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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 4337/2020 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Manelli (C.F.: ), presso C.F._1
il cui indirizzo pec, è Email_1
elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Curatore in carica, rappresentano e difeso dall'Avv. Ilaria
Malagrida (C.F.: ), presso il cui studio, in Napoli, C.F._2
alla Via M. Kerbaker, n. 89, e all'indirizzo p.e.c.,
è elettivamente domiciliata;
Email_2
APPELLATA
e nei confronti di (C.F.: , e per essa, quale Controparte_2 P.IVA_3
mandataria, (C.F.: , in Controparte_3 P.IVA_4
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Cristina Marra (C.F.: ) C.F._3
e Giuseppe Palladino, (C.F.: ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso i rispettivi indirizzi pec,
e Email_3
Email_4
TERZA INTERVENUTA avverso la sentenza n. 735/2020 del G.U. del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 03.03.2020 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il contenzioso trae origine dall'opposizione, promossa dalla odierna appellante, avverso il decreto ingiuntivo n. 639/2016 (per € 72.239,36), emesso dal G.U. del Tribunale di Napoli Nord, su istanza della
[...]
a titolo di saldo per la fornitura di generi Controparte_1
alimentari e oneri di gestione consortile.
2. Con l'originaria opposizione, rubricata al n. 3828/2016 R.G., la aveva posto in discussione il credito reclamato in Parte_1
monitorio, sulla scorta di una cronistoria inerente ai rapporti inter partes, che avevano visto l'avvicendarsi di crediti/debiti reciproci, sino alla fuoriuscita della stessa opponente dal gruppo consortile capeggiato dall'opposta.
2.1. Il giudizio di opposizione, a causa della intervenuta declaratoria fallimentare della opposta, veniva interrotto, per essere, di seguito, riassunto dalla odierna appellante. 2.2. Si è verificato che, in sede di riassunzione, quest'ultima, anziché essere rubricata sotto l'originaria pendenza, n. 3086/2016 RG, è stata iscritta con autonomo numero di ruolo, n. 9346/2018 RG.
2.3. Ciò ha originato l'eccezione di parte opposta, sollevata con successo, dal momento che il Tribunale l'ha fatta propria, dichiarando, con la sentenza impugnata, l'inammissibilità della riassunzione e, di conseguenza, della “autonoma” opposizione, perché tardiva.
3. Con il gravame, notificato il 30.11.2020, l'appellante, in estrema sintesi, contesta la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ed insiste, nel merito, nelle originarie censure, veicolate con il libello introduttivo il giudizio a quo.
3.1. Ha resistito il F.to appellato. Vinte le spese del grado.
3.2. In data 07.01.2025 è intervenuta qualificatasi Controparte_4
proponente il concordato fallimentare della CP_1 Controparte_1
omologato dal Tribunale di Napoli Nord nel novembre 2023.
[...]
3.3. All'udienza dell'8.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori dell'appellante e della terza intervenuta, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
4. In ossequio al principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ritiene il Collegio di poter esaminare (nonostante la pregiudizialità della prima censura, che pone una questione in rito), il merito dell'opposizione, che va comunque disattesa.
5. L'appellante, nel reiterare le censure veicolate con l'originaria opposizione, si limita a concludere che “in costanza di rapporto, la provvedeva al pagamento delle fatture di acquisto Parte_1
delle merci, (tanto che mai nessuna richiesta di pagamento di presunti insoluti veniva avanzata dal mentre il consorzio provvedeva a CP_1
fatturare i c.d. “costi di gestione” alla fine di ogni anno;
tali costi venivano poi portati in detrazione dal premio annuo riservato alla odierna appellante (sempre di gran lunga superiore rispetto ai citati costi) in misura percentuale variabile rispetto all'ammontare del fatturato (stesso criterio proporzionale veniva utilizzato per l'addebito dei costi di gestione), il tutto per come regolamentato dagli accordi statutari e comunque da prassi consolidatasi nel corso negli e documentalmente provata” (V. pag. 24 dell'atto di appello).
5.1. E' ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto, il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente
(convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
Mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, essendo tuttavia necessario,
a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento.
Cosicché la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (Cass. n.
9439/2022).
Quest'ultima pronuncia ha stabilito, invero, che “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 9439/2022, cit.).
5.2. In monitorio, il credito reclamato da parte opposta è stato documentato, mediante la produzione in giudizio del fatturato recante l'importo delle forniture eseguite in favore della odierna appellante;
nonché, mediante il fatturato degli oneri consortili, per come regolamentati da apposito documento sottoscritto anche dalla stessa
Parte_2
quest'ultima, ha posto in discussione sia le forniture che gli
[...]
oneri, limitandosi ad opporre non meglio precisati controcrediti, per
“premi” e per la liquidazione della propria quota consortile;
nel mentre, quanto alle forniture, l'avvenuto pagamento delle stesse lo si sarebbe dovuto desumere dall'assenza di pregresse richieste di pagamento di
“presunti insoluti”.
5.3. Sarebbe stato, invece, onere dell'opponente, convenuto in senso sostanziale, prendere specifica posizione in ordine alle avverse pretese e, di seguito, documentare il pagamento e/o il controcredito imputabile alle singole somme fatturate, sì da paralizzare la domanda monitoria. A ciò aggiungasi che è rimasta sguarnita di specifica contestazione la già dedotta compensazione della somma di € 15.000,00, imputata da parte opposta alla liquidazione della quota consortile di spettanza della a seguito della sua fuoriuscita dal . Parte_1 CP_5
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (compresa nello scaglione sino a 260 mila euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione della fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi) di cui al
D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, sussistono i presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 30.11.2020, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 735/2020 del G.U. del
[...]
Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
11.268,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara sussistenti i presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 02.04.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo