Ordinanza cautelare 5 agosto 2019
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 19/06/2025, n. 12057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12057 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12057/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09167/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9167 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Paolo Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di San Polo dei Cavalieri, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Briganti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Marcello Greco in Roma, largo Trionfale n. 7;
la Città Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica – ATER - di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Bravi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di sospensione dei lavori e di demolizione del 6 maggio 2019 n. 16, notificata in data 8 maggio 2019 dal messo comunale a mani proprie, con la quale il Comune di San Polo dei Cavalieri ha ordinato alla ricorrente la demolizione e la rimessa in pristino di quanto abusivamente realizzato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Polo dei Cavalieri e dell’Ater di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’ordinanza n. 16 del 8 maggio 2019, oggetto di impugnazione, il Comune resistente ha ingiunto alla ricorrente, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione di opere eseguite in assenza di titolo e in difformità dal permesso di costruire n. 38 del 28 ottobre 2003 e successiva variante del 30 giugno 2004, n. 31.
2. Avverso il predetto provvedimento, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
- “ 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 27 E 97 COST. ; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 7, 8 E 10 L. 241/90; VIOLAZIONE ART. 31 DPR 380/01 E ART. 15 L.R. 15/2008; INGIUSTIZIA MANIFESTA ; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE ”.
Con il primo mezzo, parte ricorrente assume che l’ingiunzione di demolizione sia stata illegittimamente a lei intestata, sul ritenuto presupposto di non essere qualificabile come responsabile degli abusi edilizi contestati, come attesterebbe la circostanza di avere acquistato l’immobile nel 2014, allorquando gli abusi, a suo dire, erano già stati perpetrati, presumibilmente nel 2010.
Il Comune ha, inoltre, omesso la comunicazione di avvio del procedimento, che, se fosse stata inviata, avrebbe consentito alla ricorrente di dimostrare la propria estraneità alla perpetrazione dei contestati abusi e, dunque, il suo difetto di legittimazione passiva riguardo al procedimento repressivo.
- “ 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97; COST; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 CEDU; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 27, 31 E 33 DPR 380/01; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. 241/90; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIAMENTO DI POTERE; INGIUSTIZIA MANIFESTA; SVIAMENTO DI POTERE; CONTRADDITTORIETA’; ECCESSO DI POTERE ”.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce un difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato.
Nella prospettazione attorea, il Comune non avrebbe indicato gli abusi perpetrati e, soprattutto, non avrebbe proceduto con i necessari accertamenti tecnici; a suo dire, non sarebbero state accertate le difformità contestate.
Trattandosi di un ampliamento “ omogeneo ” il Comune avrebbe dovuto valutare l’applicabilità dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, attesa l’impossibilità di demolire senza compromettere la porzione legittimamente realizzata del fabbricato.
3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di San Polo dei Cavalieri e l’ATER di Roma.
3.1 In particolare, il Comune resistente ha depositato memoria difensiva e documentazione, concludendo per la reiezione del gravame proposto perché infondato nel merito.
4. Con ordinanza del 5 agosto 2019, n. 5389, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente sulla base della seguente motivazione: “ Considerato che il ricorso non appare assistito da idoneo fumus, che, invero, per orientamento pacifico della giurisprudenza, l’eventuale diversità soggettiva fra il responsabile dell’abuso e l’attuale proprietario del bene oggetto dell’ordinanza di demolizione non impone all’amministrazione un peculiare e aggiuntivo onere motivazionale stante il carattere reale dell’abuso e della misura ripristinatoria così come la doverosità delle sue conseguenze;
che, inoltre, essendo contestata la realizzazione (su area gravata da vincolo sismico e vincolo idrogeologico) di opere abusive in “difformità dal permesso di costruire n° 38 del 28.10.2003 e successiva variante n. 31 del 30.06.2004”, non possono evidentemente assumere rilievo i nulla osta adottati dalle competenti autorità preposte alla tutela del vincolo in sede di rilascio del permesso di costruire n. 38 del 2003 e della relativa variante n. 31 del 2004; … ”.
5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 6 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso è infondato alla luce delle considerazioni che seguono.
7. Anzitutto è infondato il primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente censura il provvedimento impugnato sull’assunto di non essere la responsabile dell’abuso contestato.
7.1 Invero, la giurisprudenza afferma, con orientamento consolidato da cui il Collegio non intende discostarsi, che: “ I provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio riferiti ad opere abusive hanno carattere reale, con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato (cfr., ex aliis, Consiglio, di Stato, sezione VII, sentenze 27 novembre 2023, n. 10115 e 9 gennaio 2023, n. 237; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 23 dicembre 2020, n. 8283 e 23 ottobre 2020, n. 6446). ” ( ex pluris : Consiglio di Stato, II Sezione, sentenza del 19 agosto 2024 n. 7168).
In sostanza, l’ingiunzione di demolizione svolge un’eminente funzione ripristinatoria e, pertanto, essa non è ascrivibile alla categoria delle sanzioni in senso stretto, richiedenti per la loro legittima irrogazione anche l’imputabilità del fatto commesso al soggetto a titolo di dolo o colpa; in altre parole, l’ordine di demolizione mira a traguardare esclusivamente il ripristino della legalità (edilizia) violata dall’abuso commesso e, per tale motivo, esso è legittimamente indirizzato al proprietario quale soggetto che primariamente si trova in una relazione privilegiata col bene tale da poterlo eseguire.
Infondata è anche la dedotta violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, attesa la natura vincolata degli ordini demolitori, che vengono adottati sulla base di meri accertamenti tecnici in ordine all’abusività delle opere realizzate; in ogni caso, per le ragioni viste, la comunicazione dell’avvio del procedimento non avrebbe potuto condurre alla adozione di un provvedimento diverso.
7.2 In definitiva, il primo motivo di ricorso è complessivamente infondato.
8. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’ingiunzione gravata per non avere individuato gli abusi contestati in relazione ai titoli edilizi preesistenti; in sostanza, nella prospettazione attorea, l’ingiunzione di demolizione sarebbe illegittima per indeterminatezza dell’oggetto dell’ordine, con le ulteriori conseguenze in ordine alla esatta individuazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione.
8.1 In senso contrario, rileva il Collegio che dagli atti istruttori depositati dal Comune resistente si evince chiaramente che l’edificazione contestata è stata realizzata in totale difformità dal titolo rilasciato nel 2004, che aveva ad oggetto l “Casa-orto” per civile abitazione.
Dal compendio fotografico in atti, risulta, infatti, che l’immobile consta attualmente del piano interrato, di cui una parte adibita a garage e l’altra a civile abitazione, e di un piano fuori terra adibito a civile abitazione, il tutto eseguito in totale difformità dal titolo edilizio rilasciato a suo tempo, così come del pari non assentito è il manufatto di circa 54 mq, edificato nella corte pertinenziale.
Peraltro, osserva ancora il Collegio che, come risulta dal contratto di compravendita del 2014, con cui la ricorrente ha acquistato l’immobile, quest’ultimo, che risultava in corso di costruzione al tempo del contratto, era individuato nell’atto stesso come “ locale interrato di circa mq 100,00 ancora in corso di costruzione con annessa area pertinenziale. ”.
Di qui deriva non solo l’insussistenza di qualsivoglia affidamento, ma anche la presenza di indici che lasciano presumere la attribuibilità della qualifica di responsabile dell’abuso alla ricorrente medesima.
Del resto, il mero tempo trascorso dagli abusi commessi non è circostanza idonea a ingenerare alcun affidamento legittimo, determinando, al contrario, l’insorgenza di una rendita parassitaria in capo al proprietario, costituita dal godimento di un immobile abusivamente realizzato.
Sul punto, la condivisibile giurisprudenza amministrativa afferma che: “ Il tempo trascorso fra il momento della realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non determina l'insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non innesta in capo all'amministrazione uno specifico onere di motivazione, ciò in quanto il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell'interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento. Ne consegue che il decorso del tempo non può incidere sull'ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l'illecito attraverso l'adozione della relativa sanzione, anche considerando che trattasi di illecito permanente che si rinnova de die in diem. ” ( ex pluris : Tar Lazio, II Sezione Stralcio, sentenza del 3 febbraio 2025, n. 2531).
Infine, deve rilevarsi che i manufatti abusivi oggetto dell’ingiunzione di demolizione sono del tutto sprovvisti di autorizzazione idrogeologica e sismica, atteso che gli atti di assenso acquisiti a suo tempo non hanno più valore, considerata la realizzazione di due manufatti di cui l’uno sine titulo e l’altro in totale difformità dal titolo rilasciato, e per i quali sarebbe stato, pertanto, necessario acquisire i nulla osta dalle autorità preposte a tutela dei corrispondenti vincoli.
In altre parole e conclusivamente, non si tratta nel caso di specie di una differenza costruttiva solo “ quantitativa ”, ma della realizzazione di un manufatto pertinenziale sine titulo e di una edificazione in soprelevazione e in ampliamento che, per essere in tutto diversa da quella assentita e per essere sprovvista dei nulla osta, sismico e idrogeologico, va ritenuta nel suo insieme come realizzata contra legem e oggetto nel suo complesso dell’ordine di ripristino impugnato.
8.2 Alla luce di quanto precede, pertanto, anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
9. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune di San Polo dei Cavalieri, mentre il mancato svolgimento di difese costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese nei confronti dell’ATER di Roma; non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti delle altre parti resistenti, attesa la loro mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di San Polo dei Cavalieri, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre oneri di legge, se dovuti; spese compensate nei confronti dell’ATER di Roma; nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO