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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/12/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 237/23 R.G.
promosso da
(c.f. ), sito in San Benedetto del Tronto alla via Parte_1 P.IVA_1
Niccolò 4, 5/A, in persona del suo Amministratore protempore , Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Caporossi ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del detto difensore alla Via Turati 2, 63047, San Benedetto del Tronto
(AP)
APPELLANTE
Contro (cf ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
SS IC ed elettivamente domiciliato in San Benedetto del Tronto (AP) alla via
UI FE n.88 presso lo studio del medesimo
APPELLATO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro la data del 17/09/2025, fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 547/2022, pubblicata dal Tribunale di
Ascoli Piceno il 05/09/2022 (rg 1369/2018)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n.547/2022, pubblicata il 05/09/2022, il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto parzialmente l'opposizione proposta da avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 267/2018, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno il 19/23.04.2018 su istanza del e, per l'effetto, ha revocato il decreto-ingiuntivo Parte_1
opposto per non avere dimostrato la parte creditrice odierna opposta la certezza, liquidità ed esigibilità del credito nell'importo così indicato e preteso e per essere invece emersa la prova della debenza della somma pari ad euro 5.941,19 complessiva, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, a favore del
[...]
odierno opposto, della somma di euro 5.941,19, Controparte_2
oltre interessi legali dalla data del ricorso per procedimento monitorio fino all'effettivo soddisfo. Spese legali interamente compensate fra le parti.
Avverso l'impugnata sentenza ha proposto appello il Parte_1
deducendo le motivazioni di seguito riepilogate ed esaminate, per chiedere, in via principale, ritenuto esistente, certo, liquido ed esigibile il credito azionato con il procedimento monitorio, il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e, accertato il credito esistente del verso il condomino moroso la Parte_1 CP_1
condanna di quest'ultimo al pagamento della somma ingiunta pari ad € 22.208,79, o quella diversa risultante di giustizia oltre interessi, sempre entro lo scaglione di valore considerato”; in ogni caso: la riforma della gravata pronuncia anche in ordine alla regolazione delle spese di lite del primo grado e del procedimento monitorio, con vittoria di spese del doppio grado.
Con comparsa di risposta, depositata il 29/07/2023, si è costituito in giudizio contestando le motivazioni del gravame, per chiedere il rigetto CP_1
dell'appello proposto siccome inammissibile in rito, infondato in fatto e in diritto e comunque il rigetto di ogni avversa domanda, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
In data 03.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo il censura la gravata pronuncia nella Parte_1
parte in cui recita:
“l'opposizione sia parzialmente fondata per non avere la parte creditrice dimostrato la certezza, liquidità ed esigibilità del credito di cui al procedimento monitorio nell'importo complessivo richiesto. ..omissis...parte ricorrente si sia limitata a richiedere l'ingiunzione di pagamento per la complessiva somma di € 22.208,79 producendo un estratto conto e richiamando il bilancio consuntivo per le varie annualità approvate dall'assemblea dei condomini, in numero di 4, ma senza specificare gli importi relativi alle diverse annualità di riferimento e senza distinguere spese ordinarie da quelle straordinarie.....omissis... anche a voler ammettere che
l'assemblea dei condomini abbia regolarmente approvato la contabilità di gestione e che, certamente, le relative delibere assembleari non siano state impugnate dal condomino oggi debitore opponente per cui gli oneri condominiali siano dovuti dai condomini, a fronte delle eccezioni del debitore, la parte creditrice non ha fornito un documento di sintesi, una scheda riepilogativa, o una richiesta dettagliata di somme, che definisse dettagliatamente gli importi richiesti e dunque le somme pagate dal
e quelle ancora dovute ed a titolo di cosa, se spese ordinarie o Parte_1 altro”. Deduce, a tal fine, che la pronuncia impugnata è contraddittoria in quanto, dapprima, afferma che sono stati prodotti documenti inidonei a giustificare la richiesta di pagamento, che l'assemblea dei condomini ha approvato la contabilità di gestione e che gli oneri condominiali sono dovuti, e, subito dopo, afferma la mancanza di una nota esplicativa o scheda riepilogativa che evidenzi in maniera dettagliata gli importi dovuti;
che tale affermazione è erronea ed ingiustificata in ragione del fatto che l'amministratore di condominio può riscuotere gli oneri condominiali in forza dell'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'assemblea condominiale, atteso che la ripartizione delle spese non può che essere compiuta sulla scorta delle tabelle millesimali in vigore la cui esistenza nel caso in esame è incontestata;
che, invero, il ha prodotto tutta la documentazione contabile e fiscale relativa alla Parte_1
gestione condominiale, ovvero i documenti contabili relativi alla gestione 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 con relativi bilanci preventivi e consuntivi e tutte le copie delle delibere assembleari di approvazione dei medesimi, con la conseguenza che tutte le spese sostenute dal sono state preventivamente deliberate ed Parte_1
approvate e quindi il ha fornito piena prova del credito azionato;
che, Parte_1
inoltre, sono stati prodotti tutti i documenti giustificativi, in particolare con la memoria n.2 ex art. 183, cioè tutte le fatture quietanzate e le contabili di pagamento suddivise per ciascun anno di riferimento.
Deduce, poi, in ordine all'inesistenza di debiti del verso terzi, ed in Parte_1
particolare nei riguardi della società , che dalla documentazione offerta CP_3
emerge che la ridetta società aveva emesso due fatture per l' esecuzione dei lavori di ristrutturazione: la n° 6 del 24/05/2011 dell'importo complessivo di € 17.600,00, pagata in acconto dall'amministratore in data 28/5/2011 con il versamento della somma di €
7.000,00 (v. pag. 25 e 26 sub doc. relativo alla gestione 2011) e la fattura n° 12 datata
26/07/2011 dell'importo di € 17.600,00 a fronte della quale il condominio opposto ha versato la somma di € 7.000,00 (v. pag. 22 e 23 sub doc. relativo alla gestione 2011); che, al riguardo, non coglie nel segno la pronuncia del Giudice di prime cure nel punto in cui (pag. 5) afferma che in ordine al pagamento dei lavori di ristrutturazione “è evidente che il abbia pagato un importo inferiore a quello della fattura Parte_1
con una differenza di € 3.600,00 pertanto già solo per questo è evidente che il
non possa pretendere dal somme non versate Parte_1 Parte_1 CP_1
all'impresa e non richieste da alcuno stante l'intervenuto fallimento “, atteso che il
Tribunale non si è avveduto che le somme non incassate dalla ditta esecutrice dei sopra menzionati lavori sono state decurtate dai bilanci come da verbale assembleare del
31.10.2017 e detratte, in proporzione, alle tabelle millesimali spettanti al Sig.
[...]
. Parte_3
Deduce, altresì, che, in base all'art. 63 disp. att c.c., l'amministratore del condominio può ottenere ingiunzione immediatamente esecutiva per il pagamento dei contributi dovuti dai partecipanti solo ove sussista uno stato di ripartizione ritualmente approvato dall'assemblea, in difetto della quale l'amministratore può, in ogni caso, richiedere ed ottenere decreto ingiuntivo “ordinario” per il pagamento dei contributi, motivo per cui l'eventuale mancata approvazione del relativo stato di riparto non costituisce motivo di revoca dell'ingiunzione per il pagamento di oneri condominiali, atteso che le spese deliberato dall'assemblea si suddividono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 c.c.; che la pronuncia impugnata si appalesa erronea e contraddittoria anche al successivo punto (pag. 4 ultimo capoverso) dove afferma che dalla documentazione sopra richiamata ed allegata agli atti, risulta che tutte le spese sostenute dal siano state preventivamente deliberate ed approvate e Parte_1
peraltro pagate dal , con ciò riconoscendo l'esistenza e certezza del credito Parte_1
azionato salvo poi dichiarare nella successiva parte decisionale che il creditore non dimostrato la certezza e liquidità del credito.
Deduce, ancora, che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima, atteso che quest'ultima costituisce titolo di credito del e, di per sé, prova l'esistenza del credito e legittima Parte_1 non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del Parte_1
a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto;
che, nella fattispecie in esame, le delibere assembleari debbono ritenersi tutte valide ed efficaci perché non impugnate e sono state peraltro supportate dai documenti contabili per cui non si comprende perché il avrebbe dovuto indicare criteri Parte_1
di attribuzione delle quote, atteso che i suddetti criteri esistono per legge e sono rappresentati dalle tabelle millesimali;
che il decreto ingiuntivo richiesto dall'amministratore di condominio per il pagamento dei contributi condominiali ai sesni dell'art. 63 disp. att. c.c. trova il proprio fondamento e titolo nella delibera dell'assemblea che ha approvato e ripartito la relativa spesa, con l'effetto che la prova del credito può essere fondata su delibere approvate dall'assemblea; che, pertanto il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali deve accogliere l'opposizione e revocare il provvedimento di ingiunzione qualora il condominio creditore non abbia allegato e dimostrato l'esistenza di valide delibere condominiali di approvazione della spesa, siccome ricostruito dalla Suprema
Corte (Cass. civ. II 23/02/2017 n. 4672) secondo la quale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate;
che, soprattutto, l'obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell'assemblea che approva le spese stesse e non a seguito della successiva delibera di ripartizione, volta soltanto a tendere liquido un debito preesistente, e che può anche mancare ove esistano tabelle millesimali, per cui l'individuazione delle somme concretamente dovute dai singoli condomini sia il frutto di una semplice operazione matematica.
Deduce, infine, che la sentenza è errata laddove afferma che Nel caso di che trattasi il creditore ha depositato tutta la documentazione necessaria per legittimarne la sussistenza della pretesa azionata, ma non ha fornito al Giudice elementi certi per determinare l'entità esatta della richiesta, atteso che l'esame della documentazione contabile offerta con la memoria 183 n. 3 è stata suddivisa per ogni anno di esercizio e che per ogni esercizio di riferimento vi è il preventivo nonché consuntivo oltre che l'attribuzione secondo le tabelle millesimali, per cui, in sostanza, le schede riepilogative erano state tutte depositate.
Le censure sono fondate e vanno pertanto accolte.
Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. II 02/02/2025 n. 2460), condivisa da questo Collegio, nel giudizio di opposizione a dec. ing. emesso ex art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale delibera, dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale, mentre non assumono rilievo le contestazioni del condomino intimato circa la consistenza probatoria dei documenti giustificativi delle spese rendicontate, dovendo gli stessi essere controllati in sede di approvazione e di eventuale impugnazione del bilancio (cfr nello stesso senso
Cass. civ. S.U. 9839/2021: sono meramente annullabili le deliberazioni dell'assemblea condominiale aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicchè la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c. comma 2, anche attraverso lo strumento della opposizione a decreto ingiuntivo mediante proposizione di apposita domanda riconvenzionale;
Cass. 8315/2024: nel giudizio di opposizione al dec. ing. emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137
c.c. comma 2, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamenti).
Ciò premesso, la rivalutazione delle allegazioni delle parti in causa consente di evincere, in primis, che nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, CP_1
ha contestato che l'assemblea del 31/10/2017 avesse approvato soltanto la spesa della gestione ordinaria, pari ad € 2292,00, in ragione del fatto che, relativamente alle spese di ristrutturazione del fabbricato, i condomini avevano chiesto all'amministratore di scorporare la somma di € 32.000,00, perché i lavori non erano stati completati ed erano stati eseguiti male, e di sottoporre loro i conti così modificati;
tuttavia, non avendo l'amministratore inviato i nuovi conteggi ai condomini e/o sottoposto i medesimi all'approvazione dell'assemblea, deduceva che la somma oggetto di ingiunzione non fosse stata approvata e che il decreto ingiuntivo era stato concesso in assenza di documentazione probatoria. Contestava, altresì, in maniera generica, l'esistenza di tale debito a carico del , e quindi anche a suo carico, e che pertanto tali somme Parte_1
non dovessero essere pagate ad alcuno.
Nella prima memoria ex art. 183 co. VI cpc, precisava che la società CP_1
esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria del Condominio era stata dichiarata fallita (01/07/2013), che il fallimento non aveva avanzato richieste di pagamento, e che, anche ove il debito fosse esistito, si sarebbe estinto per inesistenza del soggetto creditore (fallimento chiuso il 02/11/2018) per cui il Condominio non era debitore di alcunché per i lavori straordinari. Adduceva, infine, in maniera generica, l'esistenza di un accordo intercorso tra lui stesso e l'impresa edile in virtù del quale il primo lasciava in uso alla seconda, come deposito, un ampio locale seminterrato in cambio dei lavori di manutenzione.
dunque, negli atti deputati alla definitiva formazione del thema CP_1
decidendum, si è limitato, in sostanza, a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto asserendo l'inesistenza di debiti condominiali nei confronti di terzi e quindi l'inesistenza del suo debito nei confronti del condominio e/o di terzi, senza chiedere, in via riconvenzionale, stante la sua qualità formale di attore ma sostanziale di convenuto nel presente giudizio di opposizione a dec. ing., l'annullamento delle delibere condominiali, alle quali peraltro aveva partecipato personalmente
(11.10.2010, 28.03.2011, 31.10.2017) oppure per delega (30.04.2015), approvando tutte le delibere adottate e mai impugnate, in particolare la delibera del 28/03/2011 con cui l'assemblea, all'unanimità dei presenti compreso deliberava di CP_1
affidare i lavori di ristrutturazione del fabbricato alla ditta Edil Service Costruzioni Srl per l'importo di € 40.500,00 più iva per legge.
Ciò detto, facendo buon governo della giurisprudenza sopra richiamata, la Corte adita
è del parere che la mancata impugnazione delle delibere assembleari, sia all'esito della loro adozione che in questa sede, con conseguente omessa richiesta di una pronuncia di annullamento delle medesime, consenta di confermare la loro validità ed efficacia.
Posto quanto precede, varrà considerare altresì che, secondo la Suprema Corte, al cui indirizzo questo Collegio intende dare continuità, (Cass. 15696/2020) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del Parte_1
verbale di assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti, sicché il giudice emetterà una sentenza favorevole qualora l'amministratore dimostri che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il Parte_1
ne è titolare. In presenza di delibera di approvazione di interventi straordinari, la mancata approvazione del consuntivo non può essere d'ostacolo alla riscossione dei contributi in quanto la delibera assembleare ha ex se valore costitutivo della relativa obbligazione di contribuzione. Di conseguenza, l'amministratore del condominio è comunque munito di legittimazione all'azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso.
In applicazione del principio giurisprudenziale richiamato, considerato che il ha prodotto tutte le delibere assembleari con cui sono state approvate le Parte_1
spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie, unitamente ai relativi bilanci preventivi e/o consuntivi riferiti agli anni interessati dalla controversia, nonché tutti i documenti di spesa legittimanti la pretesa creditoria azionata, come del resto riconosciuto espressamente dal primo giudice, e considerato che la ripartizione operata secondo le tabelle millesimali in vigore non è stata contestata e che non sono state contestate neppure le tabelle millesimali applicate, deve ritenersi che il Parte_1
abbia soddisfatto il suo onere probatorio relativo all'obbligo di contribuzione gravante sul e all'esatta entità di tale obbligo, sia per quanto riguarda le spese ordinarie CP_1
che quelle straordinarie. Ne deriva che non assumono rilievo le contestazioni del circa la consistenza probatoria dei documenti giustificativi delle spese CP_1
rendicontate in quanto si presume che le abbia controllate, e comunque era suo onere farlo, in sede di approvazione e, ove avanzata, in sede di impugnazione delle medesime e dei bilanci.
Persino l'assemblea del 19/07/2018, a giudizio di opposizione promosso, all'unanimità dei presenti personalmente ( presente per delega), sul punto 3 dell'ordine del CP_1
giorno “omessa convocazione dei 'conti modificati' per le spese straordinarie a seguito dell'assemblea del 31/10/2017” dichiaravano di ritenere l'assemblea del 31/10/2017 definitivamente attinente alle decisioni prese.
Varrà osservare, poi, che, con la memoria 183 n. 2, produceva CP_1
copia di una scrittura privata del 14/03/2011 con la quale la Edil Service Costruzioni
Srl e concordavano, in sostanza, la compensazione delle somme CP_1
reciprocamente dovute, il primo per la disponibilità ed occupazione del locale di proprietà del secondo e quest'ultimo per la propria quota dovuta al primo a titolo di spesa dei lavori condominiali straordinari. Il Condominio opposto, nella propria memoria 183 n.3, contestava la produzione avversaria, eccependo l'inefficacia e l'ininfluenza del contratto prodotto sia perché privo di data certa sia perché non intercorso con il condominio e quindi allo stesso non opponibile, e si opponeva alle prove orali articolate dal ul punto. CP_1
Ciò detto, posto che il primo giudice ha ammesso le richieste istruttorie del CP_1
reputa questo Collegio che, anche a voler ritenere tale contratto valido tra le parti contraenti ed opponibile al , le prove orali espletate non rivelano fatti Parte_1
idonei a ritenere con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto alla delibera assembleare del 31/10/2017, durante la quale, come pure in precedenza, non ha mai fatto menzione dello stesso, né, in ogni caso, consentono di CP_1
evincere in quali termini e, soprattutto in quale misura, il debito del er i lavori CP_1
straordinari si sarebbe estinto.
In ultimo, considerato il tenore letterale del verbale dell'assemblea del
31/10/2017 al punto 5) e che l'assemblea del 19/07/2018, nelle more del primo grado del presente giudizio, all'unanimità dei presenti personalmente ( presente per CP_1
delega), in merito al punto 3 dell'ordine del giorno “omessa convocazione dei 'conti modificati' per le spese straordinarie a seguito dell'assemblea del 31/10/2017” ha deliberato di ritenere quest'ultima definitivamente attinente alle decisioni prese, non può ritenersi che l'assemblea del 31/10/2017 avesse incaricato l'amministratore di convocare nuovamente l'assemblea alla quale sottoporre i 'conti modificati' per l'eventuale approvazione.
In conclusione, dall'esame dei due estratti conto in atti riferiti al sig. CP_1
può evincersi che dall'importo da questi dovuto al 31/12/2016 di € 40.208,58=
[...]
va detratta la somma di € 18.015,49 -che è data dalla differenza tra il credito del CP_1
derivante dalla decurtazione pro quota dello scorporo della somma di € 32.000,00 dei lavori straordinari, pari ad € 19050,24= (5.393,28+5.800,00+7.856,96) ed il debito dello stesso pro quota per la gestione ordinaria preventivata 01/01/2017-31/01/2017, pari ad € 1034,75 (97,08+104,40+141,43+223,92+132,47+142,46+192,99)- per un totale dovuto di € 22.193,09, cui vanno aggiunte le spese postali sostenute per l'invio delle convocazioni e dei verbali, pari ad € 15,70, non contestate dal debitore, per un debito complessivo di € 22.208,79= siccome correttamente richiesto dal CP_4
[... er mezzo dell'ingiunzione di pagamento opposta. CP_1
L'appello va, in definitiva, accolto, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo impugnato, anche in ordine alle spese di lite ivi liquidate. Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo in base al valore della causa (liquidazione tabellare ai valori minimi), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 547/2022, pubblicata
[...] CP_1
dal Tribunale di Ascoli Piceno il 05/09/2022, accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 267/2018 del
23/04/2018 del Tribunale di Ascoli Piceno.
Condanna l'appellato alla rifusione in favore del delle spese di lite del Parte_1
doppio grado che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 2540,00 e, quanto al presente grado, in complessivi € 2906,00, il tutto oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ancona, così deciso li 26 novembre 2025.
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Paola Mureddu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 237/23 R.G.
promosso da
(c.f. ), sito in San Benedetto del Tronto alla via Parte_1 P.IVA_1
Niccolò 4, 5/A, in persona del suo Amministratore protempore , Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Caporossi ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del detto difensore alla Via Turati 2, 63047, San Benedetto del Tronto
(AP)
APPELLANTE
Contro (cf ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
SS IC ed elettivamente domiciliato in San Benedetto del Tronto (AP) alla via
UI FE n.88 presso lo studio del medesimo
APPELLATO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro la data del 17/09/2025, fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 547/2022, pubblicata dal Tribunale di
Ascoli Piceno il 05/09/2022 (rg 1369/2018)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n.547/2022, pubblicata il 05/09/2022, il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto parzialmente l'opposizione proposta da avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 267/2018, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno il 19/23.04.2018 su istanza del e, per l'effetto, ha revocato il decreto-ingiuntivo Parte_1
opposto per non avere dimostrato la parte creditrice odierna opposta la certezza, liquidità ed esigibilità del credito nell'importo così indicato e preteso e per essere invece emersa la prova della debenza della somma pari ad euro 5.941,19 complessiva, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, a favore del
[...]
odierno opposto, della somma di euro 5.941,19, Controparte_2
oltre interessi legali dalla data del ricorso per procedimento monitorio fino all'effettivo soddisfo. Spese legali interamente compensate fra le parti.
Avverso l'impugnata sentenza ha proposto appello il Parte_1
deducendo le motivazioni di seguito riepilogate ed esaminate, per chiedere, in via principale, ritenuto esistente, certo, liquido ed esigibile il credito azionato con il procedimento monitorio, il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e, accertato il credito esistente del verso il condomino moroso la Parte_1 CP_1
condanna di quest'ultimo al pagamento della somma ingiunta pari ad € 22.208,79, o quella diversa risultante di giustizia oltre interessi, sempre entro lo scaglione di valore considerato”; in ogni caso: la riforma della gravata pronuncia anche in ordine alla regolazione delle spese di lite del primo grado e del procedimento monitorio, con vittoria di spese del doppio grado.
Con comparsa di risposta, depositata il 29/07/2023, si è costituito in giudizio contestando le motivazioni del gravame, per chiedere il rigetto CP_1
dell'appello proposto siccome inammissibile in rito, infondato in fatto e in diritto e comunque il rigetto di ogni avversa domanda, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
In data 03.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo il censura la gravata pronuncia nella Parte_1
parte in cui recita:
“l'opposizione sia parzialmente fondata per non avere la parte creditrice dimostrato la certezza, liquidità ed esigibilità del credito di cui al procedimento monitorio nell'importo complessivo richiesto. ..omissis...parte ricorrente si sia limitata a richiedere l'ingiunzione di pagamento per la complessiva somma di € 22.208,79 producendo un estratto conto e richiamando il bilancio consuntivo per le varie annualità approvate dall'assemblea dei condomini, in numero di 4, ma senza specificare gli importi relativi alle diverse annualità di riferimento e senza distinguere spese ordinarie da quelle straordinarie.....omissis... anche a voler ammettere che
l'assemblea dei condomini abbia regolarmente approvato la contabilità di gestione e che, certamente, le relative delibere assembleari non siano state impugnate dal condomino oggi debitore opponente per cui gli oneri condominiali siano dovuti dai condomini, a fronte delle eccezioni del debitore, la parte creditrice non ha fornito un documento di sintesi, una scheda riepilogativa, o una richiesta dettagliata di somme, che definisse dettagliatamente gli importi richiesti e dunque le somme pagate dal
e quelle ancora dovute ed a titolo di cosa, se spese ordinarie o Parte_1 altro”. Deduce, a tal fine, che la pronuncia impugnata è contraddittoria in quanto, dapprima, afferma che sono stati prodotti documenti inidonei a giustificare la richiesta di pagamento, che l'assemblea dei condomini ha approvato la contabilità di gestione e che gli oneri condominiali sono dovuti, e, subito dopo, afferma la mancanza di una nota esplicativa o scheda riepilogativa che evidenzi in maniera dettagliata gli importi dovuti;
che tale affermazione è erronea ed ingiustificata in ragione del fatto che l'amministratore di condominio può riscuotere gli oneri condominiali in forza dell'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'assemblea condominiale, atteso che la ripartizione delle spese non può che essere compiuta sulla scorta delle tabelle millesimali in vigore la cui esistenza nel caso in esame è incontestata;
che, invero, il ha prodotto tutta la documentazione contabile e fiscale relativa alla Parte_1
gestione condominiale, ovvero i documenti contabili relativi alla gestione 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 con relativi bilanci preventivi e consuntivi e tutte le copie delle delibere assembleari di approvazione dei medesimi, con la conseguenza che tutte le spese sostenute dal sono state preventivamente deliberate ed Parte_1
approvate e quindi il ha fornito piena prova del credito azionato;
che, Parte_1
inoltre, sono stati prodotti tutti i documenti giustificativi, in particolare con la memoria n.2 ex art. 183, cioè tutte le fatture quietanzate e le contabili di pagamento suddivise per ciascun anno di riferimento.
Deduce, poi, in ordine all'inesistenza di debiti del verso terzi, ed in Parte_1
particolare nei riguardi della società , che dalla documentazione offerta CP_3
emerge che la ridetta società aveva emesso due fatture per l' esecuzione dei lavori di ristrutturazione: la n° 6 del 24/05/2011 dell'importo complessivo di € 17.600,00, pagata in acconto dall'amministratore in data 28/5/2011 con il versamento della somma di €
7.000,00 (v. pag. 25 e 26 sub doc. relativo alla gestione 2011) e la fattura n° 12 datata
26/07/2011 dell'importo di € 17.600,00 a fronte della quale il condominio opposto ha versato la somma di € 7.000,00 (v. pag. 22 e 23 sub doc. relativo alla gestione 2011); che, al riguardo, non coglie nel segno la pronuncia del Giudice di prime cure nel punto in cui (pag. 5) afferma che in ordine al pagamento dei lavori di ristrutturazione “è evidente che il abbia pagato un importo inferiore a quello della fattura Parte_1
con una differenza di € 3.600,00 pertanto già solo per questo è evidente che il
non possa pretendere dal somme non versate Parte_1 Parte_1 CP_1
all'impresa e non richieste da alcuno stante l'intervenuto fallimento “, atteso che il
Tribunale non si è avveduto che le somme non incassate dalla ditta esecutrice dei sopra menzionati lavori sono state decurtate dai bilanci come da verbale assembleare del
31.10.2017 e detratte, in proporzione, alle tabelle millesimali spettanti al Sig.
[...]
. Parte_3
Deduce, altresì, che, in base all'art. 63 disp. att c.c., l'amministratore del condominio può ottenere ingiunzione immediatamente esecutiva per il pagamento dei contributi dovuti dai partecipanti solo ove sussista uno stato di ripartizione ritualmente approvato dall'assemblea, in difetto della quale l'amministratore può, in ogni caso, richiedere ed ottenere decreto ingiuntivo “ordinario” per il pagamento dei contributi, motivo per cui l'eventuale mancata approvazione del relativo stato di riparto non costituisce motivo di revoca dell'ingiunzione per il pagamento di oneri condominiali, atteso che le spese deliberato dall'assemblea si suddividono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 c.c.; che la pronuncia impugnata si appalesa erronea e contraddittoria anche al successivo punto (pag. 4 ultimo capoverso) dove afferma che dalla documentazione sopra richiamata ed allegata agli atti, risulta che tutte le spese sostenute dal siano state preventivamente deliberate ed approvate e Parte_1
peraltro pagate dal , con ciò riconoscendo l'esistenza e certezza del credito Parte_1
azionato salvo poi dichiarare nella successiva parte decisionale che il creditore non dimostrato la certezza e liquidità del credito.
Deduce, ancora, che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima, atteso che quest'ultima costituisce titolo di credito del e, di per sé, prova l'esistenza del credito e legittima Parte_1 non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del Parte_1
a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto;
che, nella fattispecie in esame, le delibere assembleari debbono ritenersi tutte valide ed efficaci perché non impugnate e sono state peraltro supportate dai documenti contabili per cui non si comprende perché il avrebbe dovuto indicare criteri Parte_1
di attribuzione delle quote, atteso che i suddetti criteri esistono per legge e sono rappresentati dalle tabelle millesimali;
che il decreto ingiuntivo richiesto dall'amministratore di condominio per il pagamento dei contributi condominiali ai sesni dell'art. 63 disp. att. c.c. trova il proprio fondamento e titolo nella delibera dell'assemblea che ha approvato e ripartito la relativa spesa, con l'effetto che la prova del credito può essere fondata su delibere approvate dall'assemblea; che, pertanto il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali deve accogliere l'opposizione e revocare il provvedimento di ingiunzione qualora il condominio creditore non abbia allegato e dimostrato l'esistenza di valide delibere condominiali di approvazione della spesa, siccome ricostruito dalla Suprema
Corte (Cass. civ. II 23/02/2017 n. 4672) secondo la quale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate;
che, soprattutto, l'obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell'assemblea che approva le spese stesse e non a seguito della successiva delibera di ripartizione, volta soltanto a tendere liquido un debito preesistente, e che può anche mancare ove esistano tabelle millesimali, per cui l'individuazione delle somme concretamente dovute dai singoli condomini sia il frutto di una semplice operazione matematica.
Deduce, infine, che la sentenza è errata laddove afferma che Nel caso di che trattasi il creditore ha depositato tutta la documentazione necessaria per legittimarne la sussistenza della pretesa azionata, ma non ha fornito al Giudice elementi certi per determinare l'entità esatta della richiesta, atteso che l'esame della documentazione contabile offerta con la memoria 183 n. 3 è stata suddivisa per ogni anno di esercizio e che per ogni esercizio di riferimento vi è il preventivo nonché consuntivo oltre che l'attribuzione secondo le tabelle millesimali, per cui, in sostanza, le schede riepilogative erano state tutte depositate.
Le censure sono fondate e vanno pertanto accolte.
Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. II 02/02/2025 n. 2460), condivisa da questo Collegio, nel giudizio di opposizione a dec. ing. emesso ex art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale delibera, dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale, mentre non assumono rilievo le contestazioni del condomino intimato circa la consistenza probatoria dei documenti giustificativi delle spese rendicontate, dovendo gli stessi essere controllati in sede di approvazione e di eventuale impugnazione del bilancio (cfr nello stesso senso
Cass. civ. S.U. 9839/2021: sono meramente annullabili le deliberazioni dell'assemblea condominiale aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicchè la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c. comma 2, anche attraverso lo strumento della opposizione a decreto ingiuntivo mediante proposizione di apposita domanda riconvenzionale;
Cass. 8315/2024: nel giudizio di opposizione al dec. ing. emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137
c.c. comma 2, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamenti).
Ciò premesso, la rivalutazione delle allegazioni delle parti in causa consente di evincere, in primis, che nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, CP_1
ha contestato che l'assemblea del 31/10/2017 avesse approvato soltanto la spesa della gestione ordinaria, pari ad € 2292,00, in ragione del fatto che, relativamente alle spese di ristrutturazione del fabbricato, i condomini avevano chiesto all'amministratore di scorporare la somma di € 32.000,00, perché i lavori non erano stati completati ed erano stati eseguiti male, e di sottoporre loro i conti così modificati;
tuttavia, non avendo l'amministratore inviato i nuovi conteggi ai condomini e/o sottoposto i medesimi all'approvazione dell'assemblea, deduceva che la somma oggetto di ingiunzione non fosse stata approvata e che il decreto ingiuntivo era stato concesso in assenza di documentazione probatoria. Contestava, altresì, in maniera generica, l'esistenza di tale debito a carico del , e quindi anche a suo carico, e che pertanto tali somme Parte_1
non dovessero essere pagate ad alcuno.
Nella prima memoria ex art. 183 co. VI cpc, precisava che la società CP_1
esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria del Condominio era stata dichiarata fallita (01/07/2013), che il fallimento non aveva avanzato richieste di pagamento, e che, anche ove il debito fosse esistito, si sarebbe estinto per inesistenza del soggetto creditore (fallimento chiuso il 02/11/2018) per cui il Condominio non era debitore di alcunché per i lavori straordinari. Adduceva, infine, in maniera generica, l'esistenza di un accordo intercorso tra lui stesso e l'impresa edile in virtù del quale il primo lasciava in uso alla seconda, come deposito, un ampio locale seminterrato in cambio dei lavori di manutenzione.
dunque, negli atti deputati alla definitiva formazione del thema CP_1
decidendum, si è limitato, in sostanza, a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto asserendo l'inesistenza di debiti condominiali nei confronti di terzi e quindi l'inesistenza del suo debito nei confronti del condominio e/o di terzi, senza chiedere, in via riconvenzionale, stante la sua qualità formale di attore ma sostanziale di convenuto nel presente giudizio di opposizione a dec. ing., l'annullamento delle delibere condominiali, alle quali peraltro aveva partecipato personalmente
(11.10.2010, 28.03.2011, 31.10.2017) oppure per delega (30.04.2015), approvando tutte le delibere adottate e mai impugnate, in particolare la delibera del 28/03/2011 con cui l'assemblea, all'unanimità dei presenti compreso deliberava di CP_1
affidare i lavori di ristrutturazione del fabbricato alla ditta Edil Service Costruzioni Srl per l'importo di € 40.500,00 più iva per legge.
Ciò detto, facendo buon governo della giurisprudenza sopra richiamata, la Corte adita
è del parere che la mancata impugnazione delle delibere assembleari, sia all'esito della loro adozione che in questa sede, con conseguente omessa richiesta di una pronuncia di annullamento delle medesime, consenta di confermare la loro validità ed efficacia.
Posto quanto precede, varrà considerare altresì che, secondo la Suprema Corte, al cui indirizzo questo Collegio intende dare continuità, (Cass. 15696/2020) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del Parte_1
verbale di assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti, sicché il giudice emetterà una sentenza favorevole qualora l'amministratore dimostri che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il Parte_1
ne è titolare. In presenza di delibera di approvazione di interventi straordinari, la mancata approvazione del consuntivo non può essere d'ostacolo alla riscossione dei contributi in quanto la delibera assembleare ha ex se valore costitutivo della relativa obbligazione di contribuzione. Di conseguenza, l'amministratore del condominio è comunque munito di legittimazione all'azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso.
In applicazione del principio giurisprudenziale richiamato, considerato che il ha prodotto tutte le delibere assembleari con cui sono state approvate le Parte_1
spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie, unitamente ai relativi bilanci preventivi e/o consuntivi riferiti agli anni interessati dalla controversia, nonché tutti i documenti di spesa legittimanti la pretesa creditoria azionata, come del resto riconosciuto espressamente dal primo giudice, e considerato che la ripartizione operata secondo le tabelle millesimali in vigore non è stata contestata e che non sono state contestate neppure le tabelle millesimali applicate, deve ritenersi che il Parte_1
abbia soddisfatto il suo onere probatorio relativo all'obbligo di contribuzione gravante sul e all'esatta entità di tale obbligo, sia per quanto riguarda le spese ordinarie CP_1
che quelle straordinarie. Ne deriva che non assumono rilievo le contestazioni del circa la consistenza probatoria dei documenti giustificativi delle spese CP_1
rendicontate in quanto si presume che le abbia controllate, e comunque era suo onere farlo, in sede di approvazione e, ove avanzata, in sede di impugnazione delle medesime e dei bilanci.
Persino l'assemblea del 19/07/2018, a giudizio di opposizione promosso, all'unanimità dei presenti personalmente ( presente per delega), sul punto 3 dell'ordine del CP_1
giorno “omessa convocazione dei 'conti modificati' per le spese straordinarie a seguito dell'assemblea del 31/10/2017” dichiaravano di ritenere l'assemblea del 31/10/2017 definitivamente attinente alle decisioni prese.
Varrà osservare, poi, che, con la memoria 183 n. 2, produceva CP_1
copia di una scrittura privata del 14/03/2011 con la quale la Edil Service Costruzioni
Srl e concordavano, in sostanza, la compensazione delle somme CP_1
reciprocamente dovute, il primo per la disponibilità ed occupazione del locale di proprietà del secondo e quest'ultimo per la propria quota dovuta al primo a titolo di spesa dei lavori condominiali straordinari. Il Condominio opposto, nella propria memoria 183 n.3, contestava la produzione avversaria, eccependo l'inefficacia e l'ininfluenza del contratto prodotto sia perché privo di data certa sia perché non intercorso con il condominio e quindi allo stesso non opponibile, e si opponeva alle prove orali articolate dal ul punto. CP_1
Ciò detto, posto che il primo giudice ha ammesso le richieste istruttorie del CP_1
reputa questo Collegio che, anche a voler ritenere tale contratto valido tra le parti contraenti ed opponibile al , le prove orali espletate non rivelano fatti Parte_1
idonei a ritenere con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto alla delibera assembleare del 31/10/2017, durante la quale, come pure in precedenza, non ha mai fatto menzione dello stesso, né, in ogni caso, consentono di CP_1
evincere in quali termini e, soprattutto in quale misura, il debito del er i lavori CP_1
straordinari si sarebbe estinto.
In ultimo, considerato il tenore letterale del verbale dell'assemblea del
31/10/2017 al punto 5) e che l'assemblea del 19/07/2018, nelle more del primo grado del presente giudizio, all'unanimità dei presenti personalmente ( presente per CP_1
delega), in merito al punto 3 dell'ordine del giorno “omessa convocazione dei 'conti modificati' per le spese straordinarie a seguito dell'assemblea del 31/10/2017” ha deliberato di ritenere quest'ultima definitivamente attinente alle decisioni prese, non può ritenersi che l'assemblea del 31/10/2017 avesse incaricato l'amministratore di convocare nuovamente l'assemblea alla quale sottoporre i 'conti modificati' per l'eventuale approvazione.
In conclusione, dall'esame dei due estratti conto in atti riferiti al sig. CP_1
può evincersi che dall'importo da questi dovuto al 31/12/2016 di € 40.208,58=
[...]
va detratta la somma di € 18.015,49 -che è data dalla differenza tra il credito del CP_1
derivante dalla decurtazione pro quota dello scorporo della somma di € 32.000,00 dei lavori straordinari, pari ad € 19050,24= (5.393,28+5.800,00+7.856,96) ed il debito dello stesso pro quota per la gestione ordinaria preventivata 01/01/2017-31/01/2017, pari ad € 1034,75 (97,08+104,40+141,43+223,92+132,47+142,46+192,99)- per un totale dovuto di € 22.193,09, cui vanno aggiunte le spese postali sostenute per l'invio delle convocazioni e dei verbali, pari ad € 15,70, non contestate dal debitore, per un debito complessivo di € 22.208,79= siccome correttamente richiesto dal CP_4
[... er mezzo dell'ingiunzione di pagamento opposta. CP_1
L'appello va, in definitiva, accolto, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo impugnato, anche in ordine alle spese di lite ivi liquidate. Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo in base al valore della causa (liquidazione tabellare ai valori minimi), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 547/2022, pubblicata
[...] CP_1
dal Tribunale di Ascoli Piceno il 05/09/2022, accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 267/2018 del
23/04/2018 del Tribunale di Ascoli Piceno.
Condanna l'appellato alla rifusione in favore del delle spese di lite del Parte_1
doppio grado che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 2540,00 e, quanto al presente grado, in complessivi € 2906,00, il tutto oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ancona, così deciso li 26 novembre 2025.
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Paola Mureddu