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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 3471 /2023 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3471 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Gianpaolo Caruso ed elettivamente domiciliato in Cosenza, alla Via Brenta, n. 22 presso lo studio del difensore
- RICORRENTE -
E
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2 procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Teresa Fabbricatore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, sito in Acri (CS), alla Via G.
Amendola, n. 132
- RESISTENTE -
NONCHÈ
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
2
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.5.2025 dinanzi al relatore, i difensori delle parti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni oggetto dell'accordo intervenuto nel corso del giudizio. Il PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
PREMESSO IN FATTO
Nel presente procedimento è stata pronunciata, con sentenza n. 529/2024, la separazione personale dei coniugi. Con successiva sentenza n. 383/2025 sono state regolate le statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione e la causa è stata, con contestuale ordinanza, rimessa in istruttoria ai fini della decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata in via cumulativa dal ricorrente e sulle relative statuizioni accessorie. All'udienza del
14.5.2025 dinanzi al relatore, i difensori davano atto di un accordo raggiunto tra le parti in ordine alle statuizioni accessorie e chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordemente rassegnate nella note depositate in data 8.5.2025, con la precisazione che la parte finale della conclusione oggetto del punto D (già punto H dell'accordo sottoscritto in data
31.3.2025) era da intendersi come mero obbligo negoziale assunto dalle parti.
Aveva luogo l'audizione della resistente, la quale confermava tanto la volontà di addivenire a pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quanto l'accordo intervenuto con il coniuge in punto di statuizioni accessorie. La causa era, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di diretta ad ottenere la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio, a cui ha aderito anche la resistente, va certamente accolta, in quanto le allegazioni difensive dei coniugi e le dichiarazioni rese dalla resistente all'udienza del 14.5.2025 dinanzi al relatore dimostrano, in modo inequivocabile, che dalla prima comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore (udienza del
14.2.2024) non vi è stata alcuna ripresa della convivenza ed è, anzi, definitivamente venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della vita morale e materiale tra le parti. Essendo, quindi, passata in giudicato in data 3.10.2024 la sentenza che ha 3
dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed essendo decorso il termine minimo stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera b), legge 898/1970, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
2. Sulle statuizioni accessorie.
In punto di statuizioni accessorie, i difensori delle parti, all'udienza del 14.5.2025 dinanzi al relatore, dichiaravano che i coniugi avevano raggiunto un accordo, di cui domandavano il recepimento alle seguenti condizioni:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1.12.1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori e in data 9 aprile 2005 e trascritto nel registro di Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Acri, anno 2005 N. 7 parte 2 Serie A, in regime di separazione dei beni, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) disporre l'affido condiviso del figlio minore con NA
collocamento prevalente presso la madre;
c) disporre che il padre trascorrerà insieme al figlio minore il sabato e la domenica di ogni settimana e un giorno infrasettimanale individuato nel venerdì, previo accordo tra le parti in ordine agli orari. Il figlio minore trascorrerà, inoltre, con il padre quindici giorni durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, nonché le principali festività in forma alternata;
d) disporre l'assegnazione dell'intera casa coniugale alla signora in CP_1 qualità di genitore collocatario, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli con spese ordinarie (espressamente inclusi tributi, imposte, tasse, utenze gas, luce e internet) e di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico esclusivo del signor;
disporre, ad avvenuto Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, in considerazione dell'apporto economico dato dalla signora alla coppia ed alla famiglia CP_1 durante gli anni del matrimonio, l'assegnazione alla stessa dell'intero primo piano della casa coniugale (precisamente piano superiore al piano taverna seminterrato), da rendere autonomo dal resto della casa e con spese relative alla divisione e ai lavori di adeguamento a carico esclusivo del signor , previo Parte_1 accordo sulla decisione di spesa e sull'importo, con ulteriore diritto della stessa all'uso del giardino, fatte salve le ipotesi di revoca dell'assegnazione di che trattasi per le cause espressamente previste dalla legge;
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e) porre a carico del signor l'obbligo di versare in favore della Parte_1
signora a titolo di assegno di mantenimento per i figli e sino alla loro CP_1 indipendenza economica, la complessiva somma di € 1.200,00 (milleduecento/00) nella misura di € 600,00 (seicento/00) a favore di ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat e da versarsi alla signora entro e non CP_1
oltre giorno 10 di ciascun mese;
f) porre a carico esclusivo del signor il 100% delle spese Parte_1
straordinarie della prole (ivi espressamente incluse tasse e spese universitarie e spese di vitto e alloggio, laddove studenti fuorisede), previo accordo sulla decisione di spesa e sull'importo;
g) porre a carico del signor l'obbligo di versare in favore della Parte_1 signora a titolo di assegno divorzile la somma di € 2.000,00 CP_1
(duemila/00), da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat e da versarsi alla medesima entro e non oltre giorno 10 di ciascun mese, fatte salve le ipotesi di revoca di che trattasi per le cause espressamente previste dalla legge;
h) dare atto che le parti si danno il reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto, della carta di identità e di qualunque altro documento valido per l'espatrio relativamente al figlio minore NA
i) dare atto che le parti dichiarano di non avere nulla altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo o ragione o causa anche indirettamente connessa con la vicenda oggetto dell'intero giudizio RGAC n. 3471/2023, in ogni sua fase, e che dichiarano definito, in via tombale, ogni reciproco diritto e/o pretesa attinente a tutti i rapporti tra le stesse intercorsi, sulla base dell'allegato accordo sottoscritto in data
31 marzo 2025;
l) dichiarare compensare tra le parti le spese legali della presente procedura.
L'accordo sottoposto al collegio appare congruo rispetto all'interesse del figlio minore del quale è previsto l'affido condiviso, conformemente al paradigma legale.
Congruo appare, altresì, il regime di visita concordato tra le parti rispetto al minore e ragionevoli - in rapporto alle prevedibili esigenze di entrambi i figli NA
(di cui uno maggiorenne e l'altro quasi diciassettenne) e alle condizioni economiche comparative delle parti - sono le statuizioni economiche di cui si è chiesto il recepimento, sostanzialmente conformi, in punto di mantenimento ordinario della prole, alle statuizioni adottate dal Tribunale nel giudizio di separazione e frutto di libera scelta delle parti nell'ambito del loro rapporto reciproco. 5
Quanto alla parte conclusiva di cui al punto D del predetto accordo (“disporre, ad avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, in considerazione dell'apporto economico dato dalla signora alla coppia ed alla famiglia CP_1 durante gli anni del matrimonio, l'assegnazione alla stessa dell'intero primo piano della casa coniugale, precisamente piano superiore al piano taverna seminterrato, da rendere autonomo dal resto della casa e con spese relative alla divisione ed ai lavori di adeguamento a carico esclusivo del signor , previo Parte_1 accordo sulla decisione di spesa e sull'importo, con ulteriore diritto della stessa all'uso del giardino, fatte salve le ipotesi di revoca dell'assegnazione di che trattasi per le cause espressamente previste dalla legge”), la stessa prevede obblighi assunti dalle parti nell'ambito del loro rapporto reciproco, i quali possono essere soltanto oggetto di presa d'atto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. (come, d'altra parte, precisato dai difensori all'udienza del 14.5.2025).
Il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere, pertanto, definito nei termini indicati in dispositivo, con recepimento dell'accordo intervenuto tra le parti in punto di statuizioni accessorie.
3. Sulle spese di lite.
L'accordo raggiunto tra le parti in punto di statuizioni accessorie legittima l'integrale compensazione tra esse delle spese e competenze di lite, come, altresì, richiesto dalle parti all'udienza del 14.5.2025 dinanzi al relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 9.4.2005 e trascritto Parte_1 CP_1
nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Acri al n. 7, parte II, serie A, anno 2005;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) recepisce l'accordo intervenuto tra le parti in punto di statuizioni accessorie, con riguardo ai punti a), b), c), d) limitatamente al primo periodo, e), f), g),
h), i), l) riportati al par. 2 della motivazione;
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4) prende atto degli impegni negoziali assunti dalle parti (secondo periodo del punto d), per come esposti al par. 2 della motivazione;
5) dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite relative al giudizio di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 21.5.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma