Ordinanza cautelare 3 dicembre 2024
Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 03/06/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00495/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00866/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ONORANZE FUNEBRI MARALDO ENRICO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Chiara Berra e Susanna Buonvino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI MEDOLE, non costituito in giudizio;
UNIONE DEI COMUNI CASTELLI MORENICI (MN), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio eletto presso lo studio Alberto Gianolio in Mantova, via Acerbi, 27;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
(a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del diniego del permesso di costruire emesso dall''Unione dei Comuni “Castelli Morenici” e comunicato a mezzo PEC in data 24 luglio 2024, prot. n. 5301, concernente la pratica n. 220/2023 Prot. n. REP_PROV_MN/MN-SUPRO 185970/20-12-2023 inerente alla richiesta di permesso di costruire per intervento edilizio nell''immobile sito in Medole, via Sabbionare 56 – Fg 18 Map 479 sub 3/7/8- per ampliamento dell'attività funebre con la creazione di una casa funeraria con sala del commiato e cambio destinazione d'uso di alcuni ambienti;
- del preavviso di rigetto emesso in data 14.05.2024 inerente alla medesima pratica edilizia;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, ivi compreso, ove occorrer possa, la nota dell''Unione dei Comuni “Castelli Morenici” del 05.02.2024 di sospensione del procedimento relativa alla richiesta di permesso di costruire pratica n. 220/2023; nonché, nella misura in cui è richiamato, del parere non favorevole del 09.06.2021, prot. 3250; infine, laddove fosse inteso nel senso di non consentire il rilascio del permesso richiesto, dell''art. 20 NTA del PGT del Comune di Medole;
nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni derivanti dagli atti illegittimi impugnati ed oggetto della presente vicenda;
(b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OR RI RA IC il 4 aprile 2025:
- della conferma del diniego di permesso di costruire emessa dall’Unione dei Comuni “Castelli Morenici” con prot. 803 del 4 febbraio 2025, comunicata a mezzo pec alla ricorrente in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui:
- il preavviso di rigetto emesso dall’Unione dei Comuni prot. n. 427 del 20 gennaio 2025, comunicato in pari data via pec;
- la comunicazione di riapertura del procedimento in esecuzione dell’ordinanza cautelare propulsiva n. 430/2024 emessa in data 3 dicembre 2024;
- laddove fosse inteso nel senso di non consentire il rilascio del permesso richiesto, dell’art. 20 NTA del PGT del Comune di Medole;
nonche’ per l’accertamento del diritto della ricorrente ad insediare l’attività di cui al progetto là dove esiste già l’attività funeraria, e per la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi derivanti dagli atti illegittimi impugnati ed oggetto della presente vicenda.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni Castelli Morenici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La ditta ricorrente OR RI RA IC agisce per l’annullamento del provvedimento di diniego del permesso di costruire, emesso dall’Unione dei Comuni Castelli Morenici e comunicato a mezzo PEC in data 24 luglio 2024, relativo a un intervento edilizio da attuarsi nel Comune di Medole, in via Sabbionare 56, finalizzato all’ampliamento dell’attività funebre della ricorrente mediante la realizzazione di una casa funeraria con sala del commiato e il cambio destinazione d’uso di alcuni ambienti.
Impugna inoltre tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, formulando altresì domanda di risarcimento del danno subito in conseguenza dell’attività dell’Amministrazione.
2. Sul piano motivazionale il provvedimento di diniego impugnato si fonda, in sintesi, sul seguente ordine di ragioni.
In primo luogo, si evidenzia la sussistenza di “ interferenze con le destinazioni d’uso delle immediate vicinanze ”, che sarebbero ostative al rilascio del permesso ai sensi dell’art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio (di seguito, breviter , NTA del PGT), con particolare riguardo al contesto urbano di riferimento, pur a fronte di una riconosciuta compatibilità dell’attività da espletarsi con la destinazione d’uso delle zone B2 ed A del PGT.
Tra le interferenze, in particolare, viene considerata la presenza di attività commerciali, direzionali e di ristorazione, già insediate nella stessa zona, nonché di unità residenziali presenti nelle immediate vicinanze del fabbricato interessato dal progetto della casa funeraria.
In secondo luogo, l’intervento edilizio, in quanto comportante un aumento di volume per effetto del tamponamento di un porticato esistente, sarebbe in contrasto con l’art. 30 delle NTA del PGT, che vieta incrementi volumetrici in zona A – centro storico.
3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente censura in via principale la violazione di legge e il difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati, per non aver l’Amministrazione compiutamente individuato, vagliato ed esplicitato, le possibili “ interferenze con le destinazioni d’uso delle immediate vicinanze ” che si porrebbero come ostative al rilascio del permesso ai sensi dell’art. 20 delle NTA, nonostante la riconosciuta compatibilità del progetto con la destinazione d’uso delle zone B2 ed A del PGT.
Censura, altresì, la mancata valutazione dell’efficacia delle forme di mitigazione prospettate all’Amministrazione nel corso del procedimento, tra cui la previsione di una barriera vegetale di mitigazione visiva, che potrebbe tenere separati i dolenti e i residenti, la presenza di un accesso autonomo da via della Repubblica in grado di far fronte alle eventuali criticità viabilistiche, e la disponibilità di tredici posti auto pertinenziali (a fronte dei dieci richiesti dalle norme di attuazione).
4. Con ordinanza n. 430 del 3 dicembre 2024, resa all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio rilevava come, ad una prima analisi del provvedimento impugnato, emergesse che l’Amministrazione procedente si fosse limitata a dare atto, con formule generiche e stereotipate, della presenza di un contesto residenziale e commerciale da cui scaturirebbero, sic et sempliciter , interferenze ostative.
In considerazione di ciò, ordinava all’Amministrazione di riaprire il procedimento riesaminando, in contraddittorio con l’interessata, l’istanza di permesso di costruire.
5. All’esito di tale riesame, l’Unione dei Comuni Castelli Morenici adottava il provvedimento del 4 febbraio 2024 di conferma del diniego del permesso di costruire.
6. Alla successiva camera di consiglio del 5 febbraio 2024, pertanto, parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'istanza cautelare, riservandosi la proposizione di motivi aggiunti.
7. Il provvedimento adottato a seguito del sollecitato riesame prende in considerazione i profili ritenuti dal Tribunale meritevoli di approfondimento ed esplicitati nell’ordinanza cautelare, ma contestualmente individua nuovi motivi – diversi ed ulteriori - ostativi all’accoglimento dell’istanza (concernenti, più in particolare, i requisiti degli impianti, le dimensioni della camera ardente, la promiscuità dei percorsi tra il personale e l’utenza, le barriere architettoniche e la compensazione volumetrica).
8. Con ricorso per motivi aggiunti avverso il summenzionato provvedimento, parte ricorrente ripropone le censure già prospettate con il ricorso introduttivo dolendosi dell’esame solo formale dei punti di approfondimento suggeriti dal Tribunale a proposito delle asserite interferenze.
Con riferimento alle nuove criticità sollevate solo con il secondo diniego, parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. 241/1990, 41 e 97 della Costituzione e 6 della CEDU, facendo rilevare che i motivi ostativi, resi sulla base di circostanze rilevate per la prima volta nell’ambito del procedimento di riesame, già emergevano dall’istruttoria del provvedimento originariamente impugnato.
9. In vista della camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, le parti hanno ribadito le proprie difese con memorie e repliche. La causa è stata trattenuta in decisione con riserva di sentenza in forma semplificata.
10. In limine litis va dichiarata l'improcedibilità del ricorso introduttivo, da intendersi superato all'esito dell'adozione da parte dell’Unione dei Castelli Morenici del provvedimento adottato a seguito del remand disposto da questa Sezione con l'ordinanza cautelare.
10.1. Va in proposito ricordato che il remand rappresenta una tecnica di tutela cautelare caratterizzata dal fatto di rimettere in gioco l'assetto di interessi definiti con l'atto gravato, restituendo all'Amministrazione l'intero potere decisionale iniziale, senza pregiudicarne il risultato finale; il provvedimento adottato all'esito del remand non costituisce una mera integrazione della motivazione del precedente, ma si configura come espressione di nuove ed autonome scelte dell'Amministrazione.
La sostituzione dell'atto impugnato a mezzo di un nuovo provvedimento, non meramente confermativo del precedente, rende improcedibile il ricorso.
10.2. Nel caso di specie, si osserva come a dispetto del nomen juris attribuito al provvedimento “ conferma diniego del permesso di costruire ”, deve a questo attribuirsi la natura di atto non meramente confermativo del precedente, in quanto integrato da una nuova valutazione anche in riferimento a circostanze ulteriori e diverse rispetto a quelle giudicate dal Tribunale meritevoli di approfondimento.
Ne consegue, come detto, l’improcedibilità del ricorso.
11. Passando all’esame del ricorso per motivi aggiunti, esso è da ritenersi nel merito fondato.
11.1. In punto di diritto deve preliminarmente osservarsi quanto segue.
Oggetto del presente giudizio è il diniego dell’Amministrazione al rilascio di un titolo edilizio per la realizzazione di una casa funeraria con sala del commiato.
In linea generale, la casa funeraria e la sala per il commiato sono due diverse tipologie d'uso che presuppongono caratteristiche simili, ma non identiche, e che così si differenziano in termini di definizioni.
Per casa funeraria si intende una struttura privata, gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, nella quale, su richiesta dei familiari del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie ed ospedaliere.
Al suo interno è possibile procedere all’osservazione, alla composizione e alla vestizione della salma, all'imbalsamazione e alla tanatoprassi, alla custodia e all'esposizione del cadavere anche a cassa aperta, e alle attività di commemorazione e di commiato del defunto.
Per sala del commiato si intende, invece, una struttura pubblica o privata, realizzata e gestita per ricevere, su richiesta dei familiari del defunto, e per tenere in custodia il feretro chiuso, ai fini dell'esposizione ai dolenti e della celebrazione di riti di commemorazione di tipo laico o religioso.
Essa consiste, più propriamente, in una struttura in grado di ospitare il defunto ed i suoi familiari nel periodo intercorrente tra il momento del decesso e quello della sepoltura. Questo servizio è rivolo a quanti non possono o non vogliono allestire la camera ardente presso la propria abitazione.
11.2. La disciplina di riferimento, demandata al legislatore regionale, è contenuta – per quanto qui di interesse - nella LR n. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).
In particolare, l’art. 70 bis , aggiunto al testo originario dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 4 marzo 2019, n. 4, prevede quale unica limitazione in materia di localizzazione la seguente disposizione del comma 5, che reca testualmente “ Le case funerarie non devono essere ubicate nelle immediate vicinanze delle strutture sanitarie, dei cimiteri e dei crematori, nonché delle strutture socio-sanitarie e socio assistenziali, degli hospice, salvo quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale” .
La ratio di tale disposizione è di evitare l’alterazione della concorrenza attraverso il posizionamento in aree strategiche maggiormente attrattive della clientela.
Con riferimento alla natura di tale attività, come questo TAR ha già avuto modo di affermare (v. ordinanza Sez. II, n. 291 del 7 settembre 2020), pur rispondendo ad un bisogno di interesse generale, l’attività di una casa funeraria è un servizio liberamente gestito da privati, che, sotto il profilo urbanistico, non presuppone un’espressa localizzazione nel PGT, salvo le generali limitazioni di cui al citato art. 70 bis e, più in generale, il rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 74 della LR n. 33/2009, come sostituito da ultimo dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 4 marzo 2019, n. 4.
Per espressa disposizione del legislatore regionale, infatti, per attività funebre si intende un’attività imprenditoriale “ da svolgere secondo i principi di concorrenza nel mercato ” (art. 74 cit.), per cui vige, in ragione della natura stessa dell’attività, il generale divieto di introduzione - in via legislativa o amministrativa - di misure che incidano ingiustificatamente in modo invasivo sulle scelte degli operatori economici (arg. ex art.41 Cost.)
I servizi funerari, infatti, non rientrano tra i servizi che la direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nota anche come direttiva Bolkestein, cui è stata data attuazione con il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, esclude dal suo ambito di applicazione. In particolare, i servizi funerari non sono riconducibili alle prestazioni attinenti all’ambito della sanità e della sicurezza pubblica, escluse ex art. 2, par. 2, lett. f) e i), né più in generale alla categoria dei servizi in cui è preminente l’interesse generale alla loro esecuzione. La libertà di esercizio delle attività non escluse può essere variamente limitata da ciascuno Stato, ma solo per soddisfare le esigenze imperative di interesse generale, e nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario, tra cui quelli di non discriminazione e di proporzionalità.
11.3. In tale solco interpretativo, va sottolineato che pur essendo la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, un motivo imperativo di interesse generale riconosciuto dalla direttiva n. 2006/123/CE (art. 4 n.8), gli strumenti urbanistici prevalgono sulla libertà di prestazione dei servizi solo nei limiti in cui questo sia necessario per la regolazione dell’assetto del territorio, non per indirizzare o dirigere l’esercizio delle attività economiche. In particolare, gli strumenti urbanistici non possono essere utilizzati per introdurre meccanismi di contingentamento o limiti di accesso al mercato sotto le mentite spoglie di un vincolo di localizzazione.
Le disposizioni urbanistiche contenenti simili restrizioni devono quindi essere disapplicate, salvo che l’amministrazione dimostri la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale. In ogni caso, anche se tale dimostrazione viene fornita, è necessario disapplicare le previsioni che impongano alle imprese sacrifici sproporzionati rispetto allo scopo perseguito.
In altri termini, anche la disciplina urbanistica deve uniformarsi, per il tramite in primo luogo di un’interpretazione conforme da parte dell’amministrazione, ai principi dell’ordinamento europeo, senza poter, in via surrettizia, ampliare il perimetro delle attività economiche sottoposte a regolazione.
12. Venendo al caso di specie, l’art. 20 delle NTA disciplina espressamente le attività e i servizi funebri, prevedendo, al punto 3, per le sale del commiato una “ collocazione nel contesto urbano idonea ad assicurare il rispetto dei dolenti, ma anche a evitare ogni interferenza con le attività esistenti, la residenza, le attività commerciali e direzionali, le attività recettive, di ristorazione e di ristori, le attività ludiche, ricreative e per il benessere della persona, i servizi d’interesse generale ”.
È evidente che una così ampia formulazione, che fa riferimento ad “ ogni interferenza” , se si aderisse a un’interpretazione letterale, finirebbe per vietare sic et simpliciter , in ogni contesto urbanizzato, la realizzazione di sale del commiato, non potendosi ritenere mai completamente ineliminabile una seppur minima interferenza tra attività collocate a distanza ravvicinata.
La disposizione urbanistica, pertanto, si porrebbe in contrasto con i principi suesposti se non si passasse – in ossequio al principio di conservazione degli enunciati normativi – a un’interpretazione adeguatrice , in un’ottica teleologicamente orientata.
12.1. Orbene, la necessità di evitare immistioni tra gli spazi dedicati alla casa funeraria e gli spazi dedicati ad altre attività è certamente desumibile dalla complessiva disciplina degli art. 70- bis e 74 della LR 33/2009.
Questa separazione, del resto, tutela sia interessi pubblici di natura igienico-sanitaria sia l’interesse dei privati a non essere esposti senza il proprio consenso alle conseguenze dello svolgimento di attività funerarie.
L’art. 20 delle NTA codifica quindi, in astratto, un principio della materia.
Nell’ottica dell’indicata interpretazione orientata, ed al fine di individuare le posizioni giuridiche idonee a legittimare l’opposizione all’apertura di una casa funeraria con sala del commiato, il concetto di interferenza rilevante deve quindi essere inteso nel senso della sovrapposizione tra due o più contestuali attività, sicché può negarsi l’espletamento dell’una se, e solo se, il suo concreto esercizio escluda o renda particolarmente gravoso l’esercizio delle altre, senza che sia dirimente ai fini di tale valutazione la collocazione delle stesse nel medesimo contesto spaziale, la quale può al più assurgere al ruolo di indice di tale condizione.
12.2. Fatte queste precisazioni, è di immediata evidenza che l’Unione dei Comuni non ha dimostrato, neanche in sede di riesame, il fondamento della ritenuta incompatibilità dell’attività funeraria con il contesto. Una valutazione di incompatibilità, infatti, non può genericamente giustificarsi con riguardo alla presenza di altre attività o di abitazioni nelle vicinanze.
Il disturbo dell’attività funeraria sullo svolgimento di attività nel contesto residenziale o commerciale è invece enunciato dall’Unione dei Comuni in via meramente assertiva. Non risulta sufficientemente motivato come l’attività in questione, pur introducendo un’innovazione nello stato dei luoghi, diminuisca o renda più incomodo, in concreto, l’esercizio delle altre attività esistenti, di talché non emergono ragioni per attribuire ai titolari delle attività esistenti un potere di veto sull’insediamento di una nuova impresa.
Del pari, va considerato che l’incremento del traffico veicolare in conseguenza dell’apertura della casa funeraria è un fenomeno del tutto normale, non dissimile da quanto potrebbe verificarsi per qualsiasi attività di servizi conforme alla destinazione urbanistica , e non può quindi essere visto come una causa di per sé ostativa.
Posto che in via generale la compatibilità urbanistica delle sale del commiato con le zone B2 e A è stata riconosciuta dall’Unione dei Comuni ancora nel parere di data 9 giugno 2021, per dimostrare l’incompatibilità in concreto sarebbe stata necessaria l’individuazione di interferenze sitospecifiche, le quali, a loro volta, avrebbero dovuto essere soppesate attraverso un bilanciamento tra i contrapposti interessi di tutti i soggetti coinvolti. Un simile bilanciamento è però del tutto assente del caso di specie.
Deve comunque affermarsi che in siffatto bilanciamento l’elemento della visibilità dell’attività di casa funeraria da punti di vista più o meno ravvicinati non può essere considerata un impedimento assoluto – pena, ancora una volta, l’esclusione in via surrettizia da tutte le aree urbanizzate – sicché va debitamente presa in considerazione la possibilità di prescrizioni specifiche, anche consistenti in misure di mitigazione visiva che possano, al tempo stesso, attenuare l’impatto dell’attività nel contesto di riferimento e consentirne l’espletamento.
Tale valutazione non è stata correttamente operata nel caso di specie, non ritenendosi sufficiente il mero richiamo alla non esaustività delle forme di mitigazione proposte (barriere verdi) in ragione della loro possibile, futura, amovibilità. In realtà, se l’imposizione di una barriera vegetale è contenuta in una specifica prescrizione del permesso di costruire l’Unione dei Comuni può in ogni momento ordinare il ripristino delle siepi rimosse, anche su richiesta dei vicini, comminando sanzioni pecuniarie in caso di inottemperanza.
Neanche può ritenersi ostativo il generico riferimento al disturbo sonoro proveniente dalle aree esterne utilizzate dai dolenti, trattandosi di una conseguenza ineliminabile per qualsiasi attività che preveda l’afflusso di persone. Rimane peraltro aperta la possibilità di prescrivere apposite barriere acustiche.
In definitiva, la motivazione del diniego è meramente assertiva ed apparente.
12.3. Risultano altresì fondate le censure relative al tema dell’asserito aumento di volume previsto in progetto.
L’Unione dei Comuni afferma nel diniego che la chiusura di un passaggio coperto al piano terra, pur essendo una modifica consentita dalle norme vigenti, determinerebbe un aumento volumetrico non ammesso dalla disciplina della zona A, se non a seguito di compensazione volumetrica.
La ricorrente prospetta invece una ricostruzione alternativa che appare suscettibile di condivisione.
Emerge infatti dalla planimetria di confronto del progetto (all. 4bis al doc. 21 - Riscontro della ditta OR RI di RA IC alla richiesta del 06.12.2024 ) che trattasi dell’inserimento di una parete esterna in un vano che già genera volume, di talché non si configura alcun aumento volumetrico per il quale possa ritenersi doverosa (ai sensi dell’art. 15.3.19 delle NTA) una compensazione.
Il riferimento al tamponamento di un porticato, pertanto, è del tutto erroneo trattandosi, come è evidente, di uno spazio concluso, inserito in una cortina edificata storica di antica formazione ed iscritto al catasto fabbricati quale autorimessa coperta (C6) di cui al mappale 479 subalterno 3 del foglio 18.
13. Con riguardo alle censure che lamentano l’introduzione di nuovi motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, come detto concernenti i requisiti degli impianti, le dimensioni della camera ardente, la promiscuità dei percorsi tra il personale e l’utenza, le barriere architettoniche e la compensazione volumetrica, vanno premesse talune considerazioni di ordine generale, le quali convergono nel senso della condivisibilità delle prospettate doglianze.
13.1. La riedizione del potere a seguito di remand si interseca inevitabilmente con il tema più generale della consumazione del potere a seguito di una pronuncia giudiziale.
Poiché il remand viene disposto con un’ordinanza cautelare, spetta al giudice amministrativo circoscrivere, con l’ordinanza stessa, l’ambito entro il quale residuano spazi di discrezionalità amministrativa. Quest’ultima si esercita su questioni che non sono state affrontate dal provvedimento impugnato ma, allo stesso tempo, non possono essere anticipate dal giudice, il quale descrive però la cornice in cui deve collocarsi la nuova valutazione dell’amministrazione.
Il potere dell’amministrazione è fatto salvo per quanto necessario a consentire un nuovo esame privo dei vizi riscontrati nel provvedimento impugnato. L’amministrazione non può intendere il remand come l’occasione per una riedizione integrale del potere, rimettendosi in termini da sola con riguardo a questioni non sollevate in precedenza, e individuando così motivi di rigetto ulteriori e diversi rispetto ai vizi eccepiti nel ricorso .
Si ritiene in proposito che al remand vada esteso il principio del cd. one shot temperato, il quale trova oggi espressa enunciazione nell’art. 10- bis L. n. 241/1990, nella formulazione risultante dalle modifiche di cui al decreto‐legge 16 luglio 2020 n. 76, conv. in L. 11 settembre 2020, n. 120.
Se infatti, come confermato dalla Relazione illustrativa di accompagnamento al d.l. n. 76/2020, ratio della norma è quella di « evitare (…) plurime reiterazioni dello stesso esito sfavorevole con motivazioni sempre diverse, tutte ostative, parcellizzando anche il processo amministrativo », tale esigenza si pone anche nell’ipotesi di una nuova valutazione attuata a seguito di ordinanza propulsiva.
13.2. La vicenda in esame – caratterizzata, da un lato, dalla riproposizione delle medesime vaghe motivazioni, e dall’altro lato dall’introduzione di motivazioni e nuove e diverse – costituisce un esempio paradigmatico dell’effetto che il legislatore ha inteso evitare con la novella legislativa. Dal secondo diniego emerge la sostanziale volontà di confermare comunque la decisione originaria, prescindendo dalle indicazioni del remand , e consumando inutilmente la risorsa scarsa del processo.
14. In considerazione di quanto sopra, esaurito ormai il tratto libero dell’agire amministrativo, il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto. L’effetto conformativo della pronuncia vincola l’Unione dei Comuni a rilasciare il permesso di costruire richiesto.
15. Va invece rigettata l’istanza risarcitoria, in quanto solo genericamente formulata.
16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge, nonché l’importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Costanza Cappelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO