Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 224/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv.to P.IVA_1
Marianna Conforto del foro di Marsala, elettivamente domiciliato in
Palermo nella via Siracusa n. 30 presso lo studio dell'avv.to Rosalba
Genna;
– parte appellante –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, C.F._1
dall'avv. Francesco Salvo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salemi, via G. Marconi n. 15
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Corte di Appello Palermo sez. II civile
Conclusioni delle parti: per l'appellante – come in atto di appello;
per l'appellato –
come in comparsa di costituzione e risposta.
XXXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 655/2019 emessa in data
2.7.2019, in accoglimento della domanda proposta da Parte_2
[.
, accertando la responsabilità del , in persona del Sin- Parte_1
daco pro tempore, ai sensi dell'art. 2051 c.c., lo condannò al risarci- mento del danno patito dall'attore quantificato in complessivi €
44.533,50 oltre interessi;
condannò, per l'effetto, il convenuto al pa- gamento in favore di controparte delle spese di lite, liquidate nel com- plessivo importo di € 4.524,95 per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, ponendo quelle delle cc.tt.uu., come liquidate con separati decreti, definitivamente a carico della parte soc- combente.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello il , Parte_1
chiedendone l'integrale riforma.
Si costituiva in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1
chiedendo la conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 5.3.2025, tenuta in modalità “cartolari”, con ordinanza del 10.3.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclu-
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sionali e memorie di replica.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di appello il censura la Parte_1
sentenza di primo grado per avere ritenuto provato il sinistro e il luo- go ove si sarebbe verificato, vale a dire nel tratto di strada extra urba- na secondaria IA CA (territorio di ) piuttosto che nella Pt_1
prosecuzione del tratto di strada Sp n. S, stante l'incertezza degli esiti della prova orale con il teste il quale è intervenuto successi- Tes_1
vamente e non ha assistito alla caduta.
L'appellante rileva che, in assenza di un rapporto d'intervento delle forze dell'ordine o dei Vigili Urbani, nessuna prova l'attore aveva fornito circa il luogo esatto della caduta del ciclomotore, contestato dall'ente convenuto alla luce, peraltro, della testimonianza resa dall'ing. , tecnico del il quale aveva descrit- Tes_2 Parte_1
to un diverso tratto di strada, in discesa ove insisteva una buca sull'a- sfalto non nella carreggiata percorsa dal ciclomotore ma nel senso op- posto di marcia. D'altra parte, tale prova non potrebbe neppure desu- mersi dagli esiti della ctu tecnica a firma dell'ing. il quale ha Per_1
ricostruito i fatti sulla base delle dichiarazioni rese dai testi e dal so- pralluogo intervenuto, però, in epoca successiva ai fatti di causa, sicché nessuna prova è stata fornita nel giudizio del luogo esatto dell'evento e, dunque, sulle condizioni della strada.
2. Con il secondo motivo di appello, il contesta Parte_1
la ritenuta dimostrazione del nesso eziologico tra la asserita buca
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sull'asfalto e la rovinosa caduta delle moto condotta da . So- CP_1
stiene l'appellante che, diversamente da quanto statuito dal Tribunale, non è emersa in primo grado la prova che la buca descritta dal ctu dott.
e raffigurata nelle foto, situata nella stessa direzione di Per_1
marcia del ciclomotore, fosse stata la causa della caduta del motocicli- sta, giacché l'unico testimone non può ritenersi teste Testimone_3
attendibile avendo espressamente dichiarato di ricordarsi dell'inci- dente stradale soltanto perché aveva consultato una sua precedente dichiarazione scritta, non era stato un testimone oculare del sinistro avendo visto la moto scivolare ad una distanza di circa 100 metri ri- spetto alla sua posizione di marcia sicché non vi era altra prova che dimostrasse il nesso causale tra le condizioni della strada e il sinistro occorso all'appellato.
3.4. Con il terzo e il quarto motivo di appello, viene investita da gravame la sentenza per non avere ritenuto ricorrente, nella specie, una causa di interruzione del nesso eziologico per effetto del compor- tamento colposo del danneggiato, al quale andrebbe, in subordine, at- tribuito un concorso di colpa pari al 70% nella causazione dell'evento per non avere fornito la prova: dell'uso del casco allacciato e omologa- to;
dell'andatura moderata del mezzo;
si trattava di una strada dal me- desimo abitualmente percorsa le cui condizioni erano, pertanto, cono- sciute e la stessa era ben visibile essendo il sole tramontato da circa 23 minuti. Indi, la buca era prevedibile e il sinistro evitabile qualora l'attore avesse usato l'ordinaria diligenza.
5. Infine, il quinto motivo censura l'errata quantificazione del
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danno biologico come accertato dal ctu, nella misura del 13%, senza, tuttavia, alcuna specificazione dei singoli postumi, della relativa de- terminazione e della compatibilità di essi con l'utilizzo del casco se gli stessi avessero il carattere della permanenza con richiesta di sua rin- novazione.
XXXX
Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni prelimi- nari di inammissibilità dell'appello, sollevate dalle parti appellate, ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., non emergendo alcuna manifesta infonda- tezza dei motivi di gravame avanzati dall'appellante (cfr. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n. 7155), né ai sensi dell'art 342 c.p.c., do- vendo-si richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo della giuri- spruden-za di legittimità per il quale, ancorché non si richieda l'utilizzo di par-ticolare formalità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno inter-pretati nel senso che l'impugnazione deve contene- re, a pena di inam-missibilità, una chiara individuazione delle questio- ni e dei punti con-testati della sentenza impugnata e, con essi, delle re- lative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentati- va che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'uti-lizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, te-nuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità ri- spetto alle im-pugnazioni a critica vincolata” (SS.UU. Cassazione civile
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sez. un., 21/03/2017, n.7155). Nella specie, dalla lettura dell'atto in- troduttivo sono chiaramente individuati i capi della sentenza del Tri- bunale inve-stiti da gravame e i passaggi argomentativi che li sorreg- gono;
“le ar-gomentazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una dif- ferente decisione" (Cass. n. 2143/15).
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Tutti i motivi di appello, da trattarsi congiuntamente perché lo- gicamente connessi investendo l'integrale percorso motivazionale del- la sentenza impugnata, sono infondati.
È pacifico perché pienamente provato, all'esito della compiuta istruttoria processuale del primo grado, che in data 11.7.2016 intorno alle ore 21:00 circa, , alla guida del motociclo Honda Controparte_1
targato BD32180, nel percorrere la strada comunale IA-CA nel territorio del Comune di , con senso di marcia verso , rovi- Pt_1 Pt_1
nava al suolo, subendo lesioni personali e il danno al mezzo a causa delle condizioni dell'asfalto, particolarmente dissestato, per la presen- za di buca.
Il contesta l'intera dinamica dei fatti e, in parti- Parte_1
colare, quanto al profilo dell'an debeatur, la presenza del dissesto, la sua valenza causale rispetto alla caduta, il luogo ove avvenne il sinistro nonché il comportamento colposo asseritamente tenuto dal centauro, tutti elementi, tuttavia, che risultano pienamente provati all'esito della compiuta istruttoria, particolarmente completa ed esaustiva, assunta
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nel corso del giudizio di primo grado, ove sono stati sentiti i testi, è sta- ta espletata ctu tecnica ed acquisite le fotografie raffiguranti la strada, peraltro inserite nell'elaborato peritale all'esito del sopralluogo svolto dal consulente unitamente alle parti.
Analizzando, in primo luogo, gli esiti delle prove testimoniali, la dinamica dei fatti e l'individuazione delle condizioni della strada e il luogo esatto teatro dell'evento risultano tutti ben individuati dalle di- chiarazioni rese dai testi e . Il primo te- Testimone_4 Tes_5
stimone ha testualmente riferito: “si, ho visto la moto che proveniva verso di me che provenivo da in direzione IA, la moto è scivo- Pt_1
lata e io continuavo nella mia marcia e vedendo questo ragazzo a terra e arrivato ad un certo punto mi sono fermato a distanza di circa 30/40 metri, avvicinandomi al ragazzo che era a terra e ho cercato di chiamar- lo, ma lui non rispondeva, e chiamai su-bito il 118; e dopo essere stato messo in attesa, è arrivata un'altra autovettura, e allora dissi al condu- cente di quest'ultima di chiamare il 112; il motociclista era caduto a fac- cia in giù sulla cunetta sulla mia sinistra;
si, il motociclista aveva le luci accese, non sono in grado di indicare l'andatura, penso che non poteva andare a velocità elevata perché la moto è rimasta vicino al ragazzo;
le condizioni dell'asfalto non erano buone e c'era una buca e del terriccio subito dopo la buca;
la buca era sulla mia sinistra dove è caduta la moto;
la buca era a circa 5 metri prima rispetto a dove è caduto il ragazzo” (si Test veda verbale dell'udienza del 27.2.2018) e il teste , il quale prove- niva dallo stesso senso di marcia dell'attore, nel confermare tali fatti ha aggiunto “il tratto di strada è disconnesso ed è al buio completo;
ho
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avuto difficoltà a riconoscerlo;
era di sera, era già buio… nel tratto di strada non c'è segnaletica stradale;
l'asfalto è con parecchie buche;
le buche non sono segnalate;
le cunette sono piene di terra e erbacce e vi sono detriti” (si veda verbale dell'udienza del 20.3.2018).
Sempre in ordine alla descrizione dei luoghi teatro del sinistro,
l'ing. , nominato ctu, ha specificamente proceduto ad una Per_1
dettagliata descrizione della strada comunale operando un raffronto tra le fotografie prodotte dal e i luoghi come riscontrati nel CP_1
corso dell'operazioni peritali: “le caratteristiche dimensionali della “bu- ca” sono riferite al momento del mio sopralluogo;
dall'esame delle foto versate nel fascicolo cartaceo è possibile appurare che – grosso modo –
“quelle” caratteristiche riprese fotograficamente coincidono con quanto rilevato da questo CTU e che la “buca” insiste nella corsia di marcia asse- ritamente tenuta dal motociclista. La soluzione di continuità si estende al di là della linea ideale di mezzeria. In generale, per quanto riguarda buona parte del tracciato stradale, già a partire dall'innesto sulla pro- vinciale, la pavimentazione presenta numerose soluzioni di continuità poste a carico tanto della corsia di marcia tenuta dal motociclista quan- to nell'opposta. Non può, dunque, non rilevarsi che lo stato della pavi- mentazione sia alquanto degradato”.
La dinamica descritta dai testi rende dimostrazione delle preci- se fasi del sinistro poiché il teste , il quale viaggiava sulla corsia Tes_1
opposta a quella del centauro lo vide rovinare al suolo e, avvicinando- si, si avvide dell'esistenza, a circa 5 mt. di distanza, di una buca sull'asfalto che, ovviamente secondo una logica conseguenza, non può
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non ritenersi, stante la prossimità di essa con il corpo dell'appellato giacente svenuto al suolo e con la moto, la causa principale ed esclusi- va della rovinosa caduta.
D'altra parte, il sinistro è stato certamente causato dalle condi- zioni generali dell'asfalto tutte particolarmente degradate e dissestate come descritte dal ctu ed agevolmente visibili dalle fotografie prodot- te.
La stessa testimonianza resa da teste , tecnico comunale al- Tes_2
le dipendenze dell'appellante, non è idonea a scalfire in alcun modo la veridicità dei fatti come allegati dall'attore in primo grado, avendo il medesimo ammesso, nel dichiarare che la buca era presente nella car- reggiata opposta a quella percorsa dal , che però “nel punto CP_2
in cui ho individuato l'accaduto c'era solo questa buca, la strada non era nelle migliori condizioni, altre buche come quella non ve ne erano ma
c'erano altri dissesti;
non ho ispezionato però tutta la strada” e il consu- lente precisa, infatti, per corroborare la prova del nesso eziologico tra le condizioni della “res” e il sinistro, che “trattandosi di un veicolo a due ruote il suo equilibrio è notoriamente meno stabile rispetto ad un veicolo
a quattro ruote e la soluzione di continuità del manto stradale, per come evidenziata nelle foto in atti ed in quelle riprese da questo CTU, può be- nissimo comportare la perdita di equilibrio e successiva caduta del suo conducente anche per velocità non necessariamente elevate. Si fa notare, poi, che nell'intorno della buca ed al suo interno vi è presenza di sostan- ze distaccatesi dal manto stradale (brecciolino) il che influenza (ridu- cendola) l'aderenza pneumatico/pavimentazione.
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In secondo luogo, nessun comportamento colposo è ascrivibile al conducente del mezzo, il quale è risultato indossasse il casco, come riferito da tutti i testi, del tipo aperto davanti, allacciato tant'è che an- che mentre era a terra è rimasto indossato, e non viaggiava a velocità sostenuta come dimostrato dal fatto che in posizione di quiete, dopo la caduta, la moto si trovava a pochi metri di distanza dal corpo del cen- tauro.
La compatibilità tra le lesioni e l'uso del casco ha formato ogget- to di specifico accertamento peritale. Sul punto il consulente medico ha confermato che le lesioni riportate e localizzate in prevalenza sul volto, sono compatibili con l'uso di dispositivi di sicurezza, conclusioni parimenti confermate dal perito tecnico ing. il quale ha, pe- Per_1
raltro, precisato “si ritiene che la localizzazione delle accertate lesività a carico del capo del motociclista possono essersi verificate anche in pre- senza del casco regolarmente in situ. Le lesività, infatti, investono un'area del volto che – di norma ed a seconda della tipologia di casco – non sono segregate. Nell'eventuale assenza di casco, normalmente ed il più delle volte, si riscontrano lesività poste in sede occipitale o tempo- ro/parietale del capo. Ciò, nel caso di ispecie, non è stato rilevato. Ne consegue che, con altissima probabilità, il motociclista al momento dell'evento faceva uso del presidio (casco).
La norma di riferimento è, nella specie, rappresentata dal ri- chiamato art. 2051 c.c., per il quale è necessaria: in primo luogo,
l'esistenza di una res che si connoti per un dinamismo intrinseco o, comunque, attivabile da fattori esterni, tale dunque da arrecare a terzi
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pregiudizi oggetto di ristoro;
in secondo luogo, la sussistenza di un soggetto sul quale gravi l'obbligo di custodia della res, nozione questa da intendersi in termini non solo giuridici ma anche fattuali, cosicché ben può assurgere a garante anche un possessore illegittimo;
in terzo luogo, la prova, che incombe – anche in forza del principio generale espresso all'art. 2697 c.c. – sul danneggiato attore, del nesso causale che avvince la res con il danno.
Con specifico riguardo al requisito della res causativa del danno, va inoltre chiarito come la stessa possa anche consistere in una cosa inerte, per sua natura priva di un dinamismo interno o, comunque, at- tivabile da fattori esterni tale da cagionare a terzi conseguenze pregiu- dizievoli, la quale però può ritenersi causa quando si unisca alla con- dotta umana, sempre che quest'ultima non assuma un'efficienza causa- le esclusiva tale da integrare il c.d. caso fortuito. In una siffatta eve- nienza, infatti, la condotta umana è tanto abnorme, eccezionale, im- prevedibile, imprudente e ingovernabile da recidere il nesso eziologico che si era accertato avvincere la res con il danno.
In altri termini, il danneggiato che invochi il risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c. è onerato di individuare la res che ritiene causa del danno patito e di fornire la prova del nesso causale con il dedotto danno.
In questo senso si può richiamare quanto affermato dalla giuri- sprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che “[...] il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'Omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di
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sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmen- te evita il danno ( cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ). […] Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla co- sa;
non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o com- missiva del custode. […] A tale stregua, in quanto estraneo alle […] regole sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi as- sumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di ave- re, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circo- stanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemente, Cass.,
20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390). E con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circo- stanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata di-
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ligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'im- piego di mezzi (non già di entità; meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651)” (cfr. negli esposti termini,
Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 09.06.2016, n. 11802).
Soltanto dopo che il danneggiato ha allegato e provato il nesso causale tra la res e il danno, il giudice può passare a vagliare le difese volte dal custode convenuto. Benché la sua responsabilità si presuma, egli non è, infatti, chiamato per ciò solo a rispondere e ben può andare esente da responsabilità se e in quanto riesca a provare non già di ave- re osservato il criterio della diligenza, e cioè di non essere stato in col- pa, ma che, nella specie, è intervenuto un fattore causale talmente ab- norme, eccezionale, imprevedibile, ingovernabile da aver reciso, in ra- dice, il nesso causale tra la cosa e il danno. Quello appena descritto è noto come caso fortuito e, secondo un principio di diritto ormai costi- tuente ius receptum, può essere anche integrato dalla condotta del danneggiato, purché si connoti per i superiori caratteri dell'assoluta abnormità, eccezionalità, imprevedibilità e ingovernabilità. In senso contrario, la condotta del danneggiato può rilevare alla stregua di un mero concorso colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. su ecce- zione di parte, come tale idoneo soltanto a determinare una riduzione del quantum risarcitorio in proporzione all'entità della colpa da asse- gnare alla condotta medesima.
Orbene, alla luce del compendio probatorio versato in atti, deve ritenersi pienamente provato il fatto, la dinamica del sinistro ascrivibi- le causalmente alle condizioni dissestate della strada, priva di segnale-
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tica, sia orizzontale che verticale, di illuminazione, con asfalto pieno di buche, avvallamenti taluni ricoperti di materiale di risulta ed erbacce senza che sia in alcun modo emerso alcun profilo di colpa in capo al Ri- servato tale da incidere sul nesso eziologico né diminuire l'entità del risarcimento.
Infine, in ordine alle contestazioni avanzate dal Parte_1
sugli esiti della ctu, ogni deduzione critica risulta confutata dai chiari- menti forniti dal ctu dott. con la nota integrativa del 10.1.2019 Per_2
ove ha dettagliatamente spiegato la tipologia di postumi residuati dalle lesioni riportate nel sinistro e la relativa quantificazione: “relativamen- te ai disturbi soggettivi del periziando, lo stesso ha riferito, durante l'accertamento, “cefalea, vertigini, irritabilità ed algia cronico recidivan- te” nelle sedi interessate dal trauma/fratture. Il sottoscritto ha obbietti- vato algia alla digito pressione in sede lombare, Romberg positivo e limi- tazione dei movimenti del rachide ai gradi estremi. Durante l'accerta- mento il periziando ha riferito di indossare il casco senza fornire dettagli relativamente al modello indossato. Il sottoscritto perviene ad una valu- tazione globale del danno pari al 13% valutando i rispettivamente: -1) per il trauma cranico -commotivo ( 3%); -2) per la frattura del processo trasverso vertebrale ( 3%) -3) per i postumi di frattura del massiccio facciale ( 3%) -4) per il Danno estetico ( 4%)”. Da tale descrizione emerge con chiarezza la natura di postumi permanenti che incidono sulla qualità della vita del danneggiato sicché correttamente il primo giudice ne ha personalizzato il risarcimento includendo nel punto per- centuale anche l'aumento, da reputarsi congruo e ancorato agli indici
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tabellari, per i pregiudizi di natura soggettiva.
L'appello, pertanto, è integralmente rigettato.
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In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del giudizio che si liquida- no, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022, e si distraggono in fa- vore del procuratore costituito antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così co- me modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto dal , in persona del Sindaco Parte_1
pro tempore, avverso la sentenza n. 655/2019 emessa dal Tribunale di
Marsala in data 2.7.2019; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 4.196,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge che si di- straggono in favore del procuratore costituito antistatario ex art. 93
c.p.c. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della di- sposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte ap-
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pellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 18.6.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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