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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4737/2025
TRIBUNALE DI RI
SEZIONE PRIMA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Giuseppe Disabato presidente
Dr. Laura Cantore giudice rel. /est
Dr. Valeria Guaragnella giudice componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4737/2025 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 9.10.2025 avente oggetto: interdizione
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Matera giusta mandato in atti;
-RICORRENTI-
E
, nato a [...] il [...]6 Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
§§§§
All'udienza del 9.10.2025 la causa era riservata per la decisione del Tribunale in composizione collegiale, sulle conclusioni del procuratore dei ricorrenti che ha chiesto accogliersi la domanda di interdizione e del P.M. che si è associato alle dette conclusioni
Svolgimento del processo
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 23.04.2025 gli istanti, premesso di essere fratelli e padre del resistente, hanno evidenziato che:
- , che convive con il padre, ultrasettantacinquenne, è affetto da grave Controparte_1 insufficienza mentale in soggetto sordastro e che non è autonomamente deambulante necessitando di assistenza continua;
- tale stato di salute lo rende incapace di provvedere alle proprie esigenze compresi gli atti più elementari della vita quotidiana;
- è stata presentata ed ottenuta domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità e dell'indennità di accompagnamento in quanto lo stesso non può svolgere gli atti quotidiani della vita senza costante assistenza;
- , si occupa delle esigenze del fratello . Parte_4 Controparte_1
Hanno quindi concluso chiedendo che il loro congiunto venga dichiarato interdetto e che nel suo interesse la SI.ra , sorella dell'interdicendo, venga nominata tutore provvisorio Parte_4 dell'interdicendo essendosi dichiarata disponibile ad essere nominata definitivamente tutore del predetto.
Designato il giudice istruttore, fissata l'udienza dello stesso, all'esito dell'ascolto dei ricorrenti, unici congiunti dell'interdicendo, il G.I., sulle conclusioni rassegnate dal procuratore della parte ricorrente e dal P.M. nei termini di cui in epigrafe, ha riservato la causa per la decisione senza termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Rileva il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria, risulta pienamente fondata la domanda di interdizione.
L'interdicendo.
Lo stesso è stato dichiarato invalido al 100% in quanto soggetto sordastro>> come risulta dalla documentazione in atti (commissione medica sanitaria invalidi civili del 24.11.1982). Inabilità definita totale e permanente;
autonomamente deambulante>> e bisognevole di assistenza continua.
Orbene, dalla documentazione in atti e, come si dirà a breve, risulta che il resistente risulta affetto da una grave ed irreversibile patologia che lo rende del tutto incapace di intendere e di volere e di poter, dunque, provvedere ai propri interessi.
Del resto in sede di suo esame il tribunale ha dato atto che lo stesso non interagiva in alcun modo con il mondo esterno né con il G.I. dandosi atto che postegli semplici domande lo stesso, di fatto, non rispondeva pagina 2 di 4 oculi, gravi lacune cognitive>> (<< A domanda del Giudice al sig. ovvero se lo stesso CP_1 sente bene l'audio, risponde a cenni. D. Lei come si chiama? R. Nulla dice. D. Dove è nato? In che data? R. Fa cenno di no con l'indice. Si dà atto che il sig. non interagisce CP_1 compiutamente rispetto alle domande postegli. Muove le mani in maniera sconnessa. Rispetto ad altre domande semplici come dove vive lo stesso nulla risponde. A questo punto, si dichiara chiuso
l'esame dell'interdicendo e il PM si associa non ritenendo necessario porre all'interdicendo altre domande>>.
, sorella dell'interdicendo ha dichiarato <mio fratello vive a casa con Parte_5 mio padre e un altro mio fratello. Mio fratello ha bisogno di assistenza continua non è CP_1 autonomo, sa solo mangiare da solo, di notte dorme, ma …deve essere sempre presente qualcuno anche perché ha problemi di deambulazione. Mio padre, pensionato di quasi 94 anni, è affetto da demenza senile ed ha bisogno a sua volta di assistenza, pertanto, noi fratelli ci alterniamo per garantire l'assistenza a , il quale percepisce circa euro 1.230,00 tra pensione di CP_1 invalidità e indennità e non è proprietario di beni. Io sono al corrente di queste informazioni perché sono spesso presente>>.
, nel confermare la propria disponibilità ad essere nominata tutore del Parte_4 fratello ha confermato tutto quanto dichiarato dalla sorella così come gli altri congiunti ascoltati.
Conseguentemente, essendo stato accertato che , nato a [...] il [...], è Controparte_1 affetto da una grave e irreversibile infermità, che ne compromette totalmente la capacità di intendere e di volere e di provvedere ai propri interessi, ne va pronunciata l'interdizione.
Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi in cui versa l'interdicendo (a causa dell'oggettiva gravità della patologia da cui è affetto), nonché dalla necessità di gestione degli interessi di cui lo stesso è titolare portano ad affermare, infatti, che, per l'interdicendo, la tutela più adeguata e idonea sia da individuare nella misura dell'interdizione, così come richiesto concordemente, dai ricorrenti e dal Pubblico Ministero.
In accoglimento della domanda, va dichiarata l'interdizione di , nato a [...] il Controparte_1
08/11/1956 e, per l'effetto, va ordinato al Cancelliere di annotare immediatamente nell'apposito registro la presente sentenza e di comunicarla, entro dieci giorni, per quanto di competenza, al
Giudice Tutelare e all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
Spese interamente compensate per la natura del procedimento e stante la contumacia del resistente.
Sussistono i presupposti per la nomina del tutore provvisorio che si individua nella persona della sorella del resistente nata il [...] in [...] residente come in Parte_4 atti. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
con
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 ricorso del 23.04.025 l'accoglie e così provvede: dichiara l'interdizione di , nato a [...] il [...], e, per l'effetto, ordina al Controparte_1
Cancelliere di annotare la presente sentenza nell'apposito registro e di comunicarla, entro dieci giorni, al Giudice Tutelare, per quanto di competenza, ed all'Ufficiale dello Stato Civile, per le annotazioni in margine all' atto di nascita
NOMINA
TUTORE PROVVISORIO del predetto nata il [...] in Parte_4
RI (BA) residente come in atti
Spese compensate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Laura Cantore Dott. Giuseppe Disabato
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI RI
SEZIONE PRIMA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Giuseppe Disabato presidente
Dr. Laura Cantore giudice rel. /est
Dr. Valeria Guaragnella giudice componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4737/2025 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 9.10.2025 avente oggetto: interdizione
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Matera giusta mandato in atti;
-RICORRENTI-
E
, nato a [...] il [...]6 Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
§§§§
All'udienza del 9.10.2025 la causa era riservata per la decisione del Tribunale in composizione collegiale, sulle conclusioni del procuratore dei ricorrenti che ha chiesto accogliersi la domanda di interdizione e del P.M. che si è associato alle dette conclusioni
Svolgimento del processo
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 23.04.2025 gli istanti, premesso di essere fratelli e padre del resistente, hanno evidenziato che:
- , che convive con il padre, ultrasettantacinquenne, è affetto da grave Controparte_1 insufficienza mentale in soggetto sordastro e che non è autonomamente deambulante necessitando di assistenza continua;
- tale stato di salute lo rende incapace di provvedere alle proprie esigenze compresi gli atti più elementari della vita quotidiana;
- è stata presentata ed ottenuta domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità e dell'indennità di accompagnamento in quanto lo stesso non può svolgere gli atti quotidiani della vita senza costante assistenza;
- , si occupa delle esigenze del fratello . Parte_4 Controparte_1
Hanno quindi concluso chiedendo che il loro congiunto venga dichiarato interdetto e che nel suo interesse la SI.ra , sorella dell'interdicendo, venga nominata tutore provvisorio Parte_4 dell'interdicendo essendosi dichiarata disponibile ad essere nominata definitivamente tutore del predetto.
Designato il giudice istruttore, fissata l'udienza dello stesso, all'esito dell'ascolto dei ricorrenti, unici congiunti dell'interdicendo, il G.I., sulle conclusioni rassegnate dal procuratore della parte ricorrente e dal P.M. nei termini di cui in epigrafe, ha riservato la causa per la decisione senza termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Rileva il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria, risulta pienamente fondata la domanda di interdizione.
L'interdicendo.
Lo stesso è stato dichiarato invalido al 100% in quanto soggetto sordastro>> come risulta dalla documentazione in atti (commissione medica sanitaria invalidi civili del 24.11.1982). Inabilità definita totale e permanente;
autonomamente deambulante>> e bisognevole di assistenza continua.
Orbene, dalla documentazione in atti e, come si dirà a breve, risulta che il resistente risulta affetto da una grave ed irreversibile patologia che lo rende del tutto incapace di intendere e di volere e di poter, dunque, provvedere ai propri interessi.
Del resto in sede di suo esame il tribunale ha dato atto che lo stesso non interagiva in alcun modo con il mondo esterno né con il G.I. dandosi atto che postegli semplici domande lo stesso, di fatto, non rispondeva pagina 2 di 4 oculi, gravi lacune cognitive>> (<< A domanda del Giudice al sig. ovvero se lo stesso CP_1 sente bene l'audio, risponde a cenni. D. Lei come si chiama? R. Nulla dice. D. Dove è nato? In che data? R. Fa cenno di no con l'indice. Si dà atto che il sig. non interagisce CP_1 compiutamente rispetto alle domande postegli. Muove le mani in maniera sconnessa. Rispetto ad altre domande semplici come dove vive lo stesso nulla risponde. A questo punto, si dichiara chiuso
l'esame dell'interdicendo e il PM si associa non ritenendo necessario porre all'interdicendo altre domande>>.
, sorella dell'interdicendo ha dichiarato <mio fratello vive a casa con Parte_5 mio padre e un altro mio fratello. Mio fratello ha bisogno di assistenza continua non è CP_1 autonomo, sa solo mangiare da solo, di notte dorme, ma …deve essere sempre presente qualcuno anche perché ha problemi di deambulazione. Mio padre, pensionato di quasi 94 anni, è affetto da demenza senile ed ha bisogno a sua volta di assistenza, pertanto, noi fratelli ci alterniamo per garantire l'assistenza a , il quale percepisce circa euro 1.230,00 tra pensione di CP_1 invalidità e indennità e non è proprietario di beni. Io sono al corrente di queste informazioni perché sono spesso presente>>.
, nel confermare la propria disponibilità ad essere nominata tutore del Parte_4 fratello ha confermato tutto quanto dichiarato dalla sorella così come gli altri congiunti ascoltati.
Conseguentemente, essendo stato accertato che , nato a [...] il [...], è Controparte_1 affetto da una grave e irreversibile infermità, che ne compromette totalmente la capacità di intendere e di volere e di provvedere ai propri interessi, ne va pronunciata l'interdizione.
Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi in cui versa l'interdicendo (a causa dell'oggettiva gravità della patologia da cui è affetto), nonché dalla necessità di gestione degli interessi di cui lo stesso è titolare portano ad affermare, infatti, che, per l'interdicendo, la tutela più adeguata e idonea sia da individuare nella misura dell'interdizione, così come richiesto concordemente, dai ricorrenti e dal Pubblico Ministero.
In accoglimento della domanda, va dichiarata l'interdizione di , nato a [...] il Controparte_1
08/11/1956 e, per l'effetto, va ordinato al Cancelliere di annotare immediatamente nell'apposito registro la presente sentenza e di comunicarla, entro dieci giorni, per quanto di competenza, al
Giudice Tutelare e all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
Spese interamente compensate per la natura del procedimento e stante la contumacia del resistente.
Sussistono i presupposti per la nomina del tutore provvisorio che si individua nella persona della sorella del resistente nata il [...] in [...] residente come in Parte_4 atti. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
con
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 ricorso del 23.04.025 l'accoglie e così provvede: dichiara l'interdizione di , nato a [...] il [...], e, per l'effetto, ordina al Controparte_1
Cancelliere di annotare la presente sentenza nell'apposito registro e di comunicarla, entro dieci giorni, al Giudice Tutelare, per quanto di competenza, ed all'Ufficiale dello Stato Civile, per le annotazioni in margine all' atto di nascita
NOMINA
TUTORE PROVVISORIO del predetto nata il [...] in Parte_4
RI (BA) residente come in atti
Spese compensate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Laura Cantore Dott. Giuseppe Disabato
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