CA
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A. N. 3263/2023+ N. 3310/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Margherita Monte Presidente Rel. Est.
Dott. Anna Mantovani Consigliere
Dott. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite R.G.A. N. 3263/2023 e N. 3310/2023, promosse in grado d'appello
DA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore e socio (C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(C.F ) anche personalmente, con il patrocinio dell'Avv.
[...] C.F._1
MELILLO CLAUDIA, dell'Avv. CEPELLI CAMILLA e dell'Avv. CEPELLI CAMILLA-
APPELLANTI nella causa N. 3263/2023
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI nella causa R.G.N. 3310/2023
DA
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_2 con l'avv. Marcella Coccanari-
APPELLANTE nella causa R.G.N. 3310/2023
APPELLATA nella causa R.G.N. 3263/2023
CONTRO
C.F. P.I. ), con l'avv. Matteo Pizzi- CP_1 P.IVA_3 P.IVA_4
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE in entrambe le cause
C.F. e P.IVA ), con l'avv. Angelo Catenacci CP_2 P.IVA_5
APPELLATA in entrambe le cause pagina 1 di 36
(C.F. ), con l'avv. Roberta Crespi- Controparte_3 C.F._2
APPELLATA nella causa R.G.N. 3263/2023 INTERVENUTA nella causa R.G.N.
3310/2023
(C.F. ), contumace- Controparte_4 C.F._3
APPELLATO nella causa R.G.N. 3263/2023
Aventi ad oggetto: vendita beni immobili, sulle seguenti:
CONCLUSIONI nelle cause riunite NRG. 3263/2023 + NRG. 3310/2023
- e Parte_1 Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, quale giudice dell'impugnazione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, pertanto, in riforma totale della sentenza n. 940/2023 del Tribunale di Monza, accogliere le conclusioni di cui al primo grado e disporre come segue. IN VIA PREGIUDIZIALE 1) ordinare a l'integrazione del contraddittorio nel Parte_3 procedimento di appello n. R.G. 3310/2023 nei confronti del Sig. in qualità di erede Controparte_4 del Sig. in quanto litisconsorte necessario e parte del procedimento di primo grado;
IN VIA Parte_2 PRELIMINARE PROCESSUALE 2) dare atto dell'intervenuta rinuncia di all'eccezione di intervenuta CP_2 decadenza dal diritto di chiamata in causa sollevata dalla stessa nel procedimento di primo grado;
in subordine, rigettare la suddetta eccezione, stante l'infondatezza della stessa come esposto in atti;
3) dare atto dell'intervenuta rinuncia di all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla stessa conseguentemente CP_2 dell'intervenuta rinuncia di alla richiesta di estromissione dal giudizio, proposta dalla medesima società CP_2 nel procedimento di primo grado;
in subordine, rigettare la suddetta eccezione, stante l'infondatezza della CP_2 stessa come esposto in atti;
NEL MERITO 4) rigettare tutte le domande della società nei confronti di CP_1
in quanto tutte integralmente infondate in fatto e in diritto, per le tutte le motivazioni in atti;
5) CP_5 rigettare tutte le domande della società nei confronti di in quanto tutte integralmente CP_2 CP_5 infondate in fatto e in diritto, per le tutte le motivazioni in atti;
6) rigettare l'appello incidentale promosso da CP_1[... con comparsa di risposta dell'11/4/2024, in quanto infondato in fatto e in diritto;
7) rigettare la domanda di di condanna di e del Sig. al pagamento di una ulteriore somma ex
CP_1 CP_5 Parte_1 art. 96, 3 c. c.p.c.; 8) rigettare tutte le domande subordinate di stante la nullità e/o invalidità e/o
CP_1 inammissibilità e comunque inefficacia dell'atto di citazione di primo grado per omissione e assoluta incertezza e CP_ indeterminatezza delle domande proposte da come meglio esposto in atti;
9) rigettare la nuova domanda formulata da all'udienza del 16/12/2021 nel giudizio di primo grado con relativo deposito di foglio
CP_1 separato, stante l'inammissibilità, improcedibilità e comunque infondatezza per le motivazioni esposte in atti;
IN VIA SUBORDINATA 10) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di di condanna di
CP_1 a corrispondere il doppio della caparra a previo rigetto delle difese di stante la CP_5 CP_1 CP_2 infondatezza delle stesse, condannare in persona del suo l.r.p.t., quale soggetto che ha posto in essere gli CP_2 abusi/ difformità contestate da al risarcimento dei danni per l'importo che sarà chiamata a
CP_1 CP_5 corrispondere a ovvero nell'importo complessivo di € 200.000,00 corrispondente al doppio della caparra
CP_1 richiesto da a ovvero, in ragione della domanda subordinata di restituzione, nell'importo di
CP_1 CP_5
€ 100.000,00 richiesta da ovvero nella diversa somma indicata dal Giudice e, in ogni caso con gli CP_1 eventuali interessi liquidati in favore di 11) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di CP_1 recesso di condannare in relazione al comportamento della stessa da cui è scaturita CP_1 CP_2 CP_2 la mancata stipulazione del contratto definitivo di compravendita, al risarcimento del danno in favore di pari al prezzo di vendita di cui al contratto preliminare di compravendita del 5/7/2018, Controparte_5 nell'importo di € 834.000,00 in favore di così come esposto in atti;
In accoglimento di quanto CP_5 richiesto in primo grado IN VIA RICONVENZIONALE 12) accertare e dichiarare che il comportamento di CP_1[... integra gli estremi dell'inadempimento persistente e di non scarsa importanza, tale da legittimare il recesso, così come esercitato con lettera del 28/7/2020, da ex art. 1385 comma 2° c.c. e la ritenzione da CP_5 parte di della caparra confirmatoria versata pari a € 100.000,00; 13) condannare in persona CP_5 CP_1 del suo l.r.p.t., al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione pari a € 46.000,00 annui in favore di ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, dalla data di Controparte_5
pagina 2 di 36 occupazione del 23/9/2005, ovvero dalla data di stipulazione del contratto preliminare del 5/7/2018 sino al rilascio effettivo dell'immobile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
IN OGNI CASO 14) condannare alla restituzione a degli importi di € 200.000,00 a titolo somma capitale, CP_1 CP_5 di € 40.562,47 a titolo di interessi art. 1284 1 comma e 4 comma c.c. e di € 66.299,18 a titolo di spese e compensi di lite, oltre interessi dalla data di versamento del 12/5/2023 sino alla data di restituzione;
15) condannare CP_2[... alla restituzione a l'importo di € 63.869,73 a titolo di spese e compensi di lite oltre interessi CP_5 dalla data di versamento del 12/5/2023 sino alla data di restituzione;
16) condannare al pagamento in CP_1 favore di delle competenze di lite, spese forfettarie art. 2 DM 55/2014 e succ. modif. e integraz., CP_5 oltre oneri accessori di legge (CPA e IVA secondo le aliquote vigenti al momento del pagamento), sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio d'appello, con ogni dovuta valutazione del comportamento processuale anche con un aumento negli importi massimi tariffari, oltre ad un aumento del 30% del compenso in virtù dell'art 4 comma 1bis DM 55/2014 (collegamenti ipertestuali;
17) condannare per responsabilità aggravata ai CP_1 sensi e per gli effetti dell'art. art. 96, 3 c. cpc. in favore di 18) condannare al pagamento CP_5 CP_1 delle competenze di lite, spese forfettarie art. 2 DM 55/2014 e succ modif. e integraz., oltre oneri accessori di legge (CPA e IVA secondo le aliquote vigenti al momento del pagamento), del primo grado di giudizio e del presente grado d'appello in favore della terza chiamata in causa IN VIA ISTRUTTORIA Accertare e dichiarare CP_2 che non ha assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. e come tale è decaduta;
Dichiarare CP_1 inammissibili e comunque rigettare: * i capitoli di prova formulati nell'atto di citazione e nella memoria art. 183 6 c. n. 2 cpc di anche per violazione dell'art. 244 c.p.c., per tutte le motivazioni esposte in atti;
nella CP_1 denegata ipotesi di ammissione, ammettere i capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183 6 c. n. 2 c.p.c.; nonché rigettare la richiesta di di ammissione a prova contraria così come formulata nella memoria art. CP_1 183 6 c. n. 3 c.p.c.; * i capitoli di prova di di cui alla comparsa di costituzione e alla memoria art. 183 6 CP_2 c. n. 2 c.p.c., per tutte le motivazioni esposte in atti;
nella denegata ipotesi di ammissione, ammettere i capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183 6 c. n. 2 c.p.c.; * la richiesta di CTU meramente esplorativa e generica formulata da e da oltre a dichiarare, rispetto a quest'ultima, la carenza di interesse, per tutte le CP_1 CP_2 motivazioni esposte in atti;
* la richiesta di ordine di esibizione artt. 210 e 213 c.p.c. formulata da per CP_2 tutte le motivazioni esposte in atti;
* la richiesta ex art. 118 c.p.c. formulata da e da per tutte le CP_1 CP_2 motivazioni esposte in atti. Dare atto dell'intervenuta rinuncia da parte di della richiesta di ordine di CP_1 esibizione ex art. 210 c.p.c. (cfr. pag. 43 della comparsa di costituzione n. R.G. 3263/2023 e pag. 32 della comparsa di costituzione n. R.G. 3310/2023); ➢ Espungere dal giudizio tutti i documenti depositati dalle controparti successivi alla data del 7/7/2020 ovvero del 28/7/2020, in quanto irrilevanti ovvero estranei rispetto all'oggetto di causa, ivi inclusi quelli depositati con la nota del 23/5/2022 da così come esposto negli atti di causa;
➢ CP_1 Dichiarare ammissibili e, conseguentemente, ammettere i documenti da doc. o) a doc. t) depositati con nota di deposito del 30/4/2024 e con nota di deposito del 5/2/2025, oltre ai documenti depositati con atto di citazione relativi all'avvenuto pagamento del dovuto in ottemperanza della sentenza di primo grado, in quanto documentazione di formazione successiva al procedimento di primo grado e rilevanti per la decisione del presente giudizio di impugnazione”.
- in persona del sig. nella Parte_2 Controparte_4 causa NRG. 3310/2023: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 940/2023 emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, Giudice Dott. Davide De Giorgio, nell'ambito del giudizio N.R.G.
9223/2020 depositata in cancelleria in data 19/04/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”;
- “voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e re- CP_1 spinta, previe tutte le statuizioni e le declaratorie del caso, così g i u d i c a r e - Con riferimento all'appello proposto da (n. 3310 R.G. 2023): IN VIA PREGIUDIZIALE, accertare e dichiarare la nullità, Parte_3 improcedibilità, e/o inammissibilità dell'appello proposto da (n. 3310 R.G. 2023), a fronte Parte_3 della nullità della procura depositata in atti dalla parte appellante, rilasciata per il solo primo grado di giudizio, senza alcun riferimento all'eventuale fase di gravame. IN VIA PRELIMINARE e gradata, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della sopra esposta eccezione formulata in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da (n. 3310 R.G. 2023), per assoluta carenza, Parte_3 nell'atto introduttivo avversario, dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. IN VIA PRELIMINARE e ulteriormente gradata, per il denegato caso in cui non si ri-tenga di procedere con le declaratorie di nullità, improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello, come sopra richieste in via pregiudiziale/preliminare, assumere ogni opportuna pagina 3 di 36 statui-zione con riguardo alla regolare e corretta costituzione del contraddittorio, rilevata la omessa vocatio in ius, da parte dell'appellante (n. 3310 R.G. 2023), degli eredi del OR Parte_3 Parte_2 convenuto in primo grado. - Con riferimento a entrambi gli appelli ex adverso proposti, sia da e Controparte_5 dal OR (n. 3263 R.G. 2023), sia da (n. 3310 R.G. 2023), quanto a Parte_1 Parte_3 quest'ultimo gravame, per il solo denegato e non creduto caso di mancato accoglimento delle sopra esposte eccezioni formulate in via pregiudiziale/preliminare: NEL MERITO, - rigettare integralmente entrambi gli appelli ex adverso proposti, sia da e dal OR (n. 3263 R.G. 2023), anche in via Controparte_5 Parte_1 incidentale (nell'ambito del gravame n. 3310 R.G. 2023), sia da (n. 3310 R.G. 2023) in Parte_3 quanto privi di ogni fondamento, in fatto e in diritto;
- confermare la sentenza n. 940/2023 resa dal Tribunale di
Monza in data 15.04.2023, se del caso integrandone e/o modificandone parzialmente la sola parte motiva, in virtù dell'appello incidentale svolto come in premessa;
- ferme tutte le declaratorie e statuizioni assunte dal giudice di prime cure, in riferimento alla accertata e dichiarata legittimità del recesso esercitato da e conseguente CP_1 con-danna delle parti convenute alla restituzione del doppio delle caparre confirmatorie a suo tempo percepite, oltre agli interessi come indicati in sentenza e alla refusione delle spese, condannare altresì le società promittenti venditrici, in via tra loro solidale, al pagamento in favore di di una ulteriore somma equitativamente CP_1 determinata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. Sempre NEL MERITO, in via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di modifica, per qualsivoglia motivo, della parte dispositiva della sentenza impugnata, con revoca della statuizione assunta circa la accertata legittimità del recesso esercitato da e conseguenti condanne ivi statuite a carico delle parti convenute, alla restituzione del doppio delle CP_1 caparre confirmatorie a suo tempo percepite, e relativi interessi: - accertare e dichiarare il contratto preliminare sottoscritto in data 05 luglio 2018 per cui è causa come privo di qualsivoglia giuridico effetto, vuoi per annullamento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1427 e segg. c.c., vuoi accertandone e dichiarandone la intervenuta estinzione, secondo il disposto di cui all'art. 1256 c.c., vuoi accertandone e dichiarandone la risoluzione, per eccessiva onerosità sopravvenuta e/o impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1463 e segg. c.c., ovvero a fronte e in con-siderazione delle reciproche domande svolte dalle parti, di accertamento della legittimità del recesso dalle stesse esercitato, vuoi ancora sulla scorta di qualsivoglia ulteriore elemento/istituto ravvisabile dall'Ill.mo Organo Giudicante nell'ambito dei propri ampi poteri istruttori e decisionali;
- condannare la società e gli eredi del Parte_4 Parte_2 defunto OR (ciascuno in proporzione alla sua quota ereditaria), in via tra loro solidale, al Parte_2 pagamento in favore di dell'importo di € 200.000,00, corrispondente alla caparra confirmatoria CP_1 percepita dalla società all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare per cui è causa, Parte_3 e/o di quell'altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
- condannare la società
e il OR in via tra loro solidale, al pagamento in favore Controparte_6 Parte_1 Parte_1 di dell'importo di € 100.000,00, corrispondente alla caparra confirmatoria percepita dalla società CP_1 all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare per cui è causa, e/o di quell'altra somma Controparte_5 ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo. Ancora NEL MERITO, si rimette alle CP_1 statuizioni dell'Ecc.ma Corte adita, con riferimento alla domanda svolta dalla ORa di Controparte_3 accertamento e declaratoria della propria qualità di erede con beneficio di inventario del defunto OR
[...]
convenuto in primo grado, respinta in ogni caso qualsivoglia pretesa avanzata, nei confronti di Pt_2 [...]
di condanna alla refusione delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: I) ammettere se del caso l'appellata CP_1 a provare, per testi, le circostanze di cui ai capitoli di prova sub nn. da 1) a 8) articolati nell'ambito della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. depositata in primo grado, datata 30.03.2022, con i testi ivi indicati. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso articolati, si insiste (come già richiesto nell'ambito della memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. depositata in primo grado) per essere abilitati alla prova contraria, con i testi indicati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. II) disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio – con contestuale ordine ex art. 118 c.p.c., rivolto alle società di Tarabini Dino e Tessilmonza Parte_3 s.s. di e/o a qualsivoglia soggetto terzo nella disponibilità delle unità immobiliari de quo, di Parte_1 consentire ogni conseguente ispezione dei luoghi necessaria allo scopo - volta ad accertare e descrivere la sussistenza delle irregolarità/difformità tra lo stato di fatto e le risultanze catastali rilevate dalla parte attrice (cfr. pagg.
3-4 atto di citazione e schede catastali prodotte sub docc.6-9, nonché memoria di parte attrice ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., pag. 10 punto 7), concernenti in particolare e più in dettaglio, salvo ovviamente ogni ulteriore verifica/approfondimento demandato al nominando CTU: con riguardo alla scheda catastale sub. doc. 6, suddivisioni interne, non indicate nelle risultanze catastali, presenti al piano interrato;
con riguardo alla scheda catastale sub doc. 7, di nuovo presenza nel piano interrato di suddivisioni interne non indicate nelle risultanze catastali, oltre a destinazione di parte degli spazi a uffici e laboratori, mentre la scheda catastale indica uno spazio unico adibito a magazzino;
con riguardo alla scheda catastale sub doc. 8, intero spazio al piano primo risultante al catasto come area unica a uso deposito, con presenza invece, nello stato di fatto, di pareti divisorie, e destinato altresì a ufficio;
con riguardo alla scheda catastale sub doc. 9, presenza al piano interrato di suddivisioni interne, ancora una volta non indicate al catasto IN OGNI CASO, condannare le parti appellanti a rifondere all'appellata le spese di lite e i compensi di avvocato del presente grado di giudizio, per entrambi i gravami, oltre accessori di legge 15% rimborso forfetario, 4% Cpa e Iva 22%, come per legge”.
pagina 4 di 36 - : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e CP_2 respinta, premessi tutti gli accertamenti utili e necessari e le statuizioni e declaratorie del caso, così giudicare IN VIA PRELIMINARE - dichiarare l'appello di mprocedibile e/o inammissibile a Parte_3 fronte della nullità e/o inesistenza della procura alle liti conferita al difensore;
- in subordine a quanto precede, dichiarare l'appello avversario inammissibile perché privo dei presupposti di cui all'art. 342 c.p.c. NEL MERITO
- nell'ipotesi di non accoglimento delle eccezioni preliminari che precedono, per tutto quanto argomentato e dedotto a difesa da rigettare integralmente l'appello proposto da n CP_2 Parte_3 quanto del tutto infondato in fatto e diritto e confermare l'impugnata sentenza n. 940/2023 del Tribunale di Monza pubblicata il 19.04.2023, rep. N. 1759/2023. - per tutto quanto argomentato e dedotto a difesa da CP_2 rigettare integralmente l'appello proposto da dal OR anche in Controparte_5 Parte_1 via incidentale in quanto del tutto infondato in fatto e diritto e confermare l'impugnata sentenza n. 940/2023 del
Tribunale di Monza pubblicata il 19.04.2023, rep. n. 1759/2023. - si rimette all'Ecc.ma Corte d'Appello ogni decisione in riferimento alla richiesta della ORa erede del OR Controparte_3 [...] non costituita in primo grado dopo la riassunzione del giudizio, di accertamento della sua qualità di Pt_2 erede con beneficio d'inventario come da atto depositato nel giudizio di appello, con rigetto di qualsivoglia domanda nei confronti di ivi inclusa quella di pagamento delle spese di lite. - respingere in ogni caso CP_2 tutte le domande formulate nei confronti di da chiunque proposte perché infondate in fatto ed in diritto, CP_2 assolvendo la stessa dalle domande avversarie. IN VIA ISTRUTTORIA con ogni consentita riserva di legge: - preliminarmente, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e/o rilevanza da parte dell'Ill.mo Collegio della produzione documentale di cui ha dato atto all'udienza del 06.02.2025, già contestata da Controparte_5
non autorizzata dal Consigliere Istruttore salva “ogni diversa decisione del collegio”, ammettere
CP_2 [...] a produrre il documento “I” (PEC del 25.10.2024 da avv. Catenacci a avv. Melillo), versato in atti da parte
CP_2 di con nota di deposito del 10.02.2025; - ammettere a provare per testi e per interpello del
CP_2 CP_2 OR le circostanze articolate da sub capitoli di prova da A) a Y) nella propria Parte_1 CP_2 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. del 10 marzo 2022, con i testi ivi indicati. - ammettersi se del caso CTU tecnica volta all'accertamento della consistenza delle irregolarità e/o difformità degli immobili e/o parti di immobili che non sono oggetto di locazione a perché in possesso delle proprietarie
CP_2 [...]
vvero locate a terzi, rispetto alle quali l'attrice e hanno Parte_3 Controparte_5 CP_2 opposto difformità tra lo stato di fatto e le corrispondenze catastali (cfr. pagg. 10 e 11 comparsa costituzione e risposta in primo grado di nonché pagg. 6 e 7 memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. di CP_2 [...]
con riferimento ai docc. da 6 a 9 prodotti dall'attrice); - nel caso, ai fini dell'espletamento dell'invocata CP_2 CTU, ordinare ex art. 118 c.p.c. a d a vvero ai terzi che Parte_3 Controparte_5 ne abbiano la disponibilità, di consentire l'ispezione degli immobili del complesso immobiliare di via Borsa/via
Galilei, in Monza, oggetto di causa, non locati a - ordinare a e CP_2 Parte_3 ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di atti, documenti, diffide, scambi di corrispondenza con il Controparte_5 Comune di Monza, inerenti al contenzioso amministrativo con la P.A., relativo al compendio immobiliare di via Borsa/via Galilei, in Monza;
- ordinare al Comune di Monza ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di atti, documenti, diffide, corrispondenza con le controparti relativi al contenzioso amministrativo con Controparte_7
e/o, ex art. 213 c.p.c., che siano richieste informazioni scritte all'amministrazione
[...] Controparte_5 inerenti predetto contenzioso. IN OGNI CASO: - con vittoria in favore di di competenze e spese di lite CP_2 oltre al rimborso per spese generali in misura del 15%, ad IVA e CPA ed accessori come per legge”.
DOMENICA “ACCERTARE E DICHIARARE, per tutti i motivi di fatto e diritto E_1 Email_2 esposti in atti, che la È erede con beneficio d'inventario del sig. Parte_5 [...]
per l'effetto, in caso di conferma totale o parziale della sentenza di primo grado e comunque in caso di Pt_2 condanna a suo carico, disporne la soccombenza limitatamente alla misura dei beni pervenuti come risultante da inventario. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre iva e cpa e rimborso forfetario delle spese generali al 15% ex dm 55/2014. IN VIA ISTRUTTORIA: Si fa espressa riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1)- Sintesi dei fatti- Il primo grado di giudizio.
L'attrice attuale appellata, ha adito il Tribunale di Monza, allegando di avere stipulato in CP_1 data 5 luglio 2018 un contratto preliminare col quale si era obbligata ad acquistare da
[...]
(di seguito per brevità unità Parte_2 Parte_3 immobiliari a destinazione commerciale site nel complesso ubicato in Monza, con accessi da via pagina 5 di 36 Emilio Borsa n. 23 e da via Galileo Galilei n. 36, per il prezzo di euro 2.460.000,00 e da
[...]
(di seguito altre unità immobiliari a Parte_1 CP_5 destinazione commerciale site nello stesso complesso, per il prezzo di euro 834.000,00; a titolo di caparra confirmatoria aveva corrisposto a la somma di euro 200.000,00 e a Parte_3 la somma di euro 100.000,00. Alcune delle unità immobiliari risultavano locate a CP_5 [...]
facente parte del medesimo gruppo societario di L'attrice ha allegato che il CP_2 CP_1 contratto definitivo non aveva potuto essere stipulato nel termine pattuito del 31 dicembre 2018 a causa di problemi insorti con riferimento alla situazione catastale e alla destinazione del compendio immobiliare oggetto del preliminare;
in particolare, in prossimità della data fissata per l'atto definitivo di compravendita il Comune di Monza, nell'ambito di una pratica edilizia riguardante opere interne su talune delle unità immobiliari presentata in data 21 dicembre 2018 dalla conduttrice contestava alle parti promittenti venditrici la circostanza che tali unità immobiliari e CP_2 più in generale l'intero complesso immobiliare, risultava essere stato a suo tempo edificato, non con destinazione a uso commerciale, bensì con destinazione a uso industriale, come emergeva dalle licenze rilasciate dal Comune di Monza. A fronte della contestazione di natura urbanistica sollevata dal Comune, le promittenti venditrici avevano cercato di persuadere che il rilievo CP_1 mosso dall'Amministrazione Comunale fosse privo di fondamento e di conseguenze pregiudizievole in quanto, in concreto, l'immobile era da sempre stato utilizzato, per decenni, per l'esercizio di attività di natura commerciale, senza che mai fossero state sollevate contestazioni di sorta e, anzi, in conformità a tutte le autorizzazioni / certificazioni / nulla osta, rilasciati a vario titolo nel corso degli anni da parte delle Autorità Competenti in favore delle promittenti venditrici o di loro danti causa. Nei primi mesi dell'anno 2019 le promittenti venditrici chiedevano quindi a di pazientare il tempo necessario per la sistemazione di ogni problematica insorta, CP_1 premurandosi di depositare al Comune di Monza, in data 20.05.2019, l'autocertificazione n. 321/19
a mezzo della quale nuovamente e tentavano di sostenere anche Parte_3 CP_5 dinnanzi all'Ente Comunale “come la dicitura negli originali permessi di costruire di “edificio industriale” fosse stata “erroneamente indicata” da parte del Progettista”, ribadendo l'uso del fabbricato ad attività commerciale. Negli mesi successivi e informavano Parte_3 CP_5 del fatto che erano in corso nuovi confronti con l'Amministrazione Comunale;
l'esito CP_1 del confronto era stato negativo, in quanto il Comune di Monza aveva manifestato alle promittenti venditrici l'intendimento di non recedere dalla contestazione, giungendo sino a quantificare verbalmente, su espressa richiesta delle promittenti venditrici, in circa € 800.000,00 gli oneri dovuti al fine di regolarizzare eventualmente la problematica insorta, mediante modifica della destinazione d'uso dei cespiti oggetto della futura compravendita, da industriale a commerciale, così da renderli conformi a quanto promesso in vendita. preso atto di tale situazione, in data 21.02.2020 CP_1
pagina 6 di 36 aveva manifestato disponibilità e “un atteggiamento quanto mai conciliativo”, inviando una comunicazione alle società promittenti venditrici, con la quale proponeva due ipotesi alternative: di procedere immediatamente alla restituzione della sola caparra confirmatoria a suo tempo versata, per il complessivo ammontare di € 300.000,00 con contestuale risoluzione consensuale del preliminare oppure di posticipare ulteriormente la data per la stipulazione del rogito, “ove infine realizzabile”, sino al 30.06.2020, con applicazione sulla caparra d'interessi per il ritardo nella misura del 5% annuo. In data 27 febbraio 2020 e avevano risposto a Parte_3 CP_5 questa comunicazione del 21.02.2020, contestandola e sostenendo che la situazione di “stallo” CP_ venuta a crearsi con il Comune di Monza, era dovuta alla presentazione della da parte di CP_2 per la realizzazione di opere interne a talune unità all'interno dell'edificio, circostanza questa
[...] del tutto irrilevante rispetto alla contestazione del Comune riguardante la grave irregolarità urbanistica per la corretta destinazione d'uso dell'immobile. In questa situazione e a causa degli onerosi costi previsti per la risoluzione della questione col Comune, aveva comunicato il CP_1 recesso dal contratto preliminare in data 7 luglio 2020 con richiesta di pagamento del doppio della caparra, in quanto era venuto meno qualsivoglia interesse alla conclusione della compravendita a seguito della insorgenza della problematica in esame, essendosi eterminata all'acquisto CP_1 delle unità immobiliari solo ed esclusivamente a fronte della loro destinazione commerciale garantita dalle promittenti venditrici, certificata dalla categoria catastale D/8 con cui le unità risultavano censite, comprovata ulteriormente dall'uso cui le stesse erano destinate da parte delle promittenti venditrici, sia direttamente, sia per il tramite di conduttori, tra i quali CP_2
L'attrice ha dunque citato in giudizio le due promittenti venditrici, nonché personalmente Parte_2
e , legali rappresentanti delle società, per ottenere l'accertamento della
[...] Parte_1 legittimità del recesso esercitato da con condanna delle controparti al pagamento del CP_1 doppio della caparra ex art. 1385 c.c. o, in subordine, l'accertamento della sopravvenuta inefficacia del contratto preliminare a vario titolo, con condanna delle controparti alla restituzione della caparra versata.
Le parti convenute personalmente e Parte_3 Parte_2 CP_5 personalmente si sono costituite in primo grado, replicando- in sintesi- che le Parte_1 società sono proprietarie pro quota del compendio immobiliare, Parte_3 CP_5 oggetto del preliminare, “dove esercitano da sempre l'attività commerciale”, “La storia dell'attività commerciale della famiglia risale al 1880 quando l'attività veniva svolta in Valtellina e successivamente in Monza dal Pt_1
1921”, i Signori legali rappresentanti delle società convenute, “hanno da sempre esercitato Pt_1
l'attività di commercio all'ingrosso e, in seguito, al dettaglio”; “La conferma della qualificazione commerciale nei titoli edilizi, che si sono susseguiti, e sull'autorizzazione ad uso commerciale del magazzeno autorizzato nel 1960 venivano chiaramente riportate nella planimetria di raffronto (doc. 09), che raffigura visivamente come l'originario pagina 7 di 36 titolo già prevedesse la funzione commerciale.
7. Ebbene, se l'uso ufficialmente autorizzato era quello commerciale e
l'uso praticato è sempre stato quello commerciale, prima all'ingrosso e poi al dettaglio, (entrambe modalità comprese nella funzione commerciale), l'uso praticato è sempre stato conforme a quello autorizzato” (pag. 2, 3 comparsa di costituzione e risposta). Dopo la stipulazione del contratto preliminare, la conduttrice CP_2 aveva presentato in data 21.12.2018 presso il Comune di Monza segnalazione di inizio attività
(SCIA) e, successivamente, altre due pratiche SCIA, n. 85/2019 in data 18/02/2019 e n. 321/2019 in data 21/05/2019, nelle quali si faceva riferimento ad opere da realizzare (soppalco e interventi inerenti alla divisione interna), in realtà già realizzate da senza autorizzazione della CP_2 proprietà. L'indicazione della data del 31/12/2018 per stipulare il contratto definitivo di vendita era meramente formale e nel frattempo si era prontamente attivata per Parte_3 acquisire la proprietà del mapp. 302 sub 703, come previsto nel contratto preliminare;
le società convenute più volte avevano invitato a procedere con la stipulazione del contratto di CP_1 vendita. Per tutta risposta in data 7/7/2020 aveva comunicato “la volontà di recesso dal CP_1 contratto preliminare per Vostro inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.” e, tuttavia, con atteggiamento contradditorio, aveva poi inviato la lettera del 20/7/2020 nella quale dichiarava:
“confermiamo la nostra disponibilità, come da Voi richiesto, a ulteriormente posporre al
31/10/2020 la data entro la quale stipulare l'atto definitivo di vendita dell'immobile” sotto la condizione sospensiva che dal 1/3/2020 al 31/10/2020 o alla precedente data in caso di stipula prima del suddetto termine, le promittenti venditrici rinunciassero al pagamento dei canoni di affitto e delle spese condominiali in base ai contratti di locazione stipulati in data 2/1/2012 con
Le società convenute con lettera del 28/7/2020 del legale di fiducia, davano riscontro CP_2 alle lettere di del 7/7/2020 e del 20/7/2020, evidenziando che avevano dato piena CP_1 disponibilità a procedere alla stipulazione del contratto di compravendita “come ampiamente prospettato nel corso della riunione del 6/3/2020”, tanto che erano in attesa di fissazione di incontro con il Notaio e che il silenzio e la comunicazione del 7/7/2020 di “non possono CP_1 che intendersi quali rifiuto a stipulare l'atto definitivo, da cui ne scaturisce il Vostro inadempimento contrattuale con pieno diritto delle nostre assistite di recedere dal contratto preliminare di compravendita e ritenere la caparra confirmatoria”. In data 31/7/2020 il legale di fiducia di CP_1 comunicava la volontà di recedere dal contratto preliminare a fronte dell'inadempimento delle
[...] parti promittenti venditrici, con richiesta del doppio della caparra confirmatoria. Le convenute hanno affermato, nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, che “alla data di recesso di del 7/7/2020, richiamato e confermato con successiva lettera del 31/7/2020 e a CP_1 tutt'oggi, nessun ordine di natura precettiva o sanzionatoria è stato notificato alle società convenute da parte del Comune di Monza circa una presunta “illegittima destinazione d'uso, o difformità/irregolarità dei beni” che possa anche solo in parte legittimare il recesso di , CP_1
pagina 8 di 36 l'immobile “è provvisto di regolare licenza conforme all'uso o, comunque ad ogni effetto non è sanzionabile, pertanto può essere immediatamente e regolarmente compravenduto”, “In particolare, poiché controparte paventa una somma di 800.000,00 € che potrebbe dovere pagare, per le sanzioni pecuniarie, queste ultime non possono essere imputate al proprietario attuale che non ha commesso l'abuso, quale sarebbe l'attrice”
(pag. 22 comparsa di costituzione e risposta). Le parti convenute hanno chiesto, pertanto, il rigetto delle domande avversarie e in via riconvenzionale hanno formulato domanda di accertamento della legittimità del recesso esercitato dalle promittenti venditrici con diritto di ritenzione della caparra confirmatoria e domanda di condanna di al pagamento di un'indennità per l'illegittima CP_1 occupazione del compendio immobiliare per cui è causa senza l'autorizzazione delle proprietarie.
Le convenute hanno chiamato in causa chiedendo di essere garantite dalla stessa per CP_2 il caso di soccombenza e di essere risarciti dei danni, in misura corrispondente al prezzo di vendita degli immobili. ha chiesto il rigetto delle domande avversarie. CP_2
A seguito dell'interruzione per la morte del convenuto , in primo grado il processo Parte_2
è stato riassunto fra le altre parti originarie e nei confronti degli eredi del convenuto defunto, tra cui nella sua duplice qualità di legale rappresentante della Controparte_4 Parte_2
ed erede di .
[...] Parte_2
1.1- Con la sentenza n. 940/2023 pubblicata il 19/4/2023 il Tribunale di Monza ha così statuito:
“
1. in accoglimento della domanda di accertata la legittimità del recesso della stessa dal contratto CP_1 preliminare per cui è causa per inadempimento delle promittenti venditrici, condanna: - Parte_2
e gli eredi di (quanto a questi ultimi, ciascuno in proporzione alla sua quota di eredità), in
[...] Parte_2 solido tra loro, a pagare a la complessiva somma di euro 400.000,00, oltre interessi nella misura di CP_1 cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del 7 luglio 2020 al 27 novembre 2020 e nella misura di cui all'art.
1284, comma 4, c.c. dalla data del 28 novembre 2020 al saldo;
- Controparte_9
in solido tra loro, a pagare a la complessiva somma di euro
[...] Parte_1 CP_1
200.000,00, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del 7 luglio 2020 al 27 novembre 2020 e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 28 novembre 2020 al saldo;
2. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
3. condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere
a le spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.756,33 per anticipazioni ed euro 53.398,60 CP_1 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge;
4. condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere
a le spese processuali, che liquida in complessivi euro 53.398,60 per compensi, oltre 15% spese CP_2 forfettarie ed accessori di legge”.
2)- LA FASE D'APPELLO.
2.1- CAUSA RG 3263\2023.
in persona del legale rappresentante e socio Parte_1
Sig. e quest'ultimo anche personalmente, hanno impugnato la sentenza per i Parte_1
pagina 9 di 36 seguenti motivi: I. insussistenza dei presupposti del recesso di e della richiesta del doppio CP_1 della caparra – infondatezza;
II. insussistenza di un termine essenziale riconosciuto da giudice di primo grado – insussistenza di un asserito concetto di “rilevanza” – insussistenza di un asserito concetto di “rilevanza” e “eccedente la normale tollerabilità” – carenza probatoria di in CP_1 merito alla utilità / interesse del contratto dopo la decorrenza del termine non essenziale indicato nel contratto preliminare;
III. insussistenza di un presunto inadempimento in capo a CP_5
e al sig. IV. sul legittimo diritto di recesso dal contratto e ritenzione della caparra Parte_1 da parte di v. nullità per omissione e assoluta incertezza delle domande Controparte_5 subordinate formulate da VI. inammissibilità, improcedibilità e infondatezza della CP_1 nuova domanda formulata da all'udienza del 16.12.2021; VII. sulla infondatezza delle CP_1 eccezioni sollevate da sulla condanna di al risarcimento del danno in caso di CP_2 CP_2 accoglimento delle domande di VIII. sulla domanda di condanna di al CP_1 CP_1 risarcimento del danno a titolo di occupazione senza titolo e al rilascio dell'immobile; x. sulla domanda di restituzione somme versate da a e Gli appellanti Controparte_5 CP_1 CP_2
e hann citato, quindi, dinnanzi alla Corte d'Appello CP_5 Parte_1 CP_1
, in persona del sig. “socio CP_2 Parte_2 Controparte_4 superstite senza ricostituzione maggioranza oggi ditta individuale”, Controparte_4 quale erede del Sig. quale erede del Sig. Parte_2 Controparte_3 Parte_2 chiedendo l'accoglimento delle domande in epigrafe trascritte nelle conclusioni.
La causa è stata iscritta a ruolo col numero 3263/2023.
- Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta con proposizione di appello CP_1 incidentale, chiedendo alla Corte di rigettare integralmente l'appello, di confermare la sentenza n.
940/2023 resa dal Tribunale di Monza “se del caso integrandone e/o modificandone parzialmente la sola parte motiva, anche in virtù dell'appello incidentale svolto come in premessa- ferme tutte le declaratorie e statuizioni assunte dal giudice di prime cure, in riferimento alla accertata e dichiarata legittimità del recesso esercitato da e conseguente condanna delle parti convenute alla CP_1 restituzione del doppio delle caparre confirmatorie a suo tempo percepite, oltre agli interessi come indicati in sentenza e alla refusione delle spese, condannare altresì le società promittenti venditrici, in via tra loro solidale, al pagamento in favore di di una ulteriore somma CP_1 equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c.”.
L'appellata ha formulato, inoltre, nel merito conclusioni “in via di estremo subordine” ed istanze istruttorie.
- Si è costituita chiedendo l'integrale rigetto dell'appello. CP_2
- Si è costituita “nella sua qualità di erede con beneficio di inventario del Controparte_3 sig. , chiedendo alla Corte di “accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e Parte_2
pagina 10 di 36 diritto esposti in narrativa, che la Sig.ra erede con beneficio d'inventario CP_3 Controparte_3 del sig. per l'effetto, in caso di conferma totale o parziale della sentenza di primo Parte_2 grado e comunque in caso di condanna a suo carico, disporne la soccombenza limitatamente alla misura dei beni pervenuti come risultante da inventario”.
- di è stata dichiarata la contumacia. Controparte_4
2.2- CAUSA RG 3310\2023.
Avverso la sentenza ha proposto appello anche in persona Parte_2 del sig. (di seguito per brevità , chiedendo alla Corte Controparte_4 Parte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 940/2023 emessa dal Tribunale di Monza, Sezione
Prima Civile, Giudice Dott. Davide De Giorgio, nell'ambito del giudizio N.R.G. 9223/2020 depositata in cancelleria in data 19/04/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”. ha così suddiviso l'atto d'appello: I. “I fatti”, esposti in Parte_2
“Premesse”; II- “Diritto”:
1. Sulla violazione dell'art. 4, comma 1 bis, d.lgs 28/2018 sulla mediazione obbligatoria;
2. Sulla insussistenza dei presupposti del recesso di e della CP_1 richiesta del doppio della caparra – Insussistenza di un termine essenziale – Insussistenza di un presunto inadempimento in capo alle società promissarie venditrici- Carenza onere probatorio;
Sulla conformità dell'immobile e sua conseguente commerciabilità; Sull'idoneità all'uso e inconfigurabilità' della fattispecie di vendita “aliud pro alio”; Nullità per omissione e assoluta incertezza delle domande subordinate a pag. 16 dell'atto di citazione;
Sul patrimonio sociale e sulla responsabilità dei soci;
Sulla chiamata in causa del terzo ex art. 269 c.p.c della societa' CP_2
Sulla condanna di al risarcimento del danno in caso di accoglimento delle domande di CP_2
Sul legittimo diritto di recesso dal contratto e ritenzione della caparra da parte delle CP_1
Società stante l'inadempimento contrattuale di Sulla condanna di al CP_1 CP_1 risarcimento del danno a titolo di occupazione senza titolo Sulla condanna di rilasciare CP_1
l'immobile; Sulla condanna alle spese di lite;
Valutazione del comportamento processuale e manifesta infondatezza della domanda di primo grado proposta da III. Risultanze CP_1 istruttorie. pagina 11 di 36 L'atto d'appello è stato notificato a e a . CP_1 CP_2 Controparte_5 Parte_1
La causa è stata iscritta a ruolo con numero 3310/2023.
- Si è costituita con comparsa di costituzione con proposizione di appello incidentale, CP_1 eccependo, in primo luogo, in via pregiudiziale/preliminare, che a mezzo della procura prodotta con l'atto di appello, in persona del proprio legale rappresentante pro Parte_3 tempore OR aveva delegato il proprio difensore, avv. Marcella Controparte_4
Coccanari, “…a rappresentarmi e difendermi nel giudizio avanti al Tribunale di Monza RG 9223/20…”, senza alcun riferimento all'eventuale fase di gravame e, quindi, la procura risultava rilasciata da parte della società appellante, per il solo giudizio di primo grado, con conseguente nullità, improcedibilità, e/o inammissibilità del gravame ex adverso proposto; in via preliminare e gradata, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello “per assoluta carenza, nell'atto introduttivo CP_1 avversario, dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.”; in via del tutto gradata, ha rilevato: “la CP_1 parte appellante ha proposto la propria impugnazione omettendo in toto di convenire gli eredi del convenuto deceduto come noto nel corso del primo grado di giudizio, con conseguente riassunzione Parte_2
a suo tempo ritualmente eseguita, per l'appunto, anche nei confronti dei suoi eredi – visto il disposto di cui agli artt. 331-332 c.p.c., si rimette alle statuizioni che l'Ecc.ma Corte adita vorrà assumere, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio sotto questo profilo”; sempre in via del tutto subordinata,
“per mera esigenza di completezza di difesa, chiede altresì l'integrale rigetto CP_1 dell'appello ex adverso proposto, in quanto palesemente privo, in ogni caso, di fondamento, in fatto e in diritto”. a fronte del gravame ex adverso svolto, a propria volta ha proposto appello CP_1 incidentale, “limitatamente a due punti della sentenza impugnata” e, nel merito, ha formulato le conclusioni trascritte in epigrafe.
- Si è costituita formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - respingere l'istanza CP_2 di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata da parte di
[...]
- dichiarare l'appello di improcedibile e/o Parte_3 Parte_3 inammissibile a fronte della nullità e/o inesistenza della procura alle liti conferita al difensore;
- in subordine a quanto precede, dichiarare l'appello avversario inammissibile perché privo dei presupposti di cui all'art. 342 c.p.c.;
NEL MERITO Nell'ipotesi di non accoglimento delle eccezioni che precedono, per tutto quanto argomentato e dedotto a difesa da rigettare integralmente l'appello proposto da CP_2 Parte_3 in quanto del tutto infondato in fatto e diritto e confermare l'impugnata sentenza n. 940/2023 del Tribunale di
Monza pubblicata il 19.04.2023, rep. N. 1759/2023”; ha formulato infine istanze istruttorie. CP_2
Si sono costituiti in persona del legale Parte_1 rappresentante e socio Sig. e quest'ultimo anche personalmente, con comparsa Parte_1 di costituzione e risposta con appello incidentale adesivo all'impugnazione proposta dalla
[...]
, rilevando di avere già proposto appello Parte_2
pagina 12 di 36 avverso la sentenza del Tribunale di Monza ai fini dell'integrale riforma nella causa RG 3263\2023; hanno formulato, quindi, le conclusioni trascritte in epigrafe.
- Si è costituita nella sua qualità di erede con beneficio di inventario del Controparte_3 sig. formulando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE , per Parte_2 tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa, che la Sig.ra È erede con beneficio Controparte_3
d'inventario del sig. per l'effetto, in caso di conferma totale o parziale della sentenza di primo grado Parte_2
e comunque in caso di condanna a suo carico, disporne la soccombenza limitatamente alla misura dei beni pervenuti come risultante da inventario. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre iva e cpa e rimborso forfetario delle spese generali al 15% ex dm 55/2014”.
2.3- Nella prima udienza in data 7 marzo 2024 nella causa RGN 3310/2023 (appellante
[...]
), l'avv. Pizzi per Rose spa e l'avv. Catenacci per Parte_2 CP_2 hanno così dedotto: “ribadiscono l'inammissibilità dell'appello per difetto di idonea procura
[...] alle liti, difetto non sanabile, e, inoltre, in considerazione della mancata integrazione del contradditorio nei confronti degli eredi Precisano, in particolare, che il vizio derivante dal Pt_1 difetto di procura avrebbe dovuto essere sanato entro l'udienza odierna e ciò alla luce dei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione”; l'avv. Nava in sostituzione dell'avv. Coccanari per l'appellante ha dedotto: “contesta detta eccezione e chiede comunque termine ai sensi dell'art. 182
c.p.c. Insiste per la sospensiva”; a scioglimento della riserva assunta in udienza, in data 15 marzo
2024 la Consigliera istruttore ha emesso la seguente ordinanza: “rilevato che è preliminare a qualsiasi determinazione la riunione del presente giudizio con la causa n. 3263/2023, chiamata all'udienza del 2 maggio 2024, trattandosi di appello contro la medesima sentenza;
rinvia la causa all'udienza del 2 maggio 2024”.
Nell'udienza in data 2.5.2024 la Consigliera istruttore ha disposto la riunione della causa R.G. n.
3310/2023 alla causa R.G. n. 3263/2023 e in tale udienza, nelle cause riunite, la Consigliera istruttore, rilevato che non era presente l'avv. Coccanari (procuratrice di Parte_3 che aveva formulato istanza ex art. 283 c.p.c., ha dichiarato che non vi era luogo a provvedere sull'istanza, ha dichiarato la contumacia di e, su istanza degli avv. Pizzi Controparte_4
(procuratore dei e avv. Melillo (procuratore di , ha assegnato il termine per CP_1 CP_5 la notificazione delle rispettive comparse contenenti gli appelli incidentali unitamente al verbale dell'udienza a rinviando a tal fine l'udienza del 31 ottobre 2024. In Controparte_4 tale udienza i procuratori delle parti hanno dato atto che erano in corso “serie trattative per la definizione della controversia” e, in accoglimento dell'istanza, la Consigliera istruttore ha rinviato le cause riunite all'udienza del 6 febbraio 2025. Nell'udienza in data 6 febbraio 2025 l'avv. Melillo
(per e ha evidenziato di aver effettuato il Parte_1 Parte_1 deposito in consolle di altri documenti e l'avv. Pizzi e l'avv. Catenacci si sono opposti, la Consigliera pagina 13 di 36 istruttore ha rimesso al Collegio la decisione sull'istanza della difesa di e CP_5 Pt_1 di produzione dei nuovi documenti e ha fissato per la rimessione della causa in decisione
[...] ex art. 352 c.p.c. l'udienza, sostituita con le note scritte ex art. 127 cpc.
Nel termine assegnato hanno depositato le note scritte i procuratori di e Controparte_5 Parte_1
[...] CP_1 CP_2 Controparte_3
2.4- Il Collegio dà atto, preliminarmente, che col provvedimento organizzativo in data 30 aprile
2025 comunicato ai procuratori, a seguito del trasferimento della consigliera istruttore dr.ssa
Francesca Mammone, è subentrata come relatrice la presidente Margherita Monte;
la causa è stata decisa nella Camera di Consiglio in data 8 maggio 2025.
La Corte osserva che può essere accolta l'istanza di di autorizzazione a produrre i CP_5 depositati con nota del 30/4/2024 e con nota del 5/2/2025, in quanto si tratta di documentazione di formazione successiva al procedimento di primo grado.
Ciò premesso, sugli appelli riuniti ex art. 335 cpc la Corte rileva quanto segue.
A) - CAUSA R.G.N. 3310\2023- INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO DI LAMBRO
CONFEZIONI . Parte_2
La causa è stata introdotta con atto di appello della “ Parte_2
C.F. con sede a Monza (MB) in Via De Antichi 1, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 dall'Avv. Marcella Coccanari ( ), giusta procura in atti”. C.F._4
L'unica procura alla lite prodotta nel fascicolo telematico dell'appellante è quella datata 4 maggio
2022, prodotta in primo grado con la comparsa di costituzione del nuovo difensore Avv. Coccanari datata 23 maggio 2022, del seguente contenuto:
“Il sottoscritto residente in [...], 6883 Novazzano (CH), C.F. Controparte_4
, in qualita' di legale rappresentante della P.IVA e C.F. C.F._3 Parte_3
, con sede in Via Aristide De Antichi 1, Monza, 20090, delego l'Avv. Marcella Coccanari C.F. P.IVA_2
a rappresentarmi e difendermi nel giudizio avanti al Tribunale di Monza R.G. C.F._4
9223/20, conferendoLe ogni più ampia facoltà di legge ivi comprese quelle di proporre istanza di reclamo e mediazione nonché di mediare ai sensi dell'art. 17 bis D. Lgs. 546/92, rinunciare agli atti, conciliare, transigere, chiamare terzi in causa, incassare, rilasciare quietanze, variare ed eleggere domicilio e farsi sostituire, costituendoLa quale procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. nel giudizio. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3 D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La autorizzo, inoltre, al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dichiaro, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato pagina 14 di 36 informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati in conformità del predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato. Ritengo sin d'ora per rato e fermo il Loro operato.
Eleggo domicilio per tutto il giudizio e per tutto il procedimento ai sensi dell'art. 17 bis D. Lgs. 546/92 presso lo studio dell'Avv. Marcella Coccanari sito in Milano, in Via Leopardi n. 12.”.
Si tratta della procura alla lite utilizzata in primo grado per la costituzione del nuovo difensore della convenuta Avv. Marcella Coccanari. Parte_3
Nella comparsa di costituzione e risposta l'appellata ha chiesto “in via pregiudiziale: CP_1 accertare e dichiarare la nullità, improcedibilità, e/o inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, a fronte della nullità della procura depositata in atti dalla parte appellante, rilasciata per il solo primo grado di giudizio, senza alcun riferimento all'eventuale fase di gravame”; anche l'appellata nella comparsa di costituzione e risposta ha chiesto in via preliminare CP_2
“dichiarare l'appello di mprocedibile e/o inammissibile a fronte Parte_3 della nullità e/o inesistenza della procura alle liti conferita al difensore”.
Nella prima udienza in data 7 marzo 2024 gli avvocati Pizzi e Catenacci, per le appellate, hanno ribadito l'inammissibilità dell'appello per difetto di idonea procura alle liti, difetto non sanabile;
l'avv. Coccanari era sostituita dall'avv. Nava la quale ha contestato l'eccezione e ha chiesto
“comunque termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c.”; nelle successive udienze, anche a seguito della riunione delle due cause, nessuno è comparso per Parte_3
Il Collegio osserva che, in effetti, è fondata l'eccezione delle appellate e di nullità CP_1 CP_2 della procura alla lite, già prodotta in primo grado, prodotta nuovamente in appello dall'Avv.
Marcella Cocconari in quanto si tratta di una procura speciale espressamente rilasciata dal legale rappresentante di per la rappresentanza e difesa “nel giudizio avanti al Parte_3
Tribunale di Monza R.G. 9223/2020, senza alcun riferimento al successivo grado di giudizio in appello.
Tale eccezione è stata tempestivamente formulata dalle appellate nella comparsa di costituzione e riposta.
Era, quindi, onere dell'appellante produrre in prima udienza la procura alla lite per il giudizio d'appello, senza attendere l'assegnazione da parte della Consigliere istruttore del termine ex art. 182 cpc, considerato che per giurisprudenza costante della Suprema Corte “in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso” (Cass. n. 29244/2021); “nel caso in cui l'eccezione di radicale nullità di una procura "ad litem" di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall'altra, la prima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo pagina 15 di 36 a tal fine assegnare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile” (Cass. Ordinanza n. 22564 /2020).
Tale onere non è stato assolto dall'appellante, che di fatto ha abbandonato la difesa dopo la prima udienza di trattazione davanti alla Consigliera Istruttore.
Ne conseguono la nullità l'atto di appello di per insanabile nullità della Parte_3 procura alla lite e l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Monza.
Tale statuizione pregiudiziale assorbe la rilevanza dell'eccezione di asserito difetto di contraddittorio ex art. 331 cpc nel procedimento N. R.G. 3310/2023, dedotta da in CP_5 relazione al fatto che in tale giudizio l'atto di appello non è stato notificato da Parte_3
a l'eccezione è peraltro infondata, considerato che a Controparte_4 [...]
stato notificato l'atto di appello di e nelle cause riunite (a norma Controparte_4 CP_5 dell'art. 335 cpc) nell'udienza in data 2 maggio 2024 è stata dichiarata la contumacia di
[...]
Controparte_4
B) - CAUSA R.G.N. 3263/2023.
La causa in oggetto è stata introdotta dagli appellanti Parte_1
in persona del legale rappresentante e socio Sig. e da questi
[...] Parte_1 personalmente;
per brevità di seguito s'indicherà anche solo l'appellante CP_5
I motivi d'impugnazione della sentenza del Tribunale sono i seguenti.
1)- INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DEL RECESSO DI E DELLA CP_1
RICHIESTA DEL DOPPIO DELLA CAPARRA – INFONDATEZZA.
Col primo motivo d'impugnazione gli appellanti e affermano che CP_5 Parte_1 la sentenza del Tribunale di Monza dev'essere riformata integralmente, considerato che: CP_1 ha manifestato, con dichiarazione unilaterale recettizia in data 7/7/2020 ricevuta da CP_5 la risoluzione contrattuale per inadempimento, mentre in giudizio “ha richiesto l'accertamento della legittimità del “recesso” del 7/7/2020 ovvero del 31/7/2020 a firma del solo avv. Pizzi e quindi priva di ogni efficacia in quanto non proveniente dalla parte personalmente”; ha CP_1 addotto un'unica motivazione nella lettera del 7/7/2020, “ossia il decorso del “lasso di tempo”, che il
Giudice ha correttamente richiamato “Il recesso in questione non reca motivazioni ulteriori rispetto al decorso del lasso di tempo”.
L'appellante deduce che il Tribunale “richiama l'”espressione letterale”, tuttavia a fianco alla parola recesso si riscontra il richiamo letterale all'art. 1453 c.c.1, che, come noto, prevede l'alternativa tra adempimento e risoluzione
(non si parla di recesso previsto dall'art. 1385 cc). Il ragionamento del giudice potrebbe essere considerato corretto,
pagina 16 di 36 ove non vi fosse stato uno specifico richiamo a una precisa e determinata norma di legge, anche considerato che non vi
è alcun obbligo di richiamo alla norma di legge per l'esercizio del recesso (ossia art. 1385 cc)”.
L'appellante afferma: “Il ragionamento logico giuridico del Giudice è palesemente contraddittorio e non certamente lineare e avulso dal contesto fattuale e dalla documentazione in atti. La lettera di è quella del 7/7/2020, CP_1 ove comunica “la volontà di recesso dal contratto preliminare per Vostro inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.”;
“ogni ulteriore questione eccede l'ambito delimitato da con la lettera del 7/7/2020, la cui disamina, come CP_1
– purtroppo – operata dal Giudice di primo grado, determina un palese vizio della sentenza impugnata. Tale CP_ argomentazione, definita rocambolesca da è il nodo centrale della questione in esame, dato che alla data del
7/7/2020 in cui avrebbe esercitato il diritto di recesso non sussisteva alcun rapporto e/o controversia tra CP_1
e il Comune di Monza”. Nella comparsa conclusionale l'appellante afferma che “la CP_5 stessa a pagina 10 della comparsa di costituzione e risposta in appello, dichiara che la CP_1 comunicazione della P.A. nei confronti di e è del CP_5 Parte_3
30/7/2020 (data in cui è stata semmai ricevuta da e non da ” ; “Ne consegue che i CP_5 CP_1 fatti occorsi successivamente alla data del 7/7/2020 non possono costituire motivazione di risoluzione/recesso da parte di , proprio in quanto non ancora accaduti”; solo con la successiva lettera del 31/7/2020 dell'Avv. CP_1
Pizzi, sosteneva quale motivo di inadempimento asserite irregolarità edilizie, urbanistiche e/o catastali;
CP_1 orbene, solo dopo la comunicazione della P.A. del 30/7/2020 pervenuta a (e e non a CP_5 Pt_3 CP_1
[...
”.
1.1- Il motivo d'appello è infondato.
Nella sentenza di primo grado il Giudice ha accolto la domanda dell'attrice di CP_1 accertamento della legittimità del recesso- comunicato a e n data CP_5 Parte_3
7 luglio 2020- dal contratto preliminare di compravendita stipulato il 5 luglio 2018, avente ad oggetto gli immobili siti nel Comune di Monza, nel complesso immobiliare con accessi da via
Emilio Borsa n. 23 e da via Galileo Galilei n. 36, identificati in Catasto al foglio 60, particelle 132/2,
240, 281/703, 301/704, 281/704, 301/705, 302/701, 302/703, 132/1, oltre all'area urbana pertinenziale identificata in Catasto al foglio 60, particella 504 e diritto di uso esclusivo di un terrazzo di copertura del seminterrato a parte della particella 239.
È pacifico e documentato che la categoria catastale di gran parte delle unità immobiliari oggetto del preliminare è la D/8 (doc. 2 , categoria questa che presuppone la destinazione ad uso CP_1 commerciale degli immobili;
chiamata in causa dalle società convenute, in forza di CP_2 contratti di locazione per uso commerciale deteneva parte delle unità immobiliari delle quali e avevano garantito la destinazione commerciale- categoria Parte_3 CP_5 catastale D/8.
Il contratto definitivo di compravendita avrebbe dovuto essere stipulato entro la data del 31 dicembre 2018, ma già prima del giudizio ha comunicato alle promittenti venditrici in CP_1
pagina 17 di 36 data 7 luglio 2020 la “volontà di recedere dal contratto preliminare in oggetto per vostro inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di richiedere il doppio della caparra confirmatoria di
Euro 300.000,00” (doc. 15 . CP_1
La Corte non ravvisa alcuna contraddittorietà, né contrasto con le risultanze documentali, nel
“ragionamento logico giuridico” in base al quale il Tribunale è giunto a qualificare come recesso agli effetti dell'art. 1385 c.c., tale comunicazione della promittente acquirente inviata a mezzo Pec in data 7 luglio 2020 alle promittenti venditrici.
Nel comunicare la sua “volontà di recedere” dal preliminare Parte_6 alla sua precedente comunicazione del 21 febbraio 2020 e alla comunicazione di
[...]
e del 27 febbraio 2020- ha premesso che: - erano trascorsi due CP_5 Parte_3 anni dalla firma del contratto preliminare e 18 mesi dalla data entro la quale stipulare il definitivo,
- era ormai ampiamente scaduto il termine del 30 giugno 2020, data ultima indicata da nella CP_1 predetta lettera, - in data 5 luglio 2018 era stato versato da l'importo di € 300.000,00 a CP_1 titolo di caparra confirmatoria. Sulla base di queste premesse ha richiesto alle promittenti CP_1 venditrici il pagamento del doppio della caparra confirmatoria di € 300.000,00, intimando l'accredito dell'importo complessivo di € 600.000,00 sul conto corrente indicato nella stessa comunicazione di recesso (doc. 15).
Dal contenuto della comunicazione del 7 luglio 2020 risulta, dunque, in modo inequivoco la volontà di di recedere dal contratto preliminare per inadempimento delle promittenti venditrici e CP_1 di avvalersi della disciplina dell'art. 1385, II comma c.c. per ottenere il pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata alle promittenti venditrici.
È, pertanto, anche chiaro che il richiamo all'art. 1453 c.c. nella comunicazione di del 7 CP_1 luglio 2020 riguardava la gravità dell'inadempimento delle controparti quale motivo di recesso di dal contratto preliminare, come correttamente affermato dal Tribunale. CP_1
Alla data del recesso di si era già manifestato il grave inadempimento delle promittenti CP_1 venditrici in relazione alla difformità- riscontrata dal Comune di Monza in occasione della pratica
SCIA presentata in data 21 dicembre 2018 dalla locatrice la destinazione ad uso CP_10 commerciale di unità immobiliari di categoria catastale D/8, dichiarata nel contratto preliminare e nei contratto di locazione stipulati nel 2012 da e con e CP_5 Parte_3 CP_2 la destinazione ad uso industriale di quegli immobili risultante dal titolo edilizio originario (licenza n. 325/1960).
La questione della difformità di destinazione degli immobili rilevata dal Comune era già emersa prima del recesso di ed aveva costituito oggetto di confronto fra il Comune e le società CP_1 proprietarie e fra queste ultime e la promittente acquirente;
come ha osservato il Tribunale, la gravità delle conseguenze della questione era già stata considerata dalle parti prima della lettera del pagina 18 di 36 21 febbraio 2020 di e della lettera di risposta di e n data CP_1 CP_5 Parte_3
27 febbraio 2020, richiamate nella comunicazione di recesso di del 7 luglio 2020. CP_1
Nella lettera del 21 febbraio 2020, indirizzata alle promittenti venditrici, aveva premesso: CP_1
“Egregi ORi, facendo seguito ai numerosi incontri e colloqui tra di noi intercorsi durante i quali abbiamo preso atto delle notevoli difficoltà da Voi incontrate per correttamente adempiere a quanto previsto nel contratto in oggetto
e considerato che sono già trascorsi oltre 19 mesi dalla sua firma ed oltre 13 mesi dalla data entro la quale stipulare
l'atto notarile di vendita Vi specifichiamo di seguito le seguenti nostre proposte alternative”: restituzione immediata delle caparre confirmatorie per il complessivo ammontare di € 300.000,00 e risoluzione consensuale del contratto preliminare oppure, come seconda alternativa, posposizione al 30 giugno
2020 della data entro la quale stipulare il rogito e pagamento (da parte delle promittenti venditrici) degli interessi del 5% annuo sull'importo di € 300.000,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2019 sino alla data di stipulazione del rogito.
Dalla lettera di in data 21 febbraio 2020 non si desume, quindi, un accordo per la proroga CP_1 sino al 30 giugno 2020 del termine per stipulare il contratto di vendita, come asserito dall'appellante, bensì la proposta di di superare in via conciliativa le “notevoli difficoltà” delle promittenti CP_1 venditrici, offrendo loro due soluzioni alternative: la risoluzione consensuale del preliminare con restituzione della caparra oppure la posticipazione della data del rogito con pagamento degli interessi sulla caparra. Le promittenti venditrici non hanno accettato né l'una, né l'altra delle proposte di CP_1
Le “notevoli difficoltà” incontrate dalle promittenti venditrici, alle quali faceva riferimento CP_1 nella lettera del 21 febbraio 2020- richiamata nella lettera di recesso del 7 luglio 2020-
[...] riguardavano la controversia già insorta col Comune circa la destinazione d'uso degli immobili del compendio oggetto del preliminare, come si desume in particolare:
- dall'autocertificazione di e isalente alla data del 20 maggio 2019- CP_5 Parte_3 presentata al S.U.E. del Comune di Monza in relazione alla SCIA depositata da nella CP_2 quale le società insistono nell'affermare che le licenze, le originarie pratiche edilizie, la pratica catastale (D/8), il possesso continuo dalla costruzione ad oggi della famiglia e l'uso di Pt_1 tali immobili ad attività commerciale svolta in prima persona (ora affittato a terzi con uguale uso commerciale), “inconfutabilmente definiscono l'uso del fabbricato ad attività commerciale con uffici, servizi, magazzini deposito, spazi aperti al pubblico” (doc. 12 ; CP_1
- dalla comunicazione in data 27 febbraio 2020- richiamata da nella comunicazione di CP_1 recesso- con la quale le promittenti venditrici hanno rifiutato le proposte alternative di CP_1 del 21 febbraio 2021, asserendo che “l'attuale situazione di “stallo” venuta a crearsi con il Comune di Monza, per cui si è tutt'oggi in attesa di un riscontro da parte dell'Amministrazione sui numerosi apporti collaborativi e chiarificatori – e dei quali anche voi siete stati costantemente tenuti a conoscenza… - è stata ingenerata dall'ultima pagina 19 di 36 SCIA da Voi presentata al Comune di Monza…che ha provocato una serie di accertamenti da parte dell'Ufficio
Tecnico competente, sia su detta Segnalazione che sull'immobile nel suo complesso…” e hanno contestato a
[...] di avere “procrastinato gli inviti di incontri”, fra cui l'incontro oggetto dell'email del 6.2.2020 CP_1
“determinato dalla necessità di delineare un possibile percorso” che consentisse alle parti di stipulare l'atto di compravendita (doc.14);
- dalla comunicazione del 28 luglio 2020 nella quale le promittenti venditrici e i loro difensori hanno rammentato a la “piena conoscenza dei rapporti intrattenuti dalle Società nostre assistite con il Comune CP_1 di Monza, di cui Vi abbiamo notiziato anche nel corso della detta riunione del 6/3/2020 e anche successivamente”
e, in merito alla problematica di natura urbanistica in essere con il Comune, hanno specificato che
“…in base agli accordi assunti con il Comune di Monza nella riunione del 4/3/2020… abbiamo provveduto a depositare memoria presso il Comune di Monza alla data del 27/3/2020, nel termine concordato con il Comune stesso, il quale, secondo le intese, avrebbe dovuto dare riscontro nei successivi 15 giorni (termine indicato dall'arch. ell'Ufficio Edilia Privata del Comune di Monza) e comunque entro il termine di legge di 30 giorni. Tenuto Per_1 poi conto del lockdown, che ha avuto inizio dalla data dell'11/3/2020, e della sospensione di tutti i termini sino al 15/5/2020, il suddetto termine di 30 giorni è ripreso a decorrere a partire dal 16/5/2020, ma senza che il
Comune di Monza abbia proceduto a dare riscontro alla detta memoria del 27/3/2020. Nostro tramite, le Società nostre assistite hanno provveduto a inviare numerosi solleciti al Comune di Monza a mezzo p.e.c., in data
14/4/2020, 8/5/2020, 20/5/2020 e da ultimo ad inviare formale diffida in data 10/6/2020. Il Comune, solo in data 2/7/2020, ha inviato comunicazione interlocutoria invocando la situazione emergenziale e la complessa attività di reperimento per la verifica della documentazione inerente al compendio immobiliare sito in Monza Via
Borsa/Via Galilei”;
- dalla comunicazione del Comune di Monza protocollo n. 0179475/2020 del 17.11.2020 di conclusione del procedimento finalizzato all'emissione di ordinanza dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi relativo agli immobili oggetto di causa.
Come ha evidenziato anche dal Tribunale, dalla comunicazione del Comune emerge che il problema della difformità tra la destinazione d'uso autorizzata e quella effettiva delle unità immobiliari era già stato discusso fra le parti del preliminare prima del recesso comunicato da CP_1 in data 7 luglio 2020, per il concreto pericolo di emissione di provvedimenti pregiudizievoli da
[...] parte del Comune di Monza (doc. 25 . CP_1
In particolare, nella comunicazione datata 17 novembre 2020 luglio 2020 inviata a e CP_5
(doc. 25), il Comune aveva rilevato che nelle loro controdeduzioni all'avvio Parte_3 del procedimento amministrativo, le società proprietarie avevano fatto riferimento al contratto preliminare stipulato con risalente al 9.7.2018, il quale prevedeva un termine per la CP_1 stipulazione del contratto di compravendita “ben prima della data in cui le interessate hanno presentato richiesta di incontro al Comune di Monza (20.12.2019)” e nella lettera della promissaria pagina 20 di 36 acquirente del 7 luglio 2020 si leggeva che erano trascorsi due anni dalla firma del CP_1 preliminare e 18 mesi dalla data entro la quale stipulare l'atto notarile di vendita;
il Comune ha osservato: “A fronte della citata scadenza, la prima memoria d'inquadramento della problematica è arrivata allo scrivente Ente solo in data 30/03/2020, con una memoria nella quale, di fatto, si è sempre sostenuto, come anche confermato nelle controdeduzioni all'avvio del procedimento del 7.08.2020, che l'edificio risultava essere nella sua conformazione, da sempre conforme alle norme edilizie ed urbanistiche, con conseguente assenza di impedimenti alla stipula del contratto di compravendita. Ci si chiede, dunque, perché il contratto non sia stato stipulato e, soprattutto, CP_1 perché ciò dovrebbe essere imputabile all' .
Ad avviso della Corte, il complesso di queste risultanze documentali smentisce l'assunto dell'appellante secondo cui “alla data del 7/7/2020 in cui avrebbe esercitato il diritto di recesso non CP_1 sussisteva alcun rapporto e/o controversia tra e il Comune di Monza”, essendo invece CP_5 documentato che a quella data era già emersa la gravità della questione della destinazione d'uso degli immobili riscontrata dal Comune di Monza, difforme da quella promessa da e CP_5 col contratto preliminare. Parte_3
Si deve, quindi, confermare che la comunicazione del 7 luglio 2020 di va qualificata come CP_1 recesso dal contratto preliminare ex art. 1385, II comma c.c., in quanto esercitato dalla promittente acquirente ai fini della risoluzione ex lege del contratto, come risulta oltre che dall'espressione letterale “volontà di recedere dal contratto preliminare”, anche dall'intimazione dell'accredito sul conto corrente del doppio della caparra confirmatoria per l'importo complessivo di € 600.000,00.
La richiesta di di pagamento del doppio della caparra confirmatoria richiama la disciplina CP_1 del II comma dell'art. 1385 c.c., mentre l'indicazione dell'art. 1453 c.c. si collega all'inadempimento delle promittenti venditrici, come peraltro espressamente indicato nella stessa comunicazione di
CP_1
Ne consegue il rigetto del primo motivo d'appello.
2)- INSUSSISTENZA DI UN TERMINE ESSENZIALE riconosciuto da Giudice di primo grado
– INSUSSISTENZA di un asserito concetto di “rilevanza” e “eccedente la normale tollerabilità” –
CARENZA PROBATORIA IN MERITO ALLA UTILITÀ / INTERESSE DEL CP_12
CONTRATTO DOPO LA DECORRENZA DEL TERMINE NON ESSENZIALE INDICATO
NEL CONTRATTO PRELIMINARE.
Gli appellanti affermano che il Giudice di primo grado, dopo aver correttamente ritenuto non essenziale il termine del 31.12.2018 previsto nel contratto preliminare per la stipulazione della compravendita, ha ritenuto erroneamente il recesso di legittimo in relazione ad un asserito CP_1
“lasso di tempo eccedente la nomale tollerabilità”, richiamando tuttavia il principio enunciato nella sentenza della Cassazione n. 4314 del 4.3.2016 sul diverso tema della risoluzione del contratto ex art. 1453
c.c. nel caso in cui il ritardo nell'adempimento superi ogni ragionevole limite di tolleranza;
gli pagina 21 di 36 appellanti affermano, inoltre, che il Tribunale non ha valutato il permanere dell'interesse di CP_1 alla stipulazione del contratto definitivo anche dopo la scadenza del termine, non essenziale,
[...] previsto nel preliminare.
In sintesi, l'appellante allega che l'oggetto del preliminare concerne la compravendita di un immobile di proprietà di presso il quale ha la propria sede operativa ed CP_5 CP_1 occupa l'immobile sin dal 2005,ove svolge la propria attività e mantiene la propria sede operativa società “consorella” di “dimostrando con tale comportamento concludente come ad oggi CP_2 CP_1
(a posteriore) abbia tutto l'interesse alla compravendita, occupando l'immobile senza autorizzazione del CP_1 promittente venditore l'immobile oggetto di compravendita, e senza corrispondere alcunché”. CP_5
L'appellante afferma che è priva di logica giuridica deduttiva l'osservazione di circa CP_1
l'irrilevanza dell'art. 2 del contratto preliminare, nel quale e non Parte_3 CP_5 si è impegnata “a procurare l'acquisto della residua quota di un mezzo di tale area invia negoziale entro la data stipula del contratto definitivo di compravendita ovvero, ove ciò non fosse possibile, ad instaurare entro lo stesso termine, il giudizio di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione”; va considerato, invece, che dalla clausola così formulata deriva che sin dall'inizio era disposta ad attendere anche anni, CP_1 ossia la conclusione di un procedimento giudiziario di usucapione, per stipulare il contratto definitivo.
A dire dell'appellante, “il Giudice di primo grado ha ritenuto – errando – che il “lasso di tempo” sia pari a “un anno e mezzo”, includendo anche il periodo di inattività nazionale e divieto di circolazione intercorso nel periodo Covid;
ha posto in essere un comportamento atto a CP_1 dimostrare sia la non essenzialità del termine che l'interesse “alla prestazione”, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, considerato che ha proceduto alla CP_1
“posposizione” del termine per “rogitare” indicando unilateralmente prima la data del 30/6/2020 (cfr. doc. 13
) e poi la data del 31/10/2020 (cfr. doc. 16 ). Quindi ha dimostrato che l'interesse a CP_1 CP_1 CP_1 rogitare quanto meno permaneva sino al 31/10/2020, con una chiara dichiarazione unilaterale recettizia di parte”.
L'appellante ha dedotto che “emerge la sussistenza dell'interesse in capo a persistente CP_1 sino alla data indicata del 31/10/2020”; (con “ha reiteratamente invitato CP_5 Pt_3 CP_1
[...
a fissare la data per la stipulazione del contratto di compravendita avanti al Notaio designando da . CP_1
La disponibilità di (e era già stata espressamente manifestata per iscritto nelle comunicazioni CP_5 Pt_3 del 23/10/2019 e 9/1/2020 e con email del 6/2/2020, dopo la riunione tenutasi con il Tecnico di controparte spa in data 5/2/2020 presso lo studio dell'avv. Melillo, come espressamente indicato nella lettera dell'appellante del 27/2/2020 non contestata (cfr. doc. 14 lettera del 27/2/2020; cfr. doc. 38 e 39 lettere CP_1 CP_5 del 23/10/2019 e 9/1/2020). Si legge nella lettera del 27/2/2020 “si osserva che sono stati da Voi disattesi o meglio procrastinati – gli inviti di incontro da noi pervenutivi, con comunicazione mail di data 23/10/2019 e
9/1/2020, nonché con email del 6/2/2020”); inaspettatamente, dopo il periodo di Covid, “ CP_1
pagina 22 di 36 ha inviato la lettera di risoluzione ex art. 1453 c.c. del 7/7/2020. Tuttavia, con successiva CP_1 lettera del 20/7/2020 (cfr. doc. 16 , in cui la stessa conferma i “colloqui tra noi intercorsi” CP_1
e dichiarava chiaramente “confermiamo la nostra disponibilità, come da Voi richiesto, a ulteriormente posporre al 31/10/2020 la data entro la quale stipulare l'atto definitivo di vendita dell'immobile”.
L'appellante afferma che, pertanto, “con la detta lettera del 20/7/2020 ha confermato l'interesse / CP_1
l'utilità alla stipula, così come era stato confermato già nel corso della riunione del 6/3/2020. In tal modo CP_1
[...
ha annullato / revocato/ rinunciato alla propria precedente dichiarazione di risoluzione del 7/7/2020 (recesso in sede giudiziale), stante la presenza di una nuova dichiarazione unilaterale recettizia successiva di contenuto opposto. Ne consegue che la lettera di risoluzione del 7/7/2020 è da considerarsi tamquat non esset. Tuttavia con la lettera del 20/7/20202, e neppure con successiva lettera, non comunicava la data CP_1 di incontro avanti al Notaio e neppure il nome del Notaio, tale comportamento induceva quindi con lettera del 28/7/2020 (cfr. doc. 17 controparte), a ribadire che “le CP_5 Pt_3 società nostre assistite hanno dato piena disponibilità a procedere alla stipulazione del contratto di compravendita come ampiamente prospettato nel corso della riunione del 6/3/2020…. tanto che erano in attesa di fissazione di incontro con il Vostro Notaio”.
L'appellante afferma che nella propria difesa “ ammette di aver dichiarato la propria disponibilità CP_1
a stipulare il contratto definitivo quanto meno sino al 31/10/2020: “(…) nella suddetta comunicazione del
20.07.2020, non ebbe a manifestare una disponibilità ad addivenire al rogito tout court, bensì ebbe CP_1 inequivocabilmente a formulare una propria proposta transattiva, che, espressamente, subordinava a quel punto la possibilità di concludere la compravendita nonostante il recesso già comunicato (…)” (cfr. pag. 22 comparsa di costituzione e risposta in appello di )”. CP_1
Gli appellanti richiamano pronunce giurisprudenziali, per concludere che “la sentenza di primo grado dovrà essere integralmente riformata, alla luce di tutto quanto sopra esposto, e, tenuto conto che non ha assolto al proprio onere probatorio di dimostrare il venir meno dell'“utilità CP_1 del contratto di acquisto”.
2.1- Il motivo d'appello è infondato.
La Corte osserva che il Tribunale ha ritenuto legittimo il recesso comunicato da alle CP_1 promittenti venditrici con la lettera del 7 luglio 2020, nella quale questa volontà era motivata col decorso di un lasso di tempo (circa un anno e mezzo) dalla scadenza del termine, sia pure non essenziale, originariamente pattuito nel contratto preliminare per la stipulazione della compravendita (31 dicembre 2018), “vale a dire dopo un lasso di tempo certamente eccedente la normale tollerabilità” del ritardo nell'adempimento del preliminare.
Il Tribunale ha evidenziato che nella lettera di recesso aveva richiamato la propria CP_1 precedente comunicazione del 21 febbraio 2020 e quella successiva del 27 febbraio 2020 inviata in pagina 23 di 36 risposta dalle promittenti venditrici, da ciò desumendo la manifestazione di volontà di di CP_1 non considerare più rispondente al proprio interesse un adempimento tardivo del preliminare;
ha rilevato che dalla risposta indirizzata a dalle promittenti venditrici e dai loro legali in data CP_1
28 luglio 2020 (doc. 17 dell'attrice) “pare emergere che le due società convenute avevano manifestato la loro disponibilità al rogito, tanto che le stesse avevano attribuito alla controparte la responsabilità della mancata conclusione del contratto per illegittimo rifiuto di procedervi”; il
Tribunale ha valutato le circostanze che aveva allegato, sia prima del giudizio tramite il CP_1 suo legale di fiducia, sia in causa, per concludere che alla data del recesso il contratto preliminare risultava già non adempiuto dalle promittenti venditrici.
In particolare, nell'atto di citazione aveva evidenziato il fatto che, in prossimità della data CP_1 fissata per l'atto definitivo di compravendita, il Comune di Monza aveva contestato alle parti promittenti venditrici la circostanza che le unità immobiliari oggetto del preliminare censite al
Catasto come immobili con destinazione a uso commerciale, erano invece destinate ad uso industriale in base alle licenze rilasciate dal Comune di Monza, sia in data 14.09.1960 per l'autorizzazione alla “costruzione industriale”, sia in data 05.07.1962 per la successiva occupazione del fabbricato di nuova costruzione, “destinato ad uso industriale con portineria”.
Come si è sopra rilevato sub 1.1, la questione di natura urbanistica sollevata dal Comune era già stata oggetto di confronto tra le parti e con il Comune prima del recesso di come si CP_1 desume dall'autocertificazione delle promittenti venditrici depositata al Comune di Monza in data
20 maggio 2019 in relazione alla SCIA n. 321/19, che non avrebbe avuto altrimenti ragion d'essere, dalla precedente comunicazione del 27 febbraio 2020 inviata dalle promittenti venditrici a CP_1
dalla comunicazione del Comune di Monza protocollo n. 0179475/2020 del 17.11.2020.
[...]
Proprio nella comunicazione del 28 luglio 2020 inviata a (doc. 17), le promittenti venditrici CP_1 hanno fatto specifico riferimento alla riunione in data 6 marzo 2020 con rappresentanti del Comune di Monza e all'avvenuto deposito in data 27 marzo 2020 di una memoria, oltre che a successivi solleciti al Comune perché fornisse riscontro alla memoria. Si tratta di circostanze menzionate nella comunicazione del Comune di Monza protocollo n. 0179475/2020 del 17.11.2020 di conclusione del procedimento finalizzato all'emissione di ordinanza dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi relativo agli immobili oggetto di causa (doc. 25 , comunicazione da cui emerge CP_1 quale fosse il problema oggetto della riunione e della memoria.
La Corte condivide, quindi, l'affermazione del Tribunale secondo da tali documenti emerge che la difformità tra la destinazione d'uso degli immobili assentita e quella effettiva era emersa già prima del recesso di comunicato in data 7 luglio 2020 e comportava il concreto pericolo di CP_1 emissione di provvedimenti pregiudizievoli da parte del Comune di Monza, tali da compromettere l'interesse di all'acquisto degli immobili per uso commerciale. CP_1
pagina 24 di 36 In effetti tale pericolo si è concretizzato già nel corso del giudizio di primo grado, come si desume dalle pronunce del Giudice amministrativo prodotte da e del tutto sfavorevoli CP_1 CP_2 alle ricorrenti e l'ordinanza del TAR per la Lombardia, n. CP_5 Parte_3
325/2021 Reg. Prov. pubblicata in data 03.02.2021, la sentenza del TAR per la Lombardia n. Pt_7
2470/2021 Reg. pubblicata in data 08.11.2021; in data 23 febbraio 2022 il Comune di Parte_8
Monza ha emesso l'ordinanza dirigenziale protocollo n. 0034270/2022 (doc. 30 con Parte_9 la quale, dando seguito alla comunicazione di conclusione del procedimento (oggetto di impugnazione dinanzi al TAR della Lombardia, proposta da e CP_5 Parte_3 decisa con sentenza n. 2470/2021, doc. 27 , ha ordinato alle società proprietarie del CP_1 compendio immobiliare di provvedere entro novanta giorni “alla restituzione in pristino dello stato dei luoghi ed alla demolizione e rimozione delle opere abusive” ivi identificate, con l'avvertimento che, in mancanza, “il bene e la relativa area di sedime verrà acquisita di diritto gratuitamente al Patrimonio del Comune di Monza e successivamente di procederà ai sensi dell'art. 31 c. 5 del D.P.R. 380/2001”.
In particolare, dalla sentenza del TAR della Lombardia n. 2470/2021 risulta che le società ricorrenti avevano chiesto, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., la declaratoria di illegittimità del silenzio dell'Amministrazione comunale di Monza sull'«atto di proposta e invito alla conclusione di accordi ex art. 11 L.
7.08.1990 n. 241 s.m.i.» presentato al Comune in data 20 dicembre 2019, sulla «memoria ex art. 10L. 241/1990», presentata al Comune in data 27 marzo 2020 e sulle
«osservazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 8, 10 e 10bis della L.7.08.1990, n. 241», presentate al Comune il 6 agosto 2020. Nel ricorso le proprietarie pro quota del compendio immobiliare sito in Monza avente accesso da Via Emilio Borsa n. 23 e da Via Galileo Galilei n. 36, “dichiaratamente adibito ad uso commerciale fin dagli anni '60”, avevano allegato di avere presentato al Comune di
Monza in data 20 dicembre 2019- del recesso di e delle sue precedenti Controparte_13 CP_1 comunicazioni del 21 febbraio e 20 luglio 2020- un “atto di proposta e invito alla conclusione di accordi ex art. 11 L.
7.08.1990 n. 241 s.m.i.”, sul presupposto che l'immobile, attualmente concesso in locazione ad uso commerciale, era stato promesso in vendita, con contratto preliminare registrato. Nella sentenza del TAR della Lombardia n. 2470/2021 si afferma che le ricorrenti avevano dedotto che “l'Ente finanziatore avrebbe sollevato una problematica relativa allo stato di fatto e di diritto dell'immobile, che avrebbe comportato la mancata stipula del contratto definitivo entro la data prefissata. Al fine di definire tale problematica, legata alla destinazione funzionale dell'immobile, ricondotta dall'Amministrazione a quella “industriale” in ragione della licenza edilizia rilasciata nel 1960 – con conseguente sanzione pari al doppio del contributo di costruzione e ulteriore necessità di un conguaglio per contributo di monetizzazione –, mentre le proprietarie riterrebbero sussistente una destinazione commerciale”; le proprietarie- con l'atto del 20 dicembre
2019- avevano chiesto al Comune di Monza “… un incontro al fine di valutare la possibile pagina 25 di 36 definizione ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 della situazione di fatto e di diritto dell'immobile
…” e, dopo un primo incontro in data 16 gennaio 2020, il Dirigente del Settore Governo del
Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio del Comune di Monza aveva invitato le due società ad un nuovo incontro da effettuarsi il giorno 4 marzo 2020 “che si è svolto alla presenza dei legali delle ricorrenti, di alcuni funzionari dell'Ufficio e del Dirigente dell'Ufficio stesso, nonché di una rappresentante dell'Avvocatura Comunale. In seguito a ciò le ricorrenti hanno presentato, in data
27 marzo 2020, una memoria ex art. 10 della legge n. 241del 1990, avente valore di proposta e invito alla conclusione di un accordo ex art. 11 della richiamata legge n. 241 del 1990, nella quale sono state illustrate le ragioni per le quali l'immobile avesse una destinazione commerciale. Tuttavia, in assenza di immediato riscontro, e dopo alcuni solleciti, il legale delle ricorrenti ha diffidato il
Comune di Monza a provvedere, avvertendo che si sarebbe altrimenti adita l'Autorità giudiziaria, e dopo una prima risposta comunale di tipo interlocutorio, le società ricorrenti, con la nota del 10 luglio 2020, hanno segnalato l'intenzione di far accertare in sede giudiziale l'illegittimità del
“silenzio” comunale e, in ragione della prefigurata risoluzione dal contratto preliminare di compravendita dell'immobile, di far valere nella medesima sede anche il diritto al risarcimento di un danno pari almeno a €3.594.000,00. In seguito a ciò, il Comune di Monza in data 30 luglio 2020 ha dottato un atto avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.
7 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241finalizzato all'emissione di ordinanza dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi relativi al compendio immobiliare sito in Monza via Borsa/via
Galilei, catastalmente identificato al fg 60 mapp. 132”.
Nella presente fase del giudizio e hanno prodotto la sentenza del TAR CP_1 CP_2
Lombardia, n. 315/2023 REG. PROV. COLL., n. 601/2022 REG. RIC., datata 24.01.2023 e pubblicata in data 08.02.2023, la sentenza del Consiglio di Stato n. 902/2024 emessa in data
29.01.2024 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 904/2024 anch'essa pubblicata il 29.01.2024, con la quale è stata definitivamente accertata in sede amministrativa la destinazione a uso industriale del compendio immobiliare e l'illegittimo cambiamento d'uso dell'immobile.
Dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 904/2024 risulta che sono state ritenute infondate, tra l'altro, le censure sollevate dalle società ricorrenti “intese ad affermare che lo stabile sarebbe stato sempre utilizzato quale immobile commerciale e che comunque il cambio di destinazione d'uso da industriale a commerciale sarebbe avvenuto in un tempo nel quale la legislazione urbanistica non richiedeva alcun titolo edilizio per tale mutamento”.
Con tale sentenza è stata respinta l'impugnazione proposta dalle promittenti acquirenti avverso l'ordinanza del Comune di Monza del 23 febbraio 2022, prot. 0034270/2022, che impone la restituzione in pristino dello stato dei luoghi e la demolizione e rimozione delle opere abusivamente edificate, a pena di acquisizione al patrimonio del Comune del bene e dell'area di sedime. pagina 26 di 36 Dalla documentazione prodotta da nella presente fase del giudizio risulta che solo a CP_5 fronte dell'esito infruttuoso di tutte le impugnazioni proposte dalle promittenti acquirenti, ha presentato domanda di sanatoria dell'immobile in data 27/04/2024 (cfr. doc. O CP_5 permesso di costruire in sanatoria), alla quale sono seguite richieste di documentazione integrativa da parte del Comune di Monza (7/6/2024 – 13/11/2024).
In definitiva, risulta documentato che le promittenti venditrici- invece d'intraprendere tempestivamente la strada della sanatoria dell'abuso edilizio per rimediare alla problematica urbanistica che impediva loro il corretto adempimento del preliminare- hanno scelto di coltivare per oltre sei anni dalla stipulazione del preliminare il complesso iter delle impugnazioni dinnanzi al
Giudice Amministrativo, nel vano tentativo di affermare la legittimità della destinazione degli immobili ad uso commerciale oggetto di contestazione da parte del Comune di Monza.
Come ha rilevato la difesa dell'appellata è dunque del tutto tardiva la domanda di CP_1 sanatoria presentata in data 27/04/2024, peraltro solo da e non da CP_5 [...] il cui esito è incerto e, comunque, condizionato al pagamento d'ingenti oneri di Parte_3 urbanizzazione e contributi di costruzione per la modifica della destinazione d'uso del compendio immobiliare, da industriale a commerciale.
Alla data del recesso di nel luglio del 2020 era già emersa fra le parti anche la questione CP_1 degli ingenti costi della sanatoria.
Dalla comunicazione del Comune protocollo n. 0179475/2020 del 17.11.2020 (doc. 25 , CP_1 come ha evidenziato anche dal Tribunale, si evince che nell'incontro del 3 marzo 2020 programmato dall'Autorità Comunale con i legali della proprietà per avviare un confronto sulla problematica, “l'oggetto della discussione avrebbe dovuto essere anche la definizione dell'eventuale contributo di costruzione dovuto a seguito dell'espressa individuazione delle destinazioni d'uso oggetto della modifica”. Al riguardo sin dall'atto di citazione ha allegato che, da indicazioni CP_1 informali dell'Amministrazione Comunale, risultava che la somma in discussione ammontava all'ingente importo di circa 800.000,00 euro, circostanza questa non contestata ex art. 115 cpc dalla convenuta (cfr. pag. 22 comparsa di costituzione e risposta). CP_5
E' dunque infondato l'assunto dell'appellante secondo cui erroneamente il Tribunale ha ritenuto che, alla data del recesso, era ormai venuto meno l'interesse di alla stipulazione della CP_1 compravendita del compendio immobiliare, considerato invece che le promittenti acquirenti, pur avendo garantito nel contratto preliminare la destinazione ad uso commerciale degli immobili, non avevano manifestato alcuna intenzione di risolvere in tempi brevi la vertenza col Comune di Monza mediante domanda di sanatoria dell'abuso edilizio.
Va respinto, inoltre, il motivo d'appello secondo il Tribunale, erroneamente, non ha considerato che dopo la comunicazione del recesso in data 7 luglio 2020, con la successiva CP_1
pagina 27 di 36 comunicazione del 20 luglio 2020 aveva “revocato” l'intenzione di recedere, concedendo la proroga per la stipulazione della vendita sino al 31 ottobre 2020.
In realtà, nella comunicazione in data 20 luglio 2020 ha richiamato le precedenti CP_1 comunicazioni del 21 febbraio 2020 e del 7 luglio 2020, con le quali aveva già rilevato il ritardo nella stipulazione del rogito e ha fatto riferimento “ai successivi incontri e colloqui” intercorsi con le promittenti venditrici, confermando- “come da voi richiesto” - la disponibilità “a ulteriormente posporre al 31 ottobre 2020 la data entro la quale stipulare l'atto definitivo dell'immobile”; a tal proposito ha però aggiunto:
“Resta inteso che dal 1° marzo 2020 e sino al 31 ottobre 2020 o alla precedente data in caso di stipula prima del suddetto termine, voi irrevocabilmente rinunciate a pretendere il pagamento dei canoni di affitto e delle spese condominiali relativi a detto periodo a valere sui contratti di locazione di parte degli immobili in oggetto da voi stipulati in data 02/01/2012 con Qualora foste d'accordo su tale proposta Vi chiediamo di inviare CP_2 copia della presente firmata per accettazione entro e non oltre 7 (sette giorni) dal suo ricevimento. In caso di mancata risposta e/o di non adesione a tale proposta è da considerare pienamente efficace ed effettiva la nostra menzionata lettera del 07 luglio 2020” (doc. 16 . CP_1
Dalla comunicazione del 20 luglio 2020 non si può, quindi, evincere il permanere sino al 31.10.2020 dell'interesse di all'acquisto degli immobili oggetto del preliminare, in quanto la CP_1 disponibilità di a procrastinare al 31 ottobre 2020 la data della vendita era espressamente CP_1 condizionata alla rinuncia irrevocabile da parte delle promittenti venditrici a pretendere dalla locatrice i canoni di affitto e le spese condominiali riferiti al periodo della proroga. CP_2
A tale proposta condizionata di non ha fatto seguito l'accettazione delle controparti e, CP_1 pertanto, si deve confermare il rilievo del Tribunale secondo cui la comunicazione del 20 luglio
2020 di non ha determinato il venir meno degli effetti del recesso comunicato in data 7 CP_1 luglio 2020.
L'appellante censura, altresì, la sentenza del Tribunale per non aver considerato la previsione dell'art. 2 del preliminare, al fine di ritenere che alla data del recesso per non fosse venuto CP_1 meno l'interesse alla stipulazione della vendita.
In base all'art. 2 del contratto preliminare in relazione ad una particella della Parte_3 quale era proprietaria solo per la quota di ½, si era impegnata a procurare a “l'acquisto della CP_1 residua quota di un mezzo dei tale area in via negoziale entro la data stipula del contratto definitivo di compravendita ovvero, ove ciò non fosse possibile, ad instaurare entro lo stesso termine, il giudizio di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione”; in effetti a acquistato la quota della particella in data 10 Parte_3 luglio 2019 (doc. 5 . CP_1
La Corte osserva che il motivo d'appello dev'essere respinto, in quanto dalla previsione dell'art. 2 non si desume che- scaduto il termine del 31 dicembre 2018- fosse disponibile ad CP_1
pagina 28 di 36 attendere anche anni, ossia la conclusione di un procedimento giudiziario di usucapione, per stipulare il contratto definitivo, come asserito dall'appellante. Dall'art. 2 risulta, invece, che
[...] si era obbligata entro la data del rogito ad acquistare la residua quota della particella o, Parte_3 in caso negativo, ad instaurare entro tale data il giudizio di usucapione, avendo garantito nel preliminare di aver avuto per oltre un ventennio il possesso pacifico, non clandestino e ininterrotto della particella (come affermato dall'appellata).
3)- INSUSSISTENZA DI UN PRESUNTO INADEMPIMENTO IN CAPO A CP_5
E AL SIG. Parte_1
Gli appellanti impugnano la sentenza laddove il Tribunale di Monza ha ritenuto che la difformità tra l'uso in licenza e quello in atto giustificherebbe “tanto la mancata conclusione del contratto definitivo, quanto il recesso medesimo, rilevando a titolo di inadempimento di non scarsa importanza”, richiamando anche
“la sussistenza di svariate opere realizzate in assenza di titolo abilitativo"; gli appellanti sostengono che sia censurabile in quanto il Giudice parte dall'erroneo presupposto che “la comunicazione di inizio lavori nel compendio immobiliare di cui trattasi risalente al 1960, fa riferimento ad una destinazione industriale degli immobili anziché commerciale”. Il Giudice precisa altresì che “si veda la licenza edilizia del 13.12.1960”.
L'appellante sostiene, inoltre, che in ogni caso, “anche a volere considerare l'ordinanza di demolizione emessa, nonché le decisioni assunte dalla Giustizia Amministrativa, non si può non tenere conto del fatto che le illegittimità contestate e sanzionate non sono tali da rendere l'immobile inidoneo alla propria funzione oggetto del Cont contratto e tuttora in essere, in quanto sanabili con la demolizione di quelle realizzate da e l'accertamento di conformità (“sanatoria”) del mutamento di destinazione ascritto all'appellante. Infatti, in data 24/04/2024 è stata presentata la SCIA per demolire il primo soppalco, anche se non realizzato dall'appellante, con integrazione del Cont 21.06.2024, in quanto si è inopinatamente scoperto nel maggio 2024 che ne aveva realizzato un secondo soppalco (!) (cfr. docc. P e S). La realizzazione del secondo soppalco è stata contestata a con pec del CP_2
10/10/2024 (cfr. doc. R).”.
3.1- La Corte osserva che in questa parte dell'impugnazione riproduce le CP_5 argomentazioni, in fatto e in diritto, già esposte nei ricorsi dinnanzi al TAR;
si tratta di argomentazioni la cui infondatezza è stata affermata in via definitiva dal Consiglio di Stato, in particolare con la sentenza N. 00904/2024 pubblicata in data 29 gennaio 2024.
All'esito del contenzioso dinnanzi alla Giustizia amministrativa- coltivato dalle promittenti acquirenti per oltre cinque anni dalla scadenza del termine previsto nel preliminare per la stipulazione della vendita- risulta dunque accertato che la legittima destinazione del compendio immobiliare promesso in vendita a è quella d'uso industriale, mentre nel contratto CP_1 preliminare gli immobili erano promessi in vendita con destinazione d'uso commerciale-categoria catastale D/8.
pagina 29 di 36 Si deve poi ribadire la gravità dell'inadempimento delle promittenti venditrici, tale da giustificare il recesso di dal preliminare (cfr. Cass. Ordinanza n. 21209/2019), considerato che sin CP_1 dall'atto di citazione in primo grado (pag. 14) ha specificamente allegato di essersi CP_1 determinata all'acquisto delle unità immobiliari in questione, esclusivamente a fronte della destinazione commerciale garantita dalle promittenti venditrici, certificata dalla categoria catastale
D/8 con cui le unità risultavano censite, comprovata ulteriormente dall'uso cui le stesse erano destinate da parte delle stesse promittenti venditrici, sia direttamente, sia per il tramite di conduttori, tra i quali appartenente al medesimo Gruppo imprenditoriale dell'attrice. CP_2
La specifica allegazione di tale esclusivo interesse all'acquisto d'immobili con destinazione d'uso commerciale non è stata contestata dalle società convenute, le quali non hanno mai dedotto che potesse aver interesse all'acquisto d'immobili ad uso industriale. CP_1
Per quanto concerne poi l'asserita sanabilità dell'illegittima destinazione degli immobili ad uso commerciali, la Corte ribadisce quanto già sopra rilevato sub 2.1 circa la tardività della domanda di di sanatoria dell'immobile presentata in data 27/04/2024, l'esito incerto della CP_5 domanda e l'ingente entità degli oneri di urbanizzazione e contributi di costruzione per la modifica della destinazione d'uso del compendio immobiliare, da industriale a commerciale.
Si deve, quindi, concludere che correttamente il Tribunale ha affermato la legittimità del recesso di sotto il profilo della gravità dell'inadempimento delle promittenti venditrici. CP_1
4)- LEGITTIMO DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO E RITENZIONE DELLA
CAPARRA DA PARTE DI SS. CP_5
Le parti appellanti affermano l'erroneità della sentenza nella parte in cui “il Giudice di primo grado afferma che il recesso esercitato dalle società promittenti venditrici, oltre ad essere illegittimo, è privo di effetti, in quanto avente ad oggetto un rapporto contrattuale già sciolto a seguito della dichiarazione unilaterale della promissaria acquirente”.
Le parti appellanti ribadiscono quanto già esposto nei precedenti motivi d'impugnazione: con la lettera del 7/7/2020 ha chiesto la risoluzione contrattuale per inadempimento art. 1453 CP_1
c.c., e non il recesso art. 1385 c.c.; la risoluzione è priva di giustificato motivo in assenza di inadempimento imputabile a : i fatti successivi al 7/7/2020 non possono essere CP_5 considerati quale ragione della risoluzione/recesso, sicché è indubbio che nella comunicazione del
7/7/2020 ha indicato mere ragioni attinenti al “decorso del lasso di tempo”; il termine CP_1 fissato per la stipula del contratto definitivo non è essenziale e il lasso di tempo intercorso non eccede la normale tollerabilità; con successiva lettera 20/7/2020 (cfr. doc. 16 , CP_1 CP_1 confermava i “colloqui tra noi intercorsi” e dichiarava chiaramente “confermiamo la nostra disponibilità, come da Voi richiesto, a ulteriormente posporre al 31/10/2020 la data entro la quale stipulare l'atto definitivo di vendita dell'immobile”; in tal modo, ha confermato il proprio CP_1
pagina 30 di 36 persistente interesse alla stipulazione del contratto definitivo quanto meno sino al 31/10/2020; a nulla rileva la lettera del 31/7/2020 a firma del solo Avv. Pizzi, in quanto privo di qualsivoglia potere di rappresentanza.
Le parti appellanti concludono: “rilevata l'errata ovvero illegittima risoluzione/recesso da parte di , CP_1 comunque dalla stessa annullata/revocata/rinunciata con successiva comunicazione del 20/7/2020 e che, pertanto, alla data del 28/7/2020 il rapporto contrattuale era ancora in essere tra le parti, considerato che il comportamento dell'attrice integra, senza dubbio alcuno, gli estremi dell'inadempimento persistente e di non scarsa importanza, è legittimo il recesso esercitato da ex art. 1385 comma 2° c.c. con conseguente diritto di ritenzione della CP_5 caparra confirmatoria versata pari a € 100.000,00, con conseguente condanna di alla restituzione di CP_1 quanto versato da in esecuzione della sentenza qui impugnata”. CP_5
4.1- La Corte rileva che si tratta di argomentazioni difensive infondate per tutto quanto già esposto in relazione ai precedenti motivi d'appello di dovendosi qui ribadire che il contratto CP_5 preliminare si è sciolto “ex lege” per effetto della comunicazione di recesso di in data 7 CP_1 luglio 2020, in quanto a tale data già risultava il grave inadempimento delle promittenti venditrici consistito nell'aver promesso in vendita immobili destinati ad uso commerciale, aventi in realtà destinazione d'uso industriale risultante dai titoli edilizi.
5)- NULLITA' PER OMISSIONE E ASSOLUTA INCERTEZZA DELLE DOMANDE
SUBORDINATE FORMULATE DA CP_1
6) - INAMMISSIBILITA', IMPROCEDIBILITA' E INFONDATEZZA DELLA NUOVA
DOMANDA FORMULATA DA LL'UDIENZA DEL 16.12.2021. CP_1
La Corte rileva la carenza d'interesse di alla proposizione dei motivi d'appello riferiti CP_5
a domande subordinate di in quanto si deve confermare la sentenza del Tribunale che ha CP_1 accolto le domande principali formulate dall'attrice sin dall'atto di citazione, senza dover provvedere sulle domande subordinate.
7)- INFONDATEZZA DELLE ECCEZIONI SOLLEVATE DA , CONDANNA DI CP_2
AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLE CP_2
DOMANDE DI . CP_1
Gli appellanti affermano che al paragrafo VI pag. 13 la motivazione della sentenza impugnata è
“contraddittoria avulsa dai documenti e soprattutto dal contestato di fatto. L'unità immobiliare di CP_5 oggetto del contratto preliminare di compravendita è, ad oggi, ancora occupato come da contratto di CP_2 locazione (cfr. doc. 24.2) che stato oggetto di risoluzione ipso iure giusta lettera del 23/12/2022 (cfr. doc. L), ove svolte tuttora attività di commercio di vendita abbigliamento”; “tutte le contestazioni di ove CP_1 accertate, nei confronti di sulle presunte difformità (non accertate) dello stato dei CP_5 luoghi” sono da imputarsi o alla stessa che occupa l'immobile ancora oggi oppure a CP_1 [...]
visto che occupano l'immobile e hanno già realizzato le opere, come da dichiarazione di CP_2
pagina 31 di 36 ed espressamente riconosciuto nel proprio atto di costituzione”; “la sentenza dovrà essere CP_2 riformata, stante la responsabilità di quale soggetto che ha posto in essere gli abusi/ difformità, contestati CP_2 da , facente parte del medesimo gruppo e occupante dell'immobile (“consorelle”), e dovrà essere condannata CP_1
a rispondere per l'eventuale risarcimento dei danni in favore di in ragione della domanda del doppio della CP_1 caparra sia in ragione della domanda subordinata di restituzione. Inoltre stante la mancata stipula del CP_2 contratto di compravendita con (società del medesimo gruppo) dovrà essere condannata per danno da lucro CP_1 cessante pari al prezzo di vendita di cui al contrato preliminare di compravendita del 5/7/2018, pari a €
834.000,00 di cui è chiamata a risarcire il danno in favore di ”. CP_2 CP_5
Il Tribunale ha respinto la domanda subordinata di volta ad ottenere la condanna di CP_5 al risarcimento dei danni conseguenti al recesso di dal contratto preliminare di CP_2 CP_1 compravendita, ritenendo non provato che l'intervento del Comune di Monza sanzionatorio dell'abuso edilizio fosse stato provocato dall'esecuzione di opere da parte della terza chiamata
[...]
CP_2
7.1- La Corte osserva che, all'esito del contenzioso dinnanzi al Giudice amministrativo coltivato dalle promittenti proprietarie, risultano smentiti in via definitiva gli assunti delle parti appellanti circa l'asserita responsabilità della conduttrice per la mancata stipulazione della vendita, CP_2 considerato che la destinazione d'uso industriale del compendio immobiliare che ha indotto CP_1
a recedere dal preliminare è attestato dalle originarie concessioni edilizie, come affermato da
[...] ultimo dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 904\2024.
Dai motivi del ricorso riassunti in questa sentenza risulta, inoltre, che le promittenti venditrici hanno sostenuto- non solo negli atti del giudizio di primo grado dinnanzi al Tribunale di Monza- ma anche nei giudizi amministrativi, che a prescindere dalla licenza iniziale, quanto meno a decorrere dal 1968 al manufatto è stata impressa destinazione commerciale, nel tempo divenuta di commercio al dettaglio. Dalle richiesta di archiviazione del P.M. presso il Tribunale di Monza e dal relativo decreto di accoglimento del Giudice per le indagini preliminari, in data 4.9.2023 e 7.9.2023
(prodotti sub doc. C da , si evince che il Comune di Monza nel 2021 ha presentato CP_2 denuncia nei confronti dei sig.ri e per abuso edilizio in Parte_10 Parte_11 relazione ad opere inerenti il cambio di destinazione d'uso da industriale a commerciale e/o terziario risalenti al 1986, inizialmente per una superficie di mq. 254, ampliata nel 1995 fino a raggiungere 2.500 mq. “come da accertamento in atto”; il procedimento è stato archiviato per intervenuta prescrizione del reato.
Le circostanze allegate e documentate dalle appellanti riguardo al subentro di nella CP_2 conduzione d'immobili e alla presentazione di per lavori interni, si collocano in anni di gran CP_8 lunga successivi a quelli degli abusi edilizi commessi dalle proprietarie degli immobili, inerenti il cambio di destinazione d'uso da industriale a commerciale. pagina 32 di 36 Le stesse appellanti hanno allegato, infatti, che la loro attività commerciale quarantennale è stata ceduta nel 1999, mediante scrittura privata di cessione ramo d'azienda, alla Controparte_14 con la quale ha stipulato il contratto di locazione per uso commerciale CP_15 dell'immobile in data 5.01.2000 relativa all'unità immobiliare costituita da “negozio”; in seguito, in data 16/10/2006-19/12/2006, è stata incorporata per fusione dalla Società Controparte_14
che è subentrata nel contratto di locazione ed ha continuato a svolgere attività di CP_2 commercio;
con sono stati stipulati da e allo scadere CP_2 CP_5 Parte_3 dei precedenti contratti in essere, due contratti di locazione in data 2.1.2012.
La Corte deve, quindi, confermare l'esclusiva responsabilità delle proprietarie del compendio immobiliare per il venir meno dell'interesse di all'acquisto d'immobili destinati ad uso CP_1 industriale, invece che ad uso commerciale come promesso nel contratto preliminare, in quanto
è del tutto estranea ai risalenti abusi edilizi commessi dalla proprietà e, pertanto, è CP_2 irrilevante la sua iniziativa di presentare in data 21 dicembre 2018 la SCIA per lavori interni alle unità immobiliari, oggetto di formale locazione ad uso commerciale.
Ne consegue il rigetto del motivo d'appello.
8)- SULLA DOMANDA DI CONDANNA DI AL RISARCIMENTO DEL DANNO CP_1
A TITOLO DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO E AL RILASCIO DELL'IMMOBILE.
Gli appellanti affermano che al paragrafo VII Pag. 14, il Giudice di primo grado ha dichiarato infondata la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna appellante nei confronti di CP_1 ritenendo che la dichiarazione da parte dell'attrice alla Camera di Commercio dell'esistenza di un suo ufficio amministrativo presso il compendio immobiliare per cui è causa non è elemento sufficiente ad accertare l'occupazione effettiva da parte di degli spazi presso l'immobile, CP_1 né di identificare gli spazi in questione e le loro dimensioni ai fini della eventuale determinazione di un'indennità di occupazione.
Gli appellanti hanno quindi reiterato la domanda di condanna di al pagamento di una CP_1 somma a titolo di indennità di occupazione pari a € 46.000,00 annui in favore di Controparte_5 ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, dalla data di occupazione del 23/9/2005, ovvero dalla data di stipulazione del contratto preliminare del
5/7/2018 sino al rilascio effettivo dell'immobile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
Nel motivo d'appello fanno riferimento all'annotazione presso la CCIAA di una “unità locale” di all'indirizzo di Monza, via Borsa n. 23, per desumere che presso questa unità del CP_1 compendio oggetto del preliminare, svolga la propria attività imprenditoriale, così CP_1 occupandolo senza titolo, con conseguente obbligo di pagare alla proprietà un'indennità corrispondente a un canone locatizio di mercato. pagina 33 di 36 8.1- Al riguardo la Corte rileva che il Tribunale ha motivato il rigetto della domanda riconvenzionale di anche con la ragione “più liquida”, allegata in primo grado e ribadita in questa sede CP_5 da CP_1
“In ogni caso, come emerge dalla lettura dei contratti di locazione in atti (cfr.: doc. 24 dei convenuti), il subaffitto ovvero il comodato dei locali senza permesso scritto della locatrice sono possibili nel caso in cui essi avvengano a favore di società controllate, collegate o che abbiano soci in comune con la conduttrice. Le circostanze che precedono conducono già di per sé al rigetto della domanda. A ciò si aggiunga che pretendere il pagamento sia del canone dalla conduttrice
(pagamento che in comparsa conclusionale a pagina 10, ha confermato essere Parte_1 effettivamente avvenuto a seguito di mediazione, quanto meno per i locali nella sua titolarità) sia dell'indennità di occupazione dall'attrice in relazione ai medesimi locali è condotta idonea a determinare per le società convenute un'ingiustificata duplicazione di entrate”.
La Corte osserva che, in effetti, l'art. 4 dei contratti di locazione stipulati con prevede il CP_2 divieto per i conduttori di sublocare o cedere tutti o parte dei locali anche gratuitamente senza permesso scritto del locatore, ma con l'espressa specificazione: “Questo divieto non vale nel caso in cui il subaffitto e/o comodato e/o cessione dei locali venga effettuato a favore di società controllate, collegate o che abbiano soci in comune con il conduttore”, come nel caso di CP_1
Questo rilievo assorbente impone il rigetto del motivo d'appello, in quanto non risulta che CP_1 occupi un'unità immobiliare contro la volontà della conduttrice appartenente allo
[...] CP_2 stesso gruppo di imprese di e per questa occupazione ha percepito i CP_2 CP_16 canoni di locazione da CP_2
9)- SULLA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
PROCESSUALE E MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA DOMANDA di;
CP_1
10) - SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE SOMME VERSATE da CP_5 [...]
E A . Pt_12 CP_2
I motivi sub 9 e 10 devono essere respinti.
Dall'integrale rigetto dell'appello proposto da e conseguono, CP_5 Parte_1 infatti, la conferma della statuizione sulle spese di lite, correttamente emessa dal Tribunale in base al principio della soccombenza e il rigetto della domanda degli appellanti di restituzione delle somme pagate alle controparti in forza della sentenza di primo grado.
Da tutto quanto rilevato dalla Corte sui motivi d'impugnazione, consegue l'integrale rigetto dell'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante e socio Sig. e da quest'ultimo anche personalmente avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale.
pagina 34 di 36 C) – ha proposto appello incidentale al solo fine di ottenere- in caso di Controparte_3 conferma della sentenza di primo grado- che sia dichiarata la sua qualità di erede di Parte_2 con beneficio d'inventario e, per l'effetto, che la condanna disposta a suo carico sia limitata alla misura dei beni pervenuti come risultante dall'inventario prodotto sub 3.
Con la sentenza di primo grado e gli eredi di Parte_2 Parte_2
(quanto a questi ultimi, ciascuno in proporzione alla sua quota di eredità), sono stati condannati in solido tra loro a pagare a la complessiva somma di euro 400.000,00, oltre interessi;
in CP_1 primo grado, dopo la riassunzione del processo interrotto, gli eredi di sono rimasti Parte_2 contumaci;
nel presente grado si è costituita solo documentando sub 3 Controparte_3 di aver accettato l'eredità col beneficio d'inventario ed eccependo il conseguente limite di responsabilità per i debiti di . Sul merito dell'appello la difesa di si è Parte_2 CP_1
“rimessa”.
L'appello di dev'essere accolto, considerato che l'accettazione dell'eredità Controparte_3 con beneficio d'inventario integra una eccezione in senso lato, liberamente invocabile dalla parte e rilevabile d'ufficio dal giudice, in quanto tale non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Cass. Sez. Unite, Ordinanza interlocutoria n. 10531/2013).
Si dà atto che non ha formulato alcuna istanza di rimborso di spese processuali. CP_3
D)- Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali nelle cause riunite, si applica il principio della soccombenza e, pertanto, , Parte_2
e personalmente, Parte_1 Parte_1 [...] quest'ultima entro i limiti della responsabilità quale Controparte_4 Controparte_3 erede con beneficio d'inventario di devono essere condannati in solido fra loro a Parte_2 pagare le spese processuali in favore delle parti vittoriose e CP_1 CP_2
Le spese si liquidano, in base al valore, per le fasi di studio ed introduttiva in entrambe le cause secondo i parametri medi, per le fasi di trattazione e decisionale nelle cause riunite in favore di CP_1 secondo i parametri compresi fra il medio ed il massimo, in favore di secondo i
[...] CP_2 parametri medi anche per le fasi di trattazione e decisionale (tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta nella posizione sostanziale di terza chiamata in “manleva”); va escluso l'aumento del 30% richiesto nelle note spese di e per le fasi successive alla riunione “per CP_1 CP_2 presenza di più parti”, considerato che a abbandonato la difesa dopo la prima Parte_3
pagina 35 di 36 udienza di trattazione dinnanzi alla Consigliera Istruttrice. Dev'essere respinta la domanda di CP_1
volta ad ottenere limitatamente alla presente fase del giudizio la condanna degli appellanti al
[...] pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. in quanto, pur trattandosi di motivi d'appello del tutto infondati, la Corte non ravvisa i presupposti di tale responsabilità nella difesa degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo nelle cause riunite in epigrafe indicate, così provvede:
I- Nella causa R.G.N. 3310\2023 dichiara la nullità dell'atto d'appello per nullità della procura alla lite e per l'effetto dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 940/2023 pubblicata il 19/4/2023;
[...]
II- Nella causa R.G.N. 3263\2023 respinge integralmente l'appello proposto da
[...]
e da personalmente avverso la sentenza Parte_1 Parte_1 del Tribunale di Monza n. 940/2023, che conferma integralmente;
III- In accoglimento dell'appello incidentale proposto da dichiara che Controparte_3 per effetto della sua qualità di erede di con beneficio d'inventario, le statuizioni di Parte_2 condanna emesse nella sentenza del Tribunale di Monza n. 940/2023 nei sui confronti quale erede di sono limitate al valore dei beni oggetto dell'inventario; Parte_2
IV- Condanna Parte_2 [...]
e personalmente, Parte_1 Parte_1 Controparte_4 quest'ultima entro i limiti della responsabilità quale erede con beneficio Controparte_3
d'inventario di in solido fra loro a pagare le spese processuali che liquida in favore Parte_2 di in € 66.103,00 per compenso oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, CPA CP_1 ed IVA se dovuta, in favore di in € 55.905,00 oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. CP_2
55\2014, CPA ed IVA se dovuta;
V- Respinge la domanda di di condanna delle parti appellanti ex art. 96 c.p.c.; CP_1
VI- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di Parte_2
, e
[...] Parte_1 Parte_1 personalmente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13
[...] co 1 quater D.M. 115/2002 come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio in data 14 maggio 2025.
Presidente Rel. Est.
Margherita Monte pagina 36 di 36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Margherita Monte Presidente Rel. Est.
Dott. Anna Mantovani Consigliere
Dott. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite R.G.A. N. 3263/2023 e N. 3310/2023, promosse in grado d'appello
DA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore e socio (C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(C.F ) anche personalmente, con il patrocinio dell'Avv.
[...] C.F._1
MELILLO CLAUDIA, dell'Avv. CEPELLI CAMILLA e dell'Avv. CEPELLI CAMILLA-
APPELLANTI nella causa N. 3263/2023
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI nella causa R.G.N. 3310/2023
DA
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_2 con l'avv. Marcella Coccanari-
APPELLANTE nella causa R.G.N. 3310/2023
APPELLATA nella causa R.G.N. 3263/2023
CONTRO
C.F. P.I. ), con l'avv. Matteo Pizzi- CP_1 P.IVA_3 P.IVA_4
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE in entrambe le cause
C.F. e P.IVA ), con l'avv. Angelo Catenacci CP_2 P.IVA_5
APPELLATA in entrambe le cause pagina 1 di 36
(C.F. ), con l'avv. Roberta Crespi- Controparte_3 C.F._2
APPELLATA nella causa R.G.N. 3263/2023 INTERVENUTA nella causa R.G.N.
3310/2023
(C.F. ), contumace- Controparte_4 C.F._3
APPELLATO nella causa R.G.N. 3263/2023
Aventi ad oggetto: vendita beni immobili, sulle seguenti:
CONCLUSIONI nelle cause riunite NRG. 3263/2023 + NRG. 3310/2023
- e Parte_1 Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, quale giudice dell'impugnazione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, pertanto, in riforma totale della sentenza n. 940/2023 del Tribunale di Monza, accogliere le conclusioni di cui al primo grado e disporre come segue. IN VIA PREGIUDIZIALE 1) ordinare a l'integrazione del contraddittorio nel Parte_3 procedimento di appello n. R.G. 3310/2023 nei confronti del Sig. in qualità di erede Controparte_4 del Sig. in quanto litisconsorte necessario e parte del procedimento di primo grado;
IN VIA Parte_2 PRELIMINARE PROCESSUALE 2) dare atto dell'intervenuta rinuncia di all'eccezione di intervenuta CP_2 decadenza dal diritto di chiamata in causa sollevata dalla stessa nel procedimento di primo grado;
in subordine, rigettare la suddetta eccezione, stante l'infondatezza della stessa come esposto in atti;
3) dare atto dell'intervenuta rinuncia di all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla stessa conseguentemente CP_2 dell'intervenuta rinuncia di alla richiesta di estromissione dal giudizio, proposta dalla medesima società CP_2 nel procedimento di primo grado;
in subordine, rigettare la suddetta eccezione, stante l'infondatezza della CP_2 stessa come esposto in atti;
NEL MERITO 4) rigettare tutte le domande della società nei confronti di CP_1
in quanto tutte integralmente infondate in fatto e in diritto, per le tutte le motivazioni in atti;
5) CP_5 rigettare tutte le domande della società nei confronti di in quanto tutte integralmente CP_2 CP_5 infondate in fatto e in diritto, per le tutte le motivazioni in atti;
6) rigettare l'appello incidentale promosso da CP_1[... con comparsa di risposta dell'11/4/2024, in quanto infondato in fatto e in diritto;
7) rigettare la domanda di di condanna di e del Sig. al pagamento di una ulteriore somma ex
CP_1 CP_5 Parte_1 art. 96, 3 c. c.p.c.; 8) rigettare tutte le domande subordinate di stante la nullità e/o invalidità e/o
CP_1 inammissibilità e comunque inefficacia dell'atto di citazione di primo grado per omissione e assoluta incertezza e CP_ indeterminatezza delle domande proposte da come meglio esposto in atti;
9) rigettare la nuova domanda formulata da all'udienza del 16/12/2021 nel giudizio di primo grado con relativo deposito di foglio
CP_1 separato, stante l'inammissibilità, improcedibilità e comunque infondatezza per le motivazioni esposte in atti;
IN VIA SUBORDINATA 10) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di di condanna di
CP_1 a corrispondere il doppio della caparra a previo rigetto delle difese di stante la CP_5 CP_1 CP_2 infondatezza delle stesse, condannare in persona del suo l.r.p.t., quale soggetto che ha posto in essere gli CP_2 abusi/ difformità contestate da al risarcimento dei danni per l'importo che sarà chiamata a
CP_1 CP_5 corrispondere a ovvero nell'importo complessivo di € 200.000,00 corrispondente al doppio della caparra
CP_1 richiesto da a ovvero, in ragione della domanda subordinata di restituzione, nell'importo di
CP_1 CP_5
€ 100.000,00 richiesta da ovvero nella diversa somma indicata dal Giudice e, in ogni caso con gli CP_1 eventuali interessi liquidati in favore di 11) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di CP_1 recesso di condannare in relazione al comportamento della stessa da cui è scaturita CP_1 CP_2 CP_2 la mancata stipulazione del contratto definitivo di compravendita, al risarcimento del danno in favore di pari al prezzo di vendita di cui al contratto preliminare di compravendita del 5/7/2018, Controparte_5 nell'importo di € 834.000,00 in favore di così come esposto in atti;
In accoglimento di quanto CP_5 richiesto in primo grado IN VIA RICONVENZIONALE 12) accertare e dichiarare che il comportamento di CP_1[... integra gli estremi dell'inadempimento persistente e di non scarsa importanza, tale da legittimare il recesso, così come esercitato con lettera del 28/7/2020, da ex art. 1385 comma 2° c.c. e la ritenzione da CP_5 parte di della caparra confirmatoria versata pari a € 100.000,00; 13) condannare in persona CP_5 CP_1 del suo l.r.p.t., al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione pari a € 46.000,00 annui in favore di ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, dalla data di Controparte_5
pagina 2 di 36 occupazione del 23/9/2005, ovvero dalla data di stipulazione del contratto preliminare del 5/7/2018 sino al rilascio effettivo dell'immobile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
IN OGNI CASO 14) condannare alla restituzione a degli importi di € 200.000,00 a titolo somma capitale, CP_1 CP_5 di € 40.562,47 a titolo di interessi art. 1284 1 comma e 4 comma c.c. e di € 66.299,18 a titolo di spese e compensi di lite, oltre interessi dalla data di versamento del 12/5/2023 sino alla data di restituzione;
15) condannare CP_2[... alla restituzione a l'importo di € 63.869,73 a titolo di spese e compensi di lite oltre interessi CP_5 dalla data di versamento del 12/5/2023 sino alla data di restituzione;
16) condannare al pagamento in CP_1 favore di delle competenze di lite, spese forfettarie art. 2 DM 55/2014 e succ. modif. e integraz., CP_5 oltre oneri accessori di legge (CPA e IVA secondo le aliquote vigenti al momento del pagamento), sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio d'appello, con ogni dovuta valutazione del comportamento processuale anche con un aumento negli importi massimi tariffari, oltre ad un aumento del 30% del compenso in virtù dell'art 4 comma 1bis DM 55/2014 (collegamenti ipertestuali;
17) condannare per responsabilità aggravata ai CP_1 sensi e per gli effetti dell'art. art. 96, 3 c. cpc. in favore di 18) condannare al pagamento CP_5 CP_1 delle competenze di lite, spese forfettarie art. 2 DM 55/2014 e succ modif. e integraz., oltre oneri accessori di legge (CPA e IVA secondo le aliquote vigenti al momento del pagamento), del primo grado di giudizio e del presente grado d'appello in favore della terza chiamata in causa IN VIA ISTRUTTORIA Accertare e dichiarare CP_2 che non ha assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. e come tale è decaduta;
Dichiarare CP_1 inammissibili e comunque rigettare: * i capitoli di prova formulati nell'atto di citazione e nella memoria art. 183 6 c. n. 2 cpc di anche per violazione dell'art. 244 c.p.c., per tutte le motivazioni esposte in atti;
nella CP_1 denegata ipotesi di ammissione, ammettere i capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183 6 c. n. 2 c.p.c.; nonché rigettare la richiesta di di ammissione a prova contraria così come formulata nella memoria art. CP_1 183 6 c. n. 3 c.p.c.; * i capitoli di prova di di cui alla comparsa di costituzione e alla memoria art. 183 6 CP_2 c. n. 2 c.p.c., per tutte le motivazioni esposte in atti;
nella denegata ipotesi di ammissione, ammettere i capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183 6 c. n. 2 c.p.c.; * la richiesta di CTU meramente esplorativa e generica formulata da e da oltre a dichiarare, rispetto a quest'ultima, la carenza di interesse, per tutte le CP_1 CP_2 motivazioni esposte in atti;
* la richiesta di ordine di esibizione artt. 210 e 213 c.p.c. formulata da per CP_2 tutte le motivazioni esposte in atti;
* la richiesta ex art. 118 c.p.c. formulata da e da per tutte le CP_1 CP_2 motivazioni esposte in atti. Dare atto dell'intervenuta rinuncia da parte di della richiesta di ordine di CP_1 esibizione ex art. 210 c.p.c. (cfr. pag. 43 della comparsa di costituzione n. R.G. 3263/2023 e pag. 32 della comparsa di costituzione n. R.G. 3310/2023); ➢ Espungere dal giudizio tutti i documenti depositati dalle controparti successivi alla data del 7/7/2020 ovvero del 28/7/2020, in quanto irrilevanti ovvero estranei rispetto all'oggetto di causa, ivi inclusi quelli depositati con la nota del 23/5/2022 da così come esposto negli atti di causa;
➢ CP_1 Dichiarare ammissibili e, conseguentemente, ammettere i documenti da doc. o) a doc. t) depositati con nota di deposito del 30/4/2024 e con nota di deposito del 5/2/2025, oltre ai documenti depositati con atto di citazione relativi all'avvenuto pagamento del dovuto in ottemperanza della sentenza di primo grado, in quanto documentazione di formazione successiva al procedimento di primo grado e rilevanti per la decisione del presente giudizio di impugnazione”.
- in persona del sig. nella Parte_2 Controparte_4 causa NRG. 3310/2023: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 940/2023 emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, Giudice Dott. Davide De Giorgio, nell'ambito del giudizio N.R.G.
9223/2020 depositata in cancelleria in data 19/04/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”;
- “voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e re- CP_1 spinta, previe tutte le statuizioni e le declaratorie del caso, così g i u d i c a r e - Con riferimento all'appello proposto da (n. 3310 R.G. 2023): IN VIA PREGIUDIZIALE, accertare e dichiarare la nullità, Parte_3 improcedibilità, e/o inammissibilità dell'appello proposto da (n. 3310 R.G. 2023), a fronte Parte_3 della nullità della procura depositata in atti dalla parte appellante, rilasciata per il solo primo grado di giudizio, senza alcun riferimento all'eventuale fase di gravame. IN VIA PRELIMINARE e gradata, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della sopra esposta eccezione formulata in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da (n. 3310 R.G. 2023), per assoluta carenza, Parte_3 nell'atto introduttivo avversario, dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. IN VIA PRELIMINARE e ulteriormente gradata, per il denegato caso in cui non si ri-tenga di procedere con le declaratorie di nullità, improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello, come sopra richieste in via pregiudiziale/preliminare, assumere ogni opportuna pagina 3 di 36 statui-zione con riguardo alla regolare e corretta costituzione del contraddittorio, rilevata la omessa vocatio in ius, da parte dell'appellante (n. 3310 R.G. 2023), degli eredi del OR Parte_3 Parte_2 convenuto in primo grado. - Con riferimento a entrambi gli appelli ex adverso proposti, sia da e Controparte_5 dal OR (n. 3263 R.G. 2023), sia da (n. 3310 R.G. 2023), quanto a Parte_1 Parte_3 quest'ultimo gravame, per il solo denegato e non creduto caso di mancato accoglimento delle sopra esposte eccezioni formulate in via pregiudiziale/preliminare: NEL MERITO, - rigettare integralmente entrambi gli appelli ex adverso proposti, sia da e dal OR (n. 3263 R.G. 2023), anche in via Controparte_5 Parte_1 incidentale (nell'ambito del gravame n. 3310 R.G. 2023), sia da (n. 3310 R.G. 2023) in Parte_3 quanto privi di ogni fondamento, in fatto e in diritto;
- confermare la sentenza n. 940/2023 resa dal Tribunale di
Monza in data 15.04.2023, se del caso integrandone e/o modificandone parzialmente la sola parte motiva, in virtù dell'appello incidentale svolto come in premessa;
- ferme tutte le declaratorie e statuizioni assunte dal giudice di prime cure, in riferimento alla accertata e dichiarata legittimità del recesso esercitato da e conseguente CP_1 con-danna delle parti convenute alla restituzione del doppio delle caparre confirmatorie a suo tempo percepite, oltre agli interessi come indicati in sentenza e alla refusione delle spese, condannare altresì le società promittenti venditrici, in via tra loro solidale, al pagamento in favore di di una ulteriore somma equitativamente CP_1 determinata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. Sempre NEL MERITO, in via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di modifica, per qualsivoglia motivo, della parte dispositiva della sentenza impugnata, con revoca della statuizione assunta circa la accertata legittimità del recesso esercitato da e conseguenti condanne ivi statuite a carico delle parti convenute, alla restituzione del doppio delle CP_1 caparre confirmatorie a suo tempo percepite, e relativi interessi: - accertare e dichiarare il contratto preliminare sottoscritto in data 05 luglio 2018 per cui è causa come privo di qualsivoglia giuridico effetto, vuoi per annullamento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1427 e segg. c.c., vuoi accertandone e dichiarandone la intervenuta estinzione, secondo il disposto di cui all'art. 1256 c.c., vuoi accertandone e dichiarandone la risoluzione, per eccessiva onerosità sopravvenuta e/o impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1463 e segg. c.c., ovvero a fronte e in con-siderazione delle reciproche domande svolte dalle parti, di accertamento della legittimità del recesso dalle stesse esercitato, vuoi ancora sulla scorta di qualsivoglia ulteriore elemento/istituto ravvisabile dall'Ill.mo Organo Giudicante nell'ambito dei propri ampi poteri istruttori e decisionali;
- condannare la società e gli eredi del Parte_4 Parte_2 defunto OR (ciascuno in proporzione alla sua quota ereditaria), in via tra loro solidale, al Parte_2 pagamento in favore di dell'importo di € 200.000,00, corrispondente alla caparra confirmatoria CP_1 percepita dalla società all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare per cui è causa, Parte_3 e/o di quell'altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
- condannare la società
e il OR in via tra loro solidale, al pagamento in favore Controparte_6 Parte_1 Parte_1 di dell'importo di € 100.000,00, corrispondente alla caparra confirmatoria percepita dalla società CP_1 all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare per cui è causa, e/o di quell'altra somma Controparte_5 ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo. Ancora NEL MERITO, si rimette alle CP_1 statuizioni dell'Ecc.ma Corte adita, con riferimento alla domanda svolta dalla ORa di Controparte_3 accertamento e declaratoria della propria qualità di erede con beneficio di inventario del defunto OR
[...]
convenuto in primo grado, respinta in ogni caso qualsivoglia pretesa avanzata, nei confronti di Pt_2 [...]
di condanna alla refusione delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: I) ammettere se del caso l'appellata CP_1 a provare, per testi, le circostanze di cui ai capitoli di prova sub nn. da 1) a 8) articolati nell'ambito della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. depositata in primo grado, datata 30.03.2022, con i testi ivi indicati. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso articolati, si insiste (come già richiesto nell'ambito della memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. depositata in primo grado) per essere abilitati alla prova contraria, con i testi indicati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. II) disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio – con contestuale ordine ex art. 118 c.p.c., rivolto alle società di Tarabini Dino e Tessilmonza Parte_3 s.s. di e/o a qualsivoglia soggetto terzo nella disponibilità delle unità immobiliari de quo, di Parte_1 consentire ogni conseguente ispezione dei luoghi necessaria allo scopo - volta ad accertare e descrivere la sussistenza delle irregolarità/difformità tra lo stato di fatto e le risultanze catastali rilevate dalla parte attrice (cfr. pagg.
3-4 atto di citazione e schede catastali prodotte sub docc.6-9, nonché memoria di parte attrice ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., pag. 10 punto 7), concernenti in particolare e più in dettaglio, salvo ovviamente ogni ulteriore verifica/approfondimento demandato al nominando CTU: con riguardo alla scheda catastale sub. doc. 6, suddivisioni interne, non indicate nelle risultanze catastali, presenti al piano interrato;
con riguardo alla scheda catastale sub doc. 7, di nuovo presenza nel piano interrato di suddivisioni interne non indicate nelle risultanze catastali, oltre a destinazione di parte degli spazi a uffici e laboratori, mentre la scheda catastale indica uno spazio unico adibito a magazzino;
con riguardo alla scheda catastale sub doc. 8, intero spazio al piano primo risultante al catasto come area unica a uso deposito, con presenza invece, nello stato di fatto, di pareti divisorie, e destinato altresì a ufficio;
con riguardo alla scheda catastale sub doc. 9, presenza al piano interrato di suddivisioni interne, ancora una volta non indicate al catasto IN OGNI CASO, condannare le parti appellanti a rifondere all'appellata le spese di lite e i compensi di avvocato del presente grado di giudizio, per entrambi i gravami, oltre accessori di legge 15% rimborso forfetario, 4% Cpa e Iva 22%, come per legge”.
pagina 4 di 36 - : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e CP_2 respinta, premessi tutti gli accertamenti utili e necessari e le statuizioni e declaratorie del caso, così giudicare IN VIA PRELIMINARE - dichiarare l'appello di mprocedibile e/o inammissibile a Parte_3 fronte della nullità e/o inesistenza della procura alle liti conferita al difensore;
- in subordine a quanto precede, dichiarare l'appello avversario inammissibile perché privo dei presupposti di cui all'art. 342 c.p.c. NEL MERITO
- nell'ipotesi di non accoglimento delle eccezioni preliminari che precedono, per tutto quanto argomentato e dedotto a difesa da rigettare integralmente l'appello proposto da n CP_2 Parte_3 quanto del tutto infondato in fatto e diritto e confermare l'impugnata sentenza n. 940/2023 del Tribunale di Monza pubblicata il 19.04.2023, rep. N. 1759/2023. - per tutto quanto argomentato e dedotto a difesa da CP_2 rigettare integralmente l'appello proposto da dal OR anche in Controparte_5 Parte_1 via incidentale in quanto del tutto infondato in fatto e diritto e confermare l'impugnata sentenza n. 940/2023 del
Tribunale di Monza pubblicata il 19.04.2023, rep. n. 1759/2023. - si rimette all'Ecc.ma Corte d'Appello ogni decisione in riferimento alla richiesta della ORa erede del OR Controparte_3 [...] non costituita in primo grado dopo la riassunzione del giudizio, di accertamento della sua qualità di Pt_2 erede con beneficio d'inventario come da atto depositato nel giudizio di appello, con rigetto di qualsivoglia domanda nei confronti di ivi inclusa quella di pagamento delle spese di lite. - respingere in ogni caso CP_2 tutte le domande formulate nei confronti di da chiunque proposte perché infondate in fatto ed in diritto, CP_2 assolvendo la stessa dalle domande avversarie. IN VIA ISTRUTTORIA con ogni consentita riserva di legge: - preliminarmente, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e/o rilevanza da parte dell'Ill.mo Collegio della produzione documentale di cui ha dato atto all'udienza del 06.02.2025, già contestata da Controparte_5
non autorizzata dal Consigliere Istruttore salva “ogni diversa decisione del collegio”, ammettere
CP_2 [...] a produrre il documento “I” (PEC del 25.10.2024 da avv. Catenacci a avv. Melillo), versato in atti da parte
CP_2 di con nota di deposito del 10.02.2025; - ammettere a provare per testi e per interpello del
CP_2 CP_2 OR le circostanze articolate da sub capitoli di prova da A) a Y) nella propria Parte_1 CP_2 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. del 10 marzo 2022, con i testi ivi indicati. - ammettersi se del caso CTU tecnica volta all'accertamento della consistenza delle irregolarità e/o difformità degli immobili e/o parti di immobili che non sono oggetto di locazione a perché in possesso delle proprietarie
CP_2 [...]
vvero locate a terzi, rispetto alle quali l'attrice e hanno Parte_3 Controparte_5 CP_2 opposto difformità tra lo stato di fatto e le corrispondenze catastali (cfr. pagg. 10 e 11 comparsa costituzione e risposta in primo grado di nonché pagg. 6 e 7 memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. di CP_2 [...]
con riferimento ai docc. da 6 a 9 prodotti dall'attrice); - nel caso, ai fini dell'espletamento dell'invocata CP_2 CTU, ordinare ex art. 118 c.p.c. a d a vvero ai terzi che Parte_3 Controparte_5 ne abbiano la disponibilità, di consentire l'ispezione degli immobili del complesso immobiliare di via Borsa/via
Galilei, in Monza, oggetto di causa, non locati a - ordinare a e CP_2 Parte_3 ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di atti, documenti, diffide, scambi di corrispondenza con il Controparte_5 Comune di Monza, inerenti al contenzioso amministrativo con la P.A., relativo al compendio immobiliare di via Borsa/via Galilei, in Monza;
- ordinare al Comune di Monza ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di atti, documenti, diffide, corrispondenza con le controparti relativi al contenzioso amministrativo con Controparte_7
e/o, ex art. 213 c.p.c., che siano richieste informazioni scritte all'amministrazione
[...] Controparte_5 inerenti predetto contenzioso. IN OGNI CASO: - con vittoria in favore di di competenze e spese di lite CP_2 oltre al rimborso per spese generali in misura del 15%, ad IVA e CPA ed accessori come per legge”.
DOMENICA “ACCERTARE E DICHIARARE, per tutti i motivi di fatto e diritto E_1 Email_2 esposti in atti, che la È erede con beneficio d'inventario del sig. Parte_5 [...]
per l'effetto, in caso di conferma totale o parziale della sentenza di primo grado e comunque in caso di Pt_2 condanna a suo carico, disporne la soccombenza limitatamente alla misura dei beni pervenuti come risultante da inventario. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre iva e cpa e rimborso forfetario delle spese generali al 15% ex dm 55/2014. IN VIA ISTRUTTORIA: Si fa espressa riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1)- Sintesi dei fatti- Il primo grado di giudizio.
L'attrice attuale appellata, ha adito il Tribunale di Monza, allegando di avere stipulato in CP_1 data 5 luglio 2018 un contratto preliminare col quale si era obbligata ad acquistare da
[...]
(di seguito per brevità unità Parte_2 Parte_3 immobiliari a destinazione commerciale site nel complesso ubicato in Monza, con accessi da via pagina 5 di 36 Emilio Borsa n. 23 e da via Galileo Galilei n. 36, per il prezzo di euro 2.460.000,00 e da
[...]
(di seguito altre unità immobiliari a Parte_1 CP_5 destinazione commerciale site nello stesso complesso, per il prezzo di euro 834.000,00; a titolo di caparra confirmatoria aveva corrisposto a la somma di euro 200.000,00 e a Parte_3 la somma di euro 100.000,00. Alcune delle unità immobiliari risultavano locate a CP_5 [...]
facente parte del medesimo gruppo societario di L'attrice ha allegato che il CP_2 CP_1 contratto definitivo non aveva potuto essere stipulato nel termine pattuito del 31 dicembre 2018 a causa di problemi insorti con riferimento alla situazione catastale e alla destinazione del compendio immobiliare oggetto del preliminare;
in particolare, in prossimità della data fissata per l'atto definitivo di compravendita il Comune di Monza, nell'ambito di una pratica edilizia riguardante opere interne su talune delle unità immobiliari presentata in data 21 dicembre 2018 dalla conduttrice contestava alle parti promittenti venditrici la circostanza che tali unità immobiliari e CP_2 più in generale l'intero complesso immobiliare, risultava essere stato a suo tempo edificato, non con destinazione a uso commerciale, bensì con destinazione a uso industriale, come emergeva dalle licenze rilasciate dal Comune di Monza. A fronte della contestazione di natura urbanistica sollevata dal Comune, le promittenti venditrici avevano cercato di persuadere che il rilievo CP_1 mosso dall'Amministrazione Comunale fosse privo di fondamento e di conseguenze pregiudizievole in quanto, in concreto, l'immobile era da sempre stato utilizzato, per decenni, per l'esercizio di attività di natura commerciale, senza che mai fossero state sollevate contestazioni di sorta e, anzi, in conformità a tutte le autorizzazioni / certificazioni / nulla osta, rilasciati a vario titolo nel corso degli anni da parte delle Autorità Competenti in favore delle promittenti venditrici o di loro danti causa. Nei primi mesi dell'anno 2019 le promittenti venditrici chiedevano quindi a di pazientare il tempo necessario per la sistemazione di ogni problematica insorta, CP_1 premurandosi di depositare al Comune di Monza, in data 20.05.2019, l'autocertificazione n. 321/19
a mezzo della quale nuovamente e tentavano di sostenere anche Parte_3 CP_5 dinnanzi all'Ente Comunale “come la dicitura negli originali permessi di costruire di “edificio industriale” fosse stata “erroneamente indicata” da parte del Progettista”, ribadendo l'uso del fabbricato ad attività commerciale. Negli mesi successivi e informavano Parte_3 CP_5 del fatto che erano in corso nuovi confronti con l'Amministrazione Comunale;
l'esito CP_1 del confronto era stato negativo, in quanto il Comune di Monza aveva manifestato alle promittenti venditrici l'intendimento di non recedere dalla contestazione, giungendo sino a quantificare verbalmente, su espressa richiesta delle promittenti venditrici, in circa € 800.000,00 gli oneri dovuti al fine di regolarizzare eventualmente la problematica insorta, mediante modifica della destinazione d'uso dei cespiti oggetto della futura compravendita, da industriale a commerciale, così da renderli conformi a quanto promesso in vendita. preso atto di tale situazione, in data 21.02.2020 CP_1
pagina 6 di 36 aveva manifestato disponibilità e “un atteggiamento quanto mai conciliativo”, inviando una comunicazione alle società promittenti venditrici, con la quale proponeva due ipotesi alternative: di procedere immediatamente alla restituzione della sola caparra confirmatoria a suo tempo versata, per il complessivo ammontare di € 300.000,00 con contestuale risoluzione consensuale del preliminare oppure di posticipare ulteriormente la data per la stipulazione del rogito, “ove infine realizzabile”, sino al 30.06.2020, con applicazione sulla caparra d'interessi per il ritardo nella misura del 5% annuo. In data 27 febbraio 2020 e avevano risposto a Parte_3 CP_5 questa comunicazione del 21.02.2020, contestandola e sostenendo che la situazione di “stallo” CP_ venuta a crearsi con il Comune di Monza, era dovuta alla presentazione della da parte di CP_2 per la realizzazione di opere interne a talune unità all'interno dell'edificio, circostanza questa
[...] del tutto irrilevante rispetto alla contestazione del Comune riguardante la grave irregolarità urbanistica per la corretta destinazione d'uso dell'immobile. In questa situazione e a causa degli onerosi costi previsti per la risoluzione della questione col Comune, aveva comunicato il CP_1 recesso dal contratto preliminare in data 7 luglio 2020 con richiesta di pagamento del doppio della caparra, in quanto era venuto meno qualsivoglia interesse alla conclusione della compravendita a seguito della insorgenza della problematica in esame, essendosi eterminata all'acquisto CP_1 delle unità immobiliari solo ed esclusivamente a fronte della loro destinazione commerciale garantita dalle promittenti venditrici, certificata dalla categoria catastale D/8 con cui le unità risultavano censite, comprovata ulteriormente dall'uso cui le stesse erano destinate da parte delle promittenti venditrici, sia direttamente, sia per il tramite di conduttori, tra i quali CP_2
L'attrice ha dunque citato in giudizio le due promittenti venditrici, nonché personalmente Parte_2
e , legali rappresentanti delle società, per ottenere l'accertamento della
[...] Parte_1 legittimità del recesso esercitato da con condanna delle controparti al pagamento del CP_1 doppio della caparra ex art. 1385 c.c. o, in subordine, l'accertamento della sopravvenuta inefficacia del contratto preliminare a vario titolo, con condanna delle controparti alla restituzione della caparra versata.
Le parti convenute personalmente e Parte_3 Parte_2 CP_5 personalmente si sono costituite in primo grado, replicando- in sintesi- che le Parte_1 società sono proprietarie pro quota del compendio immobiliare, Parte_3 CP_5 oggetto del preliminare, “dove esercitano da sempre l'attività commerciale”, “La storia dell'attività commerciale della famiglia risale al 1880 quando l'attività veniva svolta in Valtellina e successivamente in Monza dal Pt_1
1921”, i Signori legali rappresentanti delle società convenute, “hanno da sempre esercitato Pt_1
l'attività di commercio all'ingrosso e, in seguito, al dettaglio”; “La conferma della qualificazione commerciale nei titoli edilizi, che si sono susseguiti, e sull'autorizzazione ad uso commerciale del magazzeno autorizzato nel 1960 venivano chiaramente riportate nella planimetria di raffronto (doc. 09), che raffigura visivamente come l'originario pagina 7 di 36 titolo già prevedesse la funzione commerciale.
7. Ebbene, se l'uso ufficialmente autorizzato era quello commerciale e
l'uso praticato è sempre stato quello commerciale, prima all'ingrosso e poi al dettaglio, (entrambe modalità comprese nella funzione commerciale), l'uso praticato è sempre stato conforme a quello autorizzato” (pag. 2, 3 comparsa di costituzione e risposta). Dopo la stipulazione del contratto preliminare, la conduttrice CP_2 aveva presentato in data 21.12.2018 presso il Comune di Monza segnalazione di inizio attività
(SCIA) e, successivamente, altre due pratiche SCIA, n. 85/2019 in data 18/02/2019 e n. 321/2019 in data 21/05/2019, nelle quali si faceva riferimento ad opere da realizzare (soppalco e interventi inerenti alla divisione interna), in realtà già realizzate da senza autorizzazione della CP_2 proprietà. L'indicazione della data del 31/12/2018 per stipulare il contratto definitivo di vendita era meramente formale e nel frattempo si era prontamente attivata per Parte_3 acquisire la proprietà del mapp. 302 sub 703, come previsto nel contratto preliminare;
le società convenute più volte avevano invitato a procedere con la stipulazione del contratto di CP_1 vendita. Per tutta risposta in data 7/7/2020 aveva comunicato “la volontà di recesso dal CP_1 contratto preliminare per Vostro inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.” e, tuttavia, con atteggiamento contradditorio, aveva poi inviato la lettera del 20/7/2020 nella quale dichiarava:
“confermiamo la nostra disponibilità, come da Voi richiesto, a ulteriormente posporre al
31/10/2020 la data entro la quale stipulare l'atto definitivo di vendita dell'immobile” sotto la condizione sospensiva che dal 1/3/2020 al 31/10/2020 o alla precedente data in caso di stipula prima del suddetto termine, le promittenti venditrici rinunciassero al pagamento dei canoni di affitto e delle spese condominiali in base ai contratti di locazione stipulati in data 2/1/2012 con
Le società convenute con lettera del 28/7/2020 del legale di fiducia, davano riscontro CP_2 alle lettere di del 7/7/2020 e del 20/7/2020, evidenziando che avevano dato piena CP_1 disponibilità a procedere alla stipulazione del contratto di compravendita “come ampiamente prospettato nel corso della riunione del 6/3/2020”, tanto che erano in attesa di fissazione di incontro con il Notaio e che il silenzio e la comunicazione del 7/7/2020 di “non possono CP_1 che intendersi quali rifiuto a stipulare l'atto definitivo, da cui ne scaturisce il Vostro inadempimento contrattuale con pieno diritto delle nostre assistite di recedere dal contratto preliminare di compravendita e ritenere la caparra confirmatoria”. In data 31/7/2020 il legale di fiducia di CP_1 comunicava la volontà di recedere dal contratto preliminare a fronte dell'inadempimento delle
[...] parti promittenti venditrici, con richiesta del doppio della caparra confirmatoria. Le convenute hanno affermato, nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, che “alla data di recesso di del 7/7/2020, richiamato e confermato con successiva lettera del 31/7/2020 e a CP_1 tutt'oggi, nessun ordine di natura precettiva o sanzionatoria è stato notificato alle società convenute da parte del Comune di Monza circa una presunta “illegittima destinazione d'uso, o difformità/irregolarità dei beni” che possa anche solo in parte legittimare il recesso di , CP_1
pagina 8 di 36 l'immobile “è provvisto di regolare licenza conforme all'uso o, comunque ad ogni effetto non è sanzionabile, pertanto può essere immediatamente e regolarmente compravenduto”, “In particolare, poiché controparte paventa una somma di 800.000,00 € che potrebbe dovere pagare, per le sanzioni pecuniarie, queste ultime non possono essere imputate al proprietario attuale che non ha commesso l'abuso, quale sarebbe l'attrice”
(pag. 22 comparsa di costituzione e risposta). Le parti convenute hanno chiesto, pertanto, il rigetto delle domande avversarie e in via riconvenzionale hanno formulato domanda di accertamento della legittimità del recesso esercitato dalle promittenti venditrici con diritto di ritenzione della caparra confirmatoria e domanda di condanna di al pagamento di un'indennità per l'illegittima CP_1 occupazione del compendio immobiliare per cui è causa senza l'autorizzazione delle proprietarie.
Le convenute hanno chiamato in causa chiedendo di essere garantite dalla stessa per CP_2 il caso di soccombenza e di essere risarciti dei danni, in misura corrispondente al prezzo di vendita degli immobili. ha chiesto il rigetto delle domande avversarie. CP_2
A seguito dell'interruzione per la morte del convenuto , in primo grado il processo Parte_2
è stato riassunto fra le altre parti originarie e nei confronti degli eredi del convenuto defunto, tra cui nella sua duplice qualità di legale rappresentante della Controparte_4 Parte_2
ed erede di .
[...] Parte_2
1.1- Con la sentenza n. 940/2023 pubblicata il 19/4/2023 il Tribunale di Monza ha così statuito:
“
1. in accoglimento della domanda di accertata la legittimità del recesso della stessa dal contratto CP_1 preliminare per cui è causa per inadempimento delle promittenti venditrici, condanna: - Parte_2
e gli eredi di (quanto a questi ultimi, ciascuno in proporzione alla sua quota di eredità), in
[...] Parte_2 solido tra loro, a pagare a la complessiva somma di euro 400.000,00, oltre interessi nella misura di CP_1 cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del 7 luglio 2020 al 27 novembre 2020 e nella misura di cui all'art.
1284, comma 4, c.c. dalla data del 28 novembre 2020 al saldo;
- Controparte_9
in solido tra loro, a pagare a la complessiva somma di euro
[...] Parte_1 CP_1
200.000,00, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del 7 luglio 2020 al 27 novembre 2020 e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 28 novembre 2020 al saldo;
2. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
3. condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere
a le spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.756,33 per anticipazioni ed euro 53.398,60 CP_1 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge;
4. condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere
a le spese processuali, che liquida in complessivi euro 53.398,60 per compensi, oltre 15% spese CP_2 forfettarie ed accessori di legge”.
2)- LA FASE D'APPELLO.
2.1- CAUSA RG 3263\2023.
in persona del legale rappresentante e socio Parte_1
Sig. e quest'ultimo anche personalmente, hanno impugnato la sentenza per i Parte_1
pagina 9 di 36 seguenti motivi: I. insussistenza dei presupposti del recesso di e della richiesta del doppio CP_1 della caparra – infondatezza;
II. insussistenza di un termine essenziale riconosciuto da giudice di primo grado – insussistenza di un asserito concetto di “rilevanza” – insussistenza di un asserito concetto di “rilevanza” e “eccedente la normale tollerabilità” – carenza probatoria di in CP_1 merito alla utilità / interesse del contratto dopo la decorrenza del termine non essenziale indicato nel contratto preliminare;
III. insussistenza di un presunto inadempimento in capo a CP_5
e al sig. IV. sul legittimo diritto di recesso dal contratto e ritenzione della caparra Parte_1 da parte di v. nullità per omissione e assoluta incertezza delle domande Controparte_5 subordinate formulate da VI. inammissibilità, improcedibilità e infondatezza della CP_1 nuova domanda formulata da all'udienza del 16.12.2021; VII. sulla infondatezza delle CP_1 eccezioni sollevate da sulla condanna di al risarcimento del danno in caso di CP_2 CP_2 accoglimento delle domande di VIII. sulla domanda di condanna di al CP_1 CP_1 risarcimento del danno a titolo di occupazione senza titolo e al rilascio dell'immobile; x. sulla domanda di restituzione somme versate da a e Gli appellanti Controparte_5 CP_1 CP_2
e hann citato, quindi, dinnanzi alla Corte d'Appello CP_5 Parte_1 CP_1
, in persona del sig. “socio CP_2 Parte_2 Controparte_4 superstite senza ricostituzione maggioranza oggi ditta individuale”, Controparte_4 quale erede del Sig. quale erede del Sig. Parte_2 Controparte_3 Parte_2 chiedendo l'accoglimento delle domande in epigrafe trascritte nelle conclusioni.
La causa è stata iscritta a ruolo col numero 3263/2023.
- Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta con proposizione di appello CP_1 incidentale, chiedendo alla Corte di rigettare integralmente l'appello, di confermare la sentenza n.
940/2023 resa dal Tribunale di Monza “se del caso integrandone e/o modificandone parzialmente la sola parte motiva, anche in virtù dell'appello incidentale svolto come in premessa- ferme tutte le declaratorie e statuizioni assunte dal giudice di prime cure, in riferimento alla accertata e dichiarata legittimità del recesso esercitato da e conseguente condanna delle parti convenute alla CP_1 restituzione del doppio delle caparre confirmatorie a suo tempo percepite, oltre agli interessi come indicati in sentenza e alla refusione delle spese, condannare altresì le società promittenti venditrici, in via tra loro solidale, al pagamento in favore di di una ulteriore somma CP_1 equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c.”.
L'appellata ha formulato, inoltre, nel merito conclusioni “in via di estremo subordine” ed istanze istruttorie.
- Si è costituita chiedendo l'integrale rigetto dell'appello. CP_2
- Si è costituita “nella sua qualità di erede con beneficio di inventario del Controparte_3 sig. , chiedendo alla Corte di “accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e Parte_2
pagina 10 di 36 diritto esposti in narrativa, che la Sig.ra erede con beneficio d'inventario CP_3 Controparte_3 del sig. per l'effetto, in caso di conferma totale o parziale della sentenza di primo Parte_2 grado e comunque in caso di condanna a suo carico, disporne la soccombenza limitatamente alla misura dei beni pervenuti come risultante da inventario”.
- di è stata dichiarata la contumacia. Controparte_4
2.2- CAUSA RG 3310\2023.
Avverso la sentenza ha proposto appello anche in persona Parte_2 del sig. (di seguito per brevità , chiedendo alla Corte Controparte_4 Parte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 940/2023 emessa dal Tribunale di Monza, Sezione
Prima Civile, Giudice Dott. Davide De Giorgio, nell'ambito del giudizio N.R.G. 9223/2020 depositata in cancelleria in data 19/04/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”. ha così suddiviso l'atto d'appello: I. “I fatti”, esposti in Parte_2
“Premesse”; II- “Diritto”:
1. Sulla violazione dell'art. 4, comma 1 bis, d.lgs 28/2018 sulla mediazione obbligatoria;
2. Sulla insussistenza dei presupposti del recesso di e della CP_1 richiesta del doppio della caparra – Insussistenza di un termine essenziale – Insussistenza di un presunto inadempimento in capo alle società promissarie venditrici- Carenza onere probatorio;
Sulla conformità dell'immobile e sua conseguente commerciabilità; Sull'idoneità all'uso e inconfigurabilità' della fattispecie di vendita “aliud pro alio”; Nullità per omissione e assoluta incertezza delle domande subordinate a pag. 16 dell'atto di citazione;
Sul patrimonio sociale e sulla responsabilità dei soci;
Sulla chiamata in causa del terzo ex art. 269 c.p.c della societa' CP_2
Sulla condanna di al risarcimento del danno in caso di accoglimento delle domande di CP_2
Sul legittimo diritto di recesso dal contratto e ritenzione della caparra da parte delle CP_1
Società stante l'inadempimento contrattuale di Sulla condanna di al CP_1 CP_1 risarcimento del danno a titolo di occupazione senza titolo Sulla condanna di rilasciare CP_1
l'immobile; Sulla condanna alle spese di lite;
Valutazione del comportamento processuale e manifesta infondatezza della domanda di primo grado proposta da III. Risultanze CP_1 istruttorie. pagina 11 di 36 L'atto d'appello è stato notificato a e a . CP_1 CP_2 Controparte_5 Parte_1
La causa è stata iscritta a ruolo con numero 3310/2023.
- Si è costituita con comparsa di costituzione con proposizione di appello incidentale, CP_1 eccependo, in primo luogo, in via pregiudiziale/preliminare, che a mezzo della procura prodotta con l'atto di appello, in persona del proprio legale rappresentante pro Parte_3 tempore OR aveva delegato il proprio difensore, avv. Marcella Controparte_4
Coccanari, “…a rappresentarmi e difendermi nel giudizio avanti al Tribunale di Monza RG 9223/20…”, senza alcun riferimento all'eventuale fase di gravame e, quindi, la procura risultava rilasciata da parte della società appellante, per il solo giudizio di primo grado, con conseguente nullità, improcedibilità, e/o inammissibilità del gravame ex adverso proposto; in via preliminare e gradata, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello “per assoluta carenza, nell'atto introduttivo CP_1 avversario, dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.”; in via del tutto gradata, ha rilevato: “la CP_1 parte appellante ha proposto la propria impugnazione omettendo in toto di convenire gli eredi del convenuto deceduto come noto nel corso del primo grado di giudizio, con conseguente riassunzione Parte_2
a suo tempo ritualmente eseguita, per l'appunto, anche nei confronti dei suoi eredi – visto il disposto di cui agli artt. 331-332 c.p.c., si rimette alle statuizioni che l'Ecc.ma Corte adita vorrà assumere, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio sotto questo profilo”; sempre in via del tutto subordinata,
“per mera esigenza di completezza di difesa, chiede altresì l'integrale rigetto CP_1 dell'appello ex adverso proposto, in quanto palesemente privo, in ogni caso, di fondamento, in fatto e in diritto”. a fronte del gravame ex adverso svolto, a propria volta ha proposto appello CP_1 incidentale, “limitatamente a due punti della sentenza impugnata” e, nel merito, ha formulato le conclusioni trascritte in epigrafe.
- Si è costituita formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - respingere l'istanza CP_2 di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata da parte di
[...]
- dichiarare l'appello di improcedibile e/o Parte_3 Parte_3 inammissibile a fronte della nullità e/o inesistenza della procura alle liti conferita al difensore;
- in subordine a quanto precede, dichiarare l'appello avversario inammissibile perché privo dei presupposti di cui all'art. 342 c.p.c.;
NEL MERITO Nell'ipotesi di non accoglimento delle eccezioni che precedono, per tutto quanto argomentato e dedotto a difesa da rigettare integralmente l'appello proposto da CP_2 Parte_3 in quanto del tutto infondato in fatto e diritto e confermare l'impugnata sentenza n. 940/2023 del Tribunale di
Monza pubblicata il 19.04.2023, rep. N. 1759/2023”; ha formulato infine istanze istruttorie. CP_2
Si sono costituiti in persona del legale Parte_1 rappresentante e socio Sig. e quest'ultimo anche personalmente, con comparsa Parte_1 di costituzione e risposta con appello incidentale adesivo all'impugnazione proposta dalla
[...]
, rilevando di avere già proposto appello Parte_2
pagina 12 di 36 avverso la sentenza del Tribunale di Monza ai fini dell'integrale riforma nella causa RG 3263\2023; hanno formulato, quindi, le conclusioni trascritte in epigrafe.
- Si è costituita nella sua qualità di erede con beneficio di inventario del Controparte_3 sig. formulando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE , per Parte_2 tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa, che la Sig.ra È erede con beneficio Controparte_3
d'inventario del sig. per l'effetto, in caso di conferma totale o parziale della sentenza di primo grado Parte_2
e comunque in caso di condanna a suo carico, disporne la soccombenza limitatamente alla misura dei beni pervenuti come risultante da inventario. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre iva e cpa e rimborso forfetario delle spese generali al 15% ex dm 55/2014”.
2.3- Nella prima udienza in data 7 marzo 2024 nella causa RGN 3310/2023 (appellante
[...]
), l'avv. Pizzi per Rose spa e l'avv. Catenacci per Parte_2 CP_2 hanno così dedotto: “ribadiscono l'inammissibilità dell'appello per difetto di idonea procura
[...] alle liti, difetto non sanabile, e, inoltre, in considerazione della mancata integrazione del contradditorio nei confronti degli eredi Precisano, in particolare, che il vizio derivante dal Pt_1 difetto di procura avrebbe dovuto essere sanato entro l'udienza odierna e ciò alla luce dei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione”; l'avv. Nava in sostituzione dell'avv. Coccanari per l'appellante ha dedotto: “contesta detta eccezione e chiede comunque termine ai sensi dell'art. 182
c.p.c. Insiste per la sospensiva”; a scioglimento della riserva assunta in udienza, in data 15 marzo
2024 la Consigliera istruttore ha emesso la seguente ordinanza: “rilevato che è preliminare a qualsiasi determinazione la riunione del presente giudizio con la causa n. 3263/2023, chiamata all'udienza del 2 maggio 2024, trattandosi di appello contro la medesima sentenza;
rinvia la causa all'udienza del 2 maggio 2024”.
Nell'udienza in data 2.5.2024 la Consigliera istruttore ha disposto la riunione della causa R.G. n.
3310/2023 alla causa R.G. n. 3263/2023 e in tale udienza, nelle cause riunite, la Consigliera istruttore, rilevato che non era presente l'avv. Coccanari (procuratrice di Parte_3 che aveva formulato istanza ex art. 283 c.p.c., ha dichiarato che non vi era luogo a provvedere sull'istanza, ha dichiarato la contumacia di e, su istanza degli avv. Pizzi Controparte_4
(procuratore dei e avv. Melillo (procuratore di , ha assegnato il termine per CP_1 CP_5 la notificazione delle rispettive comparse contenenti gli appelli incidentali unitamente al verbale dell'udienza a rinviando a tal fine l'udienza del 31 ottobre 2024. In Controparte_4 tale udienza i procuratori delle parti hanno dato atto che erano in corso “serie trattative per la definizione della controversia” e, in accoglimento dell'istanza, la Consigliera istruttore ha rinviato le cause riunite all'udienza del 6 febbraio 2025. Nell'udienza in data 6 febbraio 2025 l'avv. Melillo
(per e ha evidenziato di aver effettuato il Parte_1 Parte_1 deposito in consolle di altri documenti e l'avv. Pizzi e l'avv. Catenacci si sono opposti, la Consigliera pagina 13 di 36 istruttore ha rimesso al Collegio la decisione sull'istanza della difesa di e CP_5 Pt_1 di produzione dei nuovi documenti e ha fissato per la rimessione della causa in decisione
[...] ex art. 352 c.p.c. l'udienza, sostituita con le note scritte ex art. 127 cpc.
Nel termine assegnato hanno depositato le note scritte i procuratori di e Controparte_5 Parte_1
[...] CP_1 CP_2 Controparte_3
2.4- Il Collegio dà atto, preliminarmente, che col provvedimento organizzativo in data 30 aprile
2025 comunicato ai procuratori, a seguito del trasferimento della consigliera istruttore dr.ssa
Francesca Mammone, è subentrata come relatrice la presidente Margherita Monte;
la causa è stata decisa nella Camera di Consiglio in data 8 maggio 2025.
La Corte osserva che può essere accolta l'istanza di di autorizzazione a produrre i CP_5 depositati con nota del 30/4/2024 e con nota del 5/2/2025, in quanto si tratta di documentazione di formazione successiva al procedimento di primo grado.
Ciò premesso, sugli appelli riuniti ex art. 335 cpc la Corte rileva quanto segue.
A) - CAUSA R.G.N. 3310\2023- INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO DI LAMBRO
CONFEZIONI . Parte_2
La causa è stata introdotta con atto di appello della “ Parte_2
C.F. con sede a Monza (MB) in Via De Antichi 1, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 dall'Avv. Marcella Coccanari ( ), giusta procura in atti”. C.F._4
L'unica procura alla lite prodotta nel fascicolo telematico dell'appellante è quella datata 4 maggio
2022, prodotta in primo grado con la comparsa di costituzione del nuovo difensore Avv. Coccanari datata 23 maggio 2022, del seguente contenuto:
“Il sottoscritto residente in [...], 6883 Novazzano (CH), C.F. Controparte_4
, in qualita' di legale rappresentante della P.IVA e C.F. C.F._3 Parte_3
, con sede in Via Aristide De Antichi 1, Monza, 20090, delego l'Avv. Marcella Coccanari C.F. P.IVA_2
a rappresentarmi e difendermi nel giudizio avanti al Tribunale di Monza R.G. C.F._4
9223/20, conferendoLe ogni più ampia facoltà di legge ivi comprese quelle di proporre istanza di reclamo e mediazione nonché di mediare ai sensi dell'art. 17 bis D. Lgs. 546/92, rinunciare agli atti, conciliare, transigere, chiamare terzi in causa, incassare, rilasciare quietanze, variare ed eleggere domicilio e farsi sostituire, costituendoLa quale procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. nel giudizio. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3 D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La autorizzo, inoltre, al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dichiaro, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato pagina 14 di 36 informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati in conformità del predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato. Ritengo sin d'ora per rato e fermo il Loro operato.
Eleggo domicilio per tutto il giudizio e per tutto il procedimento ai sensi dell'art. 17 bis D. Lgs. 546/92 presso lo studio dell'Avv. Marcella Coccanari sito in Milano, in Via Leopardi n. 12.”.
Si tratta della procura alla lite utilizzata in primo grado per la costituzione del nuovo difensore della convenuta Avv. Marcella Coccanari. Parte_3
Nella comparsa di costituzione e risposta l'appellata ha chiesto “in via pregiudiziale: CP_1 accertare e dichiarare la nullità, improcedibilità, e/o inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, a fronte della nullità della procura depositata in atti dalla parte appellante, rilasciata per il solo primo grado di giudizio, senza alcun riferimento all'eventuale fase di gravame”; anche l'appellata nella comparsa di costituzione e risposta ha chiesto in via preliminare CP_2
“dichiarare l'appello di mprocedibile e/o inammissibile a fronte Parte_3 della nullità e/o inesistenza della procura alle liti conferita al difensore”.
Nella prima udienza in data 7 marzo 2024 gli avvocati Pizzi e Catenacci, per le appellate, hanno ribadito l'inammissibilità dell'appello per difetto di idonea procura alle liti, difetto non sanabile;
l'avv. Coccanari era sostituita dall'avv. Nava la quale ha contestato l'eccezione e ha chiesto
“comunque termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c.”; nelle successive udienze, anche a seguito della riunione delle due cause, nessuno è comparso per Parte_3
Il Collegio osserva che, in effetti, è fondata l'eccezione delle appellate e di nullità CP_1 CP_2 della procura alla lite, già prodotta in primo grado, prodotta nuovamente in appello dall'Avv.
Marcella Cocconari in quanto si tratta di una procura speciale espressamente rilasciata dal legale rappresentante di per la rappresentanza e difesa “nel giudizio avanti al Parte_3
Tribunale di Monza R.G. 9223/2020, senza alcun riferimento al successivo grado di giudizio in appello.
Tale eccezione è stata tempestivamente formulata dalle appellate nella comparsa di costituzione e riposta.
Era, quindi, onere dell'appellante produrre in prima udienza la procura alla lite per il giudizio d'appello, senza attendere l'assegnazione da parte della Consigliere istruttore del termine ex art. 182 cpc, considerato che per giurisprudenza costante della Suprema Corte “in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso” (Cass. n. 29244/2021); “nel caso in cui l'eccezione di radicale nullità di una procura "ad litem" di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall'altra, la prima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo pagina 15 di 36 a tal fine assegnare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile” (Cass. Ordinanza n. 22564 /2020).
Tale onere non è stato assolto dall'appellante, che di fatto ha abbandonato la difesa dopo la prima udienza di trattazione davanti alla Consigliera Istruttore.
Ne conseguono la nullità l'atto di appello di per insanabile nullità della Parte_3 procura alla lite e l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Monza.
Tale statuizione pregiudiziale assorbe la rilevanza dell'eccezione di asserito difetto di contraddittorio ex art. 331 cpc nel procedimento N. R.G. 3310/2023, dedotta da in CP_5 relazione al fatto che in tale giudizio l'atto di appello non è stato notificato da Parte_3
a l'eccezione è peraltro infondata, considerato che a Controparte_4 [...]
stato notificato l'atto di appello di e nelle cause riunite (a norma Controparte_4 CP_5 dell'art. 335 cpc) nell'udienza in data 2 maggio 2024 è stata dichiarata la contumacia di
[...]
Controparte_4
B) - CAUSA R.G.N. 3263/2023.
La causa in oggetto è stata introdotta dagli appellanti Parte_1
in persona del legale rappresentante e socio Sig. e da questi
[...] Parte_1 personalmente;
per brevità di seguito s'indicherà anche solo l'appellante CP_5
I motivi d'impugnazione della sentenza del Tribunale sono i seguenti.
1)- INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DEL RECESSO DI E DELLA CP_1
RICHIESTA DEL DOPPIO DELLA CAPARRA – INFONDATEZZA.
Col primo motivo d'impugnazione gli appellanti e affermano che CP_5 Parte_1 la sentenza del Tribunale di Monza dev'essere riformata integralmente, considerato che: CP_1 ha manifestato, con dichiarazione unilaterale recettizia in data 7/7/2020 ricevuta da CP_5 la risoluzione contrattuale per inadempimento, mentre in giudizio “ha richiesto l'accertamento della legittimità del “recesso” del 7/7/2020 ovvero del 31/7/2020 a firma del solo avv. Pizzi e quindi priva di ogni efficacia in quanto non proveniente dalla parte personalmente”; ha CP_1 addotto un'unica motivazione nella lettera del 7/7/2020, “ossia il decorso del “lasso di tempo”, che il
Giudice ha correttamente richiamato “Il recesso in questione non reca motivazioni ulteriori rispetto al decorso del lasso di tempo”.
L'appellante deduce che il Tribunale “richiama l'”espressione letterale”, tuttavia a fianco alla parola recesso si riscontra il richiamo letterale all'art. 1453 c.c.1, che, come noto, prevede l'alternativa tra adempimento e risoluzione
(non si parla di recesso previsto dall'art. 1385 cc). Il ragionamento del giudice potrebbe essere considerato corretto,
pagina 16 di 36 ove non vi fosse stato uno specifico richiamo a una precisa e determinata norma di legge, anche considerato che non vi
è alcun obbligo di richiamo alla norma di legge per l'esercizio del recesso (ossia art. 1385 cc)”.
L'appellante afferma: “Il ragionamento logico giuridico del Giudice è palesemente contraddittorio e non certamente lineare e avulso dal contesto fattuale e dalla documentazione in atti. La lettera di è quella del 7/7/2020, CP_1 ove comunica “la volontà di recesso dal contratto preliminare per Vostro inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.”;
“ogni ulteriore questione eccede l'ambito delimitato da con la lettera del 7/7/2020, la cui disamina, come CP_1
– purtroppo – operata dal Giudice di primo grado, determina un palese vizio della sentenza impugnata. Tale CP_ argomentazione, definita rocambolesca da è il nodo centrale della questione in esame, dato che alla data del
7/7/2020 in cui avrebbe esercitato il diritto di recesso non sussisteva alcun rapporto e/o controversia tra CP_1
e il Comune di Monza”. Nella comparsa conclusionale l'appellante afferma che “la CP_5 stessa a pagina 10 della comparsa di costituzione e risposta in appello, dichiara che la CP_1 comunicazione della P.A. nei confronti di e è del CP_5 Parte_3
30/7/2020 (data in cui è stata semmai ricevuta da e non da ” ; “Ne consegue che i CP_5 CP_1 fatti occorsi successivamente alla data del 7/7/2020 non possono costituire motivazione di risoluzione/recesso da parte di , proprio in quanto non ancora accaduti”; solo con la successiva lettera del 31/7/2020 dell'Avv. CP_1
Pizzi, sosteneva quale motivo di inadempimento asserite irregolarità edilizie, urbanistiche e/o catastali;
CP_1 orbene, solo dopo la comunicazione della P.A. del 30/7/2020 pervenuta a (e e non a CP_5 Pt_3 CP_1
[...
”.
1.1- Il motivo d'appello è infondato.
Nella sentenza di primo grado il Giudice ha accolto la domanda dell'attrice di CP_1 accertamento della legittimità del recesso- comunicato a e n data CP_5 Parte_3
7 luglio 2020- dal contratto preliminare di compravendita stipulato il 5 luglio 2018, avente ad oggetto gli immobili siti nel Comune di Monza, nel complesso immobiliare con accessi da via
Emilio Borsa n. 23 e da via Galileo Galilei n. 36, identificati in Catasto al foglio 60, particelle 132/2,
240, 281/703, 301/704, 281/704, 301/705, 302/701, 302/703, 132/1, oltre all'area urbana pertinenziale identificata in Catasto al foglio 60, particella 504 e diritto di uso esclusivo di un terrazzo di copertura del seminterrato a parte della particella 239.
È pacifico e documentato che la categoria catastale di gran parte delle unità immobiliari oggetto del preliminare è la D/8 (doc. 2 , categoria questa che presuppone la destinazione ad uso CP_1 commerciale degli immobili;
chiamata in causa dalle società convenute, in forza di CP_2 contratti di locazione per uso commerciale deteneva parte delle unità immobiliari delle quali e avevano garantito la destinazione commerciale- categoria Parte_3 CP_5 catastale D/8.
Il contratto definitivo di compravendita avrebbe dovuto essere stipulato entro la data del 31 dicembre 2018, ma già prima del giudizio ha comunicato alle promittenti venditrici in CP_1
pagina 17 di 36 data 7 luglio 2020 la “volontà di recedere dal contratto preliminare in oggetto per vostro inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di richiedere il doppio della caparra confirmatoria di
Euro 300.000,00” (doc. 15 . CP_1
La Corte non ravvisa alcuna contraddittorietà, né contrasto con le risultanze documentali, nel
“ragionamento logico giuridico” in base al quale il Tribunale è giunto a qualificare come recesso agli effetti dell'art. 1385 c.c., tale comunicazione della promittente acquirente inviata a mezzo Pec in data 7 luglio 2020 alle promittenti venditrici.
Nel comunicare la sua “volontà di recedere” dal preliminare Parte_6 alla sua precedente comunicazione del 21 febbraio 2020 e alla comunicazione di
[...]
e del 27 febbraio 2020- ha premesso che: - erano trascorsi due CP_5 Parte_3 anni dalla firma del contratto preliminare e 18 mesi dalla data entro la quale stipulare il definitivo,
- era ormai ampiamente scaduto il termine del 30 giugno 2020, data ultima indicata da nella CP_1 predetta lettera, - in data 5 luglio 2018 era stato versato da l'importo di € 300.000,00 a CP_1 titolo di caparra confirmatoria. Sulla base di queste premesse ha richiesto alle promittenti CP_1 venditrici il pagamento del doppio della caparra confirmatoria di € 300.000,00, intimando l'accredito dell'importo complessivo di € 600.000,00 sul conto corrente indicato nella stessa comunicazione di recesso (doc. 15).
Dal contenuto della comunicazione del 7 luglio 2020 risulta, dunque, in modo inequivoco la volontà di di recedere dal contratto preliminare per inadempimento delle promittenti venditrici e CP_1 di avvalersi della disciplina dell'art. 1385, II comma c.c. per ottenere il pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata alle promittenti venditrici.
È, pertanto, anche chiaro che il richiamo all'art. 1453 c.c. nella comunicazione di del 7 CP_1 luglio 2020 riguardava la gravità dell'inadempimento delle controparti quale motivo di recesso di dal contratto preliminare, come correttamente affermato dal Tribunale. CP_1
Alla data del recesso di si era già manifestato il grave inadempimento delle promittenti CP_1 venditrici in relazione alla difformità- riscontrata dal Comune di Monza in occasione della pratica
SCIA presentata in data 21 dicembre 2018 dalla locatrice la destinazione ad uso CP_10 commerciale di unità immobiliari di categoria catastale D/8, dichiarata nel contratto preliminare e nei contratto di locazione stipulati nel 2012 da e con e CP_5 Parte_3 CP_2 la destinazione ad uso industriale di quegli immobili risultante dal titolo edilizio originario (licenza n. 325/1960).
La questione della difformità di destinazione degli immobili rilevata dal Comune era già emersa prima del recesso di ed aveva costituito oggetto di confronto fra il Comune e le società CP_1 proprietarie e fra queste ultime e la promittente acquirente;
come ha osservato il Tribunale, la gravità delle conseguenze della questione era già stata considerata dalle parti prima della lettera del pagina 18 di 36 21 febbraio 2020 di e della lettera di risposta di e n data CP_1 CP_5 Parte_3
27 febbraio 2020, richiamate nella comunicazione di recesso di del 7 luglio 2020. CP_1
Nella lettera del 21 febbraio 2020, indirizzata alle promittenti venditrici, aveva premesso: CP_1
“Egregi ORi, facendo seguito ai numerosi incontri e colloqui tra di noi intercorsi durante i quali abbiamo preso atto delle notevoli difficoltà da Voi incontrate per correttamente adempiere a quanto previsto nel contratto in oggetto
e considerato che sono già trascorsi oltre 19 mesi dalla sua firma ed oltre 13 mesi dalla data entro la quale stipulare
l'atto notarile di vendita Vi specifichiamo di seguito le seguenti nostre proposte alternative”: restituzione immediata delle caparre confirmatorie per il complessivo ammontare di € 300.000,00 e risoluzione consensuale del contratto preliminare oppure, come seconda alternativa, posposizione al 30 giugno
2020 della data entro la quale stipulare il rogito e pagamento (da parte delle promittenti venditrici) degli interessi del 5% annuo sull'importo di € 300.000,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2019 sino alla data di stipulazione del rogito.
Dalla lettera di in data 21 febbraio 2020 non si desume, quindi, un accordo per la proroga CP_1 sino al 30 giugno 2020 del termine per stipulare il contratto di vendita, come asserito dall'appellante, bensì la proposta di di superare in via conciliativa le “notevoli difficoltà” delle promittenti CP_1 venditrici, offrendo loro due soluzioni alternative: la risoluzione consensuale del preliminare con restituzione della caparra oppure la posticipazione della data del rogito con pagamento degli interessi sulla caparra. Le promittenti venditrici non hanno accettato né l'una, né l'altra delle proposte di CP_1
Le “notevoli difficoltà” incontrate dalle promittenti venditrici, alle quali faceva riferimento CP_1 nella lettera del 21 febbraio 2020- richiamata nella lettera di recesso del 7 luglio 2020-
[...] riguardavano la controversia già insorta col Comune circa la destinazione d'uso degli immobili del compendio oggetto del preliminare, come si desume in particolare:
- dall'autocertificazione di e isalente alla data del 20 maggio 2019- CP_5 Parte_3 presentata al S.U.E. del Comune di Monza in relazione alla SCIA depositata da nella CP_2 quale le società insistono nell'affermare che le licenze, le originarie pratiche edilizie, la pratica catastale (D/8), il possesso continuo dalla costruzione ad oggi della famiglia e l'uso di Pt_1 tali immobili ad attività commerciale svolta in prima persona (ora affittato a terzi con uguale uso commerciale), “inconfutabilmente definiscono l'uso del fabbricato ad attività commerciale con uffici, servizi, magazzini deposito, spazi aperti al pubblico” (doc. 12 ; CP_1
- dalla comunicazione in data 27 febbraio 2020- richiamata da nella comunicazione di CP_1 recesso- con la quale le promittenti venditrici hanno rifiutato le proposte alternative di CP_1 del 21 febbraio 2021, asserendo che “l'attuale situazione di “stallo” venuta a crearsi con il Comune di Monza, per cui si è tutt'oggi in attesa di un riscontro da parte dell'Amministrazione sui numerosi apporti collaborativi e chiarificatori – e dei quali anche voi siete stati costantemente tenuti a conoscenza… - è stata ingenerata dall'ultima pagina 19 di 36 SCIA da Voi presentata al Comune di Monza…che ha provocato una serie di accertamenti da parte dell'Ufficio
Tecnico competente, sia su detta Segnalazione che sull'immobile nel suo complesso…” e hanno contestato a
[...] di avere “procrastinato gli inviti di incontri”, fra cui l'incontro oggetto dell'email del 6.2.2020 CP_1
“determinato dalla necessità di delineare un possibile percorso” che consentisse alle parti di stipulare l'atto di compravendita (doc.14);
- dalla comunicazione del 28 luglio 2020 nella quale le promittenti venditrici e i loro difensori hanno rammentato a la “piena conoscenza dei rapporti intrattenuti dalle Società nostre assistite con il Comune CP_1 di Monza, di cui Vi abbiamo notiziato anche nel corso della detta riunione del 6/3/2020 e anche successivamente”
e, in merito alla problematica di natura urbanistica in essere con il Comune, hanno specificato che
“…in base agli accordi assunti con il Comune di Monza nella riunione del 4/3/2020… abbiamo provveduto a depositare memoria presso il Comune di Monza alla data del 27/3/2020, nel termine concordato con il Comune stesso, il quale, secondo le intese, avrebbe dovuto dare riscontro nei successivi 15 giorni (termine indicato dall'arch. ell'Ufficio Edilia Privata del Comune di Monza) e comunque entro il termine di legge di 30 giorni. Tenuto Per_1 poi conto del lockdown, che ha avuto inizio dalla data dell'11/3/2020, e della sospensione di tutti i termini sino al 15/5/2020, il suddetto termine di 30 giorni è ripreso a decorrere a partire dal 16/5/2020, ma senza che il
Comune di Monza abbia proceduto a dare riscontro alla detta memoria del 27/3/2020. Nostro tramite, le Società nostre assistite hanno provveduto a inviare numerosi solleciti al Comune di Monza a mezzo p.e.c., in data
14/4/2020, 8/5/2020, 20/5/2020 e da ultimo ad inviare formale diffida in data 10/6/2020. Il Comune, solo in data 2/7/2020, ha inviato comunicazione interlocutoria invocando la situazione emergenziale e la complessa attività di reperimento per la verifica della documentazione inerente al compendio immobiliare sito in Monza Via
Borsa/Via Galilei”;
- dalla comunicazione del Comune di Monza protocollo n. 0179475/2020 del 17.11.2020 di conclusione del procedimento finalizzato all'emissione di ordinanza dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi relativo agli immobili oggetto di causa.
Come ha evidenziato anche dal Tribunale, dalla comunicazione del Comune emerge che il problema della difformità tra la destinazione d'uso autorizzata e quella effettiva delle unità immobiliari era già stato discusso fra le parti del preliminare prima del recesso comunicato da CP_1 in data 7 luglio 2020, per il concreto pericolo di emissione di provvedimenti pregiudizievoli da
[...] parte del Comune di Monza (doc. 25 . CP_1
In particolare, nella comunicazione datata 17 novembre 2020 luglio 2020 inviata a e CP_5
(doc. 25), il Comune aveva rilevato che nelle loro controdeduzioni all'avvio Parte_3 del procedimento amministrativo, le società proprietarie avevano fatto riferimento al contratto preliminare stipulato con risalente al 9.7.2018, il quale prevedeva un termine per la CP_1 stipulazione del contratto di compravendita “ben prima della data in cui le interessate hanno presentato richiesta di incontro al Comune di Monza (20.12.2019)” e nella lettera della promissaria pagina 20 di 36 acquirente del 7 luglio 2020 si leggeva che erano trascorsi due anni dalla firma del CP_1 preliminare e 18 mesi dalla data entro la quale stipulare l'atto notarile di vendita;
il Comune ha osservato: “A fronte della citata scadenza, la prima memoria d'inquadramento della problematica è arrivata allo scrivente Ente solo in data 30/03/2020, con una memoria nella quale, di fatto, si è sempre sostenuto, come anche confermato nelle controdeduzioni all'avvio del procedimento del 7.08.2020, che l'edificio risultava essere nella sua conformazione, da sempre conforme alle norme edilizie ed urbanistiche, con conseguente assenza di impedimenti alla stipula del contratto di compravendita. Ci si chiede, dunque, perché il contratto non sia stato stipulato e, soprattutto, CP_1 perché ciò dovrebbe essere imputabile all' .
Ad avviso della Corte, il complesso di queste risultanze documentali smentisce l'assunto dell'appellante secondo cui “alla data del 7/7/2020 in cui avrebbe esercitato il diritto di recesso non CP_1 sussisteva alcun rapporto e/o controversia tra e il Comune di Monza”, essendo invece CP_5 documentato che a quella data era già emersa la gravità della questione della destinazione d'uso degli immobili riscontrata dal Comune di Monza, difforme da quella promessa da e CP_5 col contratto preliminare. Parte_3
Si deve, quindi, confermare che la comunicazione del 7 luglio 2020 di va qualificata come CP_1 recesso dal contratto preliminare ex art. 1385, II comma c.c., in quanto esercitato dalla promittente acquirente ai fini della risoluzione ex lege del contratto, come risulta oltre che dall'espressione letterale “volontà di recedere dal contratto preliminare”, anche dall'intimazione dell'accredito sul conto corrente del doppio della caparra confirmatoria per l'importo complessivo di € 600.000,00.
La richiesta di di pagamento del doppio della caparra confirmatoria richiama la disciplina CP_1 del II comma dell'art. 1385 c.c., mentre l'indicazione dell'art. 1453 c.c. si collega all'inadempimento delle promittenti venditrici, come peraltro espressamente indicato nella stessa comunicazione di
CP_1
Ne consegue il rigetto del primo motivo d'appello.
2)- INSUSSISTENZA DI UN TERMINE ESSENZIALE riconosciuto da Giudice di primo grado
– INSUSSISTENZA di un asserito concetto di “rilevanza” e “eccedente la normale tollerabilità” –
CARENZA PROBATORIA IN MERITO ALLA UTILITÀ / INTERESSE DEL CP_12
CONTRATTO DOPO LA DECORRENZA DEL TERMINE NON ESSENZIALE INDICATO
NEL CONTRATTO PRELIMINARE.
Gli appellanti affermano che il Giudice di primo grado, dopo aver correttamente ritenuto non essenziale il termine del 31.12.2018 previsto nel contratto preliminare per la stipulazione della compravendita, ha ritenuto erroneamente il recesso di legittimo in relazione ad un asserito CP_1
“lasso di tempo eccedente la nomale tollerabilità”, richiamando tuttavia il principio enunciato nella sentenza della Cassazione n. 4314 del 4.3.2016 sul diverso tema della risoluzione del contratto ex art. 1453
c.c. nel caso in cui il ritardo nell'adempimento superi ogni ragionevole limite di tolleranza;
gli pagina 21 di 36 appellanti affermano, inoltre, che il Tribunale non ha valutato il permanere dell'interesse di CP_1 alla stipulazione del contratto definitivo anche dopo la scadenza del termine, non essenziale,
[...] previsto nel preliminare.
In sintesi, l'appellante allega che l'oggetto del preliminare concerne la compravendita di un immobile di proprietà di presso il quale ha la propria sede operativa ed CP_5 CP_1 occupa l'immobile sin dal 2005,ove svolge la propria attività e mantiene la propria sede operativa società “consorella” di “dimostrando con tale comportamento concludente come ad oggi CP_2 CP_1
(a posteriore) abbia tutto l'interesse alla compravendita, occupando l'immobile senza autorizzazione del CP_1 promittente venditore l'immobile oggetto di compravendita, e senza corrispondere alcunché”. CP_5
L'appellante afferma che è priva di logica giuridica deduttiva l'osservazione di circa CP_1
l'irrilevanza dell'art. 2 del contratto preliminare, nel quale e non Parte_3 CP_5 si è impegnata “a procurare l'acquisto della residua quota di un mezzo di tale area invia negoziale entro la data stipula del contratto definitivo di compravendita ovvero, ove ciò non fosse possibile, ad instaurare entro lo stesso termine, il giudizio di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione”; va considerato, invece, che dalla clausola così formulata deriva che sin dall'inizio era disposta ad attendere anche anni, CP_1 ossia la conclusione di un procedimento giudiziario di usucapione, per stipulare il contratto definitivo.
A dire dell'appellante, “il Giudice di primo grado ha ritenuto – errando – che il “lasso di tempo” sia pari a “un anno e mezzo”, includendo anche il periodo di inattività nazionale e divieto di circolazione intercorso nel periodo Covid;
ha posto in essere un comportamento atto a CP_1 dimostrare sia la non essenzialità del termine che l'interesse “alla prestazione”, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, considerato che ha proceduto alla CP_1
“posposizione” del termine per “rogitare” indicando unilateralmente prima la data del 30/6/2020 (cfr. doc. 13
) e poi la data del 31/10/2020 (cfr. doc. 16 ). Quindi ha dimostrato che l'interesse a CP_1 CP_1 CP_1 rogitare quanto meno permaneva sino al 31/10/2020, con una chiara dichiarazione unilaterale recettizia di parte”.
L'appellante ha dedotto che “emerge la sussistenza dell'interesse in capo a persistente CP_1 sino alla data indicata del 31/10/2020”; (con “ha reiteratamente invitato CP_5 Pt_3 CP_1
[...
a fissare la data per la stipulazione del contratto di compravendita avanti al Notaio designando da . CP_1
La disponibilità di (e era già stata espressamente manifestata per iscritto nelle comunicazioni CP_5 Pt_3 del 23/10/2019 e 9/1/2020 e con email del 6/2/2020, dopo la riunione tenutasi con il Tecnico di controparte spa in data 5/2/2020 presso lo studio dell'avv. Melillo, come espressamente indicato nella lettera dell'appellante del 27/2/2020 non contestata (cfr. doc. 14 lettera del 27/2/2020; cfr. doc. 38 e 39 lettere CP_1 CP_5 del 23/10/2019 e 9/1/2020). Si legge nella lettera del 27/2/2020 “si osserva che sono stati da Voi disattesi o meglio procrastinati – gli inviti di incontro da noi pervenutivi, con comunicazione mail di data 23/10/2019 e
9/1/2020, nonché con email del 6/2/2020”); inaspettatamente, dopo il periodo di Covid, “ CP_1
pagina 22 di 36 ha inviato la lettera di risoluzione ex art. 1453 c.c. del 7/7/2020. Tuttavia, con successiva CP_1 lettera del 20/7/2020 (cfr. doc. 16 , in cui la stessa conferma i “colloqui tra noi intercorsi” CP_1
e dichiarava chiaramente “confermiamo la nostra disponibilità, come da Voi richiesto, a ulteriormente posporre al 31/10/2020 la data entro la quale stipulare l'atto definitivo di vendita dell'immobile”.
L'appellante afferma che, pertanto, “con la detta lettera del 20/7/2020 ha confermato l'interesse / CP_1
l'utilità alla stipula, così come era stato confermato già nel corso della riunione del 6/3/2020. In tal modo CP_1
[...
ha annullato / revocato/ rinunciato alla propria precedente dichiarazione di risoluzione del 7/7/2020 (recesso in sede giudiziale), stante la presenza di una nuova dichiarazione unilaterale recettizia successiva di contenuto opposto. Ne consegue che la lettera di risoluzione del 7/7/2020 è da considerarsi tamquat non esset. Tuttavia con la lettera del 20/7/20202, e neppure con successiva lettera, non comunicava la data CP_1 di incontro avanti al Notaio e neppure il nome del Notaio, tale comportamento induceva quindi con lettera del 28/7/2020 (cfr. doc. 17 controparte), a ribadire che “le CP_5 Pt_3 società nostre assistite hanno dato piena disponibilità a procedere alla stipulazione del contratto di compravendita come ampiamente prospettato nel corso della riunione del 6/3/2020…. tanto che erano in attesa di fissazione di incontro con il Vostro Notaio”.
L'appellante afferma che nella propria difesa “ ammette di aver dichiarato la propria disponibilità CP_1
a stipulare il contratto definitivo quanto meno sino al 31/10/2020: “(…) nella suddetta comunicazione del
20.07.2020, non ebbe a manifestare una disponibilità ad addivenire al rogito tout court, bensì ebbe CP_1 inequivocabilmente a formulare una propria proposta transattiva, che, espressamente, subordinava a quel punto la possibilità di concludere la compravendita nonostante il recesso già comunicato (…)” (cfr. pag. 22 comparsa di costituzione e risposta in appello di )”. CP_1
Gli appellanti richiamano pronunce giurisprudenziali, per concludere che “la sentenza di primo grado dovrà essere integralmente riformata, alla luce di tutto quanto sopra esposto, e, tenuto conto che non ha assolto al proprio onere probatorio di dimostrare il venir meno dell'“utilità CP_1 del contratto di acquisto”.
2.1- Il motivo d'appello è infondato.
La Corte osserva che il Tribunale ha ritenuto legittimo il recesso comunicato da alle CP_1 promittenti venditrici con la lettera del 7 luglio 2020, nella quale questa volontà era motivata col decorso di un lasso di tempo (circa un anno e mezzo) dalla scadenza del termine, sia pure non essenziale, originariamente pattuito nel contratto preliminare per la stipulazione della compravendita (31 dicembre 2018), “vale a dire dopo un lasso di tempo certamente eccedente la normale tollerabilità” del ritardo nell'adempimento del preliminare.
Il Tribunale ha evidenziato che nella lettera di recesso aveva richiamato la propria CP_1 precedente comunicazione del 21 febbraio 2020 e quella successiva del 27 febbraio 2020 inviata in pagina 23 di 36 risposta dalle promittenti venditrici, da ciò desumendo la manifestazione di volontà di di CP_1 non considerare più rispondente al proprio interesse un adempimento tardivo del preliminare;
ha rilevato che dalla risposta indirizzata a dalle promittenti venditrici e dai loro legali in data CP_1
28 luglio 2020 (doc. 17 dell'attrice) “pare emergere che le due società convenute avevano manifestato la loro disponibilità al rogito, tanto che le stesse avevano attribuito alla controparte la responsabilità della mancata conclusione del contratto per illegittimo rifiuto di procedervi”; il
Tribunale ha valutato le circostanze che aveva allegato, sia prima del giudizio tramite il CP_1 suo legale di fiducia, sia in causa, per concludere che alla data del recesso il contratto preliminare risultava già non adempiuto dalle promittenti venditrici.
In particolare, nell'atto di citazione aveva evidenziato il fatto che, in prossimità della data CP_1 fissata per l'atto definitivo di compravendita, il Comune di Monza aveva contestato alle parti promittenti venditrici la circostanza che le unità immobiliari oggetto del preliminare censite al
Catasto come immobili con destinazione a uso commerciale, erano invece destinate ad uso industriale in base alle licenze rilasciate dal Comune di Monza, sia in data 14.09.1960 per l'autorizzazione alla “costruzione industriale”, sia in data 05.07.1962 per la successiva occupazione del fabbricato di nuova costruzione, “destinato ad uso industriale con portineria”.
Come si è sopra rilevato sub 1.1, la questione di natura urbanistica sollevata dal Comune era già stata oggetto di confronto tra le parti e con il Comune prima del recesso di come si CP_1 desume dall'autocertificazione delle promittenti venditrici depositata al Comune di Monza in data
20 maggio 2019 in relazione alla SCIA n. 321/19, che non avrebbe avuto altrimenti ragion d'essere, dalla precedente comunicazione del 27 febbraio 2020 inviata dalle promittenti venditrici a CP_1
dalla comunicazione del Comune di Monza protocollo n. 0179475/2020 del 17.11.2020.
[...]
Proprio nella comunicazione del 28 luglio 2020 inviata a (doc. 17), le promittenti venditrici CP_1 hanno fatto specifico riferimento alla riunione in data 6 marzo 2020 con rappresentanti del Comune di Monza e all'avvenuto deposito in data 27 marzo 2020 di una memoria, oltre che a successivi solleciti al Comune perché fornisse riscontro alla memoria. Si tratta di circostanze menzionate nella comunicazione del Comune di Monza protocollo n. 0179475/2020 del 17.11.2020 di conclusione del procedimento finalizzato all'emissione di ordinanza dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi relativo agli immobili oggetto di causa (doc. 25 , comunicazione da cui emerge CP_1 quale fosse il problema oggetto della riunione e della memoria.
La Corte condivide, quindi, l'affermazione del Tribunale secondo da tali documenti emerge che la difformità tra la destinazione d'uso degli immobili assentita e quella effettiva era emersa già prima del recesso di comunicato in data 7 luglio 2020 e comportava il concreto pericolo di CP_1 emissione di provvedimenti pregiudizievoli da parte del Comune di Monza, tali da compromettere l'interesse di all'acquisto degli immobili per uso commerciale. CP_1
pagina 24 di 36 In effetti tale pericolo si è concretizzato già nel corso del giudizio di primo grado, come si desume dalle pronunce del Giudice amministrativo prodotte da e del tutto sfavorevoli CP_1 CP_2 alle ricorrenti e l'ordinanza del TAR per la Lombardia, n. CP_5 Parte_3
325/2021 Reg. Prov. pubblicata in data 03.02.2021, la sentenza del TAR per la Lombardia n. Pt_7
2470/2021 Reg. pubblicata in data 08.11.2021; in data 23 febbraio 2022 il Comune di Parte_8
Monza ha emesso l'ordinanza dirigenziale protocollo n. 0034270/2022 (doc. 30 con Parte_9 la quale, dando seguito alla comunicazione di conclusione del procedimento (oggetto di impugnazione dinanzi al TAR della Lombardia, proposta da e CP_5 Parte_3 decisa con sentenza n. 2470/2021, doc. 27 , ha ordinato alle società proprietarie del CP_1 compendio immobiliare di provvedere entro novanta giorni “alla restituzione in pristino dello stato dei luoghi ed alla demolizione e rimozione delle opere abusive” ivi identificate, con l'avvertimento che, in mancanza, “il bene e la relativa area di sedime verrà acquisita di diritto gratuitamente al Patrimonio del Comune di Monza e successivamente di procederà ai sensi dell'art. 31 c. 5 del D.P.R. 380/2001”.
In particolare, dalla sentenza del TAR della Lombardia n. 2470/2021 risulta che le società ricorrenti avevano chiesto, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., la declaratoria di illegittimità del silenzio dell'Amministrazione comunale di Monza sull'«atto di proposta e invito alla conclusione di accordi ex art. 11 L.
7.08.1990 n. 241 s.m.i.» presentato al Comune in data 20 dicembre 2019, sulla «memoria ex art. 10L. 241/1990», presentata al Comune in data 27 marzo 2020 e sulle
«osservazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 8, 10 e 10bis della L.7.08.1990, n. 241», presentate al Comune il 6 agosto 2020. Nel ricorso le proprietarie pro quota del compendio immobiliare sito in Monza avente accesso da Via Emilio Borsa n. 23 e da Via Galileo Galilei n. 36, “dichiaratamente adibito ad uso commerciale fin dagli anni '60”, avevano allegato di avere presentato al Comune di
Monza in data 20 dicembre 2019- del recesso di e delle sue precedenti Controparte_13 CP_1 comunicazioni del 21 febbraio e 20 luglio 2020- un “atto di proposta e invito alla conclusione di accordi ex art. 11 L.
7.08.1990 n. 241 s.m.i.”, sul presupposto che l'immobile, attualmente concesso in locazione ad uso commerciale, era stato promesso in vendita, con contratto preliminare registrato. Nella sentenza del TAR della Lombardia n. 2470/2021 si afferma che le ricorrenti avevano dedotto che “l'Ente finanziatore avrebbe sollevato una problematica relativa allo stato di fatto e di diritto dell'immobile, che avrebbe comportato la mancata stipula del contratto definitivo entro la data prefissata. Al fine di definire tale problematica, legata alla destinazione funzionale dell'immobile, ricondotta dall'Amministrazione a quella “industriale” in ragione della licenza edilizia rilasciata nel 1960 – con conseguente sanzione pari al doppio del contributo di costruzione e ulteriore necessità di un conguaglio per contributo di monetizzazione –, mentre le proprietarie riterrebbero sussistente una destinazione commerciale”; le proprietarie- con l'atto del 20 dicembre
2019- avevano chiesto al Comune di Monza “… un incontro al fine di valutare la possibile pagina 25 di 36 definizione ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 della situazione di fatto e di diritto dell'immobile
…” e, dopo un primo incontro in data 16 gennaio 2020, il Dirigente del Settore Governo del
Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio del Comune di Monza aveva invitato le due società ad un nuovo incontro da effettuarsi il giorno 4 marzo 2020 “che si è svolto alla presenza dei legali delle ricorrenti, di alcuni funzionari dell'Ufficio e del Dirigente dell'Ufficio stesso, nonché di una rappresentante dell'Avvocatura Comunale. In seguito a ciò le ricorrenti hanno presentato, in data
27 marzo 2020, una memoria ex art. 10 della legge n. 241del 1990, avente valore di proposta e invito alla conclusione di un accordo ex art. 11 della richiamata legge n. 241 del 1990, nella quale sono state illustrate le ragioni per le quali l'immobile avesse una destinazione commerciale. Tuttavia, in assenza di immediato riscontro, e dopo alcuni solleciti, il legale delle ricorrenti ha diffidato il
Comune di Monza a provvedere, avvertendo che si sarebbe altrimenti adita l'Autorità giudiziaria, e dopo una prima risposta comunale di tipo interlocutorio, le società ricorrenti, con la nota del 10 luglio 2020, hanno segnalato l'intenzione di far accertare in sede giudiziale l'illegittimità del
“silenzio” comunale e, in ragione della prefigurata risoluzione dal contratto preliminare di compravendita dell'immobile, di far valere nella medesima sede anche il diritto al risarcimento di un danno pari almeno a €3.594.000,00. In seguito a ciò, il Comune di Monza in data 30 luglio 2020 ha dottato un atto avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.
7 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241finalizzato all'emissione di ordinanza dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi relativi al compendio immobiliare sito in Monza via Borsa/via
Galilei, catastalmente identificato al fg 60 mapp. 132”.
Nella presente fase del giudizio e hanno prodotto la sentenza del TAR CP_1 CP_2
Lombardia, n. 315/2023 REG. PROV. COLL., n. 601/2022 REG. RIC., datata 24.01.2023 e pubblicata in data 08.02.2023, la sentenza del Consiglio di Stato n. 902/2024 emessa in data
29.01.2024 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 904/2024 anch'essa pubblicata il 29.01.2024, con la quale è stata definitivamente accertata in sede amministrativa la destinazione a uso industriale del compendio immobiliare e l'illegittimo cambiamento d'uso dell'immobile.
Dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 904/2024 risulta che sono state ritenute infondate, tra l'altro, le censure sollevate dalle società ricorrenti “intese ad affermare che lo stabile sarebbe stato sempre utilizzato quale immobile commerciale e che comunque il cambio di destinazione d'uso da industriale a commerciale sarebbe avvenuto in un tempo nel quale la legislazione urbanistica non richiedeva alcun titolo edilizio per tale mutamento”.
Con tale sentenza è stata respinta l'impugnazione proposta dalle promittenti acquirenti avverso l'ordinanza del Comune di Monza del 23 febbraio 2022, prot. 0034270/2022, che impone la restituzione in pristino dello stato dei luoghi e la demolizione e rimozione delle opere abusivamente edificate, a pena di acquisizione al patrimonio del Comune del bene e dell'area di sedime. pagina 26 di 36 Dalla documentazione prodotta da nella presente fase del giudizio risulta che solo a CP_5 fronte dell'esito infruttuoso di tutte le impugnazioni proposte dalle promittenti acquirenti, ha presentato domanda di sanatoria dell'immobile in data 27/04/2024 (cfr. doc. O CP_5 permesso di costruire in sanatoria), alla quale sono seguite richieste di documentazione integrativa da parte del Comune di Monza (7/6/2024 – 13/11/2024).
In definitiva, risulta documentato che le promittenti venditrici- invece d'intraprendere tempestivamente la strada della sanatoria dell'abuso edilizio per rimediare alla problematica urbanistica che impediva loro il corretto adempimento del preliminare- hanno scelto di coltivare per oltre sei anni dalla stipulazione del preliminare il complesso iter delle impugnazioni dinnanzi al
Giudice Amministrativo, nel vano tentativo di affermare la legittimità della destinazione degli immobili ad uso commerciale oggetto di contestazione da parte del Comune di Monza.
Come ha rilevato la difesa dell'appellata è dunque del tutto tardiva la domanda di CP_1 sanatoria presentata in data 27/04/2024, peraltro solo da e non da CP_5 [...] il cui esito è incerto e, comunque, condizionato al pagamento d'ingenti oneri di Parte_3 urbanizzazione e contributi di costruzione per la modifica della destinazione d'uso del compendio immobiliare, da industriale a commerciale.
Alla data del recesso di nel luglio del 2020 era già emersa fra le parti anche la questione CP_1 degli ingenti costi della sanatoria.
Dalla comunicazione del Comune protocollo n. 0179475/2020 del 17.11.2020 (doc. 25 , CP_1 come ha evidenziato anche dal Tribunale, si evince che nell'incontro del 3 marzo 2020 programmato dall'Autorità Comunale con i legali della proprietà per avviare un confronto sulla problematica, “l'oggetto della discussione avrebbe dovuto essere anche la definizione dell'eventuale contributo di costruzione dovuto a seguito dell'espressa individuazione delle destinazioni d'uso oggetto della modifica”. Al riguardo sin dall'atto di citazione ha allegato che, da indicazioni CP_1 informali dell'Amministrazione Comunale, risultava che la somma in discussione ammontava all'ingente importo di circa 800.000,00 euro, circostanza questa non contestata ex art. 115 cpc dalla convenuta (cfr. pag. 22 comparsa di costituzione e risposta). CP_5
E' dunque infondato l'assunto dell'appellante secondo cui erroneamente il Tribunale ha ritenuto che, alla data del recesso, era ormai venuto meno l'interesse di alla stipulazione della CP_1 compravendita del compendio immobiliare, considerato invece che le promittenti acquirenti, pur avendo garantito nel contratto preliminare la destinazione ad uso commerciale degli immobili, non avevano manifestato alcuna intenzione di risolvere in tempi brevi la vertenza col Comune di Monza mediante domanda di sanatoria dell'abuso edilizio.
Va respinto, inoltre, il motivo d'appello secondo il Tribunale, erroneamente, non ha considerato che dopo la comunicazione del recesso in data 7 luglio 2020, con la successiva CP_1
pagina 27 di 36 comunicazione del 20 luglio 2020 aveva “revocato” l'intenzione di recedere, concedendo la proroga per la stipulazione della vendita sino al 31 ottobre 2020.
In realtà, nella comunicazione in data 20 luglio 2020 ha richiamato le precedenti CP_1 comunicazioni del 21 febbraio 2020 e del 7 luglio 2020, con le quali aveva già rilevato il ritardo nella stipulazione del rogito e ha fatto riferimento “ai successivi incontri e colloqui” intercorsi con le promittenti venditrici, confermando- “come da voi richiesto” - la disponibilità “a ulteriormente posporre al 31 ottobre 2020 la data entro la quale stipulare l'atto definitivo dell'immobile”; a tal proposito ha però aggiunto:
“Resta inteso che dal 1° marzo 2020 e sino al 31 ottobre 2020 o alla precedente data in caso di stipula prima del suddetto termine, voi irrevocabilmente rinunciate a pretendere il pagamento dei canoni di affitto e delle spese condominiali relativi a detto periodo a valere sui contratti di locazione di parte degli immobili in oggetto da voi stipulati in data 02/01/2012 con Qualora foste d'accordo su tale proposta Vi chiediamo di inviare CP_2 copia della presente firmata per accettazione entro e non oltre 7 (sette giorni) dal suo ricevimento. In caso di mancata risposta e/o di non adesione a tale proposta è da considerare pienamente efficace ed effettiva la nostra menzionata lettera del 07 luglio 2020” (doc. 16 . CP_1
Dalla comunicazione del 20 luglio 2020 non si può, quindi, evincere il permanere sino al 31.10.2020 dell'interesse di all'acquisto degli immobili oggetto del preliminare, in quanto la CP_1 disponibilità di a procrastinare al 31 ottobre 2020 la data della vendita era espressamente CP_1 condizionata alla rinuncia irrevocabile da parte delle promittenti venditrici a pretendere dalla locatrice i canoni di affitto e le spese condominiali riferiti al periodo della proroga. CP_2
A tale proposta condizionata di non ha fatto seguito l'accettazione delle controparti e, CP_1 pertanto, si deve confermare il rilievo del Tribunale secondo cui la comunicazione del 20 luglio
2020 di non ha determinato il venir meno degli effetti del recesso comunicato in data 7 CP_1 luglio 2020.
L'appellante censura, altresì, la sentenza del Tribunale per non aver considerato la previsione dell'art. 2 del preliminare, al fine di ritenere che alla data del recesso per non fosse venuto CP_1 meno l'interesse alla stipulazione della vendita.
In base all'art. 2 del contratto preliminare in relazione ad una particella della Parte_3 quale era proprietaria solo per la quota di ½, si era impegnata a procurare a “l'acquisto della CP_1 residua quota di un mezzo dei tale area in via negoziale entro la data stipula del contratto definitivo di compravendita ovvero, ove ciò non fosse possibile, ad instaurare entro lo stesso termine, il giudizio di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione”; in effetti a acquistato la quota della particella in data 10 Parte_3 luglio 2019 (doc. 5 . CP_1
La Corte osserva che il motivo d'appello dev'essere respinto, in quanto dalla previsione dell'art. 2 non si desume che- scaduto il termine del 31 dicembre 2018- fosse disponibile ad CP_1
pagina 28 di 36 attendere anche anni, ossia la conclusione di un procedimento giudiziario di usucapione, per stipulare il contratto definitivo, come asserito dall'appellante. Dall'art. 2 risulta, invece, che
[...] si era obbligata entro la data del rogito ad acquistare la residua quota della particella o, Parte_3 in caso negativo, ad instaurare entro tale data il giudizio di usucapione, avendo garantito nel preliminare di aver avuto per oltre un ventennio il possesso pacifico, non clandestino e ininterrotto della particella (come affermato dall'appellata).
3)- INSUSSISTENZA DI UN PRESUNTO INADEMPIMENTO IN CAPO A CP_5
E AL SIG. Parte_1
Gli appellanti impugnano la sentenza laddove il Tribunale di Monza ha ritenuto che la difformità tra l'uso in licenza e quello in atto giustificherebbe “tanto la mancata conclusione del contratto definitivo, quanto il recesso medesimo, rilevando a titolo di inadempimento di non scarsa importanza”, richiamando anche
“la sussistenza di svariate opere realizzate in assenza di titolo abilitativo"; gli appellanti sostengono che sia censurabile in quanto il Giudice parte dall'erroneo presupposto che “la comunicazione di inizio lavori nel compendio immobiliare di cui trattasi risalente al 1960, fa riferimento ad una destinazione industriale degli immobili anziché commerciale”. Il Giudice precisa altresì che “si veda la licenza edilizia del 13.12.1960”.
L'appellante sostiene, inoltre, che in ogni caso, “anche a volere considerare l'ordinanza di demolizione emessa, nonché le decisioni assunte dalla Giustizia Amministrativa, non si può non tenere conto del fatto che le illegittimità contestate e sanzionate non sono tali da rendere l'immobile inidoneo alla propria funzione oggetto del Cont contratto e tuttora in essere, in quanto sanabili con la demolizione di quelle realizzate da e l'accertamento di conformità (“sanatoria”) del mutamento di destinazione ascritto all'appellante. Infatti, in data 24/04/2024 è stata presentata la SCIA per demolire il primo soppalco, anche se non realizzato dall'appellante, con integrazione del Cont 21.06.2024, in quanto si è inopinatamente scoperto nel maggio 2024 che ne aveva realizzato un secondo soppalco (!) (cfr. docc. P e S). La realizzazione del secondo soppalco è stata contestata a con pec del CP_2
10/10/2024 (cfr. doc. R).”.
3.1- La Corte osserva che in questa parte dell'impugnazione riproduce le CP_5 argomentazioni, in fatto e in diritto, già esposte nei ricorsi dinnanzi al TAR;
si tratta di argomentazioni la cui infondatezza è stata affermata in via definitiva dal Consiglio di Stato, in particolare con la sentenza N. 00904/2024 pubblicata in data 29 gennaio 2024.
All'esito del contenzioso dinnanzi alla Giustizia amministrativa- coltivato dalle promittenti acquirenti per oltre cinque anni dalla scadenza del termine previsto nel preliminare per la stipulazione della vendita- risulta dunque accertato che la legittima destinazione del compendio immobiliare promesso in vendita a è quella d'uso industriale, mentre nel contratto CP_1 preliminare gli immobili erano promessi in vendita con destinazione d'uso commerciale-categoria catastale D/8.
pagina 29 di 36 Si deve poi ribadire la gravità dell'inadempimento delle promittenti venditrici, tale da giustificare il recesso di dal preliminare (cfr. Cass. Ordinanza n. 21209/2019), considerato che sin CP_1 dall'atto di citazione in primo grado (pag. 14) ha specificamente allegato di essersi CP_1 determinata all'acquisto delle unità immobiliari in questione, esclusivamente a fronte della destinazione commerciale garantita dalle promittenti venditrici, certificata dalla categoria catastale
D/8 con cui le unità risultavano censite, comprovata ulteriormente dall'uso cui le stesse erano destinate da parte delle stesse promittenti venditrici, sia direttamente, sia per il tramite di conduttori, tra i quali appartenente al medesimo Gruppo imprenditoriale dell'attrice. CP_2
La specifica allegazione di tale esclusivo interesse all'acquisto d'immobili con destinazione d'uso commerciale non è stata contestata dalle società convenute, le quali non hanno mai dedotto che potesse aver interesse all'acquisto d'immobili ad uso industriale. CP_1
Per quanto concerne poi l'asserita sanabilità dell'illegittima destinazione degli immobili ad uso commerciali, la Corte ribadisce quanto già sopra rilevato sub 2.1 circa la tardività della domanda di di sanatoria dell'immobile presentata in data 27/04/2024, l'esito incerto della CP_5 domanda e l'ingente entità degli oneri di urbanizzazione e contributi di costruzione per la modifica della destinazione d'uso del compendio immobiliare, da industriale a commerciale.
Si deve, quindi, concludere che correttamente il Tribunale ha affermato la legittimità del recesso di sotto il profilo della gravità dell'inadempimento delle promittenti venditrici. CP_1
4)- LEGITTIMO DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO E RITENZIONE DELLA
CAPARRA DA PARTE DI SS. CP_5
Le parti appellanti affermano l'erroneità della sentenza nella parte in cui “il Giudice di primo grado afferma che il recesso esercitato dalle società promittenti venditrici, oltre ad essere illegittimo, è privo di effetti, in quanto avente ad oggetto un rapporto contrattuale già sciolto a seguito della dichiarazione unilaterale della promissaria acquirente”.
Le parti appellanti ribadiscono quanto già esposto nei precedenti motivi d'impugnazione: con la lettera del 7/7/2020 ha chiesto la risoluzione contrattuale per inadempimento art. 1453 CP_1
c.c., e non il recesso art. 1385 c.c.; la risoluzione è priva di giustificato motivo in assenza di inadempimento imputabile a : i fatti successivi al 7/7/2020 non possono essere CP_5 considerati quale ragione della risoluzione/recesso, sicché è indubbio che nella comunicazione del
7/7/2020 ha indicato mere ragioni attinenti al “decorso del lasso di tempo”; il termine CP_1 fissato per la stipula del contratto definitivo non è essenziale e il lasso di tempo intercorso non eccede la normale tollerabilità; con successiva lettera 20/7/2020 (cfr. doc. 16 , CP_1 CP_1 confermava i “colloqui tra noi intercorsi” e dichiarava chiaramente “confermiamo la nostra disponibilità, come da Voi richiesto, a ulteriormente posporre al 31/10/2020 la data entro la quale stipulare l'atto definitivo di vendita dell'immobile”; in tal modo, ha confermato il proprio CP_1
pagina 30 di 36 persistente interesse alla stipulazione del contratto definitivo quanto meno sino al 31/10/2020; a nulla rileva la lettera del 31/7/2020 a firma del solo Avv. Pizzi, in quanto privo di qualsivoglia potere di rappresentanza.
Le parti appellanti concludono: “rilevata l'errata ovvero illegittima risoluzione/recesso da parte di , CP_1 comunque dalla stessa annullata/revocata/rinunciata con successiva comunicazione del 20/7/2020 e che, pertanto, alla data del 28/7/2020 il rapporto contrattuale era ancora in essere tra le parti, considerato che il comportamento dell'attrice integra, senza dubbio alcuno, gli estremi dell'inadempimento persistente e di non scarsa importanza, è legittimo il recesso esercitato da ex art. 1385 comma 2° c.c. con conseguente diritto di ritenzione della CP_5 caparra confirmatoria versata pari a € 100.000,00, con conseguente condanna di alla restituzione di CP_1 quanto versato da in esecuzione della sentenza qui impugnata”. CP_5
4.1- La Corte rileva che si tratta di argomentazioni difensive infondate per tutto quanto già esposto in relazione ai precedenti motivi d'appello di dovendosi qui ribadire che il contratto CP_5 preliminare si è sciolto “ex lege” per effetto della comunicazione di recesso di in data 7 CP_1 luglio 2020, in quanto a tale data già risultava il grave inadempimento delle promittenti venditrici consistito nell'aver promesso in vendita immobili destinati ad uso commerciale, aventi in realtà destinazione d'uso industriale risultante dai titoli edilizi.
5)- NULLITA' PER OMISSIONE E ASSOLUTA INCERTEZZA DELLE DOMANDE
SUBORDINATE FORMULATE DA CP_1
6) - INAMMISSIBILITA', IMPROCEDIBILITA' E INFONDATEZZA DELLA NUOVA
DOMANDA FORMULATA DA LL'UDIENZA DEL 16.12.2021. CP_1
La Corte rileva la carenza d'interesse di alla proposizione dei motivi d'appello riferiti CP_5
a domande subordinate di in quanto si deve confermare la sentenza del Tribunale che ha CP_1 accolto le domande principali formulate dall'attrice sin dall'atto di citazione, senza dover provvedere sulle domande subordinate.
7)- INFONDATEZZA DELLE ECCEZIONI SOLLEVATE DA , CONDANNA DI CP_2
AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLE CP_2
DOMANDE DI . CP_1
Gli appellanti affermano che al paragrafo VI pag. 13 la motivazione della sentenza impugnata è
“contraddittoria avulsa dai documenti e soprattutto dal contestato di fatto. L'unità immobiliare di CP_5 oggetto del contratto preliminare di compravendita è, ad oggi, ancora occupato come da contratto di CP_2 locazione (cfr. doc. 24.2) che stato oggetto di risoluzione ipso iure giusta lettera del 23/12/2022 (cfr. doc. L), ove svolte tuttora attività di commercio di vendita abbigliamento”; “tutte le contestazioni di ove CP_1 accertate, nei confronti di sulle presunte difformità (non accertate) dello stato dei CP_5 luoghi” sono da imputarsi o alla stessa che occupa l'immobile ancora oggi oppure a CP_1 [...]
visto che occupano l'immobile e hanno già realizzato le opere, come da dichiarazione di CP_2
pagina 31 di 36 ed espressamente riconosciuto nel proprio atto di costituzione”; “la sentenza dovrà essere CP_2 riformata, stante la responsabilità di quale soggetto che ha posto in essere gli abusi/ difformità, contestati CP_2 da , facente parte del medesimo gruppo e occupante dell'immobile (“consorelle”), e dovrà essere condannata CP_1
a rispondere per l'eventuale risarcimento dei danni in favore di in ragione della domanda del doppio della CP_1 caparra sia in ragione della domanda subordinata di restituzione. Inoltre stante la mancata stipula del CP_2 contratto di compravendita con (società del medesimo gruppo) dovrà essere condannata per danno da lucro CP_1 cessante pari al prezzo di vendita di cui al contrato preliminare di compravendita del 5/7/2018, pari a €
834.000,00 di cui è chiamata a risarcire il danno in favore di ”. CP_2 CP_5
Il Tribunale ha respinto la domanda subordinata di volta ad ottenere la condanna di CP_5 al risarcimento dei danni conseguenti al recesso di dal contratto preliminare di CP_2 CP_1 compravendita, ritenendo non provato che l'intervento del Comune di Monza sanzionatorio dell'abuso edilizio fosse stato provocato dall'esecuzione di opere da parte della terza chiamata
[...]
CP_2
7.1- La Corte osserva che, all'esito del contenzioso dinnanzi al Giudice amministrativo coltivato dalle promittenti proprietarie, risultano smentiti in via definitiva gli assunti delle parti appellanti circa l'asserita responsabilità della conduttrice per la mancata stipulazione della vendita, CP_2 considerato che la destinazione d'uso industriale del compendio immobiliare che ha indotto CP_1
a recedere dal preliminare è attestato dalle originarie concessioni edilizie, come affermato da
[...] ultimo dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 904\2024.
Dai motivi del ricorso riassunti in questa sentenza risulta, inoltre, che le promittenti venditrici hanno sostenuto- non solo negli atti del giudizio di primo grado dinnanzi al Tribunale di Monza- ma anche nei giudizi amministrativi, che a prescindere dalla licenza iniziale, quanto meno a decorrere dal 1968 al manufatto è stata impressa destinazione commerciale, nel tempo divenuta di commercio al dettaglio. Dalle richiesta di archiviazione del P.M. presso il Tribunale di Monza e dal relativo decreto di accoglimento del Giudice per le indagini preliminari, in data 4.9.2023 e 7.9.2023
(prodotti sub doc. C da , si evince che il Comune di Monza nel 2021 ha presentato CP_2 denuncia nei confronti dei sig.ri e per abuso edilizio in Parte_10 Parte_11 relazione ad opere inerenti il cambio di destinazione d'uso da industriale a commerciale e/o terziario risalenti al 1986, inizialmente per una superficie di mq. 254, ampliata nel 1995 fino a raggiungere 2.500 mq. “come da accertamento in atto”; il procedimento è stato archiviato per intervenuta prescrizione del reato.
Le circostanze allegate e documentate dalle appellanti riguardo al subentro di nella CP_2 conduzione d'immobili e alla presentazione di per lavori interni, si collocano in anni di gran CP_8 lunga successivi a quelli degli abusi edilizi commessi dalle proprietarie degli immobili, inerenti il cambio di destinazione d'uso da industriale a commerciale. pagina 32 di 36 Le stesse appellanti hanno allegato, infatti, che la loro attività commerciale quarantennale è stata ceduta nel 1999, mediante scrittura privata di cessione ramo d'azienda, alla Controparte_14 con la quale ha stipulato il contratto di locazione per uso commerciale CP_15 dell'immobile in data 5.01.2000 relativa all'unità immobiliare costituita da “negozio”; in seguito, in data 16/10/2006-19/12/2006, è stata incorporata per fusione dalla Società Controparte_14
che è subentrata nel contratto di locazione ed ha continuato a svolgere attività di CP_2 commercio;
con sono stati stipulati da e allo scadere CP_2 CP_5 Parte_3 dei precedenti contratti in essere, due contratti di locazione in data 2.1.2012.
La Corte deve, quindi, confermare l'esclusiva responsabilità delle proprietarie del compendio immobiliare per il venir meno dell'interesse di all'acquisto d'immobili destinati ad uso CP_1 industriale, invece che ad uso commerciale come promesso nel contratto preliminare, in quanto
è del tutto estranea ai risalenti abusi edilizi commessi dalla proprietà e, pertanto, è CP_2 irrilevante la sua iniziativa di presentare in data 21 dicembre 2018 la SCIA per lavori interni alle unità immobiliari, oggetto di formale locazione ad uso commerciale.
Ne consegue il rigetto del motivo d'appello.
8)- SULLA DOMANDA DI CONDANNA DI AL RISARCIMENTO DEL DANNO CP_1
A TITOLO DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO E AL RILASCIO DELL'IMMOBILE.
Gli appellanti affermano che al paragrafo VII Pag. 14, il Giudice di primo grado ha dichiarato infondata la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna appellante nei confronti di CP_1 ritenendo che la dichiarazione da parte dell'attrice alla Camera di Commercio dell'esistenza di un suo ufficio amministrativo presso il compendio immobiliare per cui è causa non è elemento sufficiente ad accertare l'occupazione effettiva da parte di degli spazi presso l'immobile, CP_1 né di identificare gli spazi in questione e le loro dimensioni ai fini della eventuale determinazione di un'indennità di occupazione.
Gli appellanti hanno quindi reiterato la domanda di condanna di al pagamento di una CP_1 somma a titolo di indennità di occupazione pari a € 46.000,00 annui in favore di Controparte_5 ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, dalla data di occupazione del 23/9/2005, ovvero dalla data di stipulazione del contratto preliminare del
5/7/2018 sino al rilascio effettivo dell'immobile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
Nel motivo d'appello fanno riferimento all'annotazione presso la CCIAA di una “unità locale” di all'indirizzo di Monza, via Borsa n. 23, per desumere che presso questa unità del CP_1 compendio oggetto del preliminare, svolga la propria attività imprenditoriale, così CP_1 occupandolo senza titolo, con conseguente obbligo di pagare alla proprietà un'indennità corrispondente a un canone locatizio di mercato. pagina 33 di 36 8.1- Al riguardo la Corte rileva che il Tribunale ha motivato il rigetto della domanda riconvenzionale di anche con la ragione “più liquida”, allegata in primo grado e ribadita in questa sede CP_5 da CP_1
“In ogni caso, come emerge dalla lettura dei contratti di locazione in atti (cfr.: doc. 24 dei convenuti), il subaffitto ovvero il comodato dei locali senza permesso scritto della locatrice sono possibili nel caso in cui essi avvengano a favore di società controllate, collegate o che abbiano soci in comune con la conduttrice. Le circostanze che precedono conducono già di per sé al rigetto della domanda. A ciò si aggiunga che pretendere il pagamento sia del canone dalla conduttrice
(pagamento che in comparsa conclusionale a pagina 10, ha confermato essere Parte_1 effettivamente avvenuto a seguito di mediazione, quanto meno per i locali nella sua titolarità) sia dell'indennità di occupazione dall'attrice in relazione ai medesimi locali è condotta idonea a determinare per le società convenute un'ingiustificata duplicazione di entrate”.
La Corte osserva che, in effetti, l'art. 4 dei contratti di locazione stipulati con prevede il CP_2 divieto per i conduttori di sublocare o cedere tutti o parte dei locali anche gratuitamente senza permesso scritto del locatore, ma con l'espressa specificazione: “Questo divieto non vale nel caso in cui il subaffitto e/o comodato e/o cessione dei locali venga effettuato a favore di società controllate, collegate o che abbiano soci in comune con il conduttore”, come nel caso di CP_1
Questo rilievo assorbente impone il rigetto del motivo d'appello, in quanto non risulta che CP_1 occupi un'unità immobiliare contro la volontà della conduttrice appartenente allo
[...] CP_2 stesso gruppo di imprese di e per questa occupazione ha percepito i CP_2 CP_16 canoni di locazione da CP_2
9)- SULLA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
PROCESSUALE E MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA DOMANDA di;
CP_1
10) - SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE SOMME VERSATE da CP_5 [...]
E A . Pt_12 CP_2
I motivi sub 9 e 10 devono essere respinti.
Dall'integrale rigetto dell'appello proposto da e conseguono, CP_5 Parte_1 infatti, la conferma della statuizione sulle spese di lite, correttamente emessa dal Tribunale in base al principio della soccombenza e il rigetto della domanda degli appellanti di restituzione delle somme pagate alle controparti in forza della sentenza di primo grado.
Da tutto quanto rilevato dalla Corte sui motivi d'impugnazione, consegue l'integrale rigetto dell'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante e socio Sig. e da quest'ultimo anche personalmente avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale.
pagina 34 di 36 C) – ha proposto appello incidentale al solo fine di ottenere- in caso di Controparte_3 conferma della sentenza di primo grado- che sia dichiarata la sua qualità di erede di Parte_2 con beneficio d'inventario e, per l'effetto, che la condanna disposta a suo carico sia limitata alla misura dei beni pervenuti come risultante dall'inventario prodotto sub 3.
Con la sentenza di primo grado e gli eredi di Parte_2 Parte_2
(quanto a questi ultimi, ciascuno in proporzione alla sua quota di eredità), sono stati condannati in solido tra loro a pagare a la complessiva somma di euro 400.000,00, oltre interessi;
in CP_1 primo grado, dopo la riassunzione del processo interrotto, gli eredi di sono rimasti Parte_2 contumaci;
nel presente grado si è costituita solo documentando sub 3 Controparte_3 di aver accettato l'eredità col beneficio d'inventario ed eccependo il conseguente limite di responsabilità per i debiti di . Sul merito dell'appello la difesa di si è Parte_2 CP_1
“rimessa”.
L'appello di dev'essere accolto, considerato che l'accettazione dell'eredità Controparte_3 con beneficio d'inventario integra una eccezione in senso lato, liberamente invocabile dalla parte e rilevabile d'ufficio dal giudice, in quanto tale non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Cass. Sez. Unite, Ordinanza interlocutoria n. 10531/2013).
Si dà atto che non ha formulato alcuna istanza di rimborso di spese processuali. CP_3
D)- Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali nelle cause riunite, si applica il principio della soccombenza e, pertanto, , Parte_2
e personalmente, Parte_1 Parte_1 [...] quest'ultima entro i limiti della responsabilità quale Controparte_4 Controparte_3 erede con beneficio d'inventario di devono essere condannati in solido fra loro a Parte_2 pagare le spese processuali in favore delle parti vittoriose e CP_1 CP_2
Le spese si liquidano, in base al valore, per le fasi di studio ed introduttiva in entrambe le cause secondo i parametri medi, per le fasi di trattazione e decisionale nelle cause riunite in favore di CP_1 secondo i parametri compresi fra il medio ed il massimo, in favore di secondo i
[...] CP_2 parametri medi anche per le fasi di trattazione e decisionale (tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta nella posizione sostanziale di terza chiamata in “manleva”); va escluso l'aumento del 30% richiesto nelle note spese di e per le fasi successive alla riunione “per CP_1 CP_2 presenza di più parti”, considerato che a abbandonato la difesa dopo la prima Parte_3
pagina 35 di 36 udienza di trattazione dinnanzi alla Consigliera Istruttrice. Dev'essere respinta la domanda di CP_1
volta ad ottenere limitatamente alla presente fase del giudizio la condanna degli appellanti al
[...] pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. in quanto, pur trattandosi di motivi d'appello del tutto infondati, la Corte non ravvisa i presupposti di tale responsabilità nella difesa degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo nelle cause riunite in epigrafe indicate, così provvede:
I- Nella causa R.G.N. 3310\2023 dichiara la nullità dell'atto d'appello per nullità della procura alla lite e per l'effetto dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 940/2023 pubblicata il 19/4/2023;
[...]
II- Nella causa R.G.N. 3263\2023 respinge integralmente l'appello proposto da
[...]
e da personalmente avverso la sentenza Parte_1 Parte_1 del Tribunale di Monza n. 940/2023, che conferma integralmente;
III- In accoglimento dell'appello incidentale proposto da dichiara che Controparte_3 per effetto della sua qualità di erede di con beneficio d'inventario, le statuizioni di Parte_2 condanna emesse nella sentenza del Tribunale di Monza n. 940/2023 nei sui confronti quale erede di sono limitate al valore dei beni oggetto dell'inventario; Parte_2
IV- Condanna Parte_2 [...]
e personalmente, Parte_1 Parte_1 Controparte_4 quest'ultima entro i limiti della responsabilità quale erede con beneficio Controparte_3
d'inventario di in solido fra loro a pagare le spese processuali che liquida in favore Parte_2 di in € 66.103,00 per compenso oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, CPA CP_1 ed IVA se dovuta, in favore di in € 55.905,00 oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. CP_2
55\2014, CPA ed IVA se dovuta;
V- Respinge la domanda di di condanna delle parti appellanti ex art. 96 c.p.c.; CP_1
VI- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di Parte_2
, e
[...] Parte_1 Parte_1 personalmente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13
[...] co 1 quater D.M. 115/2002 come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio in data 14 maggio 2025.
Presidente Rel. Est.
Margherita Monte pagina 36 di 36