Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 591/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 07.01.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
591/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. DI PASQUALE CHRISTIAN Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA. CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.02.2024 parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Cassino l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare che dalle patologie denunciate dal ricorrente, la cui origine professionale è già stata accertata dall' , è derivato per ognuna un CP_1
danno biologico permanente pari al 12% o la percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito dell'espletanda C.T.U.; b)
c) Per l'effetto condannare l' in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra di tutti i benefici di natura economica Parte_1
previsti dalla legge in applicazione della nuova tabella del danno biologico approvata dal Ministero del Lavoro con il D.m. 45/2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
d) Con vittoria di compensi professionali maggiorati del 30% ai sensi dall'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del Ministero della giustizia del 10 marzo 2014,
n. 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto del 8 marzo 2018, n. 37 del
Ministero della Giustizia pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4-2018, stante la redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, oltre accessori di legge e spese generali al 15% e refusione delle spese di € 43,00 a titolo di C.U., il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
A fondamento della domanda parte ricorrente deduceva che, a causa della sua attività lavorativa di coltivatore diretto, aveva già avuto il riconoscimento delle tecnopatie inerenti colonna vertebrale e spalle che unificate all'infortunio del 28.11.2023 erano stati complessivamente valutati nella misura del 16%; che in seguito aveva presentato altra domanda amministrativa per il riconoscimento di altre due patologie professionali “Atrosi cervicale con protrusioni discali C4-C5, C5-C6 e C6-
C7, artrosi lombo-sacrale con protusioni discali L2-L3, L3-L4 e L4-L5” e
“Periartrite della spalla dx e sx” che l' riconosceva come CP_1
Pag. 2 di 4 tecnopatie, ma secondo parte ricorrente sottostimava valutandole rispettivamente nel 5% e nel 7%.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, CP_1
deducendo di avere correttamente valutato la patologia denunciata.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti, e con la nomina del CT .
All'udienza del 07.01.2025, previo deposito di note scritte delle parti, era decisa.
Il CT esaminati gli atti e la documentazione medica e sottoposto a visita il ricorrente così valutava i postumi permanenti: “Nel complesso, quindi, per la tendinopatia della cuffia dei rotatori delle spalle, avuto riguardo del quadro strumentale e dei rilievi della visita medica, ritengo congrua una valutazione del danno biologico in ambito nella misura del 6% per CP_1
la spalla sinistra e del 5% per la spalla destra e quindi, nel complesso, un danno biologico del 10%. voce tabellare 213 - Ernia discale del tratto lombare con disturbi troficosensitivi persistenti. Tenuto conto del quadro clinico e strumentale è possibile ammettere una complessiva valutazione dell'ordine del 9%. Tali malattie professionali possono farsi risalire all'epoca di presentazione della domanda di malattia professionale (22-6-
23). Infine, l'ultima parte del quesito chiede l'unificazione dei postumi ex art 80. Dalla documentazione in atti risulta che la Sig.ra Parte_1
abbia subito un infortunio lavorativo che ha lasciato postumi del
[...]
6% come danno biologico Procedendo all'unificazione dei postumi, CP_1
trattandosi di patologie tra loro policrone concorrenti, nel complesso è
Pag. 3 di 4 possibile ammettere un complessivo danno biologico nella misura CP_1
del 23%.”
La CT analitica e ben motivata è posta alla base del convincimento del
Giudice.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che il ricorrente per le patologie denunciate ha un danno biologico permanente del 9% a far data dalla domanda amministrativa del
22.06.2023; procedendo all'unificazione dei postumi il danno biologico complessivo del ricorrente è del 23 % ; per l'effetto condanna al CP_1
pagamento del risarcimento / rendita corrispondente in favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione come già indicato.
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 2.500,00 CP_1
oltre rimb forf cassa ed iva da distrarsi.
Condanna al rimborso delle spese di CT come da separato CP_1
decreto.
Cassino 09.01 2024
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
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