal patimento interiore che si ac-
compagna alla sofferenza di natura organica correlata alla lesione della salute sia in ordine alle ulteriori, straordinarie o più intense ripercussioni prodottesi in termini di sofferenza morale e di compromissione delle ordi-
narie attività realizzatrici della persona.
Ne discende che il risarcimento del danno non patrimoniale complessi-
vamente spettante all'attore ascende a complessivi euro 30.532,00
L'importo dovuto dal a titolo di risarcimento va de- Controparte_1
terminato in proporzione al grado di responsabilità accertato, e dunque nei limiti del 80%, e si riduce pertanto ad € 24.425,60
Al fine di ristorare poi il danno prodotto dal ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria, tenuto conto della natura (debito di valore)
dell'obbligazione risarcitoria in parola e dei criteri ormai costanti in giuri-
sprudenza, occorre devalutare l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale al momento del sinistro ed applicare, anno per anno sulla somma via via rivalutata, un tasso di interesse pari a quello legale.
La somma spettante all'attrice, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 26.665,49 (di cui € 2.239,89 per interessi).
Devono essere altresì rimborsate all'attrice, nella misura ridotta di €
350,45 (pari dell'80%) le spese mediche dalla stessa sostenute e docu-
mentate, ritenute congrue dal CTU.
Su tali importi sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla deci-
sione al saldo.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., il va condannato al pagamento delle spese di lite soste- Controparte_1
- 13 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 663/2023
nute da parte attrice, liquidate riducendo del 50% i valori medi previsti dallo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto della semplicità del-
le questioni trattate.
Pone altresì al carico del convenuto soccombente le spese necessarie per l'espletamento della CTU che si liquidano come da separato decreto.
In ultimo, in relazione al valore della causa dichiarato in citazione, de-
ve rammentarsi che la causa deve essere considerata di valore indetermi-
nabile qualora, nell'atto introduttivo, pur essendo stata richiesta la con-
danna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiun-
ga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti;
e ciò in quanto, ai sensi dell'art.1367 cod.civ.,
applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, “a priori” che tale espressione sia solo una clau-
sola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della prete-
sa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazio-
ne. La richiesta di liquidare una somma determinata “o quella maggiore
o minore che si riterrà di giustizia” come le altre formule equivalenti,
quindi non può ex abrupto definirsi una formula di stile senza effetti e non piuttosto una espressa riserva per il conseguimento dell'eventuale maggiore somma dovuta.
In applicazione dei principi sopra richiamati la parte attrice deve esse-
re onerata al versamento del maggior importo del contributo unificato de-
terminato dalla Cancelleria cui è demandata l'attività di recupero.
P.Q.M.
- 14 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 663/2023
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
in accoglimento delle domande proposte da con Parte_1
l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_3
della somma di € 26.665,49 (di cui € 2.239,89 per interessi) a
[...]
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 350,45 a titolo di ristoro del danno patrimoniale patito, oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
condanna, inoltre, il al pagamento delle spese di li- Controparte_1
te sostenute dalla parte attrice che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e spese nella misura del 15% dei compensi ed € 264,00 per rimborso spese vive sostenute e ne dispone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone a carico del convenuto, ma in solido nei rapporti esterni, la spesa occorsa per la CTU medico – legale liquidate con separato decreto pone in capo alla parte attrice l'obbligo di versare il maggior importo del contributo unificato dovuto a seguito della rideterminazione del valore della domanda;
manda la Cancelleria per il recupero del contributo unificato nel senso sopra chiarito.
Così deciso in Sciacca, all'udienza del 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa AL ST
- 15 - Tribunale di Sciacca