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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5457 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. AL TE PRESIDENTE
Dott. LU TE GIUDICE REL.
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1702/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. FASANO MARIA ALESSANDRA presso Parte_1 il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. CARDELLO ANGELA presso il cui studio è CP_1 elettivamente domiciliato in forza di procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da foglio di p.c. depositato il 9.12.2025
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia nel merito che in via istruttoria, poiché infondata tanto in fatto quanto in diritto 1. Dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge 898/1970 e ss.mm. la Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e Parte_1
, in data 28 agosto 2002, nel Comune di Vibo Valentia (VV), trascritto nel Registro CP_1
pagina 1 di 6 degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte II – serie A – n. 103, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alla trascrizione e/o annotazione dell'emananda Sentenza;
2. disporre l'affido condiviso del figlio minore , nato a [...] il 02 gennaio Persona_1
2009, c.f. , ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto tra loro della CodiceFiscale_1 responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per quanto attiene alle questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggior interesse per il figlio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio;
3. disporre che il figlio minore mantengano la propria residenza e dimora abituale Persona_1 presso l'abitazione materna e, per l'effetto,
4. disporre l'assegnazione dell'immobile, già casa coniugale, sito in Via Francesco Di Sales n. 1 – 10064 ER (TO) (già V.le Cavalieri d'Italia n. 13) censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del predetto Comune come segue: Foglio 50, particella 170, sub 8, cat. A/3, Classe 3, consisetnza 6 vani, rendita € 526,79, Viale Cavalieri d'Italia 13, Piano S1-1, alla madre, sig.ra ; Parte_1
5. con riguardo al regime di visita padre-figlio, in ossequio a quanto già disposto con Ordinanza datata 10/12/2024 (Decreto di fissazione udienza n. cronol. 11697/2024 dell'11/12/2024), disporre che il figlio minore possa incontrare il padre, sig. , secondo gli accordi Persona_1 CP_1 tra i genitori intervenuti e, comunque, tenendo prioritariamente conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche del figlio e dei desideri manifestati da quest'ultimo, anche in considerazione dell'età anagrafica raggiunta dal ragazzo;
6. disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio minore quando l'ha con sè, disponendo altresì che il padre, sig. , Persona_1 CP_1 quale genitore non collocatario, provveda al mantenimento del figlio corrispondendo alla Per_1 madre, entro il giorno 5 di ciascun mede, l'importo mensile pari ad € 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese c.d. extra assegno, così come previste e disciplinate dal noto Protocollo di Intesa siglato presso codesto Ecc.mo Tribunale nel marzo del 2016;
7. disporre che l'Assegno Unico Universale ovvero qualsiasi altra forma di assistenza ad esso assimilato e/o assimilabile, sia percepito in via esclusiva dalla sig.ra Pt_1
In via istruttoria, ove non ammesse, si chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate da questa difesa nei precedenti atti di causa. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio tutti, oltre al rimborso forfettario e C.p.A. come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per parte resistente: come da foglio di p.c. depositato il 5.12.2025
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Vibo Valentia (VV) il 28.8.2002, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 103, parte II, serie A;
- confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, disponendo che Per_1 il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
- confermare l'ordinanza del Giudice relatore del 10.12.2024 laddove dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo accordo tra i genitori, comunque tenendo Per_1 pagina 2 di 6 prioritariamente conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dello stesso, ormai quasi diciassettenne, e del desiderio del medesimo;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora;
Parte_1
- preso atto della precaria situazione lavorativa del signor , disporre che ciascun genitore Per_1 provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando l'ha con sé e che il Per_1 padre contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo mensilmente alla signora Per_1 [...] la somma di Euro 300,00 (trecento/00) o la minor somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra così come previste e disciplinate dal Protocollo d'intesa 15.3.2016, con decorrenza dal deposito del ricorso. Col favore delle spese di causa, anche alla luce della condotta processuale della ricorrente, oltre rimborso spese generali 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a. come per legge”.
Per il P.M.
“Visto, nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in VIBO VALENTIA il 28/08/2002. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VIBO VALENTIA (atto n. 103, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002). Dal matrimonio sono nati due figli: (nato il [...]), oggi maggiorenne ed Persona_2 economicamente autosufficiente, e (nato il [...]), minore. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 1352 emessa dal Tribunale di Torino in data 23.3.2020. Con ricorso depositato il 31/01/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso di , una disciplina delle visite padre-figlio che tenesse conto degli impegni Per_1 scolastici e del gradimento del minore, il riconoscimento di un contributo al mantenimento del figlio nella misura di euro 300, oltre al 100% dell'assegno unico. Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, ma instando per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, nonché per la riduzione del contributo al mantenimento di nella somma di euro 150. Per_1
All'udienza del 24.10.2024, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
esperito negativamente il tentativo di conciliazione, i difensori hanno insistito nelle proprie istanze;
all'esito, sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti. Rigettate le prove orali, il giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale. Le parti, nel corso dell'udienza del 9.12.2025, hanno concluso come indicato in epigrafe, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 6 Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento del figlio minore Per_1
Deve essere confermato l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, non essendo emerse ragioni di pregiudizio per il minore stesso che consentano di derogare all'assetto dell'affidamento condiviso previsto dalla Legge n. 54/06 e praticato dalle parti sin dall'epoca della separazione. Il minore manterrà residenza e collocazione prevalente presso la madre. Sul punto le domande dei coniugi coincidono e pertanto non vi è contrasto da dirimere. L'ascolto del minore appare manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., atteso che non vi è contrasto tra le parti in merito alle condizioni di affidamento, e le conclusioni rassegnate sul punto appaiono conformi all'interesse della prole.
Sull'assegnazione della casa familiare. La domanda formulata da di assegnazione della casa coniugale, con gli Parte_1 arredi che la compongono, deve essere accolta in conseguenza della collocazione prevalente del minore presso la madre. Anche in questo caso, parte resistente nelle conclusioni da ultimo rassegnate, nulla ha opposto al riguardo.
Sulle modalità di visita del genitore non collocatario. Il diritto di vista del padre, invece, sarà regolato come da dispositivo secondo le modalità già stabilite in via provvisoria nell'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c.. Non vi è ragione, infatti, per derogare al regime di visita ordinario oggi in vigore posto che l'attuale assetto tiene conto dell'età di , Per_1 delle sue esigenze di studio e, accordando maggiore flessibilità, appare essere quello più idoneo a contemperare l'esigenza di stabilità del figlio e la continuità del rapporto con il genitore non collocatario.
Sul contributo al mantenimento del minore. Trattasi dell'unico aspetto realmente controverso. Il contributo al mantenimento del figlio minore
, va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c. Occorre, dunque, raffrontare la Per_1 situazione economico reddituale delle parti.
è operaia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e percepisce uno Parte_1 stipendio di circa 700 euro netti al mese. Vive nella casa coniugale (di proprietà al 50% tra i due pagina 4 di 6 coniugi), senza sostenere spese abitative, oltre alle spese per utenze. Percepisce l'assegno unico pari a 190 euro mensili.
, invece, ha gestito un bar a Pragelato sino all'anno 2023 – così riferisce nel CP_1 corso dell'udienza del 24.10.2024, anche se la cancellazione dell'attività presso camera di commercio ed Inps ha decorrenza dal 28.2.2025 (cfr. all. 39 memoria del 20.11.2025) ed il centro per l'impiego di ER ne attestava la disoccupazione già il 3.3.2022 (all. 21 della comparsa di costituzione e risposta del 23.9.2025). Successivamente, ha svolto lavori saltuari, sia come lavoratore autonomo per
[...] sia come lavoratore dipendente con contratti stagionali o a chiamata (ad es. come Persona_3 collaboratore presso un campeggio). Nel corso della sua audizione, ha riferito di percepire Per_1
700 euro al mese netti. Dall'esame del suo estratto conto, tuttavia, emergono accrediti di importo superiore (dell'ordine di euro 1.000 mensili), anche se è indubbio che trattasi di entrate non costanti, limitate a taluni mesi dell'anno. In un simile quadro, il contributo al mantenimento già individuato in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. (euro 300 mensili), va confermato anche in via definiva. A ben vedere, le condizioni delle parti sono immutate rispetto a quelle che le stesse avevano al momento della celebrazione della prima udienza, tenuto altresì conto del fatto che, nell'assunzione dei provvedimenti provvisori, il Giudice Relatore già aveva considerato sia i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore sia la precarietà dell'attività lavorativa del resistente. Non può essere accolta, sul punto, la richiesta formulata da parte resistente di quantificare il contributo al mantenimento in misura diversa, a seconda che il resistente risulti o meno impiegato in una attività lavorativa.
risulta occupato, ormai da tempo, in attività che, sebbene saltuarie, gli consentono di Per_1 reperire con una certa continuità un reddito adeguato, idoneo a garantire la possibilità per lo stesso di contribuire con continuità al mantenimento del figlio. D'altronde, la sua situazione lavorativa è sempre stata precaria e nonostante i risultati negativi della attività d'impresa da lui esercitata quando gestiva il bar a Pragelato negli anni 2022 e 2023 (le dichiarazioni Unico PF per tali anni di imposta registravano perdite, con reddito imponibile pari a zero o a poche centinaia di euro), egli è sempre riuscito a versare l'assegno di mantenimento già previsto in sede di separazione, oltre ad onerare gli ulteriori impegni assunti (ad es. pagamento del mutuo della casa coniugale). In merito all'assegno unico, esso verrà percepito integralmente dalla madre, sig.ra Parte_1
. Come ricordato di recente dalla Suprema Corte, anche nell'ipotesi di affido condiviso, il
[...] giudice può disporre per il pagamento del 100% dell'assegno unico in favore del genitore collocatario,
“trattandosi del genitore che convive con il figlio e che dunque provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo” (Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 4672 del 2025). Peraltro, a fronte della richiesta della ricorrente, controparte nulla ha opposto né osservato.
Sulle istanze istruttorie Quanto alle istanze istruttorie riproposte dalle parti nella precisazione delle conclusioni, il Collegio ritiene di aderire alle valutazioni già espresse dal Giudice Relatore in merito alla inammissibilità delle stesse, per essere i capi dedotti relativi a circostanze complessivamente irrilevanti alla luce delle domande svolte e del quadro probatorio già in atti.
pagina 5 di 6 Spese di lite Le spese sono compensate, nella misura in cui le domande delle parti, in sede di precisazione delle conclusioni, convergono sostanzialmente su tutti gli aspetti e presentano divergenze trascurabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto dai signori e , trascrizione i Parte_1 CP_1 cui estremi sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VIBO VALENTIA di provvedere alle incombenze di legge;
AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione Per_1 prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio secondo accordi tra i genitori, comunque Per_1 tenendo prioritariamente conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche dello stesso e del suo gradimento;
ASSEGNA la casa familiare, con gli arredi che la compongono, a;
Parte_1
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio , entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso Per_1 (gennaio 2024), l'assegno di € 300, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
l'assegno unico verrà percepito al 100% da Parte_1 ;
[...]
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU TE AL TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. AL TE PRESIDENTE
Dott. LU TE GIUDICE REL.
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1702/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. FASANO MARIA ALESSANDRA presso Parte_1 il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. CARDELLO ANGELA presso il cui studio è CP_1 elettivamente domiciliato in forza di procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da foglio di p.c. depositato il 9.12.2025
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia nel merito che in via istruttoria, poiché infondata tanto in fatto quanto in diritto 1. Dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge 898/1970 e ss.mm. la Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e Parte_1
, in data 28 agosto 2002, nel Comune di Vibo Valentia (VV), trascritto nel Registro CP_1
pagina 1 di 6 degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte II – serie A – n. 103, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alla trascrizione e/o annotazione dell'emananda Sentenza;
2. disporre l'affido condiviso del figlio minore , nato a [...] il 02 gennaio Persona_1
2009, c.f. , ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto tra loro della CodiceFiscale_1 responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per quanto attiene alle questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggior interesse per il figlio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio;
3. disporre che il figlio minore mantengano la propria residenza e dimora abituale Persona_1 presso l'abitazione materna e, per l'effetto,
4. disporre l'assegnazione dell'immobile, già casa coniugale, sito in Via Francesco Di Sales n. 1 – 10064 ER (TO) (già V.le Cavalieri d'Italia n. 13) censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del predetto Comune come segue: Foglio 50, particella 170, sub 8, cat. A/3, Classe 3, consisetnza 6 vani, rendita € 526,79, Viale Cavalieri d'Italia 13, Piano S1-1, alla madre, sig.ra ; Parte_1
5. con riguardo al regime di visita padre-figlio, in ossequio a quanto già disposto con Ordinanza datata 10/12/2024 (Decreto di fissazione udienza n. cronol. 11697/2024 dell'11/12/2024), disporre che il figlio minore possa incontrare il padre, sig. , secondo gli accordi Persona_1 CP_1 tra i genitori intervenuti e, comunque, tenendo prioritariamente conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche del figlio e dei desideri manifestati da quest'ultimo, anche in considerazione dell'età anagrafica raggiunta dal ragazzo;
6. disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio minore quando l'ha con sè, disponendo altresì che il padre, sig. , Persona_1 CP_1 quale genitore non collocatario, provveda al mantenimento del figlio corrispondendo alla Per_1 madre, entro il giorno 5 di ciascun mede, l'importo mensile pari ad € 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese c.d. extra assegno, così come previste e disciplinate dal noto Protocollo di Intesa siglato presso codesto Ecc.mo Tribunale nel marzo del 2016;
7. disporre che l'Assegno Unico Universale ovvero qualsiasi altra forma di assistenza ad esso assimilato e/o assimilabile, sia percepito in via esclusiva dalla sig.ra Pt_1
In via istruttoria, ove non ammesse, si chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate da questa difesa nei precedenti atti di causa. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio tutti, oltre al rimborso forfettario e C.p.A. come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per parte resistente: come da foglio di p.c. depositato il 5.12.2025
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Vibo Valentia (VV) il 28.8.2002, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 103, parte II, serie A;
- confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, disponendo che Per_1 il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
- confermare l'ordinanza del Giudice relatore del 10.12.2024 laddove dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo accordo tra i genitori, comunque tenendo Per_1 pagina 2 di 6 prioritariamente conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dello stesso, ormai quasi diciassettenne, e del desiderio del medesimo;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora;
Parte_1
- preso atto della precaria situazione lavorativa del signor , disporre che ciascun genitore Per_1 provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando l'ha con sé e che il Per_1 padre contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo mensilmente alla signora Per_1 [...] la somma di Euro 300,00 (trecento/00) o la minor somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra così come previste e disciplinate dal Protocollo d'intesa 15.3.2016, con decorrenza dal deposito del ricorso. Col favore delle spese di causa, anche alla luce della condotta processuale della ricorrente, oltre rimborso spese generali 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a. come per legge”.
Per il P.M.
“Visto, nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in VIBO VALENTIA il 28/08/2002. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VIBO VALENTIA (atto n. 103, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002). Dal matrimonio sono nati due figli: (nato il [...]), oggi maggiorenne ed Persona_2 economicamente autosufficiente, e (nato il [...]), minore. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 1352 emessa dal Tribunale di Torino in data 23.3.2020. Con ricorso depositato il 31/01/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso di , una disciplina delle visite padre-figlio che tenesse conto degli impegni Per_1 scolastici e del gradimento del minore, il riconoscimento di un contributo al mantenimento del figlio nella misura di euro 300, oltre al 100% dell'assegno unico. Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, ma instando per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, nonché per la riduzione del contributo al mantenimento di nella somma di euro 150. Per_1
All'udienza del 24.10.2024, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
esperito negativamente il tentativo di conciliazione, i difensori hanno insistito nelle proprie istanze;
all'esito, sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti. Rigettate le prove orali, il giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale. Le parti, nel corso dell'udienza del 9.12.2025, hanno concluso come indicato in epigrafe, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 6 Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento del figlio minore Per_1
Deve essere confermato l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, non essendo emerse ragioni di pregiudizio per il minore stesso che consentano di derogare all'assetto dell'affidamento condiviso previsto dalla Legge n. 54/06 e praticato dalle parti sin dall'epoca della separazione. Il minore manterrà residenza e collocazione prevalente presso la madre. Sul punto le domande dei coniugi coincidono e pertanto non vi è contrasto da dirimere. L'ascolto del minore appare manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., atteso che non vi è contrasto tra le parti in merito alle condizioni di affidamento, e le conclusioni rassegnate sul punto appaiono conformi all'interesse della prole.
Sull'assegnazione della casa familiare. La domanda formulata da di assegnazione della casa coniugale, con gli Parte_1 arredi che la compongono, deve essere accolta in conseguenza della collocazione prevalente del minore presso la madre. Anche in questo caso, parte resistente nelle conclusioni da ultimo rassegnate, nulla ha opposto al riguardo.
Sulle modalità di visita del genitore non collocatario. Il diritto di vista del padre, invece, sarà regolato come da dispositivo secondo le modalità già stabilite in via provvisoria nell'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c.. Non vi è ragione, infatti, per derogare al regime di visita ordinario oggi in vigore posto che l'attuale assetto tiene conto dell'età di , Per_1 delle sue esigenze di studio e, accordando maggiore flessibilità, appare essere quello più idoneo a contemperare l'esigenza di stabilità del figlio e la continuità del rapporto con il genitore non collocatario.
Sul contributo al mantenimento del minore. Trattasi dell'unico aspetto realmente controverso. Il contributo al mantenimento del figlio minore
, va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c. Occorre, dunque, raffrontare la Per_1 situazione economico reddituale delle parti.
è operaia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e percepisce uno Parte_1 stipendio di circa 700 euro netti al mese. Vive nella casa coniugale (di proprietà al 50% tra i due pagina 4 di 6 coniugi), senza sostenere spese abitative, oltre alle spese per utenze. Percepisce l'assegno unico pari a 190 euro mensili.
, invece, ha gestito un bar a Pragelato sino all'anno 2023 – così riferisce nel CP_1 corso dell'udienza del 24.10.2024, anche se la cancellazione dell'attività presso camera di commercio ed Inps ha decorrenza dal 28.2.2025 (cfr. all. 39 memoria del 20.11.2025) ed il centro per l'impiego di ER ne attestava la disoccupazione già il 3.3.2022 (all. 21 della comparsa di costituzione e risposta del 23.9.2025). Successivamente, ha svolto lavori saltuari, sia come lavoratore autonomo per
[...] sia come lavoratore dipendente con contratti stagionali o a chiamata (ad es. come Persona_3 collaboratore presso un campeggio). Nel corso della sua audizione, ha riferito di percepire Per_1
700 euro al mese netti. Dall'esame del suo estratto conto, tuttavia, emergono accrediti di importo superiore (dell'ordine di euro 1.000 mensili), anche se è indubbio che trattasi di entrate non costanti, limitate a taluni mesi dell'anno. In un simile quadro, il contributo al mantenimento già individuato in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. (euro 300 mensili), va confermato anche in via definiva. A ben vedere, le condizioni delle parti sono immutate rispetto a quelle che le stesse avevano al momento della celebrazione della prima udienza, tenuto altresì conto del fatto che, nell'assunzione dei provvedimenti provvisori, il Giudice Relatore già aveva considerato sia i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore sia la precarietà dell'attività lavorativa del resistente. Non può essere accolta, sul punto, la richiesta formulata da parte resistente di quantificare il contributo al mantenimento in misura diversa, a seconda che il resistente risulti o meno impiegato in una attività lavorativa.
risulta occupato, ormai da tempo, in attività che, sebbene saltuarie, gli consentono di Per_1 reperire con una certa continuità un reddito adeguato, idoneo a garantire la possibilità per lo stesso di contribuire con continuità al mantenimento del figlio. D'altronde, la sua situazione lavorativa è sempre stata precaria e nonostante i risultati negativi della attività d'impresa da lui esercitata quando gestiva il bar a Pragelato negli anni 2022 e 2023 (le dichiarazioni Unico PF per tali anni di imposta registravano perdite, con reddito imponibile pari a zero o a poche centinaia di euro), egli è sempre riuscito a versare l'assegno di mantenimento già previsto in sede di separazione, oltre ad onerare gli ulteriori impegni assunti (ad es. pagamento del mutuo della casa coniugale). In merito all'assegno unico, esso verrà percepito integralmente dalla madre, sig.ra Parte_1
. Come ricordato di recente dalla Suprema Corte, anche nell'ipotesi di affido condiviso, il
[...] giudice può disporre per il pagamento del 100% dell'assegno unico in favore del genitore collocatario,
“trattandosi del genitore che convive con il figlio e che dunque provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo” (Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 4672 del 2025). Peraltro, a fronte della richiesta della ricorrente, controparte nulla ha opposto né osservato.
Sulle istanze istruttorie Quanto alle istanze istruttorie riproposte dalle parti nella precisazione delle conclusioni, il Collegio ritiene di aderire alle valutazioni già espresse dal Giudice Relatore in merito alla inammissibilità delle stesse, per essere i capi dedotti relativi a circostanze complessivamente irrilevanti alla luce delle domande svolte e del quadro probatorio già in atti.
pagina 5 di 6 Spese di lite Le spese sono compensate, nella misura in cui le domande delle parti, in sede di precisazione delle conclusioni, convergono sostanzialmente su tutti gli aspetti e presentano divergenze trascurabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto dai signori e , trascrizione i Parte_1 CP_1 cui estremi sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VIBO VALENTIA di provvedere alle incombenze di legge;
AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione Per_1 prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio secondo accordi tra i genitori, comunque Per_1 tenendo prioritariamente conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche dello stesso e del suo gradimento;
ASSEGNA la casa familiare, con gli arredi che la compongono, a;
Parte_1
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio , entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso Per_1 (gennaio 2024), l'assegno di € 300, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
l'assegno unico verrà percepito al 100% da Parte_1 ;
[...]
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU TE AL TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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