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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/06/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria
Iandiorio, viste le conclusioni così come precisate dalle parti nelle le note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 D. lgs. n. 150/2011
e 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2740/2024 R.G.A.C.C., avente ad oggetto "opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981” e vertente pronunzia la seguente
TRA
(C.F. , nato in [...] il [...], nella Parte_1 C.F._1
qualità di legale rappresentante della (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo VOLINO, in virtù di procura in atti;
P.IVA_1
OPPONENTE
E
(C.F. Controparte_2
) in persona del Direttore pro-tempore dott. che rappresenta e P.IVA_2 Controparte_3 difende l'Ente, unitamente e disgiuntamente ai funzionari delegati dott.ssa e il Controparte_4
dott. ; Controparte_5
OPPOSTO
Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 6, D. lgs.
150/2011.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 42/2024-A-B emessa dall' in data 03/09/20222 (prot. n. 26034 del Controparte_6
05/09/2024) con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di complessivi € 2.230,80 per le violazioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n.
AV000001/2021-096-01 del 10/12/2021.
Con la succitata ordinanza-ingiunzione, sono state contestate le seguenti violazioni:
1. violazione dell'art. 21, comma 1, L. 264/1949, come sostituito dall'art. 6, comma 3 del d. Lgs. n.
297/2002 – norma sanzionata art. 19, comma 3 del D.lgs. 276/2003 – per aver “erroneamente comunicato la cessazione dei rapporti di lavoro di e con Parte_2 Parte_3 decorrenza dal 05/04/2019 giornata in cui i due lavoratori risultavano occupati come da registrazione delle ore di lavoro fatta sul LUL a fronte della effettiva data di licenziamento del
06/04/2019”;
2. violazione dell'art. 30, comma 1 e dell'art. 18, comma 5 bis del D. Lgs. n. 276/2003, così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 8/2016 – norma sanzionata art. 18, comma 5 bis del D.
Lgs. n. 276/2003 e dall'art. 1, commi 1 e 6 del D. Lgs. n. 8/2016 – per aver “illecitamente distaccato
i lavoratori e presso i cantieri edili dell'azienda SAM Parte_2 Parte_3
CARPENTERIA srl, con distacco non genuino dal 01/04/2019 al 05/04/2019 per n.5 giornate”.
Con l'atto di opposizione, in via preliminare, è stata richiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza, nel merito è stata eccepito l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione con vittoria delle spese di lite.
L' , rappresentato dai funzionari incaricati, Controparte_7 contestando l'avverso dedotto ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Concessa la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, il giudice ha fissato l'udienza dell'11.03.2025 per la discussione.
All'udienza del 4.6.2025 la causa è stata riservata in decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
1. Preliminarmente, va evidenziato che il principio della solidarietà enunciato dall'art. 6 della legge n. 689/1981 ha lo scopo di accrescere le garanzie di pagamento della sanzione, non già di estendere la responsabilità in relazione al fatto illecito amministrativo.
L'obbligato in solido, in materia di illeciti amministrativi, infatti, occupa una posizione «accessoria» rispetto all'autore dell'illecito, debitore principale dell'obbligo sanzionatorio, che rimane titolare esclusivo dell'obbligazione stessa, posta la disposizione di cui all'art. 6, c. 4, legge n. 689/1981.
Particolare rilievo in materia di illeciti previdenziali assume il terzo comma del predetto articolo, che stabilisce: «se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta» ed al quarto comma che prevede il diritto di regresso per l'intero, per chi ha pagato, nei confronti dell'autore della violazione.
L'obbligato solidale non è neppure un debitore solidale prettamente di tipo civilistico, pur essendo riconducibile allo schema di garanzia civilistico la responsabilità solidale dell'art. 6 della legge n.
689/1981. Esigendo per sua natura il dolo o la colpa, è addebitabile solo a una persona fisica, salva la responsabilità solidale meramente patrimoniale dell'ente rappresentato, solidarietà che, non dipendendo da un'obbligazione unitaria, non determina il litisconsorzio necessario fra il legale rappresentante e l'ente.
In tema di violazioni amministrative, autore della violazione e quindi destinatario dell'ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto una persona fisica. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, la responsabilità grava sull'autore materiale dell'illecito e non sull'Ente rappresentato, che resta obbligato in via solidale e sussidiaria (cfr. Cass., ord. n. n. 20046/2022).
Ne consegue che, l'opposizione tempestivamente proposta soltanto dalla persona fisica nella qualità di rappresentante pro tempore dell'ente non rileva ai fini dell'accertamento della violazione contestata.
2. Nel merito l'opposizione è infondata.
Dalla documentazione versata in atti l' ha accertato, Controparte_6
mediante un esame della documentazione acquisita nel corso degli accertamenti ispettivi e delle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati, le violazioni contestate.
Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre non è necessaria la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento (cfr. Cass. ord. n. 37764/21).
In particolare, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire anche la fonte esclusiva del convincimento del giudice, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 11934/2019; Cass.
n. 8445/2020).
Questi i principi informatori della materia, si deve osservare che, dalla copiosa documentazione versata in atti risultano provate entrambe le violazioni contestate alla parte ricorrente e che, a fronte della documentazione alcuna posizione è stata assunta dall'opponente.
Orbene, premesso che in tema di sanzioni amministrative, l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta grava certamente sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato in quanto attrice in senso sostanziale, osserva il Tribunale che l'Ente opposto abbia sufficientemente assolto all'onere probatorio in relazione alle violazioni contestate e poste in essere dell'opponente, nella fattispecie di natura documentale, essendo stata condotta l'attività ispettiva a seguito di segnalazione dei lavoratori e assunti e Parte_4 Parte_3
distaccati dalla e distaccato presso la S.A.M. Controparte_1
CARPENTERIA S.R.L..
L'iter ispettivo, condotto anche sulla base della documentazione a firma del legale rappresentante della ha evidenziato, nella fattispecie, sia la discrasia tra Controparte_1
la data del licenziamento comunicata alle parti, rispetto a quella risultante dagli invii sul LUL, integrante la violazione di cui all'art violazione dell'art. 21, comma 1, L. 264/1949, come sostituito dall'art. 6, comma 3 del d. Lgs. n. 297/2002, nonché la mancanza di elementi giustificativi posti alla base del distacco dei lavoratori presso la S.A.M. CARPENTERIA s.r.l., integrante la violazione di cui all'art. 30, comma 1 e dell'art. 18, comma 5 bis del D. Lgs. n. 276/2003, così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 8/2016.
In particolare, in relazione all'illegittimità del distacco dei lavoratori Parte_4
e nella scrittura privata intercorsa tra la società distaccate e quella distaccataria Parte_3
(all. n. 24 di parte opposta) le parti hanno convento che:
mentre nella nota inviata quale riscontro alle richieste dell' (cfr. allegato n. 28 di parte CP_6 opposta), la ha specificato che: “… 7- gli operai sono Controparte_1
stati distaccati in quanto la SAM necessitava di operai qualificati nel settore edile in quanto i loro operai erano qualificati nel settore metalmeccanico …”.
L'illegittimità contestata è comprovata proprio dall'insussistenza nonché dalla discrasia degli elementi giustificativi del distacco disposto ed eseguito per i lavoratori.
Il distacco del lavoratore, da tenere ben distinto dalla trasferta, consiste in un provvedimento organizzativo con il quale il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30 del Dlgs. 276/03). La Corte di cassazione, con recente pronuncia, ha precisato che oltre l'interesse del distaccante e la temporaneità del distacco deve essere sempre presente l'esecuzione di un a determinata attività lavorativa, valutando nullo il distacco disposto non per lo svolgimento di un'attività lavorativa presso il distaccatario, bensì per scopi formativi del personale, in vista di una possibile assunzione alle dipendenze del distaccatario (cfr. Cass., ord. n. 10051/2023 che precisa che “la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione
… è consentita soltanto a condizione che …. il distacco realizzi uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco medesimo quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa”).
In nessuna delle due prospettazioni della ricorrono i Controparte_1
presupposti del distacco genuino presso una sede distante più di 50 km da quella di adibizione, anche in considerazione del fatto che gli stessi sono stati licenziati per il mancato superamento del periodo di prova in quanto ritenuti improduttivi.
Pertanto, risultando documentalmente provati gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo contestato, ne consegue che la valutazione complessiva delle emergenze processuali induce a ritenere che l'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione abbia assolto, compiutamente l'onere probatorio.
Integrata e provata la fattispecie tipica dell'illecito, il trasgressore viene gravato dell'onere di dimostrare di aver agito in assenza di colpevolezza. Spetta a colui che ha trasgredito la norma dimostrare di aver agito senza colpa o dolo con riguardo all'illecito amministrativo in generale, poiché alla luce del disposto della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, “per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva e omissiva, sia essa dolosa e colposa, ed il principio deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, nel senso che dalla norma si desume altresì una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, incombendo a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa” ( cfr. Cass. SS. UU. Un. n.
20930/2009).
In definitiva, sussiste una presunzione di responsabilità sotto il profilo della colpa in capo a colui cui viene attribuito il comportamento vietato una volta accertata in fatto la fattispecie contestata (cfr.
Cass. ord., sezione lavoro n. 28287/2019).
A fronte di tale quadro probatorio l'opponente si è limitato a dedurre il mancato assolvimento dell'onere probatorio dell , ritenuto, al contrario, assolto per la ragioni su esposte né ha CP_6
proceduto a fornire prova contraria rispetto a quanto documentalmente prodotto.
Pertanto, risulta legittima l'adozione e provata la pretesa dell'ordinanza ingiunzione impugnata. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 149/2015 (valori minimi, tenuto conto del II scaglione di riferimento e dell'assenza di istruttoria orale, € 1.278,00 con riduzione del 20% = € 1.022,40).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 42/2024-A-B emessa dall' Controparte_2
in data 03/09/20222 (prot. n. 26034 del 05/09/2024), ogni ulteriore istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma l'ordinanza – ingiunzione n. 42/2024-A-B emessa dall'
[...]
in data 03/09/20222 (prot. n. Controparte_2
26034 del 05/09/2024);
3. condanna l'opponente a pagare all'opposto le spese di lite, liquidate in € 1.022,40.
Si comunichi.
Così deciso in Avellino, 04/06/2025
Il giudice dott.ssa Maria Iandiorio
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria
Iandiorio, viste le conclusioni così come precisate dalle parti nelle le note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 D. lgs. n. 150/2011
e 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2740/2024 R.G.A.C.C., avente ad oggetto "opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981” e vertente pronunzia la seguente
TRA
(C.F. , nato in [...] il [...], nella Parte_1 C.F._1
qualità di legale rappresentante della (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo VOLINO, in virtù di procura in atti;
P.IVA_1
OPPONENTE
E
(C.F. Controparte_2
) in persona del Direttore pro-tempore dott. che rappresenta e P.IVA_2 Controparte_3 difende l'Ente, unitamente e disgiuntamente ai funzionari delegati dott.ssa e il Controparte_4
dott. ; Controparte_5
OPPOSTO
Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 6, D. lgs.
150/2011.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 42/2024-A-B emessa dall' in data 03/09/20222 (prot. n. 26034 del Controparte_6
05/09/2024) con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di complessivi € 2.230,80 per le violazioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n.
AV000001/2021-096-01 del 10/12/2021.
Con la succitata ordinanza-ingiunzione, sono state contestate le seguenti violazioni:
1. violazione dell'art. 21, comma 1, L. 264/1949, come sostituito dall'art. 6, comma 3 del d. Lgs. n.
297/2002 – norma sanzionata art. 19, comma 3 del D.lgs. 276/2003 – per aver “erroneamente comunicato la cessazione dei rapporti di lavoro di e con Parte_2 Parte_3 decorrenza dal 05/04/2019 giornata in cui i due lavoratori risultavano occupati come da registrazione delle ore di lavoro fatta sul LUL a fronte della effettiva data di licenziamento del
06/04/2019”;
2. violazione dell'art. 30, comma 1 e dell'art. 18, comma 5 bis del D. Lgs. n. 276/2003, così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 8/2016 – norma sanzionata art. 18, comma 5 bis del D.
Lgs. n. 276/2003 e dall'art. 1, commi 1 e 6 del D. Lgs. n. 8/2016 – per aver “illecitamente distaccato
i lavoratori e presso i cantieri edili dell'azienda SAM Parte_2 Parte_3
CARPENTERIA srl, con distacco non genuino dal 01/04/2019 al 05/04/2019 per n.5 giornate”.
Con l'atto di opposizione, in via preliminare, è stata richiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza, nel merito è stata eccepito l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione con vittoria delle spese di lite.
L' , rappresentato dai funzionari incaricati, Controparte_7 contestando l'avverso dedotto ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Concessa la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, il giudice ha fissato l'udienza dell'11.03.2025 per la discussione.
All'udienza del 4.6.2025 la causa è stata riservata in decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
1. Preliminarmente, va evidenziato che il principio della solidarietà enunciato dall'art. 6 della legge n. 689/1981 ha lo scopo di accrescere le garanzie di pagamento della sanzione, non già di estendere la responsabilità in relazione al fatto illecito amministrativo.
L'obbligato in solido, in materia di illeciti amministrativi, infatti, occupa una posizione «accessoria» rispetto all'autore dell'illecito, debitore principale dell'obbligo sanzionatorio, che rimane titolare esclusivo dell'obbligazione stessa, posta la disposizione di cui all'art. 6, c. 4, legge n. 689/1981.
Particolare rilievo in materia di illeciti previdenziali assume il terzo comma del predetto articolo, che stabilisce: «se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta» ed al quarto comma che prevede il diritto di regresso per l'intero, per chi ha pagato, nei confronti dell'autore della violazione.
L'obbligato solidale non è neppure un debitore solidale prettamente di tipo civilistico, pur essendo riconducibile allo schema di garanzia civilistico la responsabilità solidale dell'art. 6 della legge n.
689/1981. Esigendo per sua natura il dolo o la colpa, è addebitabile solo a una persona fisica, salva la responsabilità solidale meramente patrimoniale dell'ente rappresentato, solidarietà che, non dipendendo da un'obbligazione unitaria, non determina il litisconsorzio necessario fra il legale rappresentante e l'ente.
In tema di violazioni amministrative, autore della violazione e quindi destinatario dell'ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto una persona fisica. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, la responsabilità grava sull'autore materiale dell'illecito e non sull'Ente rappresentato, che resta obbligato in via solidale e sussidiaria (cfr. Cass., ord. n. n. 20046/2022).
Ne consegue che, l'opposizione tempestivamente proposta soltanto dalla persona fisica nella qualità di rappresentante pro tempore dell'ente non rileva ai fini dell'accertamento della violazione contestata.
2. Nel merito l'opposizione è infondata.
Dalla documentazione versata in atti l' ha accertato, Controparte_6
mediante un esame della documentazione acquisita nel corso degli accertamenti ispettivi e delle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati, le violazioni contestate.
Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre non è necessaria la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento (cfr. Cass. ord. n. 37764/21).
In particolare, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire anche la fonte esclusiva del convincimento del giudice, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 11934/2019; Cass.
n. 8445/2020).
Questi i principi informatori della materia, si deve osservare che, dalla copiosa documentazione versata in atti risultano provate entrambe le violazioni contestate alla parte ricorrente e che, a fronte della documentazione alcuna posizione è stata assunta dall'opponente.
Orbene, premesso che in tema di sanzioni amministrative, l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta grava certamente sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato in quanto attrice in senso sostanziale, osserva il Tribunale che l'Ente opposto abbia sufficientemente assolto all'onere probatorio in relazione alle violazioni contestate e poste in essere dell'opponente, nella fattispecie di natura documentale, essendo stata condotta l'attività ispettiva a seguito di segnalazione dei lavoratori e assunti e Parte_4 Parte_3
distaccati dalla e distaccato presso la S.A.M. Controparte_1
CARPENTERIA S.R.L..
L'iter ispettivo, condotto anche sulla base della documentazione a firma del legale rappresentante della ha evidenziato, nella fattispecie, sia la discrasia tra Controparte_1
la data del licenziamento comunicata alle parti, rispetto a quella risultante dagli invii sul LUL, integrante la violazione di cui all'art violazione dell'art. 21, comma 1, L. 264/1949, come sostituito dall'art. 6, comma 3 del d. Lgs. n. 297/2002, nonché la mancanza di elementi giustificativi posti alla base del distacco dei lavoratori presso la S.A.M. CARPENTERIA s.r.l., integrante la violazione di cui all'art. 30, comma 1 e dell'art. 18, comma 5 bis del D. Lgs. n. 276/2003, così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 8/2016.
In particolare, in relazione all'illegittimità del distacco dei lavoratori Parte_4
e nella scrittura privata intercorsa tra la società distaccate e quella distaccataria Parte_3
(all. n. 24 di parte opposta) le parti hanno convento che:
mentre nella nota inviata quale riscontro alle richieste dell' (cfr. allegato n. 28 di parte CP_6 opposta), la ha specificato che: “… 7- gli operai sono Controparte_1
stati distaccati in quanto la SAM necessitava di operai qualificati nel settore edile in quanto i loro operai erano qualificati nel settore metalmeccanico …”.
L'illegittimità contestata è comprovata proprio dall'insussistenza nonché dalla discrasia degli elementi giustificativi del distacco disposto ed eseguito per i lavoratori.
Il distacco del lavoratore, da tenere ben distinto dalla trasferta, consiste in un provvedimento organizzativo con il quale il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30 del Dlgs. 276/03). La Corte di cassazione, con recente pronuncia, ha precisato che oltre l'interesse del distaccante e la temporaneità del distacco deve essere sempre presente l'esecuzione di un a determinata attività lavorativa, valutando nullo il distacco disposto non per lo svolgimento di un'attività lavorativa presso il distaccatario, bensì per scopi formativi del personale, in vista di una possibile assunzione alle dipendenze del distaccatario (cfr. Cass., ord. n. 10051/2023 che precisa che “la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione
… è consentita soltanto a condizione che …. il distacco realizzi uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco medesimo quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa”).
In nessuna delle due prospettazioni della ricorrono i Controparte_1
presupposti del distacco genuino presso una sede distante più di 50 km da quella di adibizione, anche in considerazione del fatto che gli stessi sono stati licenziati per il mancato superamento del periodo di prova in quanto ritenuti improduttivi.
Pertanto, risultando documentalmente provati gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo contestato, ne consegue che la valutazione complessiva delle emergenze processuali induce a ritenere che l'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione abbia assolto, compiutamente l'onere probatorio.
Integrata e provata la fattispecie tipica dell'illecito, il trasgressore viene gravato dell'onere di dimostrare di aver agito in assenza di colpevolezza. Spetta a colui che ha trasgredito la norma dimostrare di aver agito senza colpa o dolo con riguardo all'illecito amministrativo in generale, poiché alla luce del disposto della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, “per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva e omissiva, sia essa dolosa e colposa, ed il principio deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, nel senso che dalla norma si desume altresì una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, incombendo a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa” ( cfr. Cass. SS. UU. Un. n.
20930/2009).
In definitiva, sussiste una presunzione di responsabilità sotto il profilo della colpa in capo a colui cui viene attribuito il comportamento vietato una volta accertata in fatto la fattispecie contestata (cfr.
Cass. ord., sezione lavoro n. 28287/2019).
A fronte di tale quadro probatorio l'opponente si è limitato a dedurre il mancato assolvimento dell'onere probatorio dell , ritenuto, al contrario, assolto per la ragioni su esposte né ha CP_6
proceduto a fornire prova contraria rispetto a quanto documentalmente prodotto.
Pertanto, risulta legittima l'adozione e provata la pretesa dell'ordinanza ingiunzione impugnata. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 149/2015 (valori minimi, tenuto conto del II scaglione di riferimento e dell'assenza di istruttoria orale, € 1.278,00 con riduzione del 20% = € 1.022,40).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 42/2024-A-B emessa dall' Controparte_2
in data 03/09/20222 (prot. n. 26034 del 05/09/2024), ogni ulteriore istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma l'ordinanza – ingiunzione n. 42/2024-A-B emessa dall'
[...]
in data 03/09/20222 (prot. n. Controparte_2
26034 del 05/09/2024);
3. condanna l'opponente a pagare all'opposto le spese di lite, liquidate in € 1.022,40.
Si comunichi.
Così deciso in Avellino, 04/06/2025
Il giudice dott.ssa Maria Iandiorio