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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 04.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA EX ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.10921/2022 R.G.
tra
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Rosaria De Salve ed Eleonora Parte_1
Pagliara come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli come da procura generale CP_1 indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.10.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di possedere tutti i requisiti a tal fine necessari e di aver inutilmente fatto richiesta della prestazione in sede amministrativa, chiedeva condannarsi l' al pagamento della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016. CP_1
Instaurato il contraddittorio, l' riconosceva la fondatezza della domanda deducendo di aver CP_1 proceduto a liquidare la prestazione per € 894,93 in data 21.11.2023.
All'esito dell'udienza di discussione, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Risulta dalla documentazione prodotta all'odierna udienza ed è comunque concordemente ammesso dalle parti, che il ricorrente abbia ottenuto la prestazione richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, su concorde richiesta delle stesse va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese processuali, sulle quali non c'è accordo, occorre considerare che la liquidazione è avvenuta solo in corso di giudizio (21.11.2023) e che la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del trattamento di disoccupazione non è stata posta in contestazione.
Per le ragioni che precedono dette spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell' in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con distrazione. CP_1
P.Q.M
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 850,00 oltre rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 04.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 04.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA EX ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.10921/2022 R.G.
tra
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Rosaria De Salve ed Eleonora Parte_1
Pagliara come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli come da procura generale CP_1 indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.10.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di possedere tutti i requisiti a tal fine necessari e di aver inutilmente fatto richiesta della prestazione in sede amministrativa, chiedeva condannarsi l' al pagamento della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016. CP_1
Instaurato il contraddittorio, l' riconosceva la fondatezza della domanda deducendo di aver CP_1 proceduto a liquidare la prestazione per € 894,93 in data 21.11.2023.
All'esito dell'udienza di discussione, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Risulta dalla documentazione prodotta all'odierna udienza ed è comunque concordemente ammesso dalle parti, che il ricorrente abbia ottenuto la prestazione richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, su concorde richiesta delle stesse va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese processuali, sulle quali non c'è accordo, occorre considerare che la liquidazione è avvenuta solo in corso di giudizio (21.11.2023) e che la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del trattamento di disoccupazione non è stata posta in contestazione.
Per le ragioni che precedono dette spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell' in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con distrazione. CP_1
P.Q.M
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 850,00 oltre rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 04.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)