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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/10/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Maurizio Petrelli Presidente rel dott. Patrizia Evangelista Consigliere dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 248/2023 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 16/10/2024, promossa da:
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' Avv. Giuseppe Bonsegna, presso il cui studio in Nardò
(LE), via L. Da Vinci n. 54, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona delpro
[...] P.IVA_1 CP_2 tempore; Controparte_3
(C.F. E P.IVA
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 entrambi rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nei cui Uffici, in Via Rubichi, n. 39, sono elettivamente domiciliati;
1 APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, Parte_1
spiegava opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di
[...] pagamento n. 05920170017578904002, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 103.005,88, a titolo di provvisionale, in forza della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce,
Sez. II penale, n. 586/2009, nel giudizio iscritto al n. 5027/2002.
Eccepiva l'attore: 1) l'estinzione del credito vantato per intervenuta prescrizione quinquennale;
2) la violazione degli artt. 125 e 480, comma 4, c.p.c. per mancata sottoscrizione del documento da parte del rappresentante del concessionario, tanto nell'originale, quanto nelle copie da notificare;
3) la nullità insanabile della notifica della cartella di pagamento;
4) la violazione dell'art. 7, comma 2,
L.212/2000, per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso;
5) il mancato computo analitico degli interessi. L'opponente lamentava, inoltre, la presunta sproporzione della somma richiesta rispetto alla natura e alla gravità dei fatti contestatigli. Concludeva la difesa del Pt_1 chiedendo, in limine litis, la sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento e, nel merito, l'annullamento della cartella impugnata. Si costituiva in giudizio il
[...]
, chiedendo, in via preliminare, Controparte_4
2 dichiararsi la parziale inammissibilità dell'opposizione poiché tardiva e, quanto al merito, di accertare il mancato decorso del termine prescrizionale del credito azionato con la cartella di pagamento n. 05920170017578904002 e, per l'effetto, la legittimità dell'atto impugnato, con consequenziale rigetto dell'opposizione proposta da controparte. Contumace l' Controparte_3
, nessun adempimento istruttorio essendosi reso
[...] necessario, all'udienza del 6 maggio scorso, precisate le conclusioni
e previa concessione dei termini di rito per memorie conclusionali e note di replica, la causa è stata trattenuta a sentenza per essere decisa nei termini che seguono.”
Con sentenza n. 2572/2022, pubblicata il 19.09.2022, il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, rigettava l'opposizione di alla cartella di Parte_1 pagamento n. 05920170017578904002 e, per l'effetto, condannava lo stesso a rifondere al Controparte_4 le spese e competenze del giudizio, liquidate in complessivi
[...]
€ 6.000,00 per compenso professionale, importo da incrementare di spese a forfait al 15%, Cassa Avvocati ed Iva di legge, se dovuta.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1 chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio
Controparte_5
concludendo per
[...] il rigetto dell'appello.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
3 Con il primo motivo d'appello, rubricato “Erronea valutazione dei motivi di opposizione – Assoluta carenza dell'impianto motivazionale.”, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione relativa all'eccessiva quantificazione della somma portata dalla cartella di pagamento, deducendo che la condanna alla provvisionale di € 100.000,00, pronunciata nei suoi confronti con sentenza penale del Tribunale di
Lecce del 6 novembre 2009, poi confermata in sede di impugnazione e divenuta definitiva il 24 luglio 2011, non dovrebbe essere posta interamente a suo carico. Sostiene in particolare che: egli avrebbe rivestito un ruolo marginale rispetto agli altri coimputati;
la somma dovrebbe essere ripartita pro quota tra i condannati;
la novella legislativa introdotta dall'art. 67, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69, modificativa dell'art. 535 c.p.p., consentirebbe la ripartizione della condanna in misura proporzionale alla responsabilità di ciascun imputato, con esclusione della solidarietà integrale.
Il motivo è infondato.
Va ribadito, in primo luogo, che la condanna penale alla provvisionale, una volta divenuta definitiva, costituisce titolo esecutivo civile e vincola il giudice dell'esecuzione sia con riguardo all'esistenza del credito sia con riferimento al suo ammontare.
La funzione del giudizio di opposizione all'esecuzione non è quella di rimettere in discussione la portata del titolo, ma soltanto quella di accertare l'eventuale sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi dell'azione esecutiva (quali pagamento, prescrizione o simili).
Quando, invece, la contestazione investe direttamente l'ampiezza e la portata della condanna penale, la relativa competenza appartiene esclusivamente al giudice dell'esecuzione penale (Cass. n.
14598/2020; Cass. n. 31843/2019).
Non possono dunque essere prese in considerazione, in questa sede, le doglianze relative all'asserita sproporzione dell'importo liquidato rispetto alla condotta attribuita all'appellante, la cui responsabilità penale è stata definitivamente accertata.
4 In un giudizio come quello in esame, le sole questioni ammissibili sono quelle riguardanti fatti successivi alla formazione del titolo idonei a modificarne o estinguerne l'efficacia.
E' principio consolidato che la sentenza passata in giudicato, utilizzata come titolo esecutivo, non rappresenta più l'oggetto della cognizione del giudice, bensì la condizione sufficiente e necessaria per l'instaurazione dell'esecuzione forzata.
Per tale ragione, tutte le censure relative al processo di formazione del titolo sono inammissibili e non possono essere riesaminate in sede di opposizione (Cass., sez. III, 20/05/2019, n. 13542; Cass., sez. III,
13/01/2016, n. 374).
In secondo luogo, la condanna è stata pronunciata in solido nei confronti dell'appellante e degli altri imputati.
L'art.1292 c.c. stabilisce che, in caso di obbligazione solidale, ciascun debitore è tenuto per l'intero verso il creditore, il quale ha la facoltà di rivolgersi a uno qualsiasi dei condebitori per ottenere l'intera prestazione.
Ogni valutazione sulla maggiore o minore gravità della condotta del singolo obbligato è priva di rilievo nei rapporti esterni, potendo al più rilevare in un eventuale giudizio di regresso tra coobbligati, che esula dal presente processo.
Neppure può sostenersi, come vorrebbe l'appellante, che la disciplina dell'art. 535 c.p.p. -nella versione risultante dalla riforma del 2009- consenta di applicare una ripartizione pro quota anche della condanna provvisionale.
La norma, infatti, attiene esclusivamente al regime delle spese processuali, aventi natura pubblicistica e accessoria, e non può essere estesa alla provvisionale, che costituisce un'anticipazione di risarcimento del danno in favore della parte civile ed è quindi assoggettata al principio di solidarietà.
La diversità strutturale e funzionale delle due ipotesi esclude radicalmente ogni applicazione analogica.
In ogni caso, anche a voler ipotizzare un'applicazione della novella, la sentenza penale che ha condannato l'appellante non contiene alcuna
5 indicazione di riparto tra i coimputati, ma stabilisce chiaramente una condanna solidale: il giudice dell'esecuzione è vincolato a tale statuizione e non può modificarne la portata.
Pertanto, le censure dell'appellante, volte a ottenere una rideterminazione dell'importo dovuto, si risolvono in una pretesa di revisione del giudicato penale, che in questa sede non è consentita.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Estinzione del credito vantato per intervenuta prescrizione.”, l'appellante deduce che la cartella di pagamento n. 05920170017578904002, notificatagli il 12 dicembre 2017 e relativa al recupero della provvisionale di € 100.000 disposta dal Tribunale di Lecce con sentenza penale n. 586/2009, sarebbe stata emessa oltre il termine quinquennale decorrente dalla definitività della pronuncia (24 luglio 2011), con conseguente prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2947, commi 1 e 3, c.c.
La censura non merita accoglimento.
Va innanzitutto rilevato che la sentenza penale n. 586/2009, munita di formula esecutiva, è stata notificata all'odierno opponente il 31 marzo
2015: tale notificazione ha costituito atto idoneo a interrompere qualsiasi termine prescrizionale in corso, con la conseguenza che la prescrizione non poteva in alcun caso maturare prima della notifica della successiva cartella del 2017.
Già solo questo dato consente di escludere l'eccezione sollevata.
In ogni caso, la tesi difensiva si pone in contrasto con la previsione dell'art. 2953 c.c., il quale stabilisce che i diritti per i quali la legge prevede un termine di prescrizione più breve si prescrivono in dieci anni qualora sia intervenuta sentenza passata in giudicato che li abbia riconosciuti.
La definitività della sentenza penale attribuisce infatti al diritto risarcitorio il carattere della stabilità, con la conseguenza che la relativa obbligazione non è più regolata dal termine quinquennale proprio della responsabilità aquiliana, ma soggiace al termine decennale dell'actio iudicati.
6 In giurisprudenza è principio pacifico che nel caso in cui la sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, sia passata in giudicato, la successiva azione volta alla quantificazione del danno non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 c.c., ma a quello decennale ex art. 2953 c.c., decorrente dalla data del passaggio in giudicato (Cass.
n. 5121/90; Cass. S.U. n. 25790/2009; Cass. n. 17669/2013; Cass. n.
2003/2017; Cass. n. 16289/2019).
E ancora, è stato precisato che, in presenza di cartella esattoriale fondata su sentenza definitiva, non operano i termini di decadenza o di prescrizione propri dell'azione amministrativa, ma soltanto il termine decennale dell'art. 2953 c.c., poiché il titolo dell'obbligazione non è più l'atto amministrativo ma la sentenza passata in giudicato (Cass., 2 agosto 2017, n. 19315).
Applicando tali principi al caso di specie, risulta evidente che il termine decennale non sia decorso: la cartella del 12 dicembre 2017 è stata infatti notificata a distanza di poco più di sei anni dalla definitività della sentenza (24 luglio 2011), entro quindi l'arco temporale stabilito dall'art. 2953 c.c. Peraltro, come già evidenziato, la notifica del titolo in forma esecutiva intervenuta il 31 marzo 2015 ha efficacemente interrotto la prescrizione, rendendo ancor più incontestabile la tempestività dell'azione esecutiva intrapresa dall'Amministrazione.
Ne consegue che il credito azionato non è in alcun modo estinto per prescrizione e che il secondo motivo d'appello deve essere rigettato.
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “Violazione degli artt. 125 e
480 comma 4 c.p.c..”, l'appellante deduce la nullità della cartella per asserita violazione degli artt. 125 e 480 c.p.c., lamentando la mancata sottoscrizione dell'atto e la carenza dei requisiti propri del precetto.
Il motivo è infondato.
Al riguardo la Suprema Corte (Cass. 24492/2015) ha ritenuto che in virtù del principio della tassatività delle nullità, in mancanza di una disposizione espressa, tale sanzione non trova applicazione per la cartella esattoriale, per la quale opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere;
sicchè la
7 mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto quando non è in dubbio (come nella fattispecie in esame) la sua riferibilità all'autorità da cui promana, in quanto l'autografia della sottoscrizione
è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui è prevista dalla legge (cfr., in questo senso, Cass. civ. n. 13461 del
27.07.2012; nonché, in modo conforme, tra le altre, Cass. civ. n. 25773 del 05.12.2014, secondo cui l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. del 29 settembre 1973 n.
602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, il quale non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice).
Dunque, secondo pacifica ed unanime giurisprudenza (cfr., tra le altre,
Cass. civ. n. 14894 del 5.06.2008; Cass. civ. n. 4757 del 27.02.2009;
Cass. civ. n. 3911 del 17.04.1998), essendo la cartella esattoriale prevista dal citato art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 un documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, rileva la sola sua predisposizione secondo il modello approvato con il relativo decreto ministeriale, il quale, si ribadisce, non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo l'intestazione al fine di verificare la provenienza dell'atto.
Di qui, la piena regolarità della cartella esattoriale per cui è causa, stante, tra l'altro, l'assenza di qualsivoglia dubbio o contestazione in ordine alla sua riferibilità e provenienza dal concessionario, titolare del potere di emetterla.
Con il quarto motivo d'appello, rubricato “Inesistenza/Nullità insanabile della notifica della cartella di pagamento”, l'appellante
8 deduce l'inesistenza (o nullità insanabile) della notificazione della cartella, perché eseguita a mezzo posta e priva della redazione della relata di notifica da parte dell'Ufficiale Giudiziario.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del citato
D.P.R. n. 602 del 1973 per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, e che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere (stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla legge n. 890 del 1982
e dal codice di rito) l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari (cfr., in questo senso, tra le altre, Cass. civ. sez. VI del 15.06.2016 n. 12351, Cass. civ. sez. VI del 13.06.2016 n. 12083,
Cass. civ. sez. trib. del 18.11.2016 n. 23511, Cass. civ. sez. VI del
18.02.2016 n. 3254).
La seconda parte del citato comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del
1973, prevede, infatti, una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la
9 relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (cfr. ex plurimis,
Cass. civ. sez. VI del 22.10.2015 n. 21558, nonché, in senso conforme, da ultimo, Cass. civ. sez. III del 14.03.2016 n. 4884).
Dunque, a nulla rileva la mancata stesura della relata di notifica della cartella esattoriale (essendo la stessa avvenuta a mezzo del servizio postale).
Peraltro, va osservato che, secondo la più recente ed unanime giurisprudenza (cfr. Cass. n. 11051 del 09.05.2018), il vizio della notifica di una cartella di pagamento è sanato per il raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c.
Dunque, la notifica della cartella esattoriale oggetto di causa non potrebbe, in ogni caso, ritenersi nulla in virtù del principio previsto dal citato art. 156 c.p.c. (secondo cui, come detto, la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato), in quanto si tratta, comunque, di una cartella di pagamento regolarmente impugnata.
Con il quinto motivo d'appello, rubricato “Violazione dell'art. 7 comma 2 L. 212/2000, per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso;
Mancato computo analitico degli interessi”, l'appellante denuncia la violazione dello Statuto del contribuente per mancata indicazione dell'autorità competente e dei termini per ricorrere.
Anche questa doglianza è infondata.
In relazione alla dedotta violazione dell'art. 7, comma 2, L. 212/2000 deve evidenziarsi come nonostante le indicazioni in merito alle modalità, al termine e all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili siano previste come tassative dalla suddetta norma, non vi è una previsione esplicita di nullità in caso di violazione di tali obblighi.
10 In senso conforme, è utile ricordare l'orientamento fatto proprio dal giudice di legittimità che ha chiarito come l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare, non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta eventualmente sul piano processuale la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini (Cass., Sez. V, Ord.,
16.09.2021, n. 25023).
Ad ogni buon conto, l'appellante ha avuto piena contezza del titolo, dell'importo, dell'ente creditore e del rimedio esperibile (tant'è che ha proposto tempestiva opposizione), sicché non si ravvisa alcuna concreta lesione del diritto di difesa.
Con l'ultimo motivo d'appello, rubricato “Sul mancato computo analitico degli interessi”, l'appellante denuncia la nullità della cartella per difetto di motivazione, con particolare riguardo al computo degli interessi.
La censura non può essere condivisa.
Gli interessi di mora disciplinati dall'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 risultano determinati conformemente alla norma, la quale prevede che, decorso inutilmente il termine fissato dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo vengano applicati, a partire dalla notifica della cartella e fino al pagamento, interessi al tasso stabilito annualmente con decreto ministeriale in base alla media dei tassi bancari attivi. Tali elementi – tasso e periodo di riferimento – sono predeterminati da fonti normative e provvedimenti generali, quindi conoscibili dal debitore, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
8613/2011).
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
11 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore delle appellate, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
7.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, se dovuti;
3) dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello;
Lecce, 6.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.Maurizio Petrelli)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Maurizio Petrelli Presidente rel dott. Patrizia Evangelista Consigliere dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 248/2023 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 16/10/2024, promossa da:
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' Avv. Giuseppe Bonsegna, presso il cui studio in Nardò
(LE), via L. Da Vinci n. 54, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona delpro
[...] P.IVA_1 CP_2 tempore; Controparte_3
(C.F. E P.IVA
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 entrambi rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nei cui Uffici, in Via Rubichi, n. 39, sono elettivamente domiciliati;
1 APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, Parte_1
spiegava opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di
[...] pagamento n. 05920170017578904002, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 103.005,88, a titolo di provvisionale, in forza della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce,
Sez. II penale, n. 586/2009, nel giudizio iscritto al n. 5027/2002.
Eccepiva l'attore: 1) l'estinzione del credito vantato per intervenuta prescrizione quinquennale;
2) la violazione degli artt. 125 e 480, comma 4, c.p.c. per mancata sottoscrizione del documento da parte del rappresentante del concessionario, tanto nell'originale, quanto nelle copie da notificare;
3) la nullità insanabile della notifica della cartella di pagamento;
4) la violazione dell'art. 7, comma 2,
L.212/2000, per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso;
5) il mancato computo analitico degli interessi. L'opponente lamentava, inoltre, la presunta sproporzione della somma richiesta rispetto alla natura e alla gravità dei fatti contestatigli. Concludeva la difesa del Pt_1 chiedendo, in limine litis, la sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento e, nel merito, l'annullamento della cartella impugnata. Si costituiva in giudizio il
[...]
, chiedendo, in via preliminare, Controparte_4
2 dichiararsi la parziale inammissibilità dell'opposizione poiché tardiva e, quanto al merito, di accertare il mancato decorso del termine prescrizionale del credito azionato con la cartella di pagamento n. 05920170017578904002 e, per l'effetto, la legittimità dell'atto impugnato, con consequenziale rigetto dell'opposizione proposta da controparte. Contumace l' Controparte_3
, nessun adempimento istruttorio essendosi reso
[...] necessario, all'udienza del 6 maggio scorso, precisate le conclusioni
e previa concessione dei termini di rito per memorie conclusionali e note di replica, la causa è stata trattenuta a sentenza per essere decisa nei termini che seguono.”
Con sentenza n. 2572/2022, pubblicata il 19.09.2022, il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, rigettava l'opposizione di alla cartella di Parte_1 pagamento n. 05920170017578904002 e, per l'effetto, condannava lo stesso a rifondere al Controparte_4 le spese e competenze del giudizio, liquidate in complessivi
[...]
€ 6.000,00 per compenso professionale, importo da incrementare di spese a forfait al 15%, Cassa Avvocati ed Iva di legge, se dovuta.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1 chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio
Controparte_5
concludendo per
[...] il rigetto dell'appello.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
3 Con il primo motivo d'appello, rubricato “Erronea valutazione dei motivi di opposizione – Assoluta carenza dell'impianto motivazionale.”, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione relativa all'eccessiva quantificazione della somma portata dalla cartella di pagamento, deducendo che la condanna alla provvisionale di € 100.000,00, pronunciata nei suoi confronti con sentenza penale del Tribunale di
Lecce del 6 novembre 2009, poi confermata in sede di impugnazione e divenuta definitiva il 24 luglio 2011, non dovrebbe essere posta interamente a suo carico. Sostiene in particolare che: egli avrebbe rivestito un ruolo marginale rispetto agli altri coimputati;
la somma dovrebbe essere ripartita pro quota tra i condannati;
la novella legislativa introdotta dall'art. 67, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69, modificativa dell'art. 535 c.p.p., consentirebbe la ripartizione della condanna in misura proporzionale alla responsabilità di ciascun imputato, con esclusione della solidarietà integrale.
Il motivo è infondato.
Va ribadito, in primo luogo, che la condanna penale alla provvisionale, una volta divenuta definitiva, costituisce titolo esecutivo civile e vincola il giudice dell'esecuzione sia con riguardo all'esistenza del credito sia con riferimento al suo ammontare.
La funzione del giudizio di opposizione all'esecuzione non è quella di rimettere in discussione la portata del titolo, ma soltanto quella di accertare l'eventuale sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi dell'azione esecutiva (quali pagamento, prescrizione o simili).
Quando, invece, la contestazione investe direttamente l'ampiezza e la portata della condanna penale, la relativa competenza appartiene esclusivamente al giudice dell'esecuzione penale (Cass. n.
14598/2020; Cass. n. 31843/2019).
Non possono dunque essere prese in considerazione, in questa sede, le doglianze relative all'asserita sproporzione dell'importo liquidato rispetto alla condotta attribuita all'appellante, la cui responsabilità penale è stata definitivamente accertata.
4 In un giudizio come quello in esame, le sole questioni ammissibili sono quelle riguardanti fatti successivi alla formazione del titolo idonei a modificarne o estinguerne l'efficacia.
E' principio consolidato che la sentenza passata in giudicato, utilizzata come titolo esecutivo, non rappresenta più l'oggetto della cognizione del giudice, bensì la condizione sufficiente e necessaria per l'instaurazione dell'esecuzione forzata.
Per tale ragione, tutte le censure relative al processo di formazione del titolo sono inammissibili e non possono essere riesaminate in sede di opposizione (Cass., sez. III, 20/05/2019, n. 13542; Cass., sez. III,
13/01/2016, n. 374).
In secondo luogo, la condanna è stata pronunciata in solido nei confronti dell'appellante e degli altri imputati.
L'art.1292 c.c. stabilisce che, in caso di obbligazione solidale, ciascun debitore è tenuto per l'intero verso il creditore, il quale ha la facoltà di rivolgersi a uno qualsiasi dei condebitori per ottenere l'intera prestazione.
Ogni valutazione sulla maggiore o minore gravità della condotta del singolo obbligato è priva di rilievo nei rapporti esterni, potendo al più rilevare in un eventuale giudizio di regresso tra coobbligati, che esula dal presente processo.
Neppure può sostenersi, come vorrebbe l'appellante, che la disciplina dell'art. 535 c.p.p. -nella versione risultante dalla riforma del 2009- consenta di applicare una ripartizione pro quota anche della condanna provvisionale.
La norma, infatti, attiene esclusivamente al regime delle spese processuali, aventi natura pubblicistica e accessoria, e non può essere estesa alla provvisionale, che costituisce un'anticipazione di risarcimento del danno in favore della parte civile ed è quindi assoggettata al principio di solidarietà.
La diversità strutturale e funzionale delle due ipotesi esclude radicalmente ogni applicazione analogica.
In ogni caso, anche a voler ipotizzare un'applicazione della novella, la sentenza penale che ha condannato l'appellante non contiene alcuna
5 indicazione di riparto tra i coimputati, ma stabilisce chiaramente una condanna solidale: il giudice dell'esecuzione è vincolato a tale statuizione e non può modificarne la portata.
Pertanto, le censure dell'appellante, volte a ottenere una rideterminazione dell'importo dovuto, si risolvono in una pretesa di revisione del giudicato penale, che in questa sede non è consentita.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Estinzione del credito vantato per intervenuta prescrizione.”, l'appellante deduce che la cartella di pagamento n. 05920170017578904002, notificatagli il 12 dicembre 2017 e relativa al recupero della provvisionale di € 100.000 disposta dal Tribunale di Lecce con sentenza penale n. 586/2009, sarebbe stata emessa oltre il termine quinquennale decorrente dalla definitività della pronuncia (24 luglio 2011), con conseguente prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2947, commi 1 e 3, c.c.
La censura non merita accoglimento.
Va innanzitutto rilevato che la sentenza penale n. 586/2009, munita di formula esecutiva, è stata notificata all'odierno opponente il 31 marzo
2015: tale notificazione ha costituito atto idoneo a interrompere qualsiasi termine prescrizionale in corso, con la conseguenza che la prescrizione non poteva in alcun caso maturare prima della notifica della successiva cartella del 2017.
Già solo questo dato consente di escludere l'eccezione sollevata.
In ogni caso, la tesi difensiva si pone in contrasto con la previsione dell'art. 2953 c.c., il quale stabilisce che i diritti per i quali la legge prevede un termine di prescrizione più breve si prescrivono in dieci anni qualora sia intervenuta sentenza passata in giudicato che li abbia riconosciuti.
La definitività della sentenza penale attribuisce infatti al diritto risarcitorio il carattere della stabilità, con la conseguenza che la relativa obbligazione non è più regolata dal termine quinquennale proprio della responsabilità aquiliana, ma soggiace al termine decennale dell'actio iudicati.
6 In giurisprudenza è principio pacifico che nel caso in cui la sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, sia passata in giudicato, la successiva azione volta alla quantificazione del danno non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 c.c., ma a quello decennale ex art. 2953 c.c., decorrente dalla data del passaggio in giudicato (Cass.
n. 5121/90; Cass. S.U. n. 25790/2009; Cass. n. 17669/2013; Cass. n.
2003/2017; Cass. n. 16289/2019).
E ancora, è stato precisato che, in presenza di cartella esattoriale fondata su sentenza definitiva, non operano i termini di decadenza o di prescrizione propri dell'azione amministrativa, ma soltanto il termine decennale dell'art. 2953 c.c., poiché il titolo dell'obbligazione non è più l'atto amministrativo ma la sentenza passata in giudicato (Cass., 2 agosto 2017, n. 19315).
Applicando tali principi al caso di specie, risulta evidente che il termine decennale non sia decorso: la cartella del 12 dicembre 2017 è stata infatti notificata a distanza di poco più di sei anni dalla definitività della sentenza (24 luglio 2011), entro quindi l'arco temporale stabilito dall'art. 2953 c.c. Peraltro, come già evidenziato, la notifica del titolo in forma esecutiva intervenuta il 31 marzo 2015 ha efficacemente interrotto la prescrizione, rendendo ancor più incontestabile la tempestività dell'azione esecutiva intrapresa dall'Amministrazione.
Ne consegue che il credito azionato non è in alcun modo estinto per prescrizione e che il secondo motivo d'appello deve essere rigettato.
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “Violazione degli artt. 125 e
480 comma 4 c.p.c..”, l'appellante deduce la nullità della cartella per asserita violazione degli artt. 125 e 480 c.p.c., lamentando la mancata sottoscrizione dell'atto e la carenza dei requisiti propri del precetto.
Il motivo è infondato.
Al riguardo la Suprema Corte (Cass. 24492/2015) ha ritenuto che in virtù del principio della tassatività delle nullità, in mancanza di una disposizione espressa, tale sanzione non trova applicazione per la cartella esattoriale, per la quale opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere;
sicchè la
7 mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto quando non è in dubbio (come nella fattispecie in esame) la sua riferibilità all'autorità da cui promana, in quanto l'autografia della sottoscrizione
è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui è prevista dalla legge (cfr., in questo senso, Cass. civ. n. 13461 del
27.07.2012; nonché, in modo conforme, tra le altre, Cass. civ. n. 25773 del 05.12.2014, secondo cui l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. del 29 settembre 1973 n.
602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, il quale non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice).
Dunque, secondo pacifica ed unanime giurisprudenza (cfr., tra le altre,
Cass. civ. n. 14894 del 5.06.2008; Cass. civ. n. 4757 del 27.02.2009;
Cass. civ. n. 3911 del 17.04.1998), essendo la cartella esattoriale prevista dal citato art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 un documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, rileva la sola sua predisposizione secondo il modello approvato con il relativo decreto ministeriale, il quale, si ribadisce, non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo l'intestazione al fine di verificare la provenienza dell'atto.
Di qui, la piena regolarità della cartella esattoriale per cui è causa, stante, tra l'altro, l'assenza di qualsivoglia dubbio o contestazione in ordine alla sua riferibilità e provenienza dal concessionario, titolare del potere di emetterla.
Con il quarto motivo d'appello, rubricato “Inesistenza/Nullità insanabile della notifica della cartella di pagamento”, l'appellante
8 deduce l'inesistenza (o nullità insanabile) della notificazione della cartella, perché eseguita a mezzo posta e priva della redazione della relata di notifica da parte dell'Ufficiale Giudiziario.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del citato
D.P.R. n. 602 del 1973 per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, e che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere (stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla legge n. 890 del 1982
e dal codice di rito) l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari (cfr., in questo senso, tra le altre, Cass. civ. sez. VI del 15.06.2016 n. 12351, Cass. civ. sez. VI del 13.06.2016 n. 12083,
Cass. civ. sez. trib. del 18.11.2016 n. 23511, Cass. civ. sez. VI del
18.02.2016 n. 3254).
La seconda parte del citato comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del
1973, prevede, infatti, una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la
9 relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (cfr. ex plurimis,
Cass. civ. sez. VI del 22.10.2015 n. 21558, nonché, in senso conforme, da ultimo, Cass. civ. sez. III del 14.03.2016 n. 4884).
Dunque, a nulla rileva la mancata stesura della relata di notifica della cartella esattoriale (essendo la stessa avvenuta a mezzo del servizio postale).
Peraltro, va osservato che, secondo la più recente ed unanime giurisprudenza (cfr. Cass. n. 11051 del 09.05.2018), il vizio della notifica di una cartella di pagamento è sanato per il raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c.
Dunque, la notifica della cartella esattoriale oggetto di causa non potrebbe, in ogni caso, ritenersi nulla in virtù del principio previsto dal citato art. 156 c.p.c. (secondo cui, come detto, la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato), in quanto si tratta, comunque, di una cartella di pagamento regolarmente impugnata.
Con il quinto motivo d'appello, rubricato “Violazione dell'art. 7 comma 2 L. 212/2000, per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso;
Mancato computo analitico degli interessi”, l'appellante denuncia la violazione dello Statuto del contribuente per mancata indicazione dell'autorità competente e dei termini per ricorrere.
Anche questa doglianza è infondata.
In relazione alla dedotta violazione dell'art. 7, comma 2, L. 212/2000 deve evidenziarsi come nonostante le indicazioni in merito alle modalità, al termine e all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili siano previste come tassative dalla suddetta norma, non vi è una previsione esplicita di nullità in caso di violazione di tali obblighi.
10 In senso conforme, è utile ricordare l'orientamento fatto proprio dal giudice di legittimità che ha chiarito come l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare, non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta eventualmente sul piano processuale la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini (Cass., Sez. V, Ord.,
16.09.2021, n. 25023).
Ad ogni buon conto, l'appellante ha avuto piena contezza del titolo, dell'importo, dell'ente creditore e del rimedio esperibile (tant'è che ha proposto tempestiva opposizione), sicché non si ravvisa alcuna concreta lesione del diritto di difesa.
Con l'ultimo motivo d'appello, rubricato “Sul mancato computo analitico degli interessi”, l'appellante denuncia la nullità della cartella per difetto di motivazione, con particolare riguardo al computo degli interessi.
La censura non può essere condivisa.
Gli interessi di mora disciplinati dall'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 risultano determinati conformemente alla norma, la quale prevede che, decorso inutilmente il termine fissato dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo vengano applicati, a partire dalla notifica della cartella e fino al pagamento, interessi al tasso stabilito annualmente con decreto ministeriale in base alla media dei tassi bancari attivi. Tali elementi – tasso e periodo di riferimento – sono predeterminati da fonti normative e provvedimenti generali, quindi conoscibili dal debitore, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
8613/2011).
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
11 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore delle appellate, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
7.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, se dovuti;
3) dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello;
Lecce, 6.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.Maurizio Petrelli)
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