Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 24/06/2025, n. 12439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12439 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12439/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05030/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5030 del 2019, proposto da Edilvi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Cicoria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento n.11;
per l'annullamento
- della nota prot. n. GSE/P20190006756 del 30.1.2019 (doc. 1), ricevuta dalla ricorrente via PEC in medesima data recante “rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0169925026014R391_rev1#4, presentata da EDILVI S.P.A.”;
- nonché di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, la nota prot. GSE/P20180094299 del 12.10.2018, ricevuta dalla ricorrente via PEC in medesima data, recante “preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241 del 1990, della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0169925026014R391_rev1#4, presentata da EDILVI S.P.A.”, e della lettera prot. GSE/P20180060703 del 10.07.2018, ricevuta dalla ricorrente via PEC in medesima data, recante “richiesta di integrazione relativa alla Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0169925026014R391_rev1#4, presentata da EDILVI S.P.A.”;
- nonché per l’accertamento del diritto della società Edilvi S.p.A. alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti ai sensi del D.M. 28.12.2012, con riferimento alla Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0169925026014R391_rev1#4, e condanna del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., ai sensi dell'art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei Certificati Bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, incluso in particolare il rilascio dell'autorizzazione all'emissione dei Certificati Bianchi per la Richiesta di Veri-fica e Certificazione (RVC) n. 0169925026014R391_rev1#4.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Parte ricorrente ha adito l’intestato TAR chiedendo l’annullamento del provvedimento del GSE prot. GSE/P20190006756 del 30.1.2019 recante “rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0169925026014R391_rev1#4, presentata da EDILVI S.P.A.”, relativamente ad un intervento di efficienza energetica, predisposto per conto della società E.Geo S.p.a., consistente nella realizzazione di un impianto centralizzato a pompa di calore geotermica su nuova costruzione a Settimo Milanese, a servizio di trenta appartamenti suddivisi in due edifici.
1.1. Allega, in punto di fatto, quanto segue:
- che l’intervento è stato attivato il 3.4.2012 ed è stato oggetto di monitoraggio nei cinque anni successivi;
- che il 3.6.2014 presentava la prima RVC al GSE, che – a seguito di integrazioni documentali – riceveva infine esito positivo il 26.9.2014;
- che presentava ulteriori RVC in relazione ai successivi periodi di monitoraggio, con esito positivo, sino al ricevimento della comunicazione del 10.7.2018 con cui il GSE rappresentava come, in relazione alla RVC relativa all’ultimo periodo di rendicontazione, la documentazione non fosse esaustiva;
- a seguito di integrazioni documentali, il GSE inviava con nota del 12.10.2018 un preavviso di rigetto rappresentando che, dall’analisi della documentazione e delle osservazioni trasmesse, la RVC R391_rev1#4 non sarebbe stata conforme alle previsioni normative del D.M. 28 dicembre 2012;
- che, malgrado richieste di proroga e l’impegno diligente, non riusciva in particolare ad ottenere dal condominio interessato la documentazione relativa alla c.d. “liberatoria” (ossia, “ documentazione (…) che [attestasse]la volontà dei condomini a delegare l’amministratore di Condominio per la richiesta di titoli ”);
- che infine con l’atto impugnato il GSE ha infine rigettato la RVC relativa al menzionato periodo di monitoraggio (R391_Rev1#4).
1.2. A sostegno del ricorso, deduce i seguenti motivi di gravame:
- I) “ Violazione di legge: violazione dell’art. 97 Cost. e violazione degli artt. 3, e 1, co. 1 della L. 241/1990, per carenza di motivazione e contrarietà dell’azione amministrativa con i principi di efficienza, trasparenza nonché di leale collaborazione – violazione del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo di cui all’art. 1, comma 2 L. 241/1990. Vizio di eccesso di potere: manifesta illogicità e ingiustizia ”, con cui ritiene illegittima la richiesta del GSE di documentazione ulteriore, in quanto priva di motivazione in merito alla inidoneità della sottoscrizione da parte della società E.Geo ai fini della autodichiarazione rilasciata, in veste di “cliente partecipante”; ciò avrebbe inoltre comportato difficoltà nello spiegare ai condomini interessati la produzione della documentazione richiesta; inoltre l’adempimento non era neppure previsto dalla procedura di presentazione della RVC, prima dell’ottobre 2014, e in ogni caso il GSE avrebbe potuto acquisire la documentazione autonomamente ai sensi dell’art. 18 l. n. 241/1990;
- II) “Violazione di legge: violazione dell’art. 97 Cost. e art. 1, comma 1 della L. 241/1990 per contrarietà dell’azione amministrativa con il principio di tutela del legittimo affidamento” , in relazione al mutamento di indirizzo da parte del GSE che avrebbe richiesto la documentazione in corso di monitoraggio, a fronte di precedenti RVC evase in senso positivo;
- III) “Vizio di violazione di legge: violazione ed erronea applicazione del D.M. 28 dicembre 2012 – violazione dell’art. 1, co. 1, della L. n. 241/1990, in quanto il provvedimento impugnato risulta in contrasto con i principi di adeguatezza, logicità ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché con i principi dell’ordinamento comunitario ”, censurando la contrarietà delle integrazioni documentali richieste alle direttive n. 27/2012 e 28/2009, in quanto limita l’accesso al meccanismo incentivante prescritto, in ragione della scarsa trasparenza del GSE.
Infine, parte ricorrente chiede – oltre all’annullamento degli atti impugnati – che sia accertato il diritto alla percezione dei certificati bianchi.
1.3. Si costituiva in giudizio il GSE deducendo, di contro: - che la motivazione del rigetto era chiara e comprensibile; - che la normativa consente al GSE di richiedere nel corso dell’istruttoria informazioni aggiuntive; - che non è consentito al GSE sostituirsi all’interessato nel reperimento della documentazione; - che ogni RVC è soggetta ad un autonomo procedimento di controllo, senza alcun affidamento derivante dal primo accoglimento; - che la documentazione richiesta impediva l’apprezzamento dei requisiti per l’ottenimento degli incentivi.
2. – All’udienza straordinaria del 30 maggio 2025 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso non merita accoglimento, perché infondato.
3.1. Si deve premettere che il provvedimento impugnato si fonda sulla inadeguatezza della documentazione tecnica ed amministrativa prodotta dalla ricorrente a corredo degli interventi di efficientamento energetico de quibus , mancando documentazione da cui fosse possibile verificare che: “ a) L’accordo contrattuale è vigente a far data dalla presentazione della prima richiesta; b) Il cliente partecipante vanta il diritto sul bene (proprietario, affittuario ecc) a far data dalla presentazione della prima richiesta; c) Il cliente partecipante non ha richiesto ulteriori contributi economici non cumulabili con i Certificati Bianchi per il medesimo intervento impegnandosi a non richiederne in futuro; d) Il cliente partecipante non ha riconosciuto ad alcun altro soggetto il diritto di inoltrare richiesta di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi relativamente agli interventi oggetto del progetto. Inoltre, per gli interventi in essere, non è stata fornita documentazione che attesti la volontà dei condomini a delegare l’amministratore di condominio per la richiesta di titoli di efficienza energetica in luogo di ulteriori incentivi non cumulabili con i certificati bianchi ai sensi del DM 28 dicembre 2012 ” (doc. 1).
3.2. A tal riguardo, e procedendo all’esame dei motivi di ricorso, anche in base a conforme giurisprudenza, deve infatti rilevarsi che:
- quello in discussione è un rapporto di durata, per cui “ il GSE può sempre intervenire diversamente valutando le proprie precedenti decisioni purché abbiano ad oggetto esclusivamente richieste non ancora esitate, sicché l’eventuale cambio di rotta non ha invero effetti retroattivi ” (TAR Lazio, V-ter, n. 9812/2025);
- il GSE ha sempre il potere di respingere una singola RVC nonostante fosse stata precedentemente approvata uno o più periodi di monitoraggio e anche nel caso in cui vi siano state pregresse approvazioni di altre Richieste di Verifica e Certificazione (cfr. TAR Lazio, III, n. 436/2019, secondo cui “ al GSE S.p.A. è consentita la reiezione di una singola richiesta di verifica e certificazione anche in caso di non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto, con conseguente irrilevanza di eventuali contrasti tra diniego di rvc e pregressa approvazione della pppm o di altre rvc”). Il che dimostrava che nessuna violazione del legittimo affidamento potesse rinvenirsi nella fattispecie in esame e, al pari, che il provvedimento di rigetto della RVC non potesse in alcun modo essere assimilato all’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies l. 241/1990, essendo riservato al GSE il potere di denegare, anche singolarmente, le RVC presentate dagli operatori ”).
Inoltre, anche nella fattispecie deve farsi applicazione dei principi di recente ribaditi dall’intestato TAR in fattispecie sovrapponibili con le sentenze nn. 15992 e 15994 del 29.8.2024, secondo cui spetta al GSE verificare che gli interventi siano stati effettivamente realizzati in conformità al quadro regolatorio di riferimento nonché a quanto dichiarato dall’interessato al momento della presentazione della RVC; che non siano stati oggetto di plurime richieste presentate dallo stesso o da altri soggetti; che abbiano generato e continuino a generare risparmi energetici effettivi e non abbiamo dato luogo a indebiti cumuli di benefici.
In particolare: “Procedendo con l’analisi del primo e del secondo motivo di ricorso (che possono essere congiuntamente affrontati, vista la loro omogenea direzione verso la contestazione della base normativa del potere esercitato dal resistente), va richiamata la giurisprudenza di questo Tribunale, in tema di poteri del GSE relativamente al controllo delle RVC, segnatamente con riguardo alle dichiarazioni dei clienti partecipanti (sentenza 31 maggio 2022, n. 7122).
È stato in proposito condivisibilmente affermato che “Il potere di verifica e controllo degli atti di approvazione delle RVC rinviene il proprio fondamento sia nella disciplina di settore (d.lgs. n. 28 del 2011, DM 11 gennaio 2017, Linee Guida EEN 9/11), sia in quella generale in materia di dichiarazioni sostitutive (DPR 445 del 2000).
L’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 prevede infatti che l’erogazione di incentivi da parte del GSE sia subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti interessati e che la stessa verifica sia effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, senza che sia precluso un accertamento di più ampio raggio.
Il Gestore deve invero verificare che gli interventi siano stati effettivamente realizzati in conformità al quadro regolatorio di riferimento nonché a quanto dichiarato dall’interessato al momento della presentazione della RVC; che non siano stati oggetto di plurime richieste presentate dallo stesso o da altri soggetti; che abbiano generato e continuino a generare risparmi energetici effettivi e non abbiamo dato luogo a indebiti cumuli di benefici”. E’ stato parimenti stabilito che “ né le richieste del GSE possono ritenersi ultronee, tenuto conto che questi può richiedere, a seguito dell’ammissione al regime incentivante, tutta la documentazione relativa alle schede tecniche di riferimento o informazioni a queste riferibili, che potrebbero comprendere qualcosa in più rispetto a quanto trasmesso all’atto di presentazione della RVC, al fine di verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato in occasione dell’istanza (cfr. Cons. Stato, Sezione Quarta, sentenza n. 2583/2022) (….) occorre richiamare i principi già affermati da questa Sezione (ex multis, sentenza 3 febbraio 2020, n. 1372, confermata in appello), per cui:
«- il Gestore ha il potere di impostare “un’azione di controllo ad ampio raggio, tesa a verificare la regolarità dei progetti di risparmio energetico alla luce del vigente quadro regolamentare”;
- la “complessità documentale e informativa” delle richieste del GSE in fase di verifica non inficia l’accertamento di eventuali violazioni anche nel caso di concessione di termini non particolarmente estesi, posto che “per orientamento consolidato, dalla concessione di provvidenze in materia di incentivazione energetica discende, sulla base del principio di autoresponsabilità, l’obbligo di apprestare un assetto organizzativo adeguato al beneficio ricevuto”;
- ai sensi dell’art. 14, comma 2, delle Linee guida approvate con la delibera AEEG EEN 9/2011, “al fine di consentire i controlli di cui al comma 14.1, i soggetti titolari dei progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita tecnica delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea (quindi non tassativamente elencata, bensì riferita ad una categoria aperta, n.d.r.) a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi”;
- in linea generale, l’intervenuta sottoposizione a verifica, nell’ambito del procedimento di ammissione all’incentivo, delle RVC afferenti a progetti standardizzati “non preclude al GSE di porre in essere una istruttoria ulteriore nell’esercizio dei poteri di verifica e controllo ad esso attribuiti dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e disciplinati, con specifico riferimento ai certificati bianchi, dal DM 28 dicembre 2012 e dalle linee guida […]”;
- non integra una mera irregolarità l’assenza, nell’“autodichiarazione resa dai pretesi clienti partecipanti ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, inclusa nella scheda tecnica di intervento”, del “documento di identità dei medesimi clienti” […] dell’“indicazione del titolo di disponibilità dell’opera” e dell’impegno “da parte dei clienti medesimi di non richiedere altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi in relazione ai medesimi interventi”; la mancanza di tali elementi “determina, infatti, l’impossibilità di verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione ad essa allegata all’atto di presentazione delle relative RVC”, non risultando attestata (tra l’altro) l’“effettiva imputazione del progetto rendicontato al cliente finale” .
- […] ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 11 gennaio 2017 il GSE, nell’esercizio del potere di verifica, è legittimato a “richiedere al soggetto proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse”.
5.2. Nel caso in esame, il GSE ha rappresentato la necessità di acquisire, tra l’altro, la cd. liberatoria.
Tale richiesta, fermamente contestata dalla ricorrente sull’assunto per cui questa sarebbe stata introdotta solo dopo il luglio 2014, trova invece ragion d’essere nell’art. 10 del D.M. 28 dicembre 2012, il quale dispone che «[i] certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali».
Ne deriva che, come correttamente evidenziato dalla difesa del GSE, l’acquisizione di tale documento in fase di verifica è indispensabile per accertare sia l’effettiva riconducibilità dello specifico intervento al singolo “cliente partecipante” indicato dalla società, sia l’effettivo rispetto del divieto di cumulo dei vantaggi derivanti dalla certificazione dei risparmi energetici con altre tipologie di incentivi e/o contributi pubblici per il medesimo intervento.
Invero, come già rilevato per casi analoghi, tale documentazione risulta indispensabile per “verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione ad essa allegata all’atto di presentazione delle relative RVC” , atteso che, nella specie, la società, per ciascuna RVC, ha espressamente dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445 «di essere consapevole che i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo il 3 gennaio 2013, data di entrata in vigore del D.M. 28 dicembre 2012, non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo quanto indicato alle lettere a), b), c) dell’art. 10, comma 1 del medesimo Decreto”.
Alla luce di quanto già chiarito dalla giurisprudenza citata, deriva dunque l’infondatezza della tesi della ricorrente, poiché il Gestore, sulla base della normativa primaria richiamata - e non del DM del 11 gennaio 2017 (di cui la ricorrente ha contestato l’applicabilità ratione temporis) o delle Linee Guida dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas - aveva il potere di chiedere i documenti indicati, consistenti nelle dichiarazioni dei clienti partecipanti. Infatti, oltre ad osservare che, in fase di accesso agli incentivi, la ricorrente dichiarava ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 “di aver informato il cliente partecipante che per gli interventi oggetto del progetto è stata inoltrata richiesta di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 e di aver ottenuto apposito accordo contrattuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e /o liberatoria…”, si evidenzia che si tratta di documentazione atta ad assicurare, soprattutto, il rispetto del divieto di cumulo degli incentivi e la legittimazione della ESCO ricorrente a interloquire (quale unico interlocutore) con il Gestore per l’ottenimento dei TEE riferibili agli specifici interventi oggetto della RVC rigettata ”.
3.2. Alla luce dei principi richiamati, anche nel caso di specie, la richiesta documentale inevasa che ha caratterizzato la RVC oggetto del presente ricorso appare fondarsi su un’adeguata base normativa e dotata di apposita motivazione.
Nella specie, la motivazione del preavviso di rigetto – cui ha fatto seguito l’atto impugnato – oltre a far riferimento alla natura di cliente partecipante in relazione al diritto vantato sul bene, specificava che nel caso in cui il cliente partecipante fosse un condominio sarebbe stata necessaria anche la produzione della delibera condominiale di delega all’Amministratore per la richiesta di titoli di efficienza energetica in luogo di ulteriori incentivi non cumulabili (doc. 17).
Tale circostanza appare chiara a parte ricorrente che, nelle successive osservazioni del 19.10.2018, rappresenta di aver “ provveduto a contattare il cliente partecipante (nel caso di specie un Condominio) al fine di reperire la dichiarazione attestante quanto richiesto dal vostro ufficio e precisato nelle premesse (c.d. liberatoria) ” (doc. 19).
Né appare possibile sostenere, da parte di un operatore esperto del settore, la non conoscibilità della nozione di “cliente partecipante” che, come anche riconosciuto da questo Giudice, “ è colui presso il quale viene realizzato almeno un intervento e, dunque, nel caso di specie, il proprietario, il locatario l’usufruttuario di ciascuno degli immobili presso i quali sono stati realizzati gli interventi ” di efficientamento (cfr. TAR Lazio V-ter, n. 5748 del 2025) e la relativa nozione è contenuta nella delibera 27.10.2011 - EEN 9/11 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (art. 1).
Dagli atti emerge inoltre come l’attività del GSE si è svolta nell’ambito del controllo delle autodichiarazioni rese da parte ricorrente, nelle quali ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/200 ha dichiarato di aver informato il cliente partecipante dell’inoltro della domanda di accesso ai certificati bianchi e di aver ottenuto, a mezzo di apposito accordo contrattuale o altro atto contenente una liberatoria, la dichiarazione del cliente in cui lo stesso afferma di non aver già precedentemente richiesto contributi non cumulabili e di impegnarsi a non richiedere per lo stesso intervento ulteriori contributi economici, nonché di riconoscere al soggetto titolare del progetto in via esclusiva il diritto di inoltrare richiesta di accesso al meccanismo dei certificati bianchi.
A ciò si aggiunge che le stesse Linee guida di cui alla citata delibera 27.10.2011 - EEN 9/11, dopo aver indicato la documentazione da trasmettere per le verifiche e le certificazioni (art. 13) e la documentazione da conservare al fine di consentire i controlli (art. 14), prevedono espressamente la richiesta di informazioni aggiuntive per eventuali approfondimenti da parte del responsabile delle attività di verifica al soggetto titolare del progetto (art. 16).
Quanto alla base normativa della richiesta, la stessa è individuabile nell’art. 10 del D.M. 28 dicembre 2012, ai sensi del quale “[i] certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali»; per cui l’acquisizione di tale documento in fase di verifica è indispensabile per accertare sia l’effettiva riconducibilità dello specifico intervento al singolo “cliente partecipante” indicato dalla società, sia l’effettivo rispetto del divieto di cumulo dei vantaggi derivanti dalla certificazione dei risparmi energetici con altre tipologie di incentivi e/o contributi pubblici per il medesimo intervento ” (cfr. TAR Lazio, V, n. 6545/2025).
3.3. A fronte del quadro giuridico e fattuale appena tracciato, non hanno pregio le censure di parte ricorrente volte a sostenere, da un lato, una lesione del principio di affidamento e, dall’altro, il dovere di acquisire d’ufficio la documentazione in questione.
Basti sul punto riferirsi a concorde giurisprudenza per cui, in base al principio di autoresponsabilità, spetta all’interessato fornire gli elementi atti a dar prova della sussistenza dei requisiti per l’ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa (TAR Lazio, Sez. III-ter, 4.03.2024, n. 4319; v. anche TAR Lazio n. 958/18; nn. 8709/2017, 8221/2017, 11621/2016, 5340/16; Cons. Stato, Sez. IV, n. 8804 del 24 dicembre 2019; Cons. Stato, sez. IV, sentenze n. 594 del 2021 e n. 8808 del 2019; TAR Lazio, Sezione V-Stralcio, n. 237 del 2025).
Né, in contrario, è plausibile la tesi attorea, secondo cui il GSE avrebbe potuto acquisire d’ufficio detti elementi informativi dai pubblici registri o avrebbe comunque potuto desumerli da atti già in suo possesso (come le SCIA o le comunicazioni di inizio e fine lavori), trattandosi di documenti che, all’evidenza, non corrispondono all’esigenza di attestazione e di verifica circa l’effettiva realizzazione degli interventi e la sussistenza dei presupposti per l’ammissione ai benefici in questione.
In definitiva, va qui riaffermato il principio, condiviso dal Collegio ai fini della statuizione di rigetto, secondo cui “ Rimane salva, in ogni caso, la facoltà del gestore di chiedere, nell’ambito dell’attività di verifica e di controllo di cui è titolare, documentazione ulteriore rispetto a quella trasmessa all’atto di presentazione della RVC e ritenuta necessaria per l’accertamento della veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato in occasione dell’istanza (Cons. Stato sez. IV, n. 2583 del 7 aprile 2022 ove si osserva che ‘il GSE può dunque richiedere, a seguito dell’ammissione al regime incentivante, la documentazione relativa, che potrebbe comprendere qualcosa in più rispetto a quanto trasmesso all’atto di presentazione della RVC, al fine di verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato in occasione dell’istanza’) ” (Cons. Stato, sez. II, 9 ottobre 2024, n. 8122).
3.4. Del pari, non è fondato l’ultimo motivo di ricorso, in relazione alla supposta violazione delle direttive europee contenenti i principi di riferimento della materia.
Invero, il sistema normativo dei controlli, costituito dal D.M. 28.12.2012 (oltre che dall’art. 42 del D. Lgs. n. 28/2011) è funzionale ad assicurare il rigoroso rispetto delle condizioni di accesso agli incentivi, per cui il soggetto privato non può invocare il legittimo affidamento al fine di conservare un beneficio ottenuto in assenza dei presupposti previsti dalla legge (cfr. TAR Lazio, Sez. III-Ter, n. 13423/2022 e n. 2226/2022).
Del resto, la stessa giurisprudenza UE in materia di incentivi energetici ha chiarito che l’aspettativa in ordine alla debenza degli incentivi può formarsi solo a seguito dell’esito positivo dell’attività di verifica; gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sul mantenimento di una situazione esistente, che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali (CGUE, sentenza del 10.9.2009, AN , causa C-201/08).
4. – Per le ragioni suesposte il ricorso va respinto, in quanto infondato.
5. – Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e la risalenza della stessa si ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Davide De Grazia, Primo Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO