Articolo 1 della Legge 30 giugno 1971, n. 517
Versione
18 agosto 1971
Art. 1. Articolo unico

Il Ministro per le finanze ha facolta', fino al 31 dicembre 1973, di trattenere in servizio, con il consenso degli interessati, per la durata di tre anni, gli ingegneri della carriera direttiva dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali al raggiungimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo.
Gli ingegneri della medesima carriera, collocati a riposo dal 1 luglio 1970 e fino all'entrata in vigore della presente legge, potranno essere richiamati e trattenuti in servizio alle condizioni di cui al comma precedente.
Gli ingegneri trattenuti o richiamati in servizio sono collocati in soprannumero, tenendosi scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo per ogni impiegato collocato in soprannumero. La loro cessazione dal servizio puo' essere disposta dal Ministro per le finanze in qualsiasi momento.
Gli ingegneri trattenuti o richiamati non possono conseguire promozioni ed il loro trattamento economico e' quello previsto per la qualifica rivestita. Il servizio prestato in soprannumero e' utile sia ai fini degli aumenti periodici di stipendio, sia ai fini del trattamento di quiescenza.
Gli ingegneri suddetti verranno utilizzati in compiti di studio, direzione, progettazione e collaudo dei lavori ed in particolari incarichi connessi con l'attivita' dell'amministrazione finanziaria di appartenenza.
Gli incarichi ispettivi e la dirigenza dei servizi ed uffici potranno essere eccezionalmente affidati, con motivato decreto del Ministro, per le finanze ed a tempo determinato, agli ingegneri trattenuti quando si verifichi l'impossibilita' di provvedervi in via ordinaria.

Entrata in vigore il 18 agosto 1971