Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00785/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04897/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4897 del 2025, proposto da
A.I.C.O. Aziende Innovative Costruzioni - Consorzio Stabile S.C.Ar.L., RO SA AL PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Foiano di Val Fortore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NI CI, NA SP, NI FU, non costituiti in giudizio;
Ricorso ex art. 116 c.p.a.
- per la dichiarazione di illegittimità delle note prot. 8820/25 del 19 agosto 2025 e prot. 9257/25 del 2 settembre 2025, con cui sono state ritenute irricevibili le istanze di accesso presentate dalle ricorrenti in data 22 luglio 2025 e 6 agosto 2025 e per l'accoglimento delle suddette istanze di accesso, con conseguente ordine di rilascio della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Foiano di Val Fortore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IE EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il consorzio ricorrente ha agito ex art. 116 c.p.a. per la declaratoria di illegittimità delle note prot. n. 8820 del 19 agosto 2025 e prot. n. 9257 del 2 settembre 2025, con le quali il resistente comune di Foiano di Val Fortore ha rigettato le istanze di accesso prodotte in data 22 luglio 2025 e 6 agosto 2025.
2. – La genesi della vicenda contenziosa va individuata nella contestata risoluzione del contratto di appalto di lavori tra il comune e la ricorrente (per la sistemazione idrogeologica di tratti del torrente Zucariello e del Vallone Montagna), ad avviso del consorzio imputabile a difficoltà che avrebbero impedito la prosecuzione dei lavori “ dovute ad evidenti errori e carenze progettuali, a cui ha fatto seguito l’insorgere di contrasti con la direzione dei lavori ed il RUP ”.
2.1. – Una prima istanza di accesso, rimasta priva di seguito, è stata trasmessa in data 22 luglio 2025 e, in data 5 agosto, è stata inviata al Comune un’ulteriore istanza ostensiva con cui è stata chiesta copia dei verbali di verifica e di validazione del progetto posto a base di gara, motivata dalla dichiarata intenzione di procedere in sede giudiziaria per far dichiarare l’illegittimità del provvedimento di risoluzione comunale (adottato ex art. 108, co. 4, d.lgs. n. 50/2016) del contratto n. 868 del 21/04/2023 e dalla necessità, a fronte della denuncia dell’esistenza di vizi progettuali, di acquisire il predetto rapporto di verifica e il verbale di validazione.
2.2. – La motivazione del diniego di accesso comunicato con note del 19 agosto e 2 settembre 2025, nella quale il comune afferma che l’ostensione “ potrà essere valutata solo se formulata ai sensi dell’art. 22 e seguenti della Legge 241/90 ” sarebbe pretestuosa e dilatoria, ergo illegittima, secondo quanto dedotto in ricorso, per un verso, trattandosi di istanze debitamente motivate da esigenze difensive e, per altro verso, essendo del tutto ininfluente “ la omessa formale menzione dell’art. 22 della L. 241/90 ”.
3. – Costituitosi in giudizio, il comune di Foiano di Val Fortore ha chiesto la reiezione del gravame in ragione, da un lato, della manifesta genericità ed indeterminatezza della prima domanda di accesso del 22 luglio e, dall’altro, in relazione alla seconda istanza del 5 agosto, per l’asserita carenza “ dell’evidenza di un collegamento tra la richiesta stessa di accesso e lo scopo difensivo ”.
4. – Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è fondato in parte, nei sensi e nei limiti di quanto appresso.
6. – Il diniego di accesso n. 8820 del 19 agosto 2025 resiste, ad avviso del Collegio, alle censure sollevate da parte ricorrente attesa l’insussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90.
6.1. – L’istanza ostensiva appare, infatti, sostanzialmente indeterminata ed esplorativa laddove, di contro, l’accesso agli atti della P.A. deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’amministrazione, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto che non può riguardare - come nel caso che qui ci occupa - dati ed informazioni generiche relativi ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, rivestendo altrimenti l'istanza carattere sostanzialmente esplorativo (T.A.R. Roma, sez. IV, 22 ottobre 2024 n. 18296).
6.2. – La genericità dell’istanza emerge con evidenza ove si consideri che con essa è richiesta l’ostensione di “ 1. Tutta la corrispondenza a qualunque titolo e su qualunque supporto tra l’Ing. NI FU in qualità di direttore dei Lavori […] e l’arch. NA SP, in qualità di capogruppo del R.T.P. […] 2. Tutta la corrispondenza a qualunque titolo e su qualunque supporto tra l’Ing. FU e il Responsabile unico del procedimento […] nonché da qualsiasi altro rappresentante della stazione appaltante ”; analogamente è a dirsi per la parte in cui è denegato l’accesso a “ 3. Eventuali relazioni, pareri tecnici, verbali di riunioni, ordini di servizio, annotazioni di cantiere o altri atti nei quali siano riportate valutazioni […] riferibili all’ing. FU e rilevanti per la conduzione dell’appalto; 4. Le dimissioni del direttore die lavori […] 5. Tutti gli atti amministrativi inerenti la procedura di sostituzione del D.L. opere strutturali ed idrauliche […]”.
6.3. – L’assenza di una precisa determinazione della documentazione da ostendere è il portato, del resto, della incerta consistenza dell’interesse delle imprese ricorrenti, considerato che l’accesso in esame precede l’adozione del provvedimento di risoluzione della S.A. e, inoltre, che esso è motivato sul vago e ipotetico presupposto della necessità di “ acquisire copia della documentazione inerente i contrasti insorti con il Direttore delle strutture, attinenti alle stesse questioni controverse tra l’impresa e la D.L. ”.
6.4. – Ne deriva la legittimità del gravato provvedimento di diniego di accesso, sia sotto il profilo della genericità dei documenti richiesti, sia sotto il profilo dell’interesse all’ostensione degli stessi, “ atteggiandosi l’indeterminatezza della domanda in un sostanziale controllo generalizzato sull'attività amministrativa ” (si v. T.A.R. Napoli, sez. IV, 11 marzo 2024 n.1601; T.A.R. Napoli, sez. V, 16/05/2023, n. 2957).
7. – Sussiste, invece, il diritto al rilascio della documentazione richiesta in ostensione con la seconda istanza del 6 agosto 2025 (“ copia del rapporto di verifica del Progetto Esecutivo dei lavori, nonché Verbale di validazione dello stesso datato 22 aprile 2022 ”).
7.1. – Nel caso di specie le ricorrenti hanno espressamente dichiarato, nella domanda di accesso, di voler contestare in sede giudiziaria il provvedimento di risoluzione del contratto di appalto (“ promuovere un giudizio finalizzato a far dichiarare la illegittimità del provvedimento, ed ottenere pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante ”) e, allo scopo, hanno chiesto il rilascio di documenti puntualmente indicati e nella disponibilità della P.A. resistente.
7.2. – In materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990, si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, posto che l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare, sebbene, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento per il quale si chiede l'accesso e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo, la P.A. detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso non devono svolgere “ex ante” alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione (Cons. Stato, Sez. V, 04/04/2025, n. 2922; Cons. Stato, Sez. V, 10/06/2025, n. 5008; Cons. Stato, ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4; Id., sez. V, 4 aprile 2025, n. 2922; Id., sez. III, 28 giugno 2024, n. 5745).
7.3. – La ricorrenza di siffatto nesso è suffragata, per quanto riguarda il caso di specie, dalla circostanza che la documentazione richiesta in ostensione è finalizzata all’acquisizione di elementi probatori funzionali a sostenere e corroborare l’azione giudiziale che eventualmente verrà intrapresa dal consorzio ricorrente.
8. – In conclusione, considerato che parte ricorrente ha un interesse diretto e concreto all’ostensione della documentazione, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l’accoglimento del ricorso in parte qua , con annullamento del provvedimento di diniego per deficit motivazionale e riconoscimento del diritto all’ostensione degli atti e documenti indicati nell’istanza del 6 agosto 2025, con condanna dell’amministrazione alla esibizione degli stessi ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
9. – Le spese di giudizio, atteso il complessivo esito della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, ordina al comune di Foiano di Val Fortore di consentire l’accesso alla documentazione richiesta con l’istanza del 6 agosto 2025 entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione se anteriore) della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE SA, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
IE EN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE EN | CE SA |
IL SEGRETARIO