Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
2889/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel -
Dott.ssa. Gabriella Ferrara - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2889 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] nata il [...] a [...]: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. FERRARO MASSIMO C.F._1 presso il quale elettivamente domicilia al Corso Vittorio Emanuele, 737 –- 80122
NAPOLI
RICORRENTE
E
nato il [...] ad [...]: Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti EDUARDO PEPE e C.F._2
FREZZETTI MARIA GABRIELLA presso i quali elettivamente domicilia alla VIA
CHIATAMONE N. 63 NAPOLI
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/02/2024 la ricorrente, dott.ssa
[...] premettendo di aver contratto matrimonio con il resistente dott. Pt_1 CP_1
, in data 28/07/2005, in San IU SU (Napoli) e che dalla loro
[...] unione erano nati (Napoli, 15/01/2012) e (Napoli Persona_1 Persona_2
13/05/2014) deducendo che a causa della diversità di carattere, nel tempo, era
1
venuta meno l'affectio coniugalis rendendo impossibile la prosecuzione della vita coniugale, chiedeva pronunziarsi la separazione personale, disponendo l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, la previsione dei necessari tempi di permanenza con il genitore non collocatario, la previsione del contributo al mantenimento per le spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.4.2024, si costituiva il resistente che rappresentava nelle more i coniugi avevano raggiunto un accordo in ordine alla pronuncia della separazione e del divorzio, e chiedevano recepirsi le seguenti condizioni:
“1) omologare con sentenza la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) Assegnare la casa coniugale sita in Napoli alla Via M. Schipa, 77 di proprietà esclusiva della dott.ssa unitamente ai mobili ed agli arredi alla dott.ssa Pt_1 che la continuerà ad abitare unitamente ai figli minori, qui Parte_1 precisandosi che il dott. lascerà tale abitazione entro e non oltre il CP_1
31/07/2024.
Resta espressamente convenuto tra le parti che il dott. , fino a quando non CP_1 avrà il possesso materiale di un'abitazione, che dovrà essere finita, rifinita ed arredata in ogni sua parte e quindi idonea ad ospitare i figli minori quando staranno con il padre, e resteranno collocati, prevalentemente, presso la Per_1 Per_2 dimora materna in Napoli alla via M. Schipa, 77.
In questa evenienza le parti, onde assicurare la continuità dei rapporti padre – figli, stabiliscono che le modalità di incontro del padre con i figli minori, durante tale periodo, saranno le seguenti:
- il dott. trascorrerà con i figli minori i w/e a settimane alterne, con Controparte_1 prelievo dalle 19 del venerdì e li riaccompagnerà a scuola il lunedì.
- inoltre, il dott. potrà trattenere con sé i figli il mercoledì dalle ore 16 Controparte_1
e li riaccompagnerà a scuola il giovedì mattina.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
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3) I figli minori e restano affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) I minori saranno collocati presso entrambi i genitori, con i quali trascorreranno tempi paritetici secondo il seguente calendario:
- e trascorreranno con il papà, a settimane alternate, dal giovedì Per_1 Per_2 mattina con accompagnamento a scuola e fino a lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
- Nella settimana seguente, in cui e trascorreranno il fine settimana Per_1 Per_2 con la madre, staranno con il padre dal mercoledì mattina con accompagnamento a scuola e sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola.
- Con riferimento alle festività, nel mese di agosto i minori trascorreranno con i genitori 15 giorni consecutivi da concordare entro il entro il 15 maggio di ogni anno.
- Durante le vacanze natalizie il padre tratterrà con sé i figli minori dalle ore 11 del
24 dicembre alle ore 11 del 25 dicembre, e dalle ore 12 del 26 dicembre alle ore 11 del 1° gennaio.
Qualora la dott.ssa per motivi di lavoro, dovesse essere impegnata nella Pt_1 prima settimana di gennaio, durante tale periodo, i figli minori staranno con il padre e, pertanto, trascorreranno con la madre il periodo dal 26 dicembre al 1° gennaio.
- Circa le festività pasquali, i genitori, ad anni alterni, trascorreranno con i figli minori dalle ore 17 del Venerdì Santo al mercoledì, con accompagnamento a scuola.
Il regime di collocazione così determinato si pone in continuità rispetto all'attuale gestione dei figli, di cui si occupano in maniera sostanzialmente paritetica entrambi i genitori ed è pienamente rispondente alle esigenze dei minori, al fine di garantire una presenza costante nella loro vita e nella loro educazione e formazione (affettiva, culturale, spirituale) sia della mamma che del papà.
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5) In considerazione dell'affidamento condiviso, della collocazione sostanzialmente paritetica e delle condizioni economiche delle parti, ciascun genitore provvederà in maniera diretta al mantenimento dei figli nei periodi di permanenza presso di sè, mentre tutte le spese straordinarie cadranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo fissato dal tribunale di Napoli al quale le parti si riportano integralmente, qui precisandosi che saranno considerate straordinarie, e conseguentemente ripartite nella misura del 50%, anche le spese di abbigliamento.
6) Il dott. , sino a quando non si sarà trasferito definitivamente nell'abitazione CP_1 idonea ad ospitare i figli minori, continuerà a sostenere le spese per la gestione della casa familiare nonché quelle relative alla gestione dei figli, ivi comprese le spese straordinarie, a titolo esemplificativo: sportive (pattinaggio, calcetto, campi estivi e quant'altro); di formazione (corsi di lingua inglese) come avvenuto sino ad oggi in accordo tra i coniugi.
7) I coniugi si danno reciprocamente atto che godono di una soddisfacente condizione economica autonoma e, pertanto, provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quello dei figli.
9) Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice
Relatore, rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni”.
Con istanza congiunta del 08.05.2024 le parti confermavano di aver raggiunto un accordo a totale componimento della controversia, e chiedevano che l'udienza si svolgesse in modalità cartolare.
All'udienza del 14.5.24, depositavano tempestivamente note di trattazione scritta ex art. 127 ter debitamente sottoscritte da entrambe le parti, rinunciavano a comparire e confermavano la volontà di non volersi riconciliare.
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All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente il 09.05.2024, in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione. Con sentenza parziale del
7/6/2024, su parere conforme del PM, era pronunciata la separazione consensuale dei ricorrenti alle condizioni indicate in ricorso e contestualmente era fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla pronuncia divorzile.
All'udienza del 11/2/2025 celebrata in modalità cartolare su istanza congiunta delle parti, queste ribadivano la comune volontà di procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già omologate con la sentenza di separazione consensuale passata medio tempore in giudicato ed il Giudice relatore sulle conclusioni conformi del PM depositate il 26/2/2025, riservava la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge ( sei mesi) dalla data di comparizione dei coniugi dinnanzi al Tribunale per la separazione - che da giudiziale era stata trasformata in consensuale, avendo le parti raggiunto un accordo prima della celebrazione della prima udienza - ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno ribadito la propria volontà che sia pronunciata lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo, già accolte e omologate nella sentenza di separazione consensuale che di seguito si riportano: “
1-In ordine alla casa coniugale. Confermare che la casa coniugale sita in Napoli alla
Via M. Schipa, 77 di proprietà esclusiva della dott.ssa unitamente ai mobili Pt_1 ed agli arredi in essa contenuti, resta assegnata alla dott.ssa che Parte_1 la continuerà ad abitare unitamente ai figli minori quando staranno con la madre.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 2- i figli minori e Persona_1
restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
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seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3- i minori saranno collocati presso entrambi i genitori, con i quali trascorreranno tempi, sostanzialmente, paritetici secondo il seguente calendario: • e trascorreranno con il papà, a settimane Per_1 Per_2 alternate, dal giovedì mattina con accompagnamento a scuola e fino a lunedì mattina con accompagnamento a scuola. • Nella settimana seguente, in cui e Per_1 Per_2 trascorreranno il fine settimana con la madre, staranno con il padre dal mercoledì mattina con accompagnamento a scuola e sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola. • Con riferimento alle festività, nel mese di agosto i minori trascorreranno con i genitori 15 giorni consecutivi da concordare entro il entro il 15 maggio di ogni anno. • Durante le vacanze natalizie stabilire che il padre tratterrà con sé i figli minori dalle ore 11 del 24 dicembre alle ore 11 del 25 dicembre,
e dalle ore 12 del 26 dicembre alle ore 11 del 1° gennaio. Qualora la dott.ssa per motivi di lavoro, dovesse essere impegnata nella prima settimana di Pt_1 gennaio, durante tale periodo, i figli minori staranno con il padre e, pertanto, trascorreranno con la madre il periodo dal 26 dicembre al 1° gennaio. - Circa le festività pasquali, i genitori, ad anni alterni, trascorreranno con i figli minori dalle ore
17 del Venerdì Santo al mercoledì, con accompagnamento a scuola. -Il regime di collocazione dei minori così determinato, si pone in continuità rispetto all'attuale gestione dei figli di cui si occupano entrambi i genitori ed è pienamente rispondente alle esigenze dei minori, al fine di garantire una presenza costante nella loro vita e nella loro educazione e formazione (affettiva, culturale, spirituale) sia della mamma che del papà.
4- In considerazione dell'affidamento condiviso, della collocazione sostanzialmente paritetica e delle condizioni economiche delle parti, ciascun genitore provvederà in maniera diretta al mantenimento dei figli nei periodi di permanenza presso di sé, mentre tutte le spese straordinarie cadranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo fissato dal tribunale di Napoli al quale le parti si riportano integralmente, qui precisandosi che saranno considerate straordinarie, e conseguentemente ripartite nella misura del 50%, anche le spese di abbigliamento.
5- I coniugi si danno reciprocamente atto che godono di una soddisfacente condizione economica autonoma e, pertanto, provvederanno ognuno al proprio mantenimento, con estinzione, pertanto, totale e definitiva dell'obbligazione di mantenimento.
6- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei
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rispettivi passaporti e di quello dei figli.
7-Ordinare al Comune di San IU
SU di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono conformi agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente decisione. In particolare, attesi i tempi di permanenza dei minori quasi paritari presso ciascuno dei genitori, pattuizione che in concreto soddisfa maggiormente il diritto dei minori alla bigenitorialità effettiva rispetto al contributo al mantenimento a beneficio del genitore cosiddetto collocatario in via prevalente, la contribuzione diretta al mantenimento, come pattuita, risulta conforme agli interessi della prole.
Ritiene, altresì, il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, senza necessità ex art 473 bis 4 co 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Le spese di giudizio, come dalle parti richiesto, sono compensate tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, lo scioglimento del matrimonio, celebrato tra Parte_1
e in San IU SU (NA) il 28/7/2005 Controparte_1
• omologa le condizioni necessarie concordate tra le parti;
• prende atto delle ulteriori condizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San IU SU
(NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 11, P. I, anno 2005) 7 2889/2024
• spese compensate
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/2/2025
Il giudice relatore il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo dott.ssa Valeria Rosetti
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