TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2874/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da infortunio sul lavoro
TRA
, e , rappresentati Parte_1 Parte_2 Parte_3
e difesi dagli avv.ti Giuliana Alati e Michele Bonetti
ATTORI
E
, rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppina Gambardella Controparte_1
CONVENUTO
con sede in Nocera Controparte_2
Superiore Via Federico Ricco n. 14
, nata in [...] il [...] res.te in Capua Via CP_3
Giovanni Ragozzini s.n.c. Fraz. Sant'Angelo in Formis CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
12/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.05.2015 Parte_1
e , rispettivamente coniuge e figli di Parte_2 Parte_3 Persona_1 esponevano che era deceduto a seguito di infortunio sul lavoro a soli Persona_1
46 anni. Il sig. aveva lavorato in qualità di operaio alle dipendenze Persona_1 della dal 20.09.1999 al 27.09.2004, data Controparte_4 CP_3 del decesso. Deducevano che agli inizi di settembre del 2004, la Controparte_5
stipulò con la di Sarno, un contratto per
[...] Parte_4 lavori di manutenzione all'interno degli stabilimenti I compiti di Direttore Pt_4
Generale della erano svolti dal Sig. . In data Controparte_6 Controparte_1
1
27.09.2004, mentre il Sig. operaio dipendente della Persona_1 Controparte_2 era intento a pulire le pluviali dei capannoni ubicati presso lo stabilimento Pt_4 in Sarno, precipitava dal tetto di copertura di uno dei capannoni a causa dello sprofondamento di una lastra di copertura in vetro resina, perdendo la vita. A seguito dell'infortunio mortale, il Sig. , nella sua qualità di direttore Controparte_1 generale della , veniva rinviato a giudizio Controparte_7 per rispondere di omicidio colposo. Con sentenza n. 61\2006, all'esito del giudizio da rito abbreviato, il Sig. veniva riconosciuto responsabile dei Controparte_1 reati a lui ascritti e condannato alla pena di mesi sei di reclusione e mesi tre e giorni venti di arresto oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile nelle persone di , Parte_1 Parte_2
e . Tale sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Salerno Parte_3
- Sez. Penale- Sent. nr.533108, nonché dalla Suprema Corte di Cassazione - IV Sez.
Penale -sentenza nr.2394\09.
All'esito dei giudizi penali, come da visura camerale, nel 2011, amministratore della diventava la signora , madre dei sig.ri Controparte_2 Controparte_2 CP_1
e A seguito dell'infortunio occorso al Sig.
[...] CP_3 Persona_1
l' costituiva una rendita a favore del coniuge Sig.ra pari a CP_8 Parte_1 circa 515,00 euro ricapitalizzata negli anni. Con lettere raccomandate a.r. dell'1.09.2009 e del 26.08.2014, gli istanti ponevano in mora il Sig. CP_1
, nonché la e la in proprio, chiedendo il
[...] Controparte_4 CP_3 risarcimento dei danni tutti derivati dall'infortunio mortale occorso al
[...]
senza esito positivo. Per_1
Per tali motivi convenivano in giudizio , la Controparte_1 Controparte_2
e per ottenere il risarcimento di tutti i danni
[...] CP_3 patrimoniali e non patrimoniali connessi alla morte per l'infortunio occorso al Sig. per fatto e colpa concorrente dei convenuti: , Persona_1 Controparte_1 [...]
il primo nella qualità di Parte_5 CP_3
Direttore Generale e Responsabile della sicurezza, la seconda nella qualità di ditta appaltatrice datore di lavoro, la terza nella qualità di legale rappresentante della quale datore di lavoro all'epoca dei fatti. Controparte_2
Gli attori chiedevano la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni nella misura di euro 1.580.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al saldo.
2
Costituitosi in giudizio, , chiedeva in via preliminare ed Controparte_1 assorbente, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori e, conseguentemente, rigettare la domanda di risarcimento del danno;
di dichiarare l'assoluta genericità ed indeterminatezza della domanda attorea sia in ordine alla quantificazione delle somme, sia in ordine alla richiesta domanda di condanna in solido, e conseguentemente dichiararne la nullità; nel merito chiedeva di rigettare la domanda in quanto non provata e infondata sia in punto di fatto che in punto di diritto;
in subordine dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Non si costituivano in giudizio, sebbene ritualmente citate, e la CP_3
nei confronti delle quali si procedeva in Controparte_9 contumacia.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettata ogni richiesta di prova dichiarativa e di ctu, ritenuta la causa matura per la decisione, svoltasi l'udienza di discussione, la causa veniva decisa.
La domanda risarcitoria attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Va disattesa l'eccezione di nullità della domanda per genericità ed indeterminatezza, atteso che sono stati indicati in citazione in modo sufficiente in fatto e in diritto la causa petendi e il petitum, tanto è vero che il si è difeso in modo completo. CP_1
Infondata è anche l'eccezione di carenza di prova della legittimazione attiva degli attori. Gli attori hanno provato di essere gli stretti congiunti del defunto
[...]
in particolare era la moglie e e Per_1 Parte_1 Parte_2 [...]
erano i figli, quindi legittimati all'azione in proprio e quali eredi legittimi Pt_3 ai sensi della art.565 c.c., come da certificato di stato di famiglia storico prodotto in atti. Gli stessi attori hanno provato di essere stati parte civile nel processo penale, definito con sentenza passata in giudicato, e in quella sede è stato accertato e dichiarato il loro diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla morte del loro stretto congiunto, con condanna in tal senso del
. Controparte_1
L'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento danni non risulta fondata, atteso che gli attori hanno prodotto le lettere raccomandate a.r. dell'1.09.2009 e del 26.08.2014, con le quali ebbero a diffidare e mettere in mora il , nonché la e la in proprio, Controparte_1 Controparte_2 CP_3 riguardo al diritto di risarcimento danni loro spettante, interrompendo la prescrizione. Tali raccomandate, con le relative cartoline di avviso di ricevimento,
3
risultano validamente notificate e fanno fede sino a querela di falso. Afferma a tal riguardo la Cassazione che “l'atto di costituzione in mora, che “comunque richiede la forma scritta” è idoneo ai fini dell'interruzione della prescrizione (cfr. Cass. Civ. n. 13488/2011).
Riguardo all'an del diritto azionato dagli attori, va rilevato che l'infortunio mortale del con le descritte dinamiche, è stato accertato in sede penale con Persona_1 sentenza passata in giudicato, per cui non è nel thema decidendum del presente giudizio la responsabilità colposa del nella sua qualità di Controparte_1
Direttore Generale della così come è risultato dalle sentenze penali Controparte_2 di condanna, nonché indirettamente, sotto il profilo della responsabilità civile,
l'attribuibilità del sinistro alla stessa ed a in proprio, Controparte_2 CP_3 quale socio e amministratore illimitatamente responsabile della Controparte_2 all'epoca dei fatti.
Dalle sentenze penali e dalla documentazione prodotta dagli attori nel presente giudizio, risulta in modo evidente che l'infortunio mortale occorso al Persona_1 fu dovuto alla condotta della datrice di lavoro che non ebbe a predisporre adeguati mezzi di protezione a tutela dell'incolumità del proprio dipendente, mandato sulla copertura di un capannone pericolante e in condizioni di non sostenere il peso dell'operaio, il quale non doveva essere lì a camminarci sopra, senza peraltro alcun sistema di protezione attiva e passiva e senza l'ausilio di macchinari che lo sollevassero in altezza e che lo reggessero in completa sicurezza. Dalle modalità del sinistro per come descritte ed accertate nel corso del giudizio penale, sono emerse in tutta la loro gravità dette numerose imprudenze e negligenze, nonché comportamenti omissivi imputabili alla società datrice di lavoro del defunto nonché al Per_1
Direttore Generale nella sua qualità (quest'ultima già accertata in sede penale).
L'adempimento dell'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore imposto dall'art. 2087 c.c, è un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all'impiego d'attrezzi e macchinari, quanto all'ambiente di lavoro (ex plurimis Cass Civ, Sez. Lav. n.
2444/2005). Nel caso che qui ci occupa, non è stata adottata alcuna misura di prevenzione né generica, né specifica, tanto è vero che, come rilevato anche dagli
Ispettori dello S.P.I.S.A.L, la ditta esecutrice dei lavori non aveva adottato alcun piano operativo di sicurezza attinente a tutte le fasi di lavorazione, perchè se lo
4
avesse fatto con l'ausilio di un tecnico abilitato, sarebbero state chiarite tutte le operazioni di lavoro programmate e gli apprestamenti di difesa che dovevano adottarsi in modo che l'operaio poteva evitare la caduta dall'alto.
Passando alla quantificazione dei danni subiti dagli attori, viene in rilievo innanzi tutto il danno patrimoniale da lucro cessante, atteso che ai predetti stretti congiunti
è venuto meno l'apporto economico proveniente dal congiunto deceduto.
Ed invero, la vittima all'epoca dei fatti lavorava come manovale presso la ditta convenuta con uno stipendio mensile di circa euro 1.000,00 che era l'unico contributo economico al sostentamento della famiglia monoreddito. Considerata
l'età del al momento della morte (anni 46) e la sua legittima Persona_1 aspettativa di vita, nella valutazione del danno può adottarsi il criterio degli anni che mancavano al per il raggiungimento della pensione, vale a dire almeno Per_1 diciannove anni. Poi, ritenuto che la vittima avrebbe trattenuto per sé e per le proprie esigenze non più di 1\4 del proprio stipendio, ne deriva che lo stesso avrebbe versato alla famiglia per i venti anni mancanti alla pensione una somma pari ad euro
180.000,00. A tale somma vanno detratti euro 120.000,00 corrisposti dall' CP_8 mediante un rendita mensile di euro 515,00. L'importo di euro 60.000,00 di danno patrimoniale da lucro cessante spetta alla moglie e ai due figli non occupati all'epoca dei fatti, atteso che i figli avrebbero ricevuto il contributo economico del genitore fino al raggiungimento della loro completa autosufficienza economica ed anche oltre.
Per quanto attiene invece ai danni di natura non patrimoniale risarcibili ex art. 2059
c.c., la giurisprudenza ha elaborato dei criteri equitativi per la liquidazione del danno parentale da morte, in cui rientrano tutti i danni non patrimoniali dovuti e conseguenti alla cancellazione del rapporto parentale per effetto del decesso del prossimo congiunto. Invero, la morte di un prossimo congiunto può causare, nei superstiti, sia una gravissima sofferenza morale per la perdita del rapporto parentale, sia un danno biologico e/o psichico vero e proprio. Nel caso in esame non sono stati allegati e provati specifici danni biologici e/o psichici, o anche esistenziali particolari e ulteriori subiti iure proprio da ogni singolo attore. Quindi, basta l'applicazione delle vigenti tabelle del Tribunale di Roma, in base alle quali, relativamente al coniuge convivente di anni 48 alla data del decesso del marito di anni 46, con presenza di altri due figli conviventi, alla spetta un risarcimento Parte_1 di euro 340.684,50 mentre alla figlia di anni 23 all'epoca della morte Parte_2 spetta un risarcimento di euro 329.328,35 e al figlio di anni 19 spetta Parte_3 un risarcimento di euro 335.006,43.
5
Il danno complessivo risarcibile agli attori ammonta quindi ad euro 1.065.019,28 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento mortale fino all'effettivo soddisfo secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995. Considerato l'esito del giudizio, con accoglimento parziale della domanda, rispetto all'importo richiesto, sussistono giusti motivi per compensare per un terzo le spese di giudizio e di porre i restanti due terzi a carico dei convenuti, con liquidazione come da dispositivo in relazione ad un valore della causa tra euro 1.000,001,00 ed euro 2.000.000,00, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1)Accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna in solido i tre convenuti indicati in intestazione al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di euro 1.065.019,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento mortale fino all'effettivo soddisfo secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995.
2) Compensa per un terzo le spese di giudizio tra gli attori e i convenuti e condanna in solido i convenuti al pagamento in favore degli attori dei restanti due terzi e cioè di euro 25.300,66 per compensi di difesa, oltre rimborso di due terzi del contributo unificato e della marca da bollo, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Nocera Inferiore in data 15/06/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
6