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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 16672/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente Relatore
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 16672/2023, promossa da:
in persona del curatore fallimentare Parte_1 dott. , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione, Parte_2 dall'avv. Angelo Bonetta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Milano, alla via Barozzi n. 1
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER Parte_1
“Voglia l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis
1 - accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 146 l. fall. (attuale 255 CCI) e 2476 c.c. la responsabilità della convenuta per i danni subiti dalla società fallita e dalla massa creditoria per le condotte di mala gestio descritte in atti;
- conseguentemente, condannare la convenuta a risarcire il fallimento attore della somma di
Euro 662.545,13, o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, liquidata se del caso anche in via equitativa, oltre interessi (anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.) e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Esposizione delle ragioni in fatto e in diritto a fondamento delle domande attoree.
Con atto depositato in data 26 aprile 2023 e debitamente notificato (v. postea) il Parte_1
(di seguito il ” e, con riferimento alla società fallita,
[...] Parte_1 Parte_1
o la ”) citava in giudizio (di seguito ) nella sua
[...] Pt_3 Controparte_1 CP_1
qualità di amministratore unico in certi periodi e in altri di componente del consiglio di amministrazione della Società.
Il proponeva nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 146 l.f. (art. 255 c.c.i.) e 2476 c.c., azione Parte_1
sociale di responsabilità e azione dei creditori addebitandole il compimento di atti di mala gestio e domandandone la condanna al risarcimento del danno, quantificato in euro 662.545,13.
In particolare, l'attore individuava i seguenti atti pregiudizievoli posti in essere dalla convenuta.
a) Tra il 2011 e il 2014 la aveva utilizzato le risorse, i mezzi e il personale della CP_1
Società per la ristrutturazione di una villa di sua proprietà sita in Montano Lucino, poi donata ai figli. Nonostante la Società avesse sostenuto costi vivi per la ristrutturazione pari a euro
316.063,04 (iva esclusa), come da fatture ricevute (docc. 7, 7-bis, 8, 8-bis, 9 e 9-bis att.), la corrispondeva alla Società solo euro 130.000,00 (doc. 10 att.). Talché non solo la CP_1
aveva operato in conflitto di interessi, ma aveva addirittura praticato un prezzo per CP_1
la ristrutturazione della villa inferiore ai costi sostenuti, mentre avrebbe dovuto esigere un corrispettivo quantomeno superiore alle spese vive sostenute dalla Società.
2 Inoltre, la aveva illegittimamente imputato alla Società i costi di manutenzione e le CP_1
utenze della villa di sua proprietà, per oltre euro 30.000,00 (doc. 15 e 15-bis att.), senza mai rifondere la Società di tali esborsi.
b) Dal 2016 al 2019 la dopo aver stipulato a nome della Società due contratti di CP_1
locazione finanziaria di autovetture di lusso (1), in alcun modo strumentali all'attività edilizia svolta dalla Società, addebitava in capo alla stessa i canoni di leasing per un importo complessivo di circa euro 110.000,00 (docc. 16, 16-bis, 17 e 17-bis att.). In particolare, la Società aveva pagato per l'autovettura Porsche NE euro 63.664,80 (iva inclusa) e per l'autovettura Porsche ER euro 45.603,29 (iva inclusa). Pertanto, la aveva drenato dalle casse sociali ingenti CP_1
risorse per autovetture di lusso del tutto inutili per la Società.
c) Nel 2017 la Società aveva effettuato versamenti e intrattenuto rapporti commerciali accumulando un credito di euro 62.000,00 nei confronti della Edil AG s.r.l. (di seguito “AG”), già in piena decozione. La AG era detenuta al 90% e amministrata dal sig. convivente della Persona_1
e con la quale aveva avuto due figli. In particolare, al 31 dicembre 2017 il saldo a CP_1
credito della Società nei confronti della AG era di euro 76.820,00, a seguito di un aumento rispetto al precedente credito pari a euro 14.820,00 del 1° aprile 2017. Tale incremento di euro 62.000,00 è generato dalla differenza tra le fatture di acquisto a carico della Società per euro 114.680,00 e le fatture di acquisto a carico della AG, oltre ai pagamenti/versamenti effettuati dalla Società in favore della AG, per euro 176.680,00 (docc. 18, 19, 20 e 21 att.). Il recupero di tale somma non è possibile in quanto la AG è stata dichiarata fallita con Sentenza n. 26/2018 del Tribunale di Monza pubblicata in data 16 febbraio 2018 (doc. 22 att.).
d) Tra il 2013 e il 2019 la si è resa responsabile di ripetute violazioni della legge CP_1
tributaria per omesse dichiarazioni e mancati versamenti delle imposte dovute dalla Società, determinando un aggravio del passivo fallimentare per euro 211.336,00 a titolo di sanzioni e interessi (docc. 23 e 24 att.).
Il Giudice, in data 25 luglio 2023, emetteva decreto ex art. 171 bis, co. 2, c.p.c. con il quale veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta in ragione dell'avvenuta rituale CP_1 notificazione dell'atto di citazione presso la sua residenza ex art. 140 c.p.c. (cfr. deposito atto di citazione notificato) nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
L'attore, a seguito dell'emissione del suddetto decreto, depositava le memorie integrative nel rispetto dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
In data 14 novembre 2023 si svolgeva la prima udienza ove il Giudice, ritenute superflue le prove costituente richieste da parte attrice, non le ammetteva e rinviava la causa per la rimessione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Parte attrice, nei termini assegnati, depositava in data 17 settembre 2024 le note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., in data 16 ottobre 2024 la comparsa conclusionale e in data 31 ottobre
2024 la memoria di replica conclusionale.
In data 16 novembre 2024 parte convenuta già dichiarata contumace, depositava la CP_1
propria comparsa di costituzione e risposta con richiesta di rimessione in termini.
In data 19 novembre 2024 si svolgeva l'udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Parte attrice si opponeva alla rimessione in termini richiesta da parte convenuta contumace, sia in ragione della validità della notificazione alla medesima, sia per l'intervenuta decadenza del contumace ai sensi dell'art. 293 c.p.c. da interpretarsi - nell'ambito del nuovo “rito Cartabia” - nel senso che è ammessa la costituzione del contumace fino alla scadenza del termine concesso per la precisazione delle conclusioni ex art. 189, co. 1, n. 1), c.p.c.
Il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. La decisione del Tribunale.
Preliminarmente, il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione di parte attrice, ritiene che la costituzione di parte convenuta dichiarata contumace con il decreto ex art. 171 bis, co. CP_1
2, c.p.c. emesso in data 25 luglio 2023, è inammissibile.
L'art. 293, co. 1, c.p.c., nella formulazione pro tempore vigente, prevedeva che “la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”. La ratio della disposizione era evidentemente quella di consentire al contumace di costituirsi tardivamente sino all'ultimo momento utile per instaurare il contraddittorio -
4 per quanto limitato - con le altre parti processuali, poiché, secondo il “rito pre Cartabia”, all'udienza di precisazione delle conclusioni seguivano poi le memorie conclusive di cui alla precedente formulazione dell'art. 190 c.p.c. Proprio con il fine di preservare tale ratio, il Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n.
164 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 11 novembre 2024, in vigore dal
26 novembre 2024) ha corretto l'art. 293 c.p.c. al fine di raccordare la disposizione con il nuovo “rito
Cartabia”. Talché la nuova formulazione dell'art. 293, co. 1, c.p.c. prevede che “la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”.
La costituzione di parte convenuta è avvenuta in data 16 novembre 2024, quando - a CP_1
seguito della rimessione della causa al Collegio per la decisione avvenuta nell' udienza del 14 novembre 2023 - parte attrice aveva già depositato le note di precisazione delle conclusioni (17 settembre 2024), la comparsa conclusionale (16 ottobre 2024) e la memoria di replica conclusionale
(31 ottobre 2024).
Di conseguenza, la costituzione di parte convenuta è tardiva in quanto, pur essendo avvenuta nella vigenza della originaria formulazione dell'art. 293, comma 1, c.p.c., questa norma – posto che il nuovo
“rito Cartabia” non prevede più l'udienza di precisazione delle conclusioni – deve essere di necessità interpretata in relazione alle disposizioni dell'art. 189 c.p.c. come riformulato dal “rito Cartabia” stesso.
Ciò induce a ritenere – considerando le esigenze di salvaguardia del contraddittorio già sopra indicate – che, al più tardi, la costituzione in giudizio della parte contumace poteva avvenire entro il termine di cui all'art. 189 comma 1 n. 1 c.p.c., termine questo ampiamente scaduto alla data di costituzione di parte convenuta.
Tale ricostruzione interpretativa è stata pienamente confermata in sede di c.d. “correttivo” al codice di procedura civile di cui al menzionato D.Lgs. n. 164/2024 laddove per un verso il legislatore ha perfettamente colto l'esigenza di raccordo sistematico del disposto dell'art. 293 comma 1 c.p.c. con la nuova disciplina e, dall'altro, lo ha risolto addirittura anticipando il termine per la costituzione della parte contumace all'udienza di rimessione della causa al collegio.
Inoltre, considerato che l'art. 294 c.p.c. pone in capo alla parte contumace che si costituisce tardivamente, quale presupposto per la sua rimessione in termini, l'onere di dimostrare che la nullità della citazione o della sua notificazione le ha impedito di avere conoscenza del processo, parte convenuta avrebbe dovuto svolgere le relative eccezioni. Diversamente, in aperta violazione della
5 suddetta disposizione, ella non ha eccepito la nullità della notificazione dell'atto di citazione né, tantomeno, ha svolto qualsivoglia eccezione in relazione a tale notifica o alla citazione stessa. Ne consegue che, anche sotto questo profilo, parte convenuta non può essere rimessa in termini poiché non solo non ha dimostrato ma nemmeno ha specificamente allegato la nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione.
Alla luce di quanto detto, il Tribunale ritiene che la costituzione di parte convenuta è inammissibile e resta perciò ferma la relativa dichiarazione di contumacia.
* Ad avviso del Tribunale gli addebiti mossi dal Fallimento attore alla sono fondati e CP_1
costituiscono gravi atti di mala gestio dannosi per la Società ed i suoi creditori.
Va in primo luogo rammentato che, come noto, l'azione di responsabilità sociale promossa contro gli amministratori di società di capitali ha pacificamente natura contrattuale e, dunque, quanto al riparto dell'onere della prova “l'attore [deve] provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri
e dell'adempimento degli obblighi imposti. È poi onere dell'attore quello di provare la sussistenza e
l'entità del danno lamentato” (2), fatta sempre salva la necessità di precisa allegazione, da parte dell'attore, degli elementi di contesto che, in caso di addebito di colpa generica e mera negligenza gestoria, devono, a pena di inammissibile genericità, connotare l'addebito stesso per consentire adeguata difesa alla controparte. Pertanto, nell'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. promossa dalla curatela nei confronti dell'amministratore di una società di capitali, il fallimento attore ha l'onere di allegare specificamente l'inadempimento gestorio dell'amministratore e di provare il danno verificatosi e il relativo rapporto di causalità; l'amministratore convenuto ha l'onere di fornire la prova di avere bene operato.
Inoltre, con particolare riferimento al nesso causale, si è detto che: “l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento dei danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno”, sicché “l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno” (3).
Quanto all'addebito di condotte distrattive, la giurisprudenza ha affermato che “… è onere della parte attrice dimostrare l'avvenuto prelievo o pagamento di somme, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, ed allegare che tali prelievi siano rimasti privi di giustificazione alcuna o comunque che siano stati effettuati per finalità che si assumano essere estranee ai fini sociali, in favore dell'amministratore
o di soggetti terzi, essendo invece onere dell'amministratore quello di provare la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione. L'amministratore ha, infatti, l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento” (4).
La responsabilità degli amministratori per operazioni più propriamente gestorie trova il suo limite nella discrezionalità che connota la prestazione richiesta, salvi i controlimiti dell'agire informato, di non- irrazionalità/arbitrarietà dell'operazione stessa, del rispetto del dovere di lealtà (divieto di agire in conflitto di interessi, ed eventuale divieto di concorrenza).
Nel caso di specie, il ha posto a fondamento della propria domanda addebiti riguardanti Parte_1
condotte di natura gestoria – l'appalto di ristrutturazione della villa di Montano Lucino – compiute in conflitto di interessi risoltesi in danno della Società, condotte di distrazione del patrimonio sociale e violazione dell'obbligo di adempiere al pagamento dei debiti tributari della Società (5).
In adempimento degli oneri probatori rispettivamente incombenti, il ha fornito la prova che Parte_1
l'amministratrice convenuta ha posto in essere atti di disposizione del patrimonio della Società in violazione del dovere di corretta gestione e di conservazione del patrimonio sociale, preordinati a finalità estranee all'attività di impresa ed allo scopo di conseguire un'utilità propria o di terzi.
Quanto alla carica ricoperta risulta dalla visura in atti che la è stata: - amministratore CP_1
unico dal 3 settembre 2018 alla dichiarazione di fallimento;
- consigliere di amministrazione insieme a dal 10 giugno 2015 ed amministratore delegato dal 20 aprile 2018; - amministratore Parte_4
unico dal 16 febbraio 2015 al 10 giugno 2015; - consigliere di amministrazione dal 31 marzo 2014 al
16 febbraio 2015 insieme a;
- amministratore unico dal 11 ottobre 2010 al 31 marzo Parte_4
2014. In precedenza, dalla costituzione (5 aprile 2007) all' 11 ottobre 2010 era stato amministratore
Risulta inoltre che la è stata socio unico della Società dal 31 marzo 2014 Persona_1 CP_1
(cfr. visura doc. 2 att.).
In particolare, il Tribunale ritiene che:
- l'addebito sub. a) è fondato.
Il ha provato documentalmente che la ha impegnato le risorse Parte_1 CP_1
economiche della Società per la ristrutturazione di una villa di sua proprietà, sita in Montano
Lucino, in forza di contratto di appalto stipulato in evidente conflitto di interessi ed a condizioni pregiudizievoli per la Società (art. 2476 commi 1, 6 c.c.; art. 2475 ter c.c.).
Infatti, la Società ha sostenuto costi vivi per la ristrutturazione della villa in questione per un importo pari a euro 316.063,04 (iva esclusa), come risultante dalle fatture emesse nei suoi confronti che riportano l'indicazione come luogo di consegna della merce “cantiere di Montano Lucino”
(docc. 7, 8 e 9 att.). Inoltre, se l'operazione fosse stata condotta a normali condizioni di mercato, essa avrebbe incluso, in favore della Società, secondo valutazione del tutto prudenziale, almeno euro
47.409,45 quali spese generali (15% sui costi vivi) ed euro 36.347,20 quale utile di impresa (10% su costi vivi e spese generali). Ne risulta un totale di corrispettivo da pagarsi alla Società, calcolato alle normali condizioni di mercato, pari ad € 399.819,69.
A fronte di tale somma complessiva al cui pagamento la Società avrebbe avuto diritto, la Società stessa – in persona della - ha emesso fatture verso la stessa a titolo di CP_1 CP_1
“lavori eseguiti per Vostro conto. Via Trivino Snc Montano Lucino (CO) per realizzazione villa.
Riferimento accordi contratto del 01.09.2011” (doc. 10 att.) per la somma complessiva – effettivamente pagata – di soli euro 130.000,00 (iva esclusa).
È il caso di sottolineare, come più volte ha fatto anche parte attrice, che si tratta di somma inferiore persino all'ammontare dei costi vivi (materiali ecc.) sopportati dalla Società per portare a termine i lavori in questione, il ché evidenzia che l'operazione è stata pattuita ed eseguita, in danno della
Società, a condizioni del tutto diverse da quelle di mercato.
8 Tale danno è pari alla differenza tra il corrispettivo cui la Società avrebbe avuto diritto per i lavori eseguiti come da contratto e quanto pattuito e pagato, cioè euro 269.819,69.
Inoltre, la ha ulteriormente e illegittimamente imputato in capo alla Società somme CP_1
per pagamento utenze e spese di manutenzione relative alla villa di Montano Lucino, nel periodo in cui era proprietaria o dopo la donazione ai figli, per euro 33.092,16 (doc. 15, 15 bis att.), senza mai rifondere tali esborsi alla . Parte_1
- l'addebito sub. b) è fondato.
La in qualità di amministratore delle , ha stipulato due CP_1 Parte_1 contratti di locazione finanziaria di autovetture, uno avente ad oggetto una Porsche NE e l'altro una Porsche ER, addebitando alla Società i relativi canoni di leasing per un importo complessivo di circa euro 110.000,00. Ciò è provato dai contratti di leasing che sono stati stipulati dalla Società e dalle fatture relative alle spese di istruttoria, all'acconto/anticipo e al pagamento dei successivi canoni di leasing che sono state emesse nei confronti della Parte_1
(docc. 16 e17 att.). Per la Società avere la disponibilità di tali vetture - per di più di lusso - non è evidentemente in alcun modo funzionale allo svolgimento dell'attività di impresa, operante in ambito edilizio. Si tratta cioè di costi non inerenti e del tutto ingiustificati.
Il danno causato dalle condotte in questione è pari a euro 76.297,28 dato dalla differenza tra gli oneri sostenuti dalla Società pari a euro 109.268,09 (di cui euro 63.664,80 per la Porsche NE ed euro 45.603,29 per la Porsche ER) ed il ricavato della dismissione di tali automobili pari a euro 32.970,81.
- l'addebito sub. c) è fondato.
La ha accumulato nel corso dell'anno 2017 un credito di euro 62.000,00 Parte_1
nei confronti della AG, pari al saldo delle reciproche fatturazioni per prestazioni commerciali
(fatture docc.18, 19, 20 e 21 att.).
Occorre in particolare notare che i rapporti complessivi tra le due società, includenti ogni altro rapporto anche di natura finanziaria, sono tali che il credito di verso AG si Parte_1 incrementa notevolmente, nell'anno 2017, da € 11.820 ad € 76.820,00 (mastrino sub doc. 18 att.).
Risulta altresì un versamento di € 53.900 da alla Società in data 28 aprile 2017 (doc. Persona_1
9 20 att.). Di questo versamento tuttavia non è consentito tenere conto, sia perché è avvenuto da parte di soggetto diverso da AG, sia perché non ne è chiaro il titolo, che non si può certamente escludere come generante un corrispondente debito della Società verso il IN ogni caso la somma in Pt_1
questione nemmeno è stata considerata dalla Società nei suoi rapporti con AG, atteso che non se ne rinviene traccia nel relativo mastrino contabile (doc. 18 att.).
AG è da qualificarsi quale parte correlata della Società in quanto amministrata e detenuta al 90% da convivente di parte convenuta e padre dei loro figli. AG è stata Persona_1 CP_1
dichiarata fallita dal Tribunale di Monza con sentenza n. 26/2018 del 6 febbraio 2018 (doc. 22 att.).
Pertanto, data la vicinanza temporale delle operazioni tra la Società ed AG – di cui qui si discute - rispetto alla dichiarazione di fallimento di quest'ultima, è da ritenere per un verso che AG già nel corso del 2017 si trovasse - come sostenuto dal - in piena decozione o, quantomeno, in Parte_1
una situazione di gravissima crisi e, per altro verso, che di tale circostanza la fosse CP_1
perfettamente a conoscenza, considerando i rapporti personali con Persona_1
Alla convenuta è dunque addebitabile la condotta di scorretta e negligente gestione consistita nell'erogare credito ad AG in conflitto di interessi, in un momento in cui era del tutto improbabile che AG potesse restituire/pagare quanto dovuto, con la consapevolezza di favorire la stessa in danno della società amministrata. Il danno è pari all'ammontare del credito ormai non più recuperabile.
- l'addebito sub. d) è fondato.
Il corretto adempimento dei debiti tributari costituisce un dovere dell'amministratore previsto dalla legge.
Non di meno, la tra il 2013 e il 2019, ha ripetutamente violato la legge tributaria con CP_1
omesse dichiarazioni e mancati versamenti delle imposte dovute dalla Società, come risulta dalle domande di ammissione al passivo presentate dall'Agenzia delle Entrate e prodotte dal Fallimento
(docc. 24, 25, 25.1, 26, 26.1, 27, 27.1, 28, 28.1, 29 e 29.1 att.). Talché, posto che il danno derivante da tale condotta deve essere commisurato all'entità delle sanzioni comminate dall'amministrazione finanziaria e agli interessi maturati successivamente alla scadenza del termine legalmente previsto, la con il suo comportamento negligente ha determinato un aggravio del passivo CP_1
fallimentare per euro 211.336,00.
10 A fronte della sopra indicata ricostruzione degli addebiti formulati da parte del attore circa Parte_1
gli inadempimenti della e debitamente provati per via documentale, in applicazione dei CP_1 principi sopra richiamati sul riparto dell'onere della prova nelle azioni di responsabilità, era onere di parte convenuta fornire la prova dell'esatto adempimento ai propri doveri. Tuttavia, la CP_1
rimasta contumace, non ha fornito alcuna diversa ricostruzione dei fatti e alcuna prova del corretto adempimento agli obblighi sulla stessa gravanti.
In conclusione, il Tribunale ritiene che parte convenuta è responsabile degli atti di mala gestio indicati dal attore, che proprio da tali inadempimenti dell'amministratore siano derivati gravi danni Parte_1
patrimoniali in capo alla Società quantificabili complessivamente in euro 652.545,13 e che, conseguentemente, in accoglimento delle domande attoree, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del della somma corrispondente. Parte_1
Trattandosi di obbligazioni di valore, spettano rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo.
3. Le spese processuali.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.
Ne consegue che parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite del presente giudizio in favore di parte attrice Parte_1
spese da quantificarsi sul decisum ed in applicazione delle disposizioni del D.M. n. 55 del 2014 come successivamente modificato. Le spese devono pertanto liquidarsi in euro 23.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato, spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) In accoglimento delle domande proposte da parte attrice Parte_1
ACCERTA la responsabilità di parte convenuta quale
[...] Controparte_1
11 amministratore di in ordine ai fatti di mala gestio meglio Parte_1 indicati in motivazione e, per l'effetto,
II) CONDANNA parte convenuta a pagare a parte attrice Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro Parte_1
652.545,13 oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal dovuto al pagamento effettivo.
III) CONDANNA parte convenuta a rifondere a parte attrice Controparte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano in euro 23.000,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre contributo unificato, spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
Milano, 28 novembre 2024
Il Presidente
Angelo Mambriani
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ) La Società ha stipulato con in data 3.10.2016 il contratto n. CN/55562 Controparte_2 per la locazione di una NE Platinum Edition e in data 2.5.2017 il contratto di leasing n. 9U/057898 CP_2 per la locazione di una Porsche 911 ER 4 GTS.
3 2 ) Trib. Venezia, sent. n. 2224/2024. Cfr. Trib. Catanzaro, sent. n. 1109/2024; Trib. Milano, sent. n. 5413/2023; Trib. Bari, sent. n. 3964/2023; Cass. Sez. I, sent. n. 2975/2020; Cass. Sez. I, sent. n. 22911/2010.
6 3 ) Cass. SS.UU. sent. n. 9100/2015. Cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 22355/2023. 4 ) Trib. Venezia, sent. n. 2224/2024. Cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 16952/2016; Trib. Napoli, sent. n. 5741/2021. 5 ) Le condotte di mala gestio della convenuta sono già state apprezzate dal Tribunale di Como, che ha CP_1 accolto la domanda revocatoria proposta dal Fallimento con riguardo alla donazione della villa di Montano Lucino da parte della convenuta in favore dei figli, donazione avvenuta nel 2015 all'esito della sua integrale ristrutturazione (Sentenza n.
1002/2022 del 14 ottobre 2022, doc. 6 att.).
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente Relatore
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 16672/2023, promossa da:
in persona del curatore fallimentare Parte_1 dott. , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione, Parte_2 dall'avv. Angelo Bonetta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Milano, alla via Barozzi n. 1
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER Parte_1
“Voglia l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis
1 - accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 146 l. fall. (attuale 255 CCI) e 2476 c.c. la responsabilità della convenuta per i danni subiti dalla società fallita e dalla massa creditoria per le condotte di mala gestio descritte in atti;
- conseguentemente, condannare la convenuta a risarcire il fallimento attore della somma di
Euro 662.545,13, o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, liquidata se del caso anche in via equitativa, oltre interessi (anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.) e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Esposizione delle ragioni in fatto e in diritto a fondamento delle domande attoree.
Con atto depositato in data 26 aprile 2023 e debitamente notificato (v. postea) il Parte_1
(di seguito il ” e, con riferimento alla società fallita,
[...] Parte_1 Parte_1
o la ”) citava in giudizio (di seguito ) nella sua
[...] Pt_3 Controparte_1 CP_1
qualità di amministratore unico in certi periodi e in altri di componente del consiglio di amministrazione della Società.
Il proponeva nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 146 l.f. (art. 255 c.c.i.) e 2476 c.c., azione Parte_1
sociale di responsabilità e azione dei creditori addebitandole il compimento di atti di mala gestio e domandandone la condanna al risarcimento del danno, quantificato in euro 662.545,13.
In particolare, l'attore individuava i seguenti atti pregiudizievoli posti in essere dalla convenuta.
a) Tra il 2011 e il 2014 la aveva utilizzato le risorse, i mezzi e il personale della CP_1
Società per la ristrutturazione di una villa di sua proprietà sita in Montano Lucino, poi donata ai figli. Nonostante la Società avesse sostenuto costi vivi per la ristrutturazione pari a euro
316.063,04 (iva esclusa), come da fatture ricevute (docc. 7, 7-bis, 8, 8-bis, 9 e 9-bis att.), la corrispondeva alla Società solo euro 130.000,00 (doc. 10 att.). Talché non solo la CP_1
aveva operato in conflitto di interessi, ma aveva addirittura praticato un prezzo per CP_1
la ristrutturazione della villa inferiore ai costi sostenuti, mentre avrebbe dovuto esigere un corrispettivo quantomeno superiore alle spese vive sostenute dalla Società.
2 Inoltre, la aveva illegittimamente imputato alla Società i costi di manutenzione e le CP_1
utenze della villa di sua proprietà, per oltre euro 30.000,00 (doc. 15 e 15-bis att.), senza mai rifondere la Società di tali esborsi.
b) Dal 2016 al 2019 la dopo aver stipulato a nome della Società due contratti di CP_1
locazione finanziaria di autovetture di lusso (1), in alcun modo strumentali all'attività edilizia svolta dalla Società, addebitava in capo alla stessa i canoni di leasing per un importo complessivo di circa euro 110.000,00 (docc. 16, 16-bis, 17 e 17-bis att.). In particolare, la Società aveva pagato per l'autovettura Porsche NE euro 63.664,80 (iva inclusa) e per l'autovettura Porsche ER euro 45.603,29 (iva inclusa). Pertanto, la aveva drenato dalle casse sociali ingenti CP_1
risorse per autovetture di lusso del tutto inutili per la Società.
c) Nel 2017 la Società aveva effettuato versamenti e intrattenuto rapporti commerciali accumulando un credito di euro 62.000,00 nei confronti della Edil AG s.r.l. (di seguito “AG”), già in piena decozione. La AG era detenuta al 90% e amministrata dal sig. convivente della Persona_1
e con la quale aveva avuto due figli. In particolare, al 31 dicembre 2017 il saldo a CP_1
credito della Società nei confronti della AG era di euro 76.820,00, a seguito di un aumento rispetto al precedente credito pari a euro 14.820,00 del 1° aprile 2017. Tale incremento di euro 62.000,00 è generato dalla differenza tra le fatture di acquisto a carico della Società per euro 114.680,00 e le fatture di acquisto a carico della AG, oltre ai pagamenti/versamenti effettuati dalla Società in favore della AG, per euro 176.680,00 (docc. 18, 19, 20 e 21 att.). Il recupero di tale somma non è possibile in quanto la AG è stata dichiarata fallita con Sentenza n. 26/2018 del Tribunale di Monza pubblicata in data 16 febbraio 2018 (doc. 22 att.).
d) Tra il 2013 e il 2019 la si è resa responsabile di ripetute violazioni della legge CP_1
tributaria per omesse dichiarazioni e mancati versamenti delle imposte dovute dalla Società, determinando un aggravio del passivo fallimentare per euro 211.336,00 a titolo di sanzioni e interessi (docc. 23 e 24 att.).
Il Giudice, in data 25 luglio 2023, emetteva decreto ex art. 171 bis, co. 2, c.p.c. con il quale veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta in ragione dell'avvenuta rituale CP_1 notificazione dell'atto di citazione presso la sua residenza ex art. 140 c.p.c. (cfr. deposito atto di citazione notificato) nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
L'attore, a seguito dell'emissione del suddetto decreto, depositava le memorie integrative nel rispetto dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
In data 14 novembre 2023 si svolgeva la prima udienza ove il Giudice, ritenute superflue le prove costituente richieste da parte attrice, non le ammetteva e rinviava la causa per la rimessione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Parte attrice, nei termini assegnati, depositava in data 17 settembre 2024 le note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., in data 16 ottobre 2024 la comparsa conclusionale e in data 31 ottobre
2024 la memoria di replica conclusionale.
In data 16 novembre 2024 parte convenuta già dichiarata contumace, depositava la CP_1
propria comparsa di costituzione e risposta con richiesta di rimessione in termini.
In data 19 novembre 2024 si svolgeva l'udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Parte attrice si opponeva alla rimessione in termini richiesta da parte convenuta contumace, sia in ragione della validità della notificazione alla medesima, sia per l'intervenuta decadenza del contumace ai sensi dell'art. 293 c.p.c. da interpretarsi - nell'ambito del nuovo “rito Cartabia” - nel senso che è ammessa la costituzione del contumace fino alla scadenza del termine concesso per la precisazione delle conclusioni ex art. 189, co. 1, n. 1), c.p.c.
Il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. La decisione del Tribunale.
Preliminarmente, il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione di parte attrice, ritiene che la costituzione di parte convenuta dichiarata contumace con il decreto ex art. 171 bis, co. CP_1
2, c.p.c. emesso in data 25 luglio 2023, è inammissibile.
L'art. 293, co. 1, c.p.c., nella formulazione pro tempore vigente, prevedeva che “la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”. La ratio della disposizione era evidentemente quella di consentire al contumace di costituirsi tardivamente sino all'ultimo momento utile per instaurare il contraddittorio -
4 per quanto limitato - con le altre parti processuali, poiché, secondo il “rito pre Cartabia”, all'udienza di precisazione delle conclusioni seguivano poi le memorie conclusive di cui alla precedente formulazione dell'art. 190 c.p.c. Proprio con il fine di preservare tale ratio, il Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n.
164 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 11 novembre 2024, in vigore dal
26 novembre 2024) ha corretto l'art. 293 c.p.c. al fine di raccordare la disposizione con il nuovo “rito
Cartabia”. Talché la nuova formulazione dell'art. 293, co. 1, c.p.c. prevede che “la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”.
La costituzione di parte convenuta è avvenuta in data 16 novembre 2024, quando - a CP_1
seguito della rimessione della causa al Collegio per la decisione avvenuta nell' udienza del 14 novembre 2023 - parte attrice aveva già depositato le note di precisazione delle conclusioni (17 settembre 2024), la comparsa conclusionale (16 ottobre 2024) e la memoria di replica conclusionale
(31 ottobre 2024).
Di conseguenza, la costituzione di parte convenuta è tardiva in quanto, pur essendo avvenuta nella vigenza della originaria formulazione dell'art. 293, comma 1, c.p.c., questa norma – posto che il nuovo
“rito Cartabia” non prevede più l'udienza di precisazione delle conclusioni – deve essere di necessità interpretata in relazione alle disposizioni dell'art. 189 c.p.c. come riformulato dal “rito Cartabia” stesso.
Ciò induce a ritenere – considerando le esigenze di salvaguardia del contraddittorio già sopra indicate – che, al più tardi, la costituzione in giudizio della parte contumace poteva avvenire entro il termine di cui all'art. 189 comma 1 n. 1 c.p.c., termine questo ampiamente scaduto alla data di costituzione di parte convenuta.
Tale ricostruzione interpretativa è stata pienamente confermata in sede di c.d. “correttivo” al codice di procedura civile di cui al menzionato D.Lgs. n. 164/2024 laddove per un verso il legislatore ha perfettamente colto l'esigenza di raccordo sistematico del disposto dell'art. 293 comma 1 c.p.c. con la nuova disciplina e, dall'altro, lo ha risolto addirittura anticipando il termine per la costituzione della parte contumace all'udienza di rimessione della causa al collegio.
Inoltre, considerato che l'art. 294 c.p.c. pone in capo alla parte contumace che si costituisce tardivamente, quale presupposto per la sua rimessione in termini, l'onere di dimostrare che la nullità della citazione o della sua notificazione le ha impedito di avere conoscenza del processo, parte convenuta avrebbe dovuto svolgere le relative eccezioni. Diversamente, in aperta violazione della
5 suddetta disposizione, ella non ha eccepito la nullità della notificazione dell'atto di citazione né, tantomeno, ha svolto qualsivoglia eccezione in relazione a tale notifica o alla citazione stessa. Ne consegue che, anche sotto questo profilo, parte convenuta non può essere rimessa in termini poiché non solo non ha dimostrato ma nemmeno ha specificamente allegato la nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione.
Alla luce di quanto detto, il Tribunale ritiene che la costituzione di parte convenuta è inammissibile e resta perciò ferma la relativa dichiarazione di contumacia.
* Ad avviso del Tribunale gli addebiti mossi dal Fallimento attore alla sono fondati e CP_1
costituiscono gravi atti di mala gestio dannosi per la Società ed i suoi creditori.
Va in primo luogo rammentato che, come noto, l'azione di responsabilità sociale promossa contro gli amministratori di società di capitali ha pacificamente natura contrattuale e, dunque, quanto al riparto dell'onere della prova “l'attore [deve] provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri
e dell'adempimento degli obblighi imposti. È poi onere dell'attore quello di provare la sussistenza e
l'entità del danno lamentato” (2), fatta sempre salva la necessità di precisa allegazione, da parte dell'attore, degli elementi di contesto che, in caso di addebito di colpa generica e mera negligenza gestoria, devono, a pena di inammissibile genericità, connotare l'addebito stesso per consentire adeguata difesa alla controparte. Pertanto, nell'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. promossa dalla curatela nei confronti dell'amministratore di una società di capitali, il fallimento attore ha l'onere di allegare specificamente l'inadempimento gestorio dell'amministratore e di provare il danno verificatosi e il relativo rapporto di causalità; l'amministratore convenuto ha l'onere di fornire la prova di avere bene operato.
Inoltre, con particolare riferimento al nesso causale, si è detto che: “l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento dei danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno”, sicché “l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno” (3).
Quanto all'addebito di condotte distrattive, la giurisprudenza ha affermato che “… è onere della parte attrice dimostrare l'avvenuto prelievo o pagamento di somme, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, ed allegare che tali prelievi siano rimasti privi di giustificazione alcuna o comunque che siano stati effettuati per finalità che si assumano essere estranee ai fini sociali, in favore dell'amministratore
o di soggetti terzi, essendo invece onere dell'amministratore quello di provare la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione. L'amministratore ha, infatti, l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento” (4).
La responsabilità degli amministratori per operazioni più propriamente gestorie trova il suo limite nella discrezionalità che connota la prestazione richiesta, salvi i controlimiti dell'agire informato, di non- irrazionalità/arbitrarietà dell'operazione stessa, del rispetto del dovere di lealtà (divieto di agire in conflitto di interessi, ed eventuale divieto di concorrenza).
Nel caso di specie, il ha posto a fondamento della propria domanda addebiti riguardanti Parte_1
condotte di natura gestoria – l'appalto di ristrutturazione della villa di Montano Lucino – compiute in conflitto di interessi risoltesi in danno della Società, condotte di distrazione del patrimonio sociale e violazione dell'obbligo di adempiere al pagamento dei debiti tributari della Società (5).
In adempimento degli oneri probatori rispettivamente incombenti, il ha fornito la prova che Parte_1
l'amministratrice convenuta ha posto in essere atti di disposizione del patrimonio della Società in violazione del dovere di corretta gestione e di conservazione del patrimonio sociale, preordinati a finalità estranee all'attività di impresa ed allo scopo di conseguire un'utilità propria o di terzi.
Quanto alla carica ricoperta risulta dalla visura in atti che la è stata: - amministratore CP_1
unico dal 3 settembre 2018 alla dichiarazione di fallimento;
- consigliere di amministrazione insieme a dal 10 giugno 2015 ed amministratore delegato dal 20 aprile 2018; - amministratore Parte_4
unico dal 16 febbraio 2015 al 10 giugno 2015; - consigliere di amministrazione dal 31 marzo 2014 al
16 febbraio 2015 insieme a;
- amministratore unico dal 11 ottobre 2010 al 31 marzo Parte_4
2014. In precedenza, dalla costituzione (5 aprile 2007) all' 11 ottobre 2010 era stato amministratore
Risulta inoltre che la è stata socio unico della Società dal 31 marzo 2014 Persona_1 CP_1
(cfr. visura doc. 2 att.).
In particolare, il Tribunale ritiene che:
- l'addebito sub. a) è fondato.
Il ha provato documentalmente che la ha impegnato le risorse Parte_1 CP_1
economiche della Società per la ristrutturazione di una villa di sua proprietà, sita in Montano
Lucino, in forza di contratto di appalto stipulato in evidente conflitto di interessi ed a condizioni pregiudizievoli per la Società (art. 2476 commi 1, 6 c.c.; art. 2475 ter c.c.).
Infatti, la Società ha sostenuto costi vivi per la ristrutturazione della villa in questione per un importo pari a euro 316.063,04 (iva esclusa), come risultante dalle fatture emesse nei suoi confronti che riportano l'indicazione come luogo di consegna della merce “cantiere di Montano Lucino”
(docc. 7, 8 e 9 att.). Inoltre, se l'operazione fosse stata condotta a normali condizioni di mercato, essa avrebbe incluso, in favore della Società, secondo valutazione del tutto prudenziale, almeno euro
47.409,45 quali spese generali (15% sui costi vivi) ed euro 36.347,20 quale utile di impresa (10% su costi vivi e spese generali). Ne risulta un totale di corrispettivo da pagarsi alla Società, calcolato alle normali condizioni di mercato, pari ad € 399.819,69.
A fronte di tale somma complessiva al cui pagamento la Società avrebbe avuto diritto, la Società stessa – in persona della - ha emesso fatture verso la stessa a titolo di CP_1 CP_1
“lavori eseguiti per Vostro conto. Via Trivino Snc Montano Lucino (CO) per realizzazione villa.
Riferimento accordi contratto del 01.09.2011” (doc. 10 att.) per la somma complessiva – effettivamente pagata – di soli euro 130.000,00 (iva esclusa).
È il caso di sottolineare, come più volte ha fatto anche parte attrice, che si tratta di somma inferiore persino all'ammontare dei costi vivi (materiali ecc.) sopportati dalla Società per portare a termine i lavori in questione, il ché evidenzia che l'operazione è stata pattuita ed eseguita, in danno della
Società, a condizioni del tutto diverse da quelle di mercato.
8 Tale danno è pari alla differenza tra il corrispettivo cui la Società avrebbe avuto diritto per i lavori eseguiti come da contratto e quanto pattuito e pagato, cioè euro 269.819,69.
Inoltre, la ha ulteriormente e illegittimamente imputato in capo alla Società somme CP_1
per pagamento utenze e spese di manutenzione relative alla villa di Montano Lucino, nel periodo in cui era proprietaria o dopo la donazione ai figli, per euro 33.092,16 (doc. 15, 15 bis att.), senza mai rifondere tali esborsi alla . Parte_1
- l'addebito sub. b) è fondato.
La in qualità di amministratore delle , ha stipulato due CP_1 Parte_1 contratti di locazione finanziaria di autovetture, uno avente ad oggetto una Porsche NE e l'altro una Porsche ER, addebitando alla Società i relativi canoni di leasing per un importo complessivo di circa euro 110.000,00. Ciò è provato dai contratti di leasing che sono stati stipulati dalla Società e dalle fatture relative alle spese di istruttoria, all'acconto/anticipo e al pagamento dei successivi canoni di leasing che sono state emesse nei confronti della Parte_1
(docc. 16 e17 att.). Per la Società avere la disponibilità di tali vetture - per di più di lusso - non è evidentemente in alcun modo funzionale allo svolgimento dell'attività di impresa, operante in ambito edilizio. Si tratta cioè di costi non inerenti e del tutto ingiustificati.
Il danno causato dalle condotte in questione è pari a euro 76.297,28 dato dalla differenza tra gli oneri sostenuti dalla Società pari a euro 109.268,09 (di cui euro 63.664,80 per la Porsche NE ed euro 45.603,29 per la Porsche ER) ed il ricavato della dismissione di tali automobili pari a euro 32.970,81.
- l'addebito sub. c) è fondato.
La ha accumulato nel corso dell'anno 2017 un credito di euro 62.000,00 Parte_1
nei confronti della AG, pari al saldo delle reciproche fatturazioni per prestazioni commerciali
(fatture docc.18, 19, 20 e 21 att.).
Occorre in particolare notare che i rapporti complessivi tra le due società, includenti ogni altro rapporto anche di natura finanziaria, sono tali che il credito di verso AG si Parte_1 incrementa notevolmente, nell'anno 2017, da € 11.820 ad € 76.820,00 (mastrino sub doc. 18 att.).
Risulta altresì un versamento di € 53.900 da alla Società in data 28 aprile 2017 (doc. Persona_1
9 20 att.). Di questo versamento tuttavia non è consentito tenere conto, sia perché è avvenuto da parte di soggetto diverso da AG, sia perché non ne è chiaro il titolo, che non si può certamente escludere come generante un corrispondente debito della Società verso il IN ogni caso la somma in Pt_1
questione nemmeno è stata considerata dalla Società nei suoi rapporti con AG, atteso che non se ne rinviene traccia nel relativo mastrino contabile (doc. 18 att.).
AG è da qualificarsi quale parte correlata della Società in quanto amministrata e detenuta al 90% da convivente di parte convenuta e padre dei loro figli. AG è stata Persona_1 CP_1
dichiarata fallita dal Tribunale di Monza con sentenza n. 26/2018 del 6 febbraio 2018 (doc. 22 att.).
Pertanto, data la vicinanza temporale delle operazioni tra la Società ed AG – di cui qui si discute - rispetto alla dichiarazione di fallimento di quest'ultima, è da ritenere per un verso che AG già nel corso del 2017 si trovasse - come sostenuto dal - in piena decozione o, quantomeno, in Parte_1
una situazione di gravissima crisi e, per altro verso, che di tale circostanza la fosse CP_1
perfettamente a conoscenza, considerando i rapporti personali con Persona_1
Alla convenuta è dunque addebitabile la condotta di scorretta e negligente gestione consistita nell'erogare credito ad AG in conflitto di interessi, in un momento in cui era del tutto improbabile che AG potesse restituire/pagare quanto dovuto, con la consapevolezza di favorire la stessa in danno della società amministrata. Il danno è pari all'ammontare del credito ormai non più recuperabile.
- l'addebito sub. d) è fondato.
Il corretto adempimento dei debiti tributari costituisce un dovere dell'amministratore previsto dalla legge.
Non di meno, la tra il 2013 e il 2019, ha ripetutamente violato la legge tributaria con CP_1
omesse dichiarazioni e mancati versamenti delle imposte dovute dalla Società, come risulta dalle domande di ammissione al passivo presentate dall'Agenzia delle Entrate e prodotte dal Fallimento
(docc. 24, 25, 25.1, 26, 26.1, 27, 27.1, 28, 28.1, 29 e 29.1 att.). Talché, posto che il danno derivante da tale condotta deve essere commisurato all'entità delle sanzioni comminate dall'amministrazione finanziaria e agli interessi maturati successivamente alla scadenza del termine legalmente previsto, la con il suo comportamento negligente ha determinato un aggravio del passivo CP_1
fallimentare per euro 211.336,00.
10 A fronte della sopra indicata ricostruzione degli addebiti formulati da parte del attore circa Parte_1
gli inadempimenti della e debitamente provati per via documentale, in applicazione dei CP_1 principi sopra richiamati sul riparto dell'onere della prova nelle azioni di responsabilità, era onere di parte convenuta fornire la prova dell'esatto adempimento ai propri doveri. Tuttavia, la CP_1
rimasta contumace, non ha fornito alcuna diversa ricostruzione dei fatti e alcuna prova del corretto adempimento agli obblighi sulla stessa gravanti.
In conclusione, il Tribunale ritiene che parte convenuta è responsabile degli atti di mala gestio indicati dal attore, che proprio da tali inadempimenti dell'amministratore siano derivati gravi danni Parte_1
patrimoniali in capo alla Società quantificabili complessivamente in euro 652.545,13 e che, conseguentemente, in accoglimento delle domande attoree, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del della somma corrispondente. Parte_1
Trattandosi di obbligazioni di valore, spettano rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo.
3. Le spese processuali.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.
Ne consegue che parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite del presente giudizio in favore di parte attrice Parte_1
spese da quantificarsi sul decisum ed in applicazione delle disposizioni del D.M. n. 55 del 2014 come successivamente modificato. Le spese devono pertanto liquidarsi in euro 23.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato, spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) In accoglimento delle domande proposte da parte attrice Parte_1
ACCERTA la responsabilità di parte convenuta quale
[...] Controparte_1
11 amministratore di in ordine ai fatti di mala gestio meglio Parte_1 indicati in motivazione e, per l'effetto,
II) CONDANNA parte convenuta a pagare a parte attrice Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro Parte_1
652.545,13 oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal dovuto al pagamento effettivo.
III) CONDANNA parte convenuta a rifondere a parte attrice Controparte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano in euro 23.000,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre contributo unificato, spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
Milano, 28 novembre 2024
Il Presidente
Angelo Mambriani
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ) La Società ha stipulato con in data 3.10.2016 il contratto n. CN/55562 Controparte_2 per la locazione di una NE Platinum Edition e in data 2.5.2017 il contratto di leasing n. 9U/057898 CP_2 per la locazione di una Porsche 911 ER 4 GTS.
3 2 ) Trib. Venezia, sent. n. 2224/2024. Cfr. Trib. Catanzaro, sent. n. 1109/2024; Trib. Milano, sent. n. 5413/2023; Trib. Bari, sent. n. 3964/2023; Cass. Sez. I, sent. n. 2975/2020; Cass. Sez. I, sent. n. 22911/2010.
6 3 ) Cass. SS.UU. sent. n. 9100/2015. Cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 22355/2023. 4 ) Trib. Venezia, sent. n. 2224/2024. Cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 16952/2016; Trib. Napoli, sent. n. 5741/2021. 5 ) Le condotte di mala gestio della convenuta sono già state apprezzate dal Tribunale di Como, che ha CP_1 accolto la domanda revocatoria proposta dal Fallimento con riguardo alla donazione della villa di Montano Lucino da parte della convenuta in favore dei figli, donazione avvenuta nel 2015 all'esito della sua integrale ristrutturazione (Sentenza n.
1002/2022 del 14 ottobre 2022, doc. 6 att.).
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