Articolo 9 della Legge 4 agosto 1978, n. 440
Articolo 8Articolo 10
Versione
31 agosto 1978
Art. 9.
Per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio della esecuzione dei piani aziendali da parte degli assegnatari, le regioni possono corrispondere contributi in conto capitale e mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, in misura non superiore a quella stabilita dall' articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , e dall' articolo 10, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 352 .
Alle operazioni di mutuo di cui al comma precedente si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di miglioramento e quelle previste dagli articoli 34 e 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse anche ai proprietari di terreni che si impegnino a coltivarli e presentino il piano di sviluppo aziendale ai sensi del precedente articolo 5.
Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste dall' articolo 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285 .
Entrata in vigore il 31 agosto 1978