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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 18/07/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente
dott. Paola Elefante Giudice rel.
dott. Elisa Einaudi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 43/2025 R.G. promosso da:
(c.f. ), nata in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Fossano (CN), Piazza Romanisio n. 15, ed ai fini della presente procedura elettivamente domiciliata in Cuneo (CN), Via Asilo n. 5 presso lo studio dell'Avv. Valentina PERACCHIA che la rappresenta e difende giusta procura alle liti, in atti nei confronti di
(C.F. ), in persona del Controparte_1 C.F._2 titolare sig. corrente in Cuneo, Via Battisti n. 80, nonché del suo titolare Controparte_1 sig. residente in [...]. Controparte_1
*
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data
22/5/2025 nei confronti di (C.F. Controparte_1
), in persona del titolare sig. , corrente in Cuneo, Via Battisti C.F._2 Controparte_1
n. 80, nonché del suo titolare sig. , residente in [...]; Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza all'impresa debitrice ed al sig. il quale è comparso personalmente all'udienza ammettendo la sussistenza del debito CP_1 nei confronti della ricorrente;
sentita la parte ricorrente;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel circondario di questo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
1 121 CCII;
che infatti trattasi di impresa che esercitava attività commerciale, risultando dalla visura camerale lo svolgimento di attività di pulizie, disinfezione e facchinaggio nonché di attività non specializzate di lavori edili; che inoltre parte debitrice non ha fornito prova di possedere i requisiti dell'impresa minore;
ritenuto che
, quanto al presupposto oggettivo, lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità del debitore di adempiere, con mezzi normali e regolarmente, le obbligazioni assunte;
ritenuto che
tale presupposto sia riscontrabile nella fattispecie in esame e sia desumibile dalla documentazione in atti da cui emerge che: su ricorso della sig. ex dipendente della impresa Pt_1 debitrice, con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 237/2024 del 11/09/2024 il
Tribunale Ordinario di Cuneo, Sezione Lavoro, ingiungeva a Controparte_1
il pagamento della somma capitale di € 7718,85, oltre gli interessi come da
[...] domanda, e le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 650,00 per compensi, oltre
15%, i.v.a. e C.p.a. oltre alle successive occorrende (doc. 1); che il titolo esecutivo e l'atto di precetto, per € 9.155,80, venivano notificati a mezzo p.e.c. in data 11/09/2024 all'indirizzo:
(doc. 2); che in data 11/10/2024 veniva eseguito pignoramento Email_1 mobiliare presso la sede dell'impresa in Fossano (CN), Via Cesare Battisti n. 80 ed alla residenza del titolare sig. , con esito negativo (doc. 3); Controparte_1 ritenuto che il mancato pagamento del credito oggetto dell'istanza, peraltro di non rilevante entità, nemmeno a seguito della notifica dell'atto di precetto, renda evidente lo stato di persistente incapacità patrimoniale della impresa resistente a fare fronte in modo regolare alle proprie obbligazioni;
ritenuto che
lo stato di persistente difficoltà economica in cui si trova la impresa debitrice è ulteriormente confermato non solo dal pignoramento mobiliare con esito negativo intrapreso dalla creditrice sulla scorta dell'atto di precetto per il credito in oggetto, ma altresì dalla stessa dichiarazione di incapienza, resa dal sig. in udienza;
CP_1 rilevato infine che dalla visura storia della CCIAA, l'impresa debitrice risulta cessata in data
31/3/2025 e cancellata in data 12/05/2025 a seguito di domanda in data 30/04/2025; ritenuto pertanto che sussista palesemente lo stato di insolvenza della impresa Controparte_1
nonché del titolare sig. ;
[...] Controparte_1 rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma,
CCII, tenuto conto del credito oggetto dell'istanza, pari ad € 9.155,80, come da atto di precetto notificato il 11/09/2024, e degli ulteriori debiti scaduti e non pagati, contributivi e verso l'Erario, risultanti dalla documentazione acquisita d'ufficio, pari ad € 647.626,06; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
2 visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ), in persona del titolare sig.
[...] C.F._2 Controparte_1 corrente in Cuneo, Via Battisti n. 80, nonché del suo titolare sig. Controparte_1 residente in [...].
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Paola ELEFANTE, e Curatore il dott. con Persona_1 studio in Savigliano, P.zza Sperino n. 1; ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 11 novembre 2025, alle ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la
3 documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCII;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Così deciso in Cuneo, il 8/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paola Elefante dott. Roberta Bonaudi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente
dott. Paola Elefante Giudice rel.
dott. Elisa Einaudi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 43/2025 R.G. promosso da:
(c.f. ), nata in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Fossano (CN), Piazza Romanisio n. 15, ed ai fini della presente procedura elettivamente domiciliata in Cuneo (CN), Via Asilo n. 5 presso lo studio dell'Avv. Valentina PERACCHIA che la rappresenta e difende giusta procura alle liti, in atti nei confronti di
(C.F. ), in persona del Controparte_1 C.F._2 titolare sig. corrente in Cuneo, Via Battisti n. 80, nonché del suo titolare Controparte_1 sig. residente in [...]. Controparte_1
*
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data
22/5/2025 nei confronti di (C.F. Controparte_1
), in persona del titolare sig. , corrente in Cuneo, Via Battisti C.F._2 Controparte_1
n. 80, nonché del suo titolare sig. , residente in [...]; Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza all'impresa debitrice ed al sig. il quale è comparso personalmente all'udienza ammettendo la sussistenza del debito CP_1 nei confronti della ricorrente;
sentita la parte ricorrente;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel circondario di questo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
1 121 CCII;
che infatti trattasi di impresa che esercitava attività commerciale, risultando dalla visura camerale lo svolgimento di attività di pulizie, disinfezione e facchinaggio nonché di attività non specializzate di lavori edili; che inoltre parte debitrice non ha fornito prova di possedere i requisiti dell'impresa minore;
ritenuto che
, quanto al presupposto oggettivo, lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità del debitore di adempiere, con mezzi normali e regolarmente, le obbligazioni assunte;
ritenuto che
tale presupposto sia riscontrabile nella fattispecie in esame e sia desumibile dalla documentazione in atti da cui emerge che: su ricorso della sig. ex dipendente della impresa Pt_1 debitrice, con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 237/2024 del 11/09/2024 il
Tribunale Ordinario di Cuneo, Sezione Lavoro, ingiungeva a Controparte_1
il pagamento della somma capitale di € 7718,85, oltre gli interessi come da
[...] domanda, e le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 650,00 per compensi, oltre
15%, i.v.a. e C.p.a. oltre alle successive occorrende (doc. 1); che il titolo esecutivo e l'atto di precetto, per € 9.155,80, venivano notificati a mezzo p.e.c. in data 11/09/2024 all'indirizzo:
(doc. 2); che in data 11/10/2024 veniva eseguito pignoramento Email_1 mobiliare presso la sede dell'impresa in Fossano (CN), Via Cesare Battisti n. 80 ed alla residenza del titolare sig. , con esito negativo (doc. 3); Controparte_1 ritenuto che il mancato pagamento del credito oggetto dell'istanza, peraltro di non rilevante entità, nemmeno a seguito della notifica dell'atto di precetto, renda evidente lo stato di persistente incapacità patrimoniale della impresa resistente a fare fronte in modo regolare alle proprie obbligazioni;
ritenuto che
lo stato di persistente difficoltà economica in cui si trova la impresa debitrice è ulteriormente confermato non solo dal pignoramento mobiliare con esito negativo intrapreso dalla creditrice sulla scorta dell'atto di precetto per il credito in oggetto, ma altresì dalla stessa dichiarazione di incapienza, resa dal sig. in udienza;
CP_1 rilevato infine che dalla visura storia della CCIAA, l'impresa debitrice risulta cessata in data
31/3/2025 e cancellata in data 12/05/2025 a seguito di domanda in data 30/04/2025; ritenuto pertanto che sussista palesemente lo stato di insolvenza della impresa Controparte_1
nonché del titolare sig. ;
[...] Controparte_1 rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma,
CCII, tenuto conto del credito oggetto dell'istanza, pari ad € 9.155,80, come da atto di precetto notificato il 11/09/2024, e degli ulteriori debiti scaduti e non pagati, contributivi e verso l'Erario, risultanti dalla documentazione acquisita d'ufficio, pari ad € 647.626,06; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
2 visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ), in persona del titolare sig.
[...] C.F._2 Controparte_1 corrente in Cuneo, Via Battisti n. 80, nonché del suo titolare sig. Controparte_1 residente in [...].
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Paola ELEFANTE, e Curatore il dott. con Persona_1 studio in Savigliano, P.zza Sperino n. 1; ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 11 novembre 2025, alle ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la
3 documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCII;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Così deciso in Cuneo, il 8/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paola Elefante dott. Roberta Bonaudi
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