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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/01/2024, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'udienza del 09.01.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2483/2022 R.G.
TRA
in persona del socio unico e legale Parte_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall' avv.to Sabato Costantino, come in atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., anche quale mandatario della CP_1 [...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_2 pt, rapp.to e difeso, dagli avv.ti Carmine Barone e Ida Verrengia, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente-
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3
rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandra Caprio, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 28.04.2022, la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.07120229003624510000, notificata in data 06.04.2022, con riferimento alle omissioni contributive relative ai seguenti avvisi di addebito: avv.add. n.37120160019451189000, asseritamente notificato il
30/11/2016, per euro 724,97, somma dovuta per il mancato versamento dei contributi previdenziali e relative somme aggiuntive, in relazione Org_1 all'annualità 2011 nei confronti dell' di Castellammare di Stabia;
-avv.add. CP_1
n.37120180013032539000, asseritamente notificato il 13/11/2018, per euro 7.787,19, somma dovuta per il mancato versamento dei contributi previdenziali DM10 e relative somme aggiuntive, in relazione all'annualità 2014 nei confronti dell' di Castellammare di Stabia;
-avv.add. n.37120180013032640000, CP_1 asseritamente notificato il 13/11/2018, per euro 51.744,84, somma dovuta per il mancato versamento dei contributi previdenziali e relative somme Org_1 aggiuntive, in relazione all'annualità 2012 al 2018 nei confronti dell' di CP_1
Castellammare di Stabia;
-avv.add. n.37120190001518718000, asseritamente notificato il 04/06/2019 per euro 2.702,77, somma dovuta per il mancato versamento dei contributi previdenziali e relative somme aggiuntive, in Org_1 relazione all'annualità 2018 nei confronti dell' di Castellammare di Stabia;
- CP_1 avv.add. n.37120190001518819000, asseritamente notificato il 04/06/2019 per euro 4.027,04, somma dovuta per il mancato versamento dei contributi previdenziali e relative somme aggiuntive, in relazione all'annualità 2014 Org_1 nei confronti dell' di Castellammare di Stabia;
-avv.add. CP_1
n.37120190012263147000, asseritamente notificato il 01/10/2019, per euro 1.189,98, somma dovuta per il mancato versamento dei contributi previdenziali DM10 e relative somme aggiuntive, in relazione all'annualità 2019 nei confronti dell' di Castellammare di Stabia;
CP_1
Ha dedotto che tali addebiti erano inesistenti, non dovuti, non esigibili, poiché mai notificati e comunque prescritti, Ha concluso chiedendo all'adito Giudice di “ … dichiarare l' inesistenza della notifica degli ADA indicati, perché mai avvenuta o comunque non in conformità con le prescrizioni legislative e, per l'effetto, dichiararne l'illegittimità, la nullità e/o annullabilità, con ogni conseguente statuizione di legge;
per effetto del punto precedente, dichiarare la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali contenuti negli ADA in oggetto in esso contenuti;
come conseguenza dei punti precedenti dichiarare la nullità/illegittimità/inesistenza degli ADA indicati;
5) sempre come conseguenza dei punti precedenti annullare l'intimazione in oggetto LIMITATAMENTE ai provvedimenti in oggetto…”
Si sono costituite le parti convenute ed hanno eccepito, con varie argomentazioni, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso per mancata prescrizione dei crediti. All'odierna udienza, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo, con motivazione contestuale. Il ricorso è infondato e va rigettato per le argomentazioni dirimenti di seguito esposte. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva, e di ogni litisconsorzio necessario, nei confronti della in quanto i crediti Controparte_2 previdenziali di cui al presente giudizio -essendo stati accertati successivamente alla data del 31.12.2005- non rientrano tra quelli cartolarizzati e ceduti alla predetta società cessionaria L'odierno ricorrente ha promosso un'opposizione ex art. 615 co. 1 cpc (opposizione ad esecuzione non ancora iniziata), entro i termini di cui all'art. 24, co. 6 Dlgs. 46/99, vedendo quali legittimati passivi sia l'ente impositore, stante l' eccezione per fatto estintivo della pretesa (prescrizione), sia il Concessionario in ordine alla presunta insussistenza di atti interruttivi.
Ha quindi asserito di non avere ricevuto la notifica degli atti sottesi (avvisi di addebito) all'atto di intimazione, contestando la debenza dei contributi previdenziali ed assicurativi per intervenuta prescrizione. Ciò posto, l' ha prodotto la documentazione attestante la rituale notifica a CP_1 mezzo PEC dei seguenti avvisi di addebito, costituenti “atto presupposto”, rispetto all'intimazione di pagamento impugnata in questa sede: AVA n. 371 2018 0013032539000 notificato il 13.11.2018; - AVA n. 371 2018 0013032640000 notificato il 13.11.2018; - AVA n. 371 2019 0001518718000 notificato il 04.06.2019; - AVA n. 371 2019 0001518819000 notificato il 04.06.2019; - AVA n.
371 2019 0012263147000 notificato il 01.10.2019; Avviso di Addebito n. 371 2016 0019451189000 notifica il 30.11.2016. La difesa del ricorrente ha quindi contestato le notifiche degli avvisi di addebito in oggetto in quanto operate a mezzo pec da un indirizzo di posta elettronica certificata ( t) non presente nei pubblici registri. Email_1
Tale censura è priva di pregio. Sul punto va registrato il recente intervento della Suprema Corte (sent. n. 18684 del 03/07/2023), secondo cui, “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”. La Suprema Corte, in particolare, ha statuito che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell differisce dalla previsione Controparte_4 generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Di tale concreto pregiudizio la ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie.
Pertanto, alla rituale notificazione dei suindicati avvisi di addebito ed in assenza di autonoma impugnazione da parte del contribuente, nei termini di legge, consegue l'inammissibilità, in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento, dei motivi di ricorso concernenti l'estinzione per prescrizione del diritto alla riscossione delle somme intimate, con riferimento all'intervallo temporale antecedente a tale attività notificatoria. Con riferimento all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito, l'opposizione è comunque ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. A riguardo, occorre prendere atto della decisione delle Sezioni Unite (S.U. n. 23397/16, depositata il 17.11.2016) che ha statuito “….che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” Orbene, dalla data di notifica dei suindicati atti impositivi, sino alla data della intimazione di pagamento, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale concernente il diritto del concessionario a procedere all'esecuzione. Invero, l'agente della riscossione ha eccepito e provato l'interruzione del decorso del termine di prescrizione ed ha allegato atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 07184201900002192001 (relativo agli avvisi di addebito n. 37120160019451189000 - 37120180013032539000) con notifica perfezionata via pec in data 09/07/2019. In definitiva, il termine di prescrizione non risulta decorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti liquidate in complessivi euro 1900,00 in favore di ciascuna parte, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione, in favore del difensore dell
[...]
. CP_3
Così deciso in Torre Annunziata, il 09.01.2024
Il Giudice del lavoro
.
dott.ssa Rosa Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'udienza del 09.01.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2483/2022 R.G.
TRA
in persona del socio unico e legale Parte_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall' avv.to Sabato Costantino, come in atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., anche quale mandatario della CP_1 [...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_2 pt, rapp.to e difeso, dagli avv.ti Carmine Barone e Ida Verrengia, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente-
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3
rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandra Caprio, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 28.04.2022, la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.07120229003624510000, notificata in data 06.04.2022, con riferimento alle omissioni contributive relative ai seguenti avvisi di addebito: avv.add. n.37120160019451189000, asseritamente notificato il
30/11/2016, per euro 724,97, somma dovuta per il mancato versamento dei contributi previdenziali e relative somme aggiuntive, in relazione Org_1 all'annualità 2011 nei confronti dell' di Castellammare di Stabia;
-avv.add. CP_1
n.37120180013032539000, asseritamente notificato il 13/11/2018, per euro 7.787,19, somma dovuta per il mancato versamento dei contributi previdenziali DM10 e relative somme aggiuntive, in relazione all'annualità 2014 nei confronti dell' di Castellammare di Stabia;
-avv.add. n.37120180013032640000, CP_1 asseritamente notificato il 13/11/2018, per euro 51.744,84, somma dovuta per il mancato versamento dei contributi previdenziali e relative somme Org_1 aggiuntive, in relazione all'annualità 2012 al 2018 nei confronti dell' di CP_1
Castellammare di Stabia;
-avv.add. n.37120190001518718000, asseritamente notificato il 04/06/2019 per euro 2.702,77, somma dovuta per il mancato versamento dei contributi previdenziali e relative somme aggiuntive, in Org_1 relazione all'annualità 2018 nei confronti dell' di Castellammare di Stabia;
- CP_1 avv.add. n.37120190001518819000, asseritamente notificato il 04/06/2019 per euro 4.027,04, somma dovuta per il mancato versamento dei contributi previdenziali e relative somme aggiuntive, in relazione all'annualità 2014 Org_1 nei confronti dell' di Castellammare di Stabia;
-avv.add. CP_1
n.37120190012263147000, asseritamente notificato il 01/10/2019, per euro 1.189,98, somma dovuta per il mancato versamento dei contributi previdenziali DM10 e relative somme aggiuntive, in relazione all'annualità 2019 nei confronti dell' di Castellammare di Stabia;
CP_1
Ha dedotto che tali addebiti erano inesistenti, non dovuti, non esigibili, poiché mai notificati e comunque prescritti, Ha concluso chiedendo all'adito Giudice di “ … dichiarare l' inesistenza della notifica degli ADA indicati, perché mai avvenuta o comunque non in conformità con le prescrizioni legislative e, per l'effetto, dichiararne l'illegittimità, la nullità e/o annullabilità, con ogni conseguente statuizione di legge;
per effetto del punto precedente, dichiarare la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali contenuti negli ADA in oggetto in esso contenuti;
come conseguenza dei punti precedenti dichiarare la nullità/illegittimità/inesistenza degli ADA indicati;
5) sempre come conseguenza dei punti precedenti annullare l'intimazione in oggetto LIMITATAMENTE ai provvedimenti in oggetto…”
Si sono costituite le parti convenute ed hanno eccepito, con varie argomentazioni, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso per mancata prescrizione dei crediti. All'odierna udienza, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo, con motivazione contestuale. Il ricorso è infondato e va rigettato per le argomentazioni dirimenti di seguito esposte. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva, e di ogni litisconsorzio necessario, nei confronti della in quanto i crediti Controparte_2 previdenziali di cui al presente giudizio -essendo stati accertati successivamente alla data del 31.12.2005- non rientrano tra quelli cartolarizzati e ceduti alla predetta società cessionaria L'odierno ricorrente ha promosso un'opposizione ex art. 615 co. 1 cpc (opposizione ad esecuzione non ancora iniziata), entro i termini di cui all'art. 24, co. 6 Dlgs. 46/99, vedendo quali legittimati passivi sia l'ente impositore, stante l' eccezione per fatto estintivo della pretesa (prescrizione), sia il Concessionario in ordine alla presunta insussistenza di atti interruttivi.
Ha quindi asserito di non avere ricevuto la notifica degli atti sottesi (avvisi di addebito) all'atto di intimazione, contestando la debenza dei contributi previdenziali ed assicurativi per intervenuta prescrizione. Ciò posto, l' ha prodotto la documentazione attestante la rituale notifica a CP_1 mezzo PEC dei seguenti avvisi di addebito, costituenti “atto presupposto”, rispetto all'intimazione di pagamento impugnata in questa sede: AVA n. 371 2018 0013032539000 notificato il 13.11.2018; - AVA n. 371 2018 0013032640000 notificato il 13.11.2018; - AVA n. 371 2019 0001518718000 notificato il 04.06.2019; - AVA n. 371 2019 0001518819000 notificato il 04.06.2019; - AVA n.
371 2019 0012263147000 notificato il 01.10.2019; Avviso di Addebito n. 371 2016 0019451189000 notifica il 30.11.2016. La difesa del ricorrente ha quindi contestato le notifiche degli avvisi di addebito in oggetto in quanto operate a mezzo pec da un indirizzo di posta elettronica certificata ( t) non presente nei pubblici registri. Email_1
Tale censura è priva di pregio. Sul punto va registrato il recente intervento della Suprema Corte (sent. n. 18684 del 03/07/2023), secondo cui, “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”. La Suprema Corte, in particolare, ha statuito che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell differisce dalla previsione Controparte_4 generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Di tale concreto pregiudizio la ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie.
Pertanto, alla rituale notificazione dei suindicati avvisi di addebito ed in assenza di autonoma impugnazione da parte del contribuente, nei termini di legge, consegue l'inammissibilità, in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento, dei motivi di ricorso concernenti l'estinzione per prescrizione del diritto alla riscossione delle somme intimate, con riferimento all'intervallo temporale antecedente a tale attività notificatoria. Con riferimento all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito, l'opposizione è comunque ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. A riguardo, occorre prendere atto della decisione delle Sezioni Unite (S.U. n. 23397/16, depositata il 17.11.2016) che ha statuito “….che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” Orbene, dalla data di notifica dei suindicati atti impositivi, sino alla data della intimazione di pagamento, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale concernente il diritto del concessionario a procedere all'esecuzione. Invero, l'agente della riscossione ha eccepito e provato l'interruzione del decorso del termine di prescrizione ed ha allegato atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 07184201900002192001 (relativo agli avvisi di addebito n. 37120160019451189000 - 37120180013032539000) con notifica perfezionata via pec in data 09/07/2019. In definitiva, il termine di prescrizione non risulta decorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti liquidate in complessivi euro 1900,00 in favore di ciascuna parte, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione, in favore del difensore dell
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. CP_3
Così deciso in Torre Annunziata, il 09.01.2024
Il Giudice del lavoro
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dott.ssa Rosa Molè