Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/02/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11294/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11294 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023 riservata in decisione all'udienza del 24.1.2025 avente ad oggetto separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Mugnano di Napoli alla via Ritiro, 15 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Massarelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Mugnano Parte_2 C.F._2
di Napoli alla via Ritiro, 15 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Massarelli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24 gennaio 2025 il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 28.12.2023, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Mugnano di Napoli il 14 ottobre 2006, dal quale sono nati due figli (nata a [...] il [...]) e (nato a Giugliano in [...] il [...])- Per_1 Per_2
chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 20 febbraio 2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore
(dott. Di Leone) con ordinanza del 6.3.2024 riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (sentenza n.
1447/2024) e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 24.10.2024.
Assegnato in data 27.11.2024 il procedimento al giudice relatore (dott.ssa Sequino), all'udienza del
24 gennaio 2025, all'esito del deposto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, i ricorrenti comparivano personalmente dinanzi al giudice delegato ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni indicate;
su tali conclusioni la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (avvenuta il
20-2-2024) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 1447/2024 del Tribunale di Napoli
Nord -passata in giudicato- che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate già in sede si separazione, di seguito riportate:
- Confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di Mugnano di Napoli alla via Montale n. 22 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra Parte_1
nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non
[...]
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avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
- Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i Persona_3 Persona_4
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
- Confermare la collocazione prevalente dei figli e presso la dimora materna. Per_1 Per_2
- Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali Martedì e Giovedì dalle ore 16 alle ore 22; b) durante le festività di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 Maggio di ogni anno.
- Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 mensili e così € 250,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. La sig.ra Parte_1
resta pur sempre autorizzata dal coniuge a riscuotere per intero l'Assegno Unico previsto per i figli ad erogarsi da parte dell' CP_1
- Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: a) le spese per la retta scolastica, per
l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
- Nulla disporsi a titolo di assegno divorzile.
- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate essendo conformi alla legge ed all'interesse della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale
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compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mugnano di Napoli il
14 ottobre 2006 tra (nata a [...] il [...]) e (nato Parte_1 Parte_2
a Napoli il 27.5.1975) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MUGNANO DI NAPOLI (atto n.93, parte II, Serie A,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
a) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 24.2.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4