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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott. Luca Minniti Presidente dott. ssa Angela Baraldi Giudice dott. ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4454/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. TROPIANO Parte_1
IMMACOLATA
RICORRENTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe il cittadino pakistano , ha impugnato il decreto emesso Parte_1 dal questore di Bologna in data 29 febbraio 2024 di irricevibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
A fondamento di tale provvedimento la questura ha posto la modifica legislativa intervenuta con la legge di conversione del decreto legge nr. 20 del 2023 (legge numero 50 del 2023) che ha abolito la norma che consentiva la conversione, tra l'altro, del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 19 comma due lettera d) bis testo unico immigrazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
A motivo del ricorso viene posta la violazione dell'articolo 10 bis della legge 241 90 per l'assenza di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza . Come secondo motivo di doglianza il ricorrente contesta la circostanza che la questura non abbia valutato la posizione del ricorrente rilasciandogli un titolo di soggiorno alternativo di cui egli possiede comunque i requisiti. In particolare secondo il ricorrente la questura avrebbe dovuto rilasciare un permesso di soggiorno per cure mediche, pagina 1 di 3 tenuto conto che il ricorrente è affetto del patite C e pertanto necessita di una terapia farmacologica salvavita costante e controllata;
oppure avrebbe potuto rilasciargli un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'articolo 19 comma 1.1 del testo unico immigrazione , tenendo anche in considerazione il radicarsi della vita privata del ricorrente in Italia. La difesa ha concluso per la declaratoria di convertibilità del titolo e in subordine per il rilascio di un permesso per protezione speciale.
Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso e specificando che il ricorrente in Controparte_2 data 6 marzo 2024 aveva chiesto il rinnovo del permesso per cure mediche.
Esaurita l'istruttoria documentale il giudice ha trattenuto la causa alla decisione del collegio.
Il ricorso merita accoglimento.
Dall'esame dei documenti dimessi risulta che il ricorrente in data 30 gennaio 2023, quindi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 20/23 che ha inciso sulla convertibilità di alcuni titoli di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, ha avanzato alla questura di una domanda CP_1 di protezione speciale ai sensi dell'articolo 19 testo unico immigrazione. La questura di nel CP_1 rigettare tale domanda ha rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno per cure mediche che gli era stato già riconosciuto dalla commissione territoriale di Siracusa nel 2022, la stessa commissione che ha rilasciato il parere favorevole in occasione di questa seconda richiesta di permesso.
Successivamente alla scadenza del titolo, il ricorrente ha chiesto la conversione in permesso per motivi di lavoro conversione che gli è stata negata con il provvedimento che in questa sede si impugna sul presupposto che la richiesta di conversione è stata avanzata nel vigore del decreto legge Cutro che non la consente.
Sennonché ad avviso del collegio è chiaro l'errore in cui è incorsa la questura, la quale ha ritenuto applicabile la nuova legge (nr. 50/23) più sfavorevole al ricorrente, individuando quale discrimine temporale quello della domanda di conversione mentre invece avrebbe dovuto fare riferimento al regime del permesso di soggiorno da convertire, regime che discende dal momento in cui è stata avanzata la domanda di permesso per protezione speciale, vale a dire il 30.1.2023 , allorché la legge di conversione del decreto Cutro non era ancora stata approvata.
La convertibilità del permesso dipende in sostanza dal permesso stesso, è una caratteristica intrinseca del titolo che non può essere modificata dopo il suo rilascio, secondo del resto la previsione espressa del comma 3 dell'art. 7 d.l. 20 del 2023 il quale dispone: “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta
e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge”.
In conclusione, pur non potendo questo giudice emettere il provvedimento di condanna della CP_1 al rilascio di un permesso per motivi di lavoro, non avendone la giurisdizione, riservata al giudice amministrativo, ben è possibile in questa sede dichiarare il diritto alla conversione - del titolo posseduto dal ricorrente al momento della richiesta conversione – in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta la convertibilità del permesso di soggiorno per cure mediche ex articolo 19 comma due lettera d bis testo unico immigrazione di cui era titolare il ricorrente al momento la proposizione presente ricorso virgola in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
pagina 2 di 3 Bologna, 10 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Romano Il Presidente
dott. Luca Minniti
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott. Luca Minniti Presidente dott. ssa Angela Baraldi Giudice dott. ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4454/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. TROPIANO Parte_1
IMMACOLATA
RICORRENTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe il cittadino pakistano , ha impugnato il decreto emesso Parte_1 dal questore di Bologna in data 29 febbraio 2024 di irricevibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
A fondamento di tale provvedimento la questura ha posto la modifica legislativa intervenuta con la legge di conversione del decreto legge nr. 20 del 2023 (legge numero 50 del 2023) che ha abolito la norma che consentiva la conversione, tra l'altro, del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 19 comma due lettera d) bis testo unico immigrazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
A motivo del ricorso viene posta la violazione dell'articolo 10 bis della legge 241 90 per l'assenza di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza . Come secondo motivo di doglianza il ricorrente contesta la circostanza che la questura non abbia valutato la posizione del ricorrente rilasciandogli un titolo di soggiorno alternativo di cui egli possiede comunque i requisiti. In particolare secondo il ricorrente la questura avrebbe dovuto rilasciare un permesso di soggiorno per cure mediche, pagina 1 di 3 tenuto conto che il ricorrente è affetto del patite C e pertanto necessita di una terapia farmacologica salvavita costante e controllata;
oppure avrebbe potuto rilasciargli un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'articolo 19 comma 1.1 del testo unico immigrazione , tenendo anche in considerazione il radicarsi della vita privata del ricorrente in Italia. La difesa ha concluso per la declaratoria di convertibilità del titolo e in subordine per il rilascio di un permesso per protezione speciale.
Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso e specificando che il ricorrente in Controparte_2 data 6 marzo 2024 aveva chiesto il rinnovo del permesso per cure mediche.
Esaurita l'istruttoria documentale il giudice ha trattenuto la causa alla decisione del collegio.
Il ricorso merita accoglimento.
Dall'esame dei documenti dimessi risulta che il ricorrente in data 30 gennaio 2023, quindi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 20/23 che ha inciso sulla convertibilità di alcuni titoli di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, ha avanzato alla questura di una domanda CP_1 di protezione speciale ai sensi dell'articolo 19 testo unico immigrazione. La questura di nel CP_1 rigettare tale domanda ha rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno per cure mediche che gli era stato già riconosciuto dalla commissione territoriale di Siracusa nel 2022, la stessa commissione che ha rilasciato il parere favorevole in occasione di questa seconda richiesta di permesso.
Successivamente alla scadenza del titolo, il ricorrente ha chiesto la conversione in permesso per motivi di lavoro conversione che gli è stata negata con il provvedimento che in questa sede si impugna sul presupposto che la richiesta di conversione è stata avanzata nel vigore del decreto legge Cutro che non la consente.
Sennonché ad avviso del collegio è chiaro l'errore in cui è incorsa la questura, la quale ha ritenuto applicabile la nuova legge (nr. 50/23) più sfavorevole al ricorrente, individuando quale discrimine temporale quello della domanda di conversione mentre invece avrebbe dovuto fare riferimento al regime del permesso di soggiorno da convertire, regime che discende dal momento in cui è stata avanzata la domanda di permesso per protezione speciale, vale a dire il 30.1.2023 , allorché la legge di conversione del decreto Cutro non era ancora stata approvata.
La convertibilità del permesso dipende in sostanza dal permesso stesso, è una caratteristica intrinseca del titolo che non può essere modificata dopo il suo rilascio, secondo del resto la previsione espressa del comma 3 dell'art. 7 d.l. 20 del 2023 il quale dispone: “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta
e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge”.
In conclusione, pur non potendo questo giudice emettere il provvedimento di condanna della CP_1 al rilascio di un permesso per motivi di lavoro, non avendone la giurisdizione, riservata al giudice amministrativo, ben è possibile in questa sede dichiarare il diritto alla conversione - del titolo posseduto dal ricorrente al momento della richiesta conversione – in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta la convertibilità del permesso di soggiorno per cure mediche ex articolo 19 comma due lettera d bis testo unico immigrazione di cui era titolare il ricorrente al momento la proposizione presente ricorso virgola in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
pagina 2 di 3 Bologna, 10 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Romano Il Presidente
dott. Luca Minniti
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