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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 07/04/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3539/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3539/2024 promossa da:
DA RA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BAROLI LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BAROLI LUCA
ATTORE contro
DE IN (C.F. [...]), contumace
CONVENUTO
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI
L' attore ha concluso come segue:
precisa le conclusioni come in atti e discute la causa chiedendo che venga trattenuta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. RA evocava in giudizio il Sig. IN svolgendo nei suoi confronti le ss. domande di merito:
“Nel merito: previa ogni declaratoria in fatto ed in diritto, accertare l'avvenuta esecuzione dei versamenti di denaro di cui alla narrativa in esito ad un contratto di mutuo, accertare, di conseguenza, previa occorrendo la fissazione del termine, l'obbligo del signor VI MA a restituire al signor
DA RA l'importo oggetto del mutuo pari ad €.73.000,00 e condannare, pertanto, quest'ultimo alla restituzione della predetta somma oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della
pagina 1 di 5 dazione ovvero dalla diversa data che si riterrà di giustizia.
Nel merito in subordine: previa ogni declaratoria in fatto ed in diritto, nella denegata ipotesi in cui non si ritenga sussistente il titolo dedotto con riferimento al rapporto di mutuo, accertare comunque che la corresponsione dell'importo di cui in narrativa è avvenuta senza alcuna causa giustificatrice e, conseguentemente, condannare il signor VI MA ai sensi dell'art.2041 c.c. a restituire al signor
DA RA la somma di €.73.000,00, sempre maggiorata di rivalutazione ed interessi negli stessi termini di cui sopra.
In ogni caso: con condanna del signor VI MA alla rifusione al signor DA RA delle spese del presente giudizio“.
A fondamento delle stesse deduceva che:
- Nell'anno 2018 versava al signor DE IN, tramite tre distinti bonifici, l'importo complessivo di €.73.000,00 a titolo di mutuo, che era stato richiesto dal convenuto per l'acquisto di una licenza per l'esercizio dell'attività di servizio taxi nella città di Milano e zone limitrofe (in particolare, l'acquisto sarebbe avvenuto tramite la contestuale costituzione di una ditta individuale che avrebbe provveduto all'acquisizione della licenza dall'azienda detentrice della stessa, ciò in quanto detto provvedimento autorizzativo, rappresentando un bene essenziale e primario dell'azienda, aveva un autonomo valore di mercato e ne era consentita la trasferibilità);
- L'attore aveva acconsentito al prestito in ragione dell'impegno del convenuto di assumere il primo alle dipendenze della propria ditta individuale da costituire, come di fatto avvenuto, in esito all'acquisto della predetta licenza;
ciò fermo restando che il rapporto contrattuale sottostante al versamento delle somme;
- In seguito al prestito il convenuto la propria ditta individuale, Amico Taxi, il 21 giugno 2018 ed assumeva l'attore alle dipendenze di quest'ultima il 1.11.2018, prima con contratto a termine e quindi con contratto a tempo indeterminato promettendo che avrebbe provveduto alla restituzione dell'importo a partire dall'annualità successiva in quanto avrebbe, nel frattempo, consolidato l'attività e gli incassi;
- Successivamente il convenuto comunicava senza alcun preavviso l'intenzione di risolvere il contratto di lavoro (ritenendo lo stesso nullo con riferimento alla specifica attività di esercizio taxi svolta dalla ditta, ciò in quanto i regolamenti di settore impedirebbero l'istaurazione di un rapporto a tempo indeterminato), l'attore contestava tale assunto, ma in seguito ad una inconcludente trattativa, nell'ambito della quale emergeva unicamente un'ipotesi di rientro con tempi del tutto inaccettabili,
l'attore, attesa la mancata regolarizzazione dell'interruzione del rapporto, rassegnava le proprie pagina 2 di 5 dimissioni
Formatosi il contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia del Sig. IN, non costituitosi né comparso.
Espletati gli incombenti di legge ed esaurita l'istruttoria, l'attore rassegnava le conclusioni sopra esposte discutendo la causa.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Contratto di mutuo
Come chiarito dalla Suprema Corte, “la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione.)“ (Cass.
Sez. II, Ord. n. 8829 del 29/3/2023).
Nel caso di specie l'attore ha fornito elementi sufficienti per dimostrare in via presuntiva il contratto di mutuo allegando i versamenti fatti all'attore a mezzo bonifico nelle quali si fa riferimento al prestito e/o alla finalità per la quale questo è stato erogato.
Si fa riferimento in particolare alla ss. documentazione:
- distinta di bonifico di €.35.000,00 eseguito l'11 giugno 2018 dal conto corrente n.0067/00010303 in essere presso la banca Fideuram e cointestato al signor RA, con la causale “Prestito licenza taxi”
(DOC.1);
- distinta di bonifico di €.35.000,00 eseguito il 12 giugno 2018 dal conto corrente n.13807,01 in essere presso la banca Monte Paschi di Siena e cointestato al signor RA, anch'esso con la causale “Prestito licenza taxi” (DOC.2);
- distinta di bonifico di €.3.000,00 eseguito il 25 giugno 2018 dal conto corrente n.13807,01 in essere presso la banca Monte Paschi di Siena e cointestato al signor RA, con la causale “taxi” inequivocabilmente riferibile a quelle sopra riportate (DOC.3).
pagina 3 di 5 E' altresì dimostrato che il convenuto, in seguito a tale prestito e in coerenza con la causale indicata, costituiva la ditta individuale MI AX (doc. 4) e che assumeva alle sue dipendenze l'attore (cfr.
Modello C/2 storico certificato centro impego Provincia Varese - DOC.5), salvo poi contestare la validità
del rapporto (doc. 6).
La vicenda lavorativa, ovviamente, riveste un carattere autonomo rispetto a quella oggetto del presente giudizio, ma la concordanza dei plurimi elementi esposti conforta l'assunto attoreo quanto al rapporto di mutuo
Restituzione della somma mutuata
Caratteristica del rapporto di mutuo è il diritto del mutuante ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte e tuttavia, posto che le parti non avevano stabilito un termine per la restituzione della somma (comunque legato, per ammissione dell'attore, all'esigenza che il convenuto avviasse la propria attività lavorativa assicurandosi un'adeguata redditività), tale termine va fissato giudizialmente in conformità al disposto di cui all'art. 1183, co. 1, cc.
Considerato il tempo decorso sia dal prestito – e quindi il sicuro avvio dell'attività del Sig. IN – che dalla formale diffida per la restituzione della somma (docc. 8 e ss.) si ritiene conforme a giustizia disporre l'immediata restituzione dello stesso.
Tale restituzione riguarda, oltre al capitale, anche gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data delle singole dazioni e ciò in considerazione del fatto che il mutuo si presume feneratizio (art. 1815 cc).
Null'altro è dovuto in assenza di prova.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico del convenuto nella misura che si determina come da dispositivo.
PQM
pagina 4 di 5 Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, condanna il convenuto a restituire all'attore l'importo oggetto del mutuo pari ad €.73.000,00 oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data dei singoli versamenti, sopra esposti sino al saldo;
2) Condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite liquidate in euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3539/2024 promossa da:
DA RA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BAROLI LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BAROLI LUCA
ATTORE contro
DE IN (C.F. [...]), contumace
CONVENUTO
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI
L' attore ha concluso come segue:
precisa le conclusioni come in atti e discute la causa chiedendo che venga trattenuta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. RA evocava in giudizio il Sig. IN svolgendo nei suoi confronti le ss. domande di merito:
“Nel merito: previa ogni declaratoria in fatto ed in diritto, accertare l'avvenuta esecuzione dei versamenti di denaro di cui alla narrativa in esito ad un contratto di mutuo, accertare, di conseguenza, previa occorrendo la fissazione del termine, l'obbligo del signor VI MA a restituire al signor
DA RA l'importo oggetto del mutuo pari ad €.73.000,00 e condannare, pertanto, quest'ultimo alla restituzione della predetta somma oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della
pagina 1 di 5 dazione ovvero dalla diversa data che si riterrà di giustizia.
Nel merito in subordine: previa ogni declaratoria in fatto ed in diritto, nella denegata ipotesi in cui non si ritenga sussistente il titolo dedotto con riferimento al rapporto di mutuo, accertare comunque che la corresponsione dell'importo di cui in narrativa è avvenuta senza alcuna causa giustificatrice e, conseguentemente, condannare il signor VI MA ai sensi dell'art.2041 c.c. a restituire al signor
DA RA la somma di €.73.000,00, sempre maggiorata di rivalutazione ed interessi negli stessi termini di cui sopra.
In ogni caso: con condanna del signor VI MA alla rifusione al signor DA RA delle spese del presente giudizio“.
A fondamento delle stesse deduceva che:
- Nell'anno 2018 versava al signor DE IN, tramite tre distinti bonifici, l'importo complessivo di €.73.000,00 a titolo di mutuo, che era stato richiesto dal convenuto per l'acquisto di una licenza per l'esercizio dell'attività di servizio taxi nella città di Milano e zone limitrofe (in particolare, l'acquisto sarebbe avvenuto tramite la contestuale costituzione di una ditta individuale che avrebbe provveduto all'acquisizione della licenza dall'azienda detentrice della stessa, ciò in quanto detto provvedimento autorizzativo, rappresentando un bene essenziale e primario dell'azienda, aveva un autonomo valore di mercato e ne era consentita la trasferibilità);
- L'attore aveva acconsentito al prestito in ragione dell'impegno del convenuto di assumere il primo alle dipendenze della propria ditta individuale da costituire, come di fatto avvenuto, in esito all'acquisto della predetta licenza;
ciò fermo restando che il rapporto contrattuale sottostante al versamento delle somme;
- In seguito al prestito il convenuto la propria ditta individuale, Amico Taxi, il 21 giugno 2018 ed assumeva l'attore alle dipendenze di quest'ultima il 1.11.2018, prima con contratto a termine e quindi con contratto a tempo indeterminato promettendo che avrebbe provveduto alla restituzione dell'importo a partire dall'annualità successiva in quanto avrebbe, nel frattempo, consolidato l'attività e gli incassi;
- Successivamente il convenuto comunicava senza alcun preavviso l'intenzione di risolvere il contratto di lavoro (ritenendo lo stesso nullo con riferimento alla specifica attività di esercizio taxi svolta dalla ditta, ciò in quanto i regolamenti di settore impedirebbero l'istaurazione di un rapporto a tempo indeterminato), l'attore contestava tale assunto, ma in seguito ad una inconcludente trattativa, nell'ambito della quale emergeva unicamente un'ipotesi di rientro con tempi del tutto inaccettabili,
l'attore, attesa la mancata regolarizzazione dell'interruzione del rapporto, rassegnava le proprie pagina 2 di 5 dimissioni
Formatosi il contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia del Sig. IN, non costituitosi né comparso.
Espletati gli incombenti di legge ed esaurita l'istruttoria, l'attore rassegnava le conclusioni sopra esposte discutendo la causa.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Contratto di mutuo
Come chiarito dalla Suprema Corte, “la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione.)“ (Cass.
Sez. II, Ord. n. 8829 del 29/3/2023).
Nel caso di specie l'attore ha fornito elementi sufficienti per dimostrare in via presuntiva il contratto di mutuo allegando i versamenti fatti all'attore a mezzo bonifico nelle quali si fa riferimento al prestito e/o alla finalità per la quale questo è stato erogato.
Si fa riferimento in particolare alla ss. documentazione:
- distinta di bonifico di €.35.000,00 eseguito l'11 giugno 2018 dal conto corrente n.0067/00010303 in essere presso la banca Fideuram e cointestato al signor RA, con la causale “Prestito licenza taxi”
(DOC.1);
- distinta di bonifico di €.35.000,00 eseguito il 12 giugno 2018 dal conto corrente n.13807,01 in essere presso la banca Monte Paschi di Siena e cointestato al signor RA, anch'esso con la causale “Prestito licenza taxi” (DOC.2);
- distinta di bonifico di €.3.000,00 eseguito il 25 giugno 2018 dal conto corrente n.13807,01 in essere presso la banca Monte Paschi di Siena e cointestato al signor RA, con la causale “taxi” inequivocabilmente riferibile a quelle sopra riportate (DOC.3).
pagina 3 di 5 E' altresì dimostrato che il convenuto, in seguito a tale prestito e in coerenza con la causale indicata, costituiva la ditta individuale MI AX (doc. 4) e che assumeva alle sue dipendenze l'attore (cfr.
Modello C/2 storico certificato centro impego Provincia Varese - DOC.5), salvo poi contestare la validità
del rapporto (doc. 6).
La vicenda lavorativa, ovviamente, riveste un carattere autonomo rispetto a quella oggetto del presente giudizio, ma la concordanza dei plurimi elementi esposti conforta l'assunto attoreo quanto al rapporto di mutuo
Restituzione della somma mutuata
Caratteristica del rapporto di mutuo è il diritto del mutuante ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte e tuttavia, posto che le parti non avevano stabilito un termine per la restituzione della somma (comunque legato, per ammissione dell'attore, all'esigenza che il convenuto avviasse la propria attività lavorativa assicurandosi un'adeguata redditività), tale termine va fissato giudizialmente in conformità al disposto di cui all'art. 1183, co. 1, cc.
Considerato il tempo decorso sia dal prestito – e quindi il sicuro avvio dell'attività del Sig. IN – che dalla formale diffida per la restituzione della somma (docc. 8 e ss.) si ritiene conforme a giustizia disporre l'immediata restituzione dello stesso.
Tale restituzione riguarda, oltre al capitale, anche gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data delle singole dazioni e ciò in considerazione del fatto che il mutuo si presume feneratizio (art. 1815 cc).
Null'altro è dovuto in assenza di prova.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico del convenuto nella misura che si determina come da dispositivo.
PQM
pagina 4 di 5 Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, condanna il convenuto a restituire all'attore l'importo oggetto del mutuo pari ad €.73.000,00 oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data dei singoli versamenti, sopra esposti sino al saldo;
2) Condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite liquidate in euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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