TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/08/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
in composizione monocratica nella persona del giudice designato alla trattazione - giusta provvedimento presidenziale del 6.3.2025
dr.ssa Gabriella Lupoli, nella causa iscritta al R.GC 246\ 2024, avente ad oggetto opposizione avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari difensivi,
TRA
Avv. nata a [...] il [...], ivi domiciliata presso il Parte_1 proprio studio legale alla Via Centuripe n. 2/a, C.F.: , C.F._1 rappresentata e difesa da sé stessa;
E
in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso, esaminati gli atti prodotti in giudizio;
letta la relazione depositata dall'Avvocatura dello Stato;
premesso che la ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso in data 15.1.2024, comunicato il 24.1.2024, con il quale il Tribunale di Vibo Valentia - sezione penale - ha liquidato parzialmente (fase di studio e fase decisionale) e con l'applicazione delle tariffe minime, il compenso spettante al difensore per l'attività di assistenza e difesa di imputato nel processo penale n. 4823/2020 RGNR Persona_1
c.d. “Petrolmafie”, che si è concluso con la sua assoluzione;
considerato che:
1) quanto al primo motivo di opposizione – mancato riconoscimento dei compensi relativi alle fasi introduttiva e istruttoria/dibattimentale - il Tribunale non ha riconosciuto la fase introduttiva affermando che “nessuno degli atti indicati all'art. 12, comma 3, lett. b), D.M. 55/14 è stato compiuto” e con riferimento alla fase istruttoria/dibattimentale, affermando che “la partecipazione silente alle udienze indicate, sebbene mediante sostituto processuale, non consente la liquidazione di tale fase qualora l'attività non sia funzionale alla ricerca di mezzi di prova o alla formazione della prova, come nel caso di specie, non essendo state poste domande ai testimoni rispetto alla posizione dell'assistito” - l'opposizione merita
Pag. 1 a 3 accoglimento poiché ai sensi dell'art. art 12 del D.M. 55/2014 si intende “… b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile; c) per fase istruttoriao dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”, mentre nessuna specificazione opera la norma su quella che debba essere l'intensità, la frequenza, la qualità e la quantità dell'attività istruttoria posta in essere dalla difesa, potendosi la stessa esplicitare nella mera assistenza all'attività istruttoria altrui quale espressione peraltro della propria strategia processuale;
2) il secondo motivo di doglianza - mancato riconoscimento dei valori tariffari medi anziché delle tariffe minime ritenute congrue dal Tribunale in ragione della limitata, scarna e non particolarmente complessa attività difensiva posta in essere dalla difesa - va disatteso, ritenendosi adeguata all'attività difensiva svolta i valori minimi applicati anche per le ulteriori due fasi.
Infatti, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 55/2014 “ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinnanzi a cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dall'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente, Si tiene altresì conto del numero delle udienze, pubbliche e camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”;
Ciò detto, nel caso che occupa, se pur vero che, il procedimento penale in questione si è caratterizzato per l'ingente numero di indagati, la mole degli atti, l'elevato numero di udienze, la gravità dei fatti contestati, la presenza di parti civili e l'esito favorevole per l'imputato è anche vero che la partecipazione e l'attività prestata dall'odierna Per_1 opponente è stata comunque circoscritta ad un solo imputato con un solo capo di imputazione;
ad un'attività non di particolare pregio e comunque limitata che non ha richiesto particolare operosità da parte del legale - né nelle fasi di studio e introduttiva, né in quelle istruttorie e decisionali - così come neppure è stato necessario un impegno costante e una costante presenza alle udienze (alle quali spesso la difesa non ha partecipato o si è fatta sostituire, come si evince dai verbali dalla stessa allegati), non comportando, dunque, neanche un allontanamento dal proprio domicilio (Catania); né è stata necessaria una particolare complessità nella ricognizione dei documenti e/o del materiale probatorio o nella formulazione delle conclusioni e nella relativa discussione finale;
ritenuto, pertanto, che la liquidazione richiesta debba essere riconosciuta per tutte le fasi del giudizio (anche introduttiva ed istruttoria) e ai valri minimi vista la nota predisposta dal Difensore ritenuto che debbano essere applicate le tariffe minime come da sottostante prospetto: Pag. 2 a 3 1) € 237,00 per Fase di studio della controversia;
2) € 378,00 per Fase introduttiva del giudizio;
3) € 709,00 per Fase istruttoria e/o dibattimentale;
4) € 709,00 per Fase decisionale valore minimo;
e così € 2.033,00 che, al netto delle riduzioni di 1/3 per l'ammissione al gratuito patrocinio, può complessivamente determinarsi in € 1353,33, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
1. in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall'Avv. Parte_1 avverso il decreto di liquidazione emesso in data 15.1.2024, comunicato il 24.1.2024, con il quale il Tribunale di Vibo Valentia - sezione penale - ha parzialmente liquidato i compensi per l'attività difensiva svolta in favore dell'imputato Persona_1 riconosce al ricorrente - ad integrazione di quanto già liquidato con il predetto decreto – la somma complessiva di € 722,66 oltre spese generali Iva e CPA come per legge;
2.dichiara compensate le spese della presente procedura;
3.alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
Così deciso in Vibo Valentia il 5.8.2025 La Giudice
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3
IN NOME del POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
in composizione monocratica nella persona del giudice designato alla trattazione - giusta provvedimento presidenziale del 6.3.2025
dr.ssa Gabriella Lupoli, nella causa iscritta al R.GC 246\ 2024, avente ad oggetto opposizione avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari difensivi,
TRA
Avv. nata a [...] il [...], ivi domiciliata presso il Parte_1 proprio studio legale alla Via Centuripe n. 2/a, C.F.: , C.F._1 rappresentata e difesa da sé stessa;
E
in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso, esaminati gli atti prodotti in giudizio;
letta la relazione depositata dall'Avvocatura dello Stato;
premesso che la ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso in data 15.1.2024, comunicato il 24.1.2024, con il quale il Tribunale di Vibo Valentia - sezione penale - ha liquidato parzialmente (fase di studio e fase decisionale) e con l'applicazione delle tariffe minime, il compenso spettante al difensore per l'attività di assistenza e difesa di imputato nel processo penale n. 4823/2020 RGNR Persona_1
c.d. “Petrolmafie”, che si è concluso con la sua assoluzione;
considerato che:
1) quanto al primo motivo di opposizione – mancato riconoscimento dei compensi relativi alle fasi introduttiva e istruttoria/dibattimentale - il Tribunale non ha riconosciuto la fase introduttiva affermando che “nessuno degli atti indicati all'art. 12, comma 3, lett. b), D.M. 55/14 è stato compiuto” e con riferimento alla fase istruttoria/dibattimentale, affermando che “la partecipazione silente alle udienze indicate, sebbene mediante sostituto processuale, non consente la liquidazione di tale fase qualora l'attività non sia funzionale alla ricerca di mezzi di prova o alla formazione della prova, come nel caso di specie, non essendo state poste domande ai testimoni rispetto alla posizione dell'assistito” - l'opposizione merita
Pag. 1 a 3 accoglimento poiché ai sensi dell'art. art 12 del D.M. 55/2014 si intende “… b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile; c) per fase istruttoriao dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”, mentre nessuna specificazione opera la norma su quella che debba essere l'intensità, la frequenza, la qualità e la quantità dell'attività istruttoria posta in essere dalla difesa, potendosi la stessa esplicitare nella mera assistenza all'attività istruttoria altrui quale espressione peraltro della propria strategia processuale;
2) il secondo motivo di doglianza - mancato riconoscimento dei valori tariffari medi anziché delle tariffe minime ritenute congrue dal Tribunale in ragione della limitata, scarna e non particolarmente complessa attività difensiva posta in essere dalla difesa - va disatteso, ritenendosi adeguata all'attività difensiva svolta i valori minimi applicati anche per le ulteriori due fasi.
Infatti, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 55/2014 “ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinnanzi a cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dall'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente, Si tiene altresì conto del numero delle udienze, pubbliche e camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”;
Ciò detto, nel caso che occupa, se pur vero che, il procedimento penale in questione si è caratterizzato per l'ingente numero di indagati, la mole degli atti, l'elevato numero di udienze, la gravità dei fatti contestati, la presenza di parti civili e l'esito favorevole per l'imputato è anche vero che la partecipazione e l'attività prestata dall'odierna Per_1 opponente è stata comunque circoscritta ad un solo imputato con un solo capo di imputazione;
ad un'attività non di particolare pregio e comunque limitata che non ha richiesto particolare operosità da parte del legale - né nelle fasi di studio e introduttiva, né in quelle istruttorie e decisionali - così come neppure è stato necessario un impegno costante e una costante presenza alle udienze (alle quali spesso la difesa non ha partecipato o si è fatta sostituire, come si evince dai verbali dalla stessa allegati), non comportando, dunque, neanche un allontanamento dal proprio domicilio (Catania); né è stata necessaria una particolare complessità nella ricognizione dei documenti e/o del materiale probatorio o nella formulazione delle conclusioni e nella relativa discussione finale;
ritenuto, pertanto, che la liquidazione richiesta debba essere riconosciuta per tutte le fasi del giudizio (anche introduttiva ed istruttoria) e ai valri minimi vista la nota predisposta dal Difensore ritenuto che debbano essere applicate le tariffe minime come da sottostante prospetto: Pag. 2 a 3 1) € 237,00 per Fase di studio della controversia;
2) € 378,00 per Fase introduttiva del giudizio;
3) € 709,00 per Fase istruttoria e/o dibattimentale;
4) € 709,00 per Fase decisionale valore minimo;
e così € 2.033,00 che, al netto delle riduzioni di 1/3 per l'ammissione al gratuito patrocinio, può complessivamente determinarsi in € 1353,33, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
1. in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall'Avv. Parte_1 avverso il decreto di liquidazione emesso in data 15.1.2024, comunicato il 24.1.2024, con il quale il Tribunale di Vibo Valentia - sezione penale - ha parzialmente liquidato i compensi per l'attività difensiva svolta in favore dell'imputato Persona_1 riconosce al ricorrente - ad integrazione di quanto già liquidato con il predetto decreto – la somma complessiva di € 722,66 oltre spese generali Iva e CPA come per legge;
2.dichiara compensate le spese della presente procedura;
3.alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
Così deciso in Vibo Valentia il 5.8.2025 La Giudice
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3