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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/09/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1874/2024
Il Giudice Gerardina Guglielmo, all'udienza del 17/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(CF: ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to POTO MICHELA;
ricorrente contro
(CF: ). CP_1 C.F._1
resistente
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 17.09.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per come richiesto da parte ricorrente con le note del 15.09.2025 cui ha allegato il verbale di conciliazione stipulato il
19.2.2025. ha adito l'intestato Tribunale per chiedere Controparte_2
l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare della multa di 1 ora di retribuzione, irrogata dal responsabile delle Risorse Umane Regionale Sud alla dipendente con provvedimento prot. CP_1
nr. del 19.11.2024. Nelle more del Persona_1
giudizio, le parti hanno manifestato la volontà di addivenire ad una definizione della vertenza come da verbale siglato in sede sindacale in data 19.2.2025 (all.to). Ciò premesso in ragione della volontà manifestata dalla parte di accettare l'applicazione della sanzione disciplinare derubricata ad ammonizione scritta con spese legali compensate,
[...]
come sopra rappresentata e difesa, ha chiesto dichiararsi Controparte_2
l'estinzione del giudizio in relazione al contenzioso vertente tra le parti essendo venuto meno l'interesse alla naturale definizione della controversia.
La cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075;
Pag. 2 di 4 Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16- 09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-
1993, n. 9401). In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Più precisamente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass.,
22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05- 1995).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, il verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, prodotto in atti, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. Alla luce dei rilievi sopra formulati, deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite per come previsto dal punto 8) del verbale.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di LAGONEGRO, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
LAGONEGRO, 17/09/2025
Il Giudice
Gerardina Guglielmo
Pag. 4 di 4
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1874/2024
Il Giudice Gerardina Guglielmo, all'udienza del 17/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(CF: ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to POTO MICHELA;
ricorrente contro
(CF: ). CP_1 C.F._1
resistente
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 17.09.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per come richiesto da parte ricorrente con le note del 15.09.2025 cui ha allegato il verbale di conciliazione stipulato il
19.2.2025. ha adito l'intestato Tribunale per chiedere Controparte_2
l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare della multa di 1 ora di retribuzione, irrogata dal responsabile delle Risorse Umane Regionale Sud alla dipendente con provvedimento prot. CP_1
nr. del 19.11.2024. Nelle more del Persona_1
giudizio, le parti hanno manifestato la volontà di addivenire ad una definizione della vertenza come da verbale siglato in sede sindacale in data 19.2.2025 (all.to). Ciò premesso in ragione della volontà manifestata dalla parte di accettare l'applicazione della sanzione disciplinare derubricata ad ammonizione scritta con spese legali compensate,
[...]
come sopra rappresentata e difesa, ha chiesto dichiararsi Controparte_2
l'estinzione del giudizio in relazione al contenzioso vertente tra le parti essendo venuto meno l'interesse alla naturale definizione della controversia.
La cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075;
Pag. 2 di 4 Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16- 09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-
1993, n. 9401). In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Più precisamente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass.,
22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05- 1995).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, il verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, prodotto in atti, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. Alla luce dei rilievi sopra formulati, deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite per come previsto dal punto 8) del verbale.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di LAGONEGRO, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
LAGONEGRO, 17/09/2025
Il Giudice
Gerardina Guglielmo
Pag. 4 di 4