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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/05/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione contestuale la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 15.5.2025, promossa da
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. A. Parte_1
Prete
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti F. NE e G. Zamboni CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione avverso verbale ispettivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.3.2022, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso:
-il verbale ispettivo n. 2021002643 del 13.4.2021 con il quale aveva disposto CP_1
l'iscrizione dell'intero “Nucleo Familiare di Coltivatore Diretto, composto da
[...]
, in qualità di titolare, del coniuge e le figlie Pt_1 Parte_2
e in qualità di coadiuvanti, nella relativa Controparte_2 CP_3
Gestione Previdenziale lavoratori autonomi in agricoltura a partire dal Aprile 2015 … e al relativo calcolo e addebito dei contributi previdenziali obbligatori per il periodo
04/2015 al 12/2020. Per la figlia il periodo di addebito contributivo … solo per CP_3 gli anni 2015 e 2016”, con conseguente obbligo – a carico della ricorrente - di regolarizzare la posizione contributiva mediante il versamento della somma di €
87.870,80 comprensiva di somme aggiuntive;
- il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021003509/T01 del 28.04.2021, con il quale gli ispettori avevano proceduto ad addebitare alla ricorrente “in qualità di CP_1
dal 01.09.2015 al 31.12.2015..iscritta alla gestione previdenziale CD dal Pt_3
1 01.09.2015 al 31.12.2015”, la contribuzione dovuta “per la dipendente Parte_4
e per le giornate già dichiarate dalla base delle retribuzioni
[...] Parte_5
previste per il Contratto Collettivo Provinciale di categoria ovvero su minimale contributivo come previsto dall'art. 1 della legge 389/89, collocando il dipendente nello stesso livello per il quale è stato dichiarato dalla ” nonché all'irrogazione Parte_6 della sanzione amministrativa di € 3000,00 ex art. 18 d.lgs. 276/2003.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva:
1) la violazione del diritto di difesa stante la notifica cumulativa dei suindicati verbali;
2) l'intervenuta decadenza dalla potestà sanzionatoria con riferimento al verbale n.
2021003509/T01 del 28.04.2021, per violazione dell'art. 14 l. 689/81;
3) l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito contributivo quantomeno in relazione alla pretesa imputabile all'anno 2015, essendo stato il verbale n. 2021002643 notificato in data 13.4.2021;
4) la natura induttiva degli accertamenti e l'assenza dei requisiti prescritti dall'art. 33 comma 4 legge 183/2010;
5) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase ispettiva per lesione del diritto di difesa, essendo state rilasciate senza alcuna informativa circa la possibilità di farsi assistere da un professionista abilitato;
6) la sussistenza di un reale rapporto di natura subordinata intercorso tra la ricorrente,
, Parte_2 Controparte_2 Controparte_4 Parte_4 da un lato e la dall'altro;
[...] Parte_6
7) l'assenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio nella gestione coltivatori diretti della ricorrente e di , e Parte_2 Controparte_2 Controparte_4
quali coadiuvanti;
[...]
8) l'operatività in ogni caso dell'esimente della buona fede ex art 3 l. 689/81;
9) l'erroneità del quantum richiesto in pagamento.
Chiedeva pertanto l'annullamento dei verbali impugnati, con conseguente restituzione degli importi eventualmente versati in ottemperanza agli stessi.
In via di subordine rassegnava le seguenti conclusioni “nella non creduta ipotesi in cui fosse accertato che, nei periodi in contestazione, ha esercitato attività Parte_1
agricola autonoma coadiuvata dai suoi familiari, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di contribuzione previdenziale obbligatoria in favore di giacché trattasi di somme già versate all' dalla Parte_4 CP_1 [...]
”. Parte_7
2 Si costituiva che contestava gli avversi assunti richiamando gli esiti CP_1 dell'accertamento condotto nei confronti della Insisteva per il rigetto del Parte_6
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, gioverà esaminare le eccezioni formulate ai punti 1,2,3,4 e 5 del ricorso.
La censura di cui al punto 1 è priva di fondamento non essendo ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa nel fatto che i verbali impugnati siano stati notificati contestualmente.
D'altronde, l'istante nulla ha concretamente dedotto a fondamento di tale doglianza che, pertanto, deve ritenersi irrilevante ai fini del decidere.
Il motivo di doglianza di cui al punto 2 del ricorso - con il quale l'istante ha denunciato la violazione dell'art. 14 l.689/81 in relazione al verbale ispettivo n. 2021003509/T01 - è in questa sede inammissibile.
La richiamata disposizione riguarda infatti solo ed esclusivamente i procedimenti per l'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative e non e' applicabile allorché si controverta, come nel caso in esame (ove è evocato in giudizio solo l'Ente previdenziale), in materia di contributi e sanzioni civili. In tal senso si e' espressa più volte la Suprema
Corte affermando che alla pretesa fatta valere dall'Istituto previdenziale per il pagamento dei contributi non è applicabile il procedimento di cui alla L. n. 689 del 1981 e, in particolare, l'art. 14 di tale legge che opera solo per l'irrogazione della sanzione amministrativa (v. Cass. 01/12/2003 n. 18347 e Cass. 10 luglio 2000 n. 8840), al pari dell'esimente della buona fede.
Va disattesa anche l'eccezione di prescrizione formulata al punto 4 del ricorso.
A tal fine deve considerarsi l'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (. 37, comma 2, del
D.L. 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), a norma del quale “2.
I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
3 Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
Ne deriva che, tenuto conto del termine ultimo per inviare le denunce trimestrali, come indicato dalla ricorrente (coincidente per il periodo in contestazione con la data del
31.7.2015), considerati i predetti periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (con “slittamento” della prescrizione al 7.1.2021), il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, al momento della notifica dei verbali (14.5.2021) il termine quinquennale relativo alla contribuzione richiesta a decorrere da aprile 2015 non era ancora decorso.
Le deduzioni circa la natura induttiva dell'accertamento (punto 4 del ricorso) sono prive di pregio in quanto, ove anche esistenti, non determinerebbero ex se l'annullamento dei verbali, potendo al più riverberare i propri effetti sul piano della prova dell'an della pretesa.
Sul punto è pacifico che “la violazione delle regole del giusto procedimento, sancite dai precetti costituzionali (art. 97 Cost.) e specificate dalla legge nr. 241 del 1990, non si ripercuote sul sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali, ancorato alla sussistenza dei requisiti tipizzati dalla legge (di recente, Cass. nr. 3129 del 2023 che richiama Cass. nr. 37971 del 2022, punto 10, in conformità a un indirizzo oramai costante);... allorché difettino i fatti costitutivi del diritto vantato, l'interessato non può limitarsi a far leva sulle anomalie del procedimento amministrativo al fine di conseguire la prestazione che rivendica (sentenza nr. 37971 del 2022, cit., punto 11; in epoca più risalente, Cass., sez. lav., 24 febbraio 2003, n. 2804); .detti principi si attagliano anche all'ipotesi in cui sia stato l'Istituto previdenziale a dare impulso al procedimento, in seguito a una verifica ispettiva (Cass., nr. 3129 cit;
Cass. nr. 31954 del 2019; nei medesimi termini, Cass. nr.
20604 del 2014); .quel che rileva è sempre l'accertamento del rapporto sostanziale dedotto in causa" (cfr. Cass. 3190/2025).
Quanto infine all'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in fase ispettiva, sia sufficiente richiamare l'orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, secondo cui “in termini generali, questa Corte ha affermato che la l'utilizzabilità delle prove (di cui all'art. 191 c.p.p.) è categoria propria del rito penale ed ignota al
4 processo civile (cfr., ad es., Cass., sez. lav., 12.11.2021, n. 33809; id., sez. II, 25.3.2013,
n. 7466).
6.2. E' stato, inoltre, specificato che la disposizione di cui all'art. 220 D.Lgs. n. 271 del
1989 (disp. att. c.p.p.), secondo cui "quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice", è prevista unicamente ai fini del processo penale (così Cass. civ., sez. trib., 29.5.2003, n. 8602, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente che aveva lamentato come la Commissione tributaria provinciale avesse "del tutto disatteso la disposizione che impone l'assistenza di un difensore prima di assumere sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini" ex art. 350
c.p.p.).
6.3. Con precipuo riferimento, poi, alla pretesa violazione dell'art. 63 c.p.p. (qui dedotta in aggiunta alla violazione dell'art. 350, comma 7, c.p.c. già fatta valere innanzi alla
Corte di merito), è consolidato l'indirizzo di legittimità secondo il quale, in base al principio del libero convincimento, il giudice civile può trarre elementi di prova, con adeguato vaglio critico, dalle dichiarazioni auto-indizianti rese nel procedimento penale, atteso che la sanzione d'inutilizzabilità, posta dall'articolo 63 del c.p.p. a tutela dei diritti di difesa in quella sede, non ha effetti fuori di essa (così Cass., sez. II, 12.2.2021, n. 3689, la quale ha evidenziato che l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, consente al giudice civile di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari;
e in termini esatti o analoghi
Cass. n. 12577/2014; n. 28060/2017; n. 22984/2010)” (cfr. Cass. 24793/2024).
Tanto chiarito e venendo ad esaminare il merito della controversia, si osserva che i verbali impugnati (n. 2021002643 del 13.4.2021 e n. 2021003509/T01 del 28.04.2021) hanno tratto scaturigine dall'accertamento compiuto nei confronti della e della Parte_6 [...]
e le cui risultanze sono state trasfuse nel verbale ispettivo n. Parte_8
2016023196/DDL del 13.4.2021 (all. 1 fascicolo ). CP_1
Dal contenuto di detto verbale, emerge che l'ispezione venne effettuata “a seguito di segnalazione da parte dell' relativamente al numero spropositato di Controparte_5
giornate agricole denunciate rispetto al fabbisogno dichiarato e dal completo mancato versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti all' . CP_1
5 Dopo una dettagliata analisi delle vicende caratterizzanti l'evoluzione della società
(pag. 1- 7 verbale ispettivo) e dopo aver evidenziato l'esistenza di un insoluto Pt_6 contributivo pari ad € 312.527,25, ovvero al 92% delle somme dovute, gli ispettori hanno rilevato che “Dagli accertamenti svolti è emerso come la sin dall'origine, non Parte_6
abbia mai svolto attività agricola, bensì è un mero soggetto giuridico creato formalmente ad hoc al fine di fare eludere la contribuzione ai reali datori di lavoro avviando al lavoro soggetti in qualità di operai agricoli a tempo determinato che in realtà hanno prestato attività
lavorativa in forma “autonoma” direttamente sui propri terreni, a volte coadiuvati dai loro familiari, anch'essi assunti formalmente alle dipendenze della Il tutto simulato da Pt_6
“contratti di affitto” dei terreni nonché di “contratti di comodato” dei mezzi, che in realtà sono rimasti – come accertato– nella disponibilità dei proprietari.
In alcuni casi, inoltre, proprio in virtù dei contratti di affitto dei terreni, gli stessi titolari dell'azienda agricola hanno cessato solo formalmente l'impresa agricola individuale e sono stati avviati al lavoro in qualità di O.T.D. dalla Così facendo, hanno eluso la Parte_6
contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta e a loro carico se- come da normativa –
avessero continuato ovvero si fossero correttamente iscritti negli Elenchi della Gestione
Previdenziale dei Lavoratori Autonomi in agricoltura e, dall'altro di fatto beneficiato- fraudolentemente – delle prestazioni a sostegno del reddito (..)
E' stato accertato, inoltre, che i “contratti di appalto” stipulati dalla per Parte_6
l'esecuzione di lavori agricoli come “conto terzista” (così definiti dallo Rag. Parte_9 nell'ultima denuncia aziendale) sono risultati non “genuini”.
I soggetti avviati al lavoro in qualità di O.T.D. dalla sono dotati individualmente di Pt_6 mezzi meccanici propri e hanno svolto l'attività di agro meccanica conto terzi (aratura, trebbiatura, potatura) in totale autonomia.
La società infatti, non possiede le attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali Pt_6 attività (motoseghe, scale, trattori, cernitrici e scopatrici).
Tutto ciò è emerso chiaramente nel corso dell'accertamento e dall'analisi della documentazione fiscale della società, dalla quale è stato rilevato che non vi sono né acquisti dei mezzi e delle attrezzature necessarie né acquisti relativi a carburanti, se non per quei mezzi agricoli dichiarati nel libretto UMA e relativi ai contratti di “prestito gratuito” per i quali, come è stato accertato, sono rimasti nella piena disponibilità dei proprietari.
Per i lavori di contoterzismo è da escludere- di fatto- che la sia dotata di mezzi Parte_6
agricoli necessari a svolgere le fasi colturali richieste.
Il personale impegnato, anziché essere qualificato come “lavoratore autonomo”, con tutte le conseguenti obbligazioni previdenziali, assistenziali e fiscali, è risultato avviato al lavoro dalla in qualità di O.T.D. Pt_6
6 Anche le motoseghe e tutta l'attrezzatura occorrente per la “potatura” sono risultati di proprietà dei singoli “potatori”.
Tale circostanza trova riscontro dall'analisi delle fatture di acquisto della dalle Parte_6 quali non risultano acquisti di attrezzature né di macchinari.
Dall'accertamento è, altresì, emerso che alcuni committenti si sono rivolti direttamente -per conoscenza diretta- a taluni dei soggetti avviati al lavoro dalla in qualità di Operaio, Pt_6
il quale, una volta effettuato il sopralluogo, da solo oppure riunita la squadra di lavoro,
organizzavano autonomamente per svolgere le operazioni richieste ed a fine lavoro quantificava il numero di giornate lavorate, e una volta comunicate al , questi Parte_9 provvedeva all'emissione della fattura.
A volte lo stesso proprietario provvedeva a pagare le giornate direttamente a chi aveva eseguito i lavori, trattenendo solo la parte che spettava al e che veniva pagata e Parte_9
fatturata successivamente presso il suo studio.
Tale circostanza è emersa dalle dichiarazioni rilasciate agli ispettori dai singoli
“committenti” (…)
Le modalità di esecuzione descritte dai singoli produttori/utilizzatori – escussi dai sottoscritti nel corso dell'accertamento- nonché per quanto stabilito in ogni singolo “contratto” evidenziando come l'attività reale della sia stata quella di fornire manodopera ai Parte_6
diversi soggetti con i quali ha formalmente stipulato contratti di appalto, facendo seguire poi la fattura.
Il “modus operandi” accertato evidenzia la mancanza del rischio di impresa da parte della la quale si limita alla mera somministrazione della manodopera necessaria Parte_6 all'esecuzione dei lavori”.
A pag. 10 e seguenti del verbale, gli ispettori hanno descritto in maniera puntuale tale modus operandi e a pag.25 hanno dato atto del contenuto della dichiarazione resa dal Rag.
, del seguente tenore: “la scrivente società ritiene di dover aderire in pieno alla Parte_9
interpretazione dei fatti che Codesto I.T.L. di Brindisi ha conclusivamente tratto tanto da farne oggetto di notizia di reato, per cui ritiene di dover dare corso alla seguente dichiarazione, a valere ad ogni effetto di legge, di inesistenza dei rapporti di lavoro a suo tempo denunciati e relativi a persone di seguito elencate le cui prestazioni lavorative sono riferibili ai terreni la cui conduzione è stata assunta come formale mentre erano nella gestione effettiva dei proprietari”.
In tale dichiarazione, risultano indicati come “fittizi” i rapporti instaurati con
[...]
, e Pt_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_4
Parte_4
7 Con riferimento alla specifica posizione della ricorrente, a pag. 13 e seguenti, è riportato quanto segue: è stata iscritta negli elenchi dei lavoratori autonomi in Parte_1
agricoltura con la qualifica di Coltivatore Diretto con matricola n. 639257 dal gennaio
1999 al 05/03/2011 data in cui ha provveduto alla cancellazione per cessazione dei requisiti in quanto ha concesso (formalmente) in affitto i terreni di sua proprietà e sui quali svolgeva l'attività agricola in forma autonoma, alla Controparte_6
(il cui Amministratore Unico è come riscontrato nell'atto
[...] Controparte_7
datato 02/05/2015 - registrato al n. 2432 il 15/06/2015 – con il quale la
[...]
ha ceduto alla il contratto di affitto di fondi rustici di Controparte_6 Parte_6 cui era titolare e già “gestiti sin da prima dell'anno 2013”.
Contestualmente, il 05/03/2011 ha provveduto anche alla Parte_1 cancellazione dell'azienda agricola dal Registro delle Imprese avviata in data
15/11/1993 con Partita IVA n. per lo svolgimento dell'attività Colture P.IVA_1
Miste Viticole, Olivicole e Frutticole.
Dal 08/06/2011 al 16/10/2014 risulta assunta dalla Parte_1 [...]
Anche il coniuge e la figlia Controparte_8 Parte_2 CP_2
risultano avviati al lavoro dalla dal 2011 fino al Controparte_6
2014.
Oltre alla cessione del contratto di affitto del 15/06/2015 da parte della CP_6
alla , in data 01/01/2015 risulta stipulato un ulteriore Controparte_6 Parte_6
contratto di affitto tra la signora e la stessa relativo ai Parte_1 Parte_6
medesimi fondi agricoli in agro di Francavilla Fontana nel quale si legge che sono estesi per Ha. 06.12.50 coltivati a “uliveto” e “seminativo” e sui quali insistono delle serre tipo tunnel per la coltivazione di ortaggi.
Il contratto ha la durata di un anno fino al 31/12/2015 rinnovabile tacitamente e risulta trasmesso al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate da e Controparte_7
registrato in data 26/02/2015 al n. 823.
Il canone di affitto è stabilito in € 10.310,33 annui e comprende anche l'affitto di un trattore PASQUALI targato BB370Y, motore 720M LOMBARDINI, nonché n. 4 bruciatori modello 100K.
Il canone è comprensivo anche dell'affitto dei 5 titoli all'aiuto disaccoppiato P.A.C. previsti dal Regolamento CE n. 1782/03 e successive Regolamenti attuativi.
In data 06/08/2015 a nome di è stata redatta una “DICHIARAZIONE Parte_1
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'” per la cessione a titolo gratuito dei mezzi
8 agricoli alla per l'intero anno 2015. La firma di è palesemente Pt_6 Parte_1
“apocrifa”, come “apocrifa” è la firma di apposta in calce alla Testimone_1 ulteriore “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'” redatta a suo nome con la quale “dichiara di prendere in prestito gratuito…” tali mezzi che, tra l'altro, risultano anche dichiarati dalla nel Libretto ex UMA dell'anno 2015 per Parte_6
l'acquisto agevolato di carburante agricolo (…) Dall'analisi degli atti ed avuto riscontro con le dichiarazioni rilasciate ai sottoscritti in data 27 Novembre 2020 da tutti i componenti del nucleo familiare della signora è emersa chiaramente Parte_1
la mera formalità dei contratti di affitto dei terreni e la cessione dei propri mezzi agricoli che in realtà sono sempre rimasti nella loro disponibilità.
Tali atti, pertanto, è stato accertato che sono stati posti in essere con il solo scopo di far eludere all'intero Nucleo Coltivatore Diretto il costo della contribuzione previdenziale da lavoratore autonomo in agricoltura ed al contempo beneficiare delle prestazioni a sostegno del reddito per i lavoratori agricoli dipendenti.
Con il presente Verbale si provvede ad annullare le giornate di lavoro dichiarate dalla a loro favore – accertate fittizie in quanto svolte in “autonoma” quali Parte_6
componenti il Nucleo Coltivatore Diretto – e si provvederà, per il tramite l'Ufficio competente di Sede, al recupero delle prestazioni a sostegno del reddito erogate dall' ed indebitamente percepite in virtù dei rapporti di lavoro subordinato. CP_5
Con separato Verbale si provvederà all'iscrizione dei componenti il Nucleo familiare nella gestione previdenziale dei Lavoratori Autonomi in Agricoltura”.
A seguito di tale accertamento, sono stati emessi i verbali ispettivi impugnati nell'ambito del presente giudizio nel quale gli ispettori – oltre a ribadire i rilievi innanzi trascritti- hanno specificato altresì che “…dal 2016 la signora insieme ai suoi familiari, è Pt_1
entrata a far parte della nella quale ha Parte_10
conferito i propri fondi agricoli con contratto stipulato in data 01/04/2016 ..tali fondi agricoli sono gli unici dichiarati in conduzione dalla C.O.A. …NE risulta Pt_1
assunta annualmente dalla dal 16/04/2016 fino al 05/04/2018 per circa 156 CP_9
giornate in qualità di OTD- socio lavoratore come anche le figlie (fino al CP_3
2017) (anni 2016, 2017 e 2019) ed il coniuge fino a tutto il CP_2 Persona_1
2019. Dall'analisi degli atti ed avuto riscontro con le dichiarazioni rilasciate ai sottoscritti in data 27 novembre 2020 da tutti i componenti del nucleo familiare della signora – conservate agli atti del presente verbale – è emersa Parte_1
9 chiaramente la mera formalità dei contratti di affitto dei terreni e la cessione dei mezzi agricoli che in realtà sono sempre rimasti nella loro disponibilità”.
Sulla scorta di tali emergenze, gli ispettori hanno provveduto:
- ad iscrivere, nella gestione C.D., la ricorrente, in qualità di titolare e Persona_1
, , in qualità di coadiuvanti a
[...] Parte_11 Parte_12 decorrere da aprile 2015 “primo periodo non soggetto alla prescrizione quinquennale di cui alla l. 335/95 come prorogati dai dl n. 18/2020 e n. 183/2020”, con conseguente addebito dei contributi per il periodo da aprile 2015 a dicembre 2020 e, per quel che concerne , limitatamente agli anni 2015 e 2016 Parte_12
“in quanto a partire dal 2017 non ha più svolto attività lavorativa con continuità e prevalenza”;
- al recupero delle prestazioni a sostegno del reddito erogate con la medesima decorrenza;
- a disporre, con separato verbale, l'annullamento delle giornate dichiarate dalla CP_10
a favore degli stessi componenti il nucleo familiare;
[...]
- all'addebito della contribuzione previdenziale per avviata al Parte_4 lavoro dalla da settembre a dicembre 2015 per un totale di 59 giornate “ma Parte_6 che in realtà ha prestato l'attività lavorativa alle dirette dipendenze di
[...]
, reale datore di lavoro”. Pt_1
Con il verbale n. 2021003509/T01 del 28.4.2021, gli ispettori hanno quantificato la contribuzione dovuta per la dipendente e hanno contestato la fattispecie di Parte_4 somministrazione illecita, applicando la sanzione amministrativa di cui all'art. 18
d.lgs.276/2003.
Ebbene, con specifico riferimento alle giornate dichiarate dalla (indicate Pt_6
dettagliatamente a pag. 14 del verbale per quel concerne la ricorrente ed i suoi familiari e a pag. 4 del verbale n. 2021002643 per quanto riguarda ), reputa il Parte_4
Tribunale che i dettagliati esiti dell'accertamento ispettivo non possano ritenersi adeguatamente scalfiti dal contributo orale fornito dai testi escussi.
Ed invero, quanto genericamente riferito dai testi e Testimone_2 Testimone_3
si pone in contrasto non solo con gli univoci e concordanti elementi valorizzati in sede ispettiva con riferimento alla società ma anche con il contenuto delle Parte_6 dichiarazioni rese dalla ricorrente e dai suoi familiari ai funzionari dell'Istituto.
In particolare, la ricorrente riferì che “da quando ho dato in affitto i terreni alle società gestite da tutti noi in famiglia siamo stati dipendenti di queste…anche quando Parte_9
10 ho dato in affitto i terreni a queste società, per le colture praticate durante tutto l'anno decidevamo noi in famiglia cosa coltivare e il prodotto lo vendeva Parte_2 all'ingrosso ai mercati di Oria. Il ricavato della vendita rimaneva in famiglia e per portare aventi l'azienda. Mi sono recata presso lo studio di solo per Controparte_7
ritirare la busta paga. La paga non mi veniva data perché avevamo già il ricavo della vendita dei prodotti ai mercati” (cfr. dichiarazione allegata al fascicolo ). CP_1
Analogamente, il quale dichiarò che “pur avendo lavorato come Parte_2
braccianti per conto delle due ditte di in pratica non siamo mai stati alle Parte_9
dipendenze in quanto abbiamo sempre lavorato sui nostri terreni e non abbiamo percepito una retribuzione perché facevamo la stessa cosa che adesso facciamo per la nostra cooperativa COA cioè il sostentamento della famiglia proviene dai ricavi della vendita dei prodotti da noi coltivati” (cfr. dichiarazione allegata al fascicolo ). CP_1
Sulla scorta di tali rilievi e ai fini che occupano nell'ambito del presente giudizio, il
Tribunale ritiene legittima la determinazione assunta in sede ispettiva e concernente l'insussistenza di rapporti di lavoro subordinato per le giornate denunciate dalla Pt_6
negli anni 2015 e 2016, in relazione alla ricorrente ed ai suoi familiari.
A medesime conclusioni deve giungersi con riferimento alla posizione di Parte_4
tenuto conto della dichiarazione resa dalla lavoratrice in fase ispettiva (prodotta
[...]
da ), il cui contenuto – non contraddetto da specifiche risultanze probatorie di segno CP_1
contrario - depone per la riconducibilità del rapporto di lavoro dichiarato dalla Pt_6 all'odierna ricorrente.
Legittimo dunque si appalesa l'addebito contributivo formulato con verbale ispettivo n.
2021003509/T01 del 28.4.2021, con il quale è stata quantificata la relativa pretesa – pari ad € 1879,79 - per le 59 giornate di lavoro denunciate dalla n favore di Pt_6 Parte_4
e tanto, all'evidenza, sul presupposto che alcuna somma fosse stata a tal fine
[...]
versata dalla come peraltro specificato da nelle note depositate in data Pt_6 CP_1
13.5.2025 e come risulta dalla documentazione unitamente prodotta, in ottemperanza alla richiesta formulata dal Tribunale in occasione dell'udienza del 3.4.2025.
A ciò quanto sinora esposto consegue la legittimità del verbale n. 2021002643 nella parte in cui ha disposto l'iscrizione del ricorrente nella gestione CD come titolare e dei familiari come coadiuvanti, atteso che l'attività risulta essere stata svolta in modo esclusivo o prevalente (intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito: circostanze evincibili dagli estratti previdenziali in atti e non smentite da elementi di segno contrario).
11 Tuttavia, sul punto si osserva che detta iscrizione – effettuata per il periodo aprile 2015- dicembre 2020 – in relazione alla ricorrente, a , a Parte_2 CP_2
e per gli anni 2015 e 2016 con riferimento a può
[...] Persona_2 ritenersi legittima solo con riferimento all'anno 2015 (il che assorbe ogni questione formulata per la figlia a pag. 21 del ricorso). Controparte_2
Ed invero, posto che per l'anno 2016 risulta denunciata dalla olo una giornata di Pt_6
lavoro per la ricorrente ed una per (elemento di per sé non Parte_2 comprovante la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione CD), quanto rilevato in sede ispettiva con riferimento all'ulteriore periodo (non sovrapponibile a quello esaminato nell'ambito degli accertamenti condotti nei confronti della Pt_6
Contr attiene sostanzialmente alle giornate di lavoro denunciate dalla cooperativa (e delle quali sarebbe stato disposto l'annullamento “con separato verbale”), estranea alle vicende che hanno interessato le società riconducibili a . Controparte_7
Non consta in atti alcun accertamento condotto nei confronti della suddetta cooperativa;
né dal verbale n. 2021002643 emergono elementi – neppure allegati nella memoria di costituzione dell' - che possano giustificare, nel presente giudizio, la determinazione CP_1
assunta in sede ispettiva in ordine alla fittizietà dei rapporti di lavoro e, comunque, in merito alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente e del suo nucleo familiare nella gestione CD per il periodo 2016-2020.
Tenuto conto pertanto del riepilogo di contributi e sanzioni richiesti per l'iscrizione della ricorrente nella gestione CD quale titolare e dei familiari come coadiuvanti limitatamente all'anno 2015, l'importo dovuto – in forza dell'accertamento trasfuso nel verbale ispettivo n. 2021002643 – risulta pari ad € 14559,66.
A tal proposito è appena il caso di evidenziare che, a fronte della specifica indicazione di elementi di calcolo (correttamente richiamati) sia con riferimento alla contribuzione richiesta per l'iscrizione nella gestione CD (cfr. prospetto allegato alla diffida ad adempiere- all. 1 fascicolo di parte ricorrente) sia per quel che attiene i contribuiti relativi alla posizione della lavoratrice (cfr. verbale impugnato), parte Parte_4
ricorrente non ha formulato alcuna specifica contestazione che induca a disattendere la quantificazione operativa in sede ispettiva.
Per le ragioni e nei limiti che precedono, il ricorso va accolto.
La reciproca soccombenza e comunque la complessità delle questioni affrontate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
12 visto l' art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_1
in parziale accoglimento del ricorso e con riferimento al verbale ispettivo n. 2021002643 dichiara dovuta la somma di € 14559,66 a titolo di contributi per la gestione CD relativamente all'anno 2015; rigetta il ricorso in relazione alla pretesa contributiva trasfusa nel verbale ispettivo n.
2021003509/T01 del 28.04.2021; compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 15.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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