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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 06/08/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. 420/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 420/2025 R.G. Lav. promossa da:
in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Parte_1 ditta rapp.to e difesa per delega congiunta al ricorso mediante CP_1 strumento informatico e versata nel fascicolo telematico dall'Avv. Davide Lorenzo Riccardi e dall'avv M.Marengo RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_2 iro il P.IVA_1
Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, ), dall'Avv. Emilia Conrotto rappresentato e difeso dall'Avv.ta Emilia CONROTTO [ ) e dall'Avv. Marcella CATALDI C.F._1
( ), in forza di procura generale alle liti del per C.F._2 procura generale alle liti a rogito notaio n. Rep. 37875/7313 Persona_1 del 22/03/2024, , elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Cuneo Corso Santorre di Santarosa n. 15, Ufficio di Avvocatura dell'Ente.
CONVENUTO Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato che ha fatto ricorso al giudice del lavoro opponendo l'O.I. n. Pt_1 000666388 notificata da in data 26.2.25 a seguito di atto di accertamento CP_2
n. del 01.04.2022 riferito all'anno 2019 per Controparte_3
l'i ,00, relativa alla richiesta di pagamento a titolo di sanzione amministrativa a carico del ricorrente, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società per il mancato versamento CP_1 delle ritenute previdenziali ed assiste rt. 2 comma 1 bis del D.L. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 come sostituito dall'art. 3 comma 6 del D. Lgs .15.01.2016 n. 8 e novellato
1 dall'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85; deducendo che né lui persona fisica né la società hanno mai ricevuto detto accertamento;
che in ogni caso la sanzione CP_1 amministrativa era illegittima per intervenuta decadenza ex art. 14 legge 689/81; Rilevato che nel costituirsi ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in CP_2 quanto formulato dal solo e ha comunque dato atto che con Pt_1
Disposizione n. 270000-25-0176 del 15/07/2025 in sede di autotutela, è stato disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta Considerato che il ricorso è stata proposto dal in proprio e quale legale Pt_1 rappresentante della sicchè l'eccezione di inammissibilità appare CP_1 infondata CP_ Rilevato- comunque- che ha annullato in autotutela la solo CP_2 successivamente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza Rilevato che la materia del contendere è quindi cessata e che secondo il principio della soccombenza virtuale le spese di lite vanno poste a carico del convenuto e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri del DM 147/22
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
dichiara cessata la materia del contendere condanna altresì a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_2 liquidano in € 2.6 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso per spese generali. Cuneo, 6.8.2025
Il Giudice
dott.ssa Natalia Fiorello
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 420/2025 R.G. Lav. promossa da:
in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Parte_1 ditta rapp.to e difesa per delega congiunta al ricorso mediante CP_1 strumento informatico e versata nel fascicolo telematico dall'Avv. Davide Lorenzo Riccardi e dall'avv M.Marengo RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_2 iro il P.IVA_1
Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, ), dall'Avv. Emilia Conrotto rappresentato e difeso dall'Avv.ta Emilia CONROTTO [ ) e dall'Avv. Marcella CATALDI C.F._1
( ), in forza di procura generale alle liti del per C.F._2 procura generale alle liti a rogito notaio n. Rep. 37875/7313 Persona_1 del 22/03/2024, , elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Cuneo Corso Santorre di Santarosa n. 15, Ufficio di Avvocatura dell'Ente.
CONVENUTO Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato che ha fatto ricorso al giudice del lavoro opponendo l'O.I. n. Pt_1 000666388 notificata da in data 26.2.25 a seguito di atto di accertamento CP_2
n. del 01.04.2022 riferito all'anno 2019 per Controparte_3
l'i ,00, relativa alla richiesta di pagamento a titolo di sanzione amministrativa a carico del ricorrente, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società per il mancato versamento CP_1 delle ritenute previdenziali ed assiste rt. 2 comma 1 bis del D.L. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 come sostituito dall'art. 3 comma 6 del D. Lgs .15.01.2016 n. 8 e novellato
1 dall'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85; deducendo che né lui persona fisica né la società hanno mai ricevuto detto accertamento;
che in ogni caso la sanzione CP_1 amministrativa era illegittima per intervenuta decadenza ex art. 14 legge 689/81; Rilevato che nel costituirsi ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in CP_2 quanto formulato dal solo e ha comunque dato atto che con Pt_1
Disposizione n. 270000-25-0176 del 15/07/2025 in sede di autotutela, è stato disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta Considerato che il ricorso è stata proposto dal in proprio e quale legale Pt_1 rappresentante della sicchè l'eccezione di inammissibilità appare CP_1 infondata CP_ Rilevato- comunque- che ha annullato in autotutela la solo CP_2 successivamente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza Rilevato che la materia del contendere è quindi cessata e che secondo il principio della soccombenza virtuale le spese di lite vanno poste a carico del convenuto e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri del DM 147/22
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
dichiara cessata la materia del contendere condanna altresì a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_2 liquidano in € 2.6 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso per spese generali. Cuneo, 6.8.2025
Il Giudice
dott.ssa Natalia Fiorello
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