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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 6331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6331 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note ,il 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17103/2022 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dagli i Avv.ti Francesca Ferrari e Nerino Parte_1
Allocati
CONTRO
e ,rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Francesco Maresca
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/09/2022 il ricorrente evocava in giudizio l' , persona del Presidente del Consiglio Direttivo e Controparte_3
legale rapp.te p.t., nonché, , in proprio e nella qualità di Controparte_1
Presidente del Consiglio Direttivo dell ed Parte_2 [...]
in proprio e nella qualità di Vice Presidente del Consiglio direttivo CP_2
dell , chiedendo: Parte_2
“1. accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto mansioni ascrivibili ad un superiore livello di inquadramento professionale, con diritto del medesimo al riconoscimento del III livello del CCNL per i dipendenti dai centri di formazione professionale, a far data dal 16/12/2013 o, in subordine, con la diversa decorrenza che verrà accertata in corso di causa;
2. accertare e dichiarare che al ricorrente sono dovute le somme quantificate nella parte in diritto del presente atto e per i titoli ivi dedotti, per complessivi € 105.246,25 lordi, di cui € 11.019,54 per TFR;
in subordine, la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
3. per l'effetto, condannare la convenuta , in persona del legale rapp.te Parte_2
p.t., in solido con i convenuti Sig.ra e , in proprio e Controparte_1 Controparte_2
nella qualità di Presidente del consiglio direttivo e Vice Presidente del Consiglio
Direttivo, o, in subordine, ciascuno, per quanto di ragione, al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme quantificate nella parte in diritto del presente atto e per i titoli ivi dedotti, per complessivi € 105.246,25 lordi, di cui € 11.019,54 per TFR;
in subordine, la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
con memoria difensiva di costituzione depositata in data 02/12/2022 si costituivano i sigg.ri ed , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 Controparte_2
All'udienza del 22/02/2023, in presenza del ricorrente e dei procuratori delle parti, la causa veniva rinviata, al fine di consentire la rinotifica dell'atto introduttivo del giudizio all' non costituitasi;
alla successiva udienza del 12/07/2023 si Controparte_3
prendeva atto della cancellazione dell dal registro delle Controparte_3
imprese a far data dal 31/12/2021, ed il giudizio veniva interrotto .Riassunto il giudizio nei confronti dei sigg.ri ed , costituitisi gli stessi , Controparte_1 Controparte_2
escussi i testi di parte ricorrente e resistente la causa veniva rinviata per la decisione
Il ricorso deve trovare integrale accoglimento
La istruttoria condotta ha consentito di provare i fatti sui quali il ricorrente fonda la propria pretese in relazione alla richiesta di accertamento dell'avvenuto svolgimento, per tutto il periodo dedotto in ricorso, ovvero, dal 16/12/2013 al 08/09/2021, di mansioni ascrivibili ad un superiore livello di inquadramento retributivo ,corrispondente all'inquadramento contrattuale ricevuto dal ricorrente a seguito di successiva regolarizzazione, intervenuta solo in data 15/02/2014. I testimoni escussi hanno infatti confermato le circostanze dedotte in ricorso.
La teste escussa all'udienza del 02/10/2024 ha dichiarato: Testimone_1
“Sono a conoscenza dei fatti di causa per aver lavorato, dal 2006 al 2021, per la
si trattava di un ente di formazione professionale, la sede dell'ente è stata CP_3
prima ai Colli Aminei in Napoli e successivamente in via Emilio Scaglione, sempre a
Napoli. Conosco il ricorrente in quanto è stato un mio collega. Egli è venuto a lavorare presso dal 2013 ed è rimasto fino al 2021 come me. Eravamo entrambi CP_3
impiegati amministrativi. Ci occupavamo di segreteria, di redazione dei progetti da presentare alla pubblica amministrazione per i corsi da essa finanziati (altri nostri corsi erano pagati dagli stessi studenti per loro formazione personale). Ci occupavamo poi anche della rendicontazione dei corsi. Io e lavoravamo nella stessa stanza. Il Pt_1
SI iniziò a lavorare dalle 10.00 alle 19.00, successivamente l'orario fu Pt_1
ridotto dalle 11.00 alle 18.30, successivamente ancora dalle 12.00 alle 18,30. Io lavoravo solo fino alle 14.30, ma spesso dovevo trattenermi oltre, e perciò vedevo
. Avevamo busta paga e mi pare che quella di fosse simile alla mia. Io Pt_1 Pt_1
percepivo tra i 770,00 e gli 800,00 euro mensili. I nostri datori di lavoro erano i coniugi
e . Inizialmente, e parlo dal 2013 in poi, cioè quando Controparte_2 Controparte_1
cominciò , entrambi erano presenti in ufficio. Successivamente, ad una presenza Pt_1
sempre più da remoto del SI , che ci dava direttive per mail o per telefono, si CP_2
accompagnò una presenza più costante della SIa che ci dava direttive in CP_1
presenza o con messaggi……. “La progettazione ex ante dei corsi finanziati era per lo più svolta in stretta collaborazione tra il SI e il SI . Una Persona_1 Pt_1
volta partito il corso, la cd. Progettazione esecutiva spettava infatti ad . Pt_1
……preciso che la SIa ci lasciava o gli assegni firmati per pagare i vari CP_1
soggetti coinvolti nei corsi oppure ci forniva i codici per effettuare i bonifici su home banking.” spesso sia io che il SI accompagnavamo spesso i SIi e Pt_1 CP_1
, rappresentanti legali della a tutte le riunioni e a tutte le trattative CP_2 CP_3
ufficiali con enti e istituzioni. Erano però, ovviamente, i SIi e , nella CP_1 CP_2 qualità, a sottoscrivere tutti gli atti, contratti e convenzioni, predisposte dal ricorrente comportante assunzioni di impegni e obblighi verso terzi. Preciso che il SI , Pt_1
nel pomeriggio, quando io non ero fisicamente in ufficio, era spesso in contatto telefonico con me per varie esigenze lavorative. Aggiungo che ogni giorno, quando andavo via intorno alle 19.00, mettevo il trasferimento di chiamata sul mio cellulare in modo che dopo le 19.00 chi chiamava la trovasse qualcuno che rispondeva, CP_3
nella fattispecie la sottoscritta”. La teste , pure i escussa all'udienza Testimone_2
del 02/10/2024, ha dichiarato: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto il SI
era un collega di mia madre alle dipendenze della Mi sono recata Pt_1 CP_3
più di una volta presso l'ente di formazione a trovare mia madre, ed in tali CP_3
occasioni ho conosciuto il SI , che lavorava nella stessa stanza di mia Pt_1
madre. Entrambi si occupavano di segreteria e un po' di tutta la scuola. Io stessa ho frequentato un corso di operatore socio sanitario, pagato privatamente, della durata di circa un anno scolastico. Questo corso l'ho seguito nel 2015/2016 presso la sede di via
Emilio Scaglione. Preciso che all'epoca quella era la sede. Preciso che il corso si è tenuto nell'anno scolastico 2015/2016. Il corso prevedeva, oltre a 3 mesi di tirocinio presso strutture sanitarie, circa 6 mesi di formazione in aula, preso la sede di via Emilio
Scaglione. Il corso in aula si è svolto più o meno con frequenza tri-settimanale per circa
5 ore alla volta. I docenti erano psicologi e infermieri, alla fine ho ottenuto un attestato con il quale ho trovato collocazione lavorativa. Ogni qual volta mi sono recata presso la scuola ho trovato il SI intento a lavorare. Ho avuto rapporti con il SI Pt_1
, il quale mi ha dato informazioni, mi ha fornito dispense e tutto ciò che Pt_1
riguardava il corso. Questo a me come agli altri allievi. In questo corso che ho seguito eravamo circa una ventina. Il corso che ho seguito si svolgeva o al mattino dalle 9.00 alle 13,30 oppure al pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00”.
Entrambe hanno poi confermato ogni punto del capitolato istruttorio di cui in ricorso
Alla luce dei dati emersi nel corso dell'istruttoria e della documentazione allegata al ricorso, emerge che il sig. per tutto il periodo in cui ha avuto svolgimento il Pt_1
rapporto di lavoro, in via continuativa, ha prestato la propria attività lavorativa per conto ed alle dipendenze dell che come si evince dalle Controparte_3 CP_3
visure camerali in atti è stata un Ente accreditato presso la Regione Campania e la proposta formativa offerta dalla stessa ha sempre avuto ad oggetto corsi di formazione professionale “riconosciuti” dall'Ente Locale, poiché volti a far conseguire ai discenti un titolo, una qualifica professionale o un attestato, distinti un due tipologie: corsi finanziati dalla Regione stessa e corsi autofinanziati dagli allievi che vi partecipavano;
che sia la sig.ra nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo Controparte_1
dell , sia il sig. , nella qualità di Vice Presidente, Parte_2 Controparte_2
sono sempre stati deputati al compimento di tutte le attività di natura contrattuale o negoziale in nome e per conto dell'associazione, che il ricorrente ha espletato mansioni ascrivibili al III livello retributivo del CCNL per i dipendenti dai centri di formazione professionale nel testo sottoscritto in data 08/06/2012 e successivi rinnovi , vigente ratione temporis - contratto collettivo la cui applicazione può ritenersi pacifica, da parte dell datrice di lavoro, a tutti i rapporti di lavoro con il proprio personale Parte_2
dipendente, in considerazione dell'avvenuta regolarizzazione del rapporto di lavoro del ricorrente a far data dal 15/02/2014 ; che difatti, la declaratoria contrattuale del III livello retributivo disciplinato dall'allegato 11 del CCNL di settore, rubricato “Profili e livelli”, quanto all'AREA FUNZIONALE 2: Amministrazione, punto n. 2.1., prevede la figura del “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO”, cui segue la descrizione del relativo profilo che prevede quanto segue: “Il Collaboratore amministrativo, nell'ambito delle direttive dell'Ente, cura nell'esecuzione e nel controllo la gestione contabile, fiscale, economica, rendicontativa, l'amministrazione del personale e dei progetti. - Il
Collaboratore amministrativo cura la registrazione dei documenti contabili, la predisposizione degli atti amministrativi e contabili nella gestione delle risorse umane, la rendicontazione, la raccolta e l'archiviazione dei documenti e, in collaborazione con i coordinatori, la verifica e il controllo degli stati di avanzamento del budget;
collabora alla predisposizione degli atti amministrativi e contabili, alla preparazione dei rendiconti, delle verifiche contabili /rendicontative e alla gestione amministrativa dei progetti”. Può quindi concludersi, per l' accoglimento della domanda proposta con riferimento alle differenze retributive per le differenti mansioni e per il TFR quantificate in ricorso;
non può invece essere accolta la domanda quanto alle differenze calcolate con riferimento al lavoro supplementare e straordinario, attese le contestazioni della convenuta e la prova generica e non completa in merito .Con particolare riferimento al
TFR per il quale era stato concesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei soli confronti della cessata nella misura risultante dall'ultima Controparte_3
certificazione unica , il titolo concesso non risulta azionabile nei confronti dei convenuti poiché non contiene una pronuncia di condanna in solido degli stessi unitamente alla cessata , Pertanto va emessa una specifica pronuncia di condanna nei Parte_2
confronti degli odierni convenuti, ai sensi dell'art. 38 c.c., per tutte le pretese economiche azionate in origine anche nei confronti dell poi cancellata dal Parte_2
registro delle imprese e, dunque, anche per il credito a titolo di TFR, quali responsabili in solido con l'Ente. I convenuti vanno quindi condannati al pagamento, in favore dell' istante, della somma di cui in dispositivo. Spese alla soccombenza
PQ M
Condanna e , in solido o, in subordine, ciascuno, per Controparte_1 Controparte_2
quanto di ragione, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 41996,92 lordi, di cui € 11.019,54 per TFR;
Condanna i convenuti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2697,00, oltre iva e cpa e spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari
Così deciso in data 18/09/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note ,il 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17103/2022 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dagli i Avv.ti Francesca Ferrari e Nerino Parte_1
Allocati
CONTRO
e ,rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Francesco Maresca
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/09/2022 il ricorrente evocava in giudizio l' , persona del Presidente del Consiglio Direttivo e Controparte_3
legale rapp.te p.t., nonché, , in proprio e nella qualità di Controparte_1
Presidente del Consiglio Direttivo dell ed Parte_2 [...]
in proprio e nella qualità di Vice Presidente del Consiglio direttivo CP_2
dell , chiedendo: Parte_2
“1. accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto mansioni ascrivibili ad un superiore livello di inquadramento professionale, con diritto del medesimo al riconoscimento del III livello del CCNL per i dipendenti dai centri di formazione professionale, a far data dal 16/12/2013 o, in subordine, con la diversa decorrenza che verrà accertata in corso di causa;
2. accertare e dichiarare che al ricorrente sono dovute le somme quantificate nella parte in diritto del presente atto e per i titoli ivi dedotti, per complessivi € 105.246,25 lordi, di cui € 11.019,54 per TFR;
in subordine, la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
3. per l'effetto, condannare la convenuta , in persona del legale rapp.te Parte_2
p.t., in solido con i convenuti Sig.ra e , in proprio e Controparte_1 Controparte_2
nella qualità di Presidente del consiglio direttivo e Vice Presidente del Consiglio
Direttivo, o, in subordine, ciascuno, per quanto di ragione, al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme quantificate nella parte in diritto del presente atto e per i titoli ivi dedotti, per complessivi € 105.246,25 lordi, di cui € 11.019,54 per TFR;
in subordine, la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
con memoria difensiva di costituzione depositata in data 02/12/2022 si costituivano i sigg.ri ed , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 Controparte_2
All'udienza del 22/02/2023, in presenza del ricorrente e dei procuratori delle parti, la causa veniva rinviata, al fine di consentire la rinotifica dell'atto introduttivo del giudizio all' non costituitasi;
alla successiva udienza del 12/07/2023 si Controparte_3
prendeva atto della cancellazione dell dal registro delle Controparte_3
imprese a far data dal 31/12/2021, ed il giudizio veniva interrotto .Riassunto il giudizio nei confronti dei sigg.ri ed , costituitisi gli stessi , Controparte_1 Controparte_2
escussi i testi di parte ricorrente e resistente la causa veniva rinviata per la decisione
Il ricorso deve trovare integrale accoglimento
La istruttoria condotta ha consentito di provare i fatti sui quali il ricorrente fonda la propria pretese in relazione alla richiesta di accertamento dell'avvenuto svolgimento, per tutto il periodo dedotto in ricorso, ovvero, dal 16/12/2013 al 08/09/2021, di mansioni ascrivibili ad un superiore livello di inquadramento retributivo ,corrispondente all'inquadramento contrattuale ricevuto dal ricorrente a seguito di successiva regolarizzazione, intervenuta solo in data 15/02/2014. I testimoni escussi hanno infatti confermato le circostanze dedotte in ricorso.
La teste escussa all'udienza del 02/10/2024 ha dichiarato: Testimone_1
“Sono a conoscenza dei fatti di causa per aver lavorato, dal 2006 al 2021, per la
si trattava di un ente di formazione professionale, la sede dell'ente è stata CP_3
prima ai Colli Aminei in Napoli e successivamente in via Emilio Scaglione, sempre a
Napoli. Conosco il ricorrente in quanto è stato un mio collega. Egli è venuto a lavorare presso dal 2013 ed è rimasto fino al 2021 come me. Eravamo entrambi CP_3
impiegati amministrativi. Ci occupavamo di segreteria, di redazione dei progetti da presentare alla pubblica amministrazione per i corsi da essa finanziati (altri nostri corsi erano pagati dagli stessi studenti per loro formazione personale). Ci occupavamo poi anche della rendicontazione dei corsi. Io e lavoravamo nella stessa stanza. Il Pt_1
SI iniziò a lavorare dalle 10.00 alle 19.00, successivamente l'orario fu Pt_1
ridotto dalle 11.00 alle 18.30, successivamente ancora dalle 12.00 alle 18,30. Io lavoravo solo fino alle 14.30, ma spesso dovevo trattenermi oltre, e perciò vedevo
. Avevamo busta paga e mi pare che quella di fosse simile alla mia. Io Pt_1 Pt_1
percepivo tra i 770,00 e gli 800,00 euro mensili. I nostri datori di lavoro erano i coniugi
e . Inizialmente, e parlo dal 2013 in poi, cioè quando Controparte_2 Controparte_1
cominciò , entrambi erano presenti in ufficio. Successivamente, ad una presenza Pt_1
sempre più da remoto del SI , che ci dava direttive per mail o per telefono, si CP_2
accompagnò una presenza più costante della SIa che ci dava direttive in CP_1
presenza o con messaggi……. “La progettazione ex ante dei corsi finanziati era per lo più svolta in stretta collaborazione tra il SI e il SI . Una Persona_1 Pt_1
volta partito il corso, la cd. Progettazione esecutiva spettava infatti ad . Pt_1
……preciso che la SIa ci lasciava o gli assegni firmati per pagare i vari CP_1
soggetti coinvolti nei corsi oppure ci forniva i codici per effettuare i bonifici su home banking.” spesso sia io che il SI accompagnavamo spesso i SIi e Pt_1 CP_1
, rappresentanti legali della a tutte le riunioni e a tutte le trattative CP_2 CP_3
ufficiali con enti e istituzioni. Erano però, ovviamente, i SIi e , nella CP_1 CP_2 qualità, a sottoscrivere tutti gli atti, contratti e convenzioni, predisposte dal ricorrente comportante assunzioni di impegni e obblighi verso terzi. Preciso che il SI , Pt_1
nel pomeriggio, quando io non ero fisicamente in ufficio, era spesso in contatto telefonico con me per varie esigenze lavorative. Aggiungo che ogni giorno, quando andavo via intorno alle 19.00, mettevo il trasferimento di chiamata sul mio cellulare in modo che dopo le 19.00 chi chiamava la trovasse qualcuno che rispondeva, CP_3
nella fattispecie la sottoscritta”. La teste , pure i escussa all'udienza Testimone_2
del 02/10/2024, ha dichiarato: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto il SI
era un collega di mia madre alle dipendenze della Mi sono recata Pt_1 CP_3
più di una volta presso l'ente di formazione a trovare mia madre, ed in tali CP_3
occasioni ho conosciuto il SI , che lavorava nella stessa stanza di mia Pt_1
madre. Entrambi si occupavano di segreteria e un po' di tutta la scuola. Io stessa ho frequentato un corso di operatore socio sanitario, pagato privatamente, della durata di circa un anno scolastico. Questo corso l'ho seguito nel 2015/2016 presso la sede di via
Emilio Scaglione. Preciso che all'epoca quella era la sede. Preciso che il corso si è tenuto nell'anno scolastico 2015/2016. Il corso prevedeva, oltre a 3 mesi di tirocinio presso strutture sanitarie, circa 6 mesi di formazione in aula, preso la sede di via Emilio
Scaglione. Il corso in aula si è svolto più o meno con frequenza tri-settimanale per circa
5 ore alla volta. I docenti erano psicologi e infermieri, alla fine ho ottenuto un attestato con il quale ho trovato collocazione lavorativa. Ogni qual volta mi sono recata presso la scuola ho trovato il SI intento a lavorare. Ho avuto rapporti con il SI Pt_1
, il quale mi ha dato informazioni, mi ha fornito dispense e tutto ciò che Pt_1
riguardava il corso. Questo a me come agli altri allievi. In questo corso che ho seguito eravamo circa una ventina. Il corso che ho seguito si svolgeva o al mattino dalle 9.00 alle 13,30 oppure al pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00”.
Entrambe hanno poi confermato ogni punto del capitolato istruttorio di cui in ricorso
Alla luce dei dati emersi nel corso dell'istruttoria e della documentazione allegata al ricorso, emerge che il sig. per tutto il periodo in cui ha avuto svolgimento il Pt_1
rapporto di lavoro, in via continuativa, ha prestato la propria attività lavorativa per conto ed alle dipendenze dell che come si evince dalle Controparte_3 CP_3
visure camerali in atti è stata un Ente accreditato presso la Regione Campania e la proposta formativa offerta dalla stessa ha sempre avuto ad oggetto corsi di formazione professionale “riconosciuti” dall'Ente Locale, poiché volti a far conseguire ai discenti un titolo, una qualifica professionale o un attestato, distinti un due tipologie: corsi finanziati dalla Regione stessa e corsi autofinanziati dagli allievi che vi partecipavano;
che sia la sig.ra nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo Controparte_1
dell , sia il sig. , nella qualità di Vice Presidente, Parte_2 Controparte_2
sono sempre stati deputati al compimento di tutte le attività di natura contrattuale o negoziale in nome e per conto dell'associazione, che il ricorrente ha espletato mansioni ascrivibili al III livello retributivo del CCNL per i dipendenti dai centri di formazione professionale nel testo sottoscritto in data 08/06/2012 e successivi rinnovi , vigente ratione temporis - contratto collettivo la cui applicazione può ritenersi pacifica, da parte dell datrice di lavoro, a tutti i rapporti di lavoro con il proprio personale Parte_2
dipendente, in considerazione dell'avvenuta regolarizzazione del rapporto di lavoro del ricorrente a far data dal 15/02/2014 ; che difatti, la declaratoria contrattuale del III livello retributivo disciplinato dall'allegato 11 del CCNL di settore, rubricato “Profili e livelli”, quanto all'AREA FUNZIONALE 2: Amministrazione, punto n. 2.1., prevede la figura del “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO”, cui segue la descrizione del relativo profilo che prevede quanto segue: “Il Collaboratore amministrativo, nell'ambito delle direttive dell'Ente, cura nell'esecuzione e nel controllo la gestione contabile, fiscale, economica, rendicontativa, l'amministrazione del personale e dei progetti. - Il
Collaboratore amministrativo cura la registrazione dei documenti contabili, la predisposizione degli atti amministrativi e contabili nella gestione delle risorse umane, la rendicontazione, la raccolta e l'archiviazione dei documenti e, in collaborazione con i coordinatori, la verifica e il controllo degli stati di avanzamento del budget;
collabora alla predisposizione degli atti amministrativi e contabili, alla preparazione dei rendiconti, delle verifiche contabili /rendicontative e alla gestione amministrativa dei progetti”. Può quindi concludersi, per l' accoglimento della domanda proposta con riferimento alle differenze retributive per le differenti mansioni e per il TFR quantificate in ricorso;
non può invece essere accolta la domanda quanto alle differenze calcolate con riferimento al lavoro supplementare e straordinario, attese le contestazioni della convenuta e la prova generica e non completa in merito .Con particolare riferimento al
TFR per il quale era stato concesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei soli confronti della cessata nella misura risultante dall'ultima Controparte_3
certificazione unica , il titolo concesso non risulta azionabile nei confronti dei convenuti poiché non contiene una pronuncia di condanna in solido degli stessi unitamente alla cessata , Pertanto va emessa una specifica pronuncia di condanna nei Parte_2
confronti degli odierni convenuti, ai sensi dell'art. 38 c.c., per tutte le pretese economiche azionate in origine anche nei confronti dell poi cancellata dal Parte_2
registro delle imprese e, dunque, anche per il credito a titolo di TFR, quali responsabili in solido con l'Ente. I convenuti vanno quindi condannati al pagamento, in favore dell' istante, della somma di cui in dispositivo. Spese alla soccombenza
PQ M
Condanna e , in solido o, in subordine, ciascuno, per Controparte_1 Controparte_2
quanto di ragione, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 41996,92 lordi, di cui € 11.019,54 per TFR;
Condanna i convenuti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2697,00, oltre iva e cpa e spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari
Così deciso in data 18/09/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio