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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11860 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 22197/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni per vizi di conformità – vendita di beni mobili TRA
– CF: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Raffaele Pellegrino, come da procura in atti;
ATTRICE E
– CF: , quale titolare Controparte_1 C.F._2 dell'omonima ditta – PI: , rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
LA RP, come da procura in atti;
CONVENUTO NONCHE'
- CF e PI: Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Francioso, come da P.IVA_2 procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 25.10.2023, Parte_2 esponeva che nel mese di febbraio 2015 la ditta ebbe ad Controparte_1 acquistare presso la Controparte_3
tra gli altri prodotti, una partita di mattonelle in gres porcellanato
[...]
“EGGMAL1 - Avorio Lack/rtt tono 55E - 900x900”, giusta fattura n. 2000.594 del 28.2.2015 e che una porzione di detta fornitura, nello specifico 162 mq, venne poi acquistata presso la ditta da essa attrice, per CP_1 pavimentare il proprio appartamento, al prezzo di €/mq 63,80 oltre Iva, per un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 costo complessivo di € 12.609,43, quindi consegnata e posata in data 7.05.2015. Allegava che a distanza di breve tempo dalla posa sul pavimento iniziarono a comparire delle macchie scure, sempre più diffuse, che essa attrice cercava di lavare via con gli ordinari detergenti domestici senza esito, per cui, constatata la persistenza delle suddette macchie e la loro irremovibilità, avvisava telefonicamente il rivenditore, che suggeriva l'utilizzo di prodotti diversi per un pò di tempo, ma anche tali tentativi non producevano l'effetto desiderato in maniera permanente. In ragione di quanto sopra in data 4.1.2016 essa attrice faceva recapitare nelle mani del venditore sig. una raccomandata, nella quale rappresentava formalmente la CP_1 problematica e chiedeva intervenirsi anche presso l'azienda produttrice CP_3 al fine di trovare una soluzione, per cui, il indicò le istruzioni
[...] CP_1 fornite dalla per la corretta manutenzione ordinaria del CP_3 pavimento, che furono seguite scrupolosamente, anche acquistando i costosi prodotti professionali suggeriti dal tecnico della . Ciononostante, CP_3
a distanza di qualche tempo, le medesime macchie tornarono a segnare vistosamente il pavimento, obbligando la a ricontattare il venditore - Pt_1
e per suo tramite la -, dapprima interfacciandosi con questi CP_3 telefonicamente, successivamente con una nuova raccomandata consegnata a mani in data 15.02.2018. A distanza di circa un anno, il 9.11.2019 (data confermata dalla pec del legale della del 28.10.2020), la CP_2 CP_3 inviava un proprio tecnico - il sig. della soc. G.S.
[...] Persona_1
Trattamenti di IC ND - presso l'abitazione della per Pt_1 effettuare una pulizia profonda e antimacchia sul pavimento, curandosi di far previamente (addirittura 9 mesi prima dell'intervento, come da atto datato 18.2.2019) sottoscrivere alla stessa e al una “liberatoria” che CP_1 attestasse il carattere risolutivo dell'intervento e il null'altro a pretendere. Senonché, trascorso qualche mese, il pavimento tornò ad inscurirsi, per cui, essa attrice, ormai stremata dalla situazione che veniva solo tamponata e non sembrava poter condurre ad una vera e definitiva soluzione della problematica, mosse una nuova contestazione al rivenditore con racc.ta a mani del 05.03.2020, reiterata nel maggio 2020, che condusse ad un ulteriore intervento di pulizia da parte della soc. di Parte_3 Persona_1 ma neppure tale ulteriore intervento si dimostrò risolutivo, tanto che nel luglio 2020 la tornò a lamentare i vizi del pavimento al , che Pt_1 CP_1 riferiva di aver riportato il caso alla con comunicazione pec del CP_2
5.10.2020, seguita il 21.12.2020 dalla informativa circa la diffida ricevuta e dall'avvertimento circa l'eventuale richiesta di manleva. La non CP_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 mostrò alcuna volontà conciliativa, facendo leva sulla “liberatoria” sottoscritta dalle parti, che avrebbe attestato come “…l'intervento è risultato risolutivo, tanto che la sig.ra , all'esito dello stesso, ha rilasciato una Pt_1 dichiarazione di piena soddisfazione rispetto al lavoro svolto ed al risultato ottenuto…”, come da riscontro del 28.10.2020. Seguiva corrispondenza senza esito (pec del 5.10.2021 e del 2.12.2021) che conduceva l'odierna attrice alla decisione di adire l'autorità giudiziaria per veder tutelati i propri diritti. In data 06.7.2023, per il tramite del proprio legale, l'attrice inviava a mezzo pec al formale comunicazione di messa in mora e richiesta risarcimento CP_1 danni, con contestuale invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, ma senza esito favorevole, per cui conveniva in giudizio CP_1
, quale titolare dell'omonima ditta, chiedendo al giudice di accertare
[...]
e dichiarare la sussistenza del difetto di conformità - vizio di produzione nel pavimento venduto alla attrice e per l'effetto condannare il convenuto ex art. 130 del Codice del Consumo alla sostituzione del pavimento difettoso con uno di eguale qualità e valore, con spese di rimozione, trasporto e posa in opera a suo carico, oltre che al pagamento delle spese legate al necessario alloggio temporaneo della attrice presso altro loco e risarcimento del danno ex artt. 135 del Codice del Consumo e 1494 c.c. quantificabile in € 4.000,00 ovvero in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
in subordine, dichiarare ex artt. 130 del Codice del Consumo e 1453 c.c. la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento e per l'effetto condannare ex artt. 135 del Codice del Consumo e 1494 c.c. il convenuto alla restituzione di quanto corrisposto per l'acquisto del pavimento, ossia € 12.609,63, rivalutati all'attualità secondo l'indice Istat, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi (anche biologico e morale) dall'attrice per gli interventi di sostituzione del pavimento e oneri relativi, quantificabile in € 4.000,00 ovvero in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in via equitativa. Costituitosi in giudizio, premetteva che la ricostruzione Controparte_4 dei fatti operata dall'attrice in atto di citazione corrispondeva a verità, anche in ordine alla tempistica della denuncia dei vizi e delle circostanze di seguito verificatesi nell'arco temporale descritto, ma che nessuna responsabilità poteva essere ascritta ad esso convenuto, il quale aveva venduto una partita di ceramiche di pregio apparentemente prive di difetti – tant'è che gli stessi, evidentemente occulti, erano comparsi solo dopo usura. Aggiungeva che egli si era subito attivato a seguito delle doglianze dalla prontamente Pt_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 notiziandone la casa produttrice – la Controparte_2 la quale aveva ammesso di aver provveduto ad un intervento per risolvere la questione e di aver ritenuto prima facie tale intervento risolutivo. Evidenziava che nessuna contestazione era stata sollevata al , in qualità di CP_1 rivenditore del prodotto della acquistato dalla , né dalla CP_2 Pt_1 cliente né dalla stessa casa produttrice. In diritto argomentava che se è vero che la normativa prevede che è il venditore a dover dimostrare di aver venduto un bene conforme a quanto richiesto dal compratore finale, nel caso di specie era lampante che il venditore non avrebbe mai potuto accorgersi dei vizi denunciati dalla e ciò per diversi motivi: in primis perché la Pt_1
è leader nel settore e notoriamente produttrice di ceramiche di CP_2 pregio;
in secondo luogo perché la partita di ceramiche venduta - all'apparenza - sembrava perfettamente in linea con gli standards richiesti e nessuna indicazione particolare era stata fornita dalla casa produttrice, unitamente alla merce, che facesse ritenere che la pulizia delle ceramiche dovesse essere effettuata con un prodotto specifico. Deduceva che considerato il fatto che le ceramiche oggetto di vendita avevano continuato nel tempo a presentare il difetto lamentato dalla , anche dopo Pt_1 trattamento effettuato da parte della casa di produzione, era evidente che ci si trovasse di fronte ad un difetto di fabbricazione o, in ogni caso, di fronte ad una responsabilità della stessa casa di produzione, che avrebbe dovuto fornire al rivenditore istruzioni dettagliate per la pulizia professionale da allegare al prodotto all'atto della vendita. Per tali motivi chiedeva di chiamare in causa e chiamava in causa la chiedendo al Controparte_2 giudice di rigettare la domanda attorea nei confronti di esso convenuto e di condannare direttamente la chiamata in causa. La si costituiva in giudizio e CP_2 Controparte_2 deduceva che al momento della prima contestazione, pur essendo decorsi i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1490 c.c., ebbe ad inviare presso l'abitazione della sig.ra , il sig. della Pt_1 Persona_1 omonima ditta esperta in pulizie generali di edifici, al fine Parte_3 di verificare la situazione. Il constatò che le presunte problematiche Per_1 erano dovute probabilmente ad una non corretta pulizia del pavimento dopo la posa e consigliò alcuni trattamenti;
effettuò quindi un “mockup” alla presenza dell'attrice, che accettò di far effettuate tale intervento ritenendolo soddisfacente. Come di consueto, la aveva preparato e fatto CP_2 sottoscrivere alle parti la liberatoria contestata dall'attrice, pur senza che ciò costituisse il riconoscimento di alcunchè ed al solo fine di salvaguardare da
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 un lato la sua buona nomea e dall'altro futuri rapporti commerciali, pur ritenendo il materiale conforme, ed addossandosi i costi della pulizia straordinaria. Allegava che il sig. ebbe a recarsi presso la casa Per_1 dell'attrice una prima volta nel febbraio 2019, effettuando il trattamento e ritornando dopo qualche settimana al fine di ripeterlo in alcune zone, spiegando altresì che alcune sfumature presenti erano intrinseche al prodotto e rappresentavano un pregio e non un difetto. La sig.ra , in quella Pt_1 occasione, si dichiarò verbalmente, ampiamente soddisfatta dell'esito dell'intervento e la ditta G.S. inviò quindi fattura datata 01.04.2019 per i lavori eseguiti, come da accordi, direttamente alla , regolarmente CP_2 onorata, dando quindi piena attuazione agli accordi intervenuti tra le parti. La
ebbe poi a sapere, direttamente dal sig. che la sig.ra CP_2 Per_1
, personalmente, gli richiese un ulteriore intervento di pulizia, in Pt_1 alcune zone, nel novembre del 2019, rilasciando alla fine dello stesso una ampia ed ulteriore dichiarazione liberatoria prodotta in atti, nella quale si legge: “La sottoscritta dichiara di essere soddisfatta del lavoro Parte_1 svolto dalla ditta e del risultato ottenuto”. Parte_4
Evidenziava che essa chiamata in causa aveva avuto un rapporto contrattuale solo con la ditta Marasco, nei cui confronti si applicano esclusivamente le norme del codice civile. Orbene, la fornitura della merce era stata effettuata nel febbraio del 2015, mentre le prime contestazioni erano state fatta ad essa chiamata in causa sono dell'inizio del 2019, oltre ogni termine decadenziale. Inoltre la scrittura liberatoria per la quale “con la sottoscrizione del presente accordo, le parti riconoscono lo stesso risolutivo per entrambe a tacitazione di qualsiasi futura pretesa nei confronti di in relazione alla CP_3 contestazione sollevata dalla sig.ra ” escludeva alcuna Parte_1 possibilità di pretese nei confronti di essa casa produttrice, avendo le parti posto fine ad una lite tra di loro insorta facendosi reciproche concessioni. In particolare la ditta Marasco, per effetto della liberatoria sottoscritta, non poteva chiamare in manleva ed estendere il contraddittorio nei confronti della
. Eccepiva, comunque, la decadenza dall'azione di garanzia e CP_2 prescrizione della relativa azione ai sensi dell'art. 1495 c.c., in quanto la merce in contestazione era stata comunque consegnata con DDT n. 3068 del 20.02.2015 e fatturata con il documento n. 2000.594 del 28.02.2015. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda. Con la prima memoria ex 171 ter c.p.c., l'attrice disconosceva la scrittura prodotta dalla chiamata in causa, evidenziando che essa reca la dicitura (in alto a destra) di “preventivo” con una dichiarazione non apposta da essa
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 attrice. Evidenziava che la scrittura non aveva valore di contratto di transazione, anche perché il che non aveva il potere di impegnare e Per_1 rappresentare la . Pt_5
Espletata ctu, ritenuta l'inammissibilità ed irrilevanza delle prove dichiarative, il giudice fissava l'udienza per la decisione della causa e all'esito della stessa la causa veniva decisa. La domanda dell'attrice, all'esito della ctu, non è fondata. Va preliminarmente evidenziato che dopo la chiamata in causa della
, autorizzata dal giudice ed effettuata dal Controparte_5 convenuto, l'attrice non ha esteso la domanda alla terza chiamata in causa. Poteva farlo, a pena di decadenza ed inammissibilità, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e non lo ha fatto, riportandosi alle conclusioni formulate nell'atto di citazione solo nei confronti della parte da essa convenuta in giudizio. Anche il convenuto non ha proposto nei confronti della
[...]
una domanda di manleva a suo favore, ma si è limitato a Controparte_5 chiedere, in caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna diretta della terza chiamata in causa al pagamento in favore dell'attrice delle somme da questa richieste. Ciò posto, in atti è stata prodotta la scrittura sottoscritta dall'attrice e dal convenuto in data 18.02.2019 su testo predisposto dalla chiamata in causa, la quale ha sicuro valore transattivo, atteso che essa fa chiaramente riferimento alle contestazioni sollevate dalla . Orbene, già sulla base di tale sola Parte_2 scrittura, potrebbe rigettarsi la domanda attorea, in quanto intercorsa tra la
, il e la chiamata in causa, che si obbligava a fare un Parte_2 CP_4 trattamento di pulizia al pavimento a fronte della rinuncia a qualsiasi futura pretesa delle controparti. Ma anche prescindendo da tale transazione intercorsa tra le parti, all'esito della ctu dell'ing. la domanda attorea non risulta fondata. Persona_2
Invero, il ctu nelle sue conclusioni, ha così riferito: “Il pavimento oggetto di causa: , prodotto dalla Parte_6 [...]
, presenta micropori, che sono una caratteristica del tipo Controparte_5 di materiale e delle lavorazioni da esso subìto, dove va ad annidarsi lo sporco che viene evidenziato dalla brillantezza della superficie (Vizi lamentati da parte attrice che ne pregiudicano la funzione estetica e l'eleganza). La pulizia di tale pavimento non risulta impossibile ma sicuramente laboriosa e a volte molto costosa perché diventa difficile tirar fuori lo sporco da pori piccolissimi presenti sulla superficie del materiale. Tutto questo dovrebbe essere
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 chiaramente e pubblicamente evidenziato dalla ditta produttrice come vengono evidenziate le caratteristiche di luminosità ed eleganza”. In precedenza il ctu, nella sua relazione, al paragrafo titolato “I pro e i contro della lappatura del gres porcellanato” risulta, inoltre, aver testualmente evidenziato: “Prima di scegliere se acquistare del gres porcellanato lappato per i propri pavimenti o rivestimenti, bisogna valutare tutti i pro e i contro di questo materiale. Tra i pro possiamo sicuramente citare la grande luminosità e l'aspetto elegante che questo materiale conferisce alla stanza. L'estetica simil marmo, infatti, rende il tutto maggiormente di classe, esaltando anche i colori dell'arredamento e delle pareti. Di contro, però, la lappatura rende il gres porcellanato solitamente meno resistente agli urti e più difficile da pulire”. Proseguendo, al successivo paragrafo “Come pulire un pavimento o rivestimento lappato” in aggiunta riferisce: “Rivenditori e case produttrici affermano che, solitamente, la manutenzione ordinaria e la pulizia di un pavimento o un rivestimento lappato possono essere compiti più impegnativi rispetto a quelli di un altro tipo di prodotti;
è consigliato di evitare assolutamente prodotti generici e abrasivi utilizzando sostanze neutre (possibilmente appositamente pensate per questa tipologia di prodotti) e con acqua calda. Se la diffusione del gres porcellanato è dovuta soprattutto in generale alle sue caratteristiche fisiche, quella del gres porcellanato lappato deve ringraziare la sua estetica”. Alla luce di dette incontrovertibili considerazioni, non può dirsi che il pavimento di gres porcellanato lappato fornito all'attrice avesse dei difetti, atteso che le caratteristiche evidenziatesi nel presente giudizio sono quelle proprie di ogni pavimento di gres porcellanato lappato. Peraltro la scelta dell'attrice di un pavimento di colore chiaro (avorio), avrebbe dovuto far prevedere che su una superficie dall'estetica simil marmo e microporosa, le micro macchie sarebbero state più evidenti. Orbene un pavimento non è un piatto di porcellana che si utilizza per mangiare, ma una superfice destinata ad essere calpestata di continuo, situato in un'abitazione dove è normale che sul pavimento si depositi sporco di varia provenienza e natura, per il quale lo sforzo necessario per la pulizia è commisurato sia al tipo di materiale scelto, sia all'effetto estetico desiderato. Ma l'effetto estetico desiderato è soggettivo, per cui varia da chi, patito dell'abitazione sempre lucida e splendente, non tollera la minima macchia sul pavimento, a chi, considera la casa un ambiente da vivere, il cui pavimento ben può evidenziare segni dell'uso, purchè sia garantita l'igiene. Nel caso in esame, la possibilità di mantenere la normale igiene del pavimento non è
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 messa in discussione, per cui l'unico effetto controverso sono le micro macchie di sporco che si formano nel tempo in modo omogeneo sul pavimento e che, secondo il sottoscritto giudicante, quale peritus peritorum, non pregiudica l'effetto estetico dello stesso, anzi può renderlo anche più interessante e caldo, come avviene per tanti pavimenti di marmo, materiale anch'esso di per sé microporoso. In conclusione il pavimento messo in opera dall'attrice, ai sensi dell'art. 129 codice del consumo, non solo è conforme al contratto di vendita, ma è idoneo all'uso cui è destinato e ha le qualità e le prestazioni di ogni pavimento di gres porcellanato lappato. Insomma alcun difetto di conformità né vizio aveva il pavimento liberamente scelto dall'attrice e ad essa venduto. Lo sforzo necessario a mantenerlo pulito è quello necessario proprio di quel tipo di pavimento e può variare a secondo delle esigenze del tutto soggettive di chi lo usa. La particolarità del contenzioso, che si sarebbe potuto evitare se la scelta dell'attrice nell'acquisto fosse stata più meditata e anche orientata dal rivenditore e dal produttore (se a conoscenza delle particolari esigenze estetiche perseguite dall'attrice), induce a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda
2) Spese compensate Così deciso in data 16.12.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8
– CF: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Raffaele Pellegrino, come da procura in atti;
ATTRICE E
– CF: , quale titolare Controparte_1 C.F._2 dell'omonima ditta – PI: , rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
LA RP, come da procura in atti;
CONVENUTO NONCHE'
- CF e PI: Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Francioso, come da P.IVA_2 procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 25.10.2023, Parte_2 esponeva che nel mese di febbraio 2015 la ditta ebbe ad Controparte_1 acquistare presso la Controparte_3
tra gli altri prodotti, una partita di mattonelle in gres porcellanato
[...]
“EGGMAL1 - Avorio Lack/rtt tono 55E - 900x900”, giusta fattura n. 2000.594 del 28.2.2015 e che una porzione di detta fornitura, nello specifico 162 mq, venne poi acquistata presso la ditta da essa attrice, per CP_1 pavimentare il proprio appartamento, al prezzo di €/mq 63,80 oltre Iva, per un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 costo complessivo di € 12.609,43, quindi consegnata e posata in data 7.05.2015. Allegava che a distanza di breve tempo dalla posa sul pavimento iniziarono a comparire delle macchie scure, sempre più diffuse, che essa attrice cercava di lavare via con gli ordinari detergenti domestici senza esito, per cui, constatata la persistenza delle suddette macchie e la loro irremovibilità, avvisava telefonicamente il rivenditore, che suggeriva l'utilizzo di prodotti diversi per un pò di tempo, ma anche tali tentativi non producevano l'effetto desiderato in maniera permanente. In ragione di quanto sopra in data 4.1.2016 essa attrice faceva recapitare nelle mani del venditore sig. una raccomandata, nella quale rappresentava formalmente la CP_1 problematica e chiedeva intervenirsi anche presso l'azienda produttrice CP_3 al fine di trovare una soluzione, per cui, il indicò le istruzioni
[...] CP_1 fornite dalla per la corretta manutenzione ordinaria del CP_3 pavimento, che furono seguite scrupolosamente, anche acquistando i costosi prodotti professionali suggeriti dal tecnico della . Ciononostante, CP_3
a distanza di qualche tempo, le medesime macchie tornarono a segnare vistosamente il pavimento, obbligando la a ricontattare il venditore - Pt_1
e per suo tramite la -, dapprima interfacciandosi con questi CP_3 telefonicamente, successivamente con una nuova raccomandata consegnata a mani in data 15.02.2018. A distanza di circa un anno, il 9.11.2019 (data confermata dalla pec del legale della del 28.10.2020), la CP_2 CP_3 inviava un proprio tecnico - il sig. della soc. G.S.
[...] Persona_1
Trattamenti di IC ND - presso l'abitazione della per Pt_1 effettuare una pulizia profonda e antimacchia sul pavimento, curandosi di far previamente (addirittura 9 mesi prima dell'intervento, come da atto datato 18.2.2019) sottoscrivere alla stessa e al una “liberatoria” che CP_1 attestasse il carattere risolutivo dell'intervento e il null'altro a pretendere. Senonché, trascorso qualche mese, il pavimento tornò ad inscurirsi, per cui, essa attrice, ormai stremata dalla situazione che veniva solo tamponata e non sembrava poter condurre ad una vera e definitiva soluzione della problematica, mosse una nuova contestazione al rivenditore con racc.ta a mani del 05.03.2020, reiterata nel maggio 2020, che condusse ad un ulteriore intervento di pulizia da parte della soc. di Parte_3 Persona_1 ma neppure tale ulteriore intervento si dimostrò risolutivo, tanto che nel luglio 2020 la tornò a lamentare i vizi del pavimento al , che Pt_1 CP_1 riferiva di aver riportato il caso alla con comunicazione pec del CP_2
5.10.2020, seguita il 21.12.2020 dalla informativa circa la diffida ricevuta e dall'avvertimento circa l'eventuale richiesta di manleva. La non CP_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 mostrò alcuna volontà conciliativa, facendo leva sulla “liberatoria” sottoscritta dalle parti, che avrebbe attestato come “…l'intervento è risultato risolutivo, tanto che la sig.ra , all'esito dello stesso, ha rilasciato una Pt_1 dichiarazione di piena soddisfazione rispetto al lavoro svolto ed al risultato ottenuto…”, come da riscontro del 28.10.2020. Seguiva corrispondenza senza esito (pec del 5.10.2021 e del 2.12.2021) che conduceva l'odierna attrice alla decisione di adire l'autorità giudiziaria per veder tutelati i propri diritti. In data 06.7.2023, per il tramite del proprio legale, l'attrice inviava a mezzo pec al formale comunicazione di messa in mora e richiesta risarcimento CP_1 danni, con contestuale invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, ma senza esito favorevole, per cui conveniva in giudizio CP_1
, quale titolare dell'omonima ditta, chiedendo al giudice di accertare
[...]
e dichiarare la sussistenza del difetto di conformità - vizio di produzione nel pavimento venduto alla attrice e per l'effetto condannare il convenuto ex art. 130 del Codice del Consumo alla sostituzione del pavimento difettoso con uno di eguale qualità e valore, con spese di rimozione, trasporto e posa in opera a suo carico, oltre che al pagamento delle spese legate al necessario alloggio temporaneo della attrice presso altro loco e risarcimento del danno ex artt. 135 del Codice del Consumo e 1494 c.c. quantificabile in € 4.000,00 ovvero in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
in subordine, dichiarare ex artt. 130 del Codice del Consumo e 1453 c.c. la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento e per l'effetto condannare ex artt. 135 del Codice del Consumo e 1494 c.c. il convenuto alla restituzione di quanto corrisposto per l'acquisto del pavimento, ossia € 12.609,63, rivalutati all'attualità secondo l'indice Istat, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi (anche biologico e morale) dall'attrice per gli interventi di sostituzione del pavimento e oneri relativi, quantificabile in € 4.000,00 ovvero in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in via equitativa. Costituitosi in giudizio, premetteva che la ricostruzione Controparte_4 dei fatti operata dall'attrice in atto di citazione corrispondeva a verità, anche in ordine alla tempistica della denuncia dei vizi e delle circostanze di seguito verificatesi nell'arco temporale descritto, ma che nessuna responsabilità poteva essere ascritta ad esso convenuto, il quale aveva venduto una partita di ceramiche di pregio apparentemente prive di difetti – tant'è che gli stessi, evidentemente occulti, erano comparsi solo dopo usura. Aggiungeva che egli si era subito attivato a seguito delle doglianze dalla prontamente Pt_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 notiziandone la casa produttrice – la Controparte_2 la quale aveva ammesso di aver provveduto ad un intervento per risolvere la questione e di aver ritenuto prima facie tale intervento risolutivo. Evidenziava che nessuna contestazione era stata sollevata al , in qualità di CP_1 rivenditore del prodotto della acquistato dalla , né dalla CP_2 Pt_1 cliente né dalla stessa casa produttrice. In diritto argomentava che se è vero che la normativa prevede che è il venditore a dover dimostrare di aver venduto un bene conforme a quanto richiesto dal compratore finale, nel caso di specie era lampante che il venditore non avrebbe mai potuto accorgersi dei vizi denunciati dalla e ciò per diversi motivi: in primis perché la Pt_1
è leader nel settore e notoriamente produttrice di ceramiche di CP_2 pregio;
in secondo luogo perché la partita di ceramiche venduta - all'apparenza - sembrava perfettamente in linea con gli standards richiesti e nessuna indicazione particolare era stata fornita dalla casa produttrice, unitamente alla merce, che facesse ritenere che la pulizia delle ceramiche dovesse essere effettuata con un prodotto specifico. Deduceva che considerato il fatto che le ceramiche oggetto di vendita avevano continuato nel tempo a presentare il difetto lamentato dalla , anche dopo Pt_1 trattamento effettuato da parte della casa di produzione, era evidente che ci si trovasse di fronte ad un difetto di fabbricazione o, in ogni caso, di fronte ad una responsabilità della stessa casa di produzione, che avrebbe dovuto fornire al rivenditore istruzioni dettagliate per la pulizia professionale da allegare al prodotto all'atto della vendita. Per tali motivi chiedeva di chiamare in causa e chiamava in causa la chiedendo al Controparte_2 giudice di rigettare la domanda attorea nei confronti di esso convenuto e di condannare direttamente la chiamata in causa. La si costituiva in giudizio e CP_2 Controparte_2 deduceva che al momento della prima contestazione, pur essendo decorsi i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1490 c.c., ebbe ad inviare presso l'abitazione della sig.ra , il sig. della Pt_1 Persona_1 omonima ditta esperta in pulizie generali di edifici, al fine Parte_3 di verificare la situazione. Il constatò che le presunte problematiche Per_1 erano dovute probabilmente ad una non corretta pulizia del pavimento dopo la posa e consigliò alcuni trattamenti;
effettuò quindi un “mockup” alla presenza dell'attrice, che accettò di far effettuate tale intervento ritenendolo soddisfacente. Come di consueto, la aveva preparato e fatto CP_2 sottoscrivere alle parti la liberatoria contestata dall'attrice, pur senza che ciò costituisse il riconoscimento di alcunchè ed al solo fine di salvaguardare da
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 un lato la sua buona nomea e dall'altro futuri rapporti commerciali, pur ritenendo il materiale conforme, ed addossandosi i costi della pulizia straordinaria. Allegava che il sig. ebbe a recarsi presso la casa Per_1 dell'attrice una prima volta nel febbraio 2019, effettuando il trattamento e ritornando dopo qualche settimana al fine di ripeterlo in alcune zone, spiegando altresì che alcune sfumature presenti erano intrinseche al prodotto e rappresentavano un pregio e non un difetto. La sig.ra , in quella Pt_1 occasione, si dichiarò verbalmente, ampiamente soddisfatta dell'esito dell'intervento e la ditta G.S. inviò quindi fattura datata 01.04.2019 per i lavori eseguiti, come da accordi, direttamente alla , regolarmente CP_2 onorata, dando quindi piena attuazione agli accordi intervenuti tra le parti. La
ebbe poi a sapere, direttamente dal sig. che la sig.ra CP_2 Per_1
, personalmente, gli richiese un ulteriore intervento di pulizia, in Pt_1 alcune zone, nel novembre del 2019, rilasciando alla fine dello stesso una ampia ed ulteriore dichiarazione liberatoria prodotta in atti, nella quale si legge: “La sottoscritta dichiara di essere soddisfatta del lavoro Parte_1 svolto dalla ditta e del risultato ottenuto”. Parte_4
Evidenziava che essa chiamata in causa aveva avuto un rapporto contrattuale solo con la ditta Marasco, nei cui confronti si applicano esclusivamente le norme del codice civile. Orbene, la fornitura della merce era stata effettuata nel febbraio del 2015, mentre le prime contestazioni erano state fatta ad essa chiamata in causa sono dell'inizio del 2019, oltre ogni termine decadenziale. Inoltre la scrittura liberatoria per la quale “con la sottoscrizione del presente accordo, le parti riconoscono lo stesso risolutivo per entrambe a tacitazione di qualsiasi futura pretesa nei confronti di in relazione alla CP_3 contestazione sollevata dalla sig.ra ” escludeva alcuna Parte_1 possibilità di pretese nei confronti di essa casa produttrice, avendo le parti posto fine ad una lite tra di loro insorta facendosi reciproche concessioni. In particolare la ditta Marasco, per effetto della liberatoria sottoscritta, non poteva chiamare in manleva ed estendere il contraddittorio nei confronti della
. Eccepiva, comunque, la decadenza dall'azione di garanzia e CP_2 prescrizione della relativa azione ai sensi dell'art. 1495 c.c., in quanto la merce in contestazione era stata comunque consegnata con DDT n. 3068 del 20.02.2015 e fatturata con il documento n. 2000.594 del 28.02.2015. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda. Con la prima memoria ex 171 ter c.p.c., l'attrice disconosceva la scrittura prodotta dalla chiamata in causa, evidenziando che essa reca la dicitura (in alto a destra) di “preventivo” con una dichiarazione non apposta da essa
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 attrice. Evidenziava che la scrittura non aveva valore di contratto di transazione, anche perché il che non aveva il potere di impegnare e Per_1 rappresentare la . Pt_5
Espletata ctu, ritenuta l'inammissibilità ed irrilevanza delle prove dichiarative, il giudice fissava l'udienza per la decisione della causa e all'esito della stessa la causa veniva decisa. La domanda dell'attrice, all'esito della ctu, non è fondata. Va preliminarmente evidenziato che dopo la chiamata in causa della
, autorizzata dal giudice ed effettuata dal Controparte_5 convenuto, l'attrice non ha esteso la domanda alla terza chiamata in causa. Poteva farlo, a pena di decadenza ed inammissibilità, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e non lo ha fatto, riportandosi alle conclusioni formulate nell'atto di citazione solo nei confronti della parte da essa convenuta in giudizio. Anche il convenuto non ha proposto nei confronti della
[...]
una domanda di manleva a suo favore, ma si è limitato a Controparte_5 chiedere, in caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna diretta della terza chiamata in causa al pagamento in favore dell'attrice delle somme da questa richieste. Ciò posto, in atti è stata prodotta la scrittura sottoscritta dall'attrice e dal convenuto in data 18.02.2019 su testo predisposto dalla chiamata in causa, la quale ha sicuro valore transattivo, atteso che essa fa chiaramente riferimento alle contestazioni sollevate dalla . Orbene, già sulla base di tale sola Parte_2 scrittura, potrebbe rigettarsi la domanda attorea, in quanto intercorsa tra la
, il e la chiamata in causa, che si obbligava a fare un Parte_2 CP_4 trattamento di pulizia al pavimento a fronte della rinuncia a qualsiasi futura pretesa delle controparti. Ma anche prescindendo da tale transazione intercorsa tra le parti, all'esito della ctu dell'ing. la domanda attorea non risulta fondata. Persona_2
Invero, il ctu nelle sue conclusioni, ha così riferito: “Il pavimento oggetto di causa: , prodotto dalla Parte_6 [...]
, presenta micropori, che sono una caratteristica del tipo Controparte_5 di materiale e delle lavorazioni da esso subìto, dove va ad annidarsi lo sporco che viene evidenziato dalla brillantezza della superficie (Vizi lamentati da parte attrice che ne pregiudicano la funzione estetica e l'eleganza). La pulizia di tale pavimento non risulta impossibile ma sicuramente laboriosa e a volte molto costosa perché diventa difficile tirar fuori lo sporco da pori piccolissimi presenti sulla superficie del materiale. Tutto questo dovrebbe essere
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 chiaramente e pubblicamente evidenziato dalla ditta produttrice come vengono evidenziate le caratteristiche di luminosità ed eleganza”. In precedenza il ctu, nella sua relazione, al paragrafo titolato “I pro e i contro della lappatura del gres porcellanato” risulta, inoltre, aver testualmente evidenziato: “Prima di scegliere se acquistare del gres porcellanato lappato per i propri pavimenti o rivestimenti, bisogna valutare tutti i pro e i contro di questo materiale. Tra i pro possiamo sicuramente citare la grande luminosità e l'aspetto elegante che questo materiale conferisce alla stanza. L'estetica simil marmo, infatti, rende il tutto maggiormente di classe, esaltando anche i colori dell'arredamento e delle pareti. Di contro, però, la lappatura rende il gres porcellanato solitamente meno resistente agli urti e più difficile da pulire”. Proseguendo, al successivo paragrafo “Come pulire un pavimento o rivestimento lappato” in aggiunta riferisce: “Rivenditori e case produttrici affermano che, solitamente, la manutenzione ordinaria e la pulizia di un pavimento o un rivestimento lappato possono essere compiti più impegnativi rispetto a quelli di un altro tipo di prodotti;
è consigliato di evitare assolutamente prodotti generici e abrasivi utilizzando sostanze neutre (possibilmente appositamente pensate per questa tipologia di prodotti) e con acqua calda. Se la diffusione del gres porcellanato è dovuta soprattutto in generale alle sue caratteristiche fisiche, quella del gres porcellanato lappato deve ringraziare la sua estetica”. Alla luce di dette incontrovertibili considerazioni, non può dirsi che il pavimento di gres porcellanato lappato fornito all'attrice avesse dei difetti, atteso che le caratteristiche evidenziatesi nel presente giudizio sono quelle proprie di ogni pavimento di gres porcellanato lappato. Peraltro la scelta dell'attrice di un pavimento di colore chiaro (avorio), avrebbe dovuto far prevedere che su una superficie dall'estetica simil marmo e microporosa, le micro macchie sarebbero state più evidenti. Orbene un pavimento non è un piatto di porcellana che si utilizza per mangiare, ma una superfice destinata ad essere calpestata di continuo, situato in un'abitazione dove è normale che sul pavimento si depositi sporco di varia provenienza e natura, per il quale lo sforzo necessario per la pulizia è commisurato sia al tipo di materiale scelto, sia all'effetto estetico desiderato. Ma l'effetto estetico desiderato è soggettivo, per cui varia da chi, patito dell'abitazione sempre lucida e splendente, non tollera la minima macchia sul pavimento, a chi, considera la casa un ambiente da vivere, il cui pavimento ben può evidenziare segni dell'uso, purchè sia garantita l'igiene. Nel caso in esame, la possibilità di mantenere la normale igiene del pavimento non è
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 messa in discussione, per cui l'unico effetto controverso sono le micro macchie di sporco che si formano nel tempo in modo omogeneo sul pavimento e che, secondo il sottoscritto giudicante, quale peritus peritorum, non pregiudica l'effetto estetico dello stesso, anzi può renderlo anche più interessante e caldo, come avviene per tanti pavimenti di marmo, materiale anch'esso di per sé microporoso. In conclusione il pavimento messo in opera dall'attrice, ai sensi dell'art. 129 codice del consumo, non solo è conforme al contratto di vendita, ma è idoneo all'uso cui è destinato e ha le qualità e le prestazioni di ogni pavimento di gres porcellanato lappato. Insomma alcun difetto di conformità né vizio aveva il pavimento liberamente scelto dall'attrice e ad essa venduto. Lo sforzo necessario a mantenerlo pulito è quello necessario proprio di quel tipo di pavimento e può variare a secondo delle esigenze del tutto soggettive di chi lo usa. La particolarità del contenzioso, che si sarebbe potuto evitare se la scelta dell'attrice nell'acquisto fosse stata più meditata e anche orientata dal rivenditore e dal produttore (se a conoscenza delle particolari esigenze estetiche perseguite dall'attrice), induce a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda
2) Spese compensate Così deciso in data 16.12.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
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